Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
In tema di diritto alla prova, quando una parte (nella specie, il P.M.) rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie, la difesa dell'imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.proc.pen.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2015, n. 13338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13338 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/03/2015
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - N. 237
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 37140/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON CE N. IL 15/09/1958;
avverso la sentenza n. 2227/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 08/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PINELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità de ricorso in subordine per il rigetto dello stesso;
Udito il difensore Avv. Verazza Andrea che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa l'8 ottobre 2013 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova de 31 ottobre 2012 che aveva condannato l'imputato ZA EC alla pena di anni quattro di reclusione, perché riconosciuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di lesioni aggravate in danno di BR UB di porto illegale di arma da sparo, fatti commessi in Genova il 1 giugno 2008.
1.1 Le due conformi sentenze di merito individuavano nell'imputato l'autore della sparatoria compiuta ai danni del BR sulla scorta delle dichiarazioni rese da quest'ultimo e del riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso, dell'alterco avvenuto poco prima dell'aggressione tra la parte lesa ed una prostituta, affittuaria di una camera locata dal padre dello ZA a nome OR, dell'accertato possesso da parte di questi di capi di abbigliamento corrispondenti a quelli indossati dall'aggressore, della presenza sulla manica destra del giubbotto rinvenuto presso la sua abitazione di una particella di piombo, antimonio e bario e di altri residui, univocamente significativi dello sparo e dello scoppio avvenuto ad elevate temperature, della ritenuta falsità dell'alibi rassegnato per l'orario di effettuazione della sparatoria, dell'accertato aggancio da parte del cellulare dell'imputato delle celle compatibili con la sua presenza sul luogo del delitto.
1.2 Inoltre, la Corte di Appello respingeva l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria e di acquisizione dei verbali contenenti le informazioni fornite dalla parte lesa durante le indagini preliminari, rilevando che il suo esame era avvenuto nelle forme dell'incidente probatorio proprio per la prevedibile assenza al dibattimento, cosa verificatasi per essersi egli reso irreperibile.
2. Avverso la pronuncia di appello ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza in ordine alla mancata acquisizione di tutte le dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase d'indagini preliminari per violazione del disposto dell'art. 512 cod. proc. pen. e per omessa motivazione in ordine all'attendibilità soggettiva della stessa vittima. Constatato che il BR aveva fatto rientro nel paese d'origine ed era irreperibile, il P.M. aveva rinunciato al suo esame dibattimentale ma la difesa non aveva accettato la rinuncia, chiedendone ne fossero acquisiti i verbali di s.i.t., ma la richiesta era stata respinta in ragione della prevedibilità della sua mancata comparizione in udienza, circostanza negata invece dal Tribunale con ordinanza del 7 novembre 2011. Inoltre, era manifestamente illogica la decisione assunta al riguardo dalla Corte di Appello, dal momento che la richiesta di acquisizione dei verbali non aveva potuto essere formulata nel corso dell'incidente probatorio dal momento che il teste era presente ed essa era in contrasto con l'indirizzo interpretativo dell'art. 512 cod. proc. pen., secondo il quale la imprevedibilità
dell'impossibile ripetizione degli atti assunti nelle indagini preliminari va valutata in riferimento al momento del loro compimento: nel caso specifico nulla faceva prevedere che il BR, residente in Italia da tempo, con parenti in Italia e stabile attività lavorativa, si sarebbe in seguito reso irreperibile. In ogni caso era erroneo l'utilizzo della deposizione del BR e comunque non affrontata la questione della valutazione di attendibilità delle sue dichiarazioni, posto ci egli:
- si era indotto ad accusare il ricorrente soltanto quando si era trovato in stato di arresto a distanza di tempo dall'episodio dopo avere inizialmente negato di avere riconosciuto l'aggressore, - era stato smentito dalla teste ER sulla telefonata effettuata dopo la discussione tra di essi intercorsa, - non aveva riferito di avere deriso lo ZA a causa della tuta indossata e fuori moda, - aveva negato di avere minacciato ed insultato le prostitute, cosa da costoro riferita;
b) Nullità della sentenza in ordine al mancato esperimento di prova potenzialmente decisiva e manifesta mancanza di motivazione sul diniego di ammissione di prova in pregiudizio dei diritti della difesa, come riconosciuto dall'art. 6 CEDU. I giudici di merito avevano negato l'acquisizione delle videoriprese realizzate sul luogo del delitto per la scarsa qualità delle immagini, riferita da un operatore di polizia giudiziaria, che in tal modo aveva effettuato la valutazione sull'ammissibilità della prova, che avrebbe potuto essere comunque affidata ad un perito per migliorare il risultato visivo.
