Sentenza 24 novembre 2011
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 integra un'ipotesi di reato, oltre che a forma libera, istantaneo con effetti permanenti la cui consumazione si individua al momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, non rilevando a tal fine il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 10 marzo 2023, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 2023, la Corte d'appello di Firenze, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettera b), della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 1.1.- Il rimettente premette di doversi pronunciare sull'impugnazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Arezzo, che ha respinto l'azione civile contro la discriminazione delle persone con disabilità proposta da J. M. , cittadina albanese residente …
Leggi di più… - 3. La Regione Basilicata ha discriminato gli stranieri senza residenza nell'accesso al Bonus PCAsgi · https://www.asgi.it/ · 14 settembre 2021
Il Tribunale di Matera, con ordinanza depositata il 12 settembre 2021, ha condannato la Regione Basilicata a riaprire i termini per la presentazione delle domande di accesso a misure di sostegno al materiale scolastico (i cd. “Buonus PC” per svolgere la Didattica a distanza) in quanto il bando originario escludeva i cittadini privi di residenza (e dunque anche gli stranieri irregolari). Lo scorso 24 settembre, Lunaria e ASGI avevano già denunciato la presenza di due requisiti discriminatori nel bando, segnalando al Presidente Regione Basilicata i possibili effetti negativi derivanti dalla Delibera della Giunta regionale n. 633 del 17 febbraio 2020, e del relativo avviso pubblico. La …
Leggi di più… - 4. La Regione Basilicata ha discriminato gli stranieri senza residenza nell’accesso al Bonus PChttps://www.asgi.it/ · 14 settembre 2021
Il Tribunale di Matera, con ordinanza depositata il 12 settembre 2021, ha condannato la Regione Basilicata a riaprire i termini per la presentazione delle domande di accesso a misure di sostegno al materiale scolastico (i cd. “Buonus PC” per svolgere la Didattica a distanza) in quanto il bando originario escludeva i cittadini privi di residenza (e dunque anche gli stranieri irregolari). Lo scorso 24 settembre, Lunaria e ASGI avevano già denunciato la presenza di due requisiti discriminatori nel bando, segnalando al Presidente Regione Basilicata i possibili effetti negativi derivanti dalla Delibera della Giunta regionale n. 633 del 17 febbraio 2020, e del relativo avviso pubblico. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2011, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO PE Maria - Presidente - del 24/11/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 2034
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 28557/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) LA US N. IL 04/06/1976 C/;
2) LA ND N. IL 13/12/1979 C/;
3) GI LE N. IL 04/03/1975 C/;
avverso l'ordinanza n. 3629/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 30/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. SPINACI Sante che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. De Angelis PE che chiede l'inammissibilità del ricorso e l'avv. De Tommaso Finizio che chiede l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 30.5.2011 il Tribunale del Riesame di Napoli annullava l'ordinanza emessa dal locale GIP in data 9.5.2011 con la quale era stata applicata la misura cautelare della detenzione in carcere nei confronti di LA PE, LA AR e GI AC per violazione continuata della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e per l'effetto disponeva la loro immediata scarcerazione.
Evidenziava il Tribunale che l'assunto accusatorio, sviluppatosi nell'ambito di una più vasta indagine, attivata nei confronti di SO LU, affiliato al cd. "clan dei Casalesi" fondava le contestazioni a carico di LA PE, LA AR e GI AC sulla scorta dei seguenti risultati investigativi: 1) il SO era il vero proprietario (mediante intermediazione di alcuni prestanome) ed amministratore di fatto di un vasto complesso aziendale, di cui facevano parte le società indicate nei capi d'imputazione D) E) ed F); 2) vi erano stati rapporti di contiguità tra il SO ed alcuni appartenenti alle Forze di Polizia di Napoli, tra cui LA PE e GI AC, che lo avevano coadiuvato nella gestione della sua attività imprenditoriale e, in particolare, in quella della discoteca "EL DIVINO" di Agnano, ora componendo o contribuendo a formare il servizio di vigilanza, ora provvedendo materialmente all'acquisto di generi di varia natura per il funzionamento del bar del locale;
3) alcuni di tali soggetti - ed in particolare LA PE, il fratello LA AR, nonché GI AC - lo avevano altresì coadiuvato nella fittizia intestazione del proprio impero imprenditoriale, al fine di eludere le disposizioni in materia di misura di prevenzione patrimoniale e di riciclaggio.
