Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare. Ne consegue che ad impedire l'attivazione del rimedio è sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di restituzione avanzata dall'imputato, che si è reso latitante, provvedendo alla nomina di più difensori di fiducia ed avvalendosi della loro assistenza durante tutte le fasi processuali, sino al giudizio di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2010, n. 32984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32984 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 15/06/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1736
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 25450/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO UA, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 8.5.2009 della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tornassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Di Casola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO
1. UA LO, detenuto in esecuzione, tra l'altro, della condanna all'ergastolo confermata dalla Corte d'assise di d'appello di Reggio Calabria il 9.3.2004, divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. 1^, n. 26370 del 25.5.2005 (depositata il 15.7.2005) con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nel suo interesse dai difensori di fiducia, con istanza inoltrata il 13.3.2008 tramite l'ufficio matricola della Casa circondariale di Parma, chiedeva la restituzione nel termine per impugnare la condanna.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'assise d'appello respingeva l'istanza. Richiamata la giurisprudenza di legittimità e in particolare S.U. n. 6026 del 31.1.2008, osservava che non solo non risultava dagli atti che il LO, resosi latitante, ignorasse il procedimento a suo carico, ma emergeva al contrario, dalla nomina del difensore di fiducia successiva alla dichiarazione di latitanza e dalla attivazione delle impugnazioni in specie nei procedimenti sulla libertà, che ben sapeva del procedimento a suo carico.
2. Ricorre il LO, di persona, e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunziando violazione dell'art. 175 c.p.p.. Assume che erroneamente la Corte d'assise d'appello aveva ritenuto sufficiente ad escludere il rimedio la conoscenza del procedimento perché occorreva invece, e in ogni caso, la prova della conoscenza non solo del procedimento ma anche del provvedimento cui si rivolgeva l'istanza. La circostanza che il LO fosse a conoscenza del procedimento "a mezzo del decreto dispositivo del giudizio", non bastava comunque a dimostrare la conoscenza del suo esito. In ogni caso la consapevolezza della pendenza del procedimento avrebbe dovuto comportare una conoscenza dell'effettiva natura dello stesso e del suo epilogo, mentre la nomina fiduciaria fatta dall'imputato nella fase delle indagini, cui aveva fatto riferimento il provvedimento impugnato implicava al più una informazione di massima, insufficiente allo scopo. Arbitrariamente era stato addossato all'imputato l'onere di provare la mancata conoscenza della sentenza di primo grado e di quella, successiva, d'appello, ed era stata equiparata alla conoscenza effettiva la conoscenza legale.
3. Il ricorrente ha quindi prodotto memoria in replica alle richieste del Procuratore generale, con la quale osserva:
- anzitutto che era evidentemente frutto d'errore percettivo l'affermazione del P.g. che la richiesta era stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, dal momento che l'arresto, in esecuzione della sentenza in relazione alla quale era stata avariata la richiesta, era avvenuto il 18 febbraio 2008 e non il 15 febbraio 2005;
- quindi, che i principi affermati da S.U. n. 6026 del 2008, cui s'erano rifatti il provvedimento impugnato e il Procuratore generale, erano stati travolti da C. cost. n. 317 del 2009. DIRITTO
1. Va premesso che il procedimento in relazione al quale è stata rivolta alla Corte d'assise d'appello istanza per la riammissione nel termine per impugnare ha visto il LO, contumace in quanto latitante, condannato con sentenza in data 13.3.2002 dalla Corte d'assise all'ergastolo per una serie di omicidi;
in appello, celebrato a seguito di impugnazione proposta nell'interesse dell'impatto dai difensori di fiducia, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la sentenza di primo grado è stata confermata parzialmente (il LO è stato assolto da alcuni omicidi e reati connessi), ma è stata mantenuta ferma la pena dell'ergastolo (sentenza del 9.3.2004); il giudizio s'è concluso con pronunzia di questa Corte (25.5.2005), che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del LO dai suoi difensori di fiducia (avvocati Managò e Foti).
1.1. Dagli atti risulta che effettivamente il LO è stato arrestato in esecuzione dell'ordine di esecuzione del Pubblico Ministero soltanto il 18 febbraio del 2008 (e non del 2005). L'istanza, presentata il 13 marzo successivo, appare dunque formalmente tempestiva.
1.2. Sempre dagli atti risulta che nella fase dell'udienza preliminare la moglie del LO ricevette le notifiche per il marito e che nel dicembre 1997 il LO sottoscriveva e inoltrava la nomina a difensore di fiducia dell'avvocato Managò, al quale s'è poi affiancato, sempre di fiducia, l'avvocato Foti.
