Sentenza 3 marzo 2005
Massime • 1
Le annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria e contenenti, tra l'altro, la sintesi di dichiarazioni direttamente percepite dall'ufficiale di polizia giudiziaria, rese oralmente dalle parti offese di un delitto, le quali rifiutino la verbalizzazione per timore per la loro incolumità, costituiscono la doverosa documentazione di attività di indagine, in quanto tale riconducibile all'espletamento di compiti istituzionali, ritualmente acquisita al fascicolo del P.M. e, dunque, suscettibile di utilizzazione ai fini della decisione nell'ambito del giudizio celebrato con rito abbreviato, dato che l'accesso a tale rito -la cui scelta é rimessa all'imputato - attribuisce agli atti di indagine un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2005, n. 16411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16411 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/03/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO SE - Consigliere - N. 284
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043480/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS IO N. IL 29/12/1960;
2) EP IO N. IL 23/06/1974;
3) RT OR N. IL 16/02/1949;
4) AG NG N. IL 22/04/1963;
avverso SENTENZA del 20/05/2003 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. E. Cesqui che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27.5.2002 il g.i.p. del Tribunale di Lecce dichiarava NT AS, NT PI, TE CI, NG PA colpevoli tutti del reato di cui agli artt. 416 bis, commi 1, 2, 3 e 8, c.p., commesso il 30.9.2000, ed inoltre i primi tre imputati responsabili anche del delitto di cui agli artt. 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 c.p., 7 legge 203/1991, e condannava rispettivamente:
- NT PI alla pena di anni sei, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro mille di multa;
- NT AS e TE CI alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro mille di multa ciascuno;
- NG PA alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in aumento per continuazione sulla pena di anni nove e mesi sei di reclusione inflittagli dal Tribunale di Brindisi con sentenza 16.10.1993, confermata con sentenza della Corte d'appello di Lecce del 14.12.1994, irrevocabile il 29.4.1995. Il 20.5.2003 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronunzia di primo grado, assolveva CI dall'estorsione in danno di PA TT per non avere commesso il fatto e, per l'effetto, riduceva la pena inflitta ad anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.
Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati. NG PA lamenta: a) violazione dei canoni di valutazione probatoria ex art. 192 c.p.p. alla luce delle discordanti dichiarazioni rese, in merito al reato associativo, da LE LF, MO EO, SE EO;
b) manifesta illogicità della motivazione.
NT AS, NT PI, TE CI formulano tutti le seguenti doglianze: a) violazione degli artt. 192, 195 e 197 c.p.p. in relazione all'utilizzazione delle annotazioni di polizia giudiziaria, contenenti la sintesi delle dichiarazioni rese dalle parti offese, le quali si erano opposte alla verbalizzazione delle loro dichiarazioni, nonché con riferimento all'omessa esclusiva utilizzazione, ai fini della decisione, delle sole deposizioni assunte dal giudice, nell'esercizio di poteri officiosi di integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, c.p.p.; b) manifesta illogicità della motivazione in rapporto alla mancata assunzione della testimonianza di PA TT;
c) motivazione illogica con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis c.p., non espressamente contestata.
OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1. La difesa di NT AS, NT PI, TE CI deduce la violazione degli artt. 192, 195 e 197 c.p.p. sotto due distinti profili, tra loro logicamente correlati: a) inutilizzabilità delle annotazioni di polizia giudiziaria, contenenti la sintesi delle dichiarazioni rese oralmente alla polizia giudiziaria dalle persone offese dei delitti di estorsione, le quali avevano rifiutato la verbalizzazione di quanto da loro riferito;
b) inidoneità probatoria delle suddette dichiarazioni anche al limitato fine di una valutazione di credibilità soggettiva da parte del giudice, che, nell'ambito dei suoi poteri officiosi di integrazione probatoria ex art. 441, comma 5, c.p.p., aveva provveduto all'assunzione delle deposizioni delle parti offese, eccezion fatta per PA TT.
Le doglianze difensive impongono alcune considerazioni preliminari di carattere generale.
