Sentenza 18 febbraio 2016
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in pejus" la qualificazione in appello come obbligatoria, in quanto prezzo del reato, della confisca per equivalente disposta in primo grado, poichè l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la riqualificazione in appello deve ritenersi consentita anche quando da essa dipenda il mantenimento della confisca, potendo l'imputato far valere le proprie ragioni con il ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2016, n. 10708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10708 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2016 |
Testo completo
1 07 08/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 256 - Presidente - Sent. n. sez. Giacomo Paoloni UP - 18/02/2016 Orlando Villoni R.G.N. 48722/2014 Angelo Capozzi Laura Scalia Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UR FR, nato a [...] il [...] LO RG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/07/2014 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della costituita parte civile Regione Lazio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione di spese ed onorari per il grado di giudizio;
uditi i difensori degli imputati, avvocati Alessandro Cassiani e Tommaso Pietrocarlo, per il CU, ed avvocato Serena Tucci, in sostituzione, per l'AI, che hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO M 1. Con sentenza emessa il 9 luglio 2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, per quanto di interesse in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RG LO e FR UR per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di corruzione per i quali i medesimi erano stati condannati in primo grado, ha revocato le disposizioni di confisca per equivalente nei confronti dell'LO, con esclusione di quelle relative a somme di denaro presenti su un conto corrente e su due libretti di deposito giudiziario, per un importo complessivamente pari a circa 335.000 Euro, ritenendo il precisato numerario prezzo del reato, ed ha confermato le statuizioni civili adottate in favore della Regione Lazio, costituitasi anche nei confronti dei predetti imputati. In estrema sintesi, fatti addebitati all'LO, nella sua veste di responsabile dell'Ufficio Legale dell'ASL RM/C, per i quali era intervenuta condanna in primo grado, e sentenza di non doversi procedere in appello, riguardano tre distinte vicende di corruzione. La prima vicenda ha ad oggetto l'abusivo esercizio delle funzioni per favorire accordi transattivi indebitamente vantaggiosi per una società facente capo al UR, in cambio della promessa di circa 450.000 Euro, di cui 380.000 effettivamente consegnati, con condotta protrattasi dagli inizi del 2002 al settembre 2005 (capo di imputazione sub A). La seconda vicenda ha ad oggetto l'abusivo esercizio delle funzioni per favorire il successo di azioni legali promosse in danno dell'ASL RM/C da una società facente capo a De IS IN e LL NA, in particolare omettendo di presentare opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso per un credito di ingente importo, in cambio della promessa e della successiva erogazione di circa 600.000 Euro, con condotta protrattasi dal 2001 al marzo/aprile 2005 (capo di imputazione sub F). La terza vicenda ha ad oggetto l'abusivo esercizio delle funzioni per favorire accordi transattivi indebitamente vantaggiosi per una società facente capo a CA AU, in cambio della promessa di denaro ed altre utilità, con condotta protrattasi dall'aprile al novembre 2005 (capo di imputazione sub I). I fatti addebitati al UR, per i quali era intervenuta condanna in primo grado, e sentenza di non doversi procedere in appello, attengono al suo ruolo di corruttore nella vicenda sopra precisata e contestata nel capo A della rubrica.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza della Corte di Appello, l'avvocato Massimo Ciardullo, quale difensore di fiducia difensori di fiducia del UR. M dell'LO, e gli avvocati Alessandro Cassiani e Tommaso Pietrocarlo, quali 2.1. Nel ricorso presentato nell'interesse dell'LO, e relativo alla parte del provvedimento che ha disposto la confisca obbligatoria, si deducono due motivi.
2.1.1. Nel primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b), e 597 cod. proc. pen., per inosservanza ° erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e del divieto di reformatio in peius. Si deduce che la sentenza della Corte di appello, in quanto pronunciata su impugnazione del solo imputato, ha illegittimamente convertito»> il provvedimento di confisca per equivalente, emesso in primo grado, in un provvedimento di confisca obbligatoria, relativo al prezzo del reato. Ciò sia perché la valutazione dei beni quale prezzo, profitto o prodotto del reato sarebbe stata di competenza dei giudici di primo grado», sia perché non si è raggiunta alcuna prova della «natura» e «quantificazione» del vantaggio conseguito dall'LO, sia perché la «riqualificazione» operata dalla Corte d'appello implica una sostanziale violazione del divieto di reformatio in peius, sia, infine, perché non vi è alcuna prova sulla provenienza illecita dei beni rinvenuti nella disponibilità del ricorrente.
