Sentenza 1 dicembre 2014
Massime • 2
Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. ciò che conta è che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato, mentre non è richiesto che il reato-fine sia consumato o tentato.
È configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa "contra ius".
Commentario • 1
- 1. L’oltraggio all’ausiliare del traffico: è un pubblico ufficiale?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 ottobre 2023
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 gennaio – 6 agosto 2015, n. 34318 Presidente Dubolino – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 30.10.2013 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del G.i.p.del Tribunale di Trapani- con la quale Z.M. era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, per il delitto di cui agli artt. 56 e 611 c.p. al capo a) di tentata violenza o minaccia, per costringere a commettere un reato (annullamento dei preavviso di contravvenzione per mancato pagamento del parcheggio della autovettura in zona blu) e per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 61 n.10 c.p. al capo b), di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2014, n. 9931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9931 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2014 |
Testo completo
1 99 3 1 /1 5 31 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/12/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 2741/14 Dott. IO ESPOSITO - Consigliere - Dott. ME GALLO REGISTRO GENERALE N. 26418/2014 -- Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IO N. IL 20/09/1964 RO IO N. IL 12/10/1976 OR NC N. IL 22/02/1954 DE IC IO N. IL 01/11/1966 IA IO N. IL 21/02/1965 avverso la sentenza n. 7273/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/09/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Pinelli che ha concluso per il ri•Setto di tutti i ricors;
udito il difensore della parte civile costituite, ev. luigi Severino, cheke depositeto conclusien smitte e notes•spese, e si riportato si vidivi;
пореж mohiti: l'evv. A. lempitri, sentituto fro cemule hell' evr. Luceri, difensore di A. 10 vive, che si è riportato in motivi;
l'evv. & Stellety infusore di A. De Fetico, che ha chiesto l'eccoglimento del ricorso;
l'eW. G. Gienzi, sostituto fro conuole dell'evv. C. Stavels, difensore di Corvinov., the he chiesto l'eccoglimento all ricors, riporte vdosi eiustivi;
l'ew. F.S. Petrillo, difensore di CE A., che in è riportato si curativi hiedendo l'eccoglimento del ricorso;
l'evv. A. Dieve, difensore di B. Diena, duesèn si mustivi, chiedendo l'eccoglimento · portato Nel ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv те Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO -1. Il GUP del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 16 aprile 2012, ha per quanto in questa sede rileva " dichiarato: - IO RO (in atti generalizzato) colpevole dei reati ascrittigli ai capi E) (relativamente alla condotta di cui all'art. 610 cod. pen.) ed F) (ritenuta l'ipotesi di cui agli artt. 378 cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991), unificati dal vincolo della continuazione;
-· NC OR (in atti generalizzato) colpevole del reato ascrittogli al capo A), escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 644, comma 5, n. 3, cod. pen. 61, comma 1, n. 7, cod. pen. - 7 I. n. 203 del 1991; -IO DE IC (in atti generalizzato) colpevole del reato ascrittogli al capo B), escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 644, comma 5, n. 3, cod. pen. 61, comma 1, n. 7, cod. pen. - 7 l. n. 203 del 1991; IO IA (in atti generalizzato) colpevole dei reati ascrittigli ai capi D), E) (in relazione alla sola ipotesi di cui all'art. 611 cod. pen., con le contestate circostanze aggravanti), E1 ed F) (ritenuta la mera condotta di partecipazione, ed escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4, 5 e 6, cod. pen.), unificati dal vincolo della continuazione, ed esclusa la contestata recidiva;
-- IO NE (in atti generalizzato) colpevole dei reati ascrittigli ai capi D), E) ed F), unificati dal vincolo della continuazione, anche con i reati separatamente giudicati con sentenza emessa da Ass. S. Maria Capua Vetere 15 settembre 2005, irrevocabile dal 15 gennaio 2010, ed ha condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie per ciascuno indicate in dispositivo, anche in favore della parte civile costituita IO ON, in atti generalizzato.
2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, per quanto in questa sede rileva: - nei confronti di IO RO, ha confermato la sentenza di primo grado;
nei confronti di NC OR, ha ridotto la pena, confermando nel resto la - sentenza di primo grado;
1 nei confronti di IO DE IC, ha accolto parzialmente l'appello del P.M., dichiarando l'imputato colpevole anche del reato ascrittogli al capo E1) (artt. 56 - 611 cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991), unificato in continuazione con il reato ascrittogli al capo B), e, conseguentemente, rideterminato in termini meno favorevoli la pena ritenuta di giustizia in primo grado;
nei confronti di IO IA, ha confermato la sentenza di primo grado;
nei confronti di IO NE, ha confermato la sentenza di primo grado. - Ha, inoltre, disposto le statuizioni accessorie del grado, anche in favore della parte civile.