1.1. La "deformalizzazione" del contesto nel quale determinate dichiarazioni vengono percepite dal funzionario di polizia non deve costituire un espediente per assicurare, comunque, al processo contributi informativi che non sarebbe stato possibile ottenere ricorrendo alle forme rituali di acquisizione delle conoscenze del dichiarante ne' può rappresentare lo strumento per introdurre varchi preoccupanti nella tassatività e nella legalità del sistema probatorio, contraddistinto da un complesso di regole che non solo fissano precise sequenze procedimentali, ma costituiscono una garanzia per i diritti delle parti e per la stessa affidabilità delle conoscenze ottenute.
1.2. L'art. 191 c.p.p., che rappresenta la consacrazione e l'estensione delle affermazioni contenute nella sentenza n. 34/1973 della Corte Costituzionale, ancora, in via generale, la sanzione dell'inutilizzabilità alla violazione dei divieti stabiliti dalla "legge" e, superando l'antica tesi che si basava su di una sorta di "autonomia" del diritto processuale penale in relazione ai vizi della prova, prevede che essi possano trovare la loro fonte in tutto il corpus normativo a livello di legge ordinaria o superiore (Sez. Un. 25.3.1998, ric. Marino sull'inutilizzabilità di prove c.d.
incostituzionali: 25/3/98, Marino;
Sez. Un. 13.7.1998, ric. Gallieri;
Sez. Un. 23.2.2000, ric. D(Amuri; Sez. Un. 28.5.2003, n. 36747, ric. Torcasio).
La palese violazione dello schema legale rende l'atto investigativo, che si pone al di fuori di esso, infruttuoso sul piano probatorio per violazione della legge processuale.
L'atto documentato in forma differente da quella prescritta, sebbene non possa ritenersi inesistente o nullo in sè (patologia statica), sintetizza certamente un'attività di indagine illegittimamente svolta e non può assumere, pertanto, valore di prova (c.d. patologia dinamica).
13. Ciò posto, il regime di ammissibilità della prova documentale costituita dalla annotazione di polizia giudiziaria è conformato sulla fase dibattimentale e, con riguardo ad essa, sono poste le regole di preclusione della testimonianza sulle dichiarazioni di terzi.
Il riferimento immediato va al divieto di deposizione de relato per gli organi di polizia che abbiano acquisito, nell'espletamento della propria funzione investigativa, atti dichiarativi, divieto che trova la sua ragione di essere nell'esigenza di evitare che abbiano ingresso nel processo atti investigativi non ammissibili e non utilizzabili.
In questa prospettiva il divieto sancito dall'art. 195, comma 4, c.p.p., ha per oggetto:
a) le sommarie informazioni assunte dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, per le quali l'art. 357, comma 2, lett. c) c.p.p. prescrive la redazione di apposito verbale;
b) le informazioni assunte, anch'esse da verbalizzare, dalle persone imputate in un procedimento connesso o collegato;
c) le sommarie informazioni rese e le spontanee dichiarazioni ricevute da soggetti indagati, per le quali pure è prescritta la redazione del verbale (art. 357, comma 2, lett. b, c.p.p.), anche se la superfluità di tale specifica previsione è
insita nella preclusione testimoniale già perentoriamente espressa dall'art. 62 c.p.p. per le dichiarazioni comunque rese dall'imputato o dall'indagato nel corso del procedimento;
d) il contenuto narrativo delle denunce, querele e istanze presentate oralmente e soggette a verbalizzazione, atti che comunque, ove contengano sommarie informazioni testimoniali, sono riconducigli nella previsione degli art. 351 e 357, comma 2, lett. c) c.p.p. (Sez. Un., 28.5.2003, n. 36747, ric. Torcasio). Il ripristinato divieto della testimonianza indiretta è, quindi, stabilito per la fase dibattimentale ed è circoscritto, in attuazione della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. e a superamento della sentenza n. 24/1992 della Corte Costituzionale, soltanto agli atti tipici di contenuto dichiarativo compiuti dalla polizia giudiziaria, i quali devono essere documentati mediante la redazione di un apposito verbale.
