Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7452 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO074 52 / 02 Aula 'A' REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 15107/99 Cron. 20682 CUOCO - Rel. Consigliere Dott. Pietro Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 14/12/01 TOFFOLI ConsigliereDott. Saverio :ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: CA SARDEGNA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SADURNY, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO NASEDDU, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ERA MA IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOZZOLI 78, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI FALCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato 2001 ANTONIO CHIESA, giusta delega in atti;
4992
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 270/98 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 17/08/98 R.G.N. 4570/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica + udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. -- - Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso dell'11 novembre 1993 IA BO RA, sostenendo che aveva lavorato con mansioni di impiegata di prima categoria alle dipendenze della BANCO DI SARDEGNA S.p.a. con numerosi contratti a tempo determinato, svoltisi in un lungo arco di tempo (e con ovvi intervalli) fra il 1° febbraio 1978 ed il 28 febbraio 1992, e che lo stesso succedersi dei molteplici contratti e la tendenziale uniformità delle mansioni (cassa cambiali agrarie) erano prova del datorile intento di eludere i vincoli della legge 18 aprile 1962 n. 230, chiese che il Pretore di Cagliari in funzione di giudice del Lavoro Curso dichiarasse l'esistenza d'un unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica e le mansioni ricoperte, con le conseguenze di legge in ordine allo sviluppo del rapporto ed al risarcimento del danno, anche per le illecite sospensioni fra i singoli contratti. Costituitasi in giudizio, la CA eccepi l'inapplicabilità dell'invocata legge agli enti di credito di diritto pubblico (qual essa era), la decadenza (per non avere la ricorrente impugnato entro sessanta giorni il preteso licenziamento), il mutuo dissenso o la tacita rinuncia della lavoratrice (per la lunga inerzia nel periodo in esame), l'inesistenza dell'intento elusivo (non deducibile semplicisticamente dalla successione dei contratti, né dalla ben legittima diversità fra le mansioni assegnate alla ricorrente e le mansioni del lavoratore sostituito): dedusse inoltre l'effettiva esistenza delle esigenze che avevano determinato i singoli contratti a termine (sostituzione di lavoratori assenti;
lavoro straordinario od occasionale, causato da particolari impegni, da flussi turistici, e da introduzione di nuove procedure); dedusse inoltre 3 l'inesistenza del diritto al risarcimento del danno per le asserite illegittime sospensioni fra i singoli contratti. Il Pretore, ritenendo che, per l'effettiva esistenza delle ragioni legittimanti i singoli contratti a termine, non fosse stata fornita la prova dell'intento fraudolento, respinse la domanda. Con sentenza del 17 agosto 1998 il Tribunale di Cagliari accolse l'appello. Il giudicante ritiene infondate le pregiudiziali eccezioni che la CA aveva formulato anche in primo grado. Rivestendo questa, al tempo, la Ruveo natura di ente pubblico economico, il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti era disciplinato dalle disposizioni di diritto privato (anche dalla legge 18 aprile 1962 n. 230). La dipendente non aveva mosso contestazione all'apposizione del termine nei singoli contratti, poiché confidava nella relativa rinnovazione: ed il loro notevole numero, la loro contiguità temporale, il tempo lungo il quale i contratti si erano susseguiti, la tendenziale uniformità delle mansioni, e l'ininterrotta conservazione del libretto di lavoro nell'azienda, confortavano la sua fiducia. Questi fatti, incontroversi fra le parti, costituiscono anche gli elementi che, nella logica della sentenza, sono astrattamente idonei a provare l'intento elusivo del datore. Fra le parti erano stati stipulati ben diciassette contratti di lavoro a tempo determinato, e nove di questi erano stati anche prorogati: lungo era stato l'arco di tempo in cui i negozi si erano susseguiti. e breve il tempo fra gli stessi generalmente intercorso (a volte anche un mese: ed il più lungo intervallo era stato causato da una richiesta della stessa lavoratrice. contingentemente indisponibile). 