Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2015, n. 13448
CASS
Sentenza 16 dicembre 2015

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Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma, per violazione degli artt. 3 e 7 Cost., nella parte in cui non esclude la rilevanza penale dell'ipotesi in cui risulti la lecita provenienza dei beni fittiziamente intestati).

Sussistendo la causa di estinzione del reato della prescrizione, non è consentito al giudice esaminare il motivo di ricorso concernente la pretesa violazione del divieto di "bis in idem", ex art. 649 cod. proc. pen., ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima previsione concerne solo le ipotesi di assoluzione con formula piena dell'imputato.

Commentario1

  • 1Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art.
    Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata, secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei fiancheggiatori dei sodalizi criminali. Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2015, n. 13448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13448
Data del deposito : 16 dicembre 2015

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