2.1.2. Nel secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, nonché illogicità e carenza di motivazione circa l'applicabilità della confisca ex artt. 240 e 322-ter cod. pen. stante l'assenza di una pronuncia di condanna. Si deduce che la sentenza impugnata si è posta in violazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in ogni caso, la confisca obbligatoria non può essere disposta in caso di estinzione del reato (si citano Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255367, e Sez. 6, n. 18799 del 06/12/2012, dep. 2013, Attianese, Rv. 255164); la persuasività di tale indirizzo, anzi, trova conforto, ad avviso del ricorrente, anche nella considerazione secondo cui l'estinzione del reato, e, quindi, l'assenza di condanna, implicherebbe l'impossibilità di accertare l'esistenza o la consistenza del prezzo o del profitto del reato. Si aggiunge, poi, che non vi è nessuna prova della sussistenza di un legame di pertinenzialità tra le somme di cui il giudice di appello ha disposto la confisca ed il reato: non solo tale accertamento era di competenza del giudice di primo grado, e poteva essere esaminato in secondo grado solo se vi fosse stato appello del Pubblico ministero, ma, per di più, la Corte distrettuale si è limitata ad evidenziare, che «trattasi di denaro liquido;
nessuna prova è stata fornita sulla non provenienza dello stesso dal reato di corruzione [...]; dunque esiste il nesso di pertinenzialità e non è affatto M impossibile individuare il bene da confiscare in via diretta ex art. 240 c.p.>>. 3 2.2. Nel ricorso presentato nell'interesse del UR, e relativo alla parte del provvedimento che ha confermato le statuizioni civili, si deducono, congiuntamente, due motivi.
2.2.1. Nel primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Nel secondo motivo, il ricorrente lamenta difetto assoluto di motivazione per omessa pronuncia su di uno specifico motivo di gravame, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In sintesi, si deduce che la Regione Lazio si è costituita parte civile quale ente esponenziale [...] erogatore istituzionalmente preposto dei finanziamenti economici per il corretto funzionamento dell'assistenza sanitaria sul territorio operata attraverso le strutture pubbliche a ciò funzionalmente competenti e cioè le Aziende Sanitarie Locali (nel caso di specie la ASL RMC)». Tuttavia, la sentenza del Tribunale, non impugnata sul punto, ha escluso la costituzione di parte civile della ASL RM C, sul rilievo che i fatti oggetto del procedimento riguardano non quest'ultima bensì la gestione liquidatoria della soppressa USL RM 7. Inoltre, la sentenza di appello ha omesso ogni pronuncia in ordine a tale motivo di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'LO è infondato, a differenza di quello presentato per conto del UR. Trattandosi di ricorsi aventi oggetti tra loro nettamente distinti, si procederà dapprima all'esame di quello spiegato dall'LO, i cui motivi si riferiscono all'applicazione della confisca, e poi di quello formulato dal UR, i cui motivi attengono alle statuizioni civili.
2. Il primo motivo dell'impugnazione dell'LO deduce l'illegittimità della "conversione" della confisca per equivalente disposta in primo grado nella confisca del prezzo del reato, sia perché l'individuazione dei beni oggetto di questo avrebbe dovuto essere effettuata dai giudici di primo grado, sia perché non è stata raggiunta alcuna prova in ordine al vantaggio conseguito dal ricorrente, sia perché non vi è prova della provenienza illecita dei beni sottoposti peius. Ал ad ablazione, sia perché la «riqualificazione» viola il divieto di reformatio in 2.1. I primi due rilievi sono del tutto infondati, poiché sia la sentenza di primo grado, sia quella di secondo grado hanno ricostruito in termini di certezza processuale la percezione di somme di denaro liquido da parte dell'LO, quale provento di corruzione, per almeno 380.000 Euro dal UR, per almeno 400.000 Euro dalla De IS, e per non meno di 90.000 Euro dal CA. Precisamente, con riferimento alla corruzione dell'LO da parte del UR, risultano acquisiti: 1) un appunto manoscritto vergato dall'LO e rinvenuto nella disponibilità del UR, «univocamente interpretato dai due come riferito alle elargizioni di denaro dall'imprenditore al Dirigente dell'ufficio legale dell'ASL», recante traccia di versamenti per 200.000 Euro;
2) dichiarazioni ammissive del CU e dell'AI per versameni pari a non meno di 380.000 Euro. Per quanto attiene alla corruzione dell'LO da parte della De IS (e della LL), risultano acquisite: 1) dichiarazioni confessorie dell'AI per dazioni pari a 400.000 Euro in cambio della mancata opposizione a decreti ingiuntivi ottenuti sulla base di presentazione di fatture già pagate dall'ente pubblico;
2) dichiarazioni confessorie della De IS relative alla corresponsione di somme tra 150.000 e 200.000 Euro;
