Sentenza 22 maggio 2003
Massime • 2
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In materia di intercettazioni telefoniche non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione telefonica la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria o a quello di polizia giudiziaria, ne' le registrazioni e i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimonianze "de relato" sulle dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (fattispecie nella quale erano state utilizzate le dichiarazioni rese nel corso di una conversazione intercettata da persona che successivamente aveva assunto la veste di imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2003, n. 31739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31739 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco ROMANO Presidente
1. Dott. Saverio MANNINO Consigliere
2. Dott. Ilario MARTELLA Consigliere
3. Dott. Francesco P. GRAMENDOLA Rel. Consigliere
4. Dott. Agnello ROSSI Consigliere
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) AN LA;
2) AN GE;
3) ES GE;
avverso la sentenza 13/3/02 Corte di Appello di Napoli.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del dott. Oscar Cetrangolo, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori: avv. Antonio Morra per AN GE e
AN LA e avv. Antonio De LI per ES GE,
che hanno concluso dome dai rispettivi ricorsi.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 8/5/2000 il Tribunale di Napoli dichiarava
AN GE, AN LA e ES GE colpevoli i primi due del delitto ex art. 73 D.P.R. 309/90 per aver in concorso tra loro illecitamente acquistato da tale AN Angelo,
detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina e il terzo del medesimo delitto per aver in concorso con De LI
RU (posizione stralciata) acquistato, detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina, in qualità di finanziatore,
ed erano condannati alla pena, i primi due di anni sette di reclusione e lire 50 milioni di multa ciascuno, e il terzo di anni otto e 60 milioni di multa, oltre alle pene accessorie.
Fondava il Tribunale il giudizio di responsabilità su di una serie di intercettazioni telefoniche, il cui contenuto, maldestramente camuffato con ingenui termini convenzionali, era ritenuto idoneo ad integrare un quadro probatorio assai corposo e ricco a carico di tutti e tre gli imputati.
Gravata di appello da parte degli imputati, decisione, veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli, che con sentenza in data 13/3/02 si limitava a ridurre la pena per i primi due imputati ad anni sei e Euro 22.000 di multa ciascuno e per il terzo ad anni sette ed e 25.000 di multa.
Ricorrono gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori avverso tale decisione, chiedendone l'annullamento.
In difesa dei primi due, l'avv. Morra con il primo motivo denunzia la violazione dell'art. 7 legge 1/3/01 n. 63, modificativa dell'art. 203 cpp, avendo la corte di merito nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per omessa escussione degli agenti che ebbero ad ascoltarle, male interpretata la doglianza mossa nei motivi di appello, che era intesa a richiamare il giudizio critico della corte sulla necessità di equiparare agli informatori di p.g. gli ufficiali di p.g., che come nella specie avevano informato l'A.G. procedente di aver espletato indagini collegate all'audizione delle conversazioni, assumendo quindi la qualifica di indagatori di cui al cit. art. 203 e che quindi dovevano essere esaminati per dare supporto a quel mezzo di ricerca della prova, costituito dalle disposte intercettazioni. La
corte aveva quindi eluso qualsivoglia risposta alla specifica doglianza.
Con il secondo motivo denunzia l'illogicità manifesta nella valutazione del materiale probatorio acquisita, avendo la corte da un lato sostenuto che l'unica fonte probatoria era costituita delle conversazioni intercettate, supportate dagli incontestabili accertamenti di fatto, prontamente eseguiti dai verbalizzanti, e dall'altro riconosciuto che la prova di responsabilità derivava unicamente dai risultati delle intercettazioni, non essendovi state indagini di altro tenore, sequestro di stupefacenti, appostamenti o individuazioni. L'indizio costituito dal riferimento alle dazioni di danaro non poteva ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza dell'interscambio danaro-droga.
Con il terzo motivo denunzia il vizio motivazionale in cui la corte era incorsa nell'escludere l'attenuante speciale, obliterando che il rapporto danaro e dosi acquistate o cedute in un periodo di tempo di pochi mesi poteva al più integrare l'ipotesi di un piccolo spaccio continuato e quindi rientrare nel novero del 5 co. art. 73.
