Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2002, n. 45323
CASS
Sentenza 12 dicembre 2002

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In tema di intercettazioni, non può essere considerato luogo di privata dimora, ai fini dell'applicazione dell'art. 262, comma secondo, cod. proc. pen., una agenzia di pompe funebri,essendo un luogo aperto al pubblico, dove si esercita attività commerciale, in contatto diretto e continuo con la clientela, e, quindi, con accesso indiscriminato di persone, e non potendosi affermare, al contrario, che esso assolva alla funzione di proteggere la vita privata, nelle sue diverse esplicazioni concernenti il riposo, l'alimentazione, l'amministrazione, l'occupazione professionale o lo svago, di chi vi si trattiene.

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche e ambientali, le videoriprese.
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2016

    Le intercettazioni ambientali, autorizzazione, esecuzione ed utilizzabilità. Le videoriprese (materiale di studio della Scuola Superiore della Magistratura, Antonio D'Amato, 2014) Scuola Superiore della Magistratura INCONTRO PER I MAGISTRATI ORDINARI CHE C'È DI NUOVO IN TEMA DI INTERCETTAZIONI? Le intercettazioni ambientali, autorizzazione, esecuzione ed utilizzabilità. Le videoriprese. Scandicci (FI), 4 Novembre 2014. Relatore: Antonio D'Amato Procura della Repubblica, Direzione distrettuale antimafia, Napoli Sommario Premessa: nozione giuridica di intercettazione. 1. Finalità della normativa sulle intercettazioni. 2. Intercettazioni ambientali: presupposti e limiti di ammissibilità. Le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2002, n. 45323
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45323
Data del deposito : 12 dicembre 2002

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