Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
Integra il reato di trasferimento fraudolento di valori la cessione di beni disposta al fine di sottrarli all'effetto ablativo di una misura di prevenzione patrimoniale, anche se la stessa non sia stata ancora applicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2009, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/01/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 112
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian CO - Consigliere - N. 015532/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RE TE N. IL 08/07/1946;
2) AR CO N. IL 14/01/1955;
3) PA OL N. IL 28/08/1957;
4) OS MO N. IL 16/01/1971;
5) EN EN N. IL 10/03/1968;
avverso SENTENZA del 06/11/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN CO.
IN FATTO
La presente vicenda, scaturisce dalla verifica di verifica fiscale effettuata dal Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Brescia presso TALME Sas. (corrente in Borgosatollo) in data 25.3.1996 (e proseguita dal 24.4.1996).
Da essa si rilevò, secondo l'accusa, la sistematica emissione o annotazione di fatture per operazioni inesistenti attuata, tra il 1994 ed il 1998, in seno ad alcune società (NOVA SERVICE METAL FOND Srl., TALME Sas., PARAMETALLI Srl., COREMET Srl., LA COMMERCIO METALLI Srl., COMPASS Srl., PERPOOL Srl., SATOR Srl, CONT SERVICE Srl., METALME FRANCE Sarl., ecc.) società operanti nel campo del commercio di metalli non ferrosi nell'area bresciana. Organismi riferibili agli imputati AL, EN, AR, AR, PA, OS oltre ad altri personaggi non ricorrenti (perché separatamente giudicati o prosciolti). Le indagini portarono ad elevare accuse verso gli imputati in relazione:
- alla sottrazione ed all'occultamento documentale al fine di evasione fiscale;
- alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale conseguente al fallimento di NUOVA SERVICE METAL FOND Srl.;
- ad episodi di truffa aggravata;
- ad episodi di ricettazione;
- al trasferimento fraudolento di valori, di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies conv. con modif. in L. 7 agosto 1992, n. 356 (reato percepito a seguito della inane applicazione di sequestro preventivo sui beni della citata TALME Sas. di EN, una volta scoperta la cessione di cospicua porzione patrimoniale a società di capitali da poco allestite);
- alla associazione per delinquere tra gli attuali imputati. Il procedimento di primo grado si articolò avanti il BU di Brescia e si concluse con sentenza resa il 24.5.2006, foriera di pesanti condanne.
La pronuncia fu appellata avanti la Corte d'Appello della città lombarda che, con la sentenza del 6.11.2007, parzialmente riformò la prima decisione, soprattutto per ragioni di prescrizione dei reati o per la loro nuova configurazione.
All'odierna udienza sono presenti per NI in sostituzione dell'avv. Giulio Luparia, l'avv. Monti Andrea di Pescara e per EN, in sostituzione dell'avv. dell'avv. Michele Napoli, l'avv. Paladino Paolo di Marsala, come da deleghe che depositano. Il Procuratore Generale, GALASSO Aurelio, chiede il rigetto del ricorso per NI, per AR, per PA, per OS, salvo eventuale dichiarazione di intervenuta prescrizione per i fatti del 1997.
Rigetto per EN.
Sono presenti, altresì, per la pratica forense la d.ssa Pelangio Marina (tess. Ord. avv. Pescara n. 1820) dr. Di HI NL (PA. AC0504995 Chieti).
L'avv. Monti per NI si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.
L'avv. Paladino per EN si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento.
L'avv. Capriolo Alfonso Maria di Ancona dichiara di essere presente in sostituzione dell'avv. Alessandro Diddi per PA e OS e si riporta ai ricorsi insistendo per l'accoglimento. IN DIRITTO
Gli attuali imputati hanno interposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia con elaborati e distinti mezzi di impugnazione che occorre esaminare partitamente.
1) Ricorso della difesa di EN EN.
a) Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'inosservanza della legge penale e processuale in relazione all'art. 63 c.p., comma 2, artt. 191 e 197 c.p.p., non risultando utilizzabili le dichiarazioni testimoniali di quanti ritrattarono poiché risultava pendente procedimento per falsa testimonianza.
Per la loro escussione era ostativa la pendenza di altra vicenda che determinava incompatibilità a mente dell'art. 197 c.p.p.. Del pari dovevano intendersi come inutilizzabili i deposti RA e UN essendo stati costoro incriminati ai sensi dell'art. 319 ter c.p. e per il delitto di falsa testimonianza gli altri, ancorché
ritrattata.
La doglianza è, come rettamente osservato dal Procuratore Generale all'odierna udienza, innanzitutto contrassegnata da genericità poiché non specifica analiticamente a quali deposti si riferisce, impedendo la verifica della rispettiva posizione.
Inoltre, come già ha osservato la Corte territoriale, i deposti testimoniali ritrattati rinvengono espressa causa di esclusione della punibilità nell'art. 376 c.p. (applicabile al caso di specie): tanto neutralizza gli effetti invalidanti dell'atto processuale pregresso. Sia perché, osservando il merito, la decisione impugnata precisa - con argomentazione logica e plausibile - che la ritrattazione appare di gran lunga più credibile della precedente narrativa. Infine, perché è dato chiaramente apprezzare la "resistenza della prova" di accusa: la sentenza evidenzia ulteriori elementi a carico dell'imputato, esterni alla prova testimoniale (documentazione sequestrata, ulteriori testimonianze, confessioni TOMASONI, PA, RL), tra cui anche significative ammissioni dell'imputato vertenti su importanti circostanze svelate dai testimoni (cfr. sent. pag. 69 e ss.).
