Art. 590. Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione 1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 70
- 1. dizionario giuridicohttps://www.studiocataldi.it/
[…] Vedi anche nelle guide legali e negli articoli: La decorrenza dei termini processuali Articolo in cui si parla anche del dies a quo (ossia il giorno iniziale) e del dies ad quem (giorno finale). Articolo 590 del codice di procedura penale. […]
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Giurisprudenza • 169
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2017, n. 47840Provvedimento: […] connessa alla statuizione di condanna in seguito assunta, l' inosservanza della legge penale con particolare riferimento agli artt. 601 e 590 c.p.p., in quanto il Tribunale di Cuneo aveva trasmesso gli atti al giudice dell' impugnazione e la Corte d'Appello di Torino aveva fissato l' udienza di appello in anticipo rispetto alla scadenza dei termini utili per proporre gravame. […] Oltre a ciò risultava evidente la violazione dell' art. 590 c.p.p., in quanto la locuzione "senza ritardo" in esso contenuta doveva essere intesa come volta a sollecitare una pronta trasmissione degli atti del procedimento non al momento della presentazione di un atto di gravame, […]Leggi di più...
- decorrenza immediata a seguito della presentazione del gravame·
- termine·
- trasmissione degli atti del procedimento "senza ritardo"·
- impugnazioni·
- questioni di nullità·
- appello·
- trasmissione degli atti