Sentenza 8 ottobre 2015
Massime • 1
Non si ha remissione tacita della querela in caso di rinuncia alla costituzione di parte civile da parte del querelante, essendo a tal fine necessaria la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l'istanza di punizione in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta.
Commentario • 1
- 1. Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2015, n. 41749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41749 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2015 |
Testo completo
41 7 4 9 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sentenza n.2002 dott. Franco Fiandanese - Presidente - dott. Domenico Gallo - Consigliere - P.U. 8/10/2015 dott.ssa Mirella Cervadoro - Consigliere - R.G.N. 2516/2014 dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AR IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/7/2013 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
uditi per l'imputato gli avvocati Franco Collalti e Luigi Caravella che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10/7/2013, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia sez. dist. di Cerignola del 29/3/2012, che aveva condannato AR IR alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed € 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 628 cod. pen. 1 ри b) 81 cpv. 612 cpv. cod. pen. c) 582 585 in relaziona all'art. 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di rapina e di mancata declaratoria di non doversi procedere per i reati di cui ai capi b) e c), per remissione tacita della querela nonché in punto di trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame:
2.1. manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa. Ricorso avv. Franco Collalti 2.2. contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa.
2.3. violazione dell'applicazione di norme sostanziali in relazione all'art. 628 cod. pen. pur mancando una prova diretta a confermare il comportamento dell'imputato.
2.4. erronea applicazione di norme processuali in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. per essere stata affermata la penale responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio nonché per la mancata declaratoria di non doversi procedere per i reati di cui ai capi b) e c), per remissione tacita della querela stante la rinuncia da parte della persona offesa alla costituzione di parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi tutti manifestamente infondati. Con il primo motivo dell'avv. Aricò ed i primi due motivi dell'avv. Collalti ci si duole di valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). E così segnatamente la Corte territoriale dà, adeguatamente, atto del vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della persona offesa con motivazione immune da vizi di 2 F legittimità. In tal senso si dà atto che le dichiarazioni della LL sono apparse < contrassegnate da coerenza, linearità, e come tali intrinsecamente attendibili ..>>; che esse sono risultate confermate dal prodotto certificato medico attestante le lesioni subite dalla stessa e dalle dichiarazioni del teste oculare Bellino. Inoltre i giudici di appello, anche attraverso il richiamo della decisione di primo grado, si sono adeguatamente confrontati con la versione dei fatti resa dall'imputato, fornendo adeguata motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità di quanto dallo stesso riferito e di quanto riferito dal teste a discarico Compierchio. In entrambi i motivi di ricorso in esame viene richiesta una non consentita rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito con valutazioni che non risultano contraddittorie о manifestamente illogiche. Inoltre deve evidenziarsi che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 4 n. 16860 del 13/11/2003, Rv. 227901; sez. 4 n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661), avvalorata da un recente intervento delle sezioni unite (sez. U n. 41461 del 19/7/2012, Rv. 253214), le regole dettate dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, come avvenuto nel caso di specie, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che, in tal caso, deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Ed a tali canoni di valutazione si è rifatta la Corte territoriale nel pervenire ad un giudizio di attendibilità di quanto riferito dalla persona offesa anche con riferimento alla ritenuta integrazione del delitto di rapina così come ipotizzato al capo a) dell'imputazione. Quanto, poi, alla mancata declaratoria di improcedibilità per i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione, correttamente i giudici di merito, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, hanno escluso ricorrere nel caso di specie un'ipotesi di remissione tacita della querela per la rinuncia della persona offesa alla costituzione di parte civile. Difatti, per aversi remissione tacita di querela è necessaria la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l'istanza di punizione, in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata ed i fatti rivelatori di una volontà opposta, fatti che debbono rispondere ai requisiti di 3 fle inequivocità, obiettività e concludenza. La omessa comparizione, pertanto, della parte offesa del reato e la sua mancata costituzione di parte civile, non costituiscono remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152 comma secondo cod. pen. (sez. 2 n. 3390 del 28/11/1985, Rv. 172579) e nella stessa direzione si è precisato che a norma dell'art. 152 cod. pen., la remissione extraprocessuale di querela può essere espressa o tacita. La prima deve risultare da atto esplicito e formale, la seconda da fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, cioè da comportamenti inequivoci, sostanzialmente inconciliabili con la richiesta di punizioni. Tale volontà non è desumibile da mere omissioni, quale la mancata comparizione o mancata costituzione della parte civile, che può derivare da cause indipendenti dalla volontà dell'offeso, da circostanze contingenti e da valutazioni non abdicative e remissorie. Non è ricavabile neppure dall'accettazione del risarcimento dei danni che, apprezzabile quale comportamento preclusivo della costituzione di parte civile, è giustificabile con una diversa motivazione (sez. 5 n. 1452 del 28/11/1997, Rv. 209798; sez. 6 n. 7759 del 15/1/2003, Rv. 224075).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 8 ottobre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Franco Fiandanese dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone franco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 OTT 2015 IL CANCELLIERE Claudia Planelli N E O I Z