Articolo 590 del Codice di procedura penale
Articolo 560Articolo 562
Versione
24 ottobre 1989
Art. 590. Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione 1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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