Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
L'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. in tema di verbali e nastri registrati delle intercettazioni non determina l'inutilizzabilità degli esiti dell'attività captativa legittimamente disposta ed eseguita.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2009, n. 8836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8836 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - N. 1072
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI NA - Consigliere - N. 33335/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG RO N. IL 05/09/1965;
2) DI HE TU (DETTO FO O FORTU) N. IL 05/11/1958;
3) ZÈ CO MI N. IL 14/07/1982;
4) ZA TO N. IL 23/10/1957;
5) TT ST (DETTO CUTOLO) N. IL 13/12/1972;
6) SO VI N. IL 03/04/1956;
7) RE SE (DETTO COCCO DI INZINO) N. IL 28/03/1967;
8) GH AR N. IL 10/01/1969;
9) ZU LU (DETTO CIANO) N. IL 06/02/1975;
10) ZU RI N. IL 06/12/1962;
avverso la sentenza n. 1658/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 02/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi di NZ, OT, EN e BA TA e per il rigetto degli altri ricorsi;
Udito il difensore Avv. Farzani Stefano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso di BA TA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2/12/2008, depositata il 21/1/2009, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza 12/12/2007 del GUP del Tribunale di Brescia che aveva -tra le altre statuizioni- dichiarato:
- UR IO colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi 25 e 36), conseguentemente condannandolo,
riconosciute in suo favore le attenuanti generiche prevalenti ed unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione nonché applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa;
- TO Di LL colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (capi 1-6-10-11-12-21-22-25-26-27-28-29-30-31-
32-34-35), conseguentemente condannando l'imputato, riconosciute in suo favore le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione nonché applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni quattordici di reclusione (ritenuta la continuazione anche con i fatti di cui alla sentenza 22/1/97, irr. il 9/3/97, della Corte di Appello di Brescia);
- SI AN RA colpevole del reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 (capo 2), conseguentemente condannandolo,
riconosciute in suo favore le attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e di cui all'art. 62 bis c.p. nonché
applicata la diminuente per il rito, alla pena -sospesa- di un anno di reclusione ed Euro 2000,00 di multa;
- NA NZ colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi 15 e 37), conseguentemente condannandolo,
riconosciute in suo favore le attenuanti generiche prevalenti ed unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione nonché applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa;
- RI TE colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi 7 e 26), conseguentemente condannandolo,
riconosciute in suo favore le attenuanti generiche prevalenti ed unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione nonché applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa;
- UL OT colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi 12 e 34), conseguentemente condannandolo,
riconosciute in suo favore le attenuanti generiche prevalenti ed unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione nonché applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa;
- GI DR colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (capi 1-6-7-8-9-10-11-12-14-16-18-20-21-22-25-26-
27-28-29-33-34-35-36), conseguentemente condannando l'imputato, riconosciute in suo favore le attenuanti generiche prevalenti ed unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione nonché applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni dieci di reclusione;
- RI EN colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi 9 e 22), conseguentemente condannandolo,
riconosciute in suo favore le attenuanti generiche prevalenti ed unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione nonché applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa;
- LU BA colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (capi 1-9-13-16-19-22-25-33), conseguentemente condannandolo, riconosciute in suo favore le attenuanti generiche prevalenti ed unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione nonché applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni dodici di reclusione;
- TA BA colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo 8), conseguentemente condannandola, riconosciute in suo favore le attenuanti generiche prevalenti ed applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni due anni e mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.
La Corte, riepilogata la vicenda processuale e sintetizzati i fatti concernenti un traffico di sostanze stupefacenti nel quale -secondo i Giudici di merito- erano coinvolti (in concorso con altri non impugnanti o giudicati a parte ovvero non identificati) gli imputati GI DR e TO Di LL con il ruolo di promotori, organizzatori e direttori dell'associazione criminosa, LU BA con il ruolo di organizzatore e direttore nonché gli altri imputati sopra indicati quali responsabili di specifici episodi riconducibili all'ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ha in via preliminare respinto le eccezioni di inutilizzabilità rilevando in proposito:
- che era da escludere che il decreto autorizzativo dovesse indicare le modalità di collocazione dei dispositivi di ascolto;
- che in relazione alla omessa indicazione nei verbali dei nominativi delle persone che avevano svolto le operazioni e in relazione all'omessa indicazione nei brogliacci del nome e della sottoscrizione dell'operante non erano ravvisabili ragioni di inutilizzabilità costituendo tali omissioni mere irregolarità prive di sanzione processuale;
- che i provvedimenti con i quali il P.M. aveva disposto l'intercettazione mediante utilizzo di impianti esterni agli Uffici della Procura erano congruamente motivati (peraltro secondo la Corte di merito la regola dell'utilizzo di impianti siti presso gli Uffici della Procura non sarebbe estensibile alle operazioni di intercettazione di comunicazioni tra presenti);
- che parimenti erano congrue le motivazioni adottate dal GIP anche con richiamo al contenuto di altri atti del procedimento conosciuti o conoscibili, fra essi comprese le note informative;
- che la situazione di urgenza legittimante l'utilizzo di impianti esterni ben poteva essere desunta dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo e dalle cadenze procedimentali ravvicinate;
- che gli errori di data non inficiavano la regolarità delle intercettazioni, integrando meri errori materiali non comportanti alcuna lesione dei diritti di difesa.
