Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
I termini per la proposizione dell'impugnazione non decorrono per l'imputato contumace nei cui confronti sia stata omessa la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2012, n. 49408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49408 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
TRAS M cofie 494 08 / 1 2 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 3177/2012 Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - Dott. ANTONIO PRESTIPINO REGISTRO GENERALE - Consigliere -N. 16109/2012 Dott. DOMENICO GALLO - Rel. Consigliere - Dott. ALBERTO MACCHIA Dott. FABRIZIO DI MARZIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) RC LO N. IL 23/05/1955 avverso la sentenza n. 334/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/02/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. D'Ambron's che ha concluso per inanmitibilità del ricors Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. OSSERVA Con sentenza del 6 febbraio 2012, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 29 settembre 2006 dal Tribunale della medesima città con la quale RC RL era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa quale imputato di ricettazione. Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta nel primo motivo violazione delle norme processuali in quanto all'imputato, contumace in primo grado, non sarebbe stato mai notificato l'estratto della sentenza, con conseguente impossibilità di proporre personalmente impugnazione;
nè sussisterebbe tardività della relativa eccezione posto che il primo momento utile per la proposizione della questione coincideva con il termine per l'appello. nè varrebbe la considerazione svolta dai giudici a quibus secondo la quale l'imputato sarebbe stato a conoscenza dello sviluppo del processo, posto che la contumacia si fonda sulla notifica degli atti introduttivi del giudizio, mentre la proposizione della impugnazione da parte del difensore non esaurisce il diritto dell'imputato a decidere personalmente sul gravame. Il tutto in ossequio alla revisione subita dall'art. 175 cod. proc. pen. ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009. Si lamenta, poi, che non sussisterebbe prova del reato presupposto, considerato che la mancanza della denuncia di furto non sarebbe in alcun modo surrogabile e si censura il giudizio di responsabilità e la relativa motivazione in considerazione della ambiguità del quadro probatorio anche sul versante dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Le Sezioni unite di questa Corte, come è noto, ebbero ad affermare, nella sentenza n. 6026 del 2008, che la impugnazione proposta dal difensore di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, precludesse a quest'ultimo, una volta che fosse intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione, osservando, fra l'altro, che l'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall'imputato, rappresentasse una opzione palesemente incompatibile con la esigenza di assegnare una ragionevole durata al processo, in linea con quanto imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU. Peraltro, il principio della unicità della impugnazione rispondente ad una lunga tradizione del panorama giurisprudenziale, attenta a calibrare sulla falsariga della unicità del concetto di parte processuale i diritti e le facoltà ad essa spettanti – è stato messo definitivamente in crisi dalla sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale, la quale, demolendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso 1 imputato. Nel frangente, la Corte sottolineò, innanzi tutto, che il bilanciamento tra il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo deve tenere conto dell'intero sistema delle garanzie processuali, per cui rileva esclusivamente la durata del “giusto” processo, quale complessivamente delineato dalla Costituzione, mentre un processo non “giusto”, perchè carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. Al tempo stesso, ha puntualizzato la Corte, un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi della normativa della Convenzione europea dei diritti del'uomo, e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, certamente non lede gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo dell'ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali. Da qui l'assunto secondo il quale la disposizione all'epoca censurata violasse ad un tempo il diritto di difesa e al contraddittorio dell'imputato contumace inconsapevole, in quanto la misura ripristinatoria della rimessione in termini, prescelta dal legislatore, per avere effettività, non può essere "consumata" dall'atto di un soggetto, il difensore - normalmente nominato di ufficio, considerata la assenza e la irreperibilità dell'imputato - che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa. L'esercizio di un diritto fondamentale, ha soggiunto la Corte, non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona. La protezione di diritti fondamentali, ha ancora puntualizzato la Corte, deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale contrasto fra loro, e la realizzazione di un equilibrato sistema d tutela è demandata, per gli ambiti di rispettiva competenza, al legislatore, al giudice comune e al giudice delle leggi con l'ovvia conseguenza che l'intervento allora operato in sede