Sentenza 16 dicembre 2015
Massime • 2
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma, per violazione degli artt. 3 e 7 Cost., nella parte in cui non esclude la rilevanza penale dell'ipotesi in cui risulti la lecita provenienza dei beni fittiziamente intestati).
Sussistendo la causa di estinzione del reato della prescrizione, non è consentito al giudice esaminare il motivo di ricorso concernente la pretesa violazione del divieto di "bis in idem", ex art. 649 cod. proc. pen., ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima previsione concerne solo le ipotesi di assoluzione con formula piena dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art.Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata, secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei fiancheggiatori dei sodalizi criminali. Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2015, n. 13448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13448 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2015 |
Testo completo
13448 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO - Presidente N. - 2597 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - N. 39052/2015 Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: MM NC N. IL 16/11/1932 CA RE N. IL 24/03/1935 TI IC N. IL 26/10/1953 SC AO N. IL 31/01/1943 AN UR N. IL 10/09/1985 avverso la sentenza n. 3189/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lico Qugelillis, che ha concluso per le rimessione del procediments alle Sezioni Unite in riferimento ei motivi riguardenti be configurabilità hel 3081°32, con rigetts delitto di cui all'art. 12- s.l.u.-quinquies ditutti gli altin untivi di ricorso;
uditi gli avv. Maris Zanchetti (difensore di IS CE) ed Harie Tolomei (difensore di RA NI), i quali heurs chiesto l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso, e l'evv. Pierpeals Dell' Auns diferesore di RA LE), che he chiesto l'eccogliments sei motivi di ricorso,ricorso, ed in subordine l'annullamento senza rinvio relle sentenze infugurate per Udito, per la parte civile, l'Avv intervenute frescrizione, neuché l'avv. Udit i difensor Avy Go Bechius Sheechi, difensore di Penno laure, receluss TE & MO CE, il quale he chiesto l'eces fei glimento nel profrio ricorso well inlevene stei musi mistiti;
interesse - 13 RITENUTO IN FATTO 1. Gli imputati NC MM, RE CA, IC TI, AO SC e UR AN - per quanto in questa sede rileva - sono stati tratti a giudizio per rispondere delle seguenti imputazioni: NC MM, RE CA, IC TI, AO SC (ed altri imputati non ricorrenti): A) delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p. -12-quinquies, I. n. 356 del 1992 (per i soli coniugi NC MM e RE CA, in atti generalizzati, aggravato per quello che in questa sede rileva - ex art. 7 I. n. 203 del 1991), per avere, in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (essendo NC MM sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale) ed al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648-bis c.p., e di agevolare l'attività di associazione mafiosa denominata "cosa nostra", attribuito fittiziamente a RE CA ed a AS LO CA, in atti generalizzato, previo accordo con i predetti, ed avvalendosi dell'indispensabile e consapevole contributo del figlio GN MM, in atti generalizzato, di AO SC, in atti generalizzato (nella qualità di consulente legale) e di IC TI (nella qualità di dirigente della NE AN di Lugano), la titolarità di ingenti disponibilità finanziarie, ammontanti ad euro 12.963.967, depositandole a nome della CA su rapporti attivi presso la NE AN und ST LI di AS (Bahamas) ed, in particolare, dapprima, trasferendo le disponibilità finanziarie nei trust denominati SA, UR ed JU e nel fondo di investimento denominato LE EN UN Limited, successivamente facendole confluire nel fondo di investimento denominato The PL EN UN. In particolare, per avere predisposto in concorso tra loro una serie di schermi finanziari, di fatto disperdendo il collegamento esistente tra la predetta somma di denaro ed il loro vero titolare, ovvero NC MM:
1 - mediante costituzione nel mese di giugno 2003 presso la NE AN und ST LI di AS (Bahamas) dei tre trust suddetti (dei quali risultava beneficiaria la CA), riconducibili a tre diverse società (denominate MS, NU e Trailor), e del fondo di investimento suddetto (del quale anche risultava beneficiaria la CA), nei quali veniva depositata a nome della CA nei mesi di giugno e luglio del 2003 parte della somma di denaro sopra indicata, ammontante ad euro 10.688.000, originariamente nella disponibilità della CA presso l'istituto bancario Credit SE di AS;
2 mediante costituzione in data 25.4.2005 presso la NE AN und ST LI di AS (Bahamas) dell'altro fondo di investimento innanzi citato, denominato The PL EN UN (ancora una volta nella titolarità della CA) e di una società di gestione denominata PL EN LT EN (nella titolarità di LO CA);
3-mediante trasferimento -avvenuto nel mese di agosto del 2005 fino al mese di novembre del 2007 - di fondi corrispondenti alla somma complessiva di euro 12.963.967 nel fondo denominato The PL EN UN. Fatti commessi in Milano ed altre località, anche estere, nel mese di giugno 2003, il 25.4.2005, dal mese di agosto del 2005 al mese di novembre del 2007 NC MM, RE CA, IC TI, AO SC, UR AN (ed altro imputato non ricorrente): B) delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 56 e 110 c.p. 12-quinquies, I. n. 356 del 1992 (per i soli coniugi NC MM e RE CA, nonché per LA AN, in atti generalizzata, per quello che in questa sede rileva - aggravato ex art. 7 I. n. 203 del 1991), per avere, in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (essendo NC MM sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale) ed al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648-bis c.p., e di agevolare l'attività di associazione mafiosa denominata "cosa nostra", posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad attribuire fittiziamente a y UR AN (OT di NC MM) la somma complessiva di euro 12.963.967, depositata nel fondo 2 denominato The PL EN UN di cui al capo A), consistiti nella predisposizione di documentazione finalizzata all'apertura di un nuovo ed autonomo rapporto bancario intestato alla predetta AN presso la NE AN di Lugano, con relativa gestione di amministrazione fiduciaria della stessa banca, ove far confluire le somme del citato fondo The PL EN UN;