In ordine al reato associativo la Corte di merito ha condiviso il giudizio del primo Giudice circa la sussistenza dei presupposti richiesti per la configurazione di tale reato, richiamando i principi giurisprudenziali enunciati in materia e rilevando: come il Di LL ed il DR acquistassero in società i quantitativi di stupefacente e li rivendessero dividendosi gli utili;
come gli stessi usufruissero di luoghi noti ed abituali per la custodia dello stupefacente ed altro materiale di rilievo;
come non rilevasse la gestione da parte del Di LL di un proprio separato traffico di hashish;
come con i due collaborassero stabilmente, secondo ruoli e mansioni precise, altri soggetti (quali AS TT, SS GE, IV AR, IV IN) nonché BA LU, interessato ad una collaborazione stabile ed alla gestione in comune degli affari ed al quale era riconosciuto potere decisionale pari a quello del DR e del Di LL;
come, infine, non potesse dubitarsi, sulla base degli elementi raccolti, del ruolo di promotori ed organizzatori dei citati DR e Di LL. La Corte di Appello ha quindi proceduto all'esame delle singole posizioni con riferimento agli specifici episodi di traffico di sostanze stupefacenti, richiamando per ogni imputato e per ogni capo di imputazione gli elementi emersi ed argomentando in ordine alla loro valenza accusatoria anche alla luce dei rilievi difensivi. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati sopra elencati con atti propri ovvero redatti dai rispettivi difensori di fiducia.
L'imputato UR IO ha reiterato le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni sotto plurimi profili, precisando, quanto all'omessa indicazione delle modalità di collocazione del dispositivo di intercettazione, che il rilievo riguardava non già il provvedimento autorizzativo ma il verbale delle operazioni di intercettazione che, pertanto, era per tale ragione ed altre carenze (omessa indicazione nei brogliacci, in alcuni casi, del nominativo dell'operante ovvero mancanza della sottoscrizione) privo dei suoi elementi essenziali, in violazione non solo dell'art. 89 disp. att. c.p.p. ma anche degli artt. 357 e 373 e delle norme di cui al titolo 3 del libro 2 c.p.p.; inoltre la Corte aveva omesso ogni motivazione circa la segnalata assenza, in atti, dei verbali di fine operazioni relative ad alcune utenze. Con altro articolato motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3 per difetto di motivazione dei provvedimenti autorizzativi, sia per l'avvenuto ricorso alla motivazione per relationem senza rispetto dei principi enunciati in materia, sia perché non motivato l'uso di impianti esterni, rilevando come al riguardo la Corte di merito avesse argomentato in maniera generica ed apodittica senza disamina degli specifici rilievi che in ricorso vengono nuovamente esposti. In ordine alla affermata responsabilità dell'imputato per gli episodi descritti ai capi 25-36 il ricorrente, riportate le argomentazione delle sentenze di merito e i motivi di appello, ha sottolineato lo stravolgimento nella sentenza impugnata delle conclusioni in fatto cui era pervenuto il primo Giudice, la mancata disamina dei rilievi difensivi, la carenza di prove circa una attività concorsuale del IO. L'imputato TO Di LL ha, con il primo motivo di ricorso articolato in tre punti, avanzato in materia di intercettazioni censure identiche a quelle formulate dal coimputato IO. Con altro motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi associativa ed alla qualifica di promotore, organizzatore e direttore del sodalizio attribuitagli, rilevando come la Corte stessa avesse delineato non un organigramma associativo ma l'attività di una coppia di soggetti che si avvalevano occasionalmente di altri e come, altresì, nulla avesse motivato rispetto alla qualifica attribuita.
Il difensore dell'imputato NA NZ ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 non essendosi nella specie verificata alcuna traditio dello stupefacente.