Il ricorrente, poi, non fornisce prova (nè tantomeno essa si apprende dalle decisioni impugnate) che l'autorità procedente fosse già a conoscenza della presenza di indizi a carico delle persone esaminate come testimoni, di poi incriminate per falsa testimonianza. Del resto - come si accerta dallo stesso ricorso (pag. 3) - queste persone furono sentite nuovamente nella veste di imputati di reato connesso, con le garanzie dettate dall'art. 210 c.p.p., assicurando il rispetto dei diritti processuali valicando in tal modo la possibile patologia della pregressa escussione.
Infine, l'ufficio di testimone ex art. 197 bis c.p.p. può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato (anche se sia stata disposta nei loro confronti l'archiviazione) per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, purché costoro non si siano avvalsi della facoltà di non rispondere anche su tali fatti riconosciuta dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), cui fa espresso rinvio l'art. 197 c.p.p., lett. b). b) Di poi, la difesa del EN si duole dell'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. nel vaglio delle dichiarazioni accusatorie dei soggetti che, successivamente, ritrattarono le stesse. Secondo il ricorrente è apodittica la convinzione che siano più credibili le dichiarazioni versate al processo in sede di ritrattazione, rispetto a quanto precedentemente affermato, in particolare sulla circostanza di avere subito pressioni ad opera degli imputati.
Anche questo mezzo - già sottoposto al giudice d'appello (e, dunque, contrassegnato da tratti di inammissibile genericità alla luce dei precetti dettati dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nel momento in cui omette di riferirsi alle valutazioni espresse nella sentenza impugnata) - è, comunque, infondato.
I giudici di seconde cure hanno rettamente argomentato, per asseverare la narrativa accolta:
- sulla concordanza dei nuovi apporti testimoniali;
- sulla dotazione di attendibili particolari che contrassegnano le dichiarazioni circa pressioni subite dagli imputati (AN e CC) o da loro emissari (GALEAZZI), circostanza che rinviene verifica nella confessione sul punto del EN, - nelle ammissioni del CARRARA sulle intese circa la linea (mendace) da seguire, - nella documentazione acquisita, ecc. (Sent. pag. 68 e ss.), si tratta di decisivi apporti "esterni" alla prova acquisita e bastevoli supporti per assegnare maggior attendibilità alla seconda versione, rispetto a quella originaria.
La decisione impugnata fornisce un forte ed argomentato apparato di riscontro, aderente alle istanze di garanzia alla cui egida è preposto l'art. 192 c.p.p.. c) Il ricorso lamenta ancora l'erronea applicazione della legge penale, quanto agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art.416 c.p., con riferimento ai presupposti oggettivi del reato, poiché
la decisione non rende a sufficienza ragione dell'esistenza di un'originaria ed autonoma volontà associativa rispetto ai reati/fine, ne' dispiega verifica ne' sull'effettiva comunanza dei mezzi, ne' su un concordato riparto degli utili, ne' una sulla programmata suddivisione dei ruoli, ecc..
Il quadro offerto militava più per il paradigma dell'art. 110 c.p. che per l'ipotesi associativa.
Il motivo è inammissibile perché versato in fatto - al cospetto di sufficiente giustificazione - sia, soprattutto, perché manifestamente infondato.
La sentenza impugnata richiama (pag. 71) il referente astratto a cui attenersi nell'esame della fattispecie di causa, secondo l'indirizzo tracciato da questa Corte (principio che viene reclamato anche dal ricorrente).
Ma pone pure a sostegno del proprio argomentare rilievi del tutto logici, come la libera e costante opzione manifestata dagli imputati nel cooperare, non essendo essi legati da vincolo di dipendenza lavorativa con il EN.
Accordo confermato dalla sistematica prassi di riunioni per verificare l'efficienza degli espedienti illeciti allestiti ed escogitare rimedi per il più sicuro procedere dell'attività delinquenziale (per es. la creazione di fatture passive fittizie, quando la soglia di esposizione per IVA potesse creare allarme). Da tanto plausibilmente ritiene provata l'incondizionata collaborazione degli imputati, senza la necessità di evocare ulteriori intese sulla partecipazione al comune disegno illecito. I giudici di seconde cure hanno pure riscontrato (sulla base delle confessioni di alcuni imputati) che il progetto richiedeva costante cooperazione tra i vari organismi coinvolti, obbligati ad una concordanza di azioni per far apparire, mediante puntuale documentazione infedele - contrariamente al vero - un'attività di scambio commerciale ed un mai effettuato versamento di IVA (pag. 70 e 72).
Sintomi eloquenti della preesistente e soggiacente intesa organizzativa costitutiva della volontà di perpetrazione dei delitti, intesa rimasta intatta nel corso dell'esecuzione dei fatti illeciti.
d) Il quarto motivo avanzato dalla difesa di EN investe la fattispecie di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356. Esso si duole dell'erronea applicazione della legge penale quanto agli elementi costitutivi della fattispecie ritenendo che in atti difetti prova (ancorandosi il giudizio su mere presunzioni o illazioni) circa il fine elusivo ed il presupposto oggettivo dell'emissione della misura di prevenzione patrimoniale. Vero che intervennero dichiarazioni ammissive del EN, ma esse rappresentano una generica intenzione, non già prova del programma criminoso, ne' la natura di reato di pericolo sovviene alla carenza di queste dimostrazioni.