trasferimento di fatto non avvenuto per il blocco opposto dalla Autorità delle Bahamas al predetto fondo. Fatti commessi in Milano ed altre località, anche estere, in data anteriore e prossima al 7.12.2007. 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 22 gennaio 2014, ritenute le condotte descritte ai capi A) e B) delle imputazioni come un unico fatto di reato, commesso fino al giorno 11 gennaio 2008 (data di chiusura del conto n. 10610 denominato "ND", aperto presso BANCA NE S.A. a nome di UR AN il 27 dicembre 2007), ed esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, aveva dichiarato - per quello che in questa sede rileva - gli odierni ricorrenti colpevoli del reato loro ascritto, limitando la responsabilità di AO SC fino al novembre 2007, e condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con confisca delle disponibilità finanziarie di cui al decreto di sequestro preventivo della Procura della Repubblica di Palermo del 31.1.2008, convalidato dal GIP dello stesso Tribunale in data 12.2.2008. 3. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma, ha, per quanto in questa sede rileva: -dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati MM F., CA, TI e SC in relazione al reato di cui al capo A) - da ritenersi commesso fino al 13.12.2006 perché estinto per prescrizione;
: · assolto l'imputato SC dal reato di cui al capo B), per non aver commesso il fatto;
· rideterminato in termini più favorevoli le pene per MM F., CA, TI e AN, per quanto riguarda il reato di cui al capo B) da ritenersi commesso fino - all'11.1.2008 -, conclusivamente condannando MM F. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, CA T. e TI N. alla pena di anni due e mesi due di reclusione ciascuno, AN L. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
-revocato provvedimento di confisca.
4. Contro questa sentenza, hanno presentato distinti ricorsi gli imputati MM F., CA, TI, AN e SC.
5. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. 3 ج ے CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono in toto inammissibili. I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA' 1. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova>> (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di travisamento della prova >> deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. VI, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
h фе (c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi>> (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
1.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. III, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. V, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
5 (d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. travisamento del fatto>>, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio). į 1.4. Non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
1.4.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20- - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7 marzo 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di - motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993). Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
1.5. E' anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274). qi G LA NECESSARIA SPECIFICITA' DEL RICORSO PER CASSAZIONE 2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. VI, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. VI, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame>>. La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta >>) evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame>> (Sez. II, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
3. Deve, inoltre, rilevarsi che, secondo la Corte Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali - d'ora in poi, Corte EDU - (per tutte, Sez. 1, 24 aprile 2008, K. ed altri c. Lussemburgo), sono in contrasto con il diritto di accesso alla tutela 7 giurisdizionale, garantito dell'art. 6, §. 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950 (ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 4.8.1955) d'ora in poi, Convenzione EDU -, le limitazioni apposte dalla Corte di cassazione al diritto di accesso al sindacato di legittimità che risultino non proporzionate al fine di garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia (nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano il formalismo eccessivo asseritamente mostrato dalla Corte di cassazione lussemburghese nel dichiarare irricevibile il loro ricorso, per non essere stati articolati con sufficiente precisione i motivi di impugnazione, ed il conseguente pregiudizio al loro diritto di accesso ad un tribunale). Come già riconosciuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza n. 17931 del 2013, CED Cass. n. 627268), la Corte EDU ritiene, quindi, che, nell'interpretazione ed applicazione della legge processuale, "gli Stati aderenti, e per essi i massimi consessi giudiziari, devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 § 1 della Convenzione EDU". Tale principio non vieta, tuttavia, agli Stati aderenti "la facoltà di circoscrivere, per evidenti esigenze di opportunità selettiva, a casistiche tassative, in relazione alle ipotesi ritenute astrattamente meritevoli di essere esaminate ai massimi livelli della giurisdizione, le relative facoltà di impugnazione, con la conseguenza che non si ravvisa contrasto allorquando le disposizioni risultino di chiara evidenza senza lasciare adito a dubbi", ma "costituisce, nei diversi casi in cui le norme si prestino a diverse accezioni ed applicazioni, un canone direttivo nella relativa interpretazione, che deve in siffatti ultimi casi propendere per la tesi meno formalistica e restrittiva".
3.1. Ciò premesso, nel rispetto di tale orientamento della Corte EDU, deve ritenersi che l'inequivocabile e non controverso tenore del combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), comporti l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo di ricorso riguardante presunte violazioni di legge, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata, con specifico riferimento alle questioni di diritto in ordine alle quali si assuma la sussistenza di ciascuna violazione, onde consentire al giudice di legittimità di individuare inequivocabilmente la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. C), cit.. E residua necessariamente, a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso, in caso di contestuale deduzione di più violazioni di legge con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, l'onere di indicare, in ordine a ciascuna di esse, la specifica causa petendi. Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto: 8 "Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, più violazioni della legge processuale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), ha l'onere (sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso) di indicare per ciascuna norma che si assume violata in cosa si sia concretizzata la presunta violazione costituente oggetto di doglianza" (Sez. II, sentenza n. 25741 del 18 giugno 2015, CED Cass. n. 264132).
