Sentenza 30 aprile 2015
Massime • 1
Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese informalmente nelle indagini preliminari alla polizia giudiziaria dal minore vittima di abusi sessuali e riportate nelle annotazioni di P.G., non essendo applicabile a tale rito speciale il divieto di "testimonianza indiretta" contenuto nell'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., che è riferibile esclusivamente al dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 23273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23273 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2015 |
Testo completo
O S C U R A TA 2 327 3 /1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2225/2015 Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - Dott. GASTONE ANDREAZZA - Consigliere - N. 54287/2014 REGISTRO GENERALE Dott. ALDO ACETO Dott. ANDREA GENTILI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente In caso di diffusione del presente provvedimento SENTENZA omettere le generalità e sul ricorso proposto da: gli altri dati identificativi, a. norme dell'art. 52 N. IL "omissis" G.G. d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio avverso la sentenza n. 128/2014 CORTE APPELLO di ☐ a richiesta di parte. CAMPOBASSO, del 02/10/2014 ✓ imposto dalla legge меб visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enies Delhaye, che ha concluso per ilreigetto del ricorso. DEPOSITATA IN CANCELLERIAN IL 29 MAC 2015 NIL C O LLIERE Luana Mar ni Udito, per la parte civile, l'Avv речёUdit (difensor Avv. Gicesepte Biscardi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. O S C U RATA RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Campobasso, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente con sentenza del 2.10.2014, in par- G.G. ziale riforma della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato in data 12.11.2013 dal GUP presso il Tribunale di Campobasso nei confronti dello stesso, concessegli le circostanze attenuanti generiche, con la già riconosciuta continua- zione tra i reati di cui ai capi a) e b) e con la diminuente del rito, rideterminava la pena inflittagli in anni 3 di reclusione per i reati di cui ai capi a) e b) della ru- brica e in mesi 10 e gg. 20 di reclusione per quello di cui al capo c), revocando la pena accessoria dell'interdizione legale per la durata di anni 5 e confermando nel resto la sentenza appellata. Il G.G. veniva anche condannato alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili. L'odierno ricorrente era imputato: a) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 609 quater primo ed ultimo com- ma c.p. per aver commesso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, atti sessuali, costituiti da toccamenti lascivi degli organi genitali e del G.A sedere della propria nipote (figlia del figlio) a nome nata a [...] il [...], nonché da un'attività di masturbazione fatta effettua- re sulla persona del prevenuto alla predetta bambina in tenera età; più precisa- mente, durante il periodo in cui la piccola A. è stata ospitata presso l'abita- zione dei nonni paterni, si sono create occasioni in cui è rimasta sola con "nonno G. e questi l'ha sottoposta ad atti sessuali mascherati da gioco che, co- munque, la piccola ha percepito come fonte di fastidio e situazioni anomale al punto da manifestare resistenze a permanere in tale situazione abitativa. In Ric- cia, nei primi 15 giorni di agosto 2012. b) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 609 quater primo ed ultimo com- ma c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commesso atti sessuali, costituiti dal toccare lascivamente i capelli e dal baciare sulla bocca, nonché dal toccare gli organi genitali, il seno ed il sedere ad un'ospi- te minorenne della propria abitazione a nomel M.M. nata a [...] "omissis" il "omissis" più precisamente, in tre occasioni differenti, durante il periodo in cui M. si trovava occasionalmente presso l'abitazione del prevenu- to, si sono create situazioni in cui è rimasta sola con "zio G. "e questi l'ha sottoposta ad atti sessuali. In Riccia, fino all'agosto 2012. c) del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. per avere sistematicamente maltrat- G.C. sottoponendola ad insultitato la propria moglie convivente, quali. "Sei una puttana, non sei mai stata una buona moglie", sminuendola, im- pedendole di uscire di casa liberamente e di frequentare la propria famiglia di