Per questo profilo della vicenda giova - anche con riguardo alle ulteriori osservazioni svolte dalla difesa del NI (cfr. Motivo n. 4 del ricorso di questi) - una precisazione.
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, è una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali (cfr. Cass. Sez. 1^, 15.10.2003, Fiorisi, CED Cass. 226607). Per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. La giurisprudenza di questa Corte ha già esteso l'ambito operativo della norma anche al comportamento che si giovi non soltanto della simulazione assoluta, ma pure dell'interposizione fiduciaria, confermando anche per essa il profilo di illecito (cfr. Cass. Sez. Un. 21.2.2001, Ferrarese, n. 8). Poiché la pronuncia impugnata si attiene a queste linee di lettura, non è dato accertare profilo di illogicità nella conclusione assunta, come sembra sostenere il ricorso del NI (pag. 22 motivi), segnalando la natura istantanea del delitto, una volta confermata la natura permanente degli effetti scaturenti dal negozio incriminato (cfr. Cass. Sez. Un. Ferrarese, cit.).
L'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: lo scopo elusivo. Pertanto, il fuoco del comando non attiene alla tipologia dei beni ceduti o alle modalità negoziali tramite cui si dispone la cessione del bene, bensì al risultato a cui consapevolmente mira il negozio traslativo.
Anche la normativa dettata dalla L. n. 364 del 1989 (pure quando la struttura contrattuale permette il fenomeno di un'apparenza fittizia rispetto alla realtà, come quando la gestione dei beni va a beneficio del medesimo soggetto fondatore), ricade nel divieto soltanto se illuminata dalla specifica intenzione fraudolenta di cui si è detto.
Finalità, inoltre, che può concretarsi, come nel caso in esame (e come ritualmente contestato nel capo di accusa), anche dall'intento di favorire comportamenti ricettatori, o di riciclaggio o, ancora, di reimpiego della ricchezza provento di illecito la commissione da parte di terzi estranei alla commissione dei reati presupposto (ai partecipi degli organismi collocati al di fuori dei confini nazionali, era consentito sottrarsi ai controlli e di dispiegare più libera politica di investimento di questa considerevole dotazione di denaro "sporco").
La motivazione della sentenza impugnata (pag. 50 e ss.) evidenzia come - sotto la accorta gestione del NI - il disegno promosso dal EN prese corpo allorquando furono espletate le indagini tributarie e vennero accertate elevatissime pendenze debitorie delle società verso l'Erario, quando il PM aveva già richiesto al GIP un sequestro preventivo e che era ragionevole attendere (poiché il EN risultava già indagato), quando si profilava una risposta ancor più severa dell'ordinamento, alla luce della denuncia BE, con attivazione della procedura ex art. 2409 c.c. (cfr. Sent. pag. 74).
Nel programma divisato furono allestiti negozi meramente apparenti, allo scopo sia di dare formale riscontro al pagamento del prezzo di immobili, che mai venne versato dalle società acquirenti alle società cedenti, sia di consentire l'attribuzione di somme di denaro operazione che complessivamente aveva consentito lo spossessamento della ricchezza affluita dai delitti tributari: indubbiamente, un logico riscontro del precetto punitivo.
Poiché il delitto in esame si perfeziona all'atto delle operazioni di trasferimento fraudolento dei valori e non suppone, per la connotazione di reato di pericolo, che il disegno delittuoso raggiunga lo scopo.
È irrilevante che delle fasi negoziali resti compiuta traccia documentale (acquisita anche grazie ad atti a sorpresa come le disposte perquisizioni), ne' che la contabilità acquisita in atti abbia, di poi, permesso di tracciare il percorso di questo denaro e dei cespiti immobiliari, svelando l'intento simulatorio. La decisione impugnata richiama - a sostegno del convincimento maturato dai giudici - le dichiarazioni confessorie del EN (interr. 13.7.04, 28.7.04, 18.8.04 e, dichiarazioni spontanee, 20.4.2006, cfr. Sent. pag. 91), prova decisiva perché egli risulta il protagonista indiscusso della vicenda quale promotore della intrapresa delittuosa, amministratore di fatto o di diritto delle società strumentali e, quindi, certamente portatore consapevole di un progetto ben mirato a personali interessi patrimoniali. È una traccia giustificativa sorretta da logica e coerenza al dato processuale, immune da censure di legittimità: le obiezioni difensive che vorrebbero scarsa la portata probatoria delle dichiarazioni del EN sono manifestamente infondate, anche perché esse sono accompagnate dalle analoghe affermazioni accusatorie dei collaboratori RL, AN, TT (sent. pag. 74).
e) È generica e, comunque, infondata la censura che ravvisando una motivazione meramente correlata alla decisione dei primi giudici, sottolinea la carenza giustificativa quanto alle imputazioni afferenti alla violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 nonché all'addebito di bancarotta fraudolenta aggravata. Manca, invero, al ricorso l'indicazione delle ragioni e per quali aspetti lo scrutinio da parte della Corte territoriale risulti inadeguato.