3.2. Per le medesime ragioni, si impone l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo di ricorso riguardante presunti vizi della motivazione del provvedimento impugnato, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata, con specifico riferimento alle questioni di fatto in ordine alle quali si assuma la "mancanza" di motivazione, oppure ai punti della motivazione che si assumano essere inficiati da "contraddittorietà" o da "manifesta illogicità", onde consentire al giudice di legittimità di individuare inequivocabilmente la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), cit. E residua necessariamente, a pena di a- specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso, in caso di contestuale deduzione dei tre vizi di motivazione deducibili con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, l'onere di indicare, in ordine a ciascuno di essi, la specifica causa petendi, poiché la motivazione manca, oppure è contraddittoria, oppure è manifestamente illogica;
nel caso in cui il ricorrente voglia denunciare contestualmente i tre vizi ha l'onere processuale - nel caso di specie, non soddisfatto, per la promiscua deduzione della formulate doglianze - di indicare specificamente su quale profilo essa manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica.. Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto: "Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), ha l'onere (sanzionato a pena di a- specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso) di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica" (Sez. II, sentenza n. 19712 del 6 febbraio 2015, CED Cass. n. 263541; Sez, I, sentenza n. 39122 del 22 settembre 2015, CED Cass. n. 264535). LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO 4. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata g (per tutte, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061). L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA' OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO>>.
5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione oltre ogni ragionevole dubbio>>, presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il ragionevole dubbio>> sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. II, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. II, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova + fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato>>. IL SINDACATO DI LEGITTIMITA' SUI VIZI DI MOTIVAZIONE IN PRESENZA DI CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO 6. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, CED Cass. n. 244273 s.) hanno esaminato il problema dell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della motivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del quale avevano già avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, già affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di ло motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. un., sentenza n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep. 22 febbraio 1993, Marino ed altri, CED Cass. n. 192471). In linea con l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. V, sentenza n. 7718 del 24 giugno 1996, CED Cass. n. 205548; Sez. II, sentenza n. 15470 del 6 marzo 2003, CED Cass. n. 224290; Sez. I, sentenza n. 4177 del 27 ottobre 2003, dep. 4 febbraio 2004, CED Cass. n. 227098; Sez. III, sentenza n. 24327 del 4 maggio 2004, CED Cass. n. 228973; Sez. VI, sentenza n. 40570 del 29 maggio 2008, CED Cass. n. 241317; Sez. IV, sentenza n. 14450 del 19 marzo 2009, CED Cass. n. 244001), il principio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria. Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullità di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull'incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con li principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. conclusioni diverse dovrebbe giungersi nel solo caso in cui l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nei qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Il principio è stato successivamente ribadito, più o meno nei medesimi termini, da Sez. VI, sentenza n. 23594 del 19 marzo 2013, CED Cass. n. 256625, secondo la quale Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun : riferimento ai capi concernenti gli interessi civili>>, e merita senz'altro di essere condiviso. Vanno, pertanto, ribaditi i seguenti principi di diritto: In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non 11 contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento», e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento>>. Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata>>. I RICORSI 7. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati i ricorsi degli imputati. Ricorsi NC MM Ricorso sottoscritto dall'avv. MARIO ZANCHETTI 8. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992, poiché detta norma penale incriminatrice non sarebbe configurabile in riferimento a fondi di accertata provenienza lecita.
8.1. Con il secondo motivo, ricorrente solleva questione di legittimità della appena citata norma penale incriminatrice, per presunta violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non fa salva - in termini di irrilevanza penale - l'ipotesi in cui siano acquisiti г elementi specifici dai quali risulti la lecita provenienza dei beni fittiziamente intestati e la proporzione del loro valore rispetto al reddito dichiarato od all'attività economica svolta dal proposto.
8.1.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, risultano entrambi manifestamente infondati.
8.1.2. L'art. 12-quinquies, comma 1, I. n. 356 del 1992, stabilisce quanto segue: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., è punito con la reclusione da due a sei anni". Questa Corte (Sez. un., sentenza n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese) ha già chiarito che il disvalore della condotta incriminata si esaurisce mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. L'art. 12-quinquies, prevede e punisce, quindi, una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di 12 denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali, in particolare, le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. V, sentenza n. 5541 del 15 gennaio 2009); la fattispecie si caratterizza per "la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolente normativamente descritta. Per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato conserva indubbiamente interesse penale la - cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. L'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova però un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: lo scopo elusivo" (Sez. II, sentenza n. 40 del 24 novembre 2011, dep. 4 gennaio 2012). Si è più recentemente affermato che, ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies cit., non rileva il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dell'imputato, che, invece, attiene alla possibilità di disporre la confisca, ai sensi dell'art. 12-sexies, della suddetta legge, dei beni in questione (Sez. V, sentenza n. 5590 del 25 ottobre 2013, dep. 4 febbraio 2014, CED Cass. n. 258877), condivisibilmente rilevando che, al fine di "ravvisare la figura criminosa ex art. 12- quinquies cit. è sufficiente prendere atto della riferibilità di un bene - formalmente intestato ad altri ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale o che abbia F concrete prospettive di esserlo, purché emerga da quella intestazione fittizia la prova della : volontà di eludere l'esecuzione del (già intervenuto o potenziale) provvedimento. Il requisito della anzidetta sproporzione inerisce invece alla possibilità di materiale apprensione dei bene: problema logicamente successivo, tant'è che l'art. 12-sexies, nell'enumerare le ipotesi criminose che in caso di condanna od applicazione di pena su richiesta impongono la confisca di denaro, beni od utilità che non abbiano giustificata provenienza, e siano sproporzionati al reddito od all'attività economica dell'imputato, contempla anche la fattispecie di cui all'articolo precedente".
