Sentenza 6 marzo 2013
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che esprime tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio, preteso diritto, sicché la coartazione dell'altrui volontà deve ritenersi assuma "ex se" i caratteri dell'ingiustizia.
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- 1. Sui rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprieMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza annotata affronta il problema del criterio di distinzione tra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) che si pone nella prassi dei casi di coartazione del soggetto passivo tesa, almeno apparentemente, a realizzare un preteso diritto dell'agente. La sentenza, che si legge in allegato, si segnala per l'abbandono del tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura il più grave delitto di estorsione quando la violenza o la minaccia siano talmente gravi da esorbitare dal livello ragionevolmente compatibile con l'esercizio, seppur arbitrario, delle proprie ragioni, …
Leggi di più… - 2. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 3. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2013, n. 19230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19230 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/03/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO M. - rel. Consigliere - N. 703
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 24085/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ OR N. IL 12/03/1977;
SE EA N. IL 14/08/1977;
avverso la sentenza n. 2695/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 04/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost.proc.gen. Dott. Aniello Roberto, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
udito il difensore delle PP.CC, avv. Barcellona E. che ha chiesto rigettarsi i ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito, per l'imputato MI, il difensore avv. Cordaro C., che, in parte ha illustrato il ricorso, in parte si è ad esso riportato, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. IA RE e AZ IO sono imputati entrambi del delitto di concorso in tentata estorsione aggravata ai danni di TR RA, per avere, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, a costringere il predetto, titolare di una ditta individuale di nautica e gestore di un pontile per barche, a mettere in acqua il gommone del IA - che il TR aveva in custodia, con il compito di curarne riparazione e rimessaggio - senza che il cliente pagasse alcunché per i servizi ricevuti;
minacciando, in caso la pretesa non fosse stata soddisfatta, azioni ritorsive nei confronti del TR.
Il solo AZ è inoltre imputato del delitto di concorso in tentata estorsione aggravata in danno del predetto TR, per avere, in concorso con altra persona non identificata compiutamente, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il TR a versare la somma di Euro 15.000 da destinare alla famiglia mafiosa del quartiere Arenella, in Palermo, minacciando in caso TR si fosse rifiutato, azioni di ritorsione.
2. Il GUP presso il tribunale di Palermo, giudicando i due imputati con rito abbreviato, con sentenza 18 marzo 2010, dichiarò non doversi procedere nei confronti di IA perché l'azione non poteva essere iniziata per difetto di querela in ordine al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (così riqualificando il reato a lui ascritto) e assolse AZ da entrambi i reati a lui addebitati perché il fatto non sussiste.
3. La corte di appello di Palermo, investita dell'impugnazione del procuratore generale, del procuratore della Repubblica e delle parti civili (il TR e vari comitati antiracket), con la sentenza di cui in epigrafe, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato entrambi gli imputati responsabili dei reati come loro originariamente ascritti ed, esclusa l'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7 con riferimento alla estorsione relativa alla imbarcazione, ritenuta, nei confronti del AZ, la continuazione, ha condannato quest'ultimo alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1000 di multa e IA alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 500 di multa, oltre pene accessorie e risarcimento danni in favore delle costituite parti civili.
