Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15391 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIAN (ST.NE GIUDICE DI PACE) SEZ NE5391/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI Oggetto هان مسماه in duct Composta dagli Ill.mi Sigo Magistrati: shrooble Dott. Vittorio DUVA - Presidente - R.G.N. 571/99 Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere - Cron. 35379 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud. 03/04/02 Dott. Italo PURCARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENERALI ASSIC SPA, in persona dei suoi legali rappresntanti pro tempore Dott. Adriano Porri e Domenico Benzoni, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA AR, LEONE FILIPPO, D'EASS IN LCA;
intimati - 2002 avversO la sentenza n. 547/98 del Giudice di pace di 797 TORRE DEL GRECO, emessa il 09/08/98 e depositata il -1- 02/09/98 (R.G. 1643/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con citazione del novembre 1997 MA RR agiva davanti al Giudice di pace di Torre del Greco per ottenere il risarcimento del danno subito dal proprio veicolo in un incidente stradale, convenendo in giudizio IL NE, proprietario del veicolo, l'assicuratore della responsabilità civile del medesimo, società D'EASS in liquidazione coatta amministrativa, e la società Assicurazioni ER quale impresa designata del fondo di garanzia per le vittime della strada. Il NE e la società Assicurazioni ER restavano contumaci. Il Giudice adito, con sentenza depositata il 2 settembre 1998, accoglieva la domanda e pertanto, dichiarato IL NE unico responsabile dell'incidente, lo condannava in solido con le Assicurazioni کر ER (nell'indicata qualità) a pagare a MA RR la somma di کی L. 1.500.000, oltre gli interessi. Avverso la sentenza del Giudice di pace la società Assicurazioni E ER ha proposto ricorso per cassazione. Nell'udienza del 14 febbraio 2001 questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società D'EASS in liquidazione coatta amministrativa e di IL NE. Il ricorso è stato ritualmente notificato alla società, mentre la notifica effettuata a mezzo posta al NE non risulta perfezionata attraverso la ricezione dell'avviso di ricevimento. Pertanto nell'udienza del 3 ottobre 2001 questa Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso al NE entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Tale comunicazione è avvenuta il 9 ottobre 2001, ma il 3 4 rinnovo della notifica del ricorso al NE (effettuata a mezzo posta) si è perfezionato soltanto il 13 dicembre 2001. Nessuno degli intimati si è costituito. Motivi della decisione. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione a norma del secondo comma dell'art.331 c.p.c. perché non si è provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di IL NE nel termine all'uopo fissato. Va premesso che il NE, quale proprietario del veicolo che si assume responsabile del danno, è litisconsorte necessario nel giudizio che il danneggiato ha promosso contro l'assicuratore della responsabilità civile per i danni causati dallo stesso veicolo (art.23 della legge 24 5 dicembre 1969 n.990). کیا L'iniziale notifica del ricorso per cassazione, tentata nei confronti del NE il 24 dicembre 1998, ha avuto esito negativo. Questa Corte, poiché il ricorso era stato ritualmente notificato ad altro contraddittore necessario (MA RR), ha disposto, con ordinanza del 14 febbraio 2001, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del NE. La nuova notifica, effettuata tempestivamente a mezzo del servizio postale, non si è però perfezionata poiché il piego raccomandato spedito dall'ufficiale giudiziario il 29 marzo 2001 non vi è prova che sia stato ricevuto dal NE, tale ricezione non risultando dal relativo avviso di ricevimento. In considerazione del fatto che il mancato perfezionamento della notifica non risultava imputabile al ricorrente (per la rilevanza di tale non 4 5 imputabilità v. Cass. 24 luglio 1999 n.8009; 13 luglio 1995 n.7658), è stato disposto il rinnovo della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio con ordinanza di questa Corte del 3 ottobre 1991. La notifica del ricorso a NE questa volta si è perfezionata, ma ciò è avvenuto oltre il termine concesso con questa seconda ordinanza. La detta notifica, infatti, è avvenuta il 13 dicembre 2001, mentre il termine previsto nell'ordinanza del 3 ottobre 2001 è scaduto il 10 dicembre 2001 (sessanta giorni dal 9 ottobre 2001, tenuto conto che 1'8 ed il 9 dicembre 2001 sono stati giorni festivi). Poiché detto termine è perentorio, la sua inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione. E' irrilevante che, essendo la 5 detta notifica avvenuta a mezzo del servizio postale, il piego raccomandato sia stato spedito dall'ufficiale giudiziario il 5 dicembre 2001, e quindi entro il termine concesso al ricorrente. La notifica a mezzo posta si perfeziona soltanto con la ricezione del piego raccomandato (v., di recente, Cass. 3 agosto 1999 n.8403). Né il tempo trascorso tra la spedizione del piego e la sua ricezione può considerarsi un fatto non imputabile al ricorrente, il quale poteva richiedere la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio in data precedente e quindi non aspettare la prossimità di scadenza del termine di sessanta giorni concesso per la notifica stessa. Poiché nessun intimato si è costituito, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
5 6 Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. R.G, 571 Così deciso a Roma il 3 aprile 2002. 1999 Il Presidente Il Relatore-Estensore Visio tuva Емий пр IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa MA Alelio Oggi, 4/10 0 Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa MA Ateli ) E 4 C 7 3 A . P N O I L , L 1 D 9 O E B 9 1 E C - I 1 E 1 D - N 1 U O I I 2 Z . G A L E R 9 T N 3 S . I E T G S E 6 I R 4 ( . A T D T E R T A N E S E 9