c) Nullità della sentenza per vizio logico della motivazione in ordine al movente dell'aggressione, ritenuto dalla Corte di Appello consister nel risentimento per la derisione patita dall'imputato ad opera della vittima;
in tal modo si era travisata la prova testimoniale e si era individuata una causale del tutto irreale ed inadeguata tale da integrare la futilità del motivo, che non può essere riscontrata dai precedenti penali.
d) Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle altre prove a carico. La Corte non ha offerto congrua risposta alle seguenti obiezioni difensive: lo ZA ha negato di avere indossato un giubbotto quel giorno perché faceva caldo, ha affermato di avere lasciato il proprio cellulare all'amico LI, per cui era normale che l'apparecchio avesse agganciato le celle del centro storico;
il teste oculare AN non ha riconosciuto nell'imputato lo sparatore, che aveva impugnato l'arma con la mano sinistra e ha riferito che costui aveva indossato una giacca nera corta, circostanza confermata dal BR;
la circostanza che la vittima avesse detto alla sorella che a sparargli era stato un calabrese era stata smentita dal BR e dalla OU, per cui a mentire poteva essere stata BR MA;
l'alibi era stato confermato dai testi LI e ZA. Non era stata considerata la possibilità che il giaccone fosse stato contaminato col trasferimento accidentale delle particelle ivi rinvenute e nemmeno il fatto che egli, dopo la presentazione dal P.M., non aveva eliminato i capi di abbigliamento ritenuti compromettenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. Il primo motivo di gravame ripropone questione processuale già disattesa dalla Corte di merito con motivazione giuridicamente corretta e ben argomentata. Ha rilevato al riguardo una circostanza fondamentale, ossia che la persona offesa dalla sparatoria ascritta al ricorrente ha reso le proprie dichiarazioni in sede di incidente probatorio e quindi nel contraddittorio tra le parti con effetti di anticipazione del dibattimento e delle relative regole sulla formazione della prova. Pertanto, il giudizio si è potuto avvalere del contributo conoscitivo dalla stessa parte lesa e nel corso del suo esame le parti hanno potuto esercitare tutte le facoltà loro spettanti di contestazione ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. in base ai verbali di dichiarazioni formati nel corso delle indagini preliminari. È ben vero che il P.M. aveva chiesto la rinnovazione dell'esame in sede dibattimentale e che il Tribunale lo aveva ammesso, ma la constatazione dell'assenza del teste e del suo esodo verso il paese d'origine ha impedito l'espletamento dell'incombente istruttorio ed indotto il P.M. alla rinuncia, senza che possa censurarsi per violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. la mancata acquisizione dei verbali di s.i.t.. Sul punto la sentenza impugnata con motivazione logica ed adeguata ha argomentato che la prova della prevedibilità sin dalle indagini preliminari dell'impossibile ripetizione di quelle dichiarazioni in contesto giudiziale è stata talmente presente ed apprezzata da avere indotto il P.M. a chiedere l'esame nelle forme dell'incidente probatorio ed il G.I.P. ad accogliere la richiesta. Nè il ricorrente ha dedotto che l'incidente sia stato determinato da ragioni diverse dalla necessità, espressamente indicata in sentenza, di acquisire nel contraddittorio la narrazione della vittima della sparatoria.
