Sentenza 3 luglio 2013
Massime • 2
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è ritualmente eseguita presso il domicilio risultante agli atti al momento del deposito dell'atto di impugnazione, in quanto è onere dell'imputato comunicare al giudice del gravame i mutamenti successivamente intervenuti. (Fattispecie in cui la notifica era stata eseguita presso la precedente residenza anagrafica nelle mani del padre dell'imputato).
In tema di appello, la mancata notifica dell'estratto contumaciale non determina la nullità della sentenza di appello se la difesa non abbia tempestivamente formulato la relativa eccezione. (Fattispecie in cui l'omissione è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 34917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34917 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 03/07/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1754
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - N. 039127/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Aufiero Gaetano, quale difensore di EP TO (n. il 23/06/1973);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - in data 26/01/2012. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Iasillo Adriano.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Viola Alfredo Pompeo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
Udito l'Avvocato Aufiero Gaetano, difensore di EP TO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
fa, altresì, presente che i reati sono prescritti.
OSSERVA
Con sentenza del 19/04/2006, il G.U.P. del Tribunale di Trento dichiarò EP TO responsabile dei reati di associazione per delinquere (capo n. 74) e di sei episodi di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (capi 80, 82, 88, 89, 90 e 91) e - unificati i reati ex art. 81 c.p., con le attenuanti generiche e con la diminuzione per la scelta del rito abbreviato - lo condannò alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita P.C. (ANAS).
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame. La Corte d'appello di Trento, con sentenza del 05/10/2007, assolse EP TO dai reati di cui ai capi 74 (associazione per delinquere) e 82 (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e per l'effetto rideterminò la pena in mesi 8 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, con i doppi benefici (sospensione della pena e non menzione della condanna). Ridusse anche la somma per il risarcimento del danno (da Euro 10.000 a Euro 4.000,00). Confermò, nel resto, la decisione di primo grado.
L'imputato ricorse per Cassazione. Questa Suprema Corte, con sentenza della 6^ Sezione penale del 19/11/2010 annullò - per vizio di notifica - la sentenza impugnata e rinviò ad altra Sezione della Corte di appello di Trento.
La Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano -, decidendo in sede di rinvio, in data 26/01/2012 in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trento del 19/04/2006 assolse EP TO dai reati di cui ai capi 74 (associazione per delinquere) e 82 (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) con la formula perché il fatto non sussiste e per l'effetto rideterminò la pena - per i residui reati - in mesi 8 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, con i doppi benefici (sospensione della pena e non menzione della condanna). Ridusse anche la somma per il risarcimento del danno (da Euro 10.000 a Euro 4.000,00). Confermò, nel resto, la decisione di primo grado
Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato che eccepisce la nullità della sentenza perché: la citazione a giudizio avanti alla Corte di appello è stata effettuata nelle mani del padre (non convivente ne' coabitante) nella vecchia residenza dell'imputato, che l'ha ormai cambiata dal 04.09.2004; la Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - non ha proceduto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e di secondo grado, doglianza rappresentata nel ricorso alla Corte di Cassazione, che ha - poi - annullato la sentenza della Corte di appello di Trento;
la sentenza di primo grado è nulla perché pur avendo chiesto il giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione di tre intercettazioni di conversazioni telefoniche il G.U.P. non ha dato corso a quanto sopra;
facendo concludere le parti e pronunciando sentenza di condanna. Tale doglianza era stata presentata con i motivi nuovi depositati, ma la Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - non ha fornito alcuna risposta sul punto. Tutti i vizi sopra denunciati hanno compromesso il diritto di difesa dell'imputato. Il difensore del EP deduce, poi, il vizio di motivazione sia perché la Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - si è limitata a copiare la motivazione della sentenza annullata senza neppure dare atto di aver operato un vaglio critico della precedente decisione. Inoltre, denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sia sul contributo "causale, psicologico o materiale idoneo a contribuire la causazione dell'evento" (e quindi passa ad evidenziare le carenze motivazionali per ogni singolo fatto contestato) e sia sull'idoneità della condotta dell'imputato ad alterare il risultato finale dell'incanto.
Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
In data 17.06.2013 il difensore dell'imputato deposita motivi nuovi con i quali evidenzia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato senza che sia mai stata individuata la specifica condotta che l'imputato avrebbe tenuto in occasione delle singole gare e se, nel caso di specie, si è in presenza di un concorso materiale o ideale. Inoltre segnala che tutti i reati sono ormai prescritti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutte e tre le eccezioni sono manifestamente infondate. Per quanto riguarda la prima si deve, infatti, rilevare che la Corte di appello ha notificato il decreto di citazione dell'imputato all'indirizzo risultante agli atti;
notifica ricevuta dal padre del EP che nulla ha obiettato. Inoltre, in appello era presente uno dei difensori di fiducia del ricorrente che rappresentava per delega anche il secondo difensore di fiducia Avvocato Aufiero (lo stesso che ha presentato il ricorso) e nessuno ha eccepito nulla. Infine, in data 10.01.2012 è stata presentata anche una memoria difensiva senza che fosse sollevata alcuna questione sul punto. Si deve sottolineare che questa Suprema Corte ha, in proposito, affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di notificazioni, ritualmente è eseguita la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso il domicilio (nella specie, residenza anagrafica) risultante dagli atti al momento del deposito del gravame, in quanto è onere dell'imputato comunicare tempestivamente al giudice d'appello i mutamenti di esso intervenuti successivamente alla presentazione dell'impugnazione (Sez. 3, Sentenza n. 12105 del 12/12/2008 Ud. - dep. 19/03/2009 - Rv. 243397). Si deve, comunque, rilevare che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione (violazione che nel nostro caso non si è verificata, in forza del principio di questa Corte, per primo evidenziato, dal quale emerge la correttezza della notifica) delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Ud. - dep. 07/01/2005 - Rv. 229539). Il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nel 2005 ha risolto l'apparente contraddizione tra l'art. 179 c.p.p. (che precisa essere insanabile la nullità "derivante dall'omessa citazione dell'imputato") e l'art.184 c.p.p., comma 1, (che prevede invece la possibilità di sanatoria della nullità della citazione) nel senso che rientra nei casi di nullità assoluta di cui all'art. 179 solo "l'omessa citazione", mentre nell'art. 184 rientrano tutti i casi in cui la citazione non sia stata omessa. Questo principio - come si vedrà in seguito - è seguito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto e pienamente condivisa dal Collegio. Infatti, si è affermato che la notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art.184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 c.p.p., comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo (nella fattispecie questa Corte ha ritenuto che la notificazione del decreto che disponeva il giudizio, effettuata con le modalità anzidette e seguita da una richiesta di rinvio della udienza per motivi di salute, avanzata dal difensore dell'imputato contumace, non potesse considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione "omessa" ma dovesse piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta in Cassazione;
Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Ud. - dep. 07/01/2005 -Rv. 229540). Inoltre, la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare effettuata presso la residenza dell'imputato, anziché al domicilio eletto, non determina una nullità assoluta, se la notifica sia stata comunque idonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato (nella fattispecie, la notificazione era avvenuta mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile di residenza e la raccomandata, contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, era stata consegnata personalmente all'imputato; Sez. 6, Sentenza n. 3895 del 04/12/2008 Ud. - dep. 28/01/2009 - Rv. 242641). Infine, la notifica del decreto di citazione (nella specie per il giudizio d'appello) in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 3, Sentenza n. 20349 del 16/03/2010 Ud. - dep. 28/05/2010 - Rv. 247109).
Per quanto riguarda la seconda eccezione si deve preliminarmente rilevare che nell'odierno ricorso - a pagina 3 - si evidenzia che con il precedente ricorso per Cassazione - che ha portato all'annullamento della sentenza della Corte di appello di Trento del 05.10.2007 - si era eccepita l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo e di secondo grado;
subito dopo il difensore del ricorrente afferma: "ebbene, in seguito al citato annullamento, la Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, non ha in ogni caso provveduto a notificare l'estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Trento, in totale violazione dell'art. 548 c.p.p., comma 3". Orbene, è evidente che la richiesta contenuta nell'odierno ricorso seppure riguardi testualmente la sentenza di appello annullata, in realtà si riferisce all'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Invero, non si comprende a quale fine si sarebbe dovuto notificare l'estratto di una sentenza annullata;
a conferma di tale deduzione c'è, poi, anche quanto si evidenzia nel ricorso in relazione alla presunta violazione del diritto di difesa a causa della predetta omissione: la possibilità di presentare motivi nuovi rispetto a quelli proposti dal difensore all'epoca. Tanto premesso il contesto normativo utile alla soluzione del suddetto problema va rinvenuto nelle seguenti norme:
- combinato disposto dell'art. 548 c.p.p., comma 3, - art. 585 c.p.p., lett. c) e d) a norma dei quali il termine per proporre impugnazione decorre, per l'imputato contumace, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
- art. 571 c.p.p., comma 3 a norma del quale l'imputato può proporre impugnazione personalmente;
può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine;
- artt. 590 e 601 c.p.p., a norma dei quali una volta che venga trasmesso l'atto di impugnazione, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante;
- art. 175 c.p.p., comma 2 a norma del quale "se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica": tale comma va letto alla stregua della sentenza n 317/2009 della Corte Cost. che l'ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato".