3. Contro tale provvedimento, i predetti imputati (tutti con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale) hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: I) Ricorso RO L'imputato è stato dichiarato colpevole di: concorso in violenza privata in danno di ON ME, costretto a consegnare - la propria carta di identità (che il latitante IO NE, soggetto in posizione verticistica nell'ambito del clan dei casalesi, voleva in uso) (capo E in Casal di Principe il 22 giugno 2009); favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione del clan dei Casalesi, in favore del predetto IO NE (capo F in Casal di Principe il 22 giugno 2009), e lamenta: I - violazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. (le dichiarazioni della p.o. sarebbero inutilizzabili nei confronti dei terzi ex art. 63 cod. proc. pen., perché il dichiarante avrebbe dovuto essere sentito quale soggetto indagato: ciò avrebbe dovuto conseguire inevitabilmente all'intervenuto accertamento della richiesta di intervento rivolta al latitante e personaggio di primissimo piano del Clan dei casalesi che non nomina perché questi intercedesse in suo favore nella vicenda del prestito e della disponibilità manifestata-come narrato dallo stesso ON a fornire al predetto la propria carta di identità, certo necessaria per scopi non legali); II - violazione dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 (la circostanza è stata ritenuta sia sotto il profilo del metodo camorristico che della finalità di agevolazione, per entrambe le ipotesi unicamente in considerazione dello spessore criminale di IO NE, personaggio di primo piano del Clan dei Casalesi e beneficiario della condotta del RO: tuttavia, all'imputato sarebbe ascrivibile un solo episodio, la cui funzione era quella di favorire individualmente lo NE nella sua latitanza, non anche di favorire il gruppo camorristico di riferimento;
sulla valenza del favoreggiamento in direzione di capi dell'associazione, la giurisprudenza è divisa, ma l'orientamento accolto dalla Corte di appello non può essere condiviso); III violazione dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 e degli artt. 378 e 610 cod. pen. (in merito alle affermazioni di responsabilità, sono state valorizzate le dichiarazioni della p.o. ME ON, una intercettazione ambientale - n. 56 del 7.6.2010, registrata presso lo studio del ON - ed annotazioni di PG;
pacifico essendo che il RO il 7.6.2010 si era recato presso lo studio del ON, nulla dimostra che egli fosse consapevole del fatto che ON fosse stato costretto a consegnare la carta di identità, e che questa servisse ad IO NE, e d'altro canto la valorizzata intercettazione non confermerebbe le dichiarazioni della p.o. per la quale ci sarebbe stato anche un incontro successivo, verso il 22 dello stesso mese). II) Ricorso OR L'imputato è stato dichiarato colpevole di usura (non aggravata) in danno di ME ON (capo A - in Casal di Principe et c. dal 2002 al 2005; pagamento ratei fino al 2009), e lamenta: I - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. (quanto allo status del ON ed alla inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, nonché in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti accertati ex artt. 393 e 648 cod. pen.); II - violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. e difetto di motivazione (per l'inattendibilità della p.o., portatrice di un interesse proprio, e che avrebbe reso dichiarazioni confuse e contraddittorie); III -violazione dell'art. 644, comma 6, cod. pen. e difetto di motivazione (vi sarebbe mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, senza esaminare le doglianze dell'appellante, per il quale, in presenza, di dichiarazioni confuse della p.o., non sarebbe 3 stato possibile quantificare con certezza il danno patito dalla stessa e quindi determinare il profitto locupletato con la condotta usuraria oggetto del procedimento); IV- violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. e difetto di motivazione (quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena per difetto di resipiscenza e prognosi negativa sulle future condotte dell'imputato). III) Ricorso DE IC L'imputato è stato dichiarato colpevole di: · usura (non aggravata) in danno di ME ON (capo B in Casal di Principe et c. dal 2002 al 2005; pagamento ratei fino al 2009); concorso in tentata violenza per costringere ME ON a commettere un reato, aggravata dall'art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo E1: in Casal di Principe et c., 6 aprile 2011), e lamenta: I - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. (per l'errata qualificazione dello status processuale del ON quale testimone e non come indagato in procedimento connesso ex art. 210 cod. proc. pen.); II - violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. - 56, 611 e 644 cod. pen. e vizio di motivazione (quanto alla ritenuta attendibilità del ON); II.
1. violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in riferimento al reato di cui al capo E1) (i rilievi della Corte di appello sarebbero insufficienti a superare la motivazione assolutoria del primo giudice); III- violazione dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 e difetto di motivazione (per il solo capo E1); IV - violazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. IV) Ricorso IA IO L'imputato è stato dichiarato colpevole di: estorsione pluriaggravata, anche ex art. 7 I. n. 203 del 1991, in danno di ME - ON (capo D: in Casal di Principe et c., aprile /luglio 2009); -concorso in minaccia in danno di ON ME, per costringerlo a commettere un reato (simulazione di reato per falsa denunzia di smarrimento del proprio documento di identità) (capo E-in Casal di Principe il 22 giugno 2009); concorso in tentata violenza per costringere ME ON a commettere un reato, aggravata dall'art. 7 I. n. 203 del 1991 ed estorsione aggravata, anche ex art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo E1: in Casal di Principe et c., fino al 6 aprile 2011); - partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi" (capo F: in Casal di Principe ed altri luoghi, condotta perdurante), e lamenta: (ricorso avv. ABET) I - erronea valutazione ed interpretazione delle norme in tema di valutazione della prova (artt. 187 e 192 cod. proc. pen.) in relazione all'estorsione di cui al capo D); travisamento della prova in ordine alla sussistenza dei riscontri;
mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti in ipotesi accertati nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. e di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione del teste DI LL LV, così come da richiesta difensiva dell'11 gennaio 2012; II- erronea valutazione ed interpretazione delle norme in tema di valutazione della prova (artt. 187 e 192 cod. proc. pen.) in relazione ai delitti di cui ai capi E) ed E1); travisamento della prova in ordine alla sussistenza dei riscontri;
mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti in ipotesi accertati nel reato di cui all'art. 378 o 390 cod. pen.; III - erronea valutazione ed interpretazione delle norme in tema di valutazione della prova (artt. 187 e 192 cod. proc. pen.) in relazione al delitto associativo;
travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo. IV - violazione dell'art. 7 I. n. 203 del 1991, nonché vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà sia intrinseca sia con il materiale probatorio;
V- violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sintesi, il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del ON, oltre che la sua inattendibilità intrinseca (in difetto di utili riscontri) per le asserite contraddizioni ed incongruità (le versione resa in sede di esame contiene un riferimento a cifre mai fatte in precedenza e sulle quali la Corte di appello, a dire del ricorrente, nulla dice); la Corte di appello non avrebbe dedicato alcun cenno alle ragioni della mancata escussione di DI LL LV;
il ricorrente nega, inoltre, l'esistenza degli elementi costitutivi della ritenuta estorsione, neanche di una minaccia larvata, poiché asseritamente i fatti accertati integrerebbero soltanto il reato di cui all'art. 393 cod. pen., e comunque mancherebbe il dolo specifico di estorsione;
lamenta, infine, che LV DI LL era presente ai fatti, ed avrebbe potuto testimoniare sulle modalità dell'incontro, ma non è stato esaminato, né la sentenza impugnata avrebbe indicato le motivazioni del rifiuto, nonché, ancora una volta, l'inattendibilità della p.o.; inoltre, la mera minaccia, che si è ritenuto essere stata accertata, non integrerebbe il reato ipotizzato, poiché il reato che si contestava costituire finalità della condotta, non è stato commesso. Non sussisterebbe la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991: in ordine alle relative censure la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione;
anche in riferimento al reato di cui al capo E1 ed all'estorsione, il ricorrente lamenta l'inattendibilità della p.o. ed il mancato esame del teste a riscontro, nonché la mancanza elementi costitutivi. Quanto al reato associativo, viene lamentata la carenza di elementi decisivi a riprova della ipotizzata partecipazione del IA, integrando gli elementi raccolti al più gli estremi del favoreggiamento personale ovvero del reato di cui all'art. 390 cod. pen. Il ricorrente ripete, infine, che non sussisterebbe l'aggravante di cui all'art. 7 cit. e che la Corte di appello non avrebbe motivato sul punto, e lamenta, altresì, la mancata concessione delle attenuanti generiche (doveva asseritamente tenersi conto della scelta del rito, dello spirito collaborativo del IA e della sua incensuratezza); (ricorso avv. IA) I - violazione dell'art. 606, lett. C) ed E), cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni della p.o. -II violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), cod. proc. pen. in relazione all'estorsione di cui al capo D) (per la mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 393 cod. pen.) ed all'art. 7 I. n. 203 del 1991. -III violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), cod. proc. pen. in relazione all'art. 611 cod. pen. ed all'art. 7 I. n. 203 del 1991. IV - violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati nel capo E1) ed all'art. 7 I. n. 203 del 1991. V - violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), cod. proc. pen. in relazione al reato associativo (per la mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 378 cod. pen.).