Il contesto complessivo, anche con richiamo alle osservazioni già rese dal BU (le quali si profilano come integrative della decisione impugnata) è completo e soddisfa le istanze di completezza motivazionale, anche perché - si ribadisce - non è dato leggere nel ricorso ogni difforme e seria prospettazione nella lettura delle risultanze sia quanto agli addebiti penal/tributari sia all'accusa di bancarotta fraudolenta impropria.
Al contrario, la decisione dedica, oltre alla minuziosa ricostruzione storica della vicenda, sorretta da referenti probatori, un attenta argomentazione (a pag. 91 e ss.) che validamente respinge il giudizio di infondatezza dei rilievi propri della pretesa incompletezza delle contestazioni e della prova a carico del EN (pag. 90) che si articola anche nelle ammissioni sulla strategia delittuosa in ordine ai reati fiscali, nel dettaglio operativo per la realizzazione delle medesime (la copertura di pericolose sbavature, ed anche gli espedienti per lucrare un rimborso di IVA mai corrisposta) nonché sulla responsabilità ex art. 10 del D.Lgs. cit. (p. 91/92). Non è dato davvero ravvisare ne' vuoto giustificativo, ne' frettoloso rinvio per relationem alla prima decisione. Pretestuosa è la critica in merito agli addebiti di bancarotta e, segnatamente, alla qualifica soggettiva del EN, ritenuto amministratore di fatto delle società.
Anche per questo riguardo, la decisione si giova (pag. 92) delle ammissione recise formulate dallo stesso inquisito nel rivelare che egli si sostituiva totalmente alla gestione degli amministratori di diritto (pertanto con tratto di continuità e per atti significativi), sovente meri prestanome, occupandosi direttamente delle questioni interne degli organismi (richiamo alle dichiarazioni AL).
Motivazione bastevole ed esauriente, sia per la responsabilità ex art. 110 c.p. sia per quella discendente dalla previsione generale disposta dall'art. 2639 c.c., qualificativa della gestione di fatto, applicabile, quale traccia interpretativa generale, anche alle fattispecie fallimentari (cfr. per es. Cass., sez. 5^, 14.4.2003, Sidoli, CED Cass., 224948; Cass. Sez. 5^, 17.10.2005, Carboni, CED Cass. 232456).
f) Inammissibile è il successivo motivo che suppone un'erronea applicazione della legge penale per la mancata declaratoria della prescrizione, già maturata prima della sentenza d'appello (e, comunque, alla data odierna), in ragione della omessa applicazione della recidiva (5^ motivo).
La recidiva (specifica, reiterata, infraquinquennale) fu contestata al EN dal PM. all'udienza 30.3.2001.
I suoi presupposti non sono negati dal ricorrente. La Corte di merito (pag. 89) ha affermato che, pur senza specifica motivazione sul punto, di essa il primo giudice tenne conto nella graduazione della pena in sede di condanna.
Al riguardo l'impugnazione tace, sostenendo che - invece - la condanna fu inflitta per tutti i reati, nei termini desumibili dalla formale contestazione, compresa la recidiva ed ha negato che essa sia stata esclusa.
In realtà il ricorrente reitera la doglianza avanzata al giudice di appello, ma non considera lo sviluppo argomentativo da questi reso, cadendo così nel vizio di genericità.
L'obiezione è, al contempo, manifestamente infondata poiché la mancata motivazione, sul punto, non è affatto sinonimo di negazione della stessa, tanto che, nel gravame di appello si perorava la sua esclusione, con ciò supponendo che l'incremento sanzionatorio dovesse essere annullato.
Il giudice, inoltre, ha dovere di motivazione qualora intenda escludere la recidiva, non quando la ritenga operativa (cfr. Cass. Sez. 1^, 3.2.1987, Fanti, CED Cass. 179008). Del tutto logica è la conclusione della sentenza della Corte territoriale la quale riscontra la condanna per tutti i capi di imputazione a cui si connetteva la recidiva (espressamente riportata in calce al capo 41) e, comunque, specificamente argomenta per la valutazione dei motivi per escludere la sua eliminazione (cfr. anche Sent. pag. 94 che ribadisce la gravità dei fatti e le capacità delinquenziali dell'imputato), giustificazione di ordine discrezionale e su cui, perché portata su un piano di lineare ragionamento giuridico, non è censurabile in questa sede. g) Con il 7 motivo il EN si duole erronea applicazione della legge penale per la contestazione dell'aggravante dell'art. 112 c.p., comma 2, n. 1 pure per il delitto di cui all'art. 416 c.p.,
ipotesi che non è compatibile con la citata circostanza di reato;
ritiene illegittimo anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, da dichiarasi in via prevalente rispetto alle aggravanti. È motivo inammissibile perché manifestamente infondato poiché il capo di imputazione non prevedeva siffatta aggravante, tanto che la censura non era stata fatta propria dall'imputato nel gravame di appello (a pag. 94 la sentenza dei giudici di seconde cure accennano all'art. 112 c.p., comma 2, n. 1 con riguardo al capo 23 bis, relativo alla bancarotta).
Ampia e coerente giustificazione accompagna il diniego delle circostanze attenuanti generiche a favore del EN:
il giudizio si parametra sugli indici dettati dall'art. 133 (pericolosità desunta dalla recidiva qualificata, dalla durata delle condotte illecite, dalla gravità del danno cagionato, dalla capacità organizzativa della trama delinquenziale) e non è dato ravvisare alcuna violazione della legge penale.
Al giudice di legittimità è preclusa ogni ulteriore indagine nel merito.
h) Infine, il ricorso assume la violazione dell'art. 578 c.p.p. per l'eccessività della provvisionale.