4 Il Tribunale ritiene tuttavia che nei primi dodici contratti non sia possibile accertare l'intento elusivo, poiché non era stata provata l'insussistenza delle specifiche esigenze addotte dall'azienda (la sostituzione di personale assente per malattia, i servizi di carattere straordinario e l'intensificazione dell'attività produttiva), ed i contratti stessi non erano fra loro omogenei, per differenza di causa, di mansioni, e di luogo di esecuzione. Dall'assunzione successiva. del 17 novembre 1987. i contratti Женею assumevano maggiore omogeneità, per i brevissimi intervalli (di poco superiori alla durata delle ferie d'un lavoratore a tempo indeterminato) e l'eguale natura delle mansioni. In ordine alle mansioni, l'assunto della CA (per cui, anche se i contratti erano stati determinati da esigenze lavorative straordinarie ed occasionali, la RA, attraverso sostituzioni per scorrimento, era stata addetta alle ordinarie mansioni nel credito agrario) non era stato provato. non essendo stato dimostrato l'invocato scorrimento. Il numero dei contratti (cinque, dei quali tre prorogati). la loro contiguità temporale (con interruzioni di pochi mesi. ad eccezione d'un maggior intervallo, determinato dalla stessa richiesta della lavoratrice), l'assegnazione allo stesso ufficio. l'ininterrotto possesso del libretto di lavoro da parte del datore, erano elementi idonei a consentire di dedurre l'intento elusivo. Dalla ritenuta unitarietà del rapporto, instaurato il 17 novembre 1987 in base ad un contratto a tempo indeterminato, il Tribunale non ritiene tuttavia possibile dedurre il diritto alla reintegrazione, bensi solo la nullità del termine ed il diritto della lavoratrice "a riprendere il posto di lavoro ed al risarcimento del danno, costituito dalle retribuzioni non versate, dalla notifica del ricorso introduttivo;
e, poiché la retribuzione presuppone l'effettiva prestazione o la 5 mora del datore. il risarcimento non si estendeva al periodo degli intervalli fra i singoli formali contratti. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la BANCO DI SARDEGNA S.p.a., percorrendo le linee di 5 motivi, coltivati con memoria: IA BO RA resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 1 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 329 e 346 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che, pur avendo la RA riconosciuto che sussistevano le лого ragioni legittimanti l'apposizione del termine nei singoli contratti ed essendosi ella limitata ad allegare un intento elusivo da parte del datore, il Tribunale aveva ritenuto che nel contratto stipulato il 17 novembre 1987 e nei successivi queste ragioni non sussistessero. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2 secondo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che, anche in assenza d'una prova degli elementi oggettivi e soggettivi dell'intento elusivo, l'intento fosse deducibile da meri indizi. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 420 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale aveva ritenuto l'intento elusivo in base al presupposto che la RA avesse lavorato presso la segreteria della Sezione Agraria: e ciò aveva dedotto dal mero interrogatorio della ricorrente, che non 6 costituisce mezzo di prova;
né prova poteva essere l'assenza di contestazione. né lo erano le risposte date dal procuratore della resistente. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che la sentenza, pur riconoscendo che l'appellante non aveva contestato la legittimità delle motivazioni poste a fondamento delle singole assunzioni, aveva esaminato i contratti stipulati dal 17 novembre 1987, con un accertamento precluso dal tenore del ricorso e dell'appello. Con il quinto motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Elves omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che la sentenza riconosce che prima del tredicesimo contratto non si desumeva alcun intento elusivo, e non aveva tuttavia considerato che anche i contratti successivi non si discostavano dai precedenti. quanto ai criteri ed alla causa delle assunzioni. I motivi. che per la loro stretta interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. E' da premettere che la situazione in esame è soggetta alla disciplina della legge 18 aprile 1962 n. 230 (ora abrogata dalla legge 6 settembre 2001 n. 638); e, nell'ambito di questa legge. la disposizione, per cui l'intento elusivo conduceva a considerare il contratto come causa del rapporto a tempo indeterminato. era stata precedentemente soppressa dall'art. 12 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (che aveva modificato l'art. 2 secondo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230). Nell'ambito della predetta disciplina (rilevante nel caso in controversia). questa Corte ha affermato che "quando, nell'ipotesi di assunzioni 7 successive a tempo determinato, il lavoratore contesti la legittimità dell'apposizione del termine ai singoli rapporti e denunzi l'elusione della norma che garantisce la durata indeterminata del rapporto, il giudice deve in primo luogo verificare la rispondenza dei singoli contratti a termine alle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 verifica da effettuarsi con particolare rigore, atteso che costituendo il contratto a tempo indeterminato la regola e quello a tempo determinato l'eccezione, le norme che regolano questo secondo tipo di contratto sono di stretta Етно interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel. cod. civ. in secondo luogo deve verificare la sussistenza dell'elusione del principio di durata indeterminata del rapporto, che emerge, pur in presenza d'una conformità dei singoli contratti alla legge, dall'esistenza d'una continuativa esigenza della prestazione lavorativa oggetto dei successivi contratti a termine" (Cass. 30 maggio 1997 n. 4787. Cass. 28 ottobre 1999 n. 12120). La prima indagine ha per oggetto l'esistenza delle condizioni necessarie per l'apposizione del termine;
