Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
Perché possa configurarsi la recidiva reiterata aggravata, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili.
Commentario • 1
- 1. Recidiva reiterata: cosa comporta?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 16149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16149 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/04/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 474
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 46865/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 21/05/2013 della Corte di Appello di Cagliari;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. SCARDACCIONE Eduardo V., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ferme le statuizioni civili;
udito il difensore del ricorrente, avv. NATI Roberto, che si è riportato ai motivi del ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 12.7.2010 il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto DU RO colpevole del reato di minaccia a pubblico ufficiale, per avere il 21.11.2002 rivolto all'agente di polizia municipale di Cagliari MO RE ripetute minacce di nuocergli - grazie a valutate conoscenze presso il Comune - sul piano professionale (il MO essendo ancora in servizio di prova), per costringerlo a compiere atti contrari ai doveri di ufficio e specificamente ad annullare due verbali di contravvenzione al codice stradale redatti a suo carico dal MO o a pagare lui stesso entrambe le contravvenzioni.
Per l'effetto il Tribunale ha condannato il DU, calcolato l'incremento di sanzione in misura della metà della individuata pena (otto mesi di reclusione) dovuto alla recidiva reiterata specifica nel quinquennio, alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile MO, che ha liquidato in Euro 8.000.
Adita dall'impugnazione del DU, la Corte di Appello di Cagliari con l'indicata sentenza del 21.5.2013 ha confermato in punto di responsabilità la decisione di primo grado, ma in sua parziale riforma ha ridotto a Euro 3.000 l'entità del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile, dovendo lo stesso essere limitato al solo danno morale derivato al MO dall'illecito contegno dell'imputato.
2. Le due decisioni di merito hanno concordato sulla univocità delle prove dimostrative della responsabilità del prevenuto per l'ascritto reato ex art. 336 c.p., ricorrendone nella sua condotta tutti gli elementi strutturali, oggettivi e soggettivi. Elementi desunti dalle attendibili dichiarazioni accusatorie del vigile MO, che ha descritto i fatti in termini lineari e coerenti, e dal riscontro che le stesse rinvengono sia nella testimonianza dell'altro agente municipale IR SI, presente all'episodio integrante la regiudicanda, sia nei contenuti della relazione di servizio redatta dallo stesso MO nell'immediatezza dell'iniziativa intimidatoria assunta dall'imputato.
Alla luce di tali emergenze la Corte di Appello ha rimarcato l'implausibilità della versione difensiva dell'imputato, secondo cui egli avrebbe inteso solo esprimere il suo disappunto al MO, avendo costui redatto atti falsi a suo carico (i due verbali di contravvenzione) per puro spirito di "vendetta" non meglio chiarito. Investita, inoltre, dalla subordinata prospettazione del difensore del DU in merito alla già avvenuta prescrizione del reato, la Corte di Appello ha escluso una simile evenienza, condividendo quanto in proposito già rilevato dal Tribunale. Il reato, aggravato dalla contestata recidiva specifica nel quinquennio, è connotato da un termine di prescrizione ordinario -ai sensi degli artt. 99 co. 3 c.p. (pena aumentata della metà) e art. 157 c.p., comma 2 come novellato dalla L. 251/2005 (aggravante ad effetto speciale incidente sul termine di prescrizione)- pari a sette anni e sei mesi. Termine "prorogato" per effetto di atti interruttivi (art. 161 c.p.) in misura di un quarto fino a complessivi dieci anni circa, dovendo a detto termine aggiungersi un ulteriore periodo di oltre sei mesi dovuto alla sospensione del procedimento a norma della L. n. 125 del 2008 (processi a trattazione non urgente). Di tal che, a giudizio della Corte territoriale, la prescrizione non può dirsi maturata al momento della pronuncia della sentenza di appello.