origine, nonché percuotendola (l'ultimo ma grave episodio ha avuto luogo nel 2 O S C U R A T A 2010, allorquando il prevenuto spingeva la moglie a terra procurandole dei lividi sulle braccia). In Ricca, fino all'agosto 2012. Il G.U.P. del Tribunale di Campobasso in data 12/11/2013, aveva dichia- rato G.G. colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) e B) unificati dal vincolo della continuazione e, ridotta la sanzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. Lo aveva inoltre ritenuto re- sponsabile del reato di cui al capo C) e, ridotta la sanzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamen- to delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere. Il ☐ G.G. nell'occasione veniva dichiarato, inoltre, interdetto in perpetuo dai PP:UU: e d in stato di interdizione legale per la durata di anni 5 e condannato al risarcimento dei danni alle parti civili da liquidarsi in separata sede assegnando a ciascuna di esse una provvisionale di Euro 5.000,00, oltre alle spese di costituzione e rap- presentanza liquidate in complessivi Euro 2.000,00 per onorari -somma maggio- rata del 20% per ciascuna delle ulteriori costituite parti civili, oltre accessori di legge se dovuti.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, per- sonalmente, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. In relazione al capo d'imputazione sub a.: violazione dell'art. 191 co. 1 cod. proc. pen. e dell'art. 195 co. 3 cod. proc. pen. a norma dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. Secondo la tesi proposta in ricorso, poiché l'asserita vittima del delitto non è stata mai sentita nel corso del procedimento, sarebbero inutilizzabili le in- formazioni ed annotazioni di polizia giudiziaria ove si riportano le dichiarazioni della stessa. Si contesta, in particolar modo il punto della sentenza impugnata in cui si assume essere stata attribuita una sorta di valenza sanante al fatto che le di- chiarazioni stesse non sarebbero mai state poste in discussione dalla difesa del G.G. che avrebbe potuto condizionare la scelta del rito all'ascolto delle stesse. Si rimarca che l'essenza del rito abbreviato andrebbe ricercata nella cir- costanza per cui l'imputato consente di conferire valenza probatoria ad atti unila- terali di indagine pubblica ma non vale certo colmare lacune riguardo alla prova della sua colpevolezza. b. In relazione al capo d'imputazione sub b.: contraddittorietà della moti- vazione. a norma dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. 3 O S C U RA TA Si contesta l'affermazione di responsabilità e relazione a tale reato, in danno della minore deducendo che, contrariamente a quanto M.M. affermato in sentenza, il racconto della vittima non è stato lineare e coerente in tutte le occasioni in cui è stata sentita. Vengono riportate le dichiarazioni rese dalla stessa dinanzi alla polizia 0 giudiziaria il 24/8/2012 in cui il bacio sulla bocca viene indicato essere stato rice- vuto per caso. Viceversa, si lamenta che i soggetti che hanno riferito degli stessi episodi, abbiano reso dichiarazioni di ben altro tenore e colpevolizzanti nei con- fronti dell'imputato. In proposito viene riportato il contenuto di quanto denuncia- to rispettivamente il 24/8/2012 dalla madre e dalla zia della minore. E, ancora, riporterebbe in maniera diversa gli stessi fatti come riferitile il vicequestore ag- giunto Dott.ssa D.L.F.G. Si rileva allora che, se quanto riportato costituisce la piattaforma probato- ria sulla quale il giudice di secondo grado si è basato per affermare la colpevo- lezza dell'imputato, sembra impossibile non ravvisare la contraddittorietà della motivazione a norma dell'articolo 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. Tutte le di- chiarazioni sull'episodio, infatti, sarebbero in contraddizione tra loro. E non si ve- de come il racconto della minore possa essere ritenuto lineare e coerente. Ne-si sostiene- le illustrate ed incontrovertibili discrepanze potrebbero essere spiegate semplicemente con la "comprensibile ritrosia di M. a ripercorrere, nei parti- colari, innanzi ai poliziotti la sua disgustante esperienza" (così a pag. 6 della sen- tenza impugnata). Sostiene tuttavia il ricorrente come tale discordanza di versioni non è tale solo in rapporto a quanto dichiarato alla polizia giudiziaria rispetto a quanto di- chiarato ad amici e familiari, ma anche con esclusivo riguardo a quest'ultimo profilo. c. In relazione