Il difensore di UL OT ha dedotto con il ricorso e con la memoria integrativa difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato, per il quale era raffigurabile solo l'uso personale di sostanza stupefacente.
Il difensore degli imputati DR, TT e RA ha dedotto nell'interesse di tutti i propri assistiti inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, rilevando come i provvedimenti con i quali il P.M. aveva autorizzato l'uso di impianti esterni presentassero in proposito o una motivazione apparente o una motivazione fittizia e comunque inidonea. Nell'interesse del DR il difensore ricorrente ha inoltre dedotto vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo associativo, alla mancata esclusione del ruolo attribuito, alla mancata qualificazione del reato sub 1 D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, ex comma 2, alla omessa riduzione della pena irrogata in primo grado, rilevando in primo luogo come sulla base delle stesse considerazioni della Corte di Brescia non potessero ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del reato associativo. Quanto ai singoli episodi il difensore ha rilevato come non si fosse data contezza delle prove a base delle accuse e come non si fosse adeguatamente motivato al proposito.
Nell'interesse dell'TT il difensore ha inoltre dedotto contraddittorietà della motivazione sia in ordine alla affermazione di responsabilità sia in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità.
Nell'interesse del RA il difensore ha altresì dedotto vizi di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità per il capo 2, non avendo la Corte esplicitato l'iter argomentativo posto a base della decisione, ed ha comunque lamentato la mancata riduzione della pena inflitta. Il difensore del EN ha lamentato l'omessa considerazione dei rilievi difensivi e comunque violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla asserita destinazione allo spaccio dello stupefacente attribuito all'imputato nei capi 9 e 22. L'imputato LU BA ha, con il primo motivo di ricorso articolato in tre punti, avanzato in materia di intercettazioni censure identiche a quelle formulate dai coimputati IO e Di LL. Con altro motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi associativa ed alla qualifica di organizzatore e direttore del sodalizio attribuitagli, rilevando: come gli episodi a lui riferiti fossero solo due e come tale circostanza fosse in contrasto con una posizione organizzativa dell'imputato nel sodalizio in questione, come il riferito contenuto di alcune intercettazioni ambientali fosse inconferente, come le motivazioni della sentenza al riguardo fossero manifestamente illogiche, come non vi fosse prova del contributo dell'imputato agli scopi associativi. Con altri due motivi il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge con riferimento alla ritenuta ostatività del divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva essendo i fatti contestati precedenti all'introduzione del divieto, nonché anche carenza di motivazione circa la chiesta riforma del giudizio di bilanciamento delle circostanze. Il difensore di TA BA ha rilevato come, al fine di pervenire alla affermazione della sussistenza del fatto reato ed alla affermazione di responsabilità della propria assistita, la Corte avesse ritenuto aprioristicamente provati fatti sui quali disponeva solo di indizi insufficienti e come, peraltro, l'indeterminatezza del dato ponderale relativo alla sostanza asseritamente ceduta avrebbe dovuto imporre l'inquadramento del fatto nella fattispecie del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e l'irrogazione del minimo della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I plurimi rilievi relativi alle operazioni di intercettazione, da più parti avanzati (cfr. ricorsi degli imputati IO, Di LL, RA, TE, DR, LU BA), non meritano condivisione alcuna.