1.3. Occorre ancora evidenziare che il ricorrente non sostiene esplicitamente di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo e del rinvio a giudizio. Afferma invece e insiste sul fatto che la conoscenza del procedimento implica conoscenza della sua natura e del suo epilogo e che lui mai aveva avuto conoscenza effettiva dei provvedimenti conclusivi, ovverosia delle sentenze di condanna. E sostiene che non potevano ritenersi sufficienti a dimostrare l'insussistenza delle condizioni per la restituzione, pena un'inammissibile inversione dell'onere della prova, le nomine fiduciarie, quella dell'avvocato Managò essendo stata fatta al Giudice per le indagini preliminari (in realtà pendeva l'udienza preliminare), ne' l'attenzione con cui i difensori di fiducia l'avevano assistito durante il corso delle tre fasi di giudizio.
2. Ciò posto, occorre anzitutto dare atto che l'intervenuta sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale travolge l'arresto di S.U. n. 6026 del 2008, cui si riferiscono parte delle considerazioni del provvedimento impugnato e quelle del Procuratore generale. La mera circostanza che tutti i mezzi d'impugnazione siano stati esperiti dai difensori non è di per sè sufficiente in altri termini ad affermare che, consumato il potere, la restituzione in termini è preclusa. Il provvedimento impugnato non si è affatto arrestato, però, alla affermazione che sussisteva preclusione formale. Ha difatti aggiunto che in realtà nel caso di specie non v'era soltanto una presunzione di conoscenza del procedimento, ma la certezza in positivo di tale conoscenza, potendo in base agli atti affermarsi che il LO, al di là della sua condizione di latitanza, aveva costantemente seguito le sorti del processo con la naturale massima attenzione richiesta dalla gravità degli addebiti, giacché s'era avvalso durante tutto l'arco processuale di difensori di fiducia ed aveva attivato, sempre mediante difensori di fiducia, anche tutti i gravami (riesami ed appelli) attinenti allo status libertatis. Ora, siffatte considerazioni: (a) correttamente considerano le nomine fiduciarie e l'attività difensiva concretamente svolta, fondandosi su valutazioni di merito adeguatamente supportate dai dati fattuali, assolutamente plausibili e neppure specificamente contestate quanto a conoscenza del processo;
(b) sono sufficienti, in diritto, per il rigetto del ricorso.
3. In relazione al primo aspetto, deve in particolare osservarsi che, teoricamente, il principio (secondo cui la restituzione nel termine per proporre impugnazione del contumace che non ha avuto cognizione del processo non può essere impedita per il solo fatto che la stessa impugnazione sia stata proposta dal difensore) affermato da C. cost. n. 317 del 2009, s'estende anche al caso del difensore di fiducia. Ma è la Corte stessa a sottolineare che la decisione attiene soltanto alla "preclusione formale ...e non incide sui presupposti fissati dalla legge per l'accesso del contumace inconsapevole al meccanismo di garanzia". Il tenore della precisazione è assai chiaro ove si ponga mente al passaggio motivazionale che fissa la ratio decidendi:
la garanzia della misura rispristinatoria a favore del contumace inconsapevole "per avere e effettività, non può essere consumata dall'atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d'ufficio, in tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa. L'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona". Sul piano fattuale, dunque, sicuramente rilevano le circostanze emergenti dagli atti ed evidenziate dai giudici di merito: che il soggetto resosi latitante avesse ricevuto tramite i familiari, che non hanno rifiutato gli atti, le notifiche relative all'inizio della fase processuale, contenenti gli estremi dettagliati dell'accusa e l'indicazione delle prove a carico;
che avesse nominato più difensori di fiducia (il primo, l'avvocato Managò, in coincidenza con la fase dell'udienza preliminare, quindi per lo meno l'avvocato Foti, alla cui nomina e relativo tempo il ricorso omette di fare riferimento); che i difensori avevano strenuamente coltivato le impugnazioni nel giudizio principale e, come riferisce il provvedimento impugnato, nelle fasi incidentali cautelari. Tali aspetti giustificano appieno la convinzione che il LO era informato del processo;
aveva volontariamente rinunziato a comparire e difendersi personalmente, aveva concordato con i difensori, dando loro specifico mandato, le iniziative difensive da costoro poste in essere. Se non altro perché appare effettivamente del tutto inverosimile l'eventualità che due difensori si siano sobbarcati, entrambi, l'onere e l'impegno di assistere sino in Cassazione il LO in assenza di un perdurante rapporto fiduciario e di una precisa volontà in tal senso dell'assistito. La giurisprudenza di questa Corte, con implicito avallo di C. cost. n. 317 del 2009, pacificamente riconosce d'altronde che l'esistenza di un simile rapporto e agire fiduciario è idonea a vincere la presunzione iuris tantum di non conoscenza effettiva istituita dall'art. 175 c.p.p., comma 2, dovendosi ritenere che in casi siffatti la conoscenza legale sia accompagnata, come di norma, da una conoscenza effettiva da parte dell'assistito e da conferma o rinnovazione del mandato (sul punto vedi, tra molte, Sez. 1^, n. 28619 del 25/05/2006, Filipi;
Sez. 1, n. 19127 del 16/05/2006, Gdoura;
Sez. 5, n. 25618 del 23/05/2006, Moscie;
sez. 1^, n. 2948 del 20.6.2006, Iljazi). Spetta di conseguenza al richiedente la restituzione dimostrare, o quanto meno allegare, che nello specifico le cose sono andate, per una qualche ragione, diversamente rispetto a quanto normalmente accade.