In difesa dell'ES l'avv.De LI denunziava la nullità della sentenza per una serie di violazione della legge processuale e penale, e precisamente: 1) degli artt. 157-161, essendo l'omessa notifica precedente a quella ex art. 161 cpp avvenuta nel domicilio di Via Caravaggio n. 100, anziché n. 143, come si desumeva dal verbale di arresto, o dal verbale di nomina del difensore;
2) degli artt. 487-488 cpp, essendo stato erroneamente applicato il principio del "semel presens semper presens", giacché presente in primo grado all'udienza del 10/12/97 del processo poi rinviato, o si doveva dichiarare la contumacia o ordinare una nuova citazione;
3) degli artt. 266 e segg. cpp essendo state le intercettazioni autorizzate unicamente sulla base del riferimento ad una fonte confidenziale,
non rivelata, in contrasto con la norma di legge, e sul punto la corte omette ogni esame;
4) degli artt. 266-61-62-63 cpp, essendo state utilizzate dichiarazioni rese da persona, che successivamente aveva assunto la veste di imputato;
5) degli artt. 266-192 cpp, 110
cp,73 legge droga, avendo la corte omesso di valutare le dichiarazioni rese dagli imputati e segnatamente di quello del
AN, che pur avendo ammesso i fatti, aveva scagionato l'ES,
e di accertare che il danaro prestato fosse stato impiegato per quel fine illecito;
6) dell'art. 73 co.5, avendo la corte omesso ogni esame sulle circostanze di fatto che escluderebbero l'applicazione dell'attenuante, nonché dell'ordinanza del Tribunale del Riesame,
che aveva qualificato il fatto nell'ipotesi attenuata.
I ricorsi sono inammissibili.
Quanto alla posizione dei AN, la prima censura è
manifestamente infondata. Secondo la difesa la inutilizzabilità
delle intercettazioni telefoniche deriverebbe dall'omesso esame dei verbalizzanti, che nel verificare e interpretare il contenuto delle conversazioni intercettate, avrebbero assunto la qualità dì
informatori, il cui esame come testimoni è condizione necessaria ex art. 203 co. 1 cpp per la utilizzabilità delle informazioni rese. Ma
così non è. A parte che dalla sentenza impugnata nessuna indagine da parte degli inquirenti, che procedettero alle audizioni, risulta essere stata compiuta sul tenore delle conversazioni intercettate,
la norma de qua si riferisce esclusivamente ai confidenti della polizia giudiziaria, a coloro cioè che vogliono rimanere nell'anonimato per motivi di opportunità o di sicurezza personale, e non si attaglia agli agenti e agli ufficiali di p.g., ai quali, in forza dell'obbligo imposto dalla legge di riferire ogni notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, sarebbe contraddittorio ed incoerente attribuire la qualifica di informatori.
Né maggior pregio riceve la seconda doglianza. La corte di merito ha fondato il giudizio di colpevolezza dei AN esclusivamente sui risultati delle intercettazioni telefoniche;
il richiamo agli accertamenti di fatto eseguiti dai verbalizzanti va riferito alla fase che precedette l'autorizzazione alle intercettazioni. Anzi
proprio dalla mancanza di indagini di altro tenore, e cioè di sequestri di droga, di appostamenti e individuazioni la corte di merito ha tratto argomento per ritenere ugualmente determinante la prova delle intercettazioni e confermare la gravità del quadro accusatorio, rilevando che neppure utilizzando l'abile e suggestivo argomento difensivo, che imputava debiti, di cui si faceva menzione nelle conversazioni intercettate, ad acquisti di merce effettuati nella rivendita di pane, taralli e focacce, gestita dai AN,
non giustificati peraltro dall'entità delle somme menzionate, si potesse superare l'indubbia valenza del riferimento all'interscambio moneta-droga.