3. Il difensore di DU RO ha impugnato per cassazione tale decisione di appello, articolando un solo motivo di censura per violazione di legge (artt. 99, 157, 171 e 337 c.p.; art. 529 c.p.p.) e per contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine allo specifico profilo della prescrizione del reato di minaccia a p.u. ascritto all'imputato, verificatasi in epoca sicuramente anteriore alla pronuncia della Corte cagliaritana. Al di là della correttezza o meno dei calcoli compiuti dalla Corte di Appello e dallo stesso Tribunale per determinare il termine di prescrizione del reato contestato al prevenuto, erroneamente è stata allo stesso contestata e ritenuta sussistente in sede di merito la recidiva qualificata. I due soli precedenti penali da cui è gravato il DU (l'uno per un reato di resistenza, l'altro per reati di minaccia e ingiuria), infatti, sono si relativi a reati commessi prima di quello di minaccia p.u. oggetto dell'attuale processo (commesso il 21.11.2002), ma sono stati definiti con sentenze di condanna divenute irrevocabili dopo la consumazione di quest'ultimo reato ex art. 336 c.p.. Ne discende, per tanto, che erroneamente è stata contestata all'imputato la recidiva ed erroneamente le due sentenze di merito l'hanno ritenuta in concreto sussistente. All'atto del suo rinvio a giudizio e delle due decisioni di merito l'imputato DU doveva, quindi, considerarsi incensurato. Con l'ovvio effetto del maturare della prescrizione nel termine massimo di sette anni e sei mesi (art. 157 c.p. comma 1, art. 161 c.p.), che è spirato (unendo il periodo di sospensione ex L. n. 125 del 2008) non oltre il novembre/dicembre 2010, cioè poco dopo la sentenza di primo grado e molto prima dell'impugnata sentenza di appello.
4. L'illustrato motivo di impugnazione è fondato e la sentenza di appello va annullata senza rinvio per prescrizione del reato attribuito al DU, intervenuta in epoca precedente la decisione di secondo grado.
4.1. Le deduzioni dei giudici di primo e di secondo grado in punto di rilevanza della recidiva qualificata per l'individuazione del termine di prescrizione e del relativo computo sono in linea di principio corrette, salva l'erroneità dell'individuata recidiva ex art. 99 c.p., comma 3, (pena edittale aumentata della metà) in luogo di quella correttamente riconducibile all'art. 99 c.p., comma 4, (aumento della pena edittale in misura di due terzi). Al DU è stata contestata la recidiva reiterata (art. 99 c.p., comma 4, prima parte: reato commesso da chi è già recidivo: due precedenti reati oggetto di separate sentenze di condanna), specifica (art. 99 c.p., comma 2, n. 1: reati della stessa indole di quello di cui all'art. 336 c.p.: resistenza a pubblico ufficiale e minaccia), ed infraquinquennale (art. 99 c.p., comma 2, n. 2: nuovo reato commesso nei cinque anni successivi a precedente "condanna", decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato presupposto: ex plurimis, Sez. 4^, 24.5.2007 n. 36131, De Colombi, rv. 237651).
Ricorrendo per la reiterata recidiva (art. 99 c.p., comma 4, p.p.) la sussistenza di più "circostanze" tra quelle indicata dall'art. 99 c.p., comma 2, (nel caso in esame: specificità dei reati precedenti e loro commissione nel quinquennio anteriore al nuovo reato), l'aumento da apportare sulla pena edittale è pari ai due terzi (art. 99 c.p., comma 4, ultima parte) e non alla metà. È perfino superfluo, poi, ribadire per completezza che -come affermato dai giudici di merito di Cagliari- la recidiva nelle sue diverse forme e scansioni progressive costituisce una circostanza aggravante del reato o è ad essa comunque omologabile, assumendo valenza di circostanza ad effetto speciale (ai fini del termine di prescrizione ex art. 157 c.p., comma 2) in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 99 c.p., diverse da quella prevista dal 1 comma per la recidiva semplice, implicante un incremento di pena in misura di un terzo e, quindi, uguagliarle a una aggravante comune (cfr.: Sez. 5^, 7.6.2010 n. 35852, Di Canio, rv. 248502: SS.UU., 24.2.2011 n. 20798, P.G. in proc. Indelicato, rv. 249664).
