Sentenza 12 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di valutazione della chiamata in correità proveniente da un soggetto che abbia reso dichiarazioni complesse, oggetto della valutazione è la dichiarazione globale del chiamante, relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti dallo stesso riferiti. Ne consegue che, per stabilire l'attendibilità di una dichiarazione concernente più chiamate fra loro strettamente collegate, si può tener conto anche solo di alcuni aspetti significativi di essa, in modo che, una volta effettuata l'operazione con esito positivo, il giudice di merito possa legittimamente riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2010, n. 42705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42705 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/10/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1495
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 23849/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\S S\;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 22 marzo 2010;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Iacoviello Francesco M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato La Porta Arduino.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame proposta da \E @S, nei confronti della ordinanza del 26 marzo 2010 del G.i.p. del Tribunale dello stesso Ufficio giudiziario, indagato in ordine ai reati, commessi in concorso con altri (\D IN NT, NI O\ e \M GA), di tentativo di rapina aggravata della automobile Fiat Bravo targata *DT091WD* in danno di OB IE, minacciandolo con un fucile a canne mozze cal. 12; di omicidio aggravato del VA al quale sparava un colpo di fucile perché si era rifiutato di aprire la portiera e consegnare la macchina tentando di sottrarsi all'agguato; dei delitti concernenti la detenzione e il porto dell'arma, nonché del reato di ricettazione di un'autovettura Fiat Uno targata *CT 927337*, provento di furto commesso da NI O\, sottratta al proprietario proprio al fine di commettere i reati di cui sopra, per andare, cioè, alla ricerca dell'autovettura, poi individuata in quella del VA, da acquisire per commettere un omicidio in danno di EN AU, appartenente al clan mafioso Arena.
Reati tutti commessi con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. L'ordinanza ricostruiva i fatti sulla scorta delle dichiarazioni del coindagato AN DI IN\, che ha collaborato con la giustizia, e le cui dichiarazioni sono state ritenute pienamente attendibili, intrinsecamente ed estrinsecamente.
Secondo tali dichiarazioni, il \S\ e il \D IN\, del gruppo degli aggressori, facevano parte del clan mafioso dei "Cursoti Milanesi", al cui vertice era DE CA O\, detto "*, nel quale erano transitati dopo aver fatto parte del clan Arena, messo in disparte negli affari mafiosi da \N NT. Il DE CA\ aveva impartito l'ordine di trovare un'autovettura che doveva servire per commettere l'omicidio di EN AU, che, quale appartenente al clan rivale, aveva fatto uno "sgarbo" al DE CA\.
A bordo della autovettura rubata da CI O\, il gruppo si era, appunto, messo alla ricerca dell'automezzo per commettere l'omicidio di EN\, e l'aveva individuate nella Fiat Bravo del VA, vista, in un primo momento, in sosta presso il distributore di carburante AP, sulla tangenziale *Ovest*. L'autovettura, dopo che era stata persa di vista, era stata nuovamente avvistata: era stata quindi inseguita sin presso l'abitazione del VA, davanti al cui cancello automatico di ingresso, che dava accesso a un complesso di case, il conducente l'aveva posta per entrare, in posizione leggermente diagonale. L'autovettura degli inseguitori si era fermata poco dopo e i quattro erano scesi, dirigendosi verso la Fiat Bravo. Il \S\, che imbracciava il fucile a canne mozze, tentava di aprire lo sportello lato guidatore, senza riuscirci. Compiva quindi il giro dell'automobile, cercando di aprire l'altro sportello lato passeggero. Interveniva quindi anche il \D IN\ che tentava di aprire lo sportello lato guidatore, momento in cui lo stesso \D IN\ vedeva il VA stendersi sul lato destro agitando le mani fino agli avambracci in segno di resa e di timore. A questo punto \S\, visti i vani tentativi di aprire gli sportelli, invitava a \D IN\ ad allontanarsi, mentre il VA si rimetteva in posizione eretta e cercava di riprendere la marcia ed entrare nel cancello. Contemporaneamente il \S\ armava i cani del fucile, si posizionava vicino al finestrino lato guidatore e sparava un colpo che mandava in frantumi il vetro e colpiva in pieno il VA uccidendolo. Il commando era quindi fuggito con l'autovettura con la quale era sopraggiunto sino a che si era fermata in un vicolo cieco in cui si era imbattuta. Tutti erano scesi e avevano proseguito la fuga a piedi nella zona dell'Ospedale *Cannizzaro*. CI\ riusciva a raggiungere la casa di \Dstefano LE per chiedergli aiuto e incontrava la moglie di costui, UR DE CA\, la quale, con la sua autovettura, insieme con lo CI\, andava a prelevare i fuggitivi nei pressi di un distributore di benzina vicino all'Ospedale *Cannizzaro*. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del \S\ deducendo erronea applicazione della legge penale anche in ordine alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nonché illogicità mancanza di motivazione e travisamento del fatto.