6 -VI violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e mancanza di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche V) Ricorso NE L'imputato è stato dichiarato colpevole di: - estorsione pluriaggravata, anche ex art. 7 I. n. 203 del 1991, in danno di ME ON (capo D: in Casal di Principe et c., aprile /luglio 2009); concorso in minaccia in danno di ON ME, per costringerlo a commettere un reato (simulazione di reato per falsa denunzia di smarrimento del proprio documento di identità) (capo E in Casal di Principe il 22 giugno 2009);- - partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi", con ruolo verticistico di capo (capo F: in Casal di Principe ed altri luoghi, condotta perdurante), con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, e lamenta: I - (capo F) violazione dell'art. 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione (evidenziando l'acritico recepimento della sentenza di primo grado e la mancata indicazione del programma criminoso dell'enucleata associazione); II - (capo D) violazione degli artt. 81 cpv., 110, 629 cod. pen. (anche con riferimento alle contestate e ritenute circostanze aggravanti) e 7 l. n. 203 del 1991, e vizio di motivazione (evidenziando ancora una volta l'acritico recepimento della sentenza di primo grado e la mancanza di una minaccia); III (capo E) violazione degli artt. 81 cpv., 110, 610 e 611 cod. pen. (anche con riferimento alle contestate e ritenute circostanze aggravanti) e 7 I. n. 203 del 1991, e vizio di motivazione (reiterando ulteriormente la censura di acritico recepimento della sentenza di primo grado ed illogicità della motivazione, tenuto conto della qualificazione della condotta dell'originario concorrente RO ex art. 378 cod. pen. e dell'assenza di riscontri alle dichiarazioni della p.o.).
4. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata va annullata nei confronti di OR NC limitatamente al beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto;
le ulteriori doglianze sono, nel complesso, infondate. I ricorsi di RO IO, DE IC IO e IA IO sono, nel complesso, infondati, e vanno rigettati. Il ricorso di NE IO è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA' SULLA MOTIVAZIONE 1. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova>> (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di travisamento della prova>> deve, a pena di 8. inammissibilità (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. VI, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi>> (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099). 9 1.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. III, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. V, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. travisamento del fatto>>, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Va, infine, evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
1.4.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del - 20 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7 marzo 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).- Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: 10 nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
1.5. E' anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274). LA NECESSARIA SPECIFICITA' DEL RICORSO PER CASSAZIONE 2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. VI, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. VI, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame>>. La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta >>) : evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità 11 ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame>> (Sez. II, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
2.1. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza :: della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. -2.1.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che La funzione tipica dell'impugnazione è : quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta). :
2.1.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la 12 decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
2.1.3. Risulta, pertanto, evidente che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso>>.
2.1.4. Può, pertanto, concludersi che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i : motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). 13 3 3 LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO 3. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
3.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1° dicembre 2011 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615). L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA' OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO>>.
4. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione oltre ogni ragionevole dubbio>>, presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il ragionevole dubbio>> sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 - luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. II, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. II, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che La - previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato>>. I RICORSI 5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi. LE QUESTIONI COMUNI 6. Lo status giuridico della p.o. I ricorsi degli imputati RO (I motivo), OR (I motivo), DE IC (I motivo) e IA (in più sedi, diffusamente) lamentano l'inutilizzabilità ex artt. 63 e 191 c.p.p. delle dichiarazioni della p.o. ON, che, a loro avviso, avrebbe dovuto essere sentita in qualità di soggetto indagato in procedimento connesso e/o collegato.
6.1. La doglianza è infondata. Questa Corte (Sez. Un., sentenza n. 23868 del 23 aprile 2009, CED Cass. n. 243417) ha già chiarito che la sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante. 15 Ritornando ad esaminare la questione, le Sezioni Unite (sentenza n. 15208 del 25 febbraio 2010, CED Cass. n. 246584) hanno poi precisato che, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventualmente già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. Il principio, ormai non più contestato, è già stato condiviso e ribadito anche da questa Sezione (sentenza n. 51840 del 16 ottobre 2013, CED Cass. n. 258069: In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare al di là del riscontro di indici formali come l'eventuale già - intervenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato l'attribuibilità allo stesso della - qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità>>).
6.1.1. Si è talora osservato, infine, che l'inutilizzabilità assoluta nei confronti di terzi, prevista dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., per le dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, è ! subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo ed è finalizzata ad impedire che l'utilizzazione di dette dichiarazioni possa risolversi, comunque, sia pure indirettamente, in un possibile nocumento nei confronti di chi le ha rese. Ne consegue che devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese allorquando, rispetto al delitto attribuito al terzo, il dichiarante, indagato di altro reato, assuma solo la specifica veste di testimone (Sez. IV, sentenza n. 15451 del 14 marzo 2012, CED Cass., n. 253510).
