Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 1
Sussistendo la causa di estinzione del reato della prescrizione, non è consentito al giudice esaminare il motivo di ricorso concernente la pretesa violazione del divieto di "bis in idem", ex art. 649 cod. proc. pen., ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima previsione - stabilendo che quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta - concerne solo le ipotesi di assoluzione con formula piena dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2008, n. 39401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39401 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/09/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 3396
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 012872/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AN, N. IL 20/12/1963;
IS US, N. IL 01/02/1967;
PADUANO DOMENICO, N. IL 27/10/1967;
avverso SENTENZA del 18/10/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor FRATICELLI MA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
Uditi i difensori degli imputati avvocati GIUNTA Fausto per AN A., MEZZAGRI Alessandra per PI PP FA e Antonino Tuccari per UA EN, che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AN GE, nella sua qualità di appuntato scelto dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di CO come capo - deposito carburanti, PI PP FA e UA EN, nella loro qualità di addetti alla Sezione Automezzi e Carburante dell'Ufficio Gestione del materiale presso il Comando Regione Carabinieri Emilia Romagna, venivano accusati, in concorso con AS EL, anche lui appuntato scelto in servizio presso lo stesso comando e separatamente giudicato, che operava materialmente, di avere falsificato e distrutto numerosi documenti - note di richiesta prelevamento cedole carburante, riepilogo mensile dei prelevamenti per consumi cd. MOT/11 e verbale di constatazione del consumo dei combustibili e lubrificanti ed MOT/13 - al fine di commettere il reato di appropriazione indebita di cedole di carburante in danno dell'Amministrazione Militare dalla quale dipendevano ed al fine di occultare tale reato.
I numerosi reati contestati venivano consumati tra il 1995 ed il 2000.
Con sentenza emessa in data 25 marzo 2006 il Tribunale di Ferrara, dopo avere ritenuto alcuni reati contestati assorbiti in altri reati, condannava i tre imputati per i reati di falso in autorizzazioni e certificazioni contestati alla pena ritenuta di giustizia, oltre alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici;
veniva dichiarata la falsità dei numerosi documenti specificamente indicati nei capi di imputazione.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 18 ottobre 2007, dopo avere rigettato una eccezione di improcedibilità ex art. 649 c.p.p., essendo stati gli imputati assolti con sentenza definitiva del Giudice militare dal delitto di peculato militare per non aver commesso il fatto, qualificava i fatti come falso materiale commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, confermava l'impianto della sentenza di primo grado, ma riteneva tutti i fatti precedenti al 2000 estinti per prescrizione, applicandosi agli stessi la nuova normativa in materia di prescrizione di cui alla L. n. 251 del 2005, dal momento che la sentenza di primo grado era stata pronunciata dopo la entrata in vigore di tale legge, e, quindi, confermava l'affermazione di responsabilità soltanto per i reati commessi nell'anno 2000 non ancora estinti per prescrizione e precisamente per quelli dal n. 114 al n. 123 dei capi di imputazione per il AN A., da n. 63 a n. 72 per PI G. e dal n. 19 al n. 44 per il UA D..