La tesi sostenuta nel ricorso del \S\ è quella, secondo cui non vi sarebbero gravi indizi che confermerebbero la sua presenza sul luogo del delitto e che sia stato lui a sparare.
Afferma che colui il quale collabora con la giustizia, come \D IN\, ha un preciso interesse a rendere le dichiarazioni per i benefici premiali connessi alla collaborazione. Occorrerebbe quindi vagliare con attenzione tutti gli elementi sulla attendibilità e sulla consistenza intrinseca ed estrinseca della collaborazione. Non sarebbe corroborata da specifici elementi probatori - anzitutto - l'appartenenza del dichiarante e degli indagati \S\ e \M\ al gruppo mafioso dei "Cursoti Milanesi" e il loro allontanamento dal gruppo degli EN\. Conseguentemente non sarebbe dimostrata la causale dei reati commessi, cioè il reperimento di un'autovettura per l'uccisione di UR NA a seguito di ordine impartito al \S\ e al \M\ e allo stesso dichiarante \D IN\ (tramite AN DIstefano\) da parte del capo dei "Cursoti Milanesi" DE CA O\, detto "*, alleato e protetto dal clan Santapaola, in quanto lo stesso EN\ aveva mancato di rispetto al DE CA\.
Il racconto della fase esecutiva non sarebbe intrinsecamente credibile, perché non si comprende come tutti e quattro gli occupanti della autovettura degli aggressori fossero scesi senza che nessuno rimanesse all'interno per una immediata fuga, ne' perché il \S\ - imbracciando il fucile - avesse tentato di aprire le portiere, ne', ancora, perché nessuno avesse intimato al VA di aprire, ne' per quale motivo, infine, quest'ultimo, dopo avere alzato le mani in segno di resa, non avesse aperto gli sportelli e consegnato l'auto.
Nè vi sarebbero riscontri sul post factum circa l'abbandono del veicolo rubato da parte di NI O\ e il raggiungimento dell'Ospedale *Cannizzaro di Catania*, nonché in ordine al fatto che il medesimo, dopo avere raggiunto la DE CA\, sia ritornato in automobile, con costei, a "recuperare" gli altri indagati nei pressi del *Cannizzaro*. Afferma che la fuga dopo il fatto degli indagati non certifica la presenza del \S\ sul luogo del fatto. L'inattendibilità del racconto del dichiarante sarebbe confermata dalle risultanze dell'accertamento medico legale il quale attesta che il colpo era stato sparato da un fucile a canna lunga e non a canna Corte, come riferito dal \D IN\. Costui, inoltre, aveva descritto in modo incompleto l'ultima fase dell'omicidio non parlando di una sorta di "tatuaggio", di cui parla invece la perizia, che si era formato sul braccio della vittima per l'infissione nella cute dei frammenti di vetro dell'auto: Il collaborante non aveva detto di tale particolare ma aveva affermato che al momento dello sparo la vittima stava riprendendo la marcia.
Le dichiarazione di RI IE @R che abitava nello stesso complesso immobiliare della vittima - secondo cui costui aveva riferito che intorno alle ore 1,50 della notte tra il *28 e il 28 agosto 2009*, mentre stava guardando la televisione, aveva sentito un rumore di macchine, un botto proveniente dalla parte del cancello, quindi un gemito e il rumore di uno sportello chiudersi di un'autovettura di piccola cilindrata - smentirebbero, anziché confermare, come ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni di \D IN\.
