Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2005, n. 16411
CASS
Sentenza 3 marzo 2005

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Le annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria e contenenti, tra l'altro, la sintesi di dichiarazioni direttamente percepite dall'ufficiale di polizia giudiziaria, rese oralmente dalle parti offese di un delitto, le quali rifiutino la verbalizzazione per timore per la loro incolumità, costituiscono la doverosa documentazione di attività di indagine, in quanto tale riconducibile all'espletamento di compiti istituzionali, ritualmente acquisita al fascicolo del P.M. e, dunque, suscettibile di utilizzazione ai fini della decisione nell'ambito del giudizio celebrato con rito abbreviato, dato che l'accesso a tale rito -la cui scelta é rimessa all'imputato - attribuisce agli atti di indagine un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2005, n. 16411
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16411
    Data del deposito : 3 marzo 2005

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