Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di intercettazioni, non può essere considerato luogo di privata dimora, ai fini dell'applicazione dell'art. 262, comma secondo, cod. proc. pen., una agenzia di pompe funebri,essendo un luogo aperto al pubblico, dove si esercita attività commerciale, in contatto diretto e continuo con la clientela, e, quindi, con accesso indiscriminato di persone, e non potendosi affermare, al contrario, che esso assolva alla funzione di proteggere la vita privata, nelle sue diverse esplicazioni concernenti il riposo, l'alimentazione, l'amministrazione, l'occupazione professionale o lo svago, di chi vi si trattiene.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2002, n. 45323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45323 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Fattori Paolo Presidente
1. Dott. De Grazia Benito Romano Consigliere
2. Dott. Brusco Carlo Giuseppe Consigliere
3. Dott. Chiliberti Alfonso Consigliere
4. Dott. Atripaldi Umberto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO ME GI, nato il [...];
avverso ordinanza del 12 luglio 2002 Trib. Libertà di Roma. Sentita la relazione fatta dal Consigliere De Grazia Benito Romano;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Meloni che ha chiesto declaratoria di inammissibilità sul ricorso;
Udito il difensore Avv. Renato Archidiacono che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
DO ME GI propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 12 luglio 2002 con la quale il Tribunale della Libertà di Roma aveva rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. aveva respinto la sua istanza di revoca o di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti e confermata in sede di riesame dallo stesso Tribunale in relazione ai delitti di illecita detenzione a fini di spaccio di imprecisati quantitativi di hashish e cocaina, di usura ai danni di tali CI GI e OL RI, di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo. Deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno dell'agenzia di pompe funebri del coindagato e cognato AN DO, per violazione del comma secondo dell'art. 266 cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di intercettazione di conversazioni tra presenti avvenute all'interno di privata dimora ex art. 614 cod. proc. pen., il decreto autorizzativo avrebbe dovuto motivare circa la sussistenza di fondati motivi per ritenere che all'interno della menzionata agenzia vi si stesse svolgendo attività di traffico, motivazione assolutamente carente sul punto.
Di poi aggiunge che non trovava nel caso applicazione quanto disposto dall'art. 13 legge 203/91 in ordine alla legittimazione delle intercettazioni delle conversazioni ambientali all'interno delle private dimore e a prescindere del ricorso della condizione della commissione in atto in quel momento di reati allorché questi si colleghino alla criminalità organizzata;
sostiene, inoltre, la mancanza delle esigenze cautelari.
Il ricorso va rigettato e ciò alla stregua di quanto argomentato nell'ordinanza impugnata.
Vale sul punto, infatti, richiamare che già in sede di riesame lo stesso Tribunale ebbe a rigettare per infondatezza la eccezione di inutilizzabilità prospettata dal DO in ordine alla conversazione all'interno dell'agenzia di pompe funebri del cognato e posta a base della misura cautelare.
Tale luogo non può infatti ritenersi, come insiste a sostenere il ricorrente, privata dimora, non potendo affermarsi che esso assolva alla funzione di proteggere la vita privata - riposo, alimentazione, amministrazione, occupazione professionale o di svago - di chi vi si trattiene.
È luogo viceversa aperto al pubblico dove si esercita attività commerciale, in contatto continuo con la clientela e, quindi, con accesso a un numero indiscriminato di persone.
Vale, comunque, sul punto considerare quanto poi osservato dal Tribunale del riesame in ordine alla circostanza del prospettato collegamento della condotta a fatti di criminalità organizzata, non avendo rilievo il fatto che in relazione al reato di cui all'art. 16 bis cod. pen. e al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 il
Tribunale del riesame non abbia confermato la misura emessa (v. Cass. VI sent. 1972 del 20/1/97 rv. 210045, stessa sez. del 4/3/9 7 sent. n. 7 rv. 207364). Non occorreva, quindi, anche sotto questo profilo, che il decreto autorizzativo motivasse in relazione al fatto ritenuto di svolgimento in quel momento nei locali dell'agenzia di attività criminosa.
Il ricorso va rigettato anche in relazione all'altra censura, risultando che il Tribunale della Libertà ha motivato adeguatamente in ordine al ritenuto sussistente pericolo di reiterazione. In relazione a detto pericolo è significativo e puntuale il richiamo contenuto nell'ordinanza alla non occasionalità dell'attività posta in essere, alle circostanze e modalità dei fatti commessi, alla particolare pericolosità del soggetto, inserito sicuramente in ambienti collegati al traffico, e incline alla violenza e ai fatti connessi all'uso di armi.
Circostanze queste che inducevano a ritenere come misura socialprotettiva idonea quella della detenzione in carcere. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento venga a cura della cancelleria trasmessa al direttore dell'Istituto penitenziario di competenza per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 NOVEMBRE 2003.