6.2. La Corte di appello, correttamente conformandosi a tali orientamenti, ha, nel merito, escluso che ricorresse una delle diversificate ipotesi alle quali i difensori avevano asseritamente ricondotto la richiesta di riconoscere al ON la qualifica processuale di soggetto indagato, o meglio indagabile (favoreggiamento del latitante NE per avergli procurato la carta di identità, episodio rispetto al quale la Corte di appello ha motivatamente ritenuto che il ON fosse p.o.; esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, per essersi rivolto allo NE onde ottenere la restituzione dei propri titoli;
ricettazione, per aver ricevuto i titoli estorti dallo NE ai soggetti ai quali il ON li aveva consegnati a garanzia del proprio debito), sempre motivatamente ritenendo la non configurabilità dei predetti reati (f. 16 ss.), con argomentazioni congruamente motivate che, come tali, si sottraggono al sindacato di legittimità. 16 6.2.1. Quanto alla seconda ed alla terza delle anzidette prospettazioni, alle argomentazioni della Corte di appello va aggiunto rilievo che i reati in relazione ai quali il ON, secondo le difese, avrebbe dovuto essere indagato, sarebbero in ipotesi diversi e non connessi né collegati a quello relativamente al quale il ON ha reso dichiarazioni in qualità di mera persona informata dei fatti.
6.3. Le doglianze sono, pertanto, infondate.
7. L'attendibilità della p.o. ON. A fondamento delle affermazioni di responsabilità, la sentenza impugnata ha ampiamente valorizzato le dichiarazioni rese dalla p.o. ON, riepilogate a f. 9 ss., e motivatamente (f. 19 s.) ritenute attendibili perché intimamente coerenti, costanti nel tempo e non contraddittorie;
la p.o. ha anche reso chiarimenti in relazione ad alcune contestazioni difensive. La Corte ha, inoltre, evidenziato la complessiva marginalità di talune imprecisioni invocate dalle difese (ragionevolmente imputabili alla difficoltà di ricostruire dei rapporti di dare e avere che si sono protratti per anni con diverse persone>>). Dette dichiarazioni sono risultate incisivamente corredate da riscontri esterni, anche individualizzanti (essenzialmente desunti dalle espletate intercettazioni), pur non essendo ciò processualmente necessario (Sez. un., sentenza n. 41461 del 19.7.2012, Bell'Arte, CED Cass. n. 253214: «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi»).
8. L'interpretazione delle conversazioni intercettate. Deve ritenersi ormai consolidato l'orientamento di questa Corte, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se come accaduto nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti documentati nei modi di rito (per tutte, Sez. VI, sentenza n. 46301 del 20 ottobre 2013, CED Cass. n. 258164).
9. La qualificazione giuridica dei fatti di estorsione. E' stata insistentemente chiesta la qualificazione ai sensi dell'art. 393 c.p. dei fatti di estorsione contestati.
9.1. In proposito, è necessario premettere che, a parere del collegio, i delitti di cui agli artt. 393 e 629 c.p., si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nell'estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto (Sez. II, sentenza n. 22935 del 29 maggio 2012, CED Cass. n. 253192). Per ritenere configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, occorre, pertanto, che l'agente sia soggettivamente pur se erroneamente convinto dell'esistenza del proprio diritto, e che detto diritto riceva - astrattamente tutela giurisdizionale (Sez. II, sentenza n. 12329 del 4 marzo 2010, CED Cass. n. 247228). Il collegio è consapevole dell'esistenza di un opposto orientamento, che valorizza, ai fini della predetta distinzione, la materialità del fatto (cfr., tra le altre, Sez. VI, sentenza n. 32721 del 21 giugno 2010, CED Cass. n. 248169, per la quale "Ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione nel caso che il soggetto possa far valere il suo diritto dinanzi all'autorità giudiziaria, occorre avere riguardo al grado di gravità della condotta violenta o minacciosa che, se manifestata in modo gratuito o sproporzionato rispetto al fine, ovvero tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima, integra gli estremi del più grave delitto di estorsione"), ma reputa tale orientamento non rispondente al dato normativo, poiché gli artt. 393 e 629 c.p., inequivocabilmente descrivono la materialità degli elementi costitutivi dei reati de quibus in termini identici, evocando i medesimi concetti di "violenza" o "minaccia", senza alcun riferimento al quantum di forza coercitiva impiegata dal soggetto agente. E, d'altro canto, c'è un ulteriore dato normativo generalmente trascurato: invero, sia l'art. 393, comma 3, cod. pen., che l'art. 629, comma : 2, cod. pen. (in quest'ultimo caso, mediante richiamo dell'art. 628, comma 3, n. 1, cod. : pen.) prevedono che la pena è aumentata "se la violenza o minaccia è commessa con armi". Il riferimento appare decisivo, atteso che, a parere dell'orientamento che qui si contesta, la violenza o minaccia alla persona commessa con armi, all'evidenza di particolare gravità, in ipotesi (in relazione all'arma adoperata: ma la circostanza aggravante speciale de qua non legittima distinzioni tra armi bianche ed armi da fuoco) sproporzionata rispetto al fine) e comunque sempre tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima (secondo l'id quod 18 plerumque accidit, disarmata), dovrebbe sempre integrare gli estremi del più grave delitto di estorsione, il che, per legge, non è. I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione si distinguono, pertanto, non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stato il livello di intensità o gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria); alla speciale veemenza della comportamento violento o minaccioso potrà, al più, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione, null'altro. Va, conclusivamente, ribadito il seguente principio di diritto, già affermato da questa Sezione (sentenze n. 705 del 10 gennaio 2014, CED Cass. n. 258071, e n. 33870 del 6 maggio 2014, CED Cass. n. 260344): I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 cod. pen., nei medesimi termini) si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. L'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sè non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen., e tale lettura è confermata dal fatto che il legislatore prevede che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere come l'estorsione aggravato dall'uso di armi)>>.
