Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione intimidatrice con la quale si costringe il debitore a pagare il proprio debito nelle mani di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio e al quale sia stato ceduto il credito, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2014, n. 52241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52241 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 20/06/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 954
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 16073/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'RO FO N. IL 15/10/1967;
avverso l'ordinanza n. 7/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 16/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per il ricorrente, l'avv. Badolato Cesare, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16/1/2014 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale del 9/12/2013, emessa nei confronti di D'OS DO per associazione mafiosa e tentativo di estorsione, siccome accusato di aver fatto parte, dal 2008 al 2013, della cosca NZ- Cicero, operante nel territorio di Cosenza, e di aver partecipato personalmente ad un tentativo di estorsione in danno di Di EF HE, posto in essere tra maggio 2010 e maggio 2012. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il quadro di gravità indiziaria sulla scorta delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (CO GE, PA GE, AL ES), i quali hanno riferito che D'OS, organico alla cosca, si occupava di estorsioni e traffico di stupefacenti e riceveva finanziamenti per conto del clan. Circostanze confermate, anche di recente, dal collaboratore TE UI.
Quanto al tentativo di estorsione, depongono contro di lui - a giudizio del tribunale - le dichiarazioni della persona offesa e del padre di quest'ultima, nonché gli esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche.
2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'indagato, l'avv. Cesare Badolato, il quale contesta la qualificazione data al fatto di cui al capo B (l'estorsione) e la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.
Deduce, sotto il primo profilo, che la certa esistenza di un credito in capo al prevenuto - ammessa dalla stessa persona offesa e ritenuta dal giudicante - deve portare ad escludere l'esistenza del reato di estorsione e a qualificare la condotta del prevenuto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, indipendentemente dal livello di violenza spiegata nella specie. Quanto al reato associativo, i giudici si sono attenuti alle dichiarazioni di collaboratori ritenuti inattendibili da altri giudici di merito (tanto vale per TE UI), oppure disinformati intorno alle vicende associative oggetto di contestazione. Infatti - aggiunge - CO GE ha parlato di fatti antecedenti al suo arresto, avvenuto nel 2000, per i quali è già intervenuta sentenza assolutoria;
AL ES ha parlato anch'egli di fatti collocabili intorno al 2000-2001, e quindi in epoca ben precedente a quella della contestata associazione;
PA UI - estraneo al gruppo criminale in cui colloca il D'OS - ha reso dichiarazioni generiche e de relato, senza specificare la fonte delle sue informazioni;
TE UI è stato ritenuto non credibile dalla Corte di Assise di Cosenza con sentenza del 31/7/2013, essendo stato accertato che tentò di corroborare le sue dichiarazioni con quelle - artificiosamente procurate - di altri soggetti, tra i quali la sua ex compagna TA GE. In ogni caso, anche il TE sarebbe dichiarante de relato, dal momento che riferisce circostanze apprese da tale D'DR CO e dal padre TE ES, di cui nulla è dato sapere (nemmeno chi sono gli informatori di costoro). In ogni caso, aggiunge, nessuna valutazione è stata fatta intorno alla credibilità dei collaboratori sopra nominati. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Destituite di fondamento sono tutte le doglianze relative alla qualificazione del reato commesso in danno di Di EF HE. Sebbene possano apparire condivisibili, o almeno discutibili, le osservazioni del difensore intorno allo sconfinamento - ritenuto da una parte della giurisprudenza - del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quello di estorsione allorché la violenza esercitata sulla vittima sia di intensità tale da annullarne la volontà, resta, nella specie, il dato non superato della insussistenza del diritto di credito;