8.1.3. Questa Corte, inoltre, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che il reato di intestazione fittizia, previsto dall'art. 12-quinquies cit., si distingue dal : delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. perché, mentre in questa ultima fattispecie é necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nell'altra si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei potenziali assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto (Sez. V, sentenza n. 39837 del 2 luglio 2013, CED Cass. n. 257364, per la quale, inoltre, la ratio dell'art. 12-quinquies cit. è ispirata a sventare le manovre dei potenziali assoggettabili a tale tipo di misure volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati>>; cfr. anche Sez. VI, sentenza n. 13 18496 del 15 maggio 2012, CED Cass. n. 252658, quanto alla valorizzazione, quale elemento specializzante del delitto di riciclaggio, della provenienza illecita del bene).
8.1.4. Così ricostruite la materialità e l'elemento psicologico del reato, e la ratio dell'incriminazione, appaiono evidenti le ragioni dell'inaccoglibilità dell'isolato orientamento espresso da Sez. I, sentenza n. 29526 del 27 giugno 2013, CED Cass. n. 256112 (e superato dal successivo, difforme, orientamento espresso dalla V Sezione con la sentenza n. 5590 del 2014, e dalla II Sezione con la sentenza n. 2483 del 2015), per la quale la fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non integra la fattispecie di cui all'art. 12-quinquies cit. Invero, deve convenirsi che il delitto in questione richiede che il soggetto agente abbia agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (Sez. V, sentenza n. 18852 del 12 febbraio 2013, CED Cass. n. 256242). Nondimeno, può ritenersi pacifico (Sez. I, sentenza n. 3880 del 25 maggio 1999, CED Cass. n. 214094; Sez. I, sentenza n. 19537 del 2 marzo 2004, CED Cass. n. 227969) che il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12-quinquies consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio. Si è già chiarito che il delitto di cui all'art. 12-quinquies costituisce fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali, e che, per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. In relazione a tali connotazioni della materialità del reato, può convenirsi che il necessario dolo specifico - che si concretizza nello scopo elusivo costituisce momento selettivo che qualifica la condotta antidoverosa, rendendo illecita una condotta altrimenti priva di rilievo penale;
si è bene osservato che "il fuoco del comando non attiene alla tipologia dei beni ceduti o alle modalità negoziali tramite cui si dispone la cessione del bene, bensì al risultato a cui consapevolmente mira il negozio traslativo", e che "le finalità di politica criminale della norma rivelano che l'oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato ne' una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità 14 fö elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto" (Sez. II, sentenza n. 29224 del 14 luglio 2010, in motivazione). Non a caso esso viene descritto - nella norma incriminatrice in esame come fine di eludere "le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione- patrimoniali", non già "le misure in concreto disposte o richieste" (Sez. V, sentenza n. 5541 del 15 gennaio 2009, non massimata sul punto). E non può trascurarsi di evidenziare che il legislatore, nei casi in cui ha attribuito rilevanza ad integrazione della materialità di un reato - alla concreta applicazione di misure di - prevenzione od alla pendenza dei relativi procedimenti, lo ha fatto espressamente (si pensi, ad es., alla fattispecie in origine configurata nel secondo comma del medesimo art. 12- quinquies, pur successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima). Lo "scopo elusivo" che connota il necessario dolo specifico prescinde, pertanto, dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito.
8.1.5. Ne consegue, conclusivamente, la manifesta infondatezza delle doglianze difensive, risultando integrabile la materialità del reato de quo anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni in ipotesi non provenienti da delitto, in accordo con la evidenziata ratio dell'incriminazione, che - con scelta legislativa operante su un piano di politica criminale, non in assoluto irragionevole, e quindi senz'altro estranea al sindacato di costituzionalità - persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto: invero, in presenza di disponibilità in parte di provenienza illecita, in parte lecita, l'interessato, nascondendo la titolarità di queste ultime, potrà ottenere, con riguardo alle prime, il medesimo effetto elusivo costituente ratio dell'incriminazione delle condotte di cui all'art. 12-quinques cit.
8.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità elusiva della condotta contestata al capo A).
8.2.1. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta finalità elusiva della condotta contestata al capo A).
8.2.2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e risultano entrambi non deducibili in questa sede. I principi di diritto enunciati nel § 6. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO comportano, infatti, la non rilevabilità in questa sede, agli effetti penali (gli unici inerenti alle doglianze in esame), di eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, evidente apparendo che l'ampia motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente né meramente 15 apparente in relazione ai predetti profili, e non essendo stata proposta dall'imputato valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione.
8.3. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva (l'esame del teste TH) in relazione all'apertura del conto corrente ND (capo B).
8.3.1. Il motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello (f. 49 s.) con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non - contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha incensurabilmente motivato la contestata statuizione (la particolare valenza che riveste la prova documentale, l'assoluta chiarezza dei documenti [nei precedenti passi della motivazione] illustrati e delle indicazioni che da essi si traggono escludono che debba essere disposta rinnovazione istruttoria ex art. 603 comma 1 c.p.p. con l'esame di ID TH - essendo peraltro già agli atti della rogatoria le sue dichiarazioni per accertare se il conto - ND fosse stato effettivamente e se i vincoli che il blocco interno disposto da NC NE alla fine del 2006 sui rapporti intestati alla CA avrebbero impedito di trasferirvi il patrimonio giacente sul fondo TO>>): la prova in oggetto non era decisiva, sia perché le dichiarazioni del TH erano già state acquisite agli atti (anche se per rogatoria), sia perché il dichiarante neppure operava per BANCA NE LUGANO ove il conto era aperto>>, ed aveva conoscenza solo indiretta delle vicende del conto ND)>> (f. 50).