9.2. Ciò premesso, nell'ipotesi in cui il creditore ponga in essere una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, è certamente configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l'agente è necessariamente consapevole di esercitare la violenza o minaccia per ottenere il soddisfacimento dell'ingiusto profitto derivante da una pretesa contra ius, essendogli negata la possibilità di ritenere ragionevolmente di far valere un diritto tutelabile con l'azione giudiziaria, in considerazione della illiceità della pretesa. Ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. (come sostituito dall'art. 4 I. n. 108 del 1996), infatti, se sono convenuti interessi usurari [da ritenere tali ai sensi della disciplina in proposito dettata dall'art. 644 cod. pen.], la clausola è nulla e non sono dovuti interessi>>. 19 Va, pertanto, ribadito (dopo Sez. VI, sentenza n. 1626 del 16 ottobre 1995, dep. 10 febbraio 1996, CED Cass. n. 203736) il seguente principio di diritto: Nell'ipotesi in cui il creditore ponga in essere una violenza o minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l'agente è necessariamente consapevole di esercitare la minaccia per ottenere il soddisfacimento dell'ingiusto profitto derivante da una pretesa contra ius, ovvero in contrasto con quanto espressamente disposto dall'art. 1815, comma secondo, cod. civ., e non può, quindi, ragionevolmente ritenere di far valere un diritto tutelabile con l'azione giudiziaria, che gli sarebbe negata in considerazione della illiceità della pretesa>>.
9.3. Le minacce accertate e motivatamente valorizzate dalla Corte di appello rendono improponibile ogni diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati invocata dai ricorrenti. 10. Le ulteriori doglianze del ricorrente RO Le ulteriori doglianze del ricorrente RO sono in parte inammissibili per genericità e F. manifesta infondatezza, in parte infondate. : 10.1. Quanto alla ricostruzione dei fatti, il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 - agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato l'affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenuta attendibile in generale (f. 19 s.), come anticipato, oltre che, in particolare, sulle specifiche vicende che hanno visto come protagonista il RO (f. 31 s., dove vengono espressamente confutate le censure della difesa appellante), decisivamente corroborate dal contenuto dell'intercettazione del 7 giugno 2010 e dagli esiti di alcuni servizi di osservazione posti in essere dalla P.G. operante. 10.1.1. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 20 0 2 10.2. La configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 in entrambe le sue connotazioni è stata correttamente ricollegata dalla Corte di appello (f. 32) alle modalità della condotta, contraddistinta da modalità implicitamente minacciose, agevolata dal carisma malavitoso di IO NE, soggetto in posizione verticistica come senz'altro noto in zona nell'ambito del clan dei casalesi, e rivoltasi a vantaggio - dell'intero clan, sia se da ritenersi finalizzata a favorire la latitanza degli affiliati, sia se da ritenersi finalizzata a favorire la latitanza dello stesso NE. 10.2.1. A tale proposito, il collegio condivide e ribadisce l'orientamento di questa Sezione (Sez. II, sentenza n. 15082 del 12 febbraio 2014, CED Cass. n. 259558), per il quale, in tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, qualora la condotta favoreggiatrice diretta ad aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità sia posta in essere a vantaggio del capo clan, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, perché essa, sotto il profilo oggettivo, concretizza un aiuto all'associazione, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto dell'apice dirigenziale, mentre, sotto il profilo soggettivo, in quanto caratterizzata dal consapevole aiuto prestato al capo mafia, è indiscutibilmente sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione. Né potrebbe ritenersi necessario, per configurare la predetta circostanza aggravante della finalità agevolatrice e concludere che la condotta fosse diretta, oggettivamente, ad agevolare l'attività non solo del singolo, ma anche del sodalizio criminoso, individuare un diretto collegamento tra l'imputato e l'associazione camorristica de qua: invero, l'esistenza di un diretto collegamento con il sodalizio potrebbe integrare gli estremi del concorso esterno, nel caso di specie non ritenuto, mentre per la configurabilità della circostanza aggravante è sufficiente la evidenziata consapevolezza di aiutare la latitanza di uno o più soggetti inseriti nella consorteria e che una tale situazione si pone come oggettivo aiuto all'attività dell'associazione. Invero, si è già osservato (Sez. V, sentenza n. 41063 del 24 giugno 2009, CED Cass. n. 245386) che la circostanza aggravante di avere commesso il favoreggiamento al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso è configurabile nei casi in cui la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, in quanto l'aiuto fornito al capo si concretizzi nell'agevolazione per dirigere da latitante l'associazione, che finisce per concretizzare un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione dell'agente di favorire anche l'associazione allorché : risulti come nel caso di specie - che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia. - 21 10.2.2. La relativa doglianza è, pertanto, infondata. 11. Le ulteriori doglianze del ricorrente OR : Il secondo ed il terzo motivo del ricorrente RO sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. 11.1. Quanto alla ricostruzione dei fatti oggetto di imputazione, il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, - sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato l'affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente le dichiarazioni della p.o., già ritenute attendibili in generale (f. 19 s.), come anticipato, oltre che, in particolare, sulle specifiche vicende che hanno visto come protagonista il OR (f. 23 ss.), corroborate : dal contenuto di alcune intercettazioni (7 giugno 2010 n. 56 e 2 ottobre 2010 n. 377), oltre che in parte da ammissioni rese dal coimputato NE (che ha confermato di essere stato contattato dal ON per risolvere i problemi di natura economica con i due creditori, confermando che la vicenda sottostante non costituiva mero frutto di fantasia o di intenti calunniatori della p.o., essendone stato a sua volta interessato in un momento nel quale non vi erano indagini in corso) e da riscontri documentali (riepilogati a f. 24); la Corte di appello ha anche illustrato (f. 24) le ragioni per le quali sono risultate inaccoglibili le argomentazioni difensive volte a confutare la rilevanza di parte della predetta documentazione e le versioni degli imputati OR e DE IC (f. 24 s.). 11.2. La Corte di appello (f. 41) ha, inoltre, dettagliatamente, e non unicamente per relationem come pure le sarebbe stato consentito e sarebbe risultato fisiologico, in - presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità civile - indicato le ragioni in virtù delle quali era giunta alla quantificazione del danno ragionevolmente patito dalla p.o. ed alla successiva statuizione di confisca. 11.3. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventual travisamenti. 11.4. Il quarto motivo è fondato. 2 2 22 2 La Corte di appello ha, infatti, basato il giudizio di prognosi negativa sulle future condotte dell'imputato posto alla base del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, illogicamente valorizzando anche i rapporti personali intrattenuti con lo NE nel 1997, peraltro estremamente risalenti, e concretizzatisi nella prestazione di cure mediche a soggetto all'epoca non ancora latitante, e quindi ai fini de quibus del tutto privi di rilievo. 11.4.1. Nei confronti di OR NC, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, che andrà operato conformandosi ai rilievi di cui al paragrafo che precede. 12. Le ulteriori doglianze del ricorrente DE IC. Quanto alla ricostruzione dei fatti di usura oggetto del reato di cui al capo B), il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato - l'affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente le dichiarazioni della p.o., già ritenute attendibili in generale (f. 19 s.), come anticipato, oltre che, in particolare, sulle specifiche vicende che hanno visto come protagonista il DE IC (f. 20 ss., dove vengono espressamente confutate le censure della difesa appellante), corroborate come per il - OR - dal contenuto di alcune intercettazioni (7 giugno 2010 n. 56 e 2 ottobre 2010 n. 377), oltre che in parte da ammissioni rese dal coimputato NE (che ha confermato di essere stato contattato dal ON per risolvere i problemi di natura economica con i due creditori, confermando che la vicenda sottostante non costituiva mero frutto di fantasia o di intenti calunniatori della p.o., essendone stato a sua volta interessato in un momento nel quale non vi erano indagini in corso) e da riscontri documentali (riepilogati a f. 24); la Corte di appello ha anche illustrato (f. 24) le ragioni per le quali sono risultate inaccoglibili le argomentazioni difensive volte a confutare la rilevanza di parte della predetta documentazione e le versioni degli imputati OR e DE IC (f. 24 s.). In particolare, la Corte di appello ha messo in risalto che le valorizzate intercettazion (come incensurabilmente in questa sede interpretate) hanno confermato sia la strumentalità 23 del riferimento alle vicende societarie invocate dalla difesa, sia che il DE IC non era stato vittima di alcuna condotta delittuosa posta in ipotesi in essere da IO NE e dal ON in concorso, e che anzi proprio il ON era stato vittima delle condotte oggetto di contestazione ad opera dello stesso DE IC Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 12.1. motivo II.