diritto che, a giudizio del difensore, ancorerebbe la condotta del prevenuto al meno grave reato di cui all'art. 393 cod. pen.. Il Tribunale del riesame ha infatti diffusamente argomentato sull'origine della pretesa di D'OS, rilevando che, sebbene i due fossero entrati in relazione commerciali, da cui era scaturito un credito del prevenuto verso Di EF, tuttavia quest'ultimo aveva estinto la propria obbligazione, corrispondendo la somma di Euro 7.000 a dicembre del 2010 (pag. 16). Non corrisponde a verità, quindi, che il Tribunale abbia riconosciuto l'esistenza del credito, allorché venivano poste in essere le condotte delittuose contestate, avendo, al contrario, espressamente escluso una simile eventualità. A ciò è da aggiungere che, come si rileva dall'ordinanza impugnata, le pretese di D'OS erano cresciute per aver saldato - a suo dire - debiti della vittima, tacitando le pretese di altri creditori (De LI e ed SP); il che vuoi dire che si era procurato deliberatamente una posizione creditoria, confidando nelle sue arti di "persuasione", grazie alla posizione occupata nel contesto criminale del cosentino (come si dirà al punto successivo). La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che non è configurabile il reato di ragion fattasi, ma quello di estorsione, concorrente col reato di associazione a delinquere, allorché si sia in presenza di organizzazioni dedite alla realizzazione di crediti per conto altrui mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei debitori (Cass,. Pen., 1/4/1992, Dionigi); e che ricorre il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni allorché il debitore sia costretto a pagare a mani di un terzo, atteso che, in tal caso, la persona offesa è costretta, a seguito dell'azione intimidatrice, a versare denaro a mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (Cass. Pen., 15/2/2007, n. 14440). Situazioni entrambe ricorrenti nella specie, ove fosse vera la prospettazione difensiva.
2. Manifestamente infondate sono le doglianze concernenti l'associazione a delinquere. In questo caso la gravità indiziaria è stata desunta dalle dichiarazioni di ben quattro collaboratori, che hanno collocato con sicurezza D'OS nell'ambito della cosca NZ-Cicero, ne hanno descritto il ruolo e le specifiche condotte, precisando che si occupava di estorsioni e traffico di stupefacenti e, come luogotenente del clan nella zona di Quattromiglia del comune di Rende, era investito del potere di autorizzare gli "extranei" al compimento di attività delittuose, ovvero di infliggere punizioni a chi non avesse rispettato l'egemonia della cosca di appartenenza (TE ha parlato della "punizione" inflitta a Lo CH DR per aver spacciato droga senza autorizzazione). Il giudizio del Tribunale è quindi ben ancorato ad elementi specifici risultanti dagli atti, costituiti da dichiarazioni di collaboratori di cui - contrariamente all'assunto del ricorrente - è stata vagliata attentamente la credibilità, evidenziando la loro elevata attendibilità sotto il profilo intrinseco secondo criteri pienamente condivisibili, quali la precisione, la coerenza e la costanza del racconto, e traendo dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l'attribuzione del reato contestato all'indagato.
Non corrisponde a verità, poi, che i quattro collaboratori abbiano riferito fatti e circostanze lontane nel tempo, giacché i giudici danno espressamente atto che CO era fuoriuscito dal clan NZ nel 2010, PA ha preso a rendere dichiarazioni nel 2011 e si è riferito a fatti risalenti anche al 2009, TE è entrato per ultimo nel novero dei collaboratori e si è riferito, nelle sue dichiarazioni (che risalgono al 2012), ad un periodo prossimo all'inizio della collaborazione. Non a caso, con la richiesta di riesame (vedi richiesta del 15/1/2014) il difensore non ha fatto questione circa il periodo interessato dalle dichiarazioni di CO e PA (si è lamentato solo della genericità delle dichiarazioni;
del fatto che erano - a suo giudizio - de relato e non riscontrate;
non ha parlato proprio di AL).
Infine, il Tribunale ha tenuto conto della straordinaria carica intimidatoria insita nelle espressioni rivolte a Di EF HE e delle condotte concrete tenute nei confronti di quest'ultimo, per rilevarne la perfetta coincidenza con i "costumi" delle organizzazioni criminali e attribuendo a questo dato il valore di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori: il che, stando al contenuto delle intercettazioni, riportate in ordinanza, non è ne' eccessivo ne' illogico.
3. In conclusione, il ricorso è infondato con riferimento ad entrambi i reati per cui è stata applicata la misura;
di conseguenza, va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014