In ordine ai vizi asseritamente attinenti alla "redazione dei verbali delle operazioni di intercettazione" osserva il Collegio che, come più volte enunciato da questa Corte, la sanzione processuale della inutilizzabilità non può essere estesa a vizi ed inosservanze diverse da quelle espressamente richiamate dall'art. 271 c.p.p., a ciò ostando il principio di tassatività delle nullità od inutilizzabilità; sicché l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 89 disp. att. c.p.p. non comporta conseguenze in punto di utilizzabilità dei risultati dell'attività captativa legittimamente disposta ed eseguita (cfr. Cass. sent. n. 175 74/2004 - sent. n. 49306/2004). Nè si può, con riguardo ad inosservanze di tal genere, fare riferimento alla violazione di altre norme processuali di carattere generale relative alla documentazione degli atti e dell'attività di polizia giudiziaria, atteso: che in materia di intercettazioni valgono le norme per essa espressamente previste, che le inosservanze delle stesse non sanzionate con la inutilizzabilità possono assumere un qualche rilievo solo sotto profili diversi da quelli della utilizzazione e della valenza probatoria degli esiti dell'attività captativa, tale rilevanza probatoria essendo stata dalla legge attribuita soltanto ai "documenti fonici" nonché al "verbale finale e riassuntivo" del complesso delle operazioni effettuate ed essendo le prescrizioni di cui all'art. 89 disp. att. c.p.p. principalmente dirette a fini interni ed investigativi, ossia a rendere possibile la redazione del detto verbale riassuntivo ed a ragguagliare gli inquirenti circa lo stato delle indagini (cfr. Cass. sent. n. 3784/95). Nè può, altresì, nella specie farsi riferimento ad una compromissione del diritto di difesa in conseguenza delle rilevate irregolarità o delle asserite violazioni, atteso che la doglianza in ordine alla omessa indicazione (nel verbale delle operazioni di intercettazione) delle circostanze spazio-temporali e della parte della vettura Volkswagen Passat nella quale fu alloggiato l'apparato in grado di captare le voci all'interno dell'abitacolo della vettura, ovvero in ordine alla carenza di un verbale dell'operazione di installazione sulla vettura delle "parti "di apparato destinate, da un lato, all'emissione del segnale satellitare e, dall'altro, alla captazione delle voci, si riferisce a circostanze irrilevanti ed all'evidenza non incidenti sul diritto di difesa, per il cui concreto esercizio rilevano l'esistenza di un decreto autorizzativo di intercettazione da parte dell'Autorità a ciò preposta, la messa a disposizione degli esiti dell'attività captativa, la possibilità di verifica della legittimità del decreto e delle modalità delle operazioni;
altresì non hanno inciso negativamente sul diritto di difesa le altre lamentate irregolarità nella redazione del verbale (mancata indicazione o sottoscrizione degli operanti che via via avevano sovrinteso alle operazioni di intercettazione), nemmeno gli impugnanti avendo indicato in cosa sarebbe consistita la lesione dei propri diritti difensivi. Quanto, infine, alla sostenuta carenza di alcuni verbali di fine- intercettazione e di omessa motivazione sul punto da parte della Corte di Appello (cfr. ricorsi di IO, Di LL e BA LU), la genericità della doglianza -che omette completamente di indicare la riferibilità a l'uno od all'altro dei ricorrenti e, quindi, la rilevanza per coloro che tale doglianza hanno avanzato delle intercettazioni in questione- rende la stessa inammissibile. In ordine alle censure che investono la legittimità dei decreti autorizzativi, la rispondenza a legge delle motivazioni dei decreti autorizzativi iniziali e di proroga dell'attività captativa, la correttezza della avvenuta utilizzazione di impianti esterni agli Uffici di Procura, si osserva quanto segue.
Il rilievo con il quale si è contestato (cfr. ricorsi di IO, Di LL e LU BA) il ricorso alla motivazione per relationem senza il rispetto delle condizioni poste dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della validità di siffatta motivazione si caratterizza per la assoluta genericità e deve pertanto essere ritenuto inammissibile. 11 mero richiamo a quanto sul punto indicato negli atti di appello ma soprattutto la mancata prospettazione, per ognuna delle ipotesi che si assumono non rispettose degli enunciati principi di diritto, della non rispondenza a tali principi della motivazione adottata nel singolo provvedimento non consente, infatti, a questa Corte alcun vaglio in proposito, tanto più che la doglianza viene espressa in termini assolutamente identici per ciascuno dei tre ricorrenti nonostante che trattasi di posizioni differenziate non sempre attinte dalle medesime fonti di prova. Resta, pertanto, solo da osservare;