al capo d'imputazione sub c.: erronea applicazione della legge penale a norma dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. Ci si duole che l'imputato sia stato ritenuto responsabile per dei maltrat- tamenti che si sarebbero realizzati nel corso dell'intera vita matrimoniale fino al 2012, fatta eccezione per qualche periodo di calma (il richiamo è a pag. 9 della sentenza impugnata). Si riportano gli stralci delle numerose dichiarazioni rese dai soggetti vicine al nucleo familiare dell'imputato raccolte nel corso delle inda- gini per affermarsi che, al contrario, da tali atti si evincerebbe con nettezza pro- prio l'opposto: ossia, la precisa connotazione temporale di determinate condotte, dato idoneo a far ritenere maturata la prescrizione del reato contestato. Il ricorrente sostiene che dalle risultanze probatorie che trascrive in ricor- so, a parte ogni altra considerazione, emergerebbe con certezza che i compor- tamenti addebitati all'imputato e ritenuti penalmente rilevanti sono temporal- 4 O S C U RA T A mente collocabili, più tardi, al compimento della maggiore età del figlio minore N. nato nel 19 missi quindi all'anno 19 niss. Dopo, l'unico comportamento ascri- vibile allo stesso e oggetto di accertamento istruttorio sarebbe quello riportato testualmente nel capo d'imputazione su ci è temporalmente collocati nel 2010, ossia ben 17 anni dopo le informazioni circa gli asseriti maltrattamenti. Dal che deriverebbe la nette e significativa cesura tra l'ultimo episodio e quelli precedenti e la conseguente intervenuta prescrizione Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni con- seguenza di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Quanto al primo profilo di doglianza, con cui si assume l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato circa quanto appreso dalla piccola A. per non essere mai stata la stessa sentita, l'infondatezza è palese laddove pare del tutto evidente al Collegio che l'invocato art. 195 cod. proc. pen., in quanto riferi- to alla "testimonianza indiretta” sia norma riferibile esclusivamente al dibattimento. A tutto voler concedere, la norma de quo -nei casi come quello che ci oc- cupa in cui si è proceduto con rito abbreviato- potrebbe essere invocabile esclu- sivamente allorquando venga operata un'integrazione probatoria e colui che vie- ne sentito nel contraddittorio delle parti si riferisca, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone. La Corte territoriale avrebbe potuto limitarsi a tali considerazioni per di- sattendere la doglianza sul punto che già era stata proposta in quella sede. Tuttavia, non errano i giudici del gravame del merito, quando rispondono, andando poi alla ratio della diversa previsione normativa rispetto al dibattimento, che comunque l'imputato avrebbe potuto subordinare la propria richiesta di rito abbreviato all'escussione della piccola A. Ma ciò non è avvenuto, avendo il G. subordinato la propria richiesta di rito alternativo esclusivamente ad una perizia medico legale sulla sua persone al fine di valutare la capacità di par- tecipare al processo e quella di intendere e di volere al momento del fatto. Il giudice del gravame del merito, senza indugiare sul dato formale, ha evidentemente ritenuto che, analogamente a quanto avviene in dibattimento nel momento in cui viene ascoltato il teste di riferimento e l'imputato non chiede che venga sentito il teste diretto, così nel momento in cui chiede il giudizio abbrevia- 5 O S C U RATA to senza avvalersi della possibilità, che pure avrebbe, di poter condizionarlo all'e- same diretto delle persone offese l'imputato, che ben conosce il compendio pro- batorio costituito da sole dichiarazioni de relato, di fatto accetta l'utilizzabilità delle stesse. Diversamente opinando si legittimerebbe un sistema per cui l'imputato, verificata la presenza in atti di sole dichiarazioni de relato, non opera nessuna ri- chiesta di audizione diretta dei diretti propalanti al solo fine di poter poi in un se- condo momento chiedere l'inutilizzabilità delle prime. Peraltro il giudice del gravame del merito dà atto che, sebbene informal- mente, la piccola A. è stata sentita dagli inquirenti, atteso che le dichiara- zioni della bambina furono raccolte, il 20 agosto 2012, dal vice questore aggiun- to della PS di Campobasso, Giuliana Di Laura Frattura, la quale ne dava atto nel- la annotazione di servizio, redatta il giorno successivo, in atti.