8.3.2. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova.
8.4. Con il sesto motivo l'imputato lamenta mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
8.4.1. Anche questo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la : Corte di appello (f. 26 ss.) - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, : 16 logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha rigettato il corrispondente motivo di gravame, concludendo incensurabilmente nei seguenti termini: Peraltro, come si dirà, la Corte ritiene che i fatti debbano essere ricondotti alle originarie e distinte imputazioni A) e B), sicché la questione di nullità prospettata sotto tale profilo perde di rilevanza, anche rispetto alle conseguenze che la costruzione ha in punto di diversa decorrenza del termine di prescrizione, che in entrambi i casi rimane>>. In effetti, l'intervenuta riqualificazione dei fatti accertati in accordo con le originarie imputazioni rende di tutta evidenza che il tema oggetto di doglianza in appello è, in realtà, venuto meno e non ha, in questa sede, alcuna concreta rilevanza.
8.5. Con il settimo motivo, l'imputato lamenta, con riferimento al reato di cui al capo B), violazione dell'art. 56 c.p., per asserita insussistenza del tentativo di intestazione fittizia in difetto, sotto il profilo della materialità, dell'idoneità e dell'univocità degli atti.
8.5.1. Con l'ottavo motivo, l'imputato lamenta, sempre con riferimento al reato di cui al capo B), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione della desistenza.
8.5.2. I motivi possono, ancora una volta, essere esaminati congiuntamente, e risultano, ancora una volta, assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio-24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello (f. 52 ss.) - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha incensurabilmente motivato le contestate statuizioni: osservando che il progettato trasferimento di fondi alla AN non si giustificava né con problematiche successorie né con un effettivo animus donandi, come risulta evidente dalla conversazione intercettata tra TI e TH'>, incensurabilmente interpretata in difetto di documentati travisamenti: il conto era lo strumento per svuotare TO e liquidarle [alla AN] il Fondo. Neppure la AN, nelle spontanee dichiarazioni rese, ha fatto riferimento ad indicazioni di tale genere da parte dei nonni quando le avevano chiesto di rendersi intestataria del conto e di ricevere una "donazione" che - è bene evidente dalle sue parole nessuno riteneva l'avrebbe resa titolare effettiva delle disponibilità>> (f. 53); - evidenziando che gli atti posti in essere dagli imputati F. MM, CA, TI e AN erano pienamente idonei a realizzare una nuova attribuzione fittizia di almeno parte del fondo TO, e dunque delle sostanze di F. MM, in capo alla AN: non esistevano ostacoli alla realizzazione del trasferimento, essendo intervenuto l'accordo di tutti, se non 17 -rischio - fisiologico di essere scoperti, e l'operazione in questione, nel momento in cui era programmata ed attuata se valutata ex ante ed in concreto, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di tentativo (Sez. II, n. 44148 del 23 ottobre 2014, CED Cass. n. 260855) - era pienamente idonea a realizzare il progetto di cui TI aveva messo a parte TH'> nonché causalmente adeguata, considerate le circostanze presenti al momento, ed il contesto in cui essa veniva a realizzarsi>> (f. 52); e risulta priva di conseguenze processuali la circostanza che il capo B) dell'imputazione non contenga espressamente, accanto all'indicazione dell'univocità degli atti posti in essere, anche l'indicazione della loro idoneità, che è normativamente richiesta ai fini della configurazione del tentativo di delitto. L'idoneità elusiva della tentata intestazione fittizia era legata alla circostanza che il nominativo della giovanissima AN appariva estraneo alla cerchia dei soggetti su cui la AG aveva appuntato la sua attenzione nel procedimento di prevenzione che era ancora in corso alla fine del 2007, non esaurito certo dalla adozione dei provvedimenti di sequestro meramente prodromici ad una confisca di prevenzione che in quel momento era probabile. Nulla del resto comprova quanto afferma TI, ovvero che NC NE di Lugano avrebbe dato corso al trasferimento dal fondo TO al conto della AN solo se operato con un atto pubblico di donazione "formale", che avrebbe necessariamente palesato il trasferimento e "liberato" l'istituto bancario da un rapporto divenuto scomodo: un'operazione che non avrebbe avuto senso alcuno e che [F.] MM - non proprio uno sprovveduto - non avrebbe avuto ragione alcuna da perseguire con tanta insistenza e tante cautele ove avesse dovuto concludersi con un atto pubblico di donazione>> (f. 53); -- precisando, quanto al contributo individuale fornito da F. MM, che egli è, come la CA, ideatore dell'operazione, tassello imprescindibile per il programmato trasferimento, parte attiva nell'apertura del conto e nell'acquisizione della disponibilità della OT AN, il tutto nella piena consapevolezza della condotta, quale portatore dell'interesse ad eludere le misure di prevenzione patrimoniale (f. 54); I -- quanto all'univocità della destinazione degli atti accertati - anch'essa da valutare ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico, ma normativamente superato, discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi: Sez. II, n. 40912 del 12 ottobre 2015, CED Cass. n. 264589 - valorizzando la predisposizione del conto intestato ad un nuovo prestanome più "lontano" del proposto e non ancora nel ! - "fuoco" degli inquirenti (destinato, secondo quanto indicato dai documenti bancari dalle : intercettazioni citate, dalle indicazioni della AN e di TI nei limiti di ristretta - valenza soggettiva delle sue dichiarazioni a ricevere una "donazione" dal fondo TO>> (f. - 52); quanto all'esclusione della configurabilità della desistenza, osservando che l'evento non si è verificato non per un ripensamento, per una libera scelta dei protagonisti di fronte 18 alla possibilità di portare a compimento un progetto delittuoso che sino all'11 gennaio 2008 poteva essere realizzato grazie alla disponibilità del conto, e che ancora si accarezzava di realizzare il 16 gennaio nel corso di una riunione nello studio SC>>, ma soltanto perché nel corso della strutturazione dell'operazione di fittizia attribuzione si è reso evidente che le autorità di BAHAMAS non si sarebbero accontentate delle rassicuranti spiegazioni che TH forniva nel mentre organizzava con TI lo svuotamento del rapporto in essere con la CA (...) solo la consapevolezza degli accertamenti del FIU e del loro incisivo contenuto veicolata da TI, atteso che l'interlocutore delle autorità di BAHAMAS era - proprio TH con il quale aveva predisposto il piano di svuotamento del fondo TO - ha portato a considerare gravemente rischiosa la prosecuzione dell'azione, ciò che basta ad escludere la volontarietà dell'ipotetica desistenza>> (f. 52 s.). La configurabilità della desistenza presuppone, infatti, la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, è configurabile, sussistendone i presupposti, l'ipotesi del tentativo (Sez. II, sentenza n. 44148 del 23 ottobre 2014, CED Cass. n. 260855).
