Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. ciò che conta è che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato, mentre non è richiesto che il reato-fine sia consumato o tentato. Conseguentemente l'impossibilità del delitto per inidoneità dell'azione va riguardata in relazione al reato di cui all'art. 611 cod. pen. e non al reato fine.
Commentario • 1
- 1. L’oltraggio all’ausiliare del traffico: è un pubblico ufficiale?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 ottobre 2023
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 gennaio – 6 agosto 2015, n. 34318 Presidente Dubolino – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 30.10.2013 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del G.i.p.del Tribunale di Trapani- con la quale Z.M. era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, per il delitto di cui agli artt. 56 e 611 c.p. al capo a) di tentata violenza o minaccia, per costringere a commettere un reato (annullamento dei preavviso di contravvenzione per mancato pagamento del parcheggio della autovettura in zona blu) e per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 61 n.10 c.p. al capo b), di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2008, n. 38222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38222 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/06/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 2756
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 005563/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC RC, N. IL 18/01/1977;
2) D'MA IT, N. IL 21/02/1941;
avverso SENTENZA del 06/11/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore degli imputati avvocato PUGLIESE Angelo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AC CO, D'MA ER sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia in entrambi i gradi di merito - sentenze del Tribunale di Cosenza del 27 novembre 2006 e della Corte di Appello di Catanzaro del 6 novembre 2007 - per il delitto di cui all'art. 611 c.p., per avere minacciato il perito TI AL per indurlo a commettere un reato consistente nel falsificare l'esito di una perizia disposta nell'ambito di un processo civile. Con il ricorso per cassazione AC CO e D'MA ER hanno dedotto, con due diversi ricorsi, i seguenti motivi di impugnazione:
1) la violazione dell'art. 611 c.p., perché ove mai la Corte di merito avesse tenuto conto della sentenza del Giudice di pace di Cosenza del 12 maggio 2007, prodotta in atti, relativa al sinistro in discussione che si era davvero verificato, avrebbe constatato che non era ravvisabile il reato per il quale sarebbe stata perpetrata la condotta minacciosa e che, pertanto, tutto al più sarebbe stato ravvisabile il delitto di minaccia, non perseguibile per mancanza di querela;
2) la violazione dell'art. 192 c.p.p., perché il convincimento dei giudici di merito si è fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della parte lesa messe in dubbio dall'esito del giudizio dinanzi al giudice di pace dinanzi richiamato;
la D'AT, inoltre, poneva in evidenza che mancava la motivazione in ordine alla sua personale responsabilità;
3) la violazione dell'art. 62 bis c.p., con riferimento alla posizione del VI;
4) la violazione dell'art. 133 c.p., in ordine alla negata prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, in relazione all'art. 642 c.p., comma 2. I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da AC CO e D'MA ER sono infondati.
Con riferimento al primo motivo si rileva che non appare rilevante l'esito favorevole agli imputati del giudizio civile concernente il sinistro stradale oggetto della perizia redatta dal ST dinanzi al giudice di pace.
Il problema è, invero, un altro e cioè che proprio nell'ambito di quel procedimento il ST aveva redatto una perizia come consulente della compagnia assicurativa con la quale aveva sostenuto la incompatibilità dei danni lamentati con il sinistro denunciato. Indipendentemente da quello che sarà poi l'esito del giudizio civile, è rimasto provato che i due imputati minacciarono il perito per costringerlo a mutare le conclusioni della sua perizia e, quindi, per fargli depositare una falsa perizia, ovvero una perizia contraria ai suoi convincimenti, non importa se ritenuti dal giudice di pace fondati o meno.
Siffatta condotta integra il delitto di cui all'art. 611 c.p.p., perché l'impossibilità del reato per inidoneità dell'azione - che sembra adombrata dal ricorrente - va riguardata in relazione al reato di cui all'art. 611 c.p., e non al reato - fine. Non essendo, infatti, richiesto che quest'ultimo sia consumato e neppure tentato, non si pone un problema di una azione idonea del reato commesso per costrizione, perché quel che conta è che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato (vedi anche Cass. Sez. 5^, penale, 5 maggio 1982 - 30 luglio 1982, n. 7499). Il primo motivo di impugnazione è, pertanto, infondato dal momento che la minaccia subita dal ST era tale da incutergli timore e ad indurlo a determinarsi a commettere il reato di cui all'art. 642 c.p.. È infondato anche il secondo motivo di impugnazione perché la sentenza di condanna può essere fondata anche sulle sole dichiarazioni della parte lesa.
Ebbene, con valutazione di merito non censurabile in questa sede di legittimità, i giudici hanno ritenuto pienamente attendibile la parte lesa.
Del resto le sue dichiarazioni sono state confortate dall'esame dei tabulati telefonici del cellulare intestato al VI, dai quali è emerso che numerose furono le telefonate ricevute dal ST provenienti da quella utenza telefonica.
Infine il fatto che il processo dinanzi al giudice di pace si sia risolto a favore del