Sentenza 25 ottobre 2013
Massime • 1
Ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, non rileva il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dell'imputato, che, invece, attiene alla possibilità di disporre la confisca ai sensi dell'art. 12 sexies della suddetta legge dei beni in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2013, n. 5590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5590 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 25/10/2013
Dott. BRUNO Paolo A.o - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2712
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 4005/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- UR AR, nato a [...] il [...];
- ER MA NI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 27/09/2012 dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti l'Avv. Leo Umberto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di UR AR e ER MA NI ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce emessa il 27/09/2012 nei confronti dei suddetti imputati, sentenza recante la conferma della condanna dei medesimi (pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 06/10/2010) per il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 - quinquies, nonché - il solo UR - per l'ulteriore addebito la L. n. 646 del 1982, ex artt. 30 e 31. I fatti si riferiscono alla presunta intestazione fittizia di un immobile e relativo garage, nonché di una autovettura, alla ER, coniuge separato del UR: ciò, secondo l'ipotesi accusatoria, al fine di eludere la normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali, essendo lo stesso UR sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (e, nella predetta qualità, avendo egli omesso di segnalare al competente Nucleo di Polizia Tributaria gli acquisti de quibus, a lui riferibili in quanto aveva stipulato egli stesso mutuo ipotecario).
Con l'odierno ricorso si lamenta:
1. inosservanza ed erronea applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 - quinquies, dal momento che detta disposizione "mira a scongiurare il pericolo che un soggetto, condannato per determinati delitti, disponga di beni o di altre utilità di cui non possa o non sia in grado di dimostrare la provenienza, ovvero che quei beni o quelle utilità abbiano valore sproporzionato rispetto al reddito del prevenuto". Tali presupposti non sussisterebbero nel caso di specie, essendo pacifico che il UR acquistò il bene immobile in rubrica ricorrendo al credito bancario, gravandosi di futuri ratei mensili che con il proprio lecito reddito era in condizione di onorare;
2. inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31, rilevando la difesa che per integrare il reato occorre la prova della specifica volontà dell'agente di violare le prerogative degli organi preposti ai controlli di legge (al contrario, nel caso di specie l'imputato avrebbe agito "alla più completa luce del sole, così manifestando la propria determinazione di non occultare il proprio operato");
3. manifesta illogicità della sentenza, per omessa citazione nel giudizio della Banca Apulia s.p.a. quale titolare di diritto reale di garanzia sull'immobile;
4. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 - bis c.p., avendo i giudici di merito negato al UR le circostanze attenuanti generiche solo sulla base dei suoi precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
In ordine al primo motivo, appare ineccepibile quanto già rilevato dai giudici di appello, laddove rappresentano che "sono elementi estranei alla previsione della norma di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 - quinquies, la verifica della sproporzione tra il valore dei beni e la capacità economica dell'imputato e la mancata giustificazione della provenienza lecita dei beni (presupposti invece necessari per l'emanazione del provvedimento di confisca di cui al successivo L. n. 356 del 1992, art. 12 - sexies)". In vero, per ravvisare la figura criminosa ex art. 12 - quinquies cit. è sufficiente prendere atto della riferibilità di un bene - formalmente intestato ad altri - ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale o che abbia concrete prospettive di esserlo, purché emerga da quella intestazione fittizia la prova della volontà di eludere l'esecuzione del (già intervenuto o potenziale) provvedimento. Il requisito della anzidetta sproporzione inerisce invece alla possibilità di materiale apprensione dei bene:
problema logicamente successivo, tant'è che l'art. 12-sexies, nell'enumerare le ipotesi criminose che -in caso di condanna od applicazione di pena su richiesta - impongono la confisca di denaro, beni od utilità che non abbiano giustificata provenienza, e siano sproporzionati al reddito od all'attività economica dell'imputato, contempla anche la fattispecie di cui all'articolo precedente. Altrettanto puntuali risultano le argomentazioni adottate dalla Corte di merito:
- circa la configurabilità del dolo del reato previsto dalla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31, dal momento che la stipula di un atto per rogito notarile o comunque con adeguate forme di pubblicità non può intendersi equipollente allo specifico obbligo di comunicazione statuito per legge;
- in ordine alla mancanza di interesse, in capo ai ricorrenti, in vista della formulazione di doglianze per l'omessa citazione a giudizio dell'istituto di credito che, a seguito dell'eventuale confisca, avrebbe pur sempre titolo a vedersi restituire la somma mutuata (dovendosi intendere la nozione di "interesse" quanto alla instaurazione di un contraddittorio nel processo penale, e non già in termini di mere aspettative economiche).
Da ultimo, deve ribadirsi la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 - bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez. 6^, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi). Peraltro, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Cass., Sez. 2^, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone).
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014