Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2003, n. 31739
CASS
Sentenza 22 maggio 2003

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Assumono la qualità di <>, il cui esame come testimoni è condizione necessaria ex art. 203, comma 1 cod. proc. pen. per la utilizzabilità delle informazioni rese, esclusivamente i confidenti della p.g. che vogliono rimanere nell'anonimato per motivi di opportunità e sicurezza personale. Ne consegue che non è applicabile la norma de qua agli agenti e agli ufficiali di p.g., ai quali la legge impone invece di riferire l'A.G. ogni notizia di reato (in applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale si denunciava l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche derivante dall'omesso esame dei verbalizzanti che, nel verificare e interpretare il contenuto di conversazioni intercettate, avrebbero assunto la qualità di informatori).

In materia di intercettazioni telefoniche non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione telefonica la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria o a quello di polizia giudiziaria, ne' le registrazioni e i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimonianze "de relato" sulle dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (fattispecie nella quale erano state utilizzate le dichiarazioni rese nel corso di una conversazione intercettata da persona che successivamente aveva assunto la veste di imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2003, n. 31739
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31739
    Data del deposito : 22 maggio 2003

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