Scopo fondamentale della norma è quello di evitare l'introduzione a fini probatori, nella fase dibattimentale, di dichiarazioni acquisite in un contesto procedimentale non correttamente formalizzato, di salvaguardare il principio di formazione della prova nel contraddittorio del dibattimento e di sanzionare, quindi, l'obbligo di documentazione dell'attività investigativa tipica della polizia giudiziaria, osservando le particolari modalità prescritte dal codice di rito, che non consente di surrogare altrimenti la redazione del verbale, il quale costituisce una formalizzazione in funzione documentativa comunque irrinunciabile.
L'art. 195 c.p.p. deve essere, quindi, interpretato in termini di complementarità con le modalità di documentazione del contenuto delle dichiarazioni acquisite in sede di indagini e con il meccanismo di lettura dibattimentale.
Tale interpretazione trova indiretto conforto nei recenti interventi della Consulta (cfr. sent. n. 32/2002 e ord. n. 36/2002), che ha rimarcato il senso del principio del contraddittorio nella formazione della prova, previsto dall'art. 111 Cost.: "...da questo principio con il quale il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto di giudizio, deriva quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi" (sentenza n. 32/2002); "l'art. 111 Cost. ha espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio, anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti;
... alla stregua di tale opzione appare del tutto coerente la previsione di istituti che mirino a preservare la fase del dibattimento...da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari" (ordinanza n. 36/2002).
2. I principi sinora illustrati con riferimento alla fase dibattimentale non sono, peraltro, suscettibili di automatica trasposizione nel giudizio abbreviato.
Esso costituisce, infatti, un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio, che si svolge, invece, nelle forme ordinarie del "dibattimento".
Tuttavia, tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio.
Ne consegue che in esso non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale.
Al contrario, anche nel giudizio abbreviato, assume piena rilevanza la categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (Sez. Un. 21.6.2000 n. 16, ric. Tammaro).
3. In questo articolato contesto normativo, le annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria e contenenti, tra l'altro, la sintesi di dichiarazioni direttamente percepite dall'ufficiale di polizia giudiziaria, rese oralmente da parti offese di un delitto, le quali rifiutino la verbalizzazione per timore per la loro incolumità, non sono affette da inutilizzabilità "patologica", nell'accezione in precedenza specificata, trattandosi di doverosa documentazione di attività d'indagine, in quanto tale, riconducibile all'espletamento di compiti istituzionali, ritualmente acquisita al fascicolo del pubblico ministero e, dunque, suscettibile di utilizzazione ai fini della decisione, dato che il negozio introduttivo del rito abbreviato - la cui scelta è rimessa all'imputato - attribuisce agli atti dell'indagine preliminare un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti, quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie.
Sotto altro profilo, occorre evidenziare che è, in ogni caso, onere degli interessati - che, nel caso di specie, non risultano peraltro avere formulato rilievi di sorta - eccepire preliminarmente l'eventuale illegittima acquisizione di alcuni atti d'indagine, onde impedirne la presa in considerazione da parte del giudice. Dal complesso di questi principi consegue che, nell'ambito del giudizio abbreviato, ai fini della decisione è legittima l'utilizzazione, da parte del giudice, di annotazioni di polizia giudiziaria, illustrative, nel più ampio contesto dell'attività di indagine svolta, dei contenuti delle dichiarazioni, direttamente percepite dagli ufficiali operanti, rese oralmente dalle parti offese di delitti riconducibili a contesti di criminalità organizzata, le quali abbiano rifiutato la verbalizzazione per timore per la loro incolumità.
È, altresì, consentito, in vista della decisione finale, il doveroso raffronto, anche ai fini della valutazione della credibilità soggettiva dei soggetti dichiaranti, tra le circostanze documentate nelle annotazioni di polizia giudiziaria, riconducili a dichiarazioni rese oralmente e non recepite in un verbale, e il contenuto dell'esame delle medesime persone, disposto dal giudice nell'ambito dei suoi poteri officiosi di integrazione probatoria, ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p.. 4. Le doglianze formulate dalla difesa di tutti gli imputati, attinenti alla violazione della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. soprattutto in relazione alla partecipazione degli imputati all'associazione per delinquere di stampo mafioso e alla manifesta illogicità della motivazione sul punto, si articolano sul duplice versante dell'inattendibilità intrinseca della chiamata in correità dei soggetti dichiaranti e dell'assenza di riscontri esterni obiettivi ed individualizzanti. I rilievi difensivi riguardano, soprattutto, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LE LF, MO EO, SE EO, fonti di prova privilegiate, e l'inesistenza di idonei riscontri esterni "individualizzanti.
