Sentenza 5 aprile 2012
Massime • 2
Integra il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la condotta del collaboratore di cancelleria che fornisca a terzi non autorizzati a riceverla, e senza rispettare la procedura prevista dall'art. 110 bis disp. att. cod. proc. pen., la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di una determinata persona.
I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile l'intercettazione, disposta per associazione a delinquere e corruzione, anche per il delitto di rivelazione di segreto di ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2012, n. 22276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22276 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/04/2012
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 538
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 38886/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI LI N. IL 01/07/1954;
avverso la sentenza n. 1881/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 13/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 13 maggio 2010 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza 28 novembre 2008 del Tribunale di Brescia, che aveva condannato ON NA alla pena di mese sette di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, per il reato di rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p., comma 1), consistito nell'avere, quale cancelliere in servizio presso la Procura della Repubblica di Brescia, comunicato a AR EL, prima dell'autorizzazione a sensi dell'art. 335 c.p.p., le iscrizioni nel registro degli indagati a carico di AV EM, e, senza la detta autorizzazione, i nominativi dei soggetti indagati unitamente al AV in quattro procedimenti iscritti presso la locale Procura.
2. - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore, propone ricorso la prevenuta, deducendo:
A.- col primo motivo, l'inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto:
a.- effettuate in un luogo di privata dimora, quale l'abitacolo di un'autovettura, al di fuori dei presupposti di legge;
b.- trasfuse da altro procedimento non connesso con quello di cui in causa;
c. - attinenti comunque a reato per il quale l'intercettazione è vietata in radice;
B.- col secondo motivo, che le iscrizioni nel registro degli indagati non sono soggette a segreto, tranne che per alcuni specifici reati o per decisione del P.M., e la loro comunicazione senza autorizzazione, quindi, al di là dei riflessi disciplinari, non integra il reato di cui all'art. 326 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Le eccezioni di cui sopra sub 2.A. sono destituite di fondamento.
Quanto, invero, a quella di cui sub 2.A.a., recante la censura riguardante l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte all'interno di un'autovettura in assenza dei presupposti legittimanti ai sensi dell'art. 266 c.p.p., comma 2, in quanto si tratterebbe di un luogo di privata dimora, il Collegio osserva che per tale deve intendersi quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei e che assolve attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che lo posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di ciascun soggetto nelle sue personali modalità esistenziali (art. 14 Cost.). Alla stregua di tali principi è di intuitiva evidenza che l'abitacolo di un autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo inidoneo, per la sua stessa struttura, conformazione e destinazione, a consentire ad una persona di risiedervi stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo (Cass., Sez. 1, 24 febbraio 2009, n. 13979, rv. 243556; 6 maggio 2008, n. 32581, rv. 241229; Cass., Sez. 1A, 1 dicembre 2005, n. 47180, rv. 233991; Cass. Sez. 1A, 27 gennaio 2005, n. 2613 del 27/01/2005, rv. 230.5 33); ne' nel caso di specie sono stati forniti elementi di fatto tali da poter giustificare una conclusione diversa.
Circa la eccezione di cui sub 2.A.b., non è in contestazione il principio che, in materia di prove, il concetto di diverso procedimento, nel quale, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., comma 1, è vietata la utilizzazione dei risultati di intercettazioni o comunicazioni, non si estende fino ad escludere la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti concernenti indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto (Cass. sez. 2, n. 9579 del 19/01/2004, rv. 228384; Conformi: N. 1972 del 1997 Rv. 210044, N. 4007 del 1999 Rv. 213587, N. 14595 del 1999 Rv. 216206), bensì la ricorrenza, nella specie, di un effettivo collegamento fra i due procedimenti nel senso predetto.