Non giova dunque alla difesa sostenere di non aver potuto avanzare istanza per l'acquisizione dei verbali prima del dibattimento, dal momento che il rilievo della Corte di merito riguarda la possibilità di effettuare in sede di esame tutte le domande a chiarimento ed anche in funzione di contestazione sulla scorta di quanto risultante dai verbali di s.i.t.; inoltre, non si vede quale pregiudizio abbia arrecato all'imputato la revoca dell'ammissione dell'esame del BR, che era stato richiesto dal solo P.M. e non dalla difesa, che non lo aveva indicato autonomamente nella propria lista, sicché, a seguito dell'intervenuta rinuncia da parte del Pubblico Ministero, la richiesta difensiva poteva valere solo come sollecitazione dei poteri officiosi del Giudice, ex art. 507 cod. proc. pen.. Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la decadenza da una prova di una delle parti non può essere surrogata dal recupero del suddetto incombente al quale l'altra parte abbia rinunciato, sicché, a fronte della rinuncia da parte del P.M., la difesa può pretendere l'esame del teste solo se abbia osservato le formalità connesse alla lista testi poste a garanzia di un informato contraddittorio (Cass. sez. 6, n. 23025 del 9/2/2004, Russo, rv. 229915; sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, rv. 237411). Infine, resta escluso che possa ravvisarsi il profilo di contraddittorietà nelle ordinanze rese dal Tribunale: l'acquisizione del verbale di ricognizione fotografica effettuato dalla parte lesa in data 25/7/2008 è stato correttamente giustificato in ragione della sua irreperibilità al fine di documentare l'avvenuto riconoscimento dell'imputato, attività non più conducibile al dibattimento.
2. Non ha poi fondamento la doglianza incentrata sulla contraddittoria ed insufficiente valutazione dell'attendibilità della persona offesa. Risponde al vero che il BR per circa un mese aveva taciuto il nome del proprio aggressore, pur avendolo conosciuto, ma la sentenza evidenzia anche che egli aveva nutrito dei timori nel rivelare quanto a sua conoscenza perché, dimesso dall'ospedale, era stato avvicinato da persone sconosciute intenzionate a parlare del ferimento ed a regolare i conti, spiegazione che il ricorso non contrasta con alcun argomento contrario. Inoltre, entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato con motivazione idonea ed affatto illogica che l'episodio dell'aggressione a colpi di arma da fuoco è stato oggettivamente riscontrato dalle lesioni patite dal BR, dal racconto del teste AN e dagli accertamenti riferiti dai testi della polizia giudiziaria, così come l'antefatto della discussione con le prostitute che stazionavano nei pressi, infastidite e disturbate nell'attesa di potenziali clienti, ha ricevuto conferma nelle dichiarazioni della ER e della AY EL, entrambe affittuarie di un immobile loro locato dal padre del ricorrente, circostanza anche questa non contestata e che da conto delle ragioni dell'intervento dello ZA a redarguire l'importuno ed ubriaco extracomunitario.