I giudici di merito (entrambe le decisioni di primo e di secondo grado concordano nella puntigliosa analisi e nella scrupolosa valutazione degli elementi probatori e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo: Cass., Sez. Un., 4.2.1992, Musumeci, riv. 191229), ai fini della ricostruzione del reato associativo e dei singoli episodi delittuosi, delle loro modalità di commissione, della loro causale, dell'identificazione dei responsabili, hanno efficacemente valorizzato il complessivo materiale probatorio raccolto.
Esso è costituito dalle informative redatte dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Brindisi, dalle intercettazioni telefoniche disposte, dal contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LE LF, SE e MO EO, LU RA, MO PA, dalle dichiarazioni delle parti offese, sia pure costantemente permeate dal timore per la propria incolumità fisica, dagli accertamenti effettuati in merito alle presenze e agli spostamenti degli imputati nel territorio nazionale e all'estero, dai servizi di osservazione e sopralluogo svolti, dagli esiti delle attività di perquisizione, sequestro.
I collaboratori di giustizia LE LF, SE e MO EO, MO PA, LU RAn hanno dettagliatamente riferito in merito all'esistenza di una struttura criminosa, articolata in due cellule, emergenti nel contesto dell'associazione di tipo mafioso denominata "sacra corona unita", riconducigli, l'una, ai latitanti GE RB ed LE LF (i quali avevano come rispettivi referenti LE RI e NT PI) e l'altra a SE EO e ai suoi fratelli MO e LO. Evidenziavano, inoltre, che i due gruppi, nel 2000, erano entrati in conflitto fra loro, perseguendo entrambi lo scopo di ottenere il controllo egemonico nella gestione delle attività estorsive in Brindisi, in passato appartenuta alla "sacra corona libera", frangia della "sacra corona unita", capeggiata da NT LE, MO SI, MO D'CO, poi divenuto collaboratore di giustizia.
I giudici di merito hanno particolarmente valorizzato, ai fini della motivazione delle sentenze, le dichiarazioni auto ed etero- accusatorie dei collaboratori di giustizia a conoscenza diretta delle vicende narrate e delle persone coinvolte.
Sotto i profili della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto dei dichiaranti, la sentenza impugnata non merita censura, essendo supportata da adeguato e logico apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, avuto riguardo alla personalità di coloro che hanno reso le dichiarazioni, alle loro condizioni socio-economiche e familiari, al loro passato, ai loro rapporti con l'accusato, alla genesi remota e prossima della scelta processuale compiuta, alle caratteristiche di precisione, coerenza, costanza, spontaneità, mancanza di un movente calunniatorio.
Considerazioni analoghe valgono per l'affidabilità dei riscontri esterni di carattere generico, poiché la sentenza impugnata ha puntualmente indicato le coerenze, con altre significative risultanze processuali, di quanto narrato, in relazione alla composizione complessiva dei sodalizi criminosi, alle motivazioni a delinquere, alla ideazione del disegno criminoso, alle modalità e alle circostanze di tempo e di luogo di commissione dei singoli delitti. E però, la presenza di riscontri esterni dimostrativi della sicura conoscenza da parte dei chiamanti delle modalità obiettive dei fatti dedotti nelle imputazioni non giustifica ancora l'affermazione giudiziale di responsabilità e la pronuncia di condanna in assenza di riscontri "individualizzanti", attinenti cioè anche alla partecipazione del singolo imputato agli episodi criminosi a lui addebitati.
Risulta, invero, ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192, comma 3, c.p.p., l'indicazione dell'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in correità, secondo cui essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato e possa essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, abbisogna, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci, i quali debbono avere carattere "individualizzante", cioè riferirsi a elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, ma che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati.
E, per il principio di frazionabilità della chiamata in correità, si aggiunge che, quando essa contenga più accuse nei confronti di più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di episodi, l'affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascuno dei chiamati sia ravvisabile un elemento esterno di riscontro individualizzante, non potendo l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamati, estendersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato sulla base di non consentite, reciproche, inferenze totalizzanti.
