Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2015, n. 39122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39122 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
39 1 22/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/09/2015 . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: : SENTENZA - Presidente - N.818/2015- Dott. UMBERTO GIORDANO : - Rel. Consigliere- REGISTRO GENERALE Dott. MASSIMO VECCHIO N. 45537/2014 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEIDott. - Consigliere - - Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nei confronti di: RUGIANO DOMENICA N. IL 25/08/1958 avverso la sentenza n. 7/2014 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 23/06/2014 . visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO F Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha coneluso per Udito, per la parte civile, l'Av Uditi difensor Avv. SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza del 22 settembre 2015 Ricorso n. 45.537/2014 R.G. * Uditi, altresì, nella pubblica udienza: - il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Gialanella, sosti- tuto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte su- prema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- il difensore della imputata, avvocato Giuseppe Zumpano, il quale ha concluso per la inammissibilità e, gradatamente, pel rigetto del ricor- so del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appel- lo di Catanzaro. Rileva 1.- Con sentenza deliberata il 23 giugno 2014 e depositata l'8 luglio 2014, la Corte di assise di appello di Catanzaro - in riforma della sen- tenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Castrovillari, 19 settembre 2013, di condanna alla pena dell'ergastolo a carico di NI UG, imputata dell'omicidio aggravato e continuato del consorte IN VE e della figlia SA Geno- vese, reato commesso in Villapiana il 27 aprile 2012 – ha riconosciuto - alla appellante circostanze attenuanti generiche, dichiarandole preva- lenti sulle aggravanti;
e ha commutato la pena nella reclusione in quattordici anni (pena base: ventiquattro anni per il più grave delitto di omicidio della discendente, ridotta a sedici anni per le attenuanti, aumentata per la continuazione ad anni ventuno e, infine, abbattuta di 1/3 per il rito abbreviato), confermando nel resto la decisione im- pugnata. ли 1.1 I Giudici di merito hanno accertato e per vero la condotta de- ― littuosa è pacifica e incontestata in processo che la appellante, nelle - circostanze di tempo e di luogo indicate, mediante quattro fucilate (due per ciascuna delle vittime) aveva cagionato la morte del coniuge e della figlia, attinti rispettivamente al torace e alle spalle dai proietti- li esplosi. Il fatto di sangue era maturato nel contesto di rapporti coniugali e familiari critici e deteriorati;
la determinazione omicida della GI no (affetta da patologia di rilievo psichiatrico non incidente sulla ca- pacità di intendere e di volere) non era « insorta in relazione a un e- lemento scatenante »; il duplice omicidio era stato perpetrato « con calma e con freddezza »; facendo uso del fucile a canne sovrapposte del marito, l'imputata aveva fatto fuoco contro il consorte che era in piedi, appoggiato alle stampelle, presso la panchina del cortile di ca- sa;
aveva, quindi, estratto i bossoli esplosi, ricaricato l'arma; e, reca- tasi nella camera ove si trovava la figlia la quale dormiva, aveva, in rapida successione, sparato altri due colpi contro la giovane;
imme- diatamente la omicida, facendo uso della stessa arma, novamente ca- ricata, aveva tentato il suicidio, riportando una ferita al fianco (le 2 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . Udienza del 22 settembre 2015 Ricorso n. 45.537/2014 R.G. * canne del fucile, poggiato ortogonalmente col calcio sul pavimento, si b erano spostate nel mentre la UG, chinatasi col ventre sul vivo di volata, aveva premuto il grilletto). La giudicabile aveva inizialmente dichiarato ai sanitari che la soccor- sero e alla polizia giudiziaria che autori del suo ferimento e dell' omi- cidio del marito e della figlia erano i componenti di una setta, cui la giovane si era affiliata;
tale falsa versione aveva ribadito, nello stesso giorno del fatto, in tarda ora ai Carabinieri «< con maggiore dovizia di particolari »; ma, sentita il 30 aprile 2012, dal Pubblico Mini- stero, in seguito alle numerose contestazioni rivoltele in merito alla congruenza e alla plausibilità del racconto, la UG, in concomi- tanza di una pausa dell'esame, aveva confidato informalmente a uno degli ufficiali di polizia giudiziaria che assistevano il magistrato, di essere l'autrice dei delitti;
la confessione era stata formalizzata subito dopo nel corso dell'interrogatorio eseguito con l'intervento del difen- sore;
ed era stata ribadita nel successivo interrogatorio al Pubblico Ministero del 2 maggio 2012; ma era stata ritrattata in sede di inter- rogatorio di garanzia. - Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto 1.2 serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale, premettendo di dovere, nell'esercizio della potestà di- screzionale di commisurazione della sanzione, più congruamente adeguare la pena al fatto », ha osservato in proposito: innanzi tutto ли la perizia psichiatrica, pur avendo verificato che la capacità di inten- dere e di volere della giudicabile, al momento del fatto, non era né e- sclusa, né grandemente scemata, ha, tuttavia, accertato che la appel- lante delinqui essendo affetta da disturbo paranoide della personalità di tipo strutturale;
