Sentenza 15 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la circostanza che non possano considerarsi pertinenti a "diverso procedimento" risultanze concernenti fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale, e che dunque non rilevino i limiti di utilizzabilità fissati all'art. 270 cod. proc. pen., non esclude che siano applicabili, anche a tale proposito, le condizioni generali cui la legge subordina l'ammissibilità delle intercettazioni. Ne consegue che, quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato emergono elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che potessero essere utilizzate quali prove del reato di favoreggiamento, attribuito ad un avvocato, conversazioni intervenute tra persone sottoposte ad indagini per rapina ed assistite dal legale in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2004, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 15/01/2004
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 50
3. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 017552/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Ugo Giannangeli, difensore di KA NA IE, nata a [...] 11 10.6.1942;
avverso la sentenza 27.11.2002 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. Mura Antonello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dell'imputata, avv.ti Giannangeli e Tommaso Mancini, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano con sentenza 27.11.2002, in parziale riforma della sentenza 5.2.2001 del Tribunale di Como, riduceva la pena inflitta a KA NA IE per il reato di cui all'art. 378 c.p. ad anni uno di reclusione. Alla KA si addebita, nella sua qualità di legale di fiducia di TR CH, detenuto presso la Casa circondariale di Como, di averlo favorito al fine di garantirgli l'impunità dai reati per cui era indagato (rapina e detenzione di stupefacenti) eludendo il visto di censura della corrispondenza con il farsi consegnare due missive, che faceva recapitare ai destinatari, e un elenco di nominativi di debitori per cause illecite con indicazione di cifre. La Corte territoriale respingeva preliminarmente l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali stante la connessione sotto il profilo oggettivo, finalistico e probatorio con i delitti addebitati al TR.
Respingeva inoltre le istanze di rinnovazione dibattimentale, emergendo ictu oculi la medesima grafia dei biglietti sequestrati nella cella del TR e nell'abitazione dei suoi fratelli;
essendo leggibile in modo non contestabile la dizione "iii" della intercettazione come "copia"; essendo superflua l'audizione del teste AN AN ZZ, per la sua non credibilità. Gli elementi probatori a carico dell'imputata venivano indicati nelle intercettazioni ambientali in carcere delle conversazioni fra il TR e i fratelli AN e AN, nella perquisizione domiciliare nell'abitazione dei TR in cui vennero reperiti i foglietti indicanti i nominativi e le cifre dei presunti debitori ed in quella presso la cella del TR, nell'accertamento dell'avvenuto colloquio in carcere fra la KA e il suo cliente in prossimità dei fatti.
Ricorre la difesa dell'imputata:
1. per violazione degli artt. 270 e 271 c.p.p., e relativo difetto di motivazione, in quanto le intercettazioni ambientali sono riferibili ad altro procedimento, ossia a quello per rapina e detenzione di stupefacenti nei confronti del TR e di altri davanti al Tribunale di Busto Arsizio;
e perché ai sensi dell'art. 12 c.p.p. il reato contestato non può considerarsi connesso a quello per cui le intercettazioni furono disposte;
2. per mancata assunzione di prove decisive richieste dalla difesa dall'imputato, e relativo difetto di motivazione.
Il teste AN, infatti, avrebbe potuto chiarire la preesistenza del biglietto sequestrato nella cella del TR al colloquio con il comune difensore e il mancato adempimento dell'incarico del TR di consegnare una lettera alla KA affinché la inoltrasse;
3. per lo stesso motivo in ordine alla denegata perizia grafica, idonea anche a valutare la credibilità del teste AN;
4. ancora per lo stesso motivo per quanto concerne l'audizione diretta delle registrazioni delle intercettazioni ambientali;
5. per manifesta illogicità della motivazione sulla base degli elementi probatori acquisiti nel procedimento;
6. per violazione dell'art. 61 n. 11 c.p. non sussistendo alcun rapporto professionale fra l'imputata e l'amministrazione della giustizia;
7. per violazione dell'art. 31 c.p. non sussistendo abuso della professione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato sotto una molteplicità di profili. Dirimente e quindi assorbente, comunque, appare il rilievo che in ordine al reato contestato all'imputata (art. 378 c.p.), punito con la pena massima fino ad anni 4 di reclusione, non è consentita l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ai sensi dell'art. 266, c. 1, lett. a) c.p.p.. Nessun rilievo può avere il fatto che l'intercettazione sia avvenuta in altro procedimento, riguardante soggetti diversi e per reati in relazione ai quali l'intercettazione è consentita. Infatti l'utilizzo in un procedimento, ove l'intercettazione è stata legittimamente effettuata e di cui peraltro la difesa pone in dubbio la connessione con quello attuale (ma il tema è eventualmente subordinato) non può comportarne l'utilizzo in un diverso procedimento contro altri imputati salvo far venir meno il presupposto fondamentale dettato dalla norma citata di cui all'art. 266, c. 1, lett. a), c.p.p..
Se così non fosse, la norma in questione sarebbe surrettiziamente (e facilmente) aggirabile attraverso l'istituto della connessione, con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall'art. 266 c.p.p., che intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità all'art. 15 della Costituzione.
Si deve quindi affermare con chiarezza che, se nell'ambito di intercettazioni consentite per determinati reati, emergono indizi di colpevolezza a carico di terzi per reati in relazione ai quali le intercettazioni stesse non sono consentite (e quindi non sono utilizzabili), tali intercettazioni non possono costituire il presupposto per l'incriminazione del terzo.
Nel caso in esame la evidente inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali è tale da porre nel nulla la base probatoria su cui si articola l'accusa e la conseguente condanna.
Consegue la dichiarazione di nullità dell'impugnata sentenza, senza possibilità di rinvio per il venir meno del substrato probatorio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004