4. In luogo di adempiere a tale onere, il ricorrente ha però, come si è già evidenziato, sostenuto la tesi che non basterebbe la conoscenza del processo ad escludere la restituzione nel termine, occorrendo che risulti positivamente dimostrata anche la conoscenza dei sui esiti.
La tesi è infondata.
Come questa Corte ha già osservato (Sez. 1^, 30.3.2010, Matrone, in sostanziale adesione, tra molte, a Sez. 2^, n. 9104 del 21/02/2006, Colonna;
Sez. 2^, n. 8410 del 24/01/2006, Pisaturo), l'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17,
convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione". La norma è confezionata in guisa da escludere il rimedio considerato ove risulti la conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento e la volontaria rinunzia riferibile, alternativamente, al procedimento (dunque rinunzia a partecipare) o al provvedimento conclusivo (dunque rinunzia ad impugnare).
Il dato testuale è di conseguenza inequivocabilmente nel senso che la mancanza di conoscenza del procedimento accompagnata da mancata volontaria rinunzia a comparire, e la mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata da mancanza di volontaria rinunzia a impugnare, costituiscono condizioni che devono sussistere cumulativamente per ottenere la restituzione in termini. Ad impedire l'attivazione del rimedio è perciò all'opposto sufficiente che manchi una soltanto di tali condizioni.
E se non bastasse il dato testuale, che la conoscenza del procedimento, purché sia accompagnata della volontaria rinunzia a comparire, ben può essere sufficiente ad escludere la restituzione in termini, emerge chiaramente dalla giurisprudenza della Corte EDU che ha dato causa alla previsione in esame e che ne delinea la ragione. È noto che l'art. 175 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 17 del 2005 conv. in L. n. 60 del 2005, è conseguenza del comando di legislazione che la Corte europea ha rivolto all'Italia con la sentenza Sejdovic, emessa dalla prima sezione in data 10.11.04 e confermata dalla Grande Camera. La giurisprudenza della Corte EDU costituisce di conseguenza guida interpretativa della ratio legis. E secondo tale giurisprudenza la legittimità del procedimento in absentia può ritenersi solo ove risulti che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico e delle conseguenze che potevano scaturirne e ha rinunziato ad avvalersi del suo diritto di essere presente in udienza e di partecipare (effettivamente) al giudizio (v. già OL c. Italia, sentenza del 12 febbraio 1985, 27; F.C.B. c. Italia, sentenza del 28 agosto 1991, 33; T. c. Italia, sentenza del 12 ottobre 1992, 26; YA c. Austria, 27 maggio 2004, 45; OS c. Russia, decisione dell'8 luglio 2004). Per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a comparire, la condizione preliminare ed essenziale è ovviamente verificare se l'imputato abbia avuto conoscenza, non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma dell'esistenza effettiva di un processo e del contenuto dell'accusa sulla quale era chiamato a difendersi in giudizio. Ed occorre che tale conoscenza sia stata effettiva (Somogyi c. Italia del 18.4.04, par. 75): che la comunicazione del procedimento sia stata cioè veicolata attraverso un atto giuridico rispondente a precise condizioni formali e sostanziali, idonee a permettere all'imputato l'esercizio concreto dei suoi diritti.
Ma risultando incensurabilmente affermata tale condizione di conoscenza effettiva del processo, l'imputato che ha scelto di non comparire non può dolersi del fatto di non avere saputo dell'esito del giudizio. La accertata volontarietà, cognita causa, della sua sottrazione al processo e della condizione di latitanza che ha dato causa al processo contumaciale, rende pienamente efficace anche la comunicazione della sentenza mediante notificazione al difensore che è rimasto nel giudizio a rappresentare l'imputato e con il quale l'imputato ha l'onere, quando non ha voluto avvalersi del diritto all'autodifesa, di prendere contatto: tanto più se si tratta di difensore fiduciario.
Conferma di tale lettura viene quindi dalla decisione quadro DQ 2009/299 (26 febbraio 2009, in GUCE L. 81/24 del 27.3.2009) sul reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in absentia, che paramenti ammette come alternative ("o") le condizioni:
- che l'imputato sia stato citato personalmente e sia quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione (o sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che sia stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato) e sia stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
- che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essendo informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, abbia espressamente dichiarato di non opporsi alla decisione o non abbia richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.
Infine, alla effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento si riferisce, come condizioni ostative, C. cost. n. 371 del 2009.
5. Concludendo, il ricorso non può che essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010