che la Corte di merito ha correttamente fatto riferimento ai principi più volte enunciati da questa Corte in ordine alla legittimità della motivazione per relationem, che sulla base di ciò ha congruamente escluso illegittimità di sorta o carenze motivazionali nei provvedimenti che hanno fatto ricorso a tale tipo di motivazione, che non sono state chiarite da parte degli imputati ricorrenti ragioni e circostanze idonee a dissentire da quanto argomentato nelle sentenza impugnata. In ordine alle censure relative alla avvenuta utilizzazione di impianti esterni per lo svolgimento dell'attività captativa va in primo luogo corretta la motivazione della sentenza impugnata laddove si ritiene di poter esonerare dall'osservanza della disposizione di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3 le operazioni di intercettazione relative a comunicazioni tra presenti ex art. 266 c.p.p., comma 2; e ciò per l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. sent. n. 42792/2001 e le molte che ad essa hanno fatto seguito) per il quale la disposizione dell'art. 268 c.p.p., comma 2 ha portata generale ed inderogabile. Ciò premesso, peraltro, non avendo la Corte di merito tratto dalla errata considerazione di cui sopra alcun elemento a fondamento delle proprie decisioni, deve escludersi che siano ravvisabili nella specie le violazioni prospettate nei ricorsi. Ed infatti, così come argomentato nella sentenza impugnata, il riferimento alla mancanza od alla indisponibilità provvisoria di postazioni presso gli Uffici della Procura, consentendo di individuare il fatto impeditivo, integra, unitamente al richiamo alla tipologia delle indagini in corso (comportanti la necessità che le intercettazioni venissero effettuate contestualmente in un unico luogo alfine di consentire il coordinamento delle intercettazioni e i servizi dinamici in atto), congrua motivazione per il necessitato ricorso ad impianti esterni, ove il tipo di indagine non possa -come nella specie sottolineato- consentire sospensioni o ritardi nel suo espletamento e ricorrano, conseguentemente, ragioni eccezionali di urgenza per discostarsi dall'ordinario utilizzo di impianti interni, in tali casi sussistendo entrambi i presupposti normativamente richiesti (impianti insufficienti o inidonei, eccezionali ragioni di urgenza). E se è vero che la mancanza di motivazione circa le ragioni giustificatrici dell'utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso gli Uffici della Procura non può essere colmata dal Giudice sulla base di atti del processo diversi dal decreto del P.M. o da quelli che lo integrano per relationem, va rilevato come nella specie il GUP, lungi dal colmare la motivazione dei provvedimenti, abbia in realtà, con le sue considerazioni poi censurate con gli atti di impugnazione, semplicemente argomentato in ordine alla rispondenza a legge dei decreti ed alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3; ne' in proposito può tacciarsi di omissione motivazionale la sentenza impugnata, avendo la Corte di merito proceduto essa stessa, con esito positivo, alla valutazione di correttezza motivazionale dei provvedimenti intercettativi, per una parte esplicitamente e per altra parte implicitamente negando la fondatezza dei rilievi difensivi testè ricordati.
Quanto poi ai rilievi che i ricorrenti sopra citati (IO, Di LL, RA, TE, DR e LU BA) hanno mosso avverso i vari decreti osserva il Collegio come, pur avendo i ricorrenti analiticamente indicato i provvedimenti censurati, i rilievi in questione siano privi della necessaria autosufficienza, intesa nel senso della riferibilità delle relative captazioni alle vicende specifiche coinvolgenti ciascuno dei ricorrenti, nessuna indicazione avendo costoro fornito in ordine agli elementi che sarebbero stati posti a base delle pronunzie di condanna che li riguardano e che sarebbero stati tratti dalle intercettazioni che si assumono inutilizzabili per difetto dei requisiti di legge. Passando all'esame delle ulteriori censure e con riferimento alle singole posizioni si osserva quanto segue.
Gli imputati TO Di LL, GI DR e BA LU hanno contestato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti loro ascritto (unitamente ad altri) e l'adeguatezza della motivazione svolta al riguardo nella sentenza impugnata. Premesso che ai fini della sussistenza di tale reato non è richiesta una organizzazione complessa ed articolata ne' un espresso patto tra gli associati, sufficienti essendo anche una elementare predisposizione di mezzi idonei a realizzare con carattere di permanenza il programma delinquenziale nonché una continuità nel tempo del vincolo criminale (cfr. Cass. sent. n. 25454/2009 - sent. n. 40505/2009), si rileva come la Corte di merito abbia correttamente ravvisato il reato in questione sulla base di significativi elementi, indicativi, appunto, dell'esistenza di una struttura organizzativa volta all'acquisizione ed alla cessione di sostanze stupefacenti attraverso il concreto e duraturo apporto di soggetti fra loro collegati ed operanti in sintonia. In particolare la Corte ha sottolineato: la protrazione nel tempo di una continuata attività di commercializzazione di droga, il coinvolgimento in essa degli imputati sopra indicati e di altri con specifici compiti sinergicamente volti alla realizzazione del fine comune (acquisizione dei mezzi finanziari, individuazione delle fonti di approvvigionamento, mantenimento dei contatti necessari da parte dei principali soggetti coinvolti nell'illecito traffico, trasporto dello stupefacente da parte di altri, rifornimento di mezzi strumentali e di comunicazione utili per gli associati nonché attività di custodia dello stupefacente da parte di altri soggetti), la consapevolezza di ognuno dei soggetti in questione di operare per il conseguimento di un fine comune e la volontà dei medesimi di protrarre nel tempo la propria cooperazione criminale;