secondo quanto pacificamente acclarato dal primo giudice, il movente dell'omicidio del coniuge risiede nella reazione al- la condotta di costui che per anni aveva « schiacciato, sfruttato e op- presso in ogni modo » l'imputata; la vita familiare era stata caratte- rizzata « da continui litigi e umiliazioni »; già il matrimonio “ripara- tore" era stato imposto alla UG dai suoi familiari, dopo che co- stei, sedicenne, era stata violentata dal VE;
il marito si era in seguito «< comportato sempre peggio », costringendola a rapporti sessuali indesiderati fin quando la donna non aveva subito un infarto;
invece, quanto all'omicidio della figlia, la UG ha confessato di aver ucciso la giovane per sottrarla a una vita infelice, non poten- do < tollerare di lasciarla in balia del fidanzato », reputato « perso- na malvagia, peggiore del marito »; infine, la giudicabile aveva ten- tato il suicidio due volte, immediatamente dopo la perpetrazione del fatto di sangue facendo uso della stessa arma e riportando una ferita al fianco;
e, successivamente, il 18 aprile 2013 in ambiente intramu- rario;
conclusivamente devono riconoscersi alla appellante circostan- 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 45.537/2014 R.G. * Udienza del 22 settembre 2015 ze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, di cui all'articolo 577, primo comma, n. 1, e secondo comma cod. pen., in quanto le circostanze considerate incidono « fortemente sull' apprezzamento della entità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputata ». -2. – Il Procuratore generale della Repubblica, presso la Corte territo- riale, in persona del dott. Salvatore Maria Curcio, sostituto procura- tore generale della Repubblica, ha proposto ricorso per cassazione mediante atto recante la data del 22 settembre 2014, col quale ha di- chiarato promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 69 e 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provve- dimento impugnato. Il ricorrente, con citazione di precedenti di legittimità in materia de qua, censura esclusivamente il bilanciamento tra le circostanze, امل siccome operato in termini di prevalenza, e, in proposito, deduce: la comparazione tra le circostanze attenuanti generiche (riconosciute) e le aggravanti ritenute - del rapporto parentale in linea retta e della relazione di coniugio colle vittime è contraddittoria, illogica, « in- - sufficientemente argomentata », nè conforme ai canoni dell'articolo 133 cod. pen., in quanto non sono state < adeguata- mente ponderate [le] componenti sia oggettive che soggettive »; in particolare la Corte territoriale ha « fortemente sopravvalutato »> la situazione familiare di degrado nella quale è maturato il fatto di sangue, laddove la condotta delittuosa ha raggiunto i massimi livelli di gravità e disvalore e laddove la capacità a delinquere ma- nifestata dalla giudicabile è stata « pressoché massima », avuto ri- guardo e secondo quanto la stessa Corte di merito ha accertato in - ordine a) alla pianificazione della azione delittuosa;
b) all'approfittamento delle condizioni di minorata difesa del coniuge infermo e della figlia dormiente;
c) al depistaggio delle investigazioni attuato dalla UG.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 Innanzi tutto non può essere prese in considerazione la censu- ra, variamente articolata, di insufficiente motivazione (e/o di inade- guata ponderazione degli elementi di valutazione). 4 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza del 22 settembre 2015 Ricorso n. 45.537/2014 R.G. Il vizio de quo non è, infatti, deducibile nel giudizio penale con il ri- corso per cassazione, come risulta sia alla stregua del tassativo teno- re testuale dell'articolo 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., sia a silentio, sulla base di considerazione storico - sistematica, alla stre- gua della comparazione con la corrispondente disposizione già con- tenuta (anteriormente alla novella di cui all'articolo 54, comma 1, let- tera b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134) nell' articolo 360, primo comma, numero 5, del codice di rito civile che, invece, distintamente contemplava, oltre il caso della motivazione omessa, anche quello della motiva- zione insufficiente (v. per tutte: Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio, Rv. 185451 e, per quanto riguarda l' insindacabilità della adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento», Sez. Un., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
3.2 La denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza, della erronea applicazione della legge penale, della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi di ricorso privi del requisito formale della specificità, prescritto dall'articolo 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. e sanzionato, a pena di inammissibilità dall'articolo 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
