Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento.
Commentario • 1
- 1. Commette reato il dipendente che accede a dati violando la policy interna (Cass. 565/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2015, n. 33875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33875 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO OL - Presidente - del 12/05/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 660
Dott. CAPOZZI NG - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 27262/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI UA N. IL 27/08/1961;
AS LO N. IL 27/08/1966;
CC RI N. IL 14/04/1958;
ON SS N. IL 29/10/1971;
ZZ DR N. IL 12/09/1951;
TA NG N. IL 27/11/1977;
EZ AR EO AV N. IL 14/10/1975;
AN UI N. IL 16/06/1961;
avverso la sentenza n. 296/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 13/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso di GE AL con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;
rigetto degli altri ricorsi;
L'Avv. Camiciola per BE ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 gennaio 2009, il Tribunale di FE ha dichiarato, fra gli altri, BE AS, GE AL, ON IL, ZI AN, AR NG, (SA OL, posizione separata), SA AT DA e IL UI colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, loro ascritto al capo H) e, concesse ai suddetti le circostanze attenuanti generiche, ha condannato ZI alla pena di anni otto di reclusione e 60.000 Euro di multa e gli altri imputati alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e 30.000 Euro ciascuno;
ha dichiarato AC RI colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sub capo b) delle imputazioni suppletive, in esso assorbito il reato di cui al capo H), e, per l'effetto, applicate le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di anni quattro di reclusione e 20.000 Euro di multa;
ha dichiarato ZI colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p., e L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4, e 7, sub capo U) e, concessa la circostanza attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 7, e le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del fatto commesso da più persone, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e 1200 Euro di multa;
ha quindi assolto gli imputati o comunque dichiarato non doversi procedere in relazione alle ulteriori imputazioni.
2. Con la sentenza del 13 giugno 2013 che si impugna, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ZI AN per il reato di cui al capo U) della rubrica per intervenuta prescrizione;
ha rideterminato in anni due di reclusione e 4000 Euro di multa la pena applicata a GE AL in ordine al reato sub capo H), ritenuto colpevole limitatamente all'episodio del 20 marzo 2000, riconosciuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; ha confermato la condanna inflitta in primo grado, sia in relazione al reato di cui al capo b) della rubrica nei confronti di AC RI, sia in relazione al reato di cui al capo H) della rubrica nei confronti di BE AS, ON IL, ZI AN, AR NG, (SA OL, posizione separata), SA AT DA e IL UI.
2.1. Dopo avere dato atto dei motivi d'appello del pubblico ministero e di ciascuno degli appellanti, la Corte d'appello ha rilevato: 1) quanto alle deduzioni di natura processuale: a) che l'eccezione di indeterminatezza dell'imputazione risulta infondata, come già condivisibilmente osservato dal giudice che ha applicato la misura cautelare e dal Tribunale in primo grado;
b) che la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche per carenza di motivazione dei decreti con cui il pubblico ministero ha disposto l'utilizzo di impianti esterni alla Procura è parimenti priva di fondamento in quanto i provvedimenti sono, sia pur succintamente, motivati con riferimento ad esigenze di varia natura, in relazione all'inidoneità ed all'insufficienza degli impianti presenti presso la Procura, all'urgenza ed alla particolare complessità delle indagini, stante il coinvolgimento di numerosi soggetti sul territorio nazionale;
c) che, quanto alla perizia di trascrizione delle intercettazioni, il perito d'ufficio è stato regolarmente sentito in udienza nel contraddittorio delle parti e che, ad ogni buon conto, la trascrizione non è inutilizzabile per il mancato preventivo esame dibattimentale dell'esperto che vi abbia provveduto su incarico del giudice;
d) che è stata correttamente disattesa la richiesta di audizione dell'ausiliario che ha coadiuvato il perito nelle trascrizioni delle conversazioni in dialetto, potendo le parti, in possesso delle registrazioni, far valere - ove esistenti - eventuali discrasie o errori, non essendo comunque stato dedotto il contributo che l'ausiliario, ove sentito, avrebbe potuto offrire;
e) che l'eccezione relativa al mutamento del Presidente del Collegio è pretestuosa in quanto, sebbene nel verbale d'udienza del 20 febbraio 2008 non sia indicata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel verbale dell'udienza successiva del 5 marzo 2008 viene dato atto dell'omessa indicazione di tale circostanza nel verbale dell'udienza precedente e dell'avvenuto rinnovo dell'istruttoria dibattimentale.