Nessuna contraddittorietà di giudizio dunque e nessuna illogicità
manifesta è ravvisabile nel discorso giustificativo dei giudici di merito. Sul punto va richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, qui pienamente condiviso, a mente de1 quale, in tema di valutazioni del contenuto di intercettazioni telefoniche, il significato attribuito al linguaggio criptico,
utilizzato dagli interlocutori e la stessa natura convenzionale di esso, costituiscono valutazioni di merito, insindacabili in cassazione (Cass. Sez. V, n. 3643 del 19/9/97 rv.209620 e n. 5487
del 28/1/98 rv.209566).
Altrettanto palesemente infondato è l'ultimo motivo, che, a proposito della diminuente di cui al co. 5 dell'art. 73 D.P.R. cit.,
introduce una diversa e per i ricorrenti più adeguata valutazione delle risultanze processuali, che non può trovare spazio in questa sede, essendo la decisione di negare la diminuente de qua sorretta da motivazione congrua, esaustiva e non illogica, che fa leva non solo sul dato quantitativo, correttamente rilevato dal giudice di primo grado dalla non modicità degli importi, di cui nelle conversazioni intercettate si pretendeva il pagamento, ma anche e soprattutto sulla reiterazione della condotta in un apprezzabile arco temporale, sulla non occasionalità dell'attività illecita, pur essa rilevata dalla durata e dalla frequenza dei rapporti tra i soggetti interessati, e sulla pluralità delle fonti di approvvigionamento.
Per quanto riguarda la posizione di ES GE, è
manifestamente infondata la prima censura. La presenza dell'imputato all'udienza del 13/6/01 e in quella dei 13/3/02, nella quale si incardinò e si concluse il processo, ha sanato ogni nullità o irregolarità della citazione, come dispone l'art. 184 co. 1 cpp, né
risulta o è stato evidenziato che in una di dette udienze l'imputato abbia dichiarato che la sua comparizione era stata determinata dal solo intento di fare rilevare la nullità della notifica ai sensi del cit. art. 184 co. 2.
Sulla seconda censura vi è già adeguata risposta del giudice di secondo grado, che correttamente ha respinto l'eccezione di omessa costituzione del rapporto processuale, rilevando che presente all'udienza del 10/12/97 l'imputato fu reso edotto del rinvio all'udienza successiva del 4/11/98, risultando poi assente in tutte le udienze successive, nelle quali non aveva addotto alcun legittimo impedimento a comparire, onde non si rendeva necessario la rinnovazione della citazione. Tutto ciò in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa, secondo la quale, la disposizione dell'art. 488 (ora art. 420/quinquies) cpp considera fittiziamente presente l'imputato, precedentemente comparso e poi allontanatosi nell'ambito dello stesso dibattimento,
senza fare distinzioni tra i casi in cui il dibattimento si svolga in una unica udienza e quelli in cui si svolge in più udienze (Cass.
Sez. III, n. 11654 del 11/11/98 rv.212051).
Anche sulla terza censura ha già esaurientemente risposto la corte di merito, escludendo la violazione delle garanzie difensive di cui all'art. 63 cpp, anche qui adeguandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che si condivide pienamente, secondo la quale in materia di intercettazioni telefoniche non trovano applicazione gli artt. 62-63 cpp, in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione telefonica, la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni dal lui rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'Autorità
Giudiziaria o a quello di polizia giudiziaria, né le registrazioni e i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimonianze de relato sulle dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse, di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Cass. Sez. VI, n. 317 del 29/3/94 rv. 197146).
Il quinto motivo si sostanzia in una censura in punto di fatto, in ordine alla rivalutazione delle dichiarazioni di AN Angelo, non ammissibile in questa sede di legittimità.
Infine in ordine all'ultima censura, relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata ex art. 73 co. 5, valgono i rilievi e le considerazioni già svolte in relazione allo stesso motivo proposto in relazione allo stesso motivo proposto in difesa dei AN.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 500, ritenuta congrua ex art. 616 cpp, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 LUGLIO 2003.