Infatti, poiché tutti e quattro gli aggressori erano scesi dalla macchina, si sarebbe dovuto sentire il rumore di più di uno sportello chiudersi. Inoltre, contrariamente a quanto detto da \D IN\, il quale aveva precisato di avere dialogato col \S\ circa la mancata apertura dello sportello da parte della vittima, il TA non ha fatto cenno a dialoghi di persone prima dello sparo. Neppure le dichiarazioni di AN DI TE e DE CA UR (peraltro scarsamente attendibili secondo la difesa) recherebbero conferma delle dichiarazioni di \D IN\ sulla uccisione della vittima da parte di \S\. Non risulta che il \S\ abbia fatto una telefonata alla DE CA\ chiedendole di essere prelevato dopo l'omicidio, perché ciò non emerge dai tabulati telefonici. Particolarmente indicativa della inattendibilità intrinseca del dichiarante sarebbero gli orari indicati nella ricerca e nell'inseguimento dell'autovettura che si afferma essere stata vista presso il rifornimento di carburante AP alle ore 20 circa, per poi essere rintracciata all'1,50 alla *Via Bellini di San Gregorio* dove era avvenuto l'omicidio. Del tutto inadeguatamente affermerebbe l'ordinanza impugnata che tale fatto non intaccherebbe il nucleo centrale delle dichiarazioni del \D IN\, sia perché l'orario del primo avvistamento sarebbe stato indicato in modo approssimativo e lo stesso collaborante aveva dichiarato di non poter essere preciso, sia perché era plausibile la rimozione mnemonica dell'esatto orario di un accadimento.
La difesa sostiene poi che il \D IN\ potrebbe avere indicato l'uccisore nella persona del \S\ allo scopo di coprire la responsabilità di altri;
infatti nessun riscontro vi sarebbe sulla presenza del \S\ al momento dell'omicidio.
Ancora, si sottolinea nel ricorso come, nonostante, secondo il racconto di \D IN\, sia lui stesso sia \S\ abbiano toccato gli sportelli dell'autovettura della vittima, non erano state trovate impronte. Nè si erano trovate due cartucce identiche a quella dell'omicidio che il \D IN\ aveva affermato di avere lasciato presso un tombino: Neppure si era ritrovato il fucile che, secondo il dichiarante, era stato distrutto (dato alle fiamme). Infine, la perquisizione in casa del \S\ non avrebbe confermato le dichiarazioni sulla rottura dei pantaloni della tuta del medesimo nel corso della fuga successiva al fatto: infatti era stata trovata in casa del \S\ una tuta perfettamente conservata nel cassetto. Sulla qualificazione del reato di omicidio, osserva il ricorrente che il fatto che il gruppo degli aggressori sia partito con un fucile alla ricerca della autovettura non confermerebbe che sia stato il \S\ a sparare.
Infine - deduce ancora il ricorrente -, il riconoscimento della aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 si baserebbe, ancora una volta, sulle inattendibili dichiarazioni del \D IN\ e non vi sarebbe alcun dato fattuale a conferma che l'azione fosse diretta a favorire l'attività criminosa dell'associazione mafiosa. L'intercettazione ambientale in carcere tra il \S\, la madre AN UN, la convivente dell'indagato IS OV e la sorella dell'indagato JE - nella quale il \S\, dopo avere appreso delle dichiarazioni rese da \Dstefano\ e dalla moglie DE CA\ del recupero del gruppo omicida dopo l'agguato, afferma e minaccia che \D TE e la moglie DE CA\ dovranno devolvere, secondo il Tribunale in perfetto stile mafioso, il loro stipendio al mantenimento della sua famiglia - non dimostrerebbe affatto la partecipazione del \S\ all'omicidio.
Osserva la Corte che il Tribunale ha motivato con cura e attenzione l'ordinanza impugnata soprattutto applicando correttamente i principi più volte esposti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di chiamata in correità, che costituisce la fonte da cui sono stati ricavati i gravi indizi, ritenuti, con giudizio condivisibile, capaci di far emergere una seria probabilità di colpevolezza dell'indagato, sufficiente nel giudizio incidentale per l'adozione della misura applicata.