4. Ricorrono per cassazione, tramite i difensori, entrambi gli imputati.
5. Ricorso IA.
5.1. Si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado.
Non è dubbio che tra IA e TR fosse insorta una controversia di natura squisitamente civilistica, in quanto era contestato sia l'an che il quantum del credito, che il secondo pretendeva di vantare nei confronti del primo. La omessa valutazione della contestazione di tale credito, circostanza pur reiteratamente richiamata dal IA, inficia la trama motivazionale della sentenza di secondo grado. La corte palermitana, in maniera del tutto illogica, fonda il suo convincimento di colpevolezza su una condotta attribuita a questo imputato, il quale avrebbe formulato minacce (ma nemmeno chiare e univoche) per ottenere la restituzione del gommone. Il diniego del IA di pagare un debito contestato è stato irragionevolmente travisato come la pretesa dello stesso a ottenere una prestazione che non era dovuta. Viceversa, correttamente il primo giudice ha qualificato la condotta di questo imputato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Invero la sola minaccia finalizzata a ottenere la restituzione dell'imbarcazione non può integrare il delitto di cui all'art. 629 c.p., in quanto IA, come premesso, aveva - in ogni caso - diritto alla restituzione del natante. Egli dunque si limitò a insistere, sia pure con minacce, per ottenere tale restituzione, sostenendo che il credito vantato dal titolare del pontile non era dovuto "nella qualità e quantità ritenuta". Questo imputato - quindi - si è limitato a una mera contestazione dell'ammontare dell'obbligazione e non ha mai opposto un rifiuto di adempiere. La stessa sentenza ricorda come IA, nell'interrogatorio reso, ebbe a chiarire che aveva molti appunti da fare al TR, sia sulla qualità dei lavori, che sugli importi richiesti. E tale prospettazione ha trovato conforto nelle dichiarazioni dei testi AN RE, RD MA e AN VI. Il fatto che il credito vantato dal titolare del pontile non veniva accettato dal ricorrente (che, come detto lo contestava), ha indotto IA a porre in atto una condotta, che, per quanto minacciosa, non era rivolta a conseguire un ingiusto profitto, ma a ottenere la restituzione del gommone, con la riserva di pagare il conto, una volta accertato il suo effettivo importo. Ebbene la corte territoriale non ha tenuto nessun conto dell'esistenza di tale contenzioso e in ciò consiste una falla motivazionale di primaria importanza. TR in realtà non poteva esercitare lo jus retinendi perché il credito che vantava nei confronti di questo imputato non era ne' liquido, ne' esigibile, come emerge anche dall'incidente probatorio esperito, nel corso del quale il TR ha fornito indicazioni diverse circa l'ammontare del suo preteso credito. Ne consegue che IA ha agito con la volontà e la consapevolezza di chiedere quanto a lui dovuto e che la insistenza nella richiesta di restituzione era nel suo diritto. Di tutto ciò non è traccia nella sentenza di appello. Ma, se, come premesso, il diritto di ritenzione non esisteva in capo al TR, sta di fatto che la pretesa del ricorrente era - quantomeno in astratto - fondata. Ne consegue che quello che ricorreva era l'animus, non del delitto di estorsione, ma di quello di ragion fattasi.
5.2. Con altra censura, IA si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, diniego che la corte di appello ha motivato con la assenza di qualsiasi segno di resipiscenza. Così non è, in quanto questo ricorrente si è limitato a contestare l'importo del credito, ma non lo ha mai negato nella sua esistenza.
5.3. Con ulteriore censura, si deduce la insussistenza della ritenuta aggravante del numero delle persone di cui all'art. 629 c.p., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, atteso che IA interloquì con TR sempre da solo e mai in compagnia di altri sodali.
6. Ricorso AZ.
6.1. Si deduce mancanza, illogicità, contradaittorietà della motivazione con riferimento ad entrambe le ipotesi di estorsione contestate. E invero la corte d'appello ha aderito acriticamente e immotivatamente agli atti di impugnazione del procuratore della repubblica e del procuratore generale.
In realtà, la condotta tenuta nei confronti del TR per ottenere la restituzione del gommone del IA, poiché aveva come presupposto la ragionevole opinione della fondatezza del diritto di quest'ultimo, è stata giustamente ricondotta dal primo giudice all'ipotesi di esercizio arbitrario. Per sostenere il contrario, la corte d'appello ha dovuto operare un vero e proprio travisamento della prova, atteso che i testi - tutti dipendenti del TR - hanno affermato che esisteva un contenzioso tra il loro datore di lavoro e IA. D'altra parte, neanche è stato chiarito quali sarebbero gli atti intimidatori cui gli imputati avrebbero fatto ricorso. La verità è che tutto si fonda unicamente sulla parola della pretesa persona offesa, in mancanza di qualsiasi riscontro e sulla base della preterizione dei rapporti economici che erano intercorsi tra il titolare del pontile e il suo cliente. La fattura in atti, come ha avuto modo di notare il primo giudice, è un documento non concludente, in quanto di provenienza unilaterale e senza alcuna sottoscrizione da parte del IA.