Riteneva il Tribunale che detti elementi non erano però in grado di dimostrare la finalità contestata.
In particolare il giudice del Riesame condivideva il giudizio espresso dal primo Giudice in ordine al fatto che gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini dimostravano che il controllo manageriale e gestionale della società "Winter Garden di lannuzzelli Adele e C. s.n.c.", che gestiva la propria attività economica attraverso la discoteca "EL DIVINO", era da ricondurre alla persona di SO LU, effettivo dominus e certamente amministratore di fatto. Così come affermava che poteva ritenersi provato che LA PE e LA AR - che lavoravano saltuariamente presso la discoteca "EL DIVINO" - erano consapevoli della posizione dominante del SO all'interno della società "Winter Garden", considerato che prendevano direttive da costui.
Non riteneva però provato che l'intestazione a OL AR di una quota della società fosse fittizia. Sottolineava il Collegio che secondo l'assunto accusatorio l'intestazione sarebbe fittizia in quanto non erano state registrate conversazioni telefoniche nelle quali il OL faceva riferimento, anche in modo indiretto, a tali attività commerciali, mentre emergeva che lo stesso era di fatto dedito all'attività lavorativa di muratore e che la quota societaria a lui intestata era in realtà da imputare al fratello, LA PE (appartenente alla Polizia di Stato) e, attraverso questi, direttamente al SO LU.
Osservava il giudice del Riesame che tale assunto non aveva trovato dimostrazione. Sottolineava che l'assenza di riscontri nel corso dell'attività di captazione investigativa non costituiva prova positiva del dato da dimostrare, potendo trovare altra spiegazione e che comunque anche se fosse provato che la quota societaria di LA AR fosse da imputare parzialmente al fratello di costui in ogni caso non sarebbe provata l'interposizione fittizia per conto di SO LU. L'assunto accusatorio era inoltre carente con riguardo alla dimostrazione dell'elemento soggettivo. Evidenziava il giudice del merito che non risultavano in atti elementi da cui desumere che, alla data dell'intestazione (14.11.2008), i LA avessero contezza di una prossima apprensione dei beni del SO e dunque che tale intestazione fosse volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e la normativa penale sul riciclaggio. Tale consapevolezza da parte del LA del fine illecito avuto di mira dal SO non emergeva dai dialoghi intercettati, e la distanza temporale tra la data dell'acquisto della quota societaria da parte del LA (14.11.2008) e la data di arresto del SO (21.2.2011) non consentiva di affermare, neanche in via deduttiva, detta consapevolezza. Così come non potevano ritenersi significativi i precedenti penali del SO (quand'anche conosciuti, visto che LA PE era un appartenente delle Forze dell'Ordine) essendo gli stessi remoti e di modesto allarme sociale. Richiamava giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che l'inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce, rileva al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e annullava l'ordinanza con riguardo al capo D).
Analogo discorso veniva fatto anche con riguardo ai capi F) e G). Anche in questi casi secondo il Tribunale mancavano elementi da cui trarre gravi indizi del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, e della consapevolezza in capo agli indagati del fine illecito avuto in concreto di mira dal SO, e cioè di sottrarre beni ad una possibile misura di prevenzione.