Il Collegio ha anzitutto adeguatamente motivato sulla credibilità soggettiva del dichiarante \D IN\, osservando che la chiamata in correità ha una sua origine spontanea ed è maturata quando il collaborante era ancora in stato di libertà autoaccusandosi di aver partecipato a un grave crimine (e addirittura apertamente ammettendo la sua partecipazione a una associazione mafiosa), quando a suo carico non esisteva ancora alcuna accusa, al punto di accreditare "la genuinità e per l'effetto la piena concludenza indiziaria delle indicazioni accusatorie"; valutazione confermata dalla attendibilità intrinseca del narrato.
Del resto, la prima critica che il ricorrente rivolge alla motivazione dell'ordinanza impugnata è del tutto priva di fondamento perché la obiezione defensionale secondo cui il collaborante sarebbe stato mosso dall'intento di ottenere benefici premiali è del tutto inconsistente, considerato che ormai i benefici premiali sono stati consacrati in un una legge dello Stato e che il semplice fatto della loro possibile applicabilità non può avere, di per sè, un concreto significato ove non vengano dedotti e non emergano ulteriori e diversi indici di mancanza di attendibilità del chiamante in correità (Sez. 3, Sentenza n. 8161 del 26/11/2009 Ud. - dep. 02/03/2010, Rv. 246210).
Del pari prive di consistenza sono le considerazioni del ricorrente laddove si impegna ad affermare più volte nel corso del suo scritto che non tutte le dichiarazioni del \D IN\ sarebbero assistite, ciascuna, da riscontri (a esempio, sulla associazione mafiosa di appartenenza e sul movente delle attività criminose contestate nel presente giudizio, oppure sulla sua partecipazione all'azione omicida).
È infatti noto che sul punto la giurisprudenza di questa Corte è sufficientemente consolidata nel ritenere che in tema di valutazione della chiamata in correità proveniente da un soggetto che abbia reso dichiarazioni complesse, oggetto della valutazione è la dichiarazione globale del chiamante relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal chiamante stesso, sicché per stabilire se una dichiarazione complessa di un coimputato possa ritenersi riscontrata, si può tenere conto anche solo di alcuni aspetti significativi di essa, in guisa che, una volta effettuata l'operazione con esito positivo, legittimamente il giudice di merito può, previa adeguata valutazione, riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata (Sez. 6, Sentenza n. 7845 del 17/04/1997 Ud. - dep. 08/08/1997, Rv. 210373).
Fatte tali necessarie premesse, può affermarsi che il Tribunale ha correttamente ritenuto il racconto del \D IN\ dotato di innumerevoli e precisi riscontri, ancorché essi non si estendano a ogni elemento della dichiarazione.
Viene in proposito in considerazione, anzitutto, l'accertato furto dell'autovettura da parte dello CI\, eseguito davanti a un supermercato di *Misterbianco* la sera del *27 agosto 2009*. In secondo luogo, hanno un preciso valore le risultanze dell'accertamento medico legale che confermava che il colpo era stato sparato dalla distanza di un metro circa e che numerosi frammenti di vetro erano stati rinvenuti sull'avambraccio della vittima (non ha il minimo rilievo che il \D IN\ non abbia fatto riferimento a tale ultimo particolare).
Sono state poi considerate - ben a ragione nel loro significato complessivo -le dichiarazioni di TA EL IE\, sentito a sommarie informazioni, il quale ha riferito che la notte tra il *28 e il 29 agosto*, mentre guardava la televisione alle ore 1,50, ha sentito un rumore di macchine, un botto proveniente dalla strada antistante il cancello, un gemito e poi il rumore delle sportello di un'autovettura chiudersi e quello della partenza di una macchina di piccola cilindrata (l'orario è coincidente con la realtà, e a nulla possono servire le considerazioni critiche, di cui si è detto nella esposizione dei motivi di ricorso, sulle perplessità della difesa in ordine alla coincidenza, nei minimi dettagli, tra le informazioni del TA e quanto accaduto in quei momenti).
