Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2013, n. 50332
CASS
Sentenza 12 giugno 2013

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Massime1

L'omissione dell'avviso di deposito di sentenza (nella specie, di appello) depositata fuori termine è sanata se l'imputato personalmente o altro suo difensore propongono l'impugnazione, in quanto il diritto ad impugnare dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore.

Commentario1

  • 1Incidente di esecuzione o rescissione per vizi di notificazione? (Cass. 33830/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 ottobre 2025

    Il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda far valere nullità assolute ed insanabili derivanti da omessa citazione propria o del difensore nel giudizio di cognizione non può rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. per ottenere la declaratoria di illegittimità del titolo, ma deve proporre richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Sussiste uno spazio di autonoma rilevanza dell'incidente di esecuzione volto a contestare la non esecutorietà del titolo nei casi di omessa o illegittima notificazione: a) del decreto penale di condanna; …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2013, n. 50332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50332
Data del deposito : 12 giugno 2013

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