Sentenza 12 giugno 2013
Massime • 1
L'omissione dell'avviso di deposito di sentenza (nella specie, di appello) depositata fuori termine è sanata se l'imputato personalmente o altro suo difensore propongono l'impugnazione, in quanto il diritto ad impugnare dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore.
Commentario • 1
- 1. Incidente di esecuzione o rescissione per vizi di notificazione? (Cass. 33830/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 ottobre 2025
Il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda far valere nullità assolute ed insanabili derivanti da omessa citazione propria o del difensore nel giudizio di cognizione non può rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. per ottenere la declaratoria di illegittimità del titolo, ma deve proporre richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Sussiste uno spazio di autonoma rilevanza dell'incidente di esecuzione volto a contestare la non esecutorietà del titolo nei casi di omessa o illegittima notificazione: a) del decreto penale di condanna; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2013, n. 50332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50332 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/06/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 1080
Dott. ROTUNDO CE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 4169/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB RO N. IL 20/08/1959;
avverso la sentenza n. 43/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 16/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto di precedente condanna;
rigetto nel resto;
Udito il difensore Avv. Falci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 16/11/2010, la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza pronunciata in data 25/03/2007 dal Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva ritenuto RB IR colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p. di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso operante nella zona di Nocera Inferiore e rientrante nella più ampia organizzazione facente capo ad Alfieri Carmine, e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione.
La Corte, dopo avere richiamato la motivazione della pronuncia di primo grado, confutava i singoli motivi di appello in tema di responsabilità, diniego delle attenuanti generiche e diniego del riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto di un precedente giudicato di condanna.
Avverso la suddetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (in riferimento a quanto articolato nei motivi di appello) in ordine:
1. - al riconoscimento della responsabilità, posto che:
a.- non tutti i collaboratori di giustizia hanno parlato di RB;
b.- alcuni presunti accusatori (come LO AS e EL CE)
si sono in realtà riferiti a un omonimo dell'imputato;
e- il presunto coinvolgimento del prevenuto nell'omicidio di tale LE RE, detto "'o sianese" è smentito dalla sentenza relativa a detto fatto;
d.- il coinvolgimento del prevenuto in due episodi estorsivi (nei confronti di tali TO e NZ) non può provare la partecipazione al sodalizio, stanti le particolari circostanze di tale coinvolgimento (in chiave di mediazione sostanzialmente forzata);
c.- mancano prove sull'elemento cruciale della presunta strumentalizzazione sistematica della sua funzione pubblica di assessore comunale a favore dell'associazione criminosa;
f- non si sono considerate dichiarazioni di collaboratori favorevoli all'imputato (quale in particolare AL AS);
2.- al diniego della continuazione con i fatti di estorsione già giudicati con sentenza definitiva e sicuramente correlati per contenuto, modalità e tempi al delitto associativo;
3.- al diniego delle attenuanti generiche, in relazione in particolare all'omessa considerazione della condotta tenuta dal prevenuto successivamente al reato.
DIRITTO
Preliminarmente va respinta la richiesta, avanzata dall'avv. Giovanni Falci, di reinviare gli atti alla Corte d'appello di Salerno, perché si provveda alla notifica al predetto dell'avviso di deposito della sentenza non depositata nei termini. È stato infatti chiarito in giurisprudenza che il diritto alla impugnazione dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo;
ne consegue che l'omissione dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado è sanata - ai sensi dell'art. 183 c.p.p., lett. b) - se l'imputato proponga personalmente ricorso per cassazione o se a tanto provveda altro difensore (Sez. 5, n. 25007 del 18/05/2001 - dep. 20/06/2001, Sforza GG ed altri, Rv. 219467; nello stesso senso Sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004 - dep. 27/01/2005, Bolognino ed altri, Rv. 230534). Passando all'esame del ricorso, si osserva che lo stesso è fondato nel suo primo motivo (con conseguente assorbimento degli altri motivi). Effettivamente, invero, la sentenza impugnata, nel richiamare in foto la sentenza di primo grado, si è sottratta alla doverosa concreta disamina e confutazione degli specifici rilievi sollevati in appello:
- circa la circostanza che alcuni dichiaranti, nel parlare di RB IR, si erano in realtà riferiti a un omonimo dell'imputato, detto "'o sgambettante": si tratta in particolare dei dichiaranti LO AS e EL CE, e l'omissione in ordine al primo appare di particolare rilievo, essendo la sua posizione collegata a quella di altro collaborante, nella persona di De IV BR, che è stato specificamente richiamato fra gli accusatori, e di cui pure il ricorrente aveva e ha messo in dubbio l'attendibilità;
- circa l'esclusione del coinvolgimento - riaffermato in maniera sostanzialmente assertiva nella sentenza impugnata - del prevenuto nell'omicidio di tale LE RE, detto "'o sianese";
- circa le modalità particolari e, per così dire,
"semiscagionanti", del coinvolgimento del prevenuto nelle estorsioni ai danni di TO e NZ;
- circa l'assenza di prove significative e puntuali della presunta costante strumentalizzazione, da parte del RB, della sua funzione pubblica di assessore comunale a favore dell'associazione criminosa, mediante in particolare la sistematica segnalazione alla medesima delle imprese aggiudicatici degli appalti da sottoporre a estorsione;
- circa l'omessa considerazione delle dichiarazioni sostanzialmente scagionanti rese da AL AS.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, perché ponga rimedio alle carenze suddetta e renda motivazione immune da ogni vizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2013