Secondo i giudici di merito, che disattendevano tutti i rilievi difensivi, le prove di accusa erano costituite essenzialmente dalle dichiarazioni accusatorie di AS EL, attendibile intrinsecamente, per la precisione del racconto, ed estrinsecamente per i numerosi riscontri oggettivi puntualmente indicati in motivazione, oltre che dalle prove documentali e dal fatto che non poteva passare inosservata al personale addetto al servizio ed esperto nel settore una discrasia tra i documenti esistenti in CO e quelli custoditi presso il Comando Regionale assai rilevante, essendo pari a circa L. settecento cinquanta milioni. Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassazione AN GE, UA EN e PI PP. AN GE deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) la violazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto - art. 649 c.p.p. - Il ricorrente poneva in evidenza che dinanzi alla Corte di Appello militare di Roma ed alla Corte di merito bolognese era stato giudicato lo stesso fatto, anche se diversamente qualificato, essendo, peraltro, del tutto identica la ricostruzione della vicenda operata da due giudici e la individuazione delle prove da valutare, dovendosi ravvisare divergenza soltanto in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del AS M., che secondo il giudice militare, contrariamente a quanto ritenuto poi dal giudice ordinario, non erano confortate da riscontri obiettivi con conseguente valutazione di insufficienza delle prove a carico dell'imputato;
2) la mancata assunzione di una prova decisiva:
a) perché le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. e valutate a norma dell'art. 187 c.p.p., e art. 192 c.p.p., comma 3. Trattandosi di prova sopravvenuta la Corte di Appello avrebbe dovuto compiere la valutazione di ammissibilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (rectius art. 603 c.p.p.) comma 2 e art. 495 c.p.p. e non limitarsi a ritenere la completezza probatoria;
b) perché sussiste un vizio di motivazione della ordinanza reiettiva con riferimento ai criteri di cui all'art. 495 c.p.p.;
c) perché la sentenza della Corte di Appello militare di Roma costituiva prova decisiva a discarico;
3) il travisamento grave delle risultanze probatorie del dibattimento che sarebbe stato evitato se si fosse acquisita la citata sentenza del giudice militare con riferimento:
a) al ruolo di GE NO nell'iniziale accordo illecito, perché il ricorrente non era capo - deposito carburanti che aveva la firma, ruolo che assunse soltanto in seguito, e tale qualifica, invece, era all'epoca rivestita da AS M.;
b) al ruolo di concorrente necessario per la falsificazione dei dati contabili, dal momento che la ed richiesta trimestrale, che, comunque, il AN A. non cessò mai di inviare al Comando regionale, non era indispensabile all'assegnazione del carburante in cedole;
c) ai riscontri individualizzanti delle dichiarazioni del AS M. sulla posizione del AN A. e ciò sia con riferimento alla valutazione della prova d'alibi perché la monetizzazione delle cedole presso il distributore del Citati avvenne quando il AN A. era a Praga, sia perché del tutto incerto è il riconoscimento del Vittiglio;
4) la carenza e la illogicità della motivazione in ordine al vaglio critico della chiamata in correità sia perché contrariamente a quanto ritenuto le dichiarazioni del AS M. sono incoerenti e non credibili a causa delle diverse versioni fornite, sia perché la Corte di merito non aveva valutato gli elementi acquisiti che dimostravano la inattendibilità del AS M. specialmente con riferimento alle modalità di spartizione delle somme ricavate dalla monetizzazione delle cedole.
PI PP FA ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione;
1) la violazione dell'art. 238 bis c.p.p. in relazione alla mancata acquisizione della sentenza irrevocabile della Corte di appello militare di Roma, che aveva assolto il PI G. dal delitto di peculato militare per non aver commesso il fatto, trattandosi di reati connessi anche in virtù della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
2. Oltre alla violazione dell'art. 649 c.p.p. bisogna rilevare che la prova richiesta, sopravvenuta, appariva decisiva e, quindi, la motivazione della ordinanza di rigetto della richiesta è erronea;
2) la violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2, artt. 190, 495 e 238 bis c.p.p.;
3) la inosservanza od erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e vizio della motivazione sul punto in relazione alle dichiarazioni accusatorie del AS M., non essendo ravvisabili riscontri oggettivi individualizzanti, non potendosi considerare tale il non potevano non rendersi conto per la notevole discrepanza dei dati tra il comando regionale e quello di CO. Il ricorrente poneva poi in evidenza che vi erano elementi a prova del contenuto menzognero delle dichiarazioni del AS M. non considerati dalla Corte di merito, quali le modalità del primo interrogatorio poi sospeso, la indicazione, successivamente corretta, del AN A. come ideatore del sistema, la sottovalutazione delle dichiarazioni di numerosi colleghi del PI G., la infondata convinzione che per la contabilità delle cedole di CO venisse usato un sistema differente, il fatto, pur ammesso dalla Corte di Appello, che la vicenda venne a galla proprio per l'intervento di PI G. e UA D., fatto che potrebbe spiegare le affermazioni calunniose del AS M., la personalità del dichiarante.