È, inoltre, pacifico che il riscontro possa consistere in altre chiamate in correità, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi indipendenti, convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e specifiche: la convergenza del molteplice dev'essere, cioè, individualizzante, nel senso che le plurime dichiarazioni accusatorie, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite. Con l'ulteriore ed ovvio corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per conoscenza diretta, ma perché apprese da terzi, possono integrare una valida prova di responsabilità a carico dell'imputato solo se sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla persona incolpata, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto della stessa.
Nel caso di specie la sentenza impugnata è conforme ai principi giuridici in precedenza illustrati, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente analizzato i motivi per i quali le dichiarazioni acquisite sono da ritenere intrinsecamente attendibili e sono confortate da elementi di riscontro esterno "individualizzante", costituiti dalle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dall'esito dei servizi di osservazione e sopralluogo, dalle risultanze delle perquisizioni e dei sequestri operati.
Quanto sin qui riportato sulla complessiva struttura della sentenza impugnata consente di affermare che la motivazione della pronuncia si sottrae alla censura relativa alla violazione dell'art. 192, comma, 3 c.p.p., oltre che a quella di manifesta illogicità, secondo quanto meglio precisato di seguito.
Da un lato, infatti, la decisione ha rappresentato, in forma logicamente ordinata e senza evidenti incongruenze, le ragioni per cui le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute veritiere e credibili, fornendo conseguentemente una ricostruzione logica e non contraddittoria della responsabilità dei ricorrenti in ordine ai delitti loro contestati;
dall'altro lato la valutazione critica ed il riscontro di ciascuna delle dichiarazioni dei collaboratori, attraverso gli omogenei e convergenti elementi di conoscenza provenienti dalle narrazioni degli altri collaboratori (menzionati in sentenza e motivatamente considerati degni di fede) consente di ritenere rispettato il canone dettato dall'art. 192, 3^ comma, c.p.p. Sotto tutti questi profili, dunque, le censure difensive sul punto non meritano accoglimento.
5. Quanto al vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione, dedotto dalla difesa di tutti gli imputati, la Corte, nel richiamare le considerazioni in precedenza svolte al paragrafo 4, evidenzia che tali doglianze non meritano accoglimento.
5.1. Prima di esaminare le motivazioni poste a base del ricorso, il Collegio ritiene necessaria una premessa di carattere generale. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni. Allorché sia denunciato con ricorso per Cassazione vizio di motivazione del provvedimento impugnato, a questa Corte spetta, quindi, il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi apprezzati rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.5.2000, n. 11, riv. 215828). Il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6^ ,1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6^, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104). Esula, pertanto, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944; Sez. Un. 12.12. 1994, n. 19, riv. 199391).
Il vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione non può essere sindacato da questa Corte, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1^, 4.5.1998, n. 1700, riv. 210566). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16.12.1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794).
Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un.22.10.1996, n. 000 16, ric. Di Francesco, riv. 205621).
In sede di legittimità sono, quindi, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 1^, 14.3.1998, n. 1083, riv. 210019).
In altri termini, il controllo di questa Corte è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici;
restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti, la valutazione comparativa della loro rilevanza, la scelta di quelli determinanti.
5.2. Nel caso in esame la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha diffusamente spiegato gli elementi su cui ha fondato l'affermazione di penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti loro contestati, costituiti dal contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria, dalle intercettazioni telefoniche disposte, dalle risultanze dei servizi di osservazione e pedinamento, delle attività di perquisizione e sequestro, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LE LF, MO EO, SE EO, MO GL, LU RA, dagli accertamenti svolti in merito alle presenze e agli spostamenti degli imputati nel territorio nazionale e all'estero, dalle dichiarazioni delle parti offese.
Il provvedimento impugnato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha diffusamente illustrato il percorso logico- argomentativo seguito in rapporto ai reati contestati ai ricorrenti e agli elementi di prova che consentono di affermare la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti e la loro riconducibilità soggettiva.