2.2. Quanto le posizioni degli appellanti, la Corte distrettuale ha evidenziato che il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice a carico di ZI trova un solido ancoraggio sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LE RO e AN PP, confermate dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle risultanze dei servizi di o.c.p., dal sequestro di 10 grammi di cocaina in data 24 marzo 2000 nei confronti di AF ZI e BE AS, a riscontro obbiettivo dell'interesse dimostrato dal ZI - appunto evidenziato dai due collaboratori - al controllo della propria zona anche con riguardo al traffico di sostanze stupefacenti. Quanto alle posizioni degli ulteriori imputati BE, IL, ON, (SA, posizione separata,) AR e SA, il Collegio di merito ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado ed ha rammentato il contenuto delle più rilevanti intercettazioni, rilevando come appaia risibile il tentativo degli appellanti di dare al linguaggio criptico un significato diverso dalle quello prospettato dall'accusa. Con specifico riguardo a AR, (SA, posizione separata), ON e IL, la Corte ha altresì evidenziato come l'identificazione degli imputati possa ritenersi certa, sulla scorta delle evidenze di indagine. Quanto a GE, il Giudice d'appello ha invece ritenuto che, in considerazione della quantità della sostanza ceduta e del ruolo marginale svolto dall'imputato nella vicenda, possa ritenersi integrata l'ipotesi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Infine, per quanto riguarda la posizione di AC RI in relazione al reato di cui al capo b), in esso assorbite le condotte sub capo H), il Collegio della impugnazione ha evidenziato come le dichiarazioni del collaboratore LE trovino conferma: 1) nei fatti accertati con sentenza irrevocabile nei confronti di DA - certamente utilizzabile quale elemento di riscontro - ed, in particolare, nelle intercettazioni telefoniche poste a fondamento di tale decisione;
2) nella mancanza assoluta di ragioni che possano avere indotto LE a coinvolgere ingiustificatamente la AC;
3) nelle ammissioni fatte dall'imputata di fare uso di cocaina e di avere una relazione proprio con ZI, come affermato dal LE.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona hanno presentato ricorso gli imputati BE AS, GE AL, AC RI, ON IL, ZI AN, AR NG, (SA OL, posizione separata), SA AT DA e IL UI, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
4. L'Avv. Massimo Camiciola, difensore di fiducia di BE AS, ha eccepito:
4.1. la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto, in modo del tutto oscuro, incomprensibile ed contraddittorio, che le intercettazioni, i servizi di o.c.p. ed il sequestro di 10 grammi di cocaina compiuto il 24 marzo 2000 nei confronti di FF e BE possano costituire riscontro dell'interesse dimostrato dal ZI, evidenziato dal LE e dal AN, per il controllo della propria zona anche nel traffico degli stupefacenti, laddove, in altra parte della sentenza (segnatamente a pagina 45), la Corte ha evidenziato che l'episodio riguarda sostanza destinata all'uso personale dei due acquirenti ZI e FF, ed in ogni caso ne' LE ne' AN hanno mai riferito una qualunque circostanza imputabile al BE, mentre tutti i testi escussi nel dibattimento hanno dichiarato che l'imputato svolgeva l'attività di pescatore, con un reddito sufficiente, dedito all'uso di stupefacenti;
4.2. la violazione di legge di relazione all'art. 192 c.p.p., facendo difetto una qualunque prova che confermi il coinvolgimento di BE nell'attività di spaccio, sussistendo comunque un'evidente contraddittorietà interna della motivazione, laddove la Corte ha riconosciuto nei confronti del concorrente GE l'ipotesi lieve prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
4.3. la violazione di legge sulla valenza probatoria delle intercettazioni ed in particolare della frase "sto arrabbiato perché la roba era la metà" riferita al ZI ed illogicamente interpretata quale prova della partecipazione del BE all'attività di spaccio.
5. Nel ricorso proposto personalmente, GE AL ha eccepito:
5.1. l'erronea applicazione di legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, dovendo - a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 - essere applicato nei propri confronti il nuovo regime sanzionatorio;
5.2. l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo stato commesso l'unico episodio contestato all'imputato in data 20 marzo 2000.
6. L'Avv. Francesco De Minicis, difensore di fiducia di AC RI, ha eccepito:
6.1. la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità dei collaboratori di giustizia in riferimento all'episodio di cui al capo b) della contestazione suppletiva, facendo difetto riscontri specifici alle dichiarazioni;
6.2. la violazione di norme processuali in relazione all'art. 238 bis c.p.p., e art. 192 c.p.p., comma 3, e comunque la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della telefonata riportata a pagina 68 della sentenza impugnata come valido elemento di prova a riscontro, non essendo stato posto in dubbio da nessuno, neanche dall'imputata, che ella conoscesse DA e LE.
7. Nel ricorso proposto personalmente, ON IL ha eccepito:
7.1. la violazione di legge processuale in relazione all'art. 599 c.p.p., comma 2, art. 441 c.p.p., commi 1 e 2, art. 443 c.p.p., comma 4, artt. 178, 179 e 420 ter c.p.p., per avere la Corte d'appello omesso di rinviare l'udienza per legittimo impedimento a comparire dell'imputato e del difensore.
7.2. la violazione di legge processuale in relazione all'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), per difetto assoluto di motivazione in riferimento alla nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza della imputazione.
7.3. la violazione di legge processuale in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3, per mancanza assoluta di motivazione in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza che avevano determinato il pubblico ministero a disporre l'esecuzione delle operazioni di intercettazione con impianti diversi da quelli localizzati presso la Procura della Repubblica.
7.4. la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alle censure dedotte in appello ed alla denegata applicazione dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 8. Gli Avv.ti Francesco De Minicis e Savino Piattoni, nell'interesse di ZI AN, hanno eccepito:
8.1. la violazione di legge processuale in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3, art. 271 c.p.p., comma 1, e art. 191 c.p.p., e di vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per illegittimità dei decreti con i quali il pubblico ministero autorizzava l'esecuzione delle intercettazioni con impianti esterni a quelli presenti presso la Procura della Repubblica in base ad un "preteso motivo di inidoneità funzionale" per "consentire una più tempestiva aderenza l'attività tecnica di ascolto con la frazione di immediati dispositivi dinamici tendente all'accertamento concreto degli esiti dell'attività di intercettazione", laddove i luoghi ove si ipotizzava l'attività delittuosa erano quelli di FE e OV, sicché rispetto ad essi risultavano equidistanti sia la Procura della Repubblica, sia la caserma dei ROS dei Carabinieri di Ancona;
inoltre, nel decreto dell'11 giugno 1999, l'utilizzo delle apparecchiature presso la Caserma dei ROS veniva giustificata "per mancanza di linea unidirezionale presso quest'ufficio" e, appena poche righe dopo, si richiedeva alla Telecom di Ancona "l'installazione di linea unidirezionale", il che dimostra per tabulas che le indicate "insufficienza o inidoneità" non avevano alcun carattere di obbiettività; ancora, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità sia della telefonata del 15 luglio 1999, in quanto priva di decreto autorizzativo, atteso che le operazioni, pur autorizzate in data 10 giugno, in effetti iniziavano solo il 3 settembre;
sia di altre intercettazioni citate nella sentenza di primo grado (meglio precisate nel ricorso), in quanto eseguite sulla base del decreto ex art. 268 c.p.p., comma 3, del 9 gennaio 2000, da ritenere illegittimo per difetto di adeguata motivazione;
8.2. la manifesta illogicità o comunque la mancanza di motivazione in ordine alla valutazione dell'apporto probatorio dei pentiti AN e LE, al preteso ruolo di capo del ZI e al trattamento sanzionatorio applicatogli, più grave di quello dei coimputati;
evidenzia il ricorrente come, nella sentenza di primo grado, le dichiarazioni dei collaboratori fossero state svalutate e ritenute in più parti inattendibili, sicché la condanna era stata motivata perlopiù sul contenuto delle intercettazioni telefoniche;
la Corte d'appello - ribaltando l'impostazione del primo giudice - ha invece recuperato il ruolo probatorio delle dichiarazioni rese da due collaboratori, temendo - a ragione - l'inutilizzabilità, totale o parziale, delle intercettazioni.