Aggiungeva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio inquirente, e come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il delitto di cui L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies è reato istantaneo ad effetti permanenti con la conseguenza che i comportamenti degli indagati, successivi all'intervenuto arresto del SO, non potevano essere ritenuti significativi di un mutato elemento soggettivo che da quel momento in poi avrebbe connotato psicologicamente la loro condotta (cfr. in tal senso Cass. Pen. 5^ n. 20393 del 20.3.2009; n. 30605 del 22.5.2009; SS.UU. n. 8/2001). Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli deducendo che l'ordinanza impugnata è incorsa in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). Lamenta una svalutazione del materiale processuale realizzata attraverso l'omessa motivazione su punti essenziali della decisione In particolare evidenzia che nella motivazione sono state utilizzate massime d'esperienza del tutto inadeguate a cogliere il contesto ambientale ed a consentire una corretta valutazione dell'elemento soggettivo. Si duole del fatto che il Tribunale non ha offerto nessuna spiegazione delle ragioni per cui gli indagati agissero nella società pur essendo consapevoli della gestione unica del SO LU (ossia del possesso del complesso aziendale) e della titolarità sostanziale del pacchetto di maggioranza delle quote, attività che era proseguita anche dopo l'arresto del SO LU per il delitto associativo mafioso. Lamenta che il richiamo del Giudice all'istantaneità del delitto si scontra con le caratteristiche dell'imputazione, considerato che viene contestato non solo il concorso con l'attribuzione fittizia della quota del SO, ma anche del possesso del complesso aziendale dell'amministratore di fatto, possesso che si articola e sviluppa fisiologicamente nel tempo. Sottolinea come il fatto di mantenere il medesimo apporto anche dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare per associazione maliosa, nella consapevolezza peraltro di pater essere di lì a poco arrestati, era un dato molto importante che non poteva essere sottovalutato. L'avere mantenuto identico rapporto con il successore del dominus, dopo l'esecuzione della misura cautelare, anzi l'aver proseguito l'attività consolidando la tenuta della società già partecipata clandestinamente dal SO, secondo il ricorrente illumina il passato e traccia il dolo dei soggetti nel presente.
Il ricorso è infondato.
L'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge sopra ricordato stabilisce: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è punito con la reclusione da due a sei anni". Nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte non è mancato chi ha ravvisato in detto delitto un'ipotesi di reato permanente, sull'argomento che il fatto reato è strutturato in modo tale da costituire una situazione di apparenza giuridica quanto alla titolarità o disponibilità del bene e nel mantenere consapevolmente e volontariamente una simile situazione;
facendone derivare, a corollario, che la consumazione non si risolve in un momento ma dura per tutto il tempo in cui lo stato antigiuridico persiste (Sez. 3^, 15 luglio 199, Lai;
Sez. 3^, 28 gennaio 1993, Guadalupi). Di contro invece lo ha qualificato reato istantaneo quell'orientamento che ha assegnato valore esclusivo alla condotta, costitutiva della situazione apparente, considerando privi di rilevo gli ulteriori effetti derivanti dal comportamento (Sez. 1^, 14 ottobre 1993, Epifani;
implicitamente, Sez. 6^, 26 febbraio 1993, Parisi). Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8 del 28/02/2001, intervenute a dirimere il contrasto, hanno affermato che l'art. 12-quinquies del decreto-legge delinea un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente. Il disvalore della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648- ter c.p.. Una volta realizzata l'"attribuzione fittizia", il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere giuridica rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento;
l'attribuzione, della "titolarità" o della "disponibilità" sulla cosa, intesa come situazione giuridica o come situazione di fatto giuridicamente rilevante, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, sta comunque ad indicare il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res che, allorché venga realizzata, esaurisce la rilevanza penale del fatto, secondo un modello comune (almeno di norma) a tutte le ipotesi di reato che comportino un'attribuzione patrimoniale illecita. Il permanere della situazione antigiuridica, quale conseguenza del contegno criminoso si profila, quindi, rispetto alle finalità di fattispecie, diretta a reprimere, un effetto lato sensu "traslativo", da iscrivere nel più ampio genus del cd. "riciclaggio", come dato non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile.
Deve aggiungersi che l'art. 12 quinquies in argomento è una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali (cfr. Cass. Sez. 1A, 15.10.2003, Fiorisi, CED Cass. 226607 Sez. 5, Sentenza n. 5541 del 15/01/2009). Lineamento essenziale della "figura criminis" di cui trattasi è, insomma, la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolente normativamente descritta. Per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. L'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova però un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: lo scopo elusivo. Poiché la pronuncia impugnata si attiene a queste linee di lettura, con argomentazione coerente ed incensurabile in fatto, non è dato accertare profilo di illogicità nella conclusione assunta. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2012