Articolo 8 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 7Articolo 9
Versione
7 aprile 1990
Art. 8. 1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646 , le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo." sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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