Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2015, n. 13338
CASS
Sentenza 4 marzo 2015

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In tema di diritto alla prova, quando una parte (nella specie, il P.M.) rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie, la difesa dell'imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.proc.pen.

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 maggio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2015, n. 13338
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13338
Data del deposito : 4 marzo 2015

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