8.5.3. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova. Ricorso congiunto NC MM, RE CA, UR AN (sottoscritto dall'avv. GIOACCHINO SBAFFI) 9. Il ricorso è integralmente inammissibile.
9.1. Con il primo motivo, gli imputati lamentano, quanto al reato di cui al capo B), violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
9.1.1. Il motivo è manifestamente infondato: valgono, in proposito, le considerazioni di cui ai §§ 8.4. s. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.
9.2. Con il secondo motivo, gli imputati lamentano, ancora con riferimento al reato di cui al capo B), violazione degli artt. 56 c.p. e 12-quinquies I. n. 356 del 1991, con vizio di : motivazione, quanto alla configurabilità del contestato tentativo di reato.
9.2.1. Con il quarto motivo, gli imputati lamentano, ancora con riferimento al reato di cui al capo B), omessa applicazione dell'art. 56, comma 3, c.p.
9.2.2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e risultano assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure^ già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 13 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello (f. 52 ss.) - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha incensurabilmente motivato le contestate statuizioni. Valgono in proposito i rilievi di cui ai §§ 8.5. ss. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO, ai quali va aggiunto: quanto al contributo individuale fornito dalla CA, che ella è, come F. MM, - ideatrice dell'operazione, tassello imprescindibile per il programmato trasferimento, parte attiva nell'apertura del conto e nell'acquisizione della disponibilità della OT AN, il tutto nella piena consapevolezza della condotta, quale portatrice dell'interesse di F. MM ad eludere le misure di prevenzione patrimoniale (f. 54); quanto al contributo individuale fornito dalla AN, che ella ha offerto un indiscutibile contributo causale. L'atto di appello presentato nel suo interesse non sviluppa argomenti relativi alla sua posizione neppure con riferimento all'elemento soggettivo del reato. L'affermazione di responsabilità deve essere confermata in ragione del fatto che la giovane ha offerto la sua disponibilità ad un progetto che, secondo il racconto fatto nella presente sede processuale, per come le era stato presentato dai nonni non aveva motivo d'essere se non funzione elusiva. La giovane AN certamente ben conosceva la vicenda giudiziaria, di un certo clamore, che aveva colpito il nonno, al momento del fatto recentemente condannato dal GUP di Palermo. Certamente conosceva l'esistenza del sequestro di prevenzione, che aveva colpito nel 2002 non solo i nonni ma anche la propria madre e gli zii, sia per la particolare "vicinanza" parentale sia per la circostanza che MM e i suoi tre figli vivevano, con le rispettive famiglie, nell'ambito del medesimo complesso residenziale, con una contiguità che ha certamente favorito la circolazione di notizie di notevole significato per tutta la famiglia. Dalle parole della AN si desume infine che ella : non ha mai ritenuto di essere la beneficiaria effettiva dei valori che i nonni - all'improvviso - volevano intestarle, tanto da persino disinteressarsi della loro entità e della loro successiva gestione>> (f. 55).
9.2.3. Con tali argomentazioni i ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova. .
9.3. Con il terzo motivo, gli imputati lamentano violazione degli artt. 606, comma 1, lett. D), 603, comma 2, e 495 c.p.p., per l'omessa assunzione di una prova decisiva (l'esame del - teste TH, in relazione all'apertura del conto corrente ND - capo B). 20 9.3.1. Il motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, - sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato: valgono, in proposito, le considerazioni di cui ai §§ 8.3. ss. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.
9.4. Con il quinto motivo, gli imputati lamentano, con riferimento al reato di cui al capo A), violazione degli artt.
2-bis I. n. 575 del 1965 e 12-quinquies I. n. 356 del 1992, con riferimento alla ritenuta idoneità elusiva della condotta contestata ed accertata. -9.4.1. Il motivo che, a prescindere dalla formale evocazione di violazioni di legge in realtà all'evidenza insussistenti (cfr., in proposito, rilievi di cui ai §§ 8.1. ss. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO), riguarda in ampia parte l'apparato motivazionale della sentenza impugnata - risulta non deducibile in questa sede. I principi di diritto enunciati nel § 6. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO comportano, infatti, la non rilevabilità in questa sede, agli effetti penali (gli unici inerenti alle doglianze in esame), di eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, evidente apparendo che l'ampia motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente né meramente apparente in relazione ai predetti profili, e non essendo stata proposta dall'imputato valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione.