In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni difensive, volte a impegnare la Corte o in una ricostruzione alternativa dei fatti o in una rilettura nel merito delle singole circostanze, laddove, invece, come già chiarito, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
Quindi - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità di questo Collegio, appuntato esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della sentenza, di cui ha saggiato la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, per tale via, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale, non ha consentito di riscontrare l'esistenza dei vizi denunciati.
È, inoltre, preclusa a questo giudice di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sollecitata nei ricorsi, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, pure sollecitata dalla difesa del ricorrente.
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza ) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Le argomentazioni svolte dalla difesa dei ricorrenti attengono pressocché esclusivamente a profili di fatto e mirano a suggerire di volta in volta una diversa interpretazione di singole risultanze processuali o una possibile lettura alternativa delle vicende di cui è processo, ma non valgono ad inficiare l'impianto logico della sentenza impugnata.
6. Considerazioni analoghe a quelle svolte al precedente par. 5 valgono a proposito della doglianza, prospettata dalla difesa di PI, AS, CI e concernente la mancata assunzione, da parte del giudice, della testimonianza della parte offesa PA TT, nell'ambito dell'esercizio officioso di poteri di integrazione probatoria ex art. 441, comma 5, c.p.p.. La richiesta di rito abbreviato avanzata dagli imputati non era stata da essi subordinata all'esame di PA TT e, pertanto, la possibilità di valutarne la necessità ai fini della decisione e di disporlo spettava solo al giudice che ha fornito una motivazione compiuta, esente da vizi logici e giuridici, in ordine alle ragioni, correlate all'intero quadro probatorio acquisito e non sindacabili in questa sede, se non nei limiti già in precedenza indicati, per le quali l'assunzione del citato atto non assumeva rilievo ai finì della deliberazione.
7. Non fondata è la doglianza, prospettata dalla difesa di PI, CI, AS, concernente l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis c.p..
La circostanza aggravante della disponibilità di armi, che concerne i mezzi e le modalità di attuazione della condotta criminosa, si configura qualora l'organizzazione abbia costantemente il possesso di armi o esplosivi, funzionale, in presenza dell'apparato strutturale mafioso, al conseguimento degli scopi propri dell'associazione. È, pertanto, sufficiente che il gruppo o i singoli affiliati abbiano la disponibilità di armi per il conseguimento dei fini del sodalizio, affinché l'aggravante in questione, avente natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe, il quale sia consapevole del possesso delle armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, non sussistendo - attesa l'ampia formulazione dell'art. 59, comma 2, introdotto dalla legge 7.2.1990 n. 19 - logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in esame (Sez. 1^, 30.1.1992, n. 0 6992, ric. Altadonna ed altri, riv. 190644; Sez. 6^, 6.12.1994 n. 0 2164, rie. Imerti ed altri, riv. 200901 e 200902; Sez. 1, 18.4.1995, n. 0 5466, ric. Farinella, riv. 201650; Sez. 1^, 27.10.1997, n. 0 9958, ric. Carelli ed altri, riv. 208936).
Per il riconoscimento della circostanza aggravante non è necessaria l'esatta individuazione delle armi, ma è sufficiente l'accertamento in fatto della disponibilità delle stesse, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, quale desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale, dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 5^, 6.10.2003, n, 00957, ric. Camiti ed altri, riv. 228519).
Sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del singolo associato è desumibile dall'attività criminosa svolta in concreto dall'associazione, dalla posizione di potere e di supremazia assunta rispetto ad analoghe organizzazioni operanti sul medesimo territorio.
Alla stregua di questi parametri la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, laddove ha valorizzato, con motivazione congrua, quali indici rilevatori della sussistenza dell'aggravante in esame, le dichiarazioni di SE EO, che ha riferito in ordine alla messa a disposizione di armi i componenti dell'associazione di armi di ogni genere, da lui stesso acquistate in Montenegro, all'utilizzazione delle stesse, tra l'altro, per l'uccisione di GE RB e per la consumazione di altri numerosi omicidi, nonché le propalazioni di MO GL e LU RA confermative del possesso delle armi (pistole, fucili mitragliatori Kalashikov, fucile mitragliatore munito di silenziatore) e della loro destinazione a tali fini.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 3 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2005