Sentenza 13 novembre 2015
Massime • 1
La giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato, ma non sulla giurisdizione, nel senso che l'azione di danno può essere esercitata in sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei Conti, solo a condizione che l'ente danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo per il risarcimento di tutti i danni. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione in favore della P.A. del danno morale derivante dal reato commesso da un suo pubblico dipendente).
Commentari • 6
- 1. Corte dei conti, s.g. Lombardia, sentenza 29 gennaio 2025, n. 13https://www.eius.it/articoli/
- 2. La giurisdizione nella costituzione di parte civile per risarcimento del danno all’immagine della P.A.Avv. Ilaria Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Accade sempre più di frequente di assistere, nei procedimenti penali aventi come persona offesa la P.A. in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, alla costituzione di parte civile delle PP. AA. stesse, che pretendono il ristoro del danno all'immagine cagionato dall'imputato – dipendente di un'amministrazione o di un ente pubblico ovvero di un ente a prevalente partecipazione pubblica – con il suo comportamento delittuoso. Danno all'immagine che può essere definito, adottando le parole della Sentenza del 23 aprile 2003 n.10/2003/QM della Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, come violazione del “diritto al conseguimento, al mantenimento ed al …
Leggi di più… - 3. Corte dei conti, s.g. Lombardia, sentenza 29 gennaio 2025, n. 13https://www.eius.it/articoli/
FATTO Con atto di citazione depositato in data 24 giugno 2024, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Giovanni Luca E. al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di euro 12.228,98, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito. Tramite una nota inviata dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Ufficio XIV - Ambito territoriale di Varese, la Procura veniva informata che Giovanni Luca E. era stato rinviato a giudizio (p.p. 407/2019) per il reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. perché, «con artifizi e raggiri consistiti nel produrre all'Istituto Superiore "F. Gonzaga" di …
Leggi di più… - 4. Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, sentenza 21 maggio 2025, n. 116https://www.eius.it/articoli/
FATTO I. La Procura contabile per la Regione Molise, con atto di citazione del 30 maggio 2023, ha chiesto la condanna, per dolo, del sig. Nicandro O. al pagamento, in favore della Regione Molise, di complessivi euro 270.996,71 (oltre accessori di legge) di cui euro 170.996,71 per danno patrimoniale ed euro 100.000,00 per danno all'immagine. L'attore pubblico, richiamando le varie sentenze del correlato giudizio penale nel quale la Regione Molise si è costituita parte civile e l'art. 651 c.p.p. riguardante l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno, ha riferito che l'O., in qualità di consigliere regionale e, più precisamente, di capogruppo …
Leggi di più… - 5. Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, sentenza 21 maggio 2025, n. 116https://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2015, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2015 |
Testo completo
3 9 07/ 1 6 རཱི ཀ ནྡ ར ཎ , REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1517 Giovanni Conti - Presidente - Orlando Villoni -UP 13/11/2015 Ersilia Calvanese R.G.N. 36220/2015 1Relatore - Gaetano De IS RA Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA DI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 9/02/2015 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile Comune di AN, l'avv. Michele Godina, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
udito per l'imputato, l'avv. Enrico Mario Ambrosetti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova del 14 aprile 2014, che aveva dichiarato DI IA responsabile del delitto di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen., dichiarava estinto per prescrizione un episodio di peculato e conseguentemente rideterminava la pena in anni due e mesi cinque di reclusione, confermando nel resto. 99 G All'imputato era stato contestato di aver, quale dirigente responsabile dell'Ufficio servizi finanziari del comune di AN, arbitrariamente liquidato a sè stesso e ad altra dipendente comunale tra il 2002 e il maggio 2009 compensi incentivanti. Secondo i giudici di merito, le suddette liquidazioni erano state effettuate in violazione sia della delibera comunale n. 149, adottata dalla Giunta il 12 dicembre 2001, che prevedeva compensi incentivanti da calcolarsi sul gettito delle violazioni ICI riscosse nel solo anno 2001 per un tetto di spesa massimo di 12 milioni di lire, sia degli adempimenti formali e delle regole di contabilità pubblica. In primo grado, il Tribunale aveva ritenuto che, quantunque fosse prospettabile un margine di dubbio in ordine alla buona fede dell'imputato circa la valenza pluriennale della delibera comunale, questi