Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
Nel caso di annullamento di sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla conferma sia dell'affermazione di penale responsabilità di un imputato, sia della esclusione della responsabilità civile di altro imputato, avverso la cui assoluzione non era stato proposto ricorso ai fini penali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2015, n. 10097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10097 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Ле 1 009 7 /1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. GENNARO MARASCA 98 - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE N. 17079/2014- Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO DELIA IGM S.R.L. nei confronti di: SS GO N. IL 08/02/1945 DI AR GIOVANNI N. IL 22/07/1956 inoltre: SS GO N. IL 08/02/1945 avverso la sentenza n. 1260/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 21/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA A. GALASSOColito il Procuratore Generale in persona del Dott. imbre quants che ha concluso per on mu 2 cassouits;
repetto del recorso delle parte esale ver confront del Dr Bartow;
Udito, per la parte civile, l'Avv Q.M.. MIANO;
Udit i difensor Avv. C. PELUSO fer PRILLO for Cossausts;
Barhols; over. D. : RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21-10-2013 la Corte di Appello di Catania, su appello dell'imputato, del PM e della parte civile fallimento IGM srl, ha confermato quella in data 16-11-2010 del Tribunale della stessa sede, riconoscendo la responsabilità di OS SS, socio della IGM, dichiarata fallita il 9-11-2000, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capo A1), e rigettando gli appelli del PM e della parte civile avverso la pronuncia assolutoria di NN DI AR dallo stesso resto e da quello di cui al capo D (art. 223, comma 2 n.2 legge fall.).
2. La corte territoriale riteneva che l'amministratore della società (denominato alternativamente AS CA IU, AS OR IU, AS OR CA) avesse acceso conti correnti presso la Banca di credito Cooperativo San Marco di Calatabiano di cui era direttore il Di AR, assolto in primo grado -, a - fronte di una concessione di finanziamento da utilizzare mediante il meccanismo del 'conto anticipi su fatture', per consentire al padre AS IU, colpito da misura interdittiva, o, secondo altra parte della sentenza, allo zio AS OS, l'emissione di assegni in modo da provvedersi della disponibilità di somme, non transitate nella contabilità di IGM, che raggiungevano l'importo di alcuni miliardi di lire a seguito dello sconto di fatture per operazioni fittizie, somme che, non esposte tra le passività bancarie, erano sottratte alla garanzia dei creditori nella misura di 500 milioni di euro.
3. Era confermata l'assoluzione del Di AR in quanto, pur avendo questi superato i corretti canoni della concessione del credito ed effettuato anche prestiti personali a AS IU, si riteneva non dimostrata la sua consapevolezza della reale situazione societaria e, comunque, della determinazione fraudolenta.
4. Ricorrono avverso tale decisione l'imputato personalmente e il fallimento IGM costituito parte civile.
5. L'imputato deduce omessa motivazione sulla propria posizione rilevando come, a fronte dell'imputazione a suo carico di distrazione di beni del fallimento trovati nella sua abitazione, la sentenza avesse esaminato la posizione del fratello IU, già condannato per l'imputazione principale sub A) in sede di abbreviato essendo stato indicato come amministratore di fatto della società da AS OR CA, figlio del ricorrente, amministratore di diritto della società assolto in primo grado, il quale aveva dichiarato che ad occuparsi della società era lo zio, AS IU, come detto già condannato, mentre la sentenza aveva erroneamente ritenuto che lo zio di OR CA fosse il ricorrente OS, che è invece suo padre.
6. Ne era seguita assenza di motivazione sui beni asseritamente distratti dal ricorrente e mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza in quanto la bancarotta fraudolenta documentale era ascritta al solo IU. 2 7. Il ricorso della parte civile investe, agli effetti civili, l'assoluzione del Di AR dal capo A1 e l'omessa condanna del AS al risarcimento del danno cagionato al fallimento e alla rifusione dell'onorario del difensore della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche nei confronti della posizione Di AR.
8. Sotto il primo profilo il ricorrente deduce omessa pronuncia sul capo A1, essendo stato trattato, nel dispositivo e nella motivazione, il solo capo D. Deduce inoltre erronea applicazione della legge penale in quanto la sentenza, dopo aver correttamente rilevato, nelle prime sei pagine, gli elementi oggettivi costituitivi del reato ex art. 216 legge fall., aveva poi inopinatamente fatto riferimento, per un probabile refuso, al dolo del reato di cui all'art. 223, comma 2 n.1 legge fall., con riferimento all'art. 2626 cod. civ., estraneo alla fattispecie in esame.