9. L'Avv. Francesco Santangelo, difensore di fiducia di AR NG, ha eccepito:
9.1. la violazione di legge in relazione all'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), e artt. 191, 268 e 271 c.p.p., e vizio di motivazione,
per avere la Corte omesso: 1) di vagliare le risultanze processuali limitandosi a recepire del tutto acriticamente le conclusioni del primo giudice;
2) di argomentare in ordine alla genericità ed indeterminatezza del capo d'imputazione; 3) di fornire un'adeguata ed esaustiva risposta alle doglianze difensive in merito all'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di un'idonea motivazione sul disposto utilizzo di impianti esterni alla Procura della Repubblica;
9.2. la mancanza, l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di un quadro probatorio idoneo a fondare una pronuncia di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", avendo la Corte richiamato la sentenza di primo grado che, a sua volta, rimandava alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ravvisata dal Tribunale del riesame di Ancona investito dalla Corte di cassazione a seguito di annullamento con rinvio, dunque basando la pronuncia di colpevolezza sulla base di criteri diversi da quelli richiesti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità;
sotto diverso profilo, il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in punto di identificazione del AR, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve ed alla determinazione della pena.
10. L'Avv. Giovanni Galeota, difensore di fiducia di SA AT DA, ha eccepito:
10.1. la violazione di legge penale per avere la Corte confermato il giudizio di penale responsabilità a carico dell'assistito sulla base delle sole risultanze delle intercettazioni telefoniche;
10.2. la violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, per avere la Corte fondato giudizio di responsabilità sulla base del contenuto delle intercettazioni, da ritenere inattendibile e tale da non consentire una pronuncia di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio";
10.3. la violazione di legge penale per inosservanza ed erronea applicazione delle norme in materia delle prove e travisamento delle intercettazioni, laddove dalle intercettazioni non emerge il coinvolgimento del SA nei fatti al medesimo contestati;
10.4. la violazione di legge processuale per inosservanza delle norme in materia di intercettazioni ambientali e telefoniche, per difetto di motivazione nei decreti autorizzativi emessi dal pubblico ministero.
11. L'Avv. Raul Pellegrini, difensore di fiducia di IL UI, ha eccepito:
11.1. la violazione di legge e la mancanza di motivazione sul giudizio di penale responsabilità a carico dell'assistito, per essersi la Corte d'appello limitata a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado senza rispondere alle specifiche doglianze dedotte nell'atto d'appello in relazione alle singole intercettazioni posta fondamento del giudizio di responsabilità;
11.2. il vizio di motivazione per travisamento della prova e violazione di legge processuale in relazione all'art. 533 c.p.p., dal momento che dalle intercettazioni non emerge nessun riferimento alla droga;
11.3. la mancanza di motivazione individualizzata sui singoli episodi nonché sull'arco temporale contestato, laddove le intercettazioni riguardanti IL sono solo sei e coprono un periodo limitatissimo che va dal 13 al 19 maggio 2000, salvo l'intercettazione del 16 febbraio 2001, mentre la contestazione abbraccia un ambito ben più ampio, dal 1996 al primo semestre 2001;
11.4. l'omessa motivazione in ordine alla richiesta applicazione dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 12. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso di GE AL sia accolto con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato e che i restanti ricorsi siano rigettati. L'Avv. Massimo Camiciola per BE AS ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 13. Il ricorso presentato da SA OL è stato rinviato a nuovo ruolo per difetto di notifica e pertanto separato dal presente procedimento d'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato da GE AL è fondato, di tal che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.
I ricorsi presentati dagli altri imputati sono invece destituiti di fondamento e vanno pertanto rigettati.
2. Come anticipato, i rilievi mossi nel ricorso di GE AL sono meritevoli di accoglimento.
2.1. GE è stato condannato in relazione alla fattispecie prevista dal D.P.R. n. 300 del 1990, art. 73, comma 5. Mette conto evidenziare come, a seguito degli interventi del giudice costituzionale, con sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, e del legislatore con D.L. n. 146 del 2013 (convertito dalla L. n. 10 del 2014) e D.L. n. 36 del 2014 (convertito dalla L. n. 79 del 2014), l'ipotesi prevista da detta disposizione sia stata profondamente ridisegnata, trasformandosi in una fattispecie autonoma di reato;
punita con una pena decisamente più lieve di quella comminata dalla previsione vigente all'epoca della pronuncia di merito.