aveva in ogni caso adottato una fantasiosa modalità di calcolo che consentiva una liquidazione maggiorata: a fronte della delibera che prevedeva un tetto di spesa di 12 milioni di lire, l'imputato aveva operato il «trascinamento» dei compensi eccedenti tale tetto di spesa nell'anno successivo, così ottenendo il versamento di incentivi per importi non liquidabili, pari ad euro 12.338,87. Inoltre, il Tribunale aveva ritenuto violate dall'imputato le formalità previste dal Regolamento comunale, vigente all'epoca dei fatti, riguardanti le determinazioni aventi ad oggetto l'assunzione di impegno di spesa. In sede di appello, l'imputato aveva contestato sia la lettura data dal Tribunale della delibera comunale, evidenziando come la stessa non prevedesse una applicazione temporanea, come aveva anche ritenuto il teste Tommasini, Sindaco in carica all'epoca della sua approvazione, sia la modalità di calcolo, posto che il tetto di spesa costituiva soltanto il limite massimo di incentivi liquidabili per anno. Quanto alle omesse formalità, l'appellante aveva sottolineato che il parere di regolarità contabile doveva essere apposto dallo stesso imputato come responsabile del servizio finanziario e che pertanto non vi era nulla da nascondere - e che era prassi del Comune non pubblicare gli impegni di spesa. I Giudici dell'appello ritenevano che vi fossero varie circostanze concordanti per affermare che la delibera avesse durata annuale e quindi limitata al solo anno 2001. Secondo la sentenza impugnata, ogni deliberazione di giunta comunale comportante un impegno di spesa doveva necessariamente fare riferimento al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario riguardante l'anno in cui G 2 श्र veniva emessa, poiché necessitava del parere di regolarità contabile che ne attestasse la copertura finanziaria alla data dell'esborso. La delibera in questione fissava un tetto di spesa annuo di lire 12 milioni da destinarsi ai compensi incentivanti, proprio in considerazione del gettito stimato per l'anno di riferimento, mentre per gli anni successivi sarebbe stata necessaria una nuova delibera che prendesse in considerazione di volta in volta i singoli (evidentemente, variabili) gettiti e le esigenze effettive dell'ufficio, stabilendo percentuali e tetti di spesa ad essi parametrati. Pertanto, secondo i Giudici dell'appello, la delibera in esame, richiamando il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 ed il relativo piano esecutivo di gestione, non poteva valere che per l'anno di riferimento, non potendo costituire l'atto di partenza sul quale determinare i compensi incentivanti per gli esercizi finanziari relativi agli anni successivi. Nel caso in questione, la delibera era provvista del parere di regolarità contabile che ne attestava la copertura finanziaria alla data di apposizione dello stesso con chiaro riferimento all'anno e solo a quello di emissione. In tal senso, prevedeva l'art. 16 del Regolamento ICI del Comune che richiedeva una delibera annuale della Giunta municipale, delimitando alla singola annualità la intera procedura di riscossione della predetta imposta. Conclusivamente, la Corte di appello riteneva che la delibera, facendo testualmente riferimento, nel determinare la percentuale da attribuire al personale, al gettito delle violazioni ICI «riscosse alla data odierna» (ovvero al dicembre 2001), si riferisse solo all'anno di riferimento, mentre l'espressione tetto annuo>> di spesa dovesse intendersi come ultroneo e ridondante e in tal senso si erano espressi tutti i testi sentiti nel corso dibattimento. La Corte adita inoltre escludeva la buona fede dell'imputato, sia perché soggetto qualificato e profondo conoscitore della materia, sia perché il suo modus operandi costituita un unicum nel panorama di azione dei comuni limitrofi in materia, sia infine perché l'imputato, quando in contemporanea con AN aveva prestato servizio presso altro comune, aveva applicato un altro metodo di liquidazione e calcolo dei compensi incentivanti. Quanto al metodo di calcolo utilizzato dall'imputato, la Corte condivideva le conclusioni del primo giudice, in quanto il metodo del «trascinamento» aveva consentito arbitrariamente a questi di non perdere nulla «oltre la soglia annua»>, eludendo il tetto di spesa annuo (neppure fissato per agli anni successivi al 2001), così come del tutto arbitraria doveva ritenersi la decisione di attribuire a sé il 60% della somma a titolo di incentivo ed il resto alla dipendente Allegro. а 3 gr 2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando sei motivi di impugnazione con cui ne chiede l'annullamento. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, in ordine alla ritenuta validità annuale della delibera n. 149: la sentenza impugnata avrebbe travisato, su una questione decisiva, le dichiarazioni dei testi assunti in dibattimento, affermando che si erano espressi per la validità annuale della delibera, mentre da una corretta lettura del verbale delle loro deposizioni emergerebbe esattamente il contrario. