Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 34917
CASS
Sentenza 3 luglio 2013

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La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è ritualmente eseguita presso il domicilio risultante agli atti al momento del deposito dell'atto di impugnazione, in quanto è onere dell'imputato comunicare al giudice del gravame i mutamenti successivamente intervenuti. (Fattispecie in cui la notifica era stata eseguita presso la precedente residenza anagrafica nelle mani del padre dell'imputato).

In tema di appello, la mancata notifica dell'estratto contumaciale non determina la nullità della sentenza di appello se la difesa non abbia tempestivamente formulato la relativa eccezione. (Fattispecie in cui l'omissione è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 34917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34917
    Data del deposito : 3 luglio 2013

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