Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare al di là del riscontro di indici formali - come l'eventuale già intervenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato - l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. (Fattispecie in tema di estorsione aggravata dal metodo mafioso in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivato il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva considerato corretta l'assunzione in qualità di persona informata sui fatti della persona offesa, attribuendo un iniziale reticenza della stessa al timore, sempre ravvisabile in territori permeati dalla criminalità organizzata, di ritorsioni da parte degli imputati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2013, n. 51840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51840 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/10/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2041
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 21230/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RA N. IL 26/04/1989;
avverso l'ordinanza n. 1067/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 20/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione AT SC avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Napoli che il 20.2.2013 ha confermato l'ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Napoli per concorso in tentata estorsione continuata aggravata anche dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in violazione di legge e vizio della motivazione in ordine:
1. alla ritenuta infondate eccezione di inutilizzabilità (ex art. 63, comma 2 e art. 191 c.p.p.) delle dichiarazioni accusatorie rese dalla parte offesa RA AS in data 7.1.2013. Sostiene che dalle sue deposizioni reticenti emergevano ictu oculi sin dal 7.1.2013 elementi per ritenere a suo carico gravi indizi di reità per il reato di favoreggiamento.
2. alla asserita credibilità dei collaboratori di giustizia Di Martino Eduardo e Maiello Raffaele, nonché all'affidabilità del propalato dei dichiaranti e alla configurabilità di idonei riscontri esterni individualizzanti, non potendo essere tali le inutilizzabili dichiarazioni della parte offesa;
3. alla mancanza comunque carenza di motivazione in ogni caso contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, diretto ad invalidare il valore probatorio delle dichiarazioni della parte offesa RA AS deve rilevarsi che se è vero che in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel I momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, è pur vero che il relativo f accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un n. 15208 del 25/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010) Rv. 246584). Nel caso in esame il Tribunale ha dato conto con motivazione specifica, logica e coerente della manifesta infondatezza della prospettazione difensiva, affermando che costituisce elementare massima di esperienza che, in territori permeati dalla criminalità organizzata, le vittime di condotte estorsive inizialmente cercano di non accusare formalmente i responsabili solo per il timore di più feroci ritorsioni, senza perseguire alcun intento di protezione nei confronti dei rei.
La reiezione del primo motivo di ricorso comporta il non accoglimento anche del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso considerato che il tribunale ha dato conto il grave quadro indiziario a carico della ricorrente si fonda sulle attendibili e specifiche dichiarazioni dei collaboratori che si riscontrano vicendevolmente e che sono ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni della parte offesa.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013