ha altresì posto in evidenza il ruolo del Di LL e del DR, la cogestione ed il coordinamento del traffico da parte di costoro e di LU BA in posizione paritaria, la volontà dei tre di protrarre nel tempo la loro "collaborazione" sia pure mantenendo ciascuno spazi di autonomia (tant'è che Di LL gestisce un suo parallelo traffico di hashish), l'essenziale e continuativo apporto dei corrieri TT e SS, il contributo di rilievo costantemente fornito da IV AR, l'adesione consapevole al sodalizio di IV IN. Le argomentazioni al riguardo svolte nella sentenza impugnata (pagg. 35-43) sono in linea con i principi enunciati in materia di associazione criminosa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, sono prive di illogicità o contraddittorietà
e non risultano inficiate dai rilievi difensivi. A tale ultimo proposito è sufficiente osservare: che il rilievo dalla Corte di Appello attribuito al "duo DR-Di LL" non fa venir meno l'ipotesi associati va (la cui sussistenza è stata dai Giudici del merito congruamente ravvisata sulla base dell'instaurato duraturo rapporto tra più persone organizzatesi in vista di un fine comune) ma pone solo in risalto il ruolo di vertice di tali imputati;
che la retribuzione dei corrieri per ciascuno dei trasposti di droga effettuati non vale a ricondurre la condotta di costoro ad un mero occasionale concorso nell'illecito, attesa l'essenzialità del loro contributo per il raggiungimento del comune obiettivo, la consapevolezza di costoro di operare per i fini propri del sodalizio, l'affidamento che i vertici del sodalizio e gli altri sodali nutrivano sullo svolgimento di tale compito;
che le modalità di avvicendamento dei due corrieri TT e SS, determinato dall'arresto del primo, non sono circostanze inficianti la partecipazione di costoro al sodalizio ovvero la sussistenza dello stesso, atteso che, come congruamente motivato dalla Corte di Appello, il nuovo "contratto" con il SS è indicativo della necessità di "riempimento del vuoto organizzativo" seguito all'arresto del primo corriere e che la continuità del contributo dall'uno e dall'altro offerto è patimenti indicativa dell'inserimento dei corrieri -e con tale specifico compito- nel sodalizio di cui è processo;
che il contributo associativo del AR non è nella sentenza impugnata limitato alla messa a disposizione dei locali della sua impresa di pulizia (dove in effetti risulta essere stato rinvenuto un quantitativo di stupefacente), sicché la censura di disvalore probatorio di tale circostanza, non tenendo conto delle ulteriori circostanze sottolineate in sentenza, è irrilevante;
che l'asserita poca fiducia nutrita dal DR nei confronti della IN, quale sottolineata nei ricorsi, non fa comunque venir meno l'utilità del contributo della donna ai fini associativi e la consapevolezza di costei di agire per conto del sodalizio, nulla rilevando l'eventuale motivo sentimentale che si assume essere stato alla base della sua condotta;
che la sostenuta riconduzione del rapporto tra il duo Di LL-DR e lo BA ad un mero occasionale accordo illecito non tiene conto delle logiche argomentazioni svolte dai Giudici del merito circa il duraturo rapporto collaborativo instaurato tra tali imputati ed il rilevante apporto fornito da ognuno di essi per il perseguimento del fine illecito condiviso, circa la partecipazione unitaria ad importanti acquisti di sostanze stupefacenti, circa il comune avvalersi di altri sodali;
che, al proposito, vale la pena di ricordare come l'apporto apprezzabile e non episodico contribuisca alla stabilità dell'unione illecita, come la partecipazione di un soggetto al sodalizio criminoso possa essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi quando, come sottolineato in sentenza con riguardo alla vicenda de qua, siano espressione della sua volontà di contribuire al suo illecito sviluppo -e, quindi, della sua adesione al sodalizio- avvalendosi delle risorse dell'organizzazione e facendo in essa confluire i propri diversi canali di approvvigionamento, come sia sintomatica della stabilità dell'accordo e dell'intendimento di un comune perseguimento dei fini illeciti del sodalizio la unitaria organizzazione del traffico di droga e la condivisione di notizie e fatti di interesse del sodalizio.
Quanto alle qualifiche di promotori ed organizzatori attribuite agli imputati Di LL, DR e BA, la Corte di appello è pervenuta a condividere le argomentazioni al proposito svolte dal primo Giudice;
segnalando il preminente compito di acquisizione delle fonti di approvvigionamento svolto dal Di LL e dal DR, i poteri di gestione dei traffici illeciti nonché di direzione e coordinamento dei sodali a loro riservati, gli analoghi poteri di decisione e coordinamento riconosciuti allo BA, in un piano di perfetta parità, una volta instaurata la collaborazione di cui sopra si è detto. I rilievi difensivi si limitano, in sostanza, a dissentire dall'opinione dei Giudici di merito senza denunciare violazioni di legge od indicare manifeste illogicità e contradditorietà dell'iter argomentativo.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte i motivi di gravame relativi alla ravvisata ipotesi associativa ed al coinvolgimento nel sodalizio, con le qualifiche loro attribuite, dei sopra indicati imputati Di LL, DR e BA sono dunque infondati. In ordine alle censure che attengono alla condanna degli imputati per i singoli episodi criminosi D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. ritiene il Collegio che esse non siano condivisibili in alcuna loro parte.
