Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto qualora miri all'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna per il reato di tentata estorsione, che aveva escluso la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base della intrinseca illiceità della condotta desumibile dal suo carattere violento e minaccioso, senza motivare sulla astratta possibilità di azionare un giudizio).
Commentari • 7
- 1. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. La responsabilità dell’incaricato alla riscossione del credito mediante violenza e minacciaAvv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/
Tra le tematiche maggiormente dibattute nella giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è sicuramente la differente qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex artt. 392 – 393 c.p., e del reato di estorsione, ex art 629 c.p., nell'ambito dell'attività di riscossione del credito. Prima di addentrarsi nell'analisi dei diversi orientamenti giurisprudenziali si ritiene utile inquadrare, in breve, entrambe le fattispecie di reato. Il reato relativo all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato dagli artt. 392 e 393 del codice penale a seconda che lo stesso sia commesso con violenza sulle cose oppure nei confronti delle persone. …
Leggi di più… - 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
Leggi di più… - 5. Doppia conforme e ricorso in cassazione (Cass. 46288/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2014, n. 42940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42940 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/09/2014
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - N. 2088
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 19955/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE ES N. IL 26/06/1964;
avverso la sentenza n. 1987/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 15/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galli Massimo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Bruccolieri Lillo Salvatore che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 15 febbraio 2013 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del locale tribunale che il 13 maggio 2010 aveva condannato CO AN per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 594 e 612 c.p., artt. 81 cpv. 53 e 629 c.p. e art. 81 cpv. e 582 c.p..
Deduce il ricorrente, a mezzo del suo difensore, che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 c.p.. Sostiene che l'imputato si era presentato solo per sapere quali fossero le ragioni che impedivano la restituzione dell'auto al padre dotato di idonea autorizzazione. Evidenzia che gli animi erano sicuramente accesi, ma che non c'era la volontà di raggiungere un profitto ingiusto perché la sua pretesa trovava tutela nell'ordinamento giuridico. Il fatto doveva pertanto essere meglio qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2. COsta la modalità di valutazione del teste TI. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Premesso che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 c.p. nei medesimi termini) si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia deve rilevarsi che questo Collegio aderisce a quell'orientamento espresso, da ultimo nelle sentenze n. 705 dell'1.10.2013 dep. 2014 Rv. 258071, n. 51433 del 2013 Rv. 257375) che affrontando la questione relativa ai rapporti tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone sono giunte alla conclusione che, considerata l'identità della condotta materiale, le due fattispecie si differenziano solo per l'elemento soggettivo. Dette pronunce si pongono in consapevole contrasto con altro orientamento di questa Corte che ha valorizzato ai fini della distinzione in esame, proprio la materialità del fatto, affermando che poiché nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta o minacciosa non è fine a se stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza. Pertanto, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell'ingiustizia. Con la conseguenza che in determinate circostanze e situazioni anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sè non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l'azione in mera condotta estorsiva" (cfr. Sez. 5, 3 maggio 2013, n. 19230, Palazzotto, Rv. 256249; Sez. 5, 20 luglio 2010, n. 28539, Coppola, Rv. 247882; Sez. 6, 23 novembre 2010, n. 41365, Straface Rv. 248736; Sez. 2, 26 settembre 2007, n. 35610, Della Rocca, Rv. 237992; Sez. 2, 5 aprile 2007, n. 14440, Mezzanzanica, Rv. 236457; Sez. 2, 10 dicembre 2004, n. 47972, Caldara, Rv. 230709; Sez. 1, 4 marzo 2003, n. 10336, Preziosi, Rv. 228156).
Secondo questo indirizzo, dunque, a fronte di un preteso diritto che sia possibile far valere davanti all'autorità giudiziaria, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione occorre verificare il grado di gravità della condotta violenta o minacciosa per cui "si rimane indubbiamente nell'ambito dell'estorsione ove venga esercitata una violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine ovvero se si eserciti una minaccia che non lasci possibilità di scelta alla vittima" (così Sez. 6, 7 settembre 2010, n. 32721, Hamidovic, Rv. 248169). Questo Collegio non può però non rilevare che gli artt. 393 e 629 c.p. descrivono in maniera inequivoca la materialità degli elementi costitutivi dei reati in argomento in termini identici, evocando i medesimi concetti di violenza o minaccia, senza alcun riferimento al quantum di forza coercitiva impiegata dal soggetto agente. Ne consegue che l'intensità della violenza o della minaccia non può considerarsi un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che invece si distingue dal reato di estorsione esclusivamente sotto il profilo intenzionale. Deve sottolinearsi che a conforto di tale conclusione viene in rilievo anche un argomento di carattere testuale. L'art. 393 c.p., comma 3 prevede una specifica circostanza aggravante proprio nel caso in cui la violenza o la minaccia alle persone sia commessa con armi, a conferma del fatto che anche a fronte di una delle più gravi forme di coercizione della altrui volontà il legislatore ha inteso prevedere solo un aggravamento di pena e non il diverso e più grave delitto di estorsione. Non può, pertanto che ribadirsi quanto indicato nelle sentenze n. 5143 del 2013 e 705 del 2013 dep. 2014 di questa sezione che "qualunque sia il livello di intensità della violenza o della minaccia (anche se attuate con armi), qualora l'agente abbia agito al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo ricorrere al giudice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione". Ciò detto deve rilevarsi che il caso in esame può essere così sintetizzato: l'imputato, accompagnato da tale TI IT IO si è recato presso il deposito giudiziario del De Marco e, adirato perché prima era andato il padre senza ottenere la consegna dell' auto che gli era stata sequestrata, aveva inveito prima contro il De Marco e poi anche nei confronti della di lui moglie IL MA che era intervenuta dopo avere visto "la discussione animata".
L'imputato era giunto anche a chiedere soldi per il carro-attrezzi inutilmente chiamato perché le parti offese non avevano consentito al padre di ritirare la mattina l'auto. A fronte di tale situazione i giudici di merito hanno sostenuto che le modalità, particolarmente violente e minacciose che hanno connotato la condotta dell'imputato, erano tali da escludere ogni possibilità di derubricazione del delitto di estorsione in quello di cui all'art. 393 c.p. indipendentemente dall'esistenza di quell'autorizzazione che avrebbe legittimato il padre dell'imputato a ritirare l'autovettura di quest'ultimo dalla depositeria giudiziaria delle persone offese, così da qualificare l'azione intrinsecamente illecita anche al di là di ogni considerazione sulla possibilità astratta di azionare un giudizio per recuperare il preteso credito relativo al pagamento del doppio viaggio del carro-attrezzi.
La sentenza non si è attenuta ai principi indicati in ordine alla distinzione dei delitti di cui agli artt. 393 e 629 c.p. avendo valorizzato solo il grado di violenza e minaccia della condotta. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà attenersi ai principi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce altra Sezione per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014