Sentenza 21 giugno 2010
Massime • 1
Ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione nel caso che il soggetto possa far valere il suo diritto dinanzi all'autorità giudiziaria, occorre avere riguardo al grado di gravità della condotta violenta o minacciosa che, se manifestata in modo gratuito o sproporzionato rispetto al fine, ovvero tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima, integra gli estremi del più grave delitto di estorsione. (Nella specie, in cui la minaccia era stata esercitata, con il mezzo del telefono, in modo tracotante e volgare, ma non tale da porre la vittima in condizione di assoluta coartazione, si è esclusa la configurabilità dell'estorsione e si è ravvisata la sussistenza del meno grave reato).
Commentari • 8
- 1. La responsabilità del terzo concorrente tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsioneFabio Montalto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Sui rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprieMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza annotata affronta il problema del criterio di distinzione tra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) che si pone nella prassi dei casi di coartazione del soggetto passivo tesa, almeno apparentemente, a realizzare un preteso diritto dell'agente. La sentenza, che si legge in allegato, si segnala per l'abbandono del tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura il più grave delitto di estorsione quando la violenza o la minaccia siano talmente gravi da esorbitare dal livello ragionevolmente compatibile con l'esercizio, seppur arbitrario, delle proprie ragioni, …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Penale n. 1194 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1194 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: CAPOZZI RAFFAELE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) GALLUCCIO VITTORIO N. IL 05/05/1975 avverso la sentenza n. 6378/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/01/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI ,t LSTI'r (3 i LE i Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ni_t„t che ha concluso per te v UdititclifensorkAvv.to AAA,Drh-c_.(V1e BE:r 0/242– L_ ete. Data Udienza: 13/11/2012 N. 28855/11-RUOLO N. 2 P.U. (1970) RITENUTO IN fATTO 1.Con sentenza del 20 gennaio 2010 la Corte d'appello di Napoli ha ridotto …
Leggi di più… - 4. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 5. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsioneSabino Quercia · https://www.iusinitinere.it/
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione. 1. Inquadramento – 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura, presupposti oggettivi ed elemento soggettivo – 3. Cono d'ombra e sovrapposizione di tutela con il reato di estorsione: la soluzione alla “querelle” da parte delle Sezioni Unite Inquadramento. Il titolo III, capo III del codice penale, dedicato alla “Tutela arbitraria delle private ragioni”, comprendeva, originariamente, due distinti gruppi di fattispecie: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) ed il duello (artt. 394 ss. c.p.). Tuttavia, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2010, n. 32721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32721 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 21/06/2010
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1339
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 24865/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA MA, n. a Dubiza il 3 aprile 1974;
nei confronti della sentenza in data 14 febbraio 2008 della Corte d?appello di Genova;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l?annullamento delle sentenza in accoglimento del ricorso del P.G.;
udito il difensore della parte civile Dino Del Giudice che ha concluso per l?annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento del ricorso del P.G..
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d?appello di Genova, in parziale riforma di quella del Tribunale di Massa del 27 luglio 2007, a seguito di appello di HA MA, riqualificava il reato di estorsione in danno di MI OS in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. Il delitto era stato contestato all?imputato nella forma continuata perche?, con piu? azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a se un profitto ingiusto, costringeva il OS, mediante reiterate e gravi minacce circa la propria incolumita?, a consegnarli 35.000,00 Euro con danno della vittima. Condannava l?imputato al risarcimento dei danni in favore di entrambi le parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede (oltre al OS anche la moglie OR CE).
2. Rilevava la Corte d?appello, in via preliminare, l?infondatezza della eccezione di nullita? del procedimento per direttissima e, nel merito, osservava che la sentenza del primo giudice aveva escluso che il credito dell?HAh, pur avendo avuto origine da rapporti fra i due non completamente chiariti, avesse i caratteri usurari, con la conseguenza che il fine propostosi dall?imputato di conseguire quanto dovutogli non poteva considerarsi ingiusto. Rilevava che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni puo? assumere i contorno di quello di estorsione solo "quando la condotta materiale sia venuta a sostanziarsi in manifestazioni sproporzionate o gratuite di violenza"; cio? che nel caso non era avvenuto. Disattendendo un?ulteriore difesa del ricorrente, rilevava che era giustificata la condanna al risarcimento danni anche nei confronti della moglie del OS, che era ben consapevole dello "stato di prostrazione psichica (del marito) derivante dalla situazione coinvolgente il di lei congiunto".
3. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica e l?imputato.
4. Il Pubblico ministero denuncia la sentenza per erronea, omessa e insufficiente motivazione, nonche? per erronea applicazione degli artt. 629 e 393 c.p. Non era vero, in primo luogo, secondo la pubblica accusa, che la sentenza di primo grado aveva escluso il carattere usurario del prestito, in quanto aveva affermato che non poteva ritenersi al di la? di ogni ragionevole dubbio che il rapporto creditorio avesse natura usuraria. Nel merito, sottolinea la gravita?
delle minacce ("ti stacco la testa"; "oggi te la stacco quanto e?
vero DD) e rileva come la sentenza non tenga conto del fatto che anche dopo il pagamento, l?imputato abbia trattenuto, sia la scrittura di riconoscimento del debito, sia la carta di circolazione di uno degli automezzi (Mercedes) che si era fatto trasferire: non poteva quindi ottenere mai e poi mai dal giudice cose che aveva ottenuto con la sua azione illecita (trattenimento delle scrittura di riconoscimento del debito, mancato rilascio di quietanze, mancata restituzione della carta di circolazione dell?autovettura). Egli, quindi, non poteva avere avuto la coscienza che tutto gli era dovuto.
5. L?imputato, con il suo ricorso per cassazione, rinnova, con un primo motivo, l?eccezione di nullita? del giudizio direttissimo per violazione degli artt. 449, 450 e 558 c.p.p. Non erano stati infatti rispettati i termini di cui all?art. 558 c.p.p., comma 4. L?avviso del P.m. contiene l?espressione erronea di presentazione dell?imputato al dibattimento. Osserva che non si tratterebbe semplicemente della utilizzazione di una modulistica errata, come ritenuto dal primo giudice. In realta? il P.m. ha richiesto al Presidente del Tribunale la nomina di un giudice. Con altro mezzo, deduce violazione dell?art. 393 c.p. perche? la Corte non spiegava per quale motivo sarebbero sussistiti gli elementi di tale reato. Con il terzo motivo, lamenta che la sentenza sarebbe priva di motivazione nella parte in cui non ha concesso l?attenuante di cui all?art. 62, n. 4) (in quanto, a suo dire, si trattava della restituzione del solo capitale) con la semplice asserzione della "non esiguita? del danno arrecato", laddove, per di piu?, nella sentenza si legge, per giustificare l?esclusione della estorsione, "che il medesimo (HA) aveva solo per pochi istanti avuto in suo potere quanto consegnatogli, senza con cio? cagionare alcun danno ad altri..." (L?operazione di consegna era stata fatta sotto controllo degli agenti operanti in precedenza allertati: l?HA era stato arrestato quasi subito e i soldi erano stati recuperati). Con l?ultimo motivo, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimata a costituirsi parte civile anche la moglie del OS.
6. Il ricorso del Pubblico ministero e? privo di fondamento. Non si vede, quanto al primo profilo di esso, come possa contestarsi la conclusione cui e? pervenuto il primo giudice, confermata dalla Corte d?appello, sul punto in cui ha affermato che il credito non poteva considerarsi usurario perche? non v?era prova che fosse usurario, sconoscendosi, tra l?altro gli esatti rapporti tra le parti. L?obiezione si commenta da sola e non occorrono argomenti stringenti per affermarne l?inconcludenza, se non confermando che se non sussiste prova del reato il reato stesso non sussiste.