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermata validità annuale della delibera n. 149: la sentenza impugnata in modo illogico da un lato avrebbe sostenuto la validità annuale della delibera, che avrebbe comportato la arbitraria liquidazione di tutti i compensi incentivanti per gli anni successivi al 2001, dall'altro avrebbe limitato l'oggetto del peculato ai soli compensi ottenuti con il metodo del trascinamento». Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la assenza di motivazione in ordine al metodo di calcolo dei compensi incentivanti: la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di appello nei quali erano state contrastate le affermazioni del primo giudice in ordine alla funzione del tetto di spesa di 12 milioni (secondo la difesa volto solo a limitare la spesa annua e non a contenere l'importo dei compensi liquidabili). Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 314 e 323 cod. pen.: la condotta andrebbe ricondotta nella diversa fattispecie dell'abuso d'ufficio, poiché a differenza del peculato vi era nel caso di specie una giustificazione funzionale degli atti compiuti. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62, n. 4 cod. pen.: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso la concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità in considerazione anche del danno morale arrecato al Comune, mentre tale danno non sarebbe contemplato dalla norma ora citata, e comunque riferendo il danno a tutte le singole condotte, invece di valutarle singolarmente;
in ogni caso, avrebbe potuto essere applicabile l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. Con l'ultimo motivo, il ricorrente si duole infine dell'erronea applicazione dell'art. 538, comma 2, cod. proc. pen.: la sentenza impugnata, in relazione alle statuizioni civili, avrebbe ritenuto legittima la liquidazione del danno morale da 4 Er parte del giudice ordinario, mentre ne andrebbe attribuita la esclusiva giurisdizione al giudice contabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il vizio di travisamento della prova dedotto con il primo motivo non sussiste. Il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). Si deve osservare in primo luogo che i Giudici di appello, quando hanno richiamato a pag. 12 della sentenza impugnata le deposizioni di tutti i testi sentiti, non lo hanno fatto come assume la difesa per confermare la validità pluriennale della delibera. Il richiamo risulta piuttosto collegarsi all'espressione «tetto annuo» di spesa contenuta nella delibera comunale che doveva ritenersi riferito al 2001. La difesa tra l'altro proprio per il teste Tommasini ha allegato copia del verbale dal quale la Corte avrebbe tratto la frase riportata in sentenza, nella quale appunto costui ha dichiarato che il compenso doveva essere calcolato su quell'anno di riferimento>>. In ogni caso, il vizio non risulta avere la forza di disarticolare il ragionamento probatorio della sentenza impugnata, che come riportato in - ha fondato la prova della validità pluriennale su ben altri e solidi premessa - elementi dimostrativi.
3. Neppure fondato è il secondo motivo, posto che tra la ritenuta validità annuale della delibera e la limitazione dell'oggetto del peculato ai soli compensi ottenuti con il metodo del «trascinamento» non sussiste una incompatibilità logica. I Giudici di appello hanno infatti ritenuto che proprio la valenza annuale della delibera dimostrasse l'arbitrarietà del metodo di calcolo adottato per determinare i compensi incentivanti. 5 Er 4. Miglior sorte non può essere assegnata al terzo motivo. La difesa aveva proposto in sede di appello una lettura degli atti processuali, che la Corte di appello ha motivatamente disatteso. Le considerazioni dei giudici di merito in ordine al metodo di calcolo applicato dall'imputato non appaiono affette da vizi di inadeguatezza o illogicità. Infatti la normativa vigente all'epoca (art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e art. 59, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 446 del 1997) consentiva all'ente locale di costituire con apposito regolamento un fondo incentivante, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio tributario, ed alimentato annualmente con accantonamento di una quota percentuale delle riscossioni previste dell'imposta comunale sugli immobili. La Giunta comunale, nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), doveva ripartire annualmente il fondo nel rispetto di determinate percentuali. Pertanto il tetto di spesa annuo» su cui calcolare i compensi incentivanti indicato nella delibera comunale n. 149 corrisponde appunto al fondo speciale destinato al potenziamento dell'Ufficio tributario, all'evidenza non passibile di sforamento.
5. Non è ipotizzabile neppure il reato di abuso d'ufficio, posto che nella specie la violazione dei doveri di ufficio ha costituito esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell'appropriazione (Sez. 6, n. 12306 del 26/02/2008, Salzano, Rv. 239212).