3. Se allora la situazione che si viene a creare, come adombra la Corte territoriale, è quella dell'imputato che conosce le dichiarazioni de relato e non chiede l'escussione di colui di cui sono riferite le propalazioni, non si può ignorare il costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui devono ritenersi uti- lizzabili le dichiarazioni de relato qualora l'imputato non si sia avvalso del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento e tale disciplina non si pone in contrasto con l'art. 111 Cost. in quanto l'ordinamento consente che la formazione della prova avvenga senza contraddittorio, quando vi è il consenso dell'imputato (cfr. sez. 3, n. 38623 del 2.7.2003, B., rv 226544, fattispecie in cui l'imputato non aveva chiesto l'audizione del figlio minore vittima di abusi sessua- li;
conf. sez. 6, n. 28029 del 3.6.2009, Vinci ed altro, rv. 244415; sez. 6, n. 46795 del 24.10.2003, De Rose, rv. 226930; sez. 4, n. 35913 del 17.1.2012, Ruggieri, rv. 254071). E' stato anche affermato da questa Corte Suprema, in più occasioni, che sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art. 195, comma primo, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato" qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta e che, d'altra parte, la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l'eserci- zio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto e, pertanto, detta richiesta deve essere valutata secondo i criteri posti dall'art. 603 cod. proc. pen (sez. 5, n. 50346 del 22.10.2014; Palau Giovannetti, rv. 261316): In tema di testimonianza indiretta, peraltro, è stato anche precisato che la sanzione di inutilizzabilità è collegata al mancato accoglimento della richiesta di parte volta alla citazione del testimone di riferimento, e non già al mero fatto 6 O S C U RATA dell'omessa audizione di quest'ultimo (così sez. 2, n. 3632 del 10.1.2006, Zacca- ro ed altro, rv. 233337).
4. Non va trascurato, nel caso che ci occupa, come si dà conto in entram- be le sentenze dei giudici del merito, che, a disposizione del giudice dell'abbreviato c'era un enorme compendio investigativo in cui una pluralità di soggetti -facenti parte del nucleo familiare dell'imputato e non avevano ripor- - tato in maniera coerente non solo quanto riferito dalle bambine, ma anche taluni comportamenti delle stesse caduti sotto la loro diretta percezione. Il 21.8.2012, come detto, c'era l'annotazione di P.G. del Vice Questore Aggiunto presso la cui abitazione la D.C. era ad- D.L.F.G. detta alle pulizie, circa la reazione avuta dalla piccola A. quando aveva pro- vato a farle il solletico e, in particolare, sull'affermazione "zia, così mi fa anche G. con il sederino e la patatina" cui erano seguite anche, a ciò ri- nonno chiesta, le spiegazioni della bambina su quanto accadeva a casa del nonno. Seguiva, il 22.8.2012 la denuncia di D.C.P. madre della piccola A. e zia di M. (figlia della sorella), sulle confidenze ricevute da M. su quanto le aveva dichiarato e su quanto riferitole | A. in più occasioni e anche su quanto appreso dalla cognata (figlia dell'imputato) sugli abusi subiti da piccola Il 24.8.2012 veniva poi sentita dalla P.G. M.M. con successi- va integrazione il 25.8.2012, e si palesava nell'occasione l'evidente ritrosia di cui danno atto in sentenza i giudici del merito. D.C.A.M. madre di M. E Il 24.8.2012 sporgeva denuncia il giorno successivo anche G.C. moglie dell'imputato, sporgeva querela (che poi rimetterà il 13.9.2012). Seguivano, poi, a valanga le s.i.t. e le denunce di tutti i componenti del nucleo familiare del D.L.F.G. che, con tutta evidenza, una volta “scoperchiata la pentola", non esitavano a liberarsi del peso del segreto circa i comportamenti dell'odierno ricorrente. Ed infatti venivano sentite a s.i.t., rispettivamente il 21 e 23 agosto 2013, G.N. figli G.M.I. e dell'imputato. Seguivano il 27.8.2014 le s.i.t. di G.A. sorella di G.C. e dunque cognata dell'imputato. Il 24.9.2012 veniva emessa o.c.c. nei confronti dell'odierno ricorrente, che veniva arrestato il 25.9.2012 e poi, dal successivo mese di ottobre, posto agli arresti domiciliari. Il 24.12.2012 veniva emesso decreto di giudizio immediato, con prima udienza fissata per il 27.2.2013. Ma, con istanza del 22.1.2013, come detto, l'imputato formulava richiesta di giudizio abbreviato subordinandola a perizia le- 7 O S C U R ATA gale sulla capacità di stare nel processo e di intendere e di volere al momento del fatto;