9.5. Con il sesto motivo, gli imputati lamentano vizi di motivazione quanto alla determinazione, per tutti, del trattamento sanzionatorio, e per il solo F. MM, quanto all'aumento di pena operato per la recidiva facoltativa.
9.5.1. Il motivo può risulta assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello (f. 55 ss.) con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha incensurabilmente : motivato le contestate statuizioni, valorizzando: a fondamento della determinazione del trattamento sanzionatorio per i tre ricorrenti, la significativa gravità del fatto nonché, per i soli F. MM e CA, la non usuale intensità del dolo, il carattere estremamente sofisticato delle strutture giuridico-finanziarie predisposte, l'entità dei valori patrimoniali in gioco (per la AN, la pena base è stata 21 té determinata nella misura edittale minima); a fondamento dell'entità della riduzione dovuta ex art. 56 c.p., per tutti nella misura minima consentita pari ad un terzo, la accurata programmazione del delitto tentato, la natura degli atti posti in essere, il grado di progressione dell'azione e del suo dipanarsi per mesi nonostante la consapevole esistenza di "attenzioni" da parte delle autorità governative di Bahamas e dell'AG italiana. E' infatti da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., sentenza n. 5519 del 21 aprile 1979, CED Cass. n. 142252). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo pena congrua>>, pena equa>> o congruo aumento>>, come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II, sentenza n. 36245 del 26 giugno 2009, CED Cass. n. 245596).
9.5.2. La Corte di appello ha, inoltre, incensurabilmente valorizzato a fondamento del computo della recidiva facoltativa e della determinazione del relativo aumento di pena per F. MM, il precedente penale per favoreggiamento (a vantaggio di NO), pur risalente, ma ritenuto certamente qualificante in ragione del carattere omogeneo delle condotte che lo hanno concretizzato con quelle in esame (si trattava di occultamento all'estero del patrimonio)>>, anche in considerazione della pericolosità dell'imputato ritenuta nell'ambito del procedimento di prevenzione discendente dal contributo "rilevante e continuativo in favore dell'associazione Cosa nostra", da "pluriennali rapporti personali e di affari con diversi suoi esponenti di spicco tanto per il riciclaggio di denaro ricavato dal traffico di stupefacenti, quanto fruendo di alcuni vantaggi nel settore dell'imprenditoria collusa mafiosa", evidenziando come proprio la presente vicenda attesti il perdurare dell' "allarmante qualificata pericolosità" di F. MM>> (f. 56). E', infatti, da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine al computo ed alla commisurazione dell'aumento di pena per la recidiva facoltativa, in presenza di adeguato apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Sez. II, sentenza n. 50146 del 21 dicembre 2015, CED Cass. n. 265684).
9.5.3. Con tali argomentazioni i ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova. 22 Ricorso AO SC (sottoscritto dall'avv. DOMENICO PULITANO') 10. Il ricorso è integralmente inammissibile. 10.1. Con il primo motivo, l'imputato lamenta erronea applicazione dell'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992, asseritamente non configurabile in relazione a fondi di provenienza lecita. 10.2. Con il secondo motivo, l'imputato deduce questione di illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies cit., per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, se interpretato nel senso che sia incriminata anche l'intestazione di beni che non potrebbero essere assoggettati a misura di prevenzione perché di lecita provenienza. 10.2.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, risultano entrambi manifestamente infondati: valgono, in proposito, le considerazioni di cui ai §§ 8.1.1. ss. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO. Ricorso IC TI (sottoscritto dagli avv. PIERAO DELL'ANNO e ILARIA TOLOMEI) 11. Il ricorso è integralmente inammissibile. 11.1. Con il primo motivo, l'imputato lamenta violazione della legge sostanziale e processuale, in riferimento agli artt. 28 e 649 c.p.p. e 157 c.p., e vizio di motivazione, quanto al reato di cui al capo A), per avere la sentenza impugnata dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per essere il reato di cui al capo A) estinto per prescrizione, con inosservanza ed erronea applicazione della disciplina penale sostanziale e processuale intervenuta in considerazione dell'omesso proscioglimento dell'imputato, in violazione del ne bis in idem, sussistendo conflitto di competenza in riferimento alla condanna pronunciata dal Tribunale di Como in data 14.2.2014, acquisita dalla Corte di appello in data 26.2.2015, a nulla rilevandone - secondo il ricorrente - la non esecutività. 11.1.1. Il motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato. La doglianza, già sollevata in appello, è stata correttamente ritenuta - quanto al capo A) - superata proprio in considerazione dell'intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione del reato stesso (f. 47: il riferimento, pur sintetico, evidenzia la non corrispondenza al vero della doglianza di difetto assoluto di motivazione, che sarebbe comunque non deducibile in riferimento a questione di diritto correttamente risolta dalla Corte di appello: cfr. rilievi di cui ai §§ 1.4 s. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO), e non è deducibile in questa sede. Invero, l'art. 129, comma 1, c.p.p. contiene una elencazione di determinate cause di non punibilità nell'ordine in cui esse se ne sussistono i presupposti – devono essere dichiarate, - - specificando, nel secondo comma, che, pur ricorrendo una causa di estinzione del reato (qual è la prescrizione ex artt. 157 ss. c.p.), se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, o di non luogo a procedere con la formula prescritta: come si vede, la disposizione non contiene alcun riferimento alla 23 g -situazione processuale evocata dal ricorrente, conseguentemente destinata pur se in ipotesi dovessero ricorrerne i presupposti a cedere in presenza del ricorrere della prescrizione del - reato, rispetto alla cui declaratoria prevalgono, per espressa ed inderogabile previsione di legge, soltanto le ipotesi di assoluzione con formula piena dell'imputato. Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto, già affermato da questa Corte (Sez. V, sentenza n. 39401 del 18 settembre 2008, CED Cass. n. 241734), e condiviso dal collegio: Sussistendo la causa di estinzione del reato della prescrizione, non è consentito al giudice esaminare il motivo di ricorso concernente la pretesa violazione del divieto di bis in idem, ex art. 649 cod. proc. pen., ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima previsione - stabilendo che quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta concerne solo le ipotesi di assoluzione con formula piena dell'imputato>>. 11.2. Con il secondo motivo, l'imputato lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 516, 517, 519, 521, comma 2, 522 c.p.p., per avere la sentenza impugnata, sulla base di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, omesso di rilevare la nullità della sentenza di primo grado, determinata a sua volta dal difetto di correlazione tra la imputazione e la sentenza, e dalla omessa contestazione del fatto sub B) quale reato connesso con la fattispecie sub A), oltre che per avere riformulato i reati di cui ai capi A) e B), attraverso la contestazione in quest'ultimo capo di imputazione I di un fatto diverso mai - contestato all'imputato, con conseguente nullità anche del giudizio di secondo grado e della impugnata sentenza della Corte di appello. 11.2.1. Il motivo è privo della necessaria specificità, evocando promiscuamente ed indistintamente più violazioni della legge processuale senza indicare per ciascuna norma che si assume violata in cosa si sia concretizzata la presunta violazione costituente oggetto di doglianza, e più vizi di motivazione senza indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica: valgono, in proposito, i rilievi di cui ai §§ 3 ss. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO. 11.2.2. Il motivo è, comunque, anche sotto un diverso profilo assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile - 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello (f. 26 ss.) · con argomentazioni giuridicamente corrette, - nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa 24 sede ha rigettato il corrispondente motivo di gravame (f. 26 ss.): valgono, in proposito, i rilievi di cui al § 8.4.1 di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO. 11.3. Con il terzo motivo, l'imputato lamenta violazione della legge sostanziale in relazione agli artt. 56 - 110 c.p. e 12-quinquies I. n. 356 del 1992, con vizi di motivazione, lamentando l'inconfigurabilità del tentativo in ordine ai fatti di cui al capo B), e comunque la carenza del necessario dolo. 11.3.1. Il motivo risulta ancora una volta assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. - 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello (f. 52 ss.) - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha incensurabilmente motivato le contestate statuizioni. Valgono in proposito i rilievi di cui ai §§ 8.5. ss. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO, ai quali va aggiunto, quanto al contributo individuale consapevolmente fornito dal TI, che il suo intervento nei fatti è indiscutibilmente realizzato nella consapevolezza delle problematiche giudiziarie di F. MM che è sempre stato, dal 2002 al 2008, il suo unico effettivo interlocutore nella gestione del patrio minio, con ciò rendendosi manifesto chi fosse l'efefttivo titolare dlele disponibilità. La saltuaria presenza della CA accanto allo MM. Il carattere dichiaratamente superfluo della sua presenza negli incontri a Milano (rappresentato da TI a MM in alcune comunicazioni telefoniche) lo confermano e non consentono di ritenere che TI possa avere equivocato al riguardo e ritenuto che le telefonate quotidiane con cui MM lo tempestava sollecitando il trasferimento in favore della OT (ne parla TI negli interrogatori acquisiti) esprimessero l'interessamento nella gestione di patrimonio altrui>>. Secondo la Corte di appello, anche a dare credito alla versione difensiva dell'imputato dall'agosto 2006 - dopo la vicenda BNP Paribas TI ben sapeva che MM aveva - attuali problemi giudiziari per criminalità mafiosa, avendolo sommariamente reso edotto di ciò anche SC, ed avendone avuto conferma dallo stesso MM. Nonostante tale precisa consapevolezza, nonostante il contestuale interessamento della FIU, TI effettuava l'apertura del conto con modalità degne di un film di spionaggio, in palese contraddizione con la affermazione difensiva che fosse mosso dallo scopo di palesare la nuova intestazione, e "liberarsi" di un cliente scomodo "ufficializzando" con una donazione alla OT il suo patrimonio. E' sempre TI (interrogatorio 27.5.2008) che rappresenta come il trasferimento (sulle cui modalità ancora discuteva con TH il 6 febbraio 2008: pag. 44 della trascrizione) dovesse essere operato previa nuova denominazione da attribuire al Fondo 25 де TO di provenienza, che cautemente- non avrebbe dovuto essere menzionata al telefono, per allontanare ogni riconducibilità alla precedente intestazione>>. Si è, pertanto, motivatamente ed incensurabilmente concluso che tali elementi, oltre alle particolarissime cautele adottate da TI nel relazionarsi con MM (...) delineano la precisa consapevolezza in capo all'imputato delle condivise finalità elusive anche dell'ultima operazione in esame, priva di qualsivoglia utilità sotto il profilo dell'assetto successorio>> (f. 54 s.). 11.3.2. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova. Le statuizioni accessorie 12. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo - evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità delle rispettive colpe - della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica 16 dicembre 2015 Il Presidente Il componente estensore Sergio Beltrath Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 5 APR. 2016 IL D CANCELLIERE A M E N PR Claudia Pianelli E R O E T T S R O N J E O C * 26