Motivo che non palesa interesse poiché il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.
2) Ricorso della difesa di NZ NI:
a) Con il primo motivo l'imputato si duole della mancata assunzione di prova ritenuta decisiva richiesta dalla difesa (all'udienza 7.65.2001), rappresentata dall'esame del NI medesimo. Violazione di norma processuale (art. 208 c.p.p.), foriera di nullità di tipo intermedio (nonché di illogicità conseguente alla decisione).
Trascurando l'errore nel richiamo all'art. 190 bis c.p.p., operato dal primo giudice e corretto dalla Corte d'appello (Sent. pag. 77), senza alcuna effettiva incidenza sulla sostanza della decisione processuale, questa Corte osserva che la nozione di "prova decisiva" richiede che la risultanza non incida soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione), ma risulti determinante per un esito diverso del processo.
Quando, cioè, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia. Dunque, si tratta di doglianza infondata, anche perché l'imputato era già stato sottoposto due volte, ad interrogatorio nella fase delle indagini preliminari (cfr. Sent. pag. 77).
Non è dato - ancora - conoscere per quale ragione e contenuto l'esame del NI avrebbe apportato una diversa prospettazione difensiva.
Inoltre, come già stabilito dalla Cassazione (Cass., sez. 4^, 3.11.2005, Di Mauro, Ced Cass., rv. 233179) il mancato esame dell'imputato non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni (facoltà che non risulta essere stata esercitata dal prevenuto), rilievo che si aggiunge a quello già svolto dai giudici di seconde cure (che il Collegio condivide), sulla discrezionalità giudiziale nell'ammissione del mezzo.
b) Il ricorso lamenta, quindi, la violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2 nella revoca dell'ordinanza dei testimoni a discarico
(disposta dal tribunale in data 13.4.2006), con indebita limitazione del diritto alla prova dell'imputato (argomento che era stato segnalato in sede di appello anche da EN e da AR, ma poi non più da costoro riproposto).
La Corte d'appello (Sent. pag. 67) non si è riportata (come sembra indicare il ricorrente) all'Ordinanza del BU (sottolineando il lasso di tempo ormai trascorso), bensì, ha, innanzitutto, riscontrato la tardività dell'eccezione a suo tempo avanzata, poiché il provvedimento con il quale il giudice dispone la revoca dell'ammissione di un testimone a discarico dell'imputato, nonostante il difensore abbia insistito per la sua escussione, è affetta da nullità che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2. I giudici di seconde cure hanno giustamente (con richiamo anche a Cass., sez. 6^, 6.10.1999, Malorgio, Cass. pen., 2001, 907; ma cfr. anche Cass. Sez. 6^, 8.7.2002, CED Cass. 224272) rammentato che la censura sulla mancata ammissione di una prova si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato e non astrattamente, con argomento avulso dal contesto dello scrutinio probatorio.
A queste fondate considerazioni in linea di diritto, l'impugnata sentenza ha ancora aggiunto (seguendo l'opinione articolata espressa dal PM. in una memoria) che quanto già era stato assunto risultava sufficiente alla formazione del giudizio (senza evocare - come vorrebbe il ricorrente, pag. 10 del ricorso - un pregiudizio di inattendibilità dei testimoni dedotti dalla difesa). Non si ravvisa la carenza di logica e la violazione del dettato processuale ne', per il vero, la pedissequa riproposizione degli arresti fatti propri dal primo giudice e l'opzione processuale risulta, conseguentemente, immune da vizio.
c) Manifestamente infondata è l'asserita mancanza (il 3 motivo) di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione del dibattimento.
Infatti, la sentenza giustifica l'opzione processuale con un peculiare cenno motivazionale: essa fa presente come la domanda fu avanzata dalle difese di NT e AR in via "eventuale" e non fu successivamente corredata di giustificazione, mentre la difesa NI non ha richiesto in sede di appello l'assunzione degli esami testimoniali, riservandosi di insistere al proposito qualora la decisione fosse stata annullata (pag. 68).
Su queste giustificazioni giudiziali il ricorso tace palesando l'infondatezza delle censure.
d) Già si è detto - trattando della posizione EN - della peculiare configurazione della fattispecie di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies oggetto del 4^ motivo avanzato dalla difesa del NI, a quei passaggi si rinvia.
Sul punto la pronuncia d'appello dispiega attenta motivazione per sottolineare che l'intento delle parti era univocamente quello proscritto dal precetto penale.
La valutazione di questo essenziale profilo della condotta attiene al merito ed è, pertanto, sottratta al vaglio del giudice di legittimità.
Può soltanto rilevarsi che l'argomentazione non risulta incoerente con le risultanze di causa considerate e che non si presenta illogica nè viziata da passaggi non ragionevolmente plausibili e che, al contempo, è evidente la tutela "anticipata" disposta dalla norma sulla effettività delle misure di prevenzione reale, nella tensione a precludere qualsiasi spazio di elusione al divieto. La critica mossa di un indebita commistione tra il profilo oggettivo della condotta e la peculiare connotazione specifica del dolo è priva di rilievo (Motivi pag. 19/20).
Non si afferma la connotazione fittizia dell'attribuzione delle somme di denaro, bensì si include anche l'interposizione reale raggiunta mediante l'accordo negoziale nel fuoco del divieto, quando l'azione si sostanzi in un espediente per sottrarre alle misure di sicurezza patrimoniali i beni (come già osservato dianzi).