in subordine chiedeva il giudizio abbreviato tout court. Su conforme parere del PM, il GIP ammetteva la perizia psichiatrica, per cui veniva conferito incarico il 3.4.2013. La perizia veniva espletata dal Prof. MA.MA. che all'udienza del 6.6.2013 rendeva le proprie conclusioni nel senso che l'imputato era capace di partecipare al processo a suo carico ed era capace di intendere e di volere al momento del fatto. L'abbreviato condizionato veniva dunque espletato e, sulla scorta delle viene condannato.emergenze degli atti, G.G.
5. Ebbene, entrambe le sentenze di merito offrono un'articolata, logica e congrua motivazione, che appare immune dai denunciati vizi di legittimità. Il ricorrente, nei motivi sopra illustrati sub b. e sub c., lamenta vizio mo- tivazionale e violazione di legge, ma in realtà chiede a questa Corte di legittimità una rivalutazione del fatto che le è evidentemente inibita in questa sede. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi del- la motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilet- tura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma ado- zione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non at- tiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due re- quisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazio- 8 O S C U R A T A ni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de- cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattan- dosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
6. Quanto alla doglianza secondo cui la Corte di Appello avrebbe recepito in- tegralmente e acriticamente la motivazione dei giudici di prime cure va ricordato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme af- fermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano rite- nute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appel- lo abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai pas- saggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giuri- sprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250). Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti 9 O S C U R A T A e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difen- sive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, rv. 223061). E' stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, rv. 254988).
7. Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di Campobasso non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha evidenziato che l'analisi, sotto il profilo psicologico, delle dichiarazioni delle due bambine, per l'età delle stesse, porta decisamente ad escludere che il loro racconto, si correli a stati mentali tipici di persona abituata a fantasticare e deve, perciò, escludersi che sia espressione di mera apparenza. In proposito, oltre a richiamarsi all'esaustiva motivazione del primo giudi- ce, i giudici del gravame del merito evidenziano che il racconto delle due bambi- ne è sempre stato lineare e coerente in tutte le occasioni in cui le stesse sono state, nell'ambiente familiare, chiamate a ripeterlo, a nulla rilevando l'evidente 10 O S C U R A T A a ripercorrere, nei particolari, innanzi ai poliziot- comprensibile ritrosia di M. ti, la sua disgustante esperienza. Dato atto che nessuna seria ragione è stata portata nel processo per giu- stificare un'accusa calunniatrice da parte di due bambine piccole che non hanno tratto, né potevano pensare di trarre, alcun vantaggio dal racconto delle violenze subite, la Corte territoriale evidenzia che il racconto delle due piccole vittime ha trovato indiretti ma importanti riscontri: 1) nelle dichiarazioni della figlia, ormai adulta, dell'imputato, G.M.I. che ha rivelato gli abusi subiti all'età di circa 10 anni da parte del padre, che si infilava nel suo letto, la toccava e si masturbava minacciandola di morte per indurla al silenzio ("Non dire niente altrimenti ti ammazzo"). La donna, ora matura e consapevole, aggiungeva di avere, tempo addietro, notato il padre che spiava in un giardino confinante dove vivevano due bambini, figli di un cugino. 