1. del ricorrente DE IC è infondato. 12.1.1. Deve premettersi che, secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte, la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la semplice non certezza e, dunque, anche il dubbio ragionevole della colpevolezza (così Sez. VI, sentenza n. 20656 del 22 novembre 2011, dep. 28 maggio 2012, De Gennaro ed altro). In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, "presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza" (Sez. VI, sentenze n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, CED Cass. n. 251066, e n. 4996 del 26 ottobre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Abbate ed altro, CED Cass. n. 251782). Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non è, pertanto, sufficiente la possibilità di addivenire ad una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che la 24 ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare - in riforma della precedente assoluzione - la sentenza di condanna sia dotata di "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza". Deve, pertanto, ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputa sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio. Il principio è stato successivamente ribadito da questa sezione (sentenza n. 27018 del 27 marzo 2012, CED Cass. n. 253407): È illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio>>. 12.1.2. Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) ha corroborato l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo E1 valorizzando una articolata serie di ulteriori elementi indiziari già acquisiti in atti e trascurati dal primo giudice (riepilogati a f. 35 s.), dai quali ha motivatamente desunto il mendacio ed il diretto coinvolgimento del DE IC nella vicenda, anche in considerazione dell'esistenza per tabulas della prova della falsità della circostanza sulla quale il ON avrebbe dovuto deporre mentendo, e conclusivamente pervenendo ad una decisione nel complesso maggiormente persuasiva di quella assolutoria del primo giudice. 12.1.3. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a proporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 12.2. Nel corso della discussione, la difesa del DE IC ha invocato una pretesa violazione dei principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la nota sentenza AN c. IA. 25 12.2.1. Sempre con riguardo alla possibilità ed ai limiti della riformabilità in peius di una sentenza assolutoria di primo grado in appello, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla sentenza luglio 2011, AN vs. IA, ha affermato la condanna emessa in grado di appello, in riforma di una pronuncia assolutoria emessa in primo grado, non si pone, in linea astratta, in contrasto della Convenzione EDU (e in particolare con il disposto dell'art. 6, 1, a norma del quale, tra l'altro, "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti"), purché l'affermazione di responsabilità, qualora determinata da una diversa valutazione di attendibilità di prove orali ritenute decisive, consegua all'esame diretto dei testimoni da parte del giudice del gravame, ciò in quanto la Corte non è convinta del fatto che le questioni che dovevano essere determinate dalla Corte d'Appello quando essa ha condannato il ricorrente e gli ha inflitto una pena e facendo ciò ribaltando la sua assoluzione da parte del Tribunale di primo grado - avrebbero potuto, in termini di equo processo, essere esaminate correttamente senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell'accusa. La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate. Naturalmente, vi sono casi in cui è impossibile udire un testimone personalmente durante il processo perché, per esempio, egli o ella è deceduto/a, o per proteggere il diritto del testimone di non auto- accusarsi (...). tuttavia, non sembra che le cose stessero così in questo caso>> (sentenza cit., 33). - -Trattasi di questione che, pur in difetto come nel caso di specie di tempestive doglianze difensive formalizzate in ricorso, sarebbe doverosamente rilevabile di ufficio (in presenza di un ricorso ammissibile), secondo quanto affermato dalla stessa Corte EDU (Sez. III, sentenza 4 giugno 2013, Hanu c. Romania, § 39, per la quale il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla nuova escussione dei testimoni d'ufficio, anche in assenza di richiesta della parte, perché le Corti nazionali hanno l'obbligo di adottare misure positive a tal fine, anche se il ricorrente non ha fatto richiesta>>, e la mancata escussione da parte della Corte d'appello dei testimoni in prima persona e il fatto che la Suprema Corte non cerchi di porvi rimedio rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame degli elementi di prova, riduce sostanzialmente ridotto il diritto di difesa del ricorrente;
ciò in quanto uno dei requisiti di un processo equo è la possibilità per l'imputato di affrontare i testimoni in presenza di un giudice che deve decidere la causa, perché le osservazioni del 26 giudice sul comportamento e la credibilità di una certa testimone possono avere conseguenze per l'imputato>>). Alle norme della Convenzione EDU deve, invero, riconoscersi il rango di fonti interposte>>, destinate ad integrare il parametro offerto dall'art. 117 della Costituzione, il cui primo comma impone al legislatore, nazionale e regionale, di conformare il prodotto normativo agli obblighi internazionali, fra i quali vanno annoverati anche quelli derivanti dalla richiamata Convenzione;
tuttavia, proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre a livello sub-costituzionale, è necessario che esse stesse siano conformi a Costituzione, non sottraendosi, dunque, al relativo sindacato da parte del Giudice delle leggi. Ed è noto che le norme della Convenzione EDU vivono nell'interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea;