di scrutinio di costituzionalità, fosse circoscritto alla eliminazione della preclusione individuata dal diritto vivente, secondo i dicta enunciati dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte. Da tutto ciò il corollario per il quale nè la unicità del diritto alla impugnazione, nè il divieto del bis in idem possono indurre a trarre conseguenze limitative sul versante del diritto dell'imputato a proporre impugnazione, apprezzato alla stregua di espressione del diritto di difesa. Va da se, quindi, che il concorrente e autonomo diritto alla impugnazione da parte dell'imputato e del difensore presuppone, per evitare contrasti di giudicati o disfunzionali duplicazioni di procedimenti impugnatori, con evidenti contaminazioni sul versante, anche, del destino cui vanno incontro gli eventuali mezzi di prova che dovessero essere assunti nelle (“patologicamente" differenziate) sedi processuali, che l'ordinamento processuale rinvenga al proprio interno - e salvo auspicabili interventi normativi che valgano a ricomporre il quadro normativo coinvolto da vicende analoghe a quelle scandagliate dalla pronuncia demolitoria della Corte costituzionale - i necessari rimedi per giungere, fin dove è possibile, ad una reductio ad unitatem 2 della impugnazione proposta dal difensore dell'imputato contumace, con il diritto di questi a proporre una propria autonoma impugnazione. Alla stregua di tali principi ne deriva che, ove il procedimento di appello sia stato promosso su impugnazione del difensore e non sia stato ritualmente notificato all'imputato contumace l'estratto della sentenza di primo grado, e tale vizio venga dedotto nel corso del giudizio, ne deriva che, alla luce dei dicta della sentenza della Corte costituzionale, il procedimento va incontro ad un epilogo di sostanziale “invalidazione” a seguito della eventuale e successiva autonoma impugnazione dell'imputato, restituito nel termine. Epilogo, peraltro, che una interpretazione "adeguatrice" del sistema processuale consente di evitare, ove alle norme sia annessa una portata di autonomo valore precettivo, a seconda che le stesse siano riguardate nella prospettiva del diritto di impugnazione del difensore o di quello dell'imputato. Una autonomia, d'altra parte, contrassegnata anche dal regime che ne scandisce i rispettivi termini, posto che, a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando la decorrenza dei termini per proporre impugnazione sia diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, nei confronti dell'imputato contumace sia stata omessa la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento (incombente, questo, reputato di tale importanza da non ammettere la possibilità di essere sostituito da atto equipollente, secondo quanto hanno affermato le Sezioni unite di questa Corte nella sentenza Mainente, del 9 luglio 2003), deve ritenersi che per l'imputato stesso non decorrano i termini per la proposizione della impugnazione. Considerato, pertanto, che, a norma dell'art. 601, comma 1, cod. proc. pen., il presidente della Corte di appello ordina senza ritardo, fuori dei casi di inammissibilità del gravame, «la citazione dell'imputato appellante», e poichè - secondo il sistema derivato dalla pronuncia della Corte costituzionale - "appellante" può ritenersi soltanto: l'imputato il cui difensore abbia proposto impugnazione;
quello che abbia proposto l'impugnazione personalmente;
e quello, infine, il cui difensore abbia proposto l'impugnazione e che non abbia a sua volta proposto appello personalmente entro i termini previsti dalla legge, ne deriva che, in caso di sentenza contumaciale di primo grado, ove non sia stato notificato l'avviso di deposito con l'estratto della decisione, il decreto di citazione in appello potrà essere ritualmente emesso soltanto dopo che quell'adempimento sia stato regolarmente effettuato e i relativi termini di impugnazione siano decorsi. D'altra parte, se la mancata o illegittima notifica dell'estratto contumaciale impedisce il formarsi di un valido titolo esecutivo, censurabile con la procedura dell'incidente a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., ne deriva che l'identico vizio ben può affliggere il decreto di citazione in grado di appello, proprio perchè destinato a coinvolgere direttamente, compromettendolo, l'esercizio del diritto di impugnazione personale dell'imputato, a sua volta espressione del diritto di difesa, rendendo quindi quel vizio agevolmente annoverabile nel quadro delle nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. 3 In linea con tali principi, deve dunque dichiararsi la nullità del decreto che ha disposto il giudizio di appello e della conseguente sentenza, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Milano, per l'espletamento degli adempimenti omessi e funzionali alla rituale instaurazione del giudizio di impugnazione. A tali conclusioni, d'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte è già pervenuta in altri casi consimili, sia pure in base a percorsi argomentativi differenziati (cfr., da ultimo, Cass., Sez. II, n. 25778 del 5 giugno 2012; Cass., Sez. VI, n. 36684 del 28 settembre 2010; Cass., Sez. V, n. 11911 del 22 gennaio 2010).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e il decreto che dispone il giudizio di appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 DIC 2012 IL CANCELLIERE Claudia Pianell 4