2) nelle dichiarazioni della moglie dell'imputato, che dopo una vita matrimoniale particolarmenteG.C. travagliata, ha ricordato anche le molestie sessuali che il marito aveva posto in essere addirittura nei confronti della suocera, la madre, ormai deceduta, di essa Circostanza, questa, confermata anche dalla sorella maggioreG.C. della donna G.A. La donna ha ricordato che il marito aveva mole- stato anche una cognata aggiungendo un dettaglio attuale e sconcertante, ovve- ro che l'inverno precedente ai fatti, il marito aveva condotto due bambine vicine di casa in un capannone perché voleva far loro vedere i danni prodotti dalla neve e tale fatto l'aveva seriamente allarmata. 3) nelle dichiarazioni di D.C.P. nuora dell'imputato, la quale ha riferito un episodio, accaduto dieci anni ad- dietro, quando il G. le si era presentato con addosso solo le mutande e le aveva chiesto di toccarle il fondo schiena per controllare se aveva qualche "boz- zo". La donna aveva rifiutato ricevendo come dalla stessa raccontato- una of- ferta risarcitoria di 400mila lire che il suocero le aveva fatto subito dopo. In questo scenario di abusi e molestie sessuali protrattisi per anni, appare conforme a logica che la Corte territoriale, come già ritenuto dal primo giudice, abbia ritenuto le dichiarazioni di M. e di A. genuine e credibili, anche in considerazione del fatto che le bambine non potevano conoscere le pregresse vi- cende familiari dell'uomo, come quelle delle molestie in danno della figlia, I.M. la quale, dopo anni di silenzio, ha riferito il comportamento tenuto dal padre nei suoi confronti.
8. Legittimamente, tenuto conto della evidente ritrosia della piccola M nel raccontare agli inquirenti quanto accadutole, i giudici del merito hanno tenuto maggiormente conto di quanto la stessa avesse raccontato, nell'intimità 11 O S C U R A T A familiare, e si è perciò già confutata la doglianza che oggi viene riproposta sub specie di illogicità della motivazione in relazione al capo d'imputazione sub b. Come detto M. -a differenza della più piccola A. è stata in due - occasioni formalmente sentita nel corso delle indagini preliminari. Ebbene, anche in questo caso a voler utilizzare, mutatis mutandis, i più garantisti principi di diritto affermati in tema di testimonianza indiretta e quindi di dibattimento, è assolutamente pacifico che, in caso di contrasto tra le dichia- razioni rese dal teste "de relato" e quelle rese dal teste di riferimento, il giudice ben può ritenere attendibili le prime anziché le seconde, in quanto, da un lato, l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convin- cimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare (cfr., ex plurimis, la recente sez. 3, n. 529 del 2.12.2014 dep. 9.1.2015, N., rv. 261793 e le più risalenti sez. 3, n. 39962 del 7.10.2010, Valpiani, rv. 248478 e sez. 3, n. 2010 del 30.11.2007 dep. il 15.1.2008, rv. 238626).
9. In ultimo, ritiene il Collegio che sia manifestamente infondato anche il motivo addotto dall'odierno ricorrente relativamente all'intervenuta condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (capo C della imputazione). Ricordata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di te- stimonianza della persona offesa, la Corte territoriale, infatti, ha già confutato le analoghe argomentazioni contenute nell'atto di appello evidenziando che la parte offesa, ha, nel corso delle indagini preliminari, innanzi alla Squa- G.C. dra Mobile di Campobasso, descritto il comportamento vessatorio tenuto dal ma- rito nei suoi confronti, riferendo il comportamento violento, prevaricatore e per- secutorio dello stesso, manifestatosi sin dai primi anni di matrimonio, e durato, con qualche periodo di calma, per tutto il tempo della loro convivenza, sino al 2012. Nella motivazione del provvedimento impugnato viene ricordato che G.C. ha riferito che, sposata dal 1966, sin dai primi anni di matrimonio il marito aveva manifestato una morbosa gelosia, arrivando a sostenere che i due M. non erano i suoi e, addirittura, a picchiare il padre perché figli N. e convinto che avesse una relazione con lei. Agli insulti dei primi anni, era seguita, nel 1988, la prima aggressione fisica documentata in atti dall'ingiallito certificato medico, che la donna aveva conservato. La donna ha, poi, parlato delle molestie sessuali del marito nei confronti di altre donne tra cui la propria madre ed ha ri- ferito di un regime di vita insostenibile, da lei sempre in silenzio accettato per il bene della famiglia e per il timore che le incuteva il marito. 