7. Sulla questione della riqualificazione giuridica del fatto, i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi stabiliti da questa Corte suprema. Non e? certo la semplice intenzione di far valere un proprio diritto a far trasmigrare il fatto dalla figura della estorsione a quella dell?esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Poiche? elemento essenziale di entrambe i reati e? dato dalla violenza o dalla minaccia, il problema, nel caso di soggetto che vanti un proprio diritto che sia possibile far valere davanti alla autorita? giudiziaria, e? quello di verificare, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione il grado di gravita? della condotta violenta o minacciosa. Si rimane indubbiamente nell?ambito della estorsione ove venga esercitata una violenza gratuita e sproporzionata rispetto al fine (Sez. 2, Sentenza n. 35610 del 27/06/2007 Cc. - dep. 26/09/2007, Rv. 237992), ovvero se si eserciti una minaccia che non lasci possibilita? di scelta alla vittima. Nel caso, la Corte d?appello ha esattamente osservato che non e? stata usata alcuna forma di violenza gratuita e sproporzionata. La minaccia, se pure esercitata in modo tracotante ed esageratamente colorito e volgare (per le esatte espressioni usate vedi la conversazione telefonica riportata per intero nella sentenza di primo grado), non ha posto la vittima - anche per essere stata esercitata la minaccia stessa per mezzo del telefono - in condizione di coartazione assoluta, senza lasciare margini di tempo per reagire. Correttamente dunque i giudici di merito hanno riqualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
8. Del tutto infondata e? l?ulteriore considerazione del Procuratore generale secondo cui non tutto cio? che l?imputato ha ottenuto poteva ottenere dal giudice (egli ha trattenuto la carta di circolazione di una autovettura, e la scrittura di riconoscimento del debito). Tali obbligazioni accessorie di restituzione incombenti sul creditore nei confronti del debitore non hanno a che vedere con il credito vantato e con la possibilita? di ricorrere al giudice per riscuotere tale credito;
ne? hanno alcuna relazione con la violenza o la minaccia esercitate per la realizzazione del credito. Si tratta di aspetti del comportamento dell?imputato del tutto estranei agli elementi costitutivi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
9. Neanche il ricorso dell?imputato e? fondato.
10. Il primo motivo di carattere processuale e? manifestamente infondato, oltre che generico. La sentenza impugnata si e? uniformata a consolidati principi di diritto. Il ricorrente si duole della violazione dell?art. 558 c.p.p., comma 4, applicabile alla specie. La norma stabilisce che se il pubblico ministero ordina che l?arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo? presentare direttamente all?udienza in stato di arresto entro quarantotto ore dall?arresto stesso, ma se il giudice non tenga udienza, questa viene fissata dal giudice medesimo a richiesta del pubblico ministero entro le quarantotto ore successive. Il ricorrente neppure si duole del fatto che l?imputato avrebbe potuto essere presentato subito davanti al giudice entro 48 ore perche? v?era un giudice che teneva udienza, ma neppure si duole del fatto che la richiesta udienza sia stata fissata oltre le quarantotto ore successive. Non si vede quale violazione di norme sia stata perpetrata.
11. Anche il secondo motivo e? inammissibile per genericita? e per manifesta infondatezza. La Corte si diffonde nello spiegare le ragioni per cui, anziche? ritenere la sussistenza del reato di estorsione, ha ritenuto di riqualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sussistenza di un credito non ingiusto, possibilita? di rivolgersi al giudice, esercizio di minaccia per ottenere la realizzazione coattiva del credito). L?imputato non deduce nulla su presunte inesattezze nella ricostruzione dei fatti e nella qualificazione giuridica, per lui, peraltro, molto piu? favorevole.
12. Sul terzo motivo di ricorso si osserva che e? corretta la statuizione dei giudici di appello sulla negazione dell?attenuante di cui all?art. 62 c.p., comma 4), poiche? la somma ottenuta a seguito del reato era di consistente entita?, a nulla rilevando che sia stata trattenuta dall?imputato solo per pochi istanti per effetto dell?intervento della polizia. Il motivo di ricorso e? pertanto infondato.
13. E? infondato anche il motivo di ricorso sulla ritenuta illegittimita? della ammissione della costituzione di parte civile di OR LL, moglie di MI OS. In tema di azione risarcitoria e di costituzione di parte civile, il danneggiato cui spetta il risarcimento non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma e? chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all?azione od omissione del soggetto attivo del reato (tra le ultime, v. Cass., sez. 6^, 4 novembre 2004 - 24 febbraio 2005, n. 7259, CED 231210). La Corte d?appello ha correttamente deciso sul punto, riconoscendo che la donna era perfettamente a conoscenza delle ripetute intimidazioni dell?imputato nei confronti del marito le quali hanno cagionato in lei uno stato di prostrazione psichica per il coinvolgimento emotivo nella situazione che ne era derivata.
15. In considerazione di quanto sopra i ricorsi devono essere entrambi rigettati. L?HA deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonche? a rifondere le spese sostenute dalle parti civili liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna HA MA al pagamento delle spese processuali, nonche? a rifondere le spese sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010