la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto dell'interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata. Si deve pertanto escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali (imposto dall'art. 117, 1° co., Cost.) e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione>> (Corte cost., sent. n. 348 del 2007). Peraltro, ai sensi dell'art. 32, § 1, della Convenzione EDU, la competenza della Corte EDU si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa>>); la Corte costituzionale può, nondimeno, a sua volta interpretare la Convenzione, purché nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi >> (sentenze n. 311 del 2009 e n. 236 del 2011). L'art. 46, § 1, della Convenzione EDU impegna, inoltre, gli Stati contraenti a conformarsi alle sentenze definitive della Corte [europea dei diritti dell'uomo] sulle controversie di cui sono parti>>; soggiungendo, nel § 2, che la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne controlla l'esecuzione>>. E questa Corte (Sez. un., ord. n. 34472 del 2012, CED Cass. n. 252933) ha chiarito che le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto -non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Ро 27 : : Convenzione EDU, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale>>. Pertanto, in presenza di una espressa indicazione in tal senso della Corte EDU, nel predetto senso, ed alla luce dei fin qui riepilogati riferimenti, non può essere condiviso il contrario orientamento che nega la rilevabilità di ufficio della questione (Sez. V, sentenza n. 51396 del 20.11.2013, CED Cass. n. 257831; orientamento, peraltro, non pacifico, poiché contrastato da Sez. fer., sentenza n. 53562 dell'11 settembre 2014, Lembo ed altri, condivisibilmente orientata nel senso della doverosa rilevabilità d'ufficio). 12.2.2. Questa Corte (Sez. II, sentenza n. 33690 del 2014, CED Cass. n. 260147) ha già chiarito che la Corte di appello, quando intenda riformare "in peius" una sentenza assolutoria, emessa all'esito di giudizio abbreviato, non è obbligata alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'audizione dei testimoni ritenuti dal primo giudice inattendibili, poiché l'esigenza della necessaria rinnovazione istruttoria in base all'art.
6 - CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso AN VI - sussiste soltanto nel caso di prova assunta oralmente dal primo giudice e non quando l'imputato, con la scelta del rito abbreviato, abbia rinunziato alle garanzie dell'oralità e del contraddittorio;
tuttavia, il predetto obbligo sussiste nel caso in cui, pur essendosi proceduto con rito abbreviato, la Corte di appello intenda diversamente apprezzare l'attendibilità di una prova dichiarativa acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. II, sentenza n. 40254 del 12 giugno 2014, CED Cass. n. 260442). 12.2.3. Il collegio condivide e ribadisce anche l'ulteriore orientamento per il quale non sono applicabili i principi posti dalla Corte EDU con sentenza del 5 luglio 2011, AN c. IA e successive decisioni conformi, in tutti i casi nei quali il giudice di appello non fondi la riforma in peius di una sentenza assolutoria di primo grado sulla mera rivalutazione dell'attendibilità di una testimonianza, ma ne valuti le dichiarazioni rese alla luce di ulteriori elementi già acquisiti, ma in ipotesi trascurati dal primo giudice. 12.3.4. Come premesso (nel § 12.1.2. di queste Considerazioni in diritto) ciò è quanto accaduto nel caso di specie: non si rendeva, pertanto, necessario, a pena di nullità della sentenza impugnata, procedere alla riaudizione della p.o. ON. 12.3. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. 28 12.3.1. L'evidente ed innegabile adozione di un metodo mafioso rilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, desunta (f. 34) dall'esplicito riferimento all'arresto del capoclan ed all'esistenza di numerosi altri appartenenti al sodalizio in stato di libertà. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 12.3.2. Questa Corte ha in più occasioni chiarito, infine, che, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, da ultimo, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio - 1° febbraio 2011, CED Cass. n. 249163). Inoltre, ancora una volta per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28 novembre 2013, dep. 6 febbraio 2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di - legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. A questi orientamenti si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il prolungato approfittamento delle difficoltà economiche della p.o., sottoposta per lungo tempo ad usura da colleghi professionisti, e la particolare gravità della condotta del DE IC, e ritenendo motivatamente la congruità del complessivo trattamento sanzionatorio. 13. Le ulteriori doglianze del ricorrente IA. I ricorsi presentati nell'interesse di IO IA possono essere esaminati congiuntamente e sono, nel resto (ovvero per quanto riguarda le censure ulteriori rispetto a quelle comuni agli altri ricorrenti RO, OR e DE IC, in precedenza esaminate) integralmente inammissibili perché assolutamente privi di specificità in tutte le rispettive articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, 29 logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato: - l'affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente le dichiarazioni della p.o., già ritenute attendibili in generale (f. 19 s.), come anticipato, oltre che, in particolare, sulle specifiche vicende che hanno visto come protagonista il IA (f. 27 ss.), per i reati di cui al capo E) ed al capo E1) ritenute sufficienti da sole, dettagliatamente riepilogate e scrupolosamente valutate (f. 32 s.; f. 33 s.), anche richiamando i rilievi contenuti nella sentenza di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità; per i reati di cui al capo D) ed al capo F), corroborate, rispettivamente, dal contenuto dell'intercettazione 2 ottobre 2009 e dalle parziali ammissioni di IO NE (f. 27 ss.), e dal contenuto delle intercettazioni n. 683 del 24 aprile 2010 e n. 125 del 25 ottobre 2009 (f. 37 ss., dettagliatamente, anche quanto agli strettissimi rapporti con il capo IO NE, del quale IO IA, sempre presente agli incontri con la p.o. ON, è uomo di fiducia, portavoce ed esecutore immediato delle direttive>>, ed alle manifestazioni di affectio societatis); - la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della ritenuta estorsione, valorizzando le inequivocabili modalità delle richieste e la forza di intimidazione promanante dalla personalità dello NE, che ebbe un ruolo rilevante nella vicenda >>, pur non avendo alcun titolo per intromettersi e pretendere di trarre un proprio personale profitto (f. 29), nonché la evidente illegittimità della pretesa avanzata (come in precedenza chiarito nei §§ 9 ss. di queste Considerazioni in diritto); -la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 611 c.p., correttamente conformandosi all'orientamento di questa Corte (Sez. V, sentenza n. 38222 del 12 giugno 2008, CED Cass. n. 241491) per il quale è irrilevante il fatto (invocato dalle difese) che il reato che si contesta costituire finalità della condotta, non sia stato commesso. In proposito, va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. ciò che conta è che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a ह commettere un fatto costituente reato, mentre non è richiesto che il reato-fine consumato o tentato>>; : 30 - la ritenuta (ff. 29, 32, 34) configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, valorizzando, ad un tempo, il metodo mafioso utilizzato (ricollegato al reiterato intervento di IO NE, personaggio di spicco nell'ambito del c.d. clan dei casalesi, cui notoriamente apparteneva, e che anzi capeggiava, e contro quale nessuno avrebbe osato mettersi, all'epoca dei fatti latitante;