Orbene, avuto riguardo alla pena attualmente prevista per l'ipotesi in oggetto, il reato in contestazione, accertato in sentenza come commesso il 24 marzo 2000, risulta pacificamente estinto per intervenuta prescrizione.
2.2. D'altra parte, considerate le argomentazioni svolte nei motivi di ricorso e tenuto conto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, non ricorrono le condizioni per applicare il disposto di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, atteso che dagli atti non emerge ictu oculi l'innocenza dell'imputate Come questa Corte ha già avuto modo di affermare anche a Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202). Situazione di evidenza dell'innocenza dell'imputato che, avuto riguardo ai fatti così come ricostruiti nelle sentenze di primo e secondo grado, non può ritenersi sussistente nella specie.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di BE AS è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve pertanto essere rigettato. Con i tre motivi di ricorso, il ricorrente si duole del giudizio espresso dalla Corte d'appello in punto di penale responsabilità ed, in particolare, contesta la valutazione delle prove e l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni.
3.1. In primo luogo, mette conto rammentare come, secondo i principi più volte espressi da questa Suprema Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
3.2. Orbene, avendo riguardo al complessivo impianto argomentativo risultante dalla lettura delle convergenti pronunce di primo e di secondo grado (danti luogo ad una ed. doppia conforme), ritiene il Collegio che i decidenti di merito abbiano proceduto ad una valutazione critica ed argomentata delle fonti di prova, singolarmente passate in rassegna e quindi globalmente considerate alla luce di condivisibili massime d'esperienza. In particolare, nella motivazione della sentenza del Tribunale si è congruamente argomentato come l'interpretazione delle intercettazioni trovi un decisivo riscontro nell'arresto di FF ZI e BE AS della flagrante detenzione di 10 grammi di cocaina in data 24 marzo 2000 (a pagina 65 della decisione di primo grado) e, dopo avere dato atto delle principali emergenze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali concernenti il ricorrente (v. pagine 66 e seguenti), si è evidenziato come da esse emerga il coinvolgimento dell'imputato in una sistematica e ripetuta attività di spaccio di sostanze stupefacenti (v. pagina 73), considerazioni ribadite dal Giudice d'appello (v. pagina 64 della sentenza in verifica). A fronte di tale impalcatura motivazionale, sostenuta da argomentazioni non manifestamente incongrue o irragionevoli, i motivi dedotti con il ricorso per cassazione si risolvono per lo più nella sollecitazione di una lettura alternativa delle carte processuali, in particolare delle intercettazioni, più che nella deduzione di motivi riconducibili all'alveo dell'art. 606 c.p.p., lett. e), e pertanto promuovono uno scrutinio non praticabile in questa Sede.
3.3. Nè v'è materia per ritenere fondato l'eccepito vizio argomentativo con riguardo alla dedotta incoerenza interna della motivazione, in relazione alla decisione assunta dal Collegio di merito con riguardo alla posizione di GE, nei confronti del quale si è riconosciuta l'ipotesi lieve D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5. Ed invero, i Giudici della cognizione hanno bene esplicitato le ragioni per le quali gli elementi probatori raccolti consentano di affermare il coinvolgimento di GE AL nell'unico episodio del 24 marzo 2000 ed hanno pertanto giustificato il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità del fatto nei soli riguardi del GE, in ragione di tale "sensibile" differenza fra la posizione processuale di tale imputato e quella dei concorrenti. Nessuna incongruenza suscettibile di minare la tenuta logica della piattaforma argomentativa è dunque rilevabile sul punto nella sentenza in verifica.
4. Anche il ricorso presentato nell'interesse di AC RI è infondato.
4.1. Con riguardo al primo motivo di doglianza, va ribadito il principio, già sopra i rammentato, alla stregua del quale, ai fini del controllo di motivazione, occorre procedere alla valutazione unitaria delle decisioni di primo e di secondo grado laddove quest'ultima rinvii espressamente alla prima e non trascuri le specifiche doglianze mosse nell'appello.
Orbene, fatta questa debita premessa, le doglianze della ricorrente si appalesano manifestamente "fuori bersaglio", laddove i Giudici della cognizione hanno espressamente affrontato il tema della credibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LE e sopratutto hanno posto in evidenza gli specifici elementi obbiettivi a riscontro delle propalazioni, costituiti, da un lato, dagli accertamenti compiuti dagli inquirenti di cui viene dato atto nella sentenza di condanna emessa dal Gip presso il Tribunale di Macerata, irrevocabile il 25 febbraio 2004;
dall'altro lato, dalle risultanze delle intercettazioni compiute dall'A.G. di Sanremo ed, in particolare, dal fatto che era proprio la AC a comunicare allo DA - che aveva tentato invano di contattare LE RO - che quest'ultimo era stato tratto in arresto (v. pagine 85 e seguenti della sentenza del Tribunale e pagine 68 e seguenti della pronuncia in verifica). La censurata assenza di elementi esterni a conferma delle propalazioni del LE non coglie dunque nel segno.