Per altro verso è indubitabile il contributo causale fornito dal NI al programma del EN, richiamando la sua specifica competenza nel settore onde è corretta l'imputazione concorsuale ascrittagli.
Non confligge, ancora, con l'assunto giudiziale la circostanza (cfr. Motivo 4.5) che, nello svolgimento del programma criminoso, siano intervenuti (cessioni immobiliari da TALME a ER e, poi, a PERSPEED) organismi apparentemente indipendenti dal novero originario riferibile al EN, poiché (come dettagliatamente rammentato da Sent. pag. 74) detti soggetti risultano comunque riconducibili alla persona del EN (che poteva controllare le holding sedenti in Lussemburgo, socie della prima) e che, inoltre, le cessioni si giovarono di artifici contabili capaci di palesare la mera apparenza del pagamento del prezzo, ovvero, ovvero di collocare gli atti di cessione a ridosso della denuncia del BE che aveva palesato la reale titolarità di ER in capo al EN.
Facendo trasparire la logica trama e la reale consecutio degli accadimenti.
Quindi, al di là delle singole componenti oggettive, tutta la complessa operazione, nelle sue fasi, risulta illuminata e giustificata dall'intento di sottrarre anche questi cespiti alla misura di prevenzione reale.
Anche per questo aspetto la motivazione resa è completa e immune da vizio di legittimità.
e) Inammissibile, perché manifestamente infondato, è il motivo che censura l'inconsistenza della giustificazione circa la consapevolezza del NI di aderire, eppertanto rendersi correo, del disegno fraudolento del EN.
I passaggi attraverso cui si dispiega la motivazione (Sent. pag. 78 e ss. che richiama anche le considerazioni di pag. 72 e ss.) dell'impugnata pronuncia sono logico sviluppo delle premesse storiche e la relativa lettura non denuncia forzatura in termini di irragionevolezza.
Non coglie nel segno la critica del ricorrente quando ricorda la natura istantanea del reato e segnala che i sintomi della consapevolezza del disegno frodatorio si collocano in epoca successiva alla consumazione dell'illecito (nè risulta di qualche interesse che la motivazione si giovi di accadimenti successivi all'area cronologica del capo di imputazione, il quale non svolge alcuna funzione delimitativa dell'argomentazione giustificativa), così come irrilevante è la censura che ritiene indimostrata la consapevolezza del NI, assumendo che l'argomentazione relega il dolo specifico alla sottrazione dei beni alla misura di prevenzione, non all'origine illecita (pag. 36 motivi): è evidente - ed il testo della giustificazione giudiziale non lascia adito a dubbi - che la disamina del comportamento del prevenuto è svolta nel senso che la sua condotta posteriore trova adeguata spiegazione soltanto nell'ipotesi di una originaria consapevolezza delle ragioni della manovra del EN.
Quindi dai fatti successivi, i giudici di merito con percorso lineare, deducono (e non presumono) un accordo originario tra professionista e cliente, avendo riscontrato positivamente che al NI stava a cuore un'apparenza ineccepibile, non già la effettiva sostanza, indubitabilmente contraria alla legge (come attestato dalle operazioni societarie manifestamente irregolari, cfr. sent. pag. 80), sovvenendo personalmente alla ricerca di un nuovo contraente nel trust, quando AR recedette dall'impegno (Sent. pag. 81), ecc..
Traccia che rinviene conforto anche nelle dichiarazioni del RL (Sent. pag. 79) e dalle cariche istituzionali assunte dall'imputato, postazioni che permettevano un controllo ed una conoscenza approfondita della dinamica del contratto.
Inoltre, la fattispecie propone in via alternativa e non congiuntiva lo scopo specifico di sottrazione alla misura di prevenzione patrimoniale (obiettivo che la Corte territoriale ritiene dimostrato), con quello di agevolare condotte delittuose di ricettazione (fatti che astrattamente presuppongono la consapevolezza dell'origine illecita del cespite): del resto il testo della decisione (Sent. pag. 77, con la precisazione che riferisce non la propria opinione, bensì quella del primo giudice) letto senza velo polemico, non esclude siffatta contezza, sottesa al provvedimento di sequestro che si intendeva eludere.
La motivazione è esauriente e non evidenzia i lamentati vizi dei legittimità.
f) Quanto precede dimostra che l'accusa mossa al NI è fondata e, comunque, non si è in presenza dell'evidente prova di innocenza. Può, dunque, pervenirsi al proscioglimento del NI per estinzione del reato, attesa la maturata prescrizione del delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies (che comprende gli originari capi 34, 35 e 37).
La condotta - comprensiva delle cessioni operate dal NI - si è esaurita (ultimo atto 25.6.1999, fatto contemplato dal capo 37) in epoca anteriore al decorso di anni 7 e mesi 6 a far data da oggi, periodo stabilito dalla riforma degli artt. 157 e 161 c.p. (applicabile al caso in esame poiché la decisione di primo grado fu emessa dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 ed esatte sono le notazioni di Sent. pag. 65) per reati con pena massima edittale di sei anni di reclusione, senza che sia ravvisabile aggravante alcuna ad effetto speciale.
