Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 590. Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione 1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Commentari • 68
- 1. Cass., Sez. I, 24 dicembre 2019 (ud. 7 novembre 2019)https://archiviopenale.it/ · 203.0414
La corte di cassazione ha stabilito che: "sulla base della normativa previgente le modifiche normative apportate dalla legge n. 161 del 2017 e, quindi, facendo applicazione della regola espressa dall'art. 91 disp. att. cod. proc. pen. con il richiamo alla regola generale di cui all'art. 590 cod. proc. pen., il giudice chiamato a risolvere ogni questione inerente il sequestro preventivo è il giudice che procede"
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Giurisprudenza • 174
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2017, n. 47840Provvedimento: […] connessa alla statuizione di condanna in seguito assunta, l' inosservanza della legge penale con particolare riferimento agli artt. 601 e 590 c.p.p., in quanto il Tribunale di Cuneo aveva trasmesso gli atti al giudice dell' impugnazione e la Corte d'Appello di Torino aveva fissato l' udienza di appello in anticipo rispetto alla scadenza dei termini utili per proporre gravame. […] Oltre a ciò risultava evidente la violazione dell' art. 590 c.p.p., in quanto la locuzione "senza ritardo" in esso contenuta doveva essere intesa come volta a sollecitare una pronta trasmissione degli atti del procedimento non al momento della presentazione di un atto di gravame, […]Leggi di più...
- decorrenza immediata a seguito della presentazione del gravame·
- termine·
- trasmissione degli atti del procedimento "senza ritardo"·
- impugnazioni·
- questioni di nullità·
- appello·
- trasmissione degli atti