Il Collegio del riesame ha poi del tutto ragionevolmente rilevato la piena concordanza e compatibilità della descrizione della cartuccia usata per l'omicidio con le risultanze dell'accertamento balistico (cartuccia cal. 12 usualmente utilizzato per la caccia al cinghiale o altri animali di grossa taglia, esattamente come riferito dal \D IN\): elemento che ha consentito correttamente al Tribunale di non dare peso alla discrasia tra narrato del collaborante e risultanze di detto accertamento sulla lunghezza della canna del fucile). Un peso decisivo ha quindi correttamente dato il Tribunale all'ulteriore riscontro che si traeva dalle dichiarazioni di \DStefano LE e UR DE CA\ (legati con l'indagato da una lontana parentela), i quali hanno confermato il soccorso prestato al gruppo degli aggressori dopo l'omicidio, sia su richiesta telefonica del \S\, sia perché raggiunta, la DE CA\, da CI O\ che l'aveva cercata, dopo il fatto, nella sua abitazione. La DE CA\ si era resa perfettamente conto dell'azione svolta dal \S\ e dai suoi correi, tanto da esternare le sue preoccupazioni al marito in una conversazione all'interno della sua autovettura, captata in ambientale, nella quale aveva precisato al marito che aveva visto i vestiti dei ragazzi sporchi di sangue. Ciò che, tra l'altro, confermava la totale inattendibilità delle dichiarazioni del \S\ il quale aveva riferito che la DE CA\ li era andati a prelevare in un locale dove era andato a ballare con gli amici. Devono poi essere condivise le affermazioni del giudice a quo sulla irrilevanza di alcune incongruenze di contorno sul nucleo essenziale del fatto sulle quali ha particolarmente insistito la difesa in ordine: a) alla durata dell'inseguimento dell'autovettura del VA dalle 20 sino all'1,50 (giustificabile con le dichiarazioni del \D IN\, che ha chiarito di avere avvistato l'auto oggetto dell'inseguimento una prima volta alle 20, di averla, quindi, persa di vista, e di averla poi rivista dopo che era passato qualche tempo); b) all'arma utilizzata per il delitto descritta nell'accertamento medico legale come fucile a canna lunga e non a canna mozza (tenuto conto, come già accennato, della corrispondenza sul tipo di cartuccia usata tra le dichiarazioni del \D IN\ e le risultanze della perizia); c) all'esito negativo dell'esame dattiloscopico che non aveva rilevato impronte sulla autovettura del VA (circostanza spiegabile nei vari modi indicati nell'ordinanza); d) alla perquisizione in casa del \S\ e al (mancato) riscontro delle indicazioni sui luoghi dove era stato distrutto il fucile e di quelli in cui il \D IN\ aveva dichiarato di avere lasciato due cartucce).
Nessuna censura infine può essere mossa all'ordinanza impugnata in punto di qualificazione giuridica dell'omicidio: il Tribunale ha esattamente ritenuto che si trattasse di concorso pieno e non anomalo, in quanto tutti i componenti del gruppo erano consapevoli della esistenza del fucile sin dall'inizio dell'azione e tutti avrebbero potuto e dovuto prevedere come normali i possibili sviluppi dell'azione.
Sulla appartenenza al gruppo mafioso dei correi e sulle ragioni per le quali era stata organizzata la rapina, e quindi sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, sono stati ritenuti elementi seri di riscontro, in modo del tutto ancorato ai principi della logica: a) i due colloqui intercettati tra \D IN\ e \S\ il cui lessico era tipico del gergo mafioso;
b) l'intercettazione ambientale nella autovettura del \Dstefano\, in cui costui spiegava a persona rimasta ignota che tutto quanto accaduto (relativamente ai fatti oggetto del presente giudizio) era conseguenza di un "ordine" giunto - ovviamente - da chi poteva impartirlo, espressione che si attaglia pienamente al gergo di un'organizzazione mafiosa;
e) le intercettazioni ambientali di conversazioni in carcere tra il \S\, la madre AN UN, la sorella JE e la convivente NN RR dalle quali si ricavava che il \S\, nell'esprimere la propria indignazione per le dichiarazioni rese dai coniugi \Dstefano\, incaricava la convivente di rendersi portatrice, nei confronti di costoro, di un suo messaggio, tipicamente mafioso, secondo cui, proprio per avere parlato, avrebbero dovuto garantire la corresponsione degli "stipendi" in favore della IS\. In base a tutte le suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010