4.2. Nondimeno i precedenti rilievi dei giudici di merito in tema di recidiva e prescrizione del reato di cui è stato riconosciuto colpevole il DU, pur lineari e coerenti con la disciplina normativa applicabile (salva la correzione sulla riconducibilità della ipotizzata recidiva alla previsione di cui all'art. 99 c.p., comma 4, u.p.), appaiono inconferenti nel caso di specie per la radicale e assorbente ragione, dedotta con il ricorso, della genetica insussistenza della recidiva contestata al ricorrente. Come si evince dal certificato del casellario giudiziale in atti (altresì allegato in copia dal difensore nel rispetto del canone di autosufficienza del ricorso), la sentenza con cui DU è stato condannato per il reato di resistenza a p.u. commesso il 4.2.2001 è divenuta irrevocabile il 20.10.2004 e la sentenza con cui egli stato condannato per il reato di minaccia continuata commesso l'8.3.2001 è divenuta irrevocabile il 31.10.2004. Entrambe le decisioni, sulla cui base è stata tracciata la recidiva qualificata attribuita a DU, sono passate in cosa giudicata in epoca ben successiva alla commissione dell'attuale reato di minaccia a p.u. commesso il 21.11.2002. Sicché all'imputato non poteva e non doveva essere contestata alcuna forma di recidiva.
In vero in tanto può ritenersi configurabile la recidiva, in quanto il nuovo reato sia stato commesso dopo che la precedente o le precedenti condanne siano diventate irrevocabili. E ciò, al di là del dato normativo testuale (l'art. 99 c.p., comma 2, n. 2, fa riferimento alla "condanna precedente" e non alla data di commissione del reato, così come la qualità di recidivo semplice ex art. 99 c.p., comma 1, è connessa alla necessaria qualità di condannato"
del soggetto cui tale qualità è riferita), per il semplice motivo che solo il definitivo accertamento di una pregressa responsabilità penale può legittimare il giudizio di maggiore pericolosità sociale del soggetto insito nella recidiva e della sua eventuale incidenza nella definizione del trattamento sanzionatorio Profilo cui si coniuga, come ribadito da recente decisione di questa S.C, l'ineludibile esigenza che l'autore del "nuovo" reato sia posto in grado di conoscere tutte le conseguenze penali derivanti da precedenti giudicati (commissione di altri reati "precedenti" per anteriore passaggio in giudicato delle relative condanne) e, quindi, anche il proprio status di recidivo reiterato (Sez. 2^, 27.9.2013 n. 41806, Iadonisi, rv. 257242). Gli esiti dell'erronea contestazione mossa al ricorrente della recidiva qualificata che deve essere espunta dal paradigma accusatorio perché insussistente, sono chiari.
Avendo riguardo alla pena edittale del reato di cui all'art. 336 c.p., il reato medesimo si prescrive nel termine massimo (c.d.
prorogato) di sette anni e sei mesi, cui va cumulato il periodo di sei mesi e quindici giorni di sospensione (dal 4.3.2009 al 15/9/2009 secondo la sentenza impugnata) disposto ai sensi della L. n. 125 del 2008. Di conseguenza il reato ascritto al DU risulta attinto da causa estintiva prescrizionale alla data del 6.12 2010 vale a dire circa tre anni prima della decisione di merito di secondo grado. La descritta causa estintiva del reato va immediatamente dichiarata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1 in assenza di cause che rendano "evidente" l'insussistenza del reato attribuito al ricorrente.
La congiunta lettura delle due conformi decisioni di merito che hanno ritenuto provata la responsabilità del DU, non offre spazio al possibile prefigurarsi - per gli eventuali effetti di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, - di cause liberatorie più favorevoli della prescrizione (SS.UU., 28.5.2009 n. 35490, Tettamanti, rv. 244274 - Sez. 4^ 7.5.2013 n. 23680, Rizzo, rv. 256202). Rimangono ferme, passando in giudicato con la presente decisione, le statuizioni civili riguardanti il risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile MO nella entità pecuniaria determinata dalla impugnata sentenza della Corte di Appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2014