Quanto alle censure mosse dall'imputato IO in relazione ai capi 25 e 36 si rileva: che il sostenuto travisamento della conversazione svoltasi il 22 giugno tra il Di LL ed il IO si sostanzia in realtà in una diversa -ed inammissibile- valutazione da parte del ricorrente del significato della conversazione quale ritenuto dalla Corte di Appello, atteso che essa è riportata in sentenza ed in ricorso in maniera pressoché identica;
che il ricorrente non tiene conto dei plurimi elementi (il tenore delle conversazioni telefoniche ed ambientali, il coordinamento delle stesse sulla base del loro susseguirsi e del loro tenore, l'esito delle operazioni di osservazione e controllo dei Carabinieri) nonché della loro valutazione complessiva come operata dalla sentenza impugnata per addivenire all'individuazione del IO quale intermediario nelle due vicende contemplate nei citati capi di imputazione;
che, proprio in ragione di tali elementi e di tale complessiva valutazione, non trovano spazio i rilievi di parziale omessa disamina di alcune obiezioni difensive assolutamente non inficianti la valutazione dei Giudici di merito;
che il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di altri, implicati nelle vicende, è circostanza irrilevante in relazione alla posizione del IO e non inficia la motivazione posta a base della sua condanna;
che i motivi di ricorso in esame si caratterizzano per lo più come mere diverse prospettazioni dei fatti e, come tali, improponibili in questa sede.
Quanto alle censure mosse dall'imputato RA in relazione al capo 2 esse si sostanziano in una negativa valutazione della motivazione della sentenza impugnata, senza tenere conto della sua doverosa integrazione con quella resa dal primo Giudice, meramente prospettando una diversa valutazione dei fatti. A fronte del contenimento della pena in ambito assolutamente modesto non può, altresì, trovare ingresso la censura in punto di trattamento sanzionatorio, peraltro genericamente formulata. Quanto alle censure mosse dall'imputato NZ in relazione al capo 15 si osserva che il reato di cessione di droga si consuma con la formazione del consenso sulla qualità, quantità e prezzo della sostanza, senza che occorra la materiale consegna ed il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dalla invalidità, sul piano puramente civilistico, di tale tipo di accordo;
e ciò in ragione dell'esteso ambito della norma in questione che prevede e sanziona diverse condotte e che, per quanto concerne la compravendita, configura necessariamente fra i comportamenti illeciti, oltre alla traditio della sostanza stupefacente, anche la previa detenzione di essa da parte del venditore e la successiva detenzione da parte dell'acquirente (cfr. Cass. sent. n. 44621/2005 e sent. n. 33067/2003). Nessun difetto di correlazione tra contestazione e decisione, inoltre, è ravvisabile nella specie, considerato: che la ricostruzione della vicenda nei termini di cui in sentenza era stata già effettuata in primo grado;
che, stando alla non contestata descrizione dei motivi di appello avanzati dal NZ (pagg. 34-35 della sentenza impugnata), l'imputato nulla ha osservato in proposito, implicitamente prendendo atto delle precisazioni della contestazione;
che, comunque, egli è stato posto in grado di difendersi con riferimento alle integrazioni di addebito fatte nel corso del giudizio.
Quanto alle censure mosse dall'imputato TE in relazione ai capi 7 e 26 esse si appalesano del tutto aspecifiche rispetto alla motivazione svolta a suo riguardo nella sentenza impugnata, considerato che la Corte di Appello non si è limitata a richiamare il contenuto delle conversazioni intercettate, ma ha correlato le intercettazioni con i risultati dei servizi di osservazione e controllo ed è pervenuta ad una logica e complessiva valutazione di tutti i dati acquisiti. Il rilievo circa la mancata applicazione della attenuante del fatto di lieve entità è manifestamente infondato, considerato che il ricorrente fa riferimento soltanto al numero degli episodi senza tenere conto della rilevanza che sul punto presentano la quantità elevata e la qualità di sostanza stupefacente trattata.