12 O S C U R A T A Un regime di vita caratterizzato da insulti quali "sei una puttana, non sei mai stata una buona moglie" dalla impossibilità di uscire di casa liberamente, di disporre anche di minime quantità di denaro e di frequentare la propria famiglia di origine ed anche da aggressioni fisiche, l'ultima delle quali avvenuta nel 2010 quando il marito l'aveva spinta a terra provocandole dei lividi alle braccia. G.C.Le indicazioni così fornite da sono state ritenute dai giudici del merito meritevoli di piena credibilità non solo perché precise, lineari e coe- renti anche con una querela presentata dalla donna, il 3 settembre 1988, ai Ca- rabinieri di Riccia, ma anche perché confortato, sia pure indirettamente dalle di- chiarazioni di quei testimoni che hanno comunque direttamente sentito i coniugi litigare o che hanno raccolto le confidenze della donna, constatando anche le tracce delle percosse subite La Corte territoriale ha rilevato che: 1) la conflittualità tra i coniugi è un G.dato pacifico, mai contestato dal N.2) il figlio ha riferito del com- portamento vessatorio tenuto anni addietro dal padre anche nei suoi confronti e nei confronti della sorella M. la quale, peraltro lo aveva, anche negli ultimi tempi avvertito di frequentare poco la casa dei genitori perché il padre era un ti- po violento e spesso picchiava la madre, aggiungendo di essere al corrente di una violenza verbale giornaliera e dell'ultimo episodio di aggressione fisica subito dalla madre nel 2010, per averne constatato i lividi sulle braccia;
3) la figlia I.M. ha riferito del clima di terrore da sempre imposto in casa dal pa- dre, e dello stato di soggezione economica e psicologica in cui la madre era co- stretta a vivere, nonché dell'ultimo episodio di aggressione fisica subito dalla madre nel 2010, del quale era stata informata dalla madre e confermatole dal padre;
4) infine anche G.A. ha ripercorso i disagi ed i patimenti del- la sorella C. vittima silenziosa del marito padrone. 10. Ebbene, le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, secondo cui ha, sistematicamente, posto in essere ai danni della moglie G.N. una condotta violenta e sopraffattrice, lesiva dell'integrità fisica e del patrimonio morale della vittima, condotta alla quale l'ultimo episodio del 2010 fornisce un ulteriore riscontro in ordine all'epoca del fatto appare conforme al costante dic- tum di questa Corte di legittimità secondo cui nello schema del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, senza che assuma rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alterna- ti con periodi di normalità e che siano stati, a volte, cagionati da motivi con- tingenti, poiché, data la natura abituale del delitto, l'intervallo di tempo tra una 13 O S C U R A T A serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito. cfr. sez. 6, n. 44700 dell'8.10.2013, P., rv. 256962, fattispecie in cui la condotta era con- sistita nell'ingiuriare la vittima, aggredendola fisicamente, tentando di costrin- gerla a rapporti sessuali e limitandone il rapporto affettivo con il figlio minore;
conf. sentenze 14/7/2003, LA;
8/1/2004, Catanzaro;
22/9/2005, Agugliaro;
12/4/2006, Palumbo;
9/11/2006, Bel Baida;
11/1/2007, Hemmati;
8/1/2008, OÉ ; 8/3/2008, Di Salvo;
26/2/2009, Sanna;
18/2/2010, M. e altro;
12/3/2010, Volpe;
5/12/2011, S., rv 252350; 28/3/2012, F., rv 252586). La materialità del delitto di maltrattamenti in famiglia si ha, infatti, come nel caso che ci occupa, in presenza di una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere parti- colarmente dolorosa la stessa convivenza. Le dichiarazioni della persona offesa, rese in denuncia, in ordine alla ripe- titività della condotta violenta ed ingiuriosa dell'imputato, protrattasi per anni, non lascino dubbi in ordine alla responsabilità dello stesso per il reato di maltrat- tamenti, per la configurabilità del quale non è richiesta una totale soggezione della vittima all'autore, in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza. Gli atti e le condotte integratrici del reato di cui all'art. 572 cod. pen. so- no normalmente realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abi- tualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di in- fliggere abitualmente tali sofferenze. E, contrariamente a quanto adombrato in ricorso, ad integrare l'abitualità della condotta non è necessario che la condotta venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed "unificati", anche se per