e poiché queste condizioni costituiscono deroga al principio fissato dall'art. 1 primo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230. il datore ha l'onere di fornire la prova della loro esistenza (Cass. 28 ottobre 1999 n. 12120), e pertanto della legittimità del termine (è da osservare che la nuova disciplina, legittimando l'apposizione del termine “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", esige pur sempre un onere probatorio del datore, pur limitato, nell'ambito del discrezionale potere di organizzazione dell'impresa ex art. 41 Cost.. alla mera esistenza e non pretestuosità di queste ragioni). 8 Diversa è la seconda indagine. Accertata la legittimità dell'apposizione del termine, è il lavoratore che ha l'onere di provare l'intento elusivo del datore. Poiché l'intento è costituito da un fatto, il relativo accertamento è funzione del giudice di merito;
e, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità. E, poiché ha natura psicologica, la relativa prova può essere costituita anche da una pluralità di indizi, che assumano una consistenza sufficiente ad una logica deduzione. A questi principi il Tribunale ha dato esatta applicazione nella situazione in esame. In base ad incontroversi elementi, ha in primo luogo ensio accertato che il quattordicesimo contratto, pur motivato dalla AN con ک ے l'esigenza di "far fronte al maggior carico di lavoro, di natura straordinaria ed occasionale derivante dall'urgenza di provvedere alla rilevazione ed al controllo dei dati concernenti i rapporti della clientela convenzionata per l'avvio della nuova procedura Cedacri Nord", aveva dato luogo ad un rapporto (intercorso fra il 5 dicembre 1988 ed il 28 febbraio 1989) nel quale la RA aveva svolto le ordinarie mansioni relative alle pratiche di credito agrario (sentenza, pag. 16); e pertanto, nei confronti della causa dell'assunzione, che avrebbe potuto giustificare il termine contrattuale, ben diverse erano le mansioni effettivamente svolte, che non giustificavano il termine (la cui apposizione diventava in tal modo illegittima). La legittimità del contratto a termine avrebbe potuto emergere solo attraverso l'eventuale scorrimento di mansioni (assegnazione delle mansioni urgenti a lavoratori a tempo indeterminato, a tal fine sostituiti dalla RA); e 9 tuttavia, aggiunge il Tribunale, il datore di lavoro non aveva fornito, come era suo onere, la prova di questo scorrimento. Attraverso l'illegittimità del termine apposto a questo contratto il Tribunale deduce (sentenza. pag. 17) che "gli indizi" accertati (il notevole numero dei contratti a termine, la loro contiguità temporale. il lungo arco di tempo nel quale si sono succeduti, la lunga assegnazione ad un medesimo ufficio, la conservazione del libretto di lavoro da parte del datore), ritenuti di per sé solo insufficienti per affermare l'intento fraudolento, acquistavano una Ludlo valenza del tutto nuova e diversa, e conducevano il giudicante ad affermare l'intento fraudolento, "quantomeno dall'epoca della tredicesima assunzione" (17 novembre 1987). Giustificazione di questa collocazione temporale è il fatto che "da tale assunzione in poi la RA aveva prestato la propria attività per quasi venti mesi nell'arco di meno di due anni, con conseguenti brevissime interruzioni, di poco superiori alla durata dell'assenza per ferie d'un lavoratore a tempo indeterminato, fra la cessazione d'un rapporto e la conclusione del successivo. presso lo stesso ufficio segreteria agraria" (pag. 14). E questa circostanza "induce a negare che all'attività di istruzione e perfezionamento di numerosissime pratiche possa essere riconosciuto il carattere della straordinarietà o dell'occasionalità". e ad affermare che costituisca "attività normale dell'impresa" (pag. 16). Riscontro di questi elementi era l'ininterrotto possesso del libretto di lavoro da parte del datore. Nei confronti di questa completa ed articolata motivazione, la ricorrente non fornisce alcun elemento di censura. che è priva non solo di sufficienza. bensì di motivate ragioni. 10 In particolare, poiché la RA aveva specificamente allegato la diversità della causa relativa al quattordicesimo contratto nei confronti delle mansioni poi svolte (sentenza, pag. 15). il fatto sostenuto nel ricorso (motivi primo e quarto), per cui ella avrebbe riconosciuto la sussistenza delle ragioni legittimanti l'apposizione del termine in tutti i singoli contratti, è infondato. Il Tribunale deduce poi le ordinarie mansioni svolte dalla RA presso il credito agrario non solo dall'assunto di costei (peraltro astrattamente sufficienti alla prova del fatto, in assenza di contestazione), bensì dalle dichiarazioni del legale rappresentante della AN (la pretesa inidoneità probatoria di queste dichiarazioni è sostenuta dalla ricorrente in modo non autosufficiente ed immotivato). E la motivazione dell'accertata diversità del tredicesimo contratto e dei successivi dai precedenti è contestata in modo assolutamente generico. inidoneo ad integrare una valida censura. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata " pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 20,60 oltre ad Euro 3.000 per onorario. Così deciso in Roma, 14 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Susictos Cispro IL PRESIDENTE сное IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 29 IL CANCE