Quanto alle censure mosse dall'imputato DR con il terzo motivo del ricorso redatto nel suo interesse si osserva che con esse il ricorrente si limita a dissentire dalle valutazioni della Corte di merito, formulando rilievi o generici (con riferimento ai capi 10-14- 26- 27- 28- 29- 34- 36), o manifestamente contraddetti dai dati riportati in sentenza, specificamente richiamati per l'imputazione in disamina od indicati in relazione ad altre vicende ed all'ipotesi associati va (con riferimento ai capi 6-8-9-11-12- 20- 21- 33), o difformemente valutativi (con riferimento ai capi 7-16-18-22- 25- 35). Deve pertanto concludersi per la inammissibilità di tutte le censure in questione. Quanto alle censure mosse dall'imputato EN in relazione ai capi 9 e 22 esse non meritano condivisione alcuna attese, quanto alla sostenuta omessa disamina dei rilievi difensivi, la genericità della censura e, quanto alla contestata destinazione allo spaccio dello stupefacente, la irrilevanza delle censure (ai limiti della inammissibilità) che non tengono nel debito conto tutti i dati acquisiti e le considerazioni, prive di illogicità e contraddittorietà, svolte nelle due sentenze di merito. Quanto alle censure mosse dall'imputato LU BA in punto di circostanze e di trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. La permanenza del reato associativo deve considerarsi protratta (secondo quanto contestato e ritenuto) sino al momento della pronuncia di primo grado, nulla rilevando la non consumazione di reati-fine dopo la data del 17/10/2005; sicché non rilevano le considerazioni del ricorrente circa la non applicabilità (in ragione della asserita sua post-datazione rispetto ai fatti di causa) del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva. Peraltro deve tenersi presente come la Corte di Appello abbia escluso la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sottolineando anche la gravità delle circostanze aggravanti ravvisate;
e poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze sono censurabili in cassazione (cfr. Cass. sent. n. 25532/2007) soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, situazioni palesemente non sussistenti nella specie, deve convenirsi sulla assoluta non condivisibilità della censura testè esaminata. Quanto alle censure mosse dall'imputata TA BA in relazione al capo 8 le stesse non meritano parimenti alcuna condivisione;
da un lato, infatti, quelle relative al coinvolgimento della BA nell'episodio illecito a lei ascritto non indicano specifiche illogicità o contraddizioni dell'iter argomentativo seguito in sentenza, limitandosi a contrapporre alla valutazione dei Giudici del merito le proprie diverse valutazioni degli elementi acquisiti;
dall'altro lato, quelle relative al mancato inquadramento della vicenda nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed al trattamento sanzionatorio non tengono conto delle congrue argomentazioni svolte in merito dalla sentenza impugnata. Tutti i ricorsi presentati dagli imputati sopra indicati devono pertanto essere rigettati. Diversamente deve concludersi con riguardo al ricorso presentato nell'interesse dell'imputato OT UL. Si osserva in proposito che la Corte di merito, in riferimento ai capi di imputazione 12 e 34, con i quali erano contestati all'odierno ricorrente più episodi di acquisto di cocaina al fine di cessione, ha esaminato le trascrizioni delle conversazioni captate tra l'imputato e TO Di LL e tra costui e GI DR, relative alle richieste del OT di cessioni ripetute di sostanza stupefacente, ed ha ravvisato i contestati reati sull'assunto che la abitualità e consistenza di tali ordini di acquisto -superiori alle esigenze di un uso personale- facessero ritenere probabile la destinazione delle sostanze richieste "ad amici od altro".
Il ricorso correttamente lamenta la sommarietà ed apoditticità di tale assunto: una volta emerso indiscutibilmente che gli acquisti erano stati richiesti da persona dedita all'uso personale dello stupefacente ed in condizioni documentate di agiatezza economica, appare infatti del tutto carente il giudizio di destinazione alla cessione in favore di terzi basato su dati che non inducono nel giudicante alcuna ragionevole certezza ma soltanto una probabilità della conclusione, dati che, a loro volta, si risolvono nella affermazione di una consistenza quantitativa degli acquisti incompatibile con l'uso personale, senza che tale valutazione sia parametrata ad un arco temporale di riferimento degli acquisti stessi nè tampoco ad una valutazione del numero delle cessioni e delle quantità acquistate. Appare dunque evidente la labilità delle basi fattuali indicate dalla Corte territoriale come prova della destinazione degli acquisti fatti dal OT alla cessione a terzi di tutti o parte i quantitativi acquistati. Emerge quindi la necessità che, annullata la sentenza sul punto, la Corte del rinvio proceda ad un nuovo esame che sia rispettoso dei criteri appena indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OT UL e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Rigetta i ricorsi degli altri imputati ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010