4.2. Nè v'è materia per l'invocata nullità della sentenza per violazione di legge processuale in relazione all'art. 238 bis c.p.p., e art. 192 c.p.p., comma 3, per avere i decidenti di merito utilizzato, quale elemento di conferma delle propalazioni del LE, il contenuto dell'intercettazione del 24 aprile 1998. Giova rammentare che la Corte, in risposta alla specifica doglianza mossa con l'atto d'appello, ha rilevato come le dichiarazioni del collaboratore LE di avere acquistato 500 grammi di cocaina da DA grazie all'intermediazione della AC trovino una conferma obbiettiva negli accertati scambi telefonici fra DA e LE e, quindi, fra DA e la AC (in particolare, nella telefonata nella quale PA chiedeva alla AC ove si trovasse LE, nel frattempo tratto in arresto). Come correttamente rilevato dai Giudici della cognizione, tali dati obbiettivi - all'evidenza autonomi dalle propalazioni - confermano per tabulas l'esistenza di rapporti fra i tre soggetti all'epoca dei fatti e, soprattutto, la materialità della relazione privilegiata fra LE e la AC, cui difatti si rivolgeva DA per avere informazioni al fine di reperire il primo (v. pagina 68). Il Giudice a quo ha dunque argomentato il proprio prudente apprezzamento in merito all'esistenza di riscontri obbiettivi individualizzanti alle dichiarazioni rese dal chiamante in correità, con considerazioni aderenti alle risultanze degli atti e sostenute da ragionevolezza, da ritenere pertanto immuni dal dedotto vizio di manifesta illogicità. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente infatti il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento (Cass. Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, Lucchese e altri, Rv. 245729).
5. Anche il ricorso proposto personalmente da ON IL va rigettato.
5.1. Infondato è il primo motivo in rito, col quale si è eccepita la violazione di legge processuale per avere la Corte errato nel rigettare le richieste di rinvio dell'udienza in relazione al legittimo impedimento sia del difensore, sia dell'imputato. Ed invero, come si evince dagli atti del processo, all'udienza del 5 febbraio 2013, il difensore di ON Avv. Barbaro documentava il proprio legittimo impedimento per motivi di salute e ON, detenuto per altra causa, non risultava essere stato tradotto in udienza, sicché la Corte disponeva il rinvio del processo al 13 giugno 2013 (quella nella quale veniva pronunciata la sentenza oggi impugnata). Ordinata la traduzione di ON per l'udienza del 13 giugno, l'imputato rinunciava ad essere tradotto in udienza senza dedurre alcunché, circostanza che rende palese l'assenza di una qualunque ragione per disporre il rinvio della trattazione della causa, essendo il Giudice della cognizione legittimato a procedere in sua assenza in ossequio al chiaro disposto dell'art. 420 bis c.p.p., comma 1. Alla medesima udienza, il difensore di ON non si presentava dinanzi al Collegio, senza dedurre nessun giustificato motivo, e la Corte nominava in sua vece, ex art. 97 c.p.p., comma 4, l'avv. Piattoni, che concludeva riportandosi ai motivi d'appello. Giova altresì porre in evidenza come, dagli atti del fascicolo, non emerga che il difensore di ON abbia mai presentato alcuna istanza di rinvio per legittimo impedimento, ne' - d'altra parte - nessuna documentazione in tal senso è stata allegata al ricorso innanzi a questa Corte.
Tale eccezione in rito risulta pertanto all'evidenza priva di qualunque fondamento.
5.2. Manifestamente infondati sono anche gli ulteriori motivi di merito, in quanto del tutto generici.
In particolare, oltre che generica, l'eccepita indeterminatezza dell'imputazione è meramente iterativa dell'eccezione già dedotta innanzi al Tribunale del riesame, al Tribunale di primo grado e quindi con l'atto d'appello, e non si confronta con le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte anconetana. La rilevata pedissequa reiterazione comporta, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, l'inammissibilità del motivo, atteso che i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
5.3. Del tutto generiche sono le ulteriori doglianze concernenti il difetto di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ex art. 268 c.p.p., comma 3, l'omessa valutazione delle eccezioni mosse in appello - non meglio precisate - ed il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve. L'evidenziata genericità delle censure riverbera di per sè in termini di inammissibilità dei motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
5.4. Ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha congruamente argomentato tanto l'utilizzabilità delle intercettazioni (v. pagine 63 e seguenti della sentenza in verifica) con considerazioni aderenti agli atti e conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia di decreti attuativi emessi dal pubblico ministero (sul punto si veda meglio infra sub paragrafo 8.1.).
Ancora, la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti della lieve entità del fatto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (oggi non più circostanza attenuante ma fattispecie autonoma di reato a seguito della modifica normativa operata con D.L. n. 146 del 2013, convertito con L. n. 10 del 2014) con argomentazioni (v. pagina
65) perfettamente in linea con l'insegnamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui tale fattispecie può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911).
Non è allora revocabile in dubbio che - come congruamente rilevato dalla Corte d'appello - il coinvolgimento in un traffico di cocaina reiterato nel tempo per quantitativi oscillanti, ma spesso di rilievo - viste le cifre indicate nelle conversazioni captate -, sia indicativo della disponibilità di buoni canali di fornitura e di un ampio giro d'affari, il che esclude la minima offensività del fatto, trattandosi di un agire teso a favorire la circolazione degli stupefacenti, con conseguente non trascurabile entità della lesione o della messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice, che va appunto riferito all'interesse sociale ad evitare ogni diffusione delle sostanze droganti.
6. Anche il ricorso di ZI AN è infondato in ordine a tutte le censure e va pertanto rigettato.
6.1. Infondata è la prima eccezione di natura processuale concernente i decreti con i quali il pubblico ministero ha autorizzato l'utilizzo di impianti esterni a quelli della Procura della Repubblica di Ancona.
