Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
In tema di appello, la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l'estratto contumaciale, è "inutiliter data" soltanto se l'irregolarità di detta notifica sia stata eccepita dal difensore e la Corte abbia omesso l'esame della sollevata eccezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2013, n. 44846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44846 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 24/09/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2312
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 32381/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
IN ER, nato a [...], il [...];
LA LV, nata a [...], il [...];
avverso la sentenza del 28/3/2012 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per gli imputati l'avv. Caravita Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 marzo 2012 la Corte d'appello di Milano confermava la condanna alle pene di giustizia di IN ER e LA LV per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di amministratore di diritto della ILCAM s.r.l., dichiarata fallita il 29 luglio 1998.
2. Avverso la sentenza ricorrono a mezzo del comune difensore entrambi gli imputati articolando tre motivi. Con il primo deducono l'intervenuta prescrizione dei reati in contestazione già prima della pronunzia della sentenza impugnata, dovendosi ritenere applicabili i più favorevoli termini di prescrizione introdotti dalla L. n. 251 del 2005. Con il secondo motivo viene eccepita la nullità della sentenza di primo grado conseguente all'omessa notifica del relativo estratto contumaciale al IN. Con il terzo ed ultimo motivo si lamentano infine carenze motivazionali della sentenza impugnata sulle doglianze sollevate con l'atto d'appello in merito al fatto che la fallita, al momento in cui gli imputati ne avevano rilevato la gestione, già versasse in stato di dissesto, nonché in merito alla valutazione dell'attendibilità del teste Morganti sulla completezza della contabilità della fallita al momento del subentro della LA e del IN. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e deve pertanto essere rigettato.
1.1 In particolare il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, come pure ricordato dagli stessi ricorrenti, la retroattività dei più favorevoli termini di prescrizione introdotti dalla L. n. 251 del 2005 trova il suo limite nel fatto che al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima il procedimento già pendesse in grado d'appello. Ma come riconosciuto dall'oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, è la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado a determinare la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli (Sez. Un., n. 47008 del 29 ottobre 2009, D'Amato, Rv. 244810). Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost. che secondo i ricorrenti tale disciplina determinerebbe, è invece sufficiente ricordare che le condizioni in tal senso poste dal legislatore alla retroattività della disciplina più favorevole dei termini di prescrizione sono state già ritenute non irragionevoli dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 72 del 2008.
1.2 Posto, dunque, che la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del IN e della LA è stata pronunziata il 30 ottobre 2002, il termine di prescrizione applicabile ai reati in contestazione è quello previsto dal previgente testo dell'art. 157 c.p.; termine che non si era ancora compiuto al momento della decisione della Corte territoriale e che, pervero, tenuto conto che il corso della prescrizione è rimasto sospeso per mesi due nel corso del procedimento, non si è nemmeno compiuto allo stato, spirando solo il prossimo 29 settembre 2013.
2. Il secondo motivo è invece infondato. È sì vero che in atti non vi è la prova certa del completamento della procedura di notifica al IN dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e che l'appello comunque proposto dal difensore avverso tale sentenza non ha - alla luce di quanto precisato dal giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 317 del 2009) - "consumato" il diritto di impugnazione della parte;
ma questa Corte ha già chiarito che la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l'estratto contumaciale, è inutiliter data soltanto se l'irregolarità di detta notifica sia stata eccepita dal difensore e il giudice d'appello abbia omesso l'esame della sollevata eccezione (Sez. 2, n. 25778 del 5 giugno 2012, Menna, Rv. 253083), il che non risulta avvenuto nel caso di specie, ne' nel ricorso è prospettato altrimenti.
3. Nuovamente inammissibile, in quanto generico, è infine il terzo motivo di ricorso. Infatti la sentenza impugnata argomenta in maniera esaustiva e coerente al compendio probatorio di riferimento sulle ragioni dell'irrilevanza delle difficoltà economiche in cui versava la fallita nel momento in cui gli imputati sono subentrati nella sua gestione, nonché sull'attendibilità del teste Morganti e sul fatto che in realtà la contestazione di bancarotta documentale riguardi le irregolarità contabili rilevate dal curatore fallimentare - e non quindi dal teste citato, che era stato il commercialista della società sotto la precedente gestione - con specifico riferimento al periodo in cui il IN e la LA hanno guidato la stessa società.
La linea argomentativa così sviluppata risulta immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, ma soprattutto le assertive doglianze dei ricorrenti dimostrano di aver omesso l'invece doveroso confronto con tale apparato giustificativo, dovendosi in proposito ricordare come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013