Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/2001, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
O I 0 T R 1 . A E I T 1 1 S N A . R O T T L R S L E A E D N 8 O 9 I O - C S 3 I L - REPUBBLICA ITALIANA R U 6 A P C S L DE TOPOL TAL031 33/0 1 E E A : D A E I S R 0 E E 4 LA CORT SU RIMA P T . A S Oggetto L M ESPULSIONE SEZIONE PRIMA CIVILE DELLO STRANIERO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Michele ANNUNZIATA - R.G.N. 693/00 - Consigliere Cron. 6525 Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud.05/07/00 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: SHEHU ENGJELL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE DI LANDO 10, presso l'avvocato EUGENIO TAMBURELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CAMICIOLA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI ASCOLI PICENO, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
2000 controricorrente 1470 -1- avverso il decreto del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositato il 28/10/99 N° 1067/99. R.G. Volout.). - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giacchi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EN GY ricorreva al tribunale di Ascoli Piceno avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di quella Provincia, per essere egli ai controlli di entrato in Italia sottrandosi frontiera. Il tribunale respingeva l'istanza dello straniero. Rilevava che il contratto di lavoro da lui prodotto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, era subordinato nella sua validità alla concessione dl permesso di soggiorno. Secondo il giudice del merito, invece, la norma predetta richiede, per la utilità del contratto di lavoro, a far ottenere il permesso in questione, che esso sia in corso. Contro questa decisione ricorre in Cassazione lo straniero con due motivi. Resiste l'Amministrazione dell'Interno con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Il ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell'art. 3 del D.P.C.M. del 16 ottobre 1998. Sostiene che tale norma espressamente stabilisce che il contratto di lavoro allegato dallo straniero alla sua istanza amministrativa, deve prevedere soltanto la condizione sospensiva 3 del suo accoglimento. la) Osserva il Collegio che la decisione impugnata ha, nella sua sostanza, respinto il ricorso dello straniero avverso il decreto di alespulsione, in considerazione del fatto che medesimo era stato rifiutato il permesso di soggiorno. Circostanza, questa, pacifica, che il provvedimento che è oggetto della presente fase di esame indica (a foglio 1) come risultante "testualmente", dagli atti. Osserva infatti il Collegio che è la legge, all'art. 13, lett. b), dal TU n. 286 del 1998 che richiede per l'appunto la mancata concessione di и tale permesso quale presupposto della espulsione. Orbene tale essenziale ratio della decisione del primo giudice non è impugnata dal ricorrente il quale, confondendo l'impugnativa del mancato rilascio dl permesso di soggiorno, riservata peraltro alla giurisdizione amministrativa, con quella del provvedimento che ne occupa, svolge in questa sede censure che non posseggono alcun rilievo, e che comunque riguardano argomentazioni non essenziali della decisione del Tribunale. La censura di violazione di legge è infondata. La trattazione del secondo motivo è assorbita dall'esame appena compiuto del primo motivo. 2) Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
e La Corte rigetta il ricorso compensa le spese del giudizio. In Roma il 5 luglio 2000. felle P eet and H Presidente M. Aunumrata IL/CANCELLIERE Deventer valy Domenico iviazzolo Пошетка O 0 I T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 R A . E T I 1 1 S Prima Sezione Civile N A . O R T L T Depositato riain L R S 2001 E A 3 MAR. E D N 8 N O O 9 I - C S I IL CAN 3 L - RE R U 6 A P C S L E E A : D E A I S 0 R E E 4 P T . A S L M 5