In linea generale, giova premettere che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il requisito dell'"inidoneità dell'impianto" che, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto "tecnico-strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (Cass. Sez. 6, n. 17231 del 14/04/2010, Hosa Rv. 247010). Ne discende che deve ritenersi legittimo il decreto del pubblico ministero autorizzativo dello svolgimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla P.G. che faccia riferimento alle concrete caratteristiche delle attività investigative in corso, tali da richiedere il pronto intervento della stessa polizia giudiziaria, intervento che sarebbe impossibile ove le operazioni di captazione non fossero svolte mediante impianti duttilmente dislocati sul territorio (Cass. Sez. 4, n. 38018 del 19/10/2006, De Carolis, Rv. 235043; Cass. Sez. 6, n. 47335 del 24/11/2009, Bianco Rv. 245489). Con riferimento al requisito dell'"urgenza", questo Giudice di legittimità ha affermato che la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268 c.p.p., comma 3, per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni. In particolare, si è ritenuto, in una fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, che le ragioni di urgenza possano essere correlate ad una situazione di emergenza rappresentata dalla necessità di evitare il protrarsi di condotte criminose ancora in atto, di cui il P.M. aveva dato atto attraverso il richiamo del decreto emesso dal G.i.p. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15396 del 11/12/2007, Sitzia, Rv. 239633; Sez. 6, n. 45896 del 16/10/2013, Foddi Rv. 258159).
Sulla scorta di tali condivisibili coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che, nel caso sottoposto al proprio vaglio, non vi sia materia per la denunciata carenza di motivazione.
Ed invero, come si legge nel decreto del 28 luglio 1999, il pubblico ministero ha disposto che le operazioni di captazione siano eseguite con impianti esterni rispetto a quelli della Procura della Repubblica di Ancona "per mancanza di linea unidirezionale" presso gli uffici della Procura ed in considerazione dell'esigenza "di eseguire le nuove operazioni contestualmente a quelle già in corso con modalità idonee a consentire una più tempestiva aderenza all'attività tecnica di ascolto con l'attuazione di immediati dispositivi dinamici tendenti all'accertamento concreto dell'esito dell'attività di intercettazione". Nella motivazione svolta dall'inquirente a sostegno dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria è stata, pertanto, data giustificazione adeguata della inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di Procura e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza a giustificazione dell'utilizzo di impianti esterni, correttamente valorizzando - più che l'aspetto "tecnico-strutturale" degli apparecchi - il profilo "funzionale", correlato alle specifiche caratteristiche delle indagini in corso, concernenti un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti e dunque un'attività in itinere, implicante spostamenti degli agenti sul territorio per incontri con i clienti ai fini delle cessioni, e tale da imporre interventi tempestivi delle forze dell'ordine. Non è revocabile in dubbio che, nella specie, le particolari esigenze investigative -desumibili dalla natura delle imputazioni e dal contesto delle azioni criminose - rendessero quanto mai opportuna la dislocazione delle operazioni intercettive presso gli uffici di polizia giudiziaria in grado di intervenire immediatamente sul territorio, senza pregiudizievoli soluzioni di continuità, allo scopo di evitare il protrarsi di condotte criminose ancora in atto e di scongiurare la dispersione di prove utili ai fini dell'accertamento dei fatti.
Nè può essere censurata in questa Sede - come invece sollecita il ricorrente - la scelta dell'inquirente di privilegiare la caserma dei ROS dei Carabinieri agli uffici della Procura della Repubblica (sul presupposto che, secondo l'ipotesi investigativa, l'attività delittuosa si svolgeva in FE e OV, luoghi equidistanti rispetto ai suddetti uffici), laddove - come si è già sopra rilevato - la parte pubblica ha argomentato, con considerazioni assolutamente congrue e rispondenti a logica e diritto, la scelta di privilegiare la sede della Polizia Giudiziaria inquirente allo scopo di garantire il pronto intervento in relazione alle esigenze investigative.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo agli ulteriori decreti esecutivi (del 10 gennaio 2000, 19 aprile 2000, 10 giugno 2000, 14 e 17 novembre 2000 e del 17 gennaio 2001), nei quali veniva autorizzato l'utilizzo di impianti esterni a quelli della Procura della Repubblica e contestualmente chiesta l'attivazione e l'installazione di una linea unidirezionale, proprio allo scopo di garantire lo svolgimento delle operazioni presso la sede della Polizia Giudiziaria inquirente per evidenti esigenze di maggiore efficienza delle indagini e, dunque, in linea con la già rilevata "inidoneità funzionale" degli impianti presenti presso la Procura della Repubblica.
Conclusivamente, nessuna violazione di legge e nessun vizio di motivazione è ravvisabile in relazione ai decreti emessi dal P.M., avendo questi dato contezza delle specifiche e concrete esigenze investigative suscettibili di giustificare, secondo legge, l'utilizzo di impianti esterni a quelli presso i propri uffici.
6.2. Completamente avulsa dalle risultanze degli atti e dalla motivazione svolta - e tale da configurare un travisamento della prova - è poi il motivo con il quale il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale n. 973 del 15 luglio 1999, per essere state le operazioni autorizzate con provvedimento dell'11 giugno 1999 ed in concreto iniziate solo il 2 settembre 1999. Contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, come si evince per tabulas dalla sentenza di primo grado (v. pagina 66), l'intercettazione ambientale n. 973 del luglio 1999, di cui si eccepisce l'inutilizzabilità, è stata disposta su di un'auto OPEL Corsa, mentre il verbale di inizio delle operazioni di intercettazione del 3 settembre 1999 (allegato al ricorso) riguarda un'altra vettura, segnatamente la Fiat 1 targata AP 335888. 6.3. Inammissibile per manifesta infondatezza è poi l'ultimo motivo, laddove l'impianto argomentativo sviluppato a sostegno dell'affermazione della penale responsabilità del ZI poggia sull'apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia e sulle risultanze delle intercettazioni ambientali e telefoniche, fonti di prova entrambi stimate congruamente utilizzabili dai decidenti di merito con considerazioni che - giusta anche la genericità delle doglianze sviluppate sul punto - si appalesano immuni da vizi scrutinabili in questa Sede. D'altra parte, non integra un vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., la circostanza che i Giudici di primo e di secondo grado abbiano assegnato un peso diverso alle fonti di prova, avendo fornito congrua giustificazione alle decisioni assunte in punto di valutazione delle prove, di ricostruzione dei fatti e di imputazione della responsabilità.