3.2.1 In ordine ai motivi di ricorso, tipizzati dall'articolo 606, سر comma 1, lettera e), cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto secondo il quale « è inammissibile [...] il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione [...] se i motivi sono enunciati in forma perplessa o alternativa, essen- do onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illo- gicità [...], che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame » (Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329), precisando, « a pena di aspe- cificità », sotto quale « profilo la motivazione asseritamente man- chi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illo- gica » (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; cui adde Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 - dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). -Peraltro la tipizzazione dei motivi di ricorso per cassazione i mezzi della impugnazione de qua costituiscono, a differenza di quel- li di appello, un numerus clausus, a presidio del quale l'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. commina la sanzione della inammissi- bilità pei < motivi diversi da quelli consentiti dalla legge » com- porta che il generale requisito della specificità si moduli, in rela- zione alla impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente ri- 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 45.537/2014 R.G. * Udienza del 22 settembre 2015 goroso e pregnante, sintetizzato colla felice espressione della « duplice specificità » (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonar- do, p. 254584), in quanto è onere del ricorrente argomentare altresì la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativa- mente stabiliti dalla legge. -3.2.2 Nella specie, peraltro, la promiscua e perplessa formulazione delle censure avviluppa indistintamente, non solo tutti i vizi della motivazione, ma anche l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale. Si tratta di mezzi di impugnazione eterogenei e incompatibili, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato. La violazione di legge (sia sotto il profilo della inosservanza che sotto quello, affatto distinto, della erronea applicazione) prescinde da ogni quaestio facti inerente l'ambito dell'accertamento e/o della valu- tazione della regiudicanda operati dal giudice di merito;
mentre è e- sclusivamente su quest'ultimo piano che rilevano i vizi della motiva- zione, i quali, a loco volta, si pongono in rapporto di reciproca esclu- sione, posto che alla evidenza - la motivazione se manca, non può - essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogi- ca;
e, di converso, la motivazione viziata non è mancante;
e posto, in- ли fine, che il vizio della contraddittorietà della motivazione [introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.] è nettamente e specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicità.
3.2.3 Orbene la mescolanza dei motivi di ricorso, cumulati ed em- bricati nella indistinta prospettazione del ricorrente (il rilievo attiene ovviamente al profilo logico - concettuale, irrilevante essendo l' a- spetto grafico e meramente formale della articolazione dell'atto in pa- ragrafi o altre partizioni, cfr. la recentissima Sez. U. civ., n. 9100 del 06/05/2015, Rv. 635452) rende la impugnazione assolutamente a- specifica. In proposito, giova peraltro considerare che sarebbe affatto estranea al sistema processuale la prospettiva di attribuire al giudice di legit- timità la funzione di rielaborare la impugnazione, distillando dal coa- cervo indifferenziato dei motivi perplessi le censure congruenti con i mezzi di impugnazione suscettibili di plausibile e utile scrutinio, pre- via sussunzione nelle pertinenti previsioni. Per vero siffatta impostazione che addossa alla Corte suprema di cassazione «< il compito di dare forma e contenuto giuridici »> alle doglianze del ricorrente, per poi « decidere su di esse » è stato- 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 22 settembre 2015 Ricorso n. 45.537/2014 R.G. * condivisibilmente osservato – « sovverte i ruoli dei diversi sogget- ti del processo e rende il contraddittorio aperto a soluzioni impreve- dibili, gravando » la controparte resistente dell'onere « di farsi in- terprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezio- nalmente enucleare dal conglomerato della esposizione avversaria » (Sez. 1 civ., n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790, e nella motivazio- ne in exstenso, p. 10). 3.3 - È, infine, appena il caso di aggiungere che il precedente di legit- timità citato dal ricorrente contraddice l'assunto del vizio della moti- vazione, in quanto le Sezioni Unite hanno affermato che per sorreg- gere il giudizio di bilanciamento (nel caso scrutinato in termini di e- quivalenza) è motivazione sufficiente (anche solo) quella che l' opera- ta comparazione è « la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto » (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931). Ed esattamente tanto la Corte territoriale ha ar- gomentato nell'incipit della trattazione del punto impugnato (vedi p. 12 della sentenza). -Mentre alla evidenza - resta escluso che la decisione in esame, per le ragioni indicate dal giudice a quo (v. supra § 1.2), sia « frutto di mero arbitrio » e, pertanto, sia sindacabile nella sede del presente scrutinio di legittimità.
3.4 Consegue la declaratoria della inammissibilità del ricorso.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, addì 22 settembre 2015. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Umberto Giordano) (Massimo Vecchio) M Sssances Necchio IDEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7