Inesatto risulta il percorso motivazionale della doglianza sub 5) del ricorso, ancorché il risultato a cui esso perviene è fondato. Infatti, correttamente i giudici indicarono nell'ultimo atto dell'azione anti-doverosa non già la cessazione della permanenza del reato, bensì il compimento della continuazione tra i delitti (a consumazione istantanea) ascritti al NI.
g) I ricorrenti sono nel giusto (Motivo 5^) nell'escludere la vigenza della sospensione del decorso prescrizionale per fatti processuali attinenti al solo EN, giovandosi di una contestazione (capo 37) che non vede questi compartecipe nel reato, poiché la causa di sospensione opera soltanto nei riguardi di "tutti coloro che hanno commesso il reato", cfr. art. 161 c.p., comma 1). Pertanto le cause di sospensione che attengono ad istanze di differimento del giudizio dibattimentale di primo grado invocate da EN, cause computate dai giudici di appello per la durata di due anni, cinque mesi, 22 giorni (Sent. pag. 66), non possono riflettersi nel decorso estintivo di reati imputati (senza concorso del EN) al NI, per il quale si riscontra soltanto la sospensione correlata all'istanza di ricusazione, foriera della stasi processuale soltanto per gg. 27 (dal 27.4.2006 al 24.5.32006, cfr. Sent. pag. 65/66).
Per questi motivi
, quindi, si deve dichiarare la estinzione di tutti i reati imputatigli in epigrafe per prescrizione, evento occorso in epoca anteriore alla decisione di appello (resa il 6.11.2007), essendosi compiuto il periodo di anni sette e mesi sei dalla data dell'ultimo fatto costitutivo della continuazione (capo 37, 25.6.1999; prescrizione 25.12.2006 + sospensioni: 21.1.2007). I motivi connessi al trattamento sanzionatorio perdono di rilievo, attesa la già rilevata estinzione dei delitti per prescrizione. Mentre l'infondatezza nel merito dell'impugnazione, per le ragioni dianzi esposte, impone il rigetto della medesima agli effetti civili. 3) Ricorsi di PA e di OS:
Gli imputati (a cui sono ascritti i capi 24, 25, 26, 27 e 33) personalmente impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, con distinti ricorsi, ma con identiche motivazioni, e lamentano l'erronea applicazione della legge penale quanto alla estinzione dei reati ascritti loro, sostenendo che la sospensione ai fini della prescrizione non può superare il quarto del massimo edittale. Con ciò formalmente errando, avendo confuso l'istituto della interruzione con quello della sospensione dei termini di decorrenza prescrittivi, postoché il limite previsto dall'art. 161 c.p., comma 2 si riferisce alla sola interruzione e non alla sospensione.
Tuttavia per costoro, come per altri prevenuti, giova la riforma del regime della prescrizione, sia per il computo del decorso, sia nel contesto del reato continuato, per la soppressione del richiamo a questo tipo di illecito originariamente previsto dall'art. 158 c.p., comma 1, effettuato dalla L. n. 251 del 2005.
Pertanto, ogni illecito trova decorrenza dal giorno di consumazione, secondo la regola generale dettata dal citato articolo. Ed, al riguardo, è fondato il secondo mezzo di ricorso. Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonostante l'ottica della considerazione unitaria del medesimo periodo di imposta (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8), non trasforma la condotta plurima in un fatto unico, la cui consumazione viene a coincidere con lo spirare dell'esercizio stesso ( 31.12 di ciascun anno).
La fattispecie, invece, contempla una molteplicità di fatti che, a questi fini debbono ritenersi autonomi (cfr. Cass. Sez. 2^, 6.12.2005, Bavero ed altri, CED Cass. 232932). Quindi, si riscontra l'estinzione delle condotte incriminate per gli anni 1997 e 1998, periodi entro i quali può dirsi decorso il lasso cronologico di sette anni e sei mesi.
Per questa ragione in parte qua la sentenza deve esser annullata. S'impone, al contempo, rinvio alla Corte territoriale competente per la rideterminazione della pena nel computo della continuazione. L'attribuzione dell'illecito indicato al capo 29, segnalata dal ricorrente come erronea (cfr. ultimo periodo del 2^ motivo), non risulta considerata a carico del PA come è dato leggere dal riepilogo di pag. 60 della sentenza impugnata.
In relazione all'addebito di cui all'art. 416 c.p. la struttura permanente della fattispecie non modifica il decorso prescrizionale (immutato risultando al riguardo l'art. 158 c.p.). La data di commissione del delitto associativo è sino all'aprile 2000, la sospensione dei termini (riferiti al EN, ma estensibile per tutti coloro che hanno commesso il reato è di due anni, cinque mesi, 22 giorni), il che protrae la data di estinzione oltre la data della decisione impugnata ed anche oltre la data odierna.
Nel merito dell'accusa, sia quanto all'associazione per delinquere, sia relativamente alle violazioni tributarie, manifestamente infondato è la doglianza del ricorrente (che, in gran parte, ricalca quelle avanzate con l'appello e trascura la puntuale giustificazione resa alla conferma della decisione di colpevolezza), considerando che il PA non è considerato promotore (Sent. pag. 86). Al proposito gravano sui ricorrenti sia la consapevolezza del disegno criminoso, sia la fattiva collaborazione per reperire persona che non avesse i limiti di affidabilità del prevenuto, sia nella sollecitazione verso i fornitori sia nel pagamento in modalità fiscalmente riservata, sia nell'organizzare i viaggi mediante disposizioni impartite agli autisti, ecc..