9. Comunque nella specie sussisterebbe addirittura il dolo, quanto meno eventuale, del dissesto essendo emersa in dibattimento la preoccupazione dei funzionari di banca, e del Di AR in particolare, per il sempre maggior indebitamento di IGM -che aveva determinato la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo- e la consapevolezza che il rispetto del rimborso del finanziamento, se preteso, avrebbe determinato la crisi dell'impresa. 10. Con memoria depositata il 23-12-2014 il difensore del Di AR ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono fondati.
2. Quello di AS coglie indiscutibilmente nel segno laddove addebita alla sentenza di secondo grado di aver trattato, in luogo della sua, la posizione di AS IU - tra l'altro confondendo la natura dei rapporti di parentela tra lui e quest'ultimo da un lato e il formale amministratore di IGM dall'altro, come dimostra l'assenza di qualunque argomento a sostegno della conferma, di cui al dispositivo, del riconoscimento della responsabilità dell'imputato per la distrazione di beni della società trovati nella sua abitazione, unica imputazione a suo carico, come risulta dal capo d'accusa e dalla sentenza di primo grado, che solo incidentalmente, e senza assumere alcuna formale iniziativa al riguardo, aveva stigmatizzato la mancata imputazione di OS AS anche per ulteriori episodi di bancarotta in concorso con il fratello IU, separatamente giudicato, episodi ai quali soltanto si riferisce, paradossalmente, la pronuncia impugnata.
3. Anche il ricorso della curatela fallimentare costituita parte civile merita accoglimento.
4. Invero la sentenza impugnata esamina la posizione del Di AR, di cui nel dispositivo conferma l'assoluzione, con esclusivo riguardo al capo D), mentre in essa non è dato rinvenire alcun riferimento al capo A1), che ascrive al Di AR il concorso, quale 3 extraneus, con IU AS nella distrazione dei finanziamenti della banca da utilizzare mediante il meccanismo del 'conto anticipi su fatture', che avevano consentito a quest'ultimo l'emissione di assegni in tal modo conseguendo la disponibilità di somme, non transitate nella contabilità di IGM, sottratte alla garanzia dei creditori per l'importo di circa 500 milioni di lire.
5. Né varrebbe sostenere, contrariamente a quanto affermato nella memoria difensiva nell'interesse del Di AR, che la motivazione della sentenza relativa al capo D), attagliandosi altresì al capo A1), giustificherebbe la conferma dell'assoluzione anche da tale capo, grazie pure all'integrazione con il percorso argomentativo della sentenza di primo grado.
6. Infatti nemmeno quest'ultima è sul punto esaustiva essendosi limitata ad affermare, con un profilo di illogicità non risolto nella pronuncia di secondo grado (tenuto anche conto della rilevanza dei finanziamenti), che, mentre Di AR aveva concorso con AS IU nell'appropriazione indebita dei fondi dall'istituto bancario (reato sub C dichiarato prescritto), poteva invece aver ignorato -ma non risultano indicate le ragioni- la destinazione per finalità non sociali che ne sarebbe stata fatta e ritenere che sarebbero stati utilizzati per le esigenze operative della società dai cui bilanci emergevano delle perdite.
7. Gli altri profili del ricorso della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, afferenti a statuizioni civilistiche nei rapporti tra essa e gli imputati, restano assorbiti.
8. Segue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di SS OS nonché, ai soli effetti civili, nei confronti di DI AR NN, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Catania, prevalendo, anche quanto all'annullamento con rinvio ai fini civili, la competenza del giudice penale su quella del giudice civile secondo l'indirizzo giurisprudenziale per il quale, in tema di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza impugnata ai soli effetti civili, il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alle sole ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, mancando o venendo in toto respinti altri ricorsi rilevanti agli effetti penali (mentre nella specie è accolto il ricorso agli effetti penali del AS). Il che è in linea tanto con la lettera della norma, che con la sua ratio, cioè quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali (Cass. 6645/1997 e 12831/2003).
9. Spese di parte civile al definitivo.
P. Q. M.
4 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SS OS nonché, ai soli effetti civili, nei confronti di DI AR NN con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Così deciso il 15-1-2015 Il Presidente Il componente est. DEPOSITATA IN CANCELLERIA addì 10 MAR 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Qu wx 5