Quanto ai rapporti tra AZ e TR, è da dire che il primo ha subito chiarito di conoscere il secondo, sia come cliente, atteso che egli aveva una ditta di traslochi, sia in quanto suo vicino di casa. AZ, inoltre, ha confermato di aver ricevuto incarico da IA di effettuare il trasporto del gommone e, in tale veste, di essersi interessato della faccenda e di essersi quindi portato presso il pontile. Tanto premesso, evidentemente, la ricostruzione operata dal giudice di secondo grado pecca di apoditticità nella formulazione di ipotesi accusatorie a carico degli imputati. Il primo giudice, invero, aveva espresso dubbi sulla genesi della testimonianza/denunzia proveniente dal TR, atteso che non corrisponde al vero, come emerge dalle carte processuali, che TR fu convocato in caserma ancor prima che gli fossero noti i contenuti delle eseguite intercettazioni telefoniche. Correttamente il GUP, con riferimento al contenuto di tali intercettazioni, osserva che, in esse, TR e AZ parlano, con tono amichevole, del problema del gommone di IA, ma nessun accenno fanno alla pretesa richiesta di versare Euro 15.000 al gruppo mafioso della Arenella.
In sintesi, con riferimento alla prima contestata estorsione, manca completamente in capo a questo ricorrente l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 629 c.p.. Inoltre, la sentenza cade in evidente contraddizione quando, da un lato, ipotizza che AZ sia intervenuto, forte del suo carisma mafioso, per sostenere le pretese del IA, dall'altro, esclude la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 6.2. Con specifico riferimento alla seconda ipotesi di tentata estorsione, la corte palermitana ha erroneamente ritenuto che il contrasto sulle varie versioni fornite dal TR non avesse rilevanza. Si tratta di un'affermazione immotivata, atteso che invece vi sono precise risultanze probatorie dalle quali è emerso che, come anticipato, TR, nel momento in cui fu convocato in caserma, aveva piena conoscenza del fatto che sarebbe stato interrogato sulla conversazioni telefoniche intercorse con AZ. Peraltro, ancora una volta illogicamente, i giudici di secondo grado ritengono non veritiera la testimonianza proveniente dal LI, altro dipendente del TR, il quale ha escluso di essere stato latore di richieste estorsive avanzate da AZ, così come esclude che questo imputato sia stato accompagnato da una terza, misteriosa persona, che la sentenza arbitrariamente identifica in un appartenente alla famiglia FI, dimenticando peraltro che AZ si era ormai legalmente separato dalla moglie, che a tale famiglia apparteneva.
È allora evidente che la carenza di motivazione integra il travisamento della prova nella parte in cui il giudicante non è stato in grado di fornire alcuna valida spiegazione sulla circostanza che fu il titolare del pontile a contattare AZ telefonicamente, chiedendogli di incontrarlo per discutere la questione relativa al gommone. Nessuna iniziativa illecita, allora, si deve concludere, venne assunta da AZ, il quale mai si rivolse in maniera minacciosa al suo interlocutore.
6.3. Con altra censura, si osserva che la corte di merito non ha adeguatamente motivato in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per quel che riguarda la seconda estorsione. Le valutazioni del secondo giudicante sono del tutto sfornite di riscontri obiettivi, dal momento che il giudizio di pericolosità e di appartenenza del AZ all'associazione mafiosa cosa nostra non ha formato oggetto di accertamento e quindi di motivazione.
Neanche poi ricorre l'aggravante delle più persone riunite. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non sono fondati.
2. Correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto di ravvisare nella condotta dei due predetti imputati il delitto di tentata estorsione in danno del TR, che volevano costringere a mettere in mare l'imbarcazione del IA, benché costui non avesse pagato e avesse chiaramente dato manifestazione di non voler pagare quanto sicuramente dovuto a titolo di compenso al titolare del pontile per la custodia, il rimessaggio e le riparazioni eseguite sul gommone.
3. È certamente esatto il rilievo che si legge nella impugnata sentenza, in base al quale il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale che, nell'estorsione, è caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che quanto egli pretende non gli è dovuto: peraltro, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume - ex se - i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva (ASN 200447972-RV 230709).
3.1. Inoltre, in merito, va precisato che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e, pertanto, non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell'altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto ex se ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave delitto di estorsione (ASN 200735610-RV 237992).
Insomma: quando la condotta minacciosa si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, la coartazione dell'altrui volontà assume, per ciò solo, i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva.
Secondo quanto si legge nel ricorso del IA, costui non avrebbe contestato il diritto del TR al pagamento dei servizi resi, ma avrebbe semplicemente contestato l'ammontare della somma richiesta.
3.2. In sentenza, tuttavia, si legge l'esatto contrario e d'altra parte, lo stesso contenuto del ricorso appare contraddittorio, in quanto il ricorrente sostiene, da un lato, che egli intendeva contestare anche l'an, dall'altro, poco più avanti, sostiene che viceversa il problema riguardava soltanto il quantum. Il fatto è che, quantomeno per la custodia dell'imbarcazione, non può esservi dubbio che il TR avesse diritto a un compenso. Aver quindi preteso la restituzione tramite la messa in mare, del gommone non può rappresentare una pretesa, sia pur soggettivamente fondata, in quanto, anche chi non conosce i principi basilari del diritto civile, se si lascia guidare dal buon senso, sa bene che una prestazione professionale, quale è la custodia (oltre l'eventuale riparazione e il probabile rimessaggio), deve essere compensata. Ciò emerge, d'altra parte, chiaramente dalla sussistenza del c.d. "ordine di lavoro" cui la sentenza fa riferimento a pagina 9.
Il problema dunque non consiste nell'accertare se TR avesse, oppure non avesse, lo jus retentionis, ma nel chiarire se IA, nel pretendere, senza versare alcunché, la restituzione dell'imbarcazione, avesse, oppure non avesse, la consapevolezza non di stare esercitando, sia pure con modalità non consentite, un suo diritto, ma di star pretendendo un infondato vantaggio a danno del TR.
3.4. Il fatto che questo imputato, se avesse ottenuto la messa in mare del gommone, si sarebbe poi riservato di pagare quanto dovuto, una volta accertato ciò (cfr. ricorso pagina 5), è circostanza che è sostenuta solamente dal difensore;
circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata e che - comunque - contrasta con quanto nello stesso ricorso si sostiene, vale a dire che IA, come premesso, contestava non solo il quantum, ma anche l'an.
4. La sentenza poi pone in evidenza anche la apparente anomalia dell'intervento nella vertenza civilistica, tra titolare del pontile e suo cliente, del AZ, persona dal passato e dalle frequentazioni inquietanti, persona con la quale il IA è entrato in contatto non si sa come e perché, atteso che, come leggesi in sentenza, lo stesso IA non l'ha voluto specificare. Ancora viene messo in evidenza come le versioni fornite dai due imputati contrastino circa il ruolo del AZ, in quanto, secondo IA, AZ avrebbe preso contatto con TR per dirimere la controversia;
secondo AZ, viceversa, egli si sarebbe portato dal titolare del pontile per prendere visione del gommone, dal momento che aveva ricevuto l'incarico dal suo proprietario (IA) di trasportarlo via terra.
Sta di fatto che le intercettazioni telefoniche che documentano conversazioni tra AZ e TR stanno a provare che, in realtà, di questo trasporto non si parlò affatto, ma si parlò del contrasto tra TR e IA.