La prova di penale responsabilità è stata saldamente riscontrata dai giudici di appello mediante le dichiarazioni confessorie sia dei collaboratori del EN, sia addirittura dello stesso PA (e di RL), nonché dagli esiti delle operazioni discende dalle indagini di Polizia Giudiziaria.
Corredo ampiamente sufficiente - mancando ogni diversa risultanza al riguardo - ad attestare la fittizia causale delle operazioni allestite dall'associazione per delinquere contestatagli. Pertanto queste censure non hanno pregio alcuno.
4) La difesa di CO AR (imputato per i capi 28, 29 e 33) ricorre eccependo la carenza di motivazione sulla ricorrenza degli estremi del delitto associativo essendosi confuso i tratti probatori dello stesso con quelli del concorso nella violazione alla normativa tributaria, ascritta all'imputato quale amministratore di diritto delle società CONT SERVICE, pur avendo agito EN con riconosciuto ruolo di promotore.
Il motivo è infondato: esso trascura che, al di là dello scrutinio sulla penale responsabilità per le condotte di fraudolenza fatturativa, la Corte si sofferma sugli intensissimi rapporti personali tra AR ed il promotore ed organizzatore dell'associazione, EN EN e con il suo diretto collaboratore Roberto RL, dando atto delle frequenti riunioni con costoro e con altri associati in Castegnato.
Indici ragionevolmente ritenuti come seri dell'affectio che legava l'imputato al programma e che lo connetteva ai sodali/promotori dello stesso, attesi anche i collegamenti funzionali ed operativi con altri organismi riferibili a questi (PERPOOL, METAME FRANCE). La giustificazione non palesa insufficienza motivazionale. Il secondo motivo (non affacciato in sede di gravame di appello) è manifestamente infondato.
La sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale ed è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 161 c.p., comma 1) e quando il processo attiene congiuntamente a più imputati per reati tra loro connessi, per tutti gli imputati (art. 161 c.p., comma 2), l'art. 159 c.p. contempla quale causa di sospensione del decorso della prescrizione se essa è imposta da particolare disposizione di legge ovvero quando si sia in presenza di un impedimento delle parti.
La norma non distingue all'interno di questi ambiti la natura dell'impedimento.
Una volta preso atto che l'imputato è detenuto all'estero, il tribunale è tenuto comunque a sospendere o rinviare anche d'ufficio il dibattimento in corso (cfr. anche Ord. C. Cost. 28.4.1983, n. 115, Hosp).
Invero la detenzione dell'imputato all'estero, costituendo legittimo impedimento a comparire nel procedimento pendente in Italia nei suoi confronti (salva la rinuncia dell'interessato), preclude la celebrazione del giudizio in contumacia.
Non può, per ciò solo, escludersi efficacia sospensiva della detenzione all'estero dell'imputato, fattispecie del tutto difforme dalla sospensione della durata della custodia cautelare che è disciplinata da autonoma e diversa normativa processuale in considerazione dei ben difformi interessi sottesi. Si richiama nel resto quanto dianzi osservato sulla già maturata estinzione dei reati tributari afferenti agli esercizi 1997 e 1998:
per questo ambito - rigettando nel resto il ricorso - la sentenza viene annullata.
5) La posizione di IA AR (quanto ai capi 27 bis, 27 ter, 34, 35 bis, trattata dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia a pag. 84 e ss.), qui incriminata quale partecipe (in concorso con EN) nella sua veste di liquidatrice di TALME Sas, nonché di concorrente (con NI) nella manovra fraudolenta diretta alla sottrazione di rilevanti cespiti all'apprensione delle misure di prevenzione patrimoniale (in vista del programma di agevolazione della futura loro gestione fuori dal controllo degli organi giudiziali) e dello scrocco del rimborso IVA a favore di ER, è influenzata dalla decisione resa nei confronti degli altri imputati. Per i fatti commessi negli anni 1997 e 1998 è spirato il decorso prescrizionale.
La prescrizione, ha carattere oggettivo e non vi è ostacolo a considerarla estensibile, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., a favore della coimputata, anche se la stessa non è ricorrente. Infatti, la prescrizione dei reati è maturata o prima o nel corso del giudizio di secondo grado promosso dal NI (e dagli altri attuali ricorrenti), sicché la sentenza non era già divenuta esecutiva prima che il termine prescrizionale venisse a scadenza. Sul punto la giurisprudenza non soltanto è costante (v. da ultimo Cass., sez. 1^, 23.10.2000, Russo, Ced Cass. 217393), ma riscontra un vizio di legittimità ove il giudice di legittimità ometta la espressa dichiarazione, vizio suscettibile di autonomo ricorso (cfr. Cass., sez. 5^, 8.11.2005, Marrone).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI NZ NO per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso del NI agli effetti civili. Annulla la sentenza medesima nei confronti di OS SS e di RO PA, limitatamente ai reati di cui ai capi 24, 25 e 27, relativamente agli anni 1997 e 1998 e, per l'effetto estensivo, nei confronti di AR IA limitatamente ai capi 27 bis, 27 ter, 34 e 35 bis, relativamente agli anni 1997 e 1998, essendo detti reati estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per la rideterminazione delle pene nei confronti dei suindicati imputati.
Rigetta nel resto i ricorsi di OS, PA e di AR. Rigetta il ricorso di EN EN e condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali.
Così, deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009