Versione
7 aprile 1990
7 aprile 1990
Art. 8. 1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646 , le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo." sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.".
646 , le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo." sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.".
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Bologna, sez. II, sentenza 26/05/2011, n. 487Provvedimento: […] Inoltre l'articolo 8 della legge n. 55/1990 prevede che il piano di sicurezza debba essere presentato prima dell'inizio dei lavori e dunque non prima della stipula del contratto. […]Leggi di più...
- regolamento governativo di attuazione·
- art. 31 legge 109/1994·
- art. 8 legge 55/1990·
- ricorso amministrativo·
- annullamento di determinazione dirigenziale·
- disciplina dei contratti pubblici·
- aggiudicazione dei lavori pubblici·
- piano di sicurezza dei cantieri edili·
- incameramento della cauzione provvisoria·
- termini perentori