emblematiche sono i modi con i quali fu chiesta alla p.o. la consegna del documento quale cortesia >>) e l'agevolazione della predetta associazione, destinataria ultima almeno in parte dei proventi delle estorsioni, - oltre che (come in precedenza osservato nel § 10.2 di queste Considerazioni in diritto) avvantaggiata dalla consegna del documento, sia se da ritenersi finalizzata a favorire la latitanza degli affiliati, sia se da ritenersi finalizzata a favorire la latitanza dello stesso NE. Anche quanto al reato di cui al capo E1, la Corte di appello ha motivatamente ritenuto evidente la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'aggravante in oggetto e la sua riferibilità al IA, valorizzando la richiesta perentoria di una somma di denaro comunque non dovuta con l'indicazione delle modalità di consegna, il metodo mafioso desunto dall'esplicito riferimento all'arresto del capoclan e all'esistenza delle altre cinquanta persone del sodalizio>> e l'agevolazione del clan di riferimento che necessariamente ne conseguiva (f. 34); - la ritenuta configurabilità in diritto del reato associativo in luogo che dei reati di cui agli artt. 378 e 390 cod. pen., valorizzando il ruolo in concreto assunto dal IA, in particolare dopo l'arresto di IO NE, desunto dal riferimento fatto dallo stesso imputato alla p.o. ON alle altre 50 persone facenti parte della medesima struttura criminale all'epoca ancora in stato di libertà: come sostenuto dal primo giudice e riportato adesivamente dalla Corte di appello, si trattava (f. 39) si tratta di persone pronte a continuare, secondo il classico meccanismo di fungibilità esterna, l'opera intrapresa e portata avanti per decenni da OV IO, sempre a disposizione del vertice in ragione e funzione servente rispetto alle non programmabili e preventivabili esigenze di gestione del potere camorristico, in fase di latitanza del suo esponente di rilievo>>. Il IA è stato, pertanto, ritenuto un vero e proprio associato, avendo non solo contribuito a favorire la latitanza del capo, ma anche cooperato al permanere del suo potere camorristico ed a mantenere in efficiente attività la struttura superindividuale del sodalizio (sono state al riguardo valorizzate le intercettazioni n. 683 del 24 aprile 2010 e n. 125 del 25 ottobre 2009, sintomatiche dell'impegno profuso dal IA per mantenere in attività il sodalizio anche dopo l'arresto del capo NE); il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio valorizzando la gravità dei fatti, l'allarmante contesto delinquenziale in cui sono maturate le vicende contestate e la mancanza di concreti sintomi di resipiscenza. In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento consolidato di questa Corte, per il quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, da ultimo, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio 1° febbraio 2011, CED Cass. n. 249163). 13.1. Con il complesso delle predette argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 13.2. La doglianza inerente alla mancata escussione di DI LL LV, in atti generalizzato è reiterativa (e quindi generica) oltre che manifestamente infondata, poiché la contestata statuizione negativa è stata espressamente ed incensurabilmente motivata dalla Corte di appello a f. 20 (non è quindi processualmente vero che la Corte sia rimasta sul punto del tutto silente). Detta doglianza non sarebbe, comunque, deducibile in questa sede, poiché questa Corte (Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio 2011, CED Cass. n. 249161) ha già chiarito che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta. 13.3. Deve, infine, rilevarsi che, come già chiarito da questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondare sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica ex lege l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (Sez. II, sentenza n. 24312 del 25 marzo 2014, CED Cass. n. 260012), e che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (Sez. II, sentenza n. 933 dell'11 ottobre 2013, dep. 13 gennaio 2014, CED Cass. n. 258011). 32 14. Le doglianze del ricorrente NE. Il ricorso presentato nell'interesse di IO NE è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno -8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e del tutto assertivo, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. Esso sarebbe, comunque, in toto manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, - logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui al capo D), E) ed F) e la valutazione inerente alla sussistenza delle contestate circostanze aggravanti valorizzando gli elementi già dettagliatamente indicati nel § 13 di queste Considerazioni in diritto, con la precisazione, quanto al primo, che lo NE non si era limitato ad intervenire quale mero mediatore, né a titolo esclusivamente gratuito (f. 27 ss.); la Corte di appello ha anche dato conto, quanto al reato associativo, dell'esistenza del sodalizio denominato clan dei casalesi, della posizione verticistica al suo interno ricoperta dallo NE (dettagliatamente f. 37), e del controllo del territorio dalla stessa efficacemente esercitato (in ciò concretizzandosi il programma associativo, riguardante ogni attività di possibile rilievo economico, dalla più rilevante a quelle minime, come dimostrato anche dalla vicenda personale del ON). 15. Le statuizioni accessorie. L'infondatezza dei ricorsi di RO IO, DE IC IO e IA IO, comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso di IO NE comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Tutti i ricorrenti (RO IO, OR NC, DE IC IO, IA IO ed NE IO) vanno, infine, condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che vanno liquidate complessivamente in cinquemila, oltre accessori (IVA e CPA, oltre spese forfettarie) come per legge, alle aliquote dalla stessa stabilite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OR NC limitatamente al beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, e rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di RO IO, DE IC IO e IA IO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NE IO, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Condanna tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che liquida complessivamente in euro cinquemila, oltre accessori come per legge. Così deciso il 1° dicembre 2014 Il Presidente Il Componente estensore (Antonio Esposito) (Sergio Beltrani) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE MAR. 2015 IL A IL CANCELLIERE M E R P Claudia Planelli T R C O C N 34 4 -