6. Non fondato è anche il quinto motivo. Va preliminarmente osservato che in sede di appello l'imputato aveva invocato la diminuzione di pena in considerazione della speciale tenuità della condotta sia per il lucro conseguito che del danno cagionato. Quanto allo specifico profilo della tenuità della condotta, come è noto, la legge penale prevede due attenuanti astrattamente applicabili al caso in esame: una speciale per i delitti contro la P.A. (art. 323-bis cod. pen.) avente ad oggetto fatti di particolare tenuità, che ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato;
e un'altra comune a tutti i reati (art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.), che prende invece in esame il solo aspetto det ५ 6 Er danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità (per tutte, Sez. 6, n. 2620 del 09/12/1996, Rv. 208675, Basile). Le suddetti attenuanti, si ritiene che possano concorrere, purché sia rispettato il limite imposto dall'art. 68 cod. pen. Nel caso in esame, può ritenersi pertanto legittimo l'apprezzamento dei Giudici a quibus volto a verificare la tenuità sia del fatto nel complessivo contesto della vicenda (tra tante, Sez. 6, n. 30821 del 18/04/2013, Moretto, Rv. 256291) sia del danno, facendo riferimento al danno complessivamente cagionato alla persona offesa (tra tante, Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015 - dep. 19/02/2015, Giannella, Rv. 263434). La Corte di appello a tale ultimo riguardo ha infatti richiamato la diffusa giurisprudenza di legittimità sopra citata che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritiene che rilevino, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. In ogni caso, l'attenuante de qua presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (ex pluris, Sez. 5, Sentenza n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 260201), nella specie correttamente escluso, visto che le singole condotte di peculato contestate non appaiono all'evidenza concretizzare la fattispecie legale prevista dalla norma. Quanto al danno morale, la frase censurata si riferisce al danno risarcito in sede di statuizioni civili e quindi non rileva ai fini della motivazione riferita all'attenuante in esame.
7. Del tutto infondato è l'ultimo motivo. E' principio pacifico che la giurisdizione penale e quella civile per il risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investano un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di "proponibilità dell'azione di responsabilità" e di preclusione da giudicato e non una questione di giurisdizione;
in altri termini, l'azione di responsabilità è proponibile solo se l'ente danneggiato non abbia già ottenuto, in sede civile o penale, un titolo per il risarcimento di tutti i danni patiti e lo stesso dicasi nell'ipotesi inversa (tra tante, Sez. 3 civ., n. 14632 del 14/07/2015, Rv. 636278; Sez. U civ., n. 26582 del 28/11/2013, Rv. 628611; Sez. U civ., n. 11 del 04/01/2012, Rv. 621202), 7 Si è altresì affermato che non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla P.A. ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria (Sez. civ. 3, n. 14632 del 14/07/2015, Rv. 636278). Pertanto le norme citate in ricorso (art. 17, comma 30-ter, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78), lungi dall'escludere la giurisdizione del giudice ordinario, hanno solo la finalità di limitare la responsabilità amministrativa di cui all'art. 103 Cost. (circoscrivendo oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'Amministrazione imputabile a un dipendente di questa), che, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 355 del 2010, presenta struttura ed una funzione diverse da quelle che connotano la comune responsabilità civile.
8. Versandosi in caso di ricorso non inammissibile, deve infine rilevarsi d'ufficio la estinzione per prescrizione del delitto di peculato contestato con riferimento all'episodio del 18 dicembre 2012, con conseguente annullamento della sentenza impugnata sul punto, posto che il relativo termine nella sua estensione massima risulta perento, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, e non risultando elementi a sostegno dell'applicabilità dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. L'annullamento va disposto senza rinvio, in quanto le modalità di calcolo della pena esplicitate nella sentenza impugnata consentono alla Corte di cassazione di eliminare, ex art. 619 cod. proc. pen., la pena inflitta a titolo di continuazione per tale fatto. La Corte di appello ha infatti applicato un unico aumento di cinque mesi di reclusione a titolo di continuazione per i vari episodi di peculato, consentendo quindi di individuare la frazione di pena da scomputare, una volta dichiarata l'estinzione di uno di essi. Per l'effetto dell'annullamento, la pena va quindi rideterminata in anni due, mesi quattro e giorni 8 di reclusione. 008 дя G 7. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio, limitatamente all'addebito di peculato del 18 dicembre 2002, perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena in anni due, mesi quattro e giorni 8 di reclusione. Il ricorso va rigettato nel resto. Il ricorrente deve essere condannato a rifondere alla parte civile Comune di AN le spese sostenute nel presente grado di giudizio che sono liquidate in complessivi euro 3.400, oltre spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'episodio del 18 dicembre 2002 perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena in anni due, mesi quattro e giorni 8 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile Comune di AN le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.400, oltre spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA, come per legge. Così deciso il 13/11/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia CalvaneseCaliganes Giovanni Conti grub DEPOSITATO IN CANCELLERIA] L 29 GEN 2016 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO] M E R P Piera Esposito 9