7. Anche il ricorso presentato nell'interesse di AR NG è infondato in relazione a tutti i rilievi mossi.
7.1. Privo di pregio, è il primo motivo di ricorso, col quale si eccepisce il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale recepito acriticamente la sentenza di primo grado.
Al riguardo, giova rammentare come, nel nostro sistema processuale, sia ammessa la ed. motivazione per relationem, seppure in presenza delle condizioni ben delineate da questo giudice nella sentenza a Sezioni Unite n. 17 del 21 giugno 2000 (ric. Primavera, Rv. 216664) e come, per altro verso, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si saldi con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
La tecnica di redazione della motivazione della sentenza d'appello mediante rinvio alla pronuncia di primo grado non è pertanto illegittima, a condizione che il decidente dell'impugnazione non si sottragga, e dunque offra congrua risposta, alle specifiche censure mosse nel ricorso.
Di tali condivisibili coordinate ermeneutiche ha tenuto conto il Giudice d'appello allorché, dopo avere richiamato le argomentazioni svolte dal primo giudice, non si è sottratto dall'affrontare le varie questioni sottoposte con i motivi d'appello, cumulativamente, in caso di rilievi comuni a plurimi appellanti, singolarmente, in caso di eccezioni dedotte da un unico ricorrente.
D'altra parte, e contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, la Corte non ha omesso di prendere in considerazione la questione dedotta in relazione all'identificazione del Notangelo, specificamente trattata dal Collegio di merito (a pagina 67 della sentenza in verifica) con considerazioni immuni da vizi logici deducibili in questa sede.
7.2. Non colgono nel segno neanche le doglianze afferenti alla dedotta nullità per indeterminatezza del capo d'imputazione. A tale proposito, mette conto porre in rilievo come, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, non può ritenersi sussistente alcuna incertezza sui fatti descritti nella imputazione allorquando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la genericità o l'indeterminatezza di una imputazione per il delitto di violenza privata che faceva riferimento al concorso dell'imputato con persone non identificate, in luoghi non tutti determinati e in tempi individuati con l'espressione "fino al") (Cass. Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948). Ancora, questo Giudice nomofilattico ha affermato che non v'è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la genericità o l'indeterminatezza di una imputazione per il delitto di violenza privata che faceva riferimento al concorso dell'imputato con persone non identificate, in luoghi non tutti determinati e in tempi individuati con l'espressione "fino al "). (Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013 - dep. 10/02/2014, Morante, Rv. 258948). Di tale regula iuris hanno fatto buon governo i Giudici della cognizione, investiti nei vari gradi di giudizio dell'eccezione in parola ed, in particolare, il Tribunale nell'ordinanza dell'8 novembre 2006, richiamata e fatta propria dalla Corte d'appello (v. pagina 63 della sentenza in verifica). Ed invero, la descrizione delle condotte nell'imputazione sub capo H), seppure connotata da sintesi, non presta il fianco alle critiche mosse nel ricorso, laddove si contesta all'imputato di avere, in concorso con gli altri soggetti indicati nella imputazione, posto in essere una serie di condotte riconducibili al disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aventi ad oggetto sostanze stupefacenti del tipo cocaina per quantitativi dell'ordine dei cento grammi, nei luoghi e nell'intervallo temporale ivi indicato, di tal che non è revocabile in dubbio che l'imputato sia stato posto nella condizione di dispiegare appieno le prerogative difensive e di effettuare scelte meditate ed "informate" sulla linea difensiva da assumere nel processo.
7.3. Infondata è anche il motivo riguardante la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione ai decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, richiamate sul punto le considerazione sopra svolte sub paragrafo 6.1.
7.4. Infine, destituita di fondamento è anche l'ultima doglianza con la quale il ricorrente ha eccepito la mancanza, l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di un quadro probatorio idoneo a giustificare l'affermazione della penale responsabilità di AR "al di là di ogni ragionevole dubbio".
Ribadita la legittimità della tecnica di redazione della motivazione mediante rimando alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado a condizione che siano affrontate le specifiche censure mosse nel ricorso, va notato come - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - il Collegio di merito abbia risposto, con motivazione sintetica ma esaustiva, ai singoli rilievi dedotti con l'appello. In particolare, la Corte ha richiamato le motivazioni della sentenza di primo grado, che - nelle pagine 69 e seguenti - affronta la posizione dell'imputato, dando atto sia delle risultanze delle captazioni (da cui si evince che ZI contattava AR e prendeva accordi con lui per rifornirsi di droga con la partecipazione di FF ZI), sia del contenuto dei verbali di o.c.p. redatti dai Carabinieri (nei quali sono descritti i movimenti dei vari imputati osservati dagli operanti). La Corte ha quindi evidenziato come anche il Tribunale del riesame abbia ritenuto sussistenti a carico del AR i gravi indizi di colpevolezza e come siano "risibili" le letture alternative delle risultanze delle captazioni proposte dall'appellante (in particolare, nella motivazione della sentenza in verifica si legge che è "risibile il tentativo da parte degli appellanti di dare al linguaggio criptico un diverso significato"). Tale ultima considerazione - sintetica ma icastica - va invero apprezzata alla luce delle richiamate argomentazioni del primo giudice, laddove - come già notato - ha evidenziato che le emergenze delle intercettazioni e dei servizi di osservazione possono avere un'unica lettura plausibile nel senso delineato nell'imputazione, e ciò con specifico riguardo all'oggetto - la sostanza stupefacente - degli scambi verbali e delle transazioni cui essi alludono. Del resto, nessuno degli imputati ha dimostrato di commerciare in "camicie", "pneumatici" o altri generi alimentari cui si fa riferimento nelle conversazioni, per di più per quantità e cifre rilevanti (dell'ordine dei milioni di lire), di tal che le emergenze delle captazioni, come congruamente ritenuto dal Giudice d'appello, non possono avere significato plausibile diverso da quello condensato nelle imputazioni.
