Sentenza 3 dicembre 2010
Massime • 1
La dichiarazioni della persona offesa, vittima del reato di violenza sessuale, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni. (In motivazione la Corte ha precisato che, in questa materia, proprio perché al fatto non assistono testimoni, possono tuttavia acquisire valore di riscontro esterno le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti).
Commentari • 11
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Dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità penale, anche in materia di violenza sessuale, nonostante le contraddizioni: è legittima la valutazione “progressiva” o parzialmente frazionata delle dichiarazioni della vittima, ove alcune reticenze iniziali trovino spiegazione logica e siano successivamente depurate, restando attendibile il nucleo essenziale del racconto. Corte di Cassaizone sez. III, ud. 8 maggio 2025 (dep. 24 settembre 2025), n. 31847 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'11 settembre 2024 la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania, all'esito …
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Alle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza sia ritenuta intrinsecamente attendibile, viene riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. Ciò vale, in modo particolare, con riferimento ai reati sessuali, l'accertamento dei quali è spesso caratterizzato dalla necessaria valutazione del contrasto tra le opposte versioni di imputato e parte offesa, unici protagonisti dei fatti, spesso in assenza anche di riscontri oggettivi o di altri elementi che consentano di attribuire maggiore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2010, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 03/12/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1966
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 43027/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di L.C.L. , nato a (omesso)
;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 6 ottobre del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Giovanni D'Angelo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il dif. avv. Storace Matteo;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 6 ottobre del 2009, in parziale riforma di quella pronunciata con il rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Larino, riduceva ad anni due e mesi sei di reclusione la pena che era stata inflitta a L.C.L. , quale responsabile di abuso sessuale continuato e di lesioni personali continuate in danno di M.A.D. .
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato M.A.D. , dopo avere avuto per oltre tre anni una relazione sentimentale con L.C.L. , aveva deciso di interrompere il rapporto avendo appreso che il suo amante era coniugato con prole. La cessazione del rapporto non era stata accettata dall'uomo, il quale aveva continuato a presentarsi nell'abitazione della M. e con urla incontenibili aveva preteso di entrare in casa. Per evitare reclami da parte dei condomini la donna lo faceva entrare. In tali occasioni l'imputato con percosse costringeva la M. a subire rapporti sessuali. In un'occasione stava persino per strangolarla se non fosse tempestivamente intervenuto tale P.L. , proprietario dell'appartamento. In altra circostanza era intervenuta la polizia Ad alcuni litigi aveva assistito anche V.T. , la quale prima della denuncia aveva altresì ricevuto le confidenze della donna in merito ai rapporti sessuali violenti.
L'affermazione di responsabilità si fondava sulle dichiarazioni della donna le quali erano state ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate,relativamente alle lesioni, dalle dichiarazioni rese dal P. e, quanto alla violenza sessuale, anche da quelle della V. , destinataria delle confidenze della parte lesa. Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore sulla base di due motivi.
Con il primo lamenta la violazione degli artt. 597 e 192 c.p.p.. Sotto il primo profilo sostiene che, mentre il tribunale aveva ritenuto che le dichiarazioni della parte lesa dovessero essere riscontrate a norma dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, perché la vittima era indagata per calunnia su denuncia sporta dal prevenutola corte aveva invece affermato che non dovessero essere riscontrate da elementi esterni. In tal modo secondo il difensore era stato violato il principio di cui all'art. 597 c.p.p.. Sotto il secondo profilo ribadisce che le dichiarazioni della persona lesa dovevano essere riscontrate da elementi esterni a norma dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 e che non può considerarsi riscontro esterno individualizzante la deposizione della V. in ordine alle confidenze ricevute dalla parte lesa.
Con il secondo motivo deduce la violazione della norma incriminatrice in merito alla mancata concessione dell'attenuante della minore gravità del fatto e comunque mancanza di motivazione sul punto per avere i giudici omesso di considerare che il prevenuto aveva intrattenuto una lunga relazione con la parte lesa.
IN DIRITTO
Il ricorso al limite dell'ammissibilità perché si ripetono censure già puntualmente esaminate dal giudice del merito va comunque respinto perché infondato.
Il divieto della reformatio in peius va riferito solo al dispositivo della sentenza e non alla motivazione che nel complesso potrebbe essere anche più sfavorevole ed in ogni caso per espresso dettato normativo non copre la diversa qualificazione giuridica del fatto e a fortiori l'applicabilità di norme diverse da quelle applicate dal giudice di primo grado se non incidono sulla misura della pena e se non comportino la pronuncia di una formula di proscioglimento meno favorevole.
Secondo l'orientamento prevalente di questa Corte le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 non sono applicabili alla persona offesa. Inoltre la regola di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 è di stretta interpretazione e perciò non è suscettibile di applicazione analogica. Pertanto essa non rileva quando si tratti di persone non inquadrabili nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4. Nel caso in esame tra il delitto ascritto al prevenuto e la denuncia per calunnia sporta da quest'ultimo nei confronti della parte lesa non esisteva alcuna connessione a norma dell'art. 12 o art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). In ogni caso nella fattispecie le dichiarazioni della parte lesa sono state persino riscontrate da elementi esterni.
Invero, in questa materia, proprio perché al fatto solitamente non assistono testimoni, acquistano valori di riscontro esterno anche le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti Le stesse aggressioni alle quali hanno assistito i testimoni costituiscono riscontri esterni perché non giustificate da un fine diverso da quello di non accettare la rottura del rapporto da parte dell'imputato.
Con riferimento al secondo motivo, si osserva che, secondo l'orientamento di questa corte,(cfr per tutte Cass. n 2001 del 2007), in tema di reati sessuali, deve escludersi la concedibilità dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3 (casi di minore gravità) ove gli abusi perpetrati in danno della vittima si siano protratti nel tempo.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre del 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011