3) dichiarazioni della LL sul 'doppio pagamento' di una stessa fattura. Relativamente alla corruzione dell'LO da parte del CA, risultano acquisite: 1) dichiarazioni confessorie dell'AI per l'erogazione di 90.000 Euro in cambio della mancata opposizione a decreti ingiuntivi ottenuti nei confronti dell'ente pubblico;
2) convergenti dichiarazioni del CA aventi ad oggetto la ricezione delle medesime somme. E' perciò indiscutibile che sia la sentenza di appello, sia la sentenza di primo grado hanno precisamente individuato il prezzo ed il profitto della corruzione effettivamente percepiti dall'LO, quantificando le somme da questi materialmente incassate in un importo complessivamente superiore a Euro 850.000. 2.2. Infondato è anche il rilievo riguardante l'assenza di prova circa la provenienza illecita dei beni sottoposti ad ablazione. Già sarebbe sufficiente evidenziare che costituisce principio ormai consolidato anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite quello secondo cui la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (cfr., per tutte, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437). Si può peraltro aggiungere, per completezza, che, nel caso di specie, le somme di denaro confiscate non solo sono di importo nettamente inferiore al prezzo accertato dei reati di corruzione per cui si procede, ma hanno anche unaM 5 provenienza quanto meno 'significativa'. I beni sottoposti ad ablazione da parte della Corte di appello, infatti, sono i seguenti: a) le disponibilità risultanti dal c/c n. 199600/6 aperto presso la Banca Desio, con saldo di Euro 110.600,86, sottoposte a sequestro quando i fatti di corruzione erano ancora in corso;
b) le disponibilità presenti sul libretto di deposito giudiziario n. 574244, a nome di LO, per un importo di Euro 180.500, costituite da somme provenienti dal conto intestato ad una dipendente dell'ASL a nome CU, alla quale il denaro era stato corrisposto precedentemente dall'LO al fine di poter disporre di un rapporto bancario a lui formalmente non riferibile, e versate sul deposito giudiziario previo «pentimento» della donna e successivi contatti tra la stessa, il suo legale e l'ufficio giudiziario procedente;
c) le disponibilità presenti sul libretto di deposito giudiziario n. 576330, acceso dai Carabinieri, per un importo di Euro 44.000, costituite da «denaro contante» sequestrato dall'LO.
2.3. Infondato, ancora, è l'ultimo rilievo del primo motivo, concernente la asserita violazione del divieto di reformatio in peius per effetto della riqualificazione» della tipologia di confisca adottata. Invero, non è riferibile alla vicenda in esame il principio consolidato secondo cui la confisca, pur se obbligatoria, non può essere disposta dal giudice di appello adito dal solo imputato, nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado non contenga alcuna statuizione in proposito (cfr., in particolare: Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261587; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254882; Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009. Iorgu, Rv. 242919). Quando, infatti, la confisca sia stata disposta in primo grado e la modifica operata in sede di appello attenga alla qualificazione giuridica della misura, si versa nell'ambito di un'operazione di istituzionale spettanza del giudice, anche se del gravame. E' indicativo, in proposito, che, proprio nel prevedere il divieto di reformatio in peius con riguardo al giudizio di appello, l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. faccia espressamente salvo il potere del giudice di «dare al fatto una definizione giuridica diversa». Né si può dire che l'operazione di riqualificazione>> debba ritenersi preclusa perché da essa dipende il mantenimento della misura ablatoria: secondo la costante giurisprudenza, non si pone in violazione del divieto di reformatio in peius nemmeno la sentenza di secondo grado che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave la quale impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (così, tra le tante, da ultimo, Sez. 6, n. 32710 del 16/07/2014, Schepis, Rv. 260663, e Sez. 1, n. 6116 del 11/12/2013, dep. 2014, Battaglia, Rv. 259466). La soluzione indicata, ancora, non pregiudica le garanzie difensive: l'imputato, posto di fronte ad una «riqualificazione» officiosa in appello della 6 M tipologia di confisca, può far valere le proprie ragioni proponendo ricorso per cassazione, eventualmente anche deducendo la mancata assunzione di prove idonee a disarticolare la base probatoria posta a fondamento della misura come diversamente qualificata, esattamente allo stesso modo di quanto è possibile, secondo un ampio orientamento giurisprudenziale, in relazione alla diversa definizione giuridica del fatto per il quale è confermata la sentenza di condanna (cfr., per l'orientamento in questione, tra le più recenti, Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015, Bu, Rv. 262778, e Sez. 2, n. 46401 del 09/10/2014, Destri, Rv. 261047).