Quanto all'individuazione nell'imputato dello sparatore, premesso che alcun elemento viene prospettato sul piano logico prima ancora che giuridico per accreditare la tesi di un mendacio consapevolmente prospettato in danno dello ZA, i giudici di merito hanno valorizzato le indicazioni fornite dal BR ed il riconoscimento fotografico, ritenendoli riscontrati da una pluralità di elementi confermativi quali: l'accertato possesso da parte dell'imputato di capi di abbigliamento - tuta da ginnastica con lo stemma del Barcellona, giubbotto di colore scuro - corrispondenti a quelli descritti come indossati dall'aggressore; la presenza di due giornali locali, riportanti la notizia della sparatoria;
la presenza sulla manica destra del giubbotto rinvenuto presso la sua abitazione di una particella di piombo, antimonio e bario e di altri residui, univocamente significativi dello sparo con arma da fuoco e dello scoppio avvenuto ad elevate temperature;
la ritenuta falsità dell'alibi rassegnato per l'orario di effettuazione della sparatoria, posto che il suo telefono cellulare aveva agganciato celle compatibili con la sua presenza sul luogo del delitto e si era trattenuto, anche nell'orario in cui in tesi difensiva egli si sarebbe recato in Costa Azzurra per un incontro sentimentale, nella zona del centro storico per effettuare chiamate ai suoi familiari ed all'utenza del Bar Bigo, gestito dal teste LI, circostanza ritenuta incompatibile con l'affidamento dell'apparecchio in custodia al teste stesso, il quale aveva riferito di essere sempre rimasto all'interno del locale.
Deve dunque concludersi per l'insussistenza dei vizi denunciati, tenuto conto che la narrazione della vittima, seppur non del tutto precisa su particolari secondari, è stata vagliata come attendibile e convincente perché riscontrata sotto molti aspetti che hanno consentito di attribuire l'azione criminosa al ricorrente.
3. Non è censurabile nemmeno il diniego di rinnovazione dell'istruttoria. Entrambe le sentenze di merito hanno giustificato la mancata acquisizione delle riprese filmate sulla base di un duplice rilievo, fondato sulle dichiarazioni rese al dibattimento dal teste di p.g. Farinata e su quanto riportato nell'informativa della Questura dell'8 agosto 2008: da un lato costui ha riferito che le uniche telecamere in funzione coprivano zone diverse dal luogo del ferimento, dall'altro che le immagini visionate erano comunque poco nitide e non consentiva l'identificazione delle persone riprese. La prima osservazione assume valore dirimente, dal inutilità di acquisire materiale non riguardante la scena del delitto, il che rende del tutto infondata la doglianza sul pregiudizio subito dalla difesa.
4. In ordine al movente dell'azione criminosa, che la sentenza di appello ha individuato nel risentimento dell'imputato per non essersi l'extracomunitario sottomesso ai suoi rimproveri per avere molestato le prostitute colombiane ed avere osato criticarlo e deriderlo per l'abbigliamento fuori moda, il ricorrente assume l'avvenuto travisamento delle dichiarazioni del BR, ma in realtà f per quanto deducibile dalle due conformi pronunce di merito e dallo stesso verbale prodotto in allegato al ricorso risulta confermato, sia l'alterco con l'imputato dopo che il marocchino aveva infastidito le prostitute, sia l'osservazione di questi sul modello non alla moda della tuta ginnica indossata da colui che, ritornato sul luogo armato, lo avrebbe poi ferito a colpi di pistola. Non si vede dunque in cosa consista il dedotto travisamento, anche perché la Corte di merito con corretto procedimento valutativo ha posto in relazione tale reazione con l'indole aggressiva e prevaricatrice dello ZA, desunta dai suoi precedenti, tali da aver anche giustificato la contestazione della recidiva reiterata specifica, poi esclusa dal Tribunale per la risalenza nel tempo dei relativi fatti. Non giova dunque alla difesa sostenere che tale elemento sarebbe insufficiente o non conducente, quando al tempo stesso non contesta l'esistenza delle precedenti condanne ed il titolo dei reati giudicati.