Alla stregua del complessivo compendio argomentativo, quale risulta dalla lettura congiunta delle sentenze di primo e di secondo grado, l'eccepito vizio di motivazione risulta pertanto destituito di fondamento.
7.5. Infine, non colgono nel segno neanche gli eccepiti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al denegato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (oggi non più circostanza attenuante ma fattispecie autonoma di reato a seguito della modifica normativa operata con D.L. n. 146 del 2013, convertito con L. n. 10 del 2014), richiamate sul punto le considerazioni già svolte nel paragrafo 7.5.4.
Le valutazioni espresse dai giudici della cognizione in ordine alla dosimetria della pena non possono ritenersi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sono sorrette - lette congiuntamente le sentenze - da una motivazione sufficiente, di tal che, anche a fronte della completa genericità delle doglianze svolte sul punto nel ricorso, non sono sindacabili nella sede di legittimità (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano Rv. 259142).
8. Va rigettato anche il ricorso di SA AT DA. Il ricorrente ha eccepito, con i primi tre motivi, la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità, con particolare riguardo all'interpretazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche;
con l'ultimo motivo, la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione ai decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, emessi dal pubblico ministero.
8.1. In linea generale, va rilevato come tutti i motivi si connotino per l'estrema genericità, laddove il ricorrente si è limitato a riportare la giurisprudenza della Suprema Corte in materia - evidentemente nota a questo decidente - ed a muovere censure del tutto indeterminate all'impianto argomentativo del provvedimento in verifica.
L'evidenziata genericità delle censure riverbera di per sè in termini di inammissibilità del ricorso, laddove i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204). Mette conto solo ribadire come, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte regolatrice, gli elementi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate possano certamente costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti e cioè allorché: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Cass. Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). Ancora, si è ribadito che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, anche quelle alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 c.p.p., comma 1, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 2, (Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842). Di tale condivisibile regala iuris hanno fatto buon uso i Giudici della cognizione laddove hanno tratto la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuata di spaccio di sostanze stupefacenti da parte del gruppo di imputati oggetto del procedimento ed, in particolare, dell'odierno ricorrente sulla scorta di scambi verbali chiaramente connotati da un linguaggio criptico, non interpretabile aliunde, anche alla luce del positivo sequestro di sostanza stupefacente costituente cartina di tornasole della correttezza ermeneutica.
8.2. Quanto al quarto motivo concernente i decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, vanno richiamate le considerazioni già svolte nel paragrafo 6.1..
9. Infine, non merita accoglimento neanche il ricorso presentato da IL UI.
In particolare, il ricorrente ha eccepito, con i primi due motivi, la violazione di legge e la mancanza di motivazione, per avere la Corte richiamato a fondamento del giudizio di responsabilità la motivazione della sentenza di primo grado senza rispondere alle doglianze dedotte con l'atto d'appello, con specifico riguardo alla lettura delle intercettazioni;
con il terzo motivo, la valutazione della condotta da parte dei decidenti, laddove le intercettazioni riguardanti l'imputato sono isolate e coprono un ambito temporale più circoscritto di quello oggetto di contestazione;
con l'ultimo motivo, il difetto di motivazione in ordine al denegato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Con riguardo al primo motivo di merito, richiamate le considerazioni svolte nel paragrafo 7.1. quanto alla legittimità della motivazione per relationem, va rilevato come il Giudice d'appello non si sia limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado - nella quale si è dato atto delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, riportandone gli stralci più significativi ai fini dell'accusa, ed evidenziato come a tali emergenze si aggiungano le dichiarazioni del collaborante LE RO (v. pagine 69 e seguenti della sentenza di primo grado) - e si è risposto, seppure in modo sintetico, l'irragionevolezza della deduzione difensiva con la quale si è prospettata una lettura alternativa degli scambi verbali (sul punto si richiama quanto già osservato nel paragrafo 7.4.).
In fatto e dunque non prospettabili in questa sede sono il secondo ed il terzo motivo, con i quali il ricorrente ha contestato sia l'interpretazione data alle intercettazioni, con particolare riferimento all'assenza di un qualunque riferimento alla droga, sia la valorizzazione delle sei telefonate che coinvolgono l'imputato. Ad ogni buon conto, non può omettersi di porre in rilievo come il ricorrente abbia omesso di considerare, quanto al secondo motivo, quanto congruamente argomentato dalla Corte territoriale in merito all'ermeneusi delle captazioni (v. paragrafo 7.4.); quanto al secondo motivo, la circostanza che, come bene evidenziato dal primo Giudice (a pagina 75 della sentenza) e ricordato dal Collegio d'appello (alle pagine 65 e 67 della decisione in verifica), alle emergenze delle intercettazioni si aggiungono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LE RO (che ha indicato IL come intraneo al clan cataldi e persona di fiducia di ZI).
Infine, è fuori centro anche l'ultima deduzione, con la quale il ricorrente ha eccepito l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscere l'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, richiamate le considerazioni svolte nel paragrafo 5.4..
10. Dal rigetto dei ricorsi presentati da BE AS, AC RI, ON IL, ZI AN, AR NG, SA AT DA e IL UI consegue la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GE AL perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi di BE AS, AC RI, ON IL, ZI AN, AR NG, SA AT DA e IL UI, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2015