Al riguardo, si osserva che nella specie, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, il collegamento fra i reati (associazione a delinquere, corruzione, emissione di false fatturazioni) per i quali furono disposte le intercettazioni e quello di rivelazione di segreti d'ufficio per il quale sono state utilizzate è indubitabile, posto che quest'ultimo reato era funzionale proprio all'acquisizione, da parte del AV, di informazioni sulle indagini, a carico proprio e di altri, relative ai reati per i quali si ricorse al detto mezzo di ricerca della prova: informazioni evidentemente destinate a essere usate per le "più utili" iniziative da prendere, in una ai coindagati, riguardo al procedimento oggetto di tale interesse, con i conseguenti intrecci probatori e finalistici fra i due procedimenti. Nè può ovviamente valere in contrario la materiale distinzione degli incartamenti relativi ai due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, facendo riferimento la "diversità" di cui all'art. 270 c.p.p. a elementi di carattere sostanziale (Cass. Sez. 2, n. 9579 del 2004 cit). Per quanto concerne l'eccezione di cui sub 2.A.C., la stessa si richiama a una giurisprudenza (v. Cass. sez. 6, n. 4942 del 15/01/2004, Rv. 229999) che si basa su un evidente equivoco. Premesso, invero, che non si è mai dubitato che i risultati delle intercettazioni legittimamente disposte in un dato procedimento sono utilizzabili anche per la prova di reati oggetto dello stesso procedimento per i quali le dette intercettazioni non sarebbero state consentite (v., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 39761 del 22/09/2010, Rv. 248557), una volta che si è escluso che il reato, pur non oggetto dello stesso procedimento, per il quale i detti risultati appaiano utili, possa considerarsi, per gli elementi di collegamento di cui si è detto, relativo a un procedimento 'diverso' agli effetti dell'art.270 c.p.p., viene meno ogni ragione per far ricorso a un regime di utilizzabilità diverso da quello inerente ai reati oggetto del medesimo procedimento, andando così a creare una figura di procedimento che non è lo stesso ma non è neppure diverso: tertium genus che non ha cittadinanza nel codice di rito, il quale ha un regime per i reati inclusi nello stesso procedimento, sostanzialmente inteso (per il quale, ai fini dell'utilizzabilità dei risultati intercettivi, occorre solo la originaria legittimità dell'autorizzazione captativa), e un regime per i reati inerenti a un procedimento diverso, privo cioè di collegamenti con quello nel quale le intercettazioni furono disposte (per il quale valgono i limiti di cui all'art. 270 c.p.p., comma 1). 4.- Quanto al rilievo di cui sopra sub 2.B., si osserva che lo stesso è infondato.
Partendo, invero, dal principio tradizionale (in tal senso v. Cass. sez. 6 6/2 - 14/9/1990 n. 12389) che, ai fini della configurabilità del reato ex art. 326 c.p., il dovere di segreto, cui è astretto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, deve derivare da una legge, da un regolamento, ovvero dalla natura stessa della notizia che può recare danno alla pubblica amministrazione, deve anzitutto rilevarsi che l'esclusione dall'area del segreto penalmente protetto che una parte della giurisprudenza (v. in particolare Cass. sez. 6, sentenza n. 39706 del 30/09/2009, Rv. 244259) ha ravvisato per la mera violazione delle norme sul diritto di accesso, quale disciplinato dalla L. n. 241 del 1990, in quanto svelate a chi non è titolare di tale diritto o senza il rispetto delle modalità previste, non può valere (come riconosce la stessa sent. 39706 cit.) per gli impiegati dello Stato, ai quali il D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, art. 15, come modificato dalla citata L. n. 241 del 1990, art. 28,
impone espressamente l'obbligo del segreto di ufficio sui provvedimenti o operazioni amministrative in corso o concluse, di cui sia venuto a conoscenza a causa delle funzioni, al di fuori dell'ipotesi e dalle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.
Ciò chiarito, e venendo alla fattispecie di causa, non c'è dubbio che la stessa è regolata dall'art. 335 c.p.p., commi 3 e 4 e dal connesso art. 110 bis disp. att. c.p.p.. Da tali disposizioni emerge con chiarezza che:
- hanno in generale diritto alla comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato la persona cui il reato è attribuito, la persona offesa e i rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta;
- tale diritto è escluso nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a);
- lo stesso diritto è temporaneamente escluso anche fuori dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), allorché il pubblico ministero, nel delibare la richiesta dell'avente diritto, ritenga, in presenza di specifiche esigenze, di disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni;
- la segreteria della Procura, in base alla risposta del P.M. sulla richiesta, fornisce le informazioni richieste con la formula:
"Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione" ovvero con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".
Dal tenore e dalla ratto di tali norme si evince, senza ombra di dubbio che:
- per far valere il diritto alle informazioni sulle iscrizioni bisogna avere una specifica legittimazione soggettiva e farne espressa richiesta;
- sulla richiesta deve pronunciarsi il pubblico ministero, al fine di verificare se ricorra la preclusione connessa a uno dei delitti di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) ovvero se sussistano specifiche esigenze che giustifichino la temporanea segretazione sulle iscrizioni;
- la segreteria della Procura può rispondere alle richieste solo dopo che il P.M. vi abbia dato espressa risposta e nel senso derivante dalla risposta stessa. Sull'argomento possono richiamarsi Cass. sez. 5, n. 46174 del 05/10/2004, Rv. 231166; sez. 6, n. 8732 del 22/10/2008, dep. 2009, Rv. 243050; sez. 5, n. 24583 del 18/01/2011, Rv. 249821. Da quanto sopra consegue che:
- non c'è alcun titolo per chiedere informazioni su iscrizioni di supposti coindagati;
- il personale della segreteria è tenuto al segreto sulle iscrizioni fino a che sulla richiesta dell'avente eventualmente diritto non si sia pronunciato il pubblico ministero e fornirà le informazioni sulla base della risposta stessa.
Ciò precisato, nessun dubbio residua sulla responsabilità della ON per il reato ex art. 326 c.p., avendo essa comunicato alla AR, in modo che quest'ultima le riferisse poi al AV, notizie sulle iscrizioni di coindagati del medesimo e notizie su iscrizioni a lui relative prima della pronuncia in merito da parte del pubblico ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012