un limi- tato periodo di tempo (cfr. sul punto sez. 6, n. 25183 del 19.6.2012, R., rv. 253041, sez. 5, n. 2130 del 9.1.1992, Giay ed altri, rv. 189558). E' stato anche precisato che integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) il compimento di più atti, delittuo- si o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, rea- lizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo (sez. 6, n. 25183 del 19.6.2012, R, rv. 253041; conf. sez. 6, n. 8396 del 07/06/1996, rv. 205563). Quanto al dolo del delitto de quo, la giurisprudenza è costante nel senso che per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 cod. pen. non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità né il proposito di in- 14 O S C U RA TA fliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale. Ai fini dell'integrazione del reato anche sotto il profilo soggettivo non è ri- chiesto, quindi, un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto, essendo l'elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e presso- ché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni, consistente nell'in- clinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolez- za di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte. 11. L'impugnata sentenza ha fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, uniformandosi alla linea interpretativa costan- temente tracciata da questa Corte di legittimità, secondo cui la fattispecie incri- minatrice descritta dall'art. 572 cod. pen. consiste nella sottoposizione dei fami- liari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, pri- vazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incom- patibile con le normali condizioni di vita;
i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma crimi- noso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (cfr. sez. 6 n. 25183 del 19.6.2012, R., rv. 253041; sez. 6, n. 7192 del 4.12.2003, dep. il 19.2.2004, rv. 2284618). Questa Corte di legittimità, con una giurisprudenza assolutamente conso- lidata, ha poi da sempre affermato che i maltrattamenti in famiglia, reato neces- sariamente abituale, si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo;
esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di conti- nuazione ex art. 81 capoverso cod. pen., come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra (cfr. sez. 6, n. 4636 del 28.2.1995, Cas- sani, rv. 201148; sez. 6, n. 43221 del 25.9.2013, B., rv. 257641). I fatti integratrici dell'art. 572 cod. pen. rinvengono la ratio dell'antigiuri- dicità penale proprio nel dato della loro reiterazione protratta nel tempo ed assi- stita da un elemento intenzionale tendenzialmente orientato ad unificare la serie 15 O S C U RA T A di condotte in cui si concretizza il reato. Proprio perché i fatti debbono essere molteplici, e la reiterazione presuppone l'estensione di un arco temporale più o meno lungo, la consumazione del reato si perfeziona con l'ultima di questa serie di fatti, che, nel caso in esame, come puntualmente posto in rilievo dai giudici di merito si è protratto fino ad una fase temporale che non consente, evidentemen- te, di ritenere decorso il termine prescrizionale. Su tale ultimo punto va anche precisato che nemmeno possono dirsi pre- scritti gli episodi di maltrattamento più risalenti nel tempo, i quali non possono essere isolati ed espunti dalla condotta complessiva, che deve essere unitaria- mente valutata. Al riguardo, invero, questa Corte di legittimità ha già chiarito in molte occasioni che per i reati abituali il decorso del termine di prescrizione av- viene dal giorno dell'ultima condotta tenuta, la quale chiude il periodo con- sumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rilevanza. Va dunque ribadito il principio secondo cui l'intervenuta prescrizione degli autonomi illeciti eventualmente integrati da alcune delle condotte che concorrono a realizzare il reato di maltrattamenti non ne determina l'irrilevanza ai fini della sussistenza di quest'ultimo, qualora per esso la causa estintiva non si sia ancora perfezionata (così sez. 6, n. 39228 del 23.9.2011, rv. 251050; sez. 6 n. 25183 del 19.6.2012, R., rv. 253041) 12. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Am- mende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 30 aprile 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Mincenzo Pezzella Alfredo Teresi 16