5. Infine, anche l'ultimo motivo non può esser accolto. Le presunte carenze o contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata non sussistono, in quanto:
-il rinvenimento della tuta ginnica con lo stemma della squadra del Barcellona, descritta dal BR, e l'ammissione di averla indossata il giorno del fatto, ne conferma il racconto;
- il sequestro di un giaccone di colore blu scuro nella sua abitazione diverso dal giubbotto di colore mero e corto in vita, descritto dal BR e dal teste AN, e le differenti caratteristiche di lunghezza, pesantezza di tessuto e modello non possono essere apprezzati in sede di legittimità, trattandosi di aspetti fattuali, peraltro non documentati con la produzione del p.v. di sequestro, ne' di un atto contenente la descrizione del capo di abbigliamento, dalla quale poterne desumere l'oggettiva divergenza rispetto alle informazioni fornite dai testi e l'esclusione del collegamento con la persona dell'imputato;
- le condizioni climatiche della sera dell'1 giugno 2008 non sono state dimostrate e comunque l'avere indossato lo sparatore un giubbotto prova che non vi era molto caldo;
- il preteso alibi dello ZA è stato correttamente esaminato e ritenuto falso in ragione, non soltanto dell'aggancio delle celle che servono il centro storico di Genova, ma dell'accertamento dell'utilizzo del cellulare per effettuare numerose chiamate ai genitori ed alla moglie dello stesso imputato e l'utenza dell'esercizio del LI, che quindi, se effettivamente mero depositario dell'apparecchio e se, come riferito, presente per tutta la suo serata nel locale, non aveva alcuna ragione di effettuare quelle chiamate, in modo del tutto logico riferite all'unico interessato, ossia al ZA stesso;
- l'origine calabrese dell'aggressore, corrispondente a quella dell'imputato, riferita dalla sorella della vittima per averla appresa dal fratello e dalla teste OU IN, che ha smentito la circostanza, così come ha fatto il BR, che aveva affermato di avere detto alla sorella di essere stato ferito e di avere bisogno di aiuto, è stata ritenuta notizia attendibile e, mentre la parte lesa potrebbe essere stata imprecisa, non viene dedotto per quale ragione la sua congiunta avrebbe dovuto mentire su un particolare così dettagliato e specifico;
inoltre, la sentenza di primo grado ha ben evidenziato che la OU aveva informalmente riferito notizie sulla persona dell'aggressore, indicato nell'imputato, che non aveva voluto verbalizzare per timore di reazioni ritorsive, circostanza che trova riscontro nel fatto che lo ZA era stato informato da un poliziotto amico delle investigazioni a suo carico, nonostante il suo nome non fosse ancora stato fatto dal BR, tanto da essersi presentato spontaneamente al P.M. per tentare di scagionarsi;
- le dichiarazioni dei testi LI e ZA sono state motivatamente ritenute compiacenti e non veritiere con ricchezza di argomenti illustrativi, che il ricorso non contrasta sotto alcun profilo, se non per ribadirne in modo aspecifico l'attendibilità;
- la dedotta possibile contaminazione del giubbotto sequestrato all'imputato con fonti di particelle poi rinvenute in sede di accertamento tecnico è stata smentita come meramente congetturale con plausibile e logico argomentare, mentre il richiamo della deposizione del teste EG non può valutarsi per il difetto di autosufficienza del ricorso sul punto;
- il perdurante possesso degli indumenti indossati la sera del delitto, nonostante l'imprudenza di una mancata distruzione per soggetto già con esperienze criminose, è stata giustificata con l'effettuazione a sorpresa della perquisizione in un momento nel quale egli si era già presentato al P.M. e quindi riteneva di avere chiarito la propria posizione;
-la questione del particolare riferito dal teste AN, ossia l'impugnazione con la mano sinistra della pistola da parte dell'individuo visto in strada inseguire il nordafricano investe una circostanza di fatto, non direttamente apprezzabile da parte di questa Corte, deputata soltanto al riscontro di eventuali violazioni di legge e della logicità e non contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti giudiziari;
in ogni caso la sentenza ha rimarcato che l'accertamento sulla presenza di particelle significative dello sparo era stato condotto soltanto sulla manica destra perché aveva dato esiti positivi e non era stato esteso ad altre parti dell'indumento.
Deve dunque concludersi che la sentenza impugnata resiste alle censure mosse con il ricorso, che è privo di fondamento in tutte le sue deduzioni.
Ne discende il suo rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015