UA EN ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) la violazione della legge processuale per la mancata acquisizione di una prova decisiva sopravvenuta - la sentenza divenuta irrevocabile della Corte di appello militare di Roma già richiamata - ex art. 238 bis c.p.p. (la tesi sostenuta, anche con argomenti in parte diversi, è identica a quella prospettata dai primi due ricorrenti);
2) la violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2, art. 495 c.p.p., comma 1, artt. 190 e 238 bis c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla mancata acquisizione della predetta sentenza del giudice militare, da ritenere prova sopravvenuta e decisiva;
3) la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 ed il vizio di motivazione sul punto in ordine alla ritenuta presenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni del AS M., apparendo necessaria una valutazione assai più rigorosa anche perché la Corte militare era pervenuta sulla base degli stessi elementi ad una valutazione di inattendibilità del AS M., le cui dichiarazioni erano state addirittura ritenute calunniose. Il ricorrente poneva poi in evidenza vari elementi che minavano la credibilità del AS M. e spiegava che si trattava di una ritorsione dello stesso contro il DU D. che aveva scoperto e denunciato il sistema truffaldino. 4) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione che non ha tenuto conto di numerosi elementi favorevoli al ricorrente, quali ad esempio le relazioni e le dichiarazioni del tenente MB e di altri testimoni.
PI G. e UA D. in data 8 settembre 2008 depositavano una memoria difensiva che riportava le dichiarazioni del loro accusatore. È necessario prendere atto del tempo trascorso dai fatti accertati fino al mese di maggio del 2000.
Nel caso di specie sono applicabili i termini di prescrizione di cui alla L. n. 251 del 2005 perché al momento dell'entrata in vigore della legge non era stata pronunciata nemmeno la sentenza di primo grado, che è del 2006.
Orbene, secondo il nuovo testo dell'art. 157 c.p., tenuto conto dei reati, così come qualificati dalla Corte di merito, il termine prescrizionale è di sei anni più un quarto per la interruzione;
quindi i reati contestati si prescrivono in sette anni e sei mesi, ovvero nei primi giorni del mese di novembre del 2007 e cioè alcuni giorni dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. Anche volendo considerare il periodo di sospensione di sei mesi e mezzo per un rinvio dell'udienza, che, peraltro, era stato richiesto dal Procuratore Generale, ma al quale si erano associati i difensori, la prescrizione sarebbe maturata nel corso del mese di giugno del 2008.
Non risultano altri periodi di sospensione del termine prescrizionale.
È, pertanto, evidente che i reati contestati agli imputati e ritenuti dal giudice di appello si sono estinti per prescrizione. Va anche detto che non risulta che gli imputati abbiano rinunciato alla prescrizione.
È appena il caso di notare che nel caso di specie non è applicabile la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale il decorso del termine prescrizionale successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado non determina la estinzione dei reati in caso di inammissibilità del ricorso, perché i motivi di impugnazione dei ricorsi proposti da AN A., PI G. e UA D. non sono inammissibili.
Non ricorrono i presupposti per applicare l'art. 129 c.p.p., comma 2 e pronunciare il proscioglimento dei ricorrenti con formula piena, tenuto conto dei numerosi elementi emersi a carico degli imputati, ed in particolare delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di AS EL, e posti in evidenza nelle motivazioni delle due sentenze di merito.
Non può essere accolta la richiesta dell'avvocato Fausto Giunta secondo il quale la intervenuta prescrizione consentirebbe, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 129 c.p.p., comma 2 l'esame del primo motivo di impugnazione concernente la pretesa violazione dell'art. 649 c.p.p.. Infatti l'art. 129 c.p.p., cit. comma 2 prevede che quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione ... . È, quindi, evidente che tra le ipotesi indicate dalla disposizione in esame non rientra quella della improcedibilità dell'azione penale per pretesa violazione dell'art. 649 c.p.p., dal momento che l'obbligo del giudice di immediata declaratoria in presenza di una causa estintiva del reato concerne soltanto le ipotesi di assoluzione con formula piena dell'imputato.
Anche il primo motivo di impugnazione del AN A. viene, quindi, travolto dalla presenza della causa estintiva dei reati contestati.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati contestati agli imputati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008