3. Il secondo motivo dell'impugnazione dell'LO deduce l'illegittimità della confisca perché disposta nonostante l'avvenuta estinzione del reato e perché manca la prova del legame di pertinenzialità tra le somme di cui è stata disposta la confisca ed il reato.
3.1. Il primo rilievo è infondato, in applicazione del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite, e che questo collegio condivide, secondo il quale il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio>> (così espressamente il principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434). Questo principio, che il massimo organo di nomofilachia ha ricostruito sviluppando le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 2015, è applicabile anche al caso di specie. Si potrebbe obiettare che, nel processo in esame, se vi è stata condanna in primo grado ed è rimasto inalterato l'accertamento relativo alla sussistenza del reato ed alla penale responsabilità dell'imputato, si è però verificato un mutamento della «qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto» del fatto illecito. Può però replicarsi che le Sezioni Unite, in realtà, con le espressioni riportate, hanno semplicemente voluto escludere l'ammissibilità della confisca per equivalente quando alla condanna di primo grado sia seguita una dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, in considerazione della natura sanzionatoria di tale tipologia di misura (cfr., in particolare, § 10 e § 11 della sentenza Lucci). Del resto, non vi è ragione di impedire l'ablazione quando anche in primo grado sia stata inoltre pronunciato il provvedimento espropriativo dei beni poi qualificati dal M compiutamente individuata l'entità del prezzo o del profitto del reato e sia stato 7 giudice di appello a norma degli artt. 240, secondo comma, n. 1, e 322-ter cod. pen. il fondamento della regola giurisprudenziale che esclude la necessità del giudicato formale di condanna in caso di confisca del prezzo del reato poggia sulla specifica natura di quest'ultima, quale misura non repressiva, ma riparatoria e preventiva del pericolo originato dal legame intercorrente tra persona, cosa e reato "accertato" (cfr., in particolare, § 9 e § 10 della sentenza Lucci).
3.2. Anche il secondo rilievo è infondato. Come si è già evidenziato in precedenza (v. § 2.2), infatti, il Collegio ritiene di dover dare applicazione al principio ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (così Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437, nonché, tra le ultime, Sez. 3, n. 3535 del 06/10/2015, dep. 2016, Miluzzi). L'osservazione appena compiuta è di per sé risolutiva in relazione alla questione posta dalla Difesa. Tuttavia, per completezza, è possibile aggiungere che, nel caso in esame, sono emerse circostanze significative sulla provenienza delle somme assoggettate a confisca, così come precedentemente rilevato (cfr. § 2.2.).
4. I motivi di ricorso del UR deducono, sotto diversi profili, il difetto assoluto della motivazione della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale si lamentava che la Regione Lazio, costituita parte civile, non aveva dedotto a sostegno della propria domanda risarcitoria un rapporto giuridico aderente ai fatti per i quali il ricorrente è stato civilmente condannato. Le doglianze così articolate sono fondate. Manca, infatti, nella sentenza impugnata qualunque indicazione in ordine a tali profili sebbene gli stessi fossero stati puntualmente segnalati con l'atto di appello. E' pertanto necessario un accertamento di merito sulla fondatezza o infondatezza di tale motivo di gravame. Il relativo accertamento, poi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 622 Al cod. proc. pen., deve essere rimesso «al giudice civile competente per valore in grado di appello». 8 5. In conclusione, il ricorso presentato nell'interesse dell'LO deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, mentre il ricorso proposto nell'interesse del UR deve essere accolto limitatamente alle statuizioni civili disposte nella sentenza di primo grado a suo carico ed in favore della parte civile Regione Lazio. In conseguenza dell'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alle statuizioni civili disposte a carico del UR e delle ragioni poste a fondamento di tale esito decisorio, poi, la richiesta di rifusione delle spese e degli onorari in favore della Regione Lazio, costituita parte civile, nei confronti del precisato ricorrente dovrà essere decisa dal giudice civile cui sono rinviati gli atti per valutare la fondatezza del motivo di gravame in ordine alla sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento danni. In considerazione dell'assenza di motivi di ricorso da parte dell'LO sulle statuizioni civili o sull'accertamento della propria responsabilità, invece, la domanda di rifusione di spese ed onorari proposta dalla medesima Regione Lazio nei confronti di questo imputato si intende rigettata, perché non era necessario in proposito lo svolgimento di alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CU FR limitatamente alle statuizioni civili in favore della parte civile Regione Lazio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente in grado di appello. Rigetta il ricorso di AI RG che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Autor Who Giacomo Paoloni Antonio, Corbo ive DEPOSITATO IN CANCELLERIA N 14 MAR 2016 IL FUNZIONARY GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DIPUCCIO 6