Art. 8. 1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646 , le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo." sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.".
646 , le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo." sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.".