D'altra parte, se effettivamente AZ avesse voluto trasportare via terra il gommone, non si vede perché avrebbe dovuto chiedere ai dipendenti del TR se l'imbarcazione era stata posta in acqua.
5. Quanto al secondo tentativo di estorsione, quello avente ad oggetto il versamento di Euro 15.000 a favore della famiglia mafiosa del quartiere Arenella, è del tutto errata la considerazione in base alla quale le dichiarazioni del TR non avrebbero trovato riscontro e, come tali, quindi non sarebbero credibili. E invero: da un lato, si deve ricordare che TR non è un collaboratore di giustizia, ma una persona offesa e, come tale, teste e che quindi le sue dichiarazioni sono apprezzabili a prescindere dalla mancanza di un riscontro;
dall'altro, si deve notare che la sentenza di secondo grado pone in evidenza come altro dipendente del TR, il LI - il quale ebbe a negare di essere stato, come si ricorda nel ricorso, latore di richieste estorsive - in realtà fu avvicinato in carcere dal AZ, come emerso dalle dichiarazioni di LC AL, la quale proprio dal figlio del LI apprese tale circostanza, circostanza che - alla fine - lo stesso LI, come leggesi in sentenza, ha finito per ammettere.
6. Quanto all'intrinseca credibilità del TR, è lo stesso ricorrente ad ammettere che tra costui e AZ non vi era alcun motivo di astio, circostanza valorizzata anche dalla sentenza di secondo grado, la quale, da ciò, deduce che non vi era ragione alcuna per cui il titolare del pontile formulasse accuse calunniose in danno di una persona che comunque era formalmente estranea alla controversia che lo opponeva al IA.
7. Tutto ciò premesso, è di palese evidenza che, nella condotta dei due imputati, sia con riferimento al primo tentativo di estorsione, che con riferimento al secondo, ricorre la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in quanto le modalità della minaccia, la sua stessa indeterminatezza, l'intervento di persona formaimente estranea al rapporto tra IA e TR, la vicinanza di AZ a personaggi della famiglia FI (ovviamente la separazione legale di questo imputato dalla moglie di per sè non può essere circostanza significativa), la richiesta di versare Euro 15.000 a favore proprio della famiglia mafiosa del quartiere, sono tutte circostanze che militano, come correttamente hanno ritenuto i giudici di appello, nel senso della sussistenza dell'utilizzazione del metodo mafioso. E se, erroneamente, anche il secondo giudice ha escluso, con riferimento al primo episodio estorsivo, la sussistenza della predetta aggravante (e tale errore non può essere corretto in mancanza di una impugnazione sul punto della parte pubblica), non vi è ragione per la quale non si debba riconoscerne la sussistenza e la operatività con riferimento al secondo episodio estorsivo.
8. Quanto alla aggravate relativa all'avere agito in "più persone riunite", la censura è formalmente fondata (per quel che riguarda il primo episodio estorsivo), ma praticamente irrilevante. Invero le sezioni unite della corte di cassazione (sent. n. 21837 del 2012, ric. Alberti e altri, RV 252518) hanno chiarito che, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia.
Sta di fatto che, tuttavia, la aggravante in questione è stata enunziata, ma poi, di fatto, non calcolata e, quindi, non applicata (cfr. foll. 15 e 29 della sentenza).
9. Tali considerazioni non possono poi formularsi con riferimento al secondo episodio di tentata estorsione, in quanto, come emerge chiaramente dalla sentenza di merito, AZ fu accompagnato da altra persona che manifestò la sua presenza anche nel momento della richiesta estorsiva.
10. Conclusivamente, i ricorsi meritano rigetto e i ricorrenti vanno singolarmente condannati alle spese del grado, oltre che al rimborso delle spese dalle costituite parti civili, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, in solido, alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, che liquida globalmente in complessivi Euro 3.200, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013