Quindi in tema di appello, la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l'estratto contumaciale, è "inutiliter data" se l'irregolarità di detta notifica sia stata eccepita dal difensore e la Corte abbia omesso l'esame della sollevata eccezione (Sez. 2, Sentenza n. 25778 del 05/06/2012 Ud. - dep. 04/07/2012 - Rv. 253083). Orbene è chiaro che nel caso di cui ci occupiamo nulla di quanto sopra è accaduto. Infatti, non risulta che la difesa abbia eccepito l'omessa notifica avanti alla Corte di appello che ha, poi, emesso la sentenza annullata;
ne' tale eccezione è stata presentata alla Corte di appello che ha pronunciato la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione;
ne' infine risulta che tale eccezione sia stata oggetto - come sostenuto, invece, nell'odierno ricorso - dell'impugnazione avanti a questa Corte che ha poi disposto l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Trento del 05.10.2007 (come si rileva dall'esposizione dei motivi di ricorso del EP alle pagine 4 e 5 della sentenza di questa Corte del 19.11.2010). Inoltre, l'imputato non rappresenta motivi di impugnazione non coltivati dai suoi difensori e che avrebbe voluto inserire nel nuovo appello, ne' ha mai chiesto di essere rimesso nei termini, ne' che non conosceva l'esito del giudizio di primo grado e di appello (dato che, tra l'altro, vi era stata una impugnazione in appello, poi un ricorso per cassazione con annullamento della predetta sentenza di appello con rinvio e poi un nuovo giudizio di appello al quale partecipano ben due difensori di fiducia uno dei quali presenta l'attuale ricorso).
Infine manifestamente infondata è anche la terza eccezione con la quale si denuncia il vizio di violazione di legge perché il G.U.P. dopo aver accolto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione di tre intercettazioni telefoniche ha, invece, dato la parola alle parti perché concludessero senza disporre la predetta trascrizione. Infatti, la nullità derivante dal rigetto meramente implicito della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, in violazione della prescrizione che impone per il rigetto l'adozione di un'ordinanza, come tale necessariamente motivata, è a regime intermedio e si sana con la riproposizione della richiesta al giudice del dibattimento, richiesta che non può essere mutata nel contenuto restando preclusa la possibilità di trasformazione per tale via, da condizionata ad incondizionata (Sez. 2, Sentenza n. 139 del 28/09/2011 Ud. - dep. 10/01/2012 - Rv. 251762). Inoltre, integra nel giudizio abbreviato una nullità d'ordine generale l'omessa acquisizione della prova, effettivamente esistente ed acquisibile, cui sia stata condizionata la richiesta del rito poi ammesso su tale presupposto, nullità da ritenersi sanata ove la fase dell'assunzione delle prove sia stata dichiarata chiusa senza che la difesa nulla abbia eccepito (Sez. 2, Sentenza n. 23605 del 12/03/2010 Ud. - dep. 18/06/2010 - Rv. 247291). Quanto sopra vale ancor di più nel caso di specie dato che in tema di intercettazioni telefoniche non è necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta e che l'art. 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell'art. 268 c.p.p., comma 7, tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista ne' come causa di nullità, ne' è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p. (Sez. 2, Sentenza n. 13463 del 26/02/2013 Ud. - dep. 22/03/2013 - Rv. 254910). Infine, a proposito della lamentata assenza di motivazione in ordine a quanto sopra si deve sottolineare che in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 4, Sentenza n. 24973 del 17/04/2009 Ud. - dep. 16/06/2009 - Rv. 244227).
Il resto del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre, il resto del ricorso è inammissibile anche per violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il Giudice di merito ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione - seppure per relationem alla sentenza annullata, d'altronde, solo per nullità della notifica e dalla quale si evincono i motivi di condivisione della decisione annullata - evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene la responsabilità del ricorrente per i reati di cui sopra (in primo luogo a pagina 7 specifica perché il EP - in base alla sua qualifica - debba rispondere dei predetti reati;
poi, indica gli elementi probatori acquisiti quali ad esempio:
intercettazioni, avviate sulla base delle dichiarazioni del coimputato Dal Ri Pierpaolo - si veda pagina 5 -; accertamenti della P.G.; quanto rinvenuto in sede di perquisizione e, poi, sequestrato;
nelle pagine da 7 a 10 si evidenzia infine il ruolo del EP e gli elementi acquisiti in ordine a ciascun fatto). Infine, si deve rilevare che dal compendio probatorio - ben evidenziato nella sentenza impugnata - emerge chiaramente la sussistenza del reato di cui sopra (contestata genericamente nel sesto motivo di ricorso). Infatti, questa Suprema Corte ha più volte affermato che il reato di turbata libertà degli incanti, se realizzato con la condotta di collusione, si consuma nel momento in cui è stata presentata l'ultima delle offerte illecitamente concordate, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, posto che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte (Sez. 6, Sentenza n. 12821 del 11/03/2013 Ud. - dep. 19/03/2013 - Rv. 254904). Inoltre, il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (fattispecie di ritenuta sussistenza dell'illecito, in cui lo scambio di informazioni tra più imprese prima dello svolgimento della gara, avvenuto al fine di predeterminarne l'esito, sebbene avesse inciso in misura modesta sul calcolo delle medie per l'individuazione dell'aggiudicatario e fosse inidoneo a dare garanzie assolute sul risultato, aveva concretamente alterato il confronto delle offerte ed influenzato la regolarità della competizione;
Sez. 6, Sentenza n. 12821 del 11/03/2013 Ud. - dep. 19/03/2013 - Rv. 254906). Ancora, nel reato di turbata libertà degli incanti, la prova della collusione, e, quindi, del dolo dei concorrenti, può essere desunta dal collegamento sostanziale tra le imprese partecipanti alla gara, in quanto da tale circostanza può evincersi l'esistenza di unico centro di interessi mirante, attraverso la parcellizzazione delle offerte, ad aumentare le possibilità di aggiudicarsi l'appalto alterando il normale gioco della concorrenza (in motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini in questione, l'affermazione della rilevanza del collegamento di fatto tra le imprese, non è in contrasto con il principio enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 maggio 2009, causa C-538/07, secondo cui la P.A. non può escludere automaticamente dalla gara le imprese che risultano collegate da un rapporto formale di controllo, ma deve effettuare una verifica dell'impatto concreto di tale legame sulla procedura;
Sez. 6, Sentenza n. 7376 del 31/01/2013 Ud. -dep. 14/02/2013 - Rv. 254901). Appare quindi evidente che tutte le critiche del ricorrente - contenute nel resto del ricorso di cui sopra e nei motivi nuovi - finiscono per porsi come valutazioni di merito e, come tali, non esaminabili in questa sede. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato, anche a Sezioni Unite, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali". (Sez. U, Sentenza n. 2110 del 23/11/1995 Ud. - dep. 23/02/1996 - Rv. 203767; Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Cc. - dep. 22/10/1996 Rv. 205621; Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Ud. - dep. 02/07/1997 - Rv. 207945; Sez. 1, Sentenza n. 2884 del 20/01/2000 Ud. - dep. 09/03/2000 - Rv. 215504; Sez. 1, Sentenza n. 8738 del 23/01/2003 Ud. - dep. 21/02/2003 - Rv. 223572). A ciò si aggiunga che l'imputato contrappone, come già rilevato, solo generiche contestazioni in fatto, che non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In particolare non evidenzia alcuna illogicità o contraddizione nella motivazione della Corte territoriale allorché conferma la decisione del Tribunale. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 -dep. 11.10.2004 - rv 230634). Infine, si deve osservare che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (che tra l'altro nel caso di specie non si ravvisano).
Per quanto riguarda la richiesta di prescrizione, si deve rilevare che i reati non si erano prescritti quando è stata pronunziata la sentenza di secondo grado (26.01.2012; si vedano, in proposito, anche i tempi di prescrizione indicati dal ricorrente alle pagine 2 e 3 dei motivi nuovi e che confermano quanto sopra rilevato); data alla quale bisogna fare riferimento dovendosi dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Inammissibilità che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p.p. maturate, nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. (Si veda fra le tante: Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. - dep. 22/04/2004 - Rv. 228349). È appena il caso di precisare che quando si parla di sentenza di condanna non si deve far riferimento al deposito della motivazione, bensì al momento della pronuncia della sentenza di condanna, mediante lettura del dispositivo. È infatti incontrovertibile, in generale, il principio di diritto che, al fine di individuare il momento nel quale si produce l'interruzione della prescrizione del reato, occorre avere riguardo a quello dell'emissione di uno degli atti indicati nell'art. 160 c.p. (ex plurimis Sez., un. 16 marzo 1994, dep. 31 marzo 1994, dep. 3760, id. 28 ottobre 1998, dep. 18 dicembre 1998, n. 13390) e, con specifico riferimento, alla sentenza di condanna che l'interruzione della prescrizione opera al momento della lettura del dispositivo - anche quando non sia data contestuale lettura della motivazione - in quanto tale è il momento in cui si accerta la responsabilità e si infligge la pena, e non in quello successivo del deposito che serve, appunto, alla ulteriore comunicazione delle ragioni di condanna, a fini processuali (Sez. 2, 20 ottobre 1980, dep. 3 dicembre 1980, n. 1283; Sez. 5, 4 novembre 2003, dep. 2 dicembre 2003, n. 46231; Sez. 6, Sentenza n. 31702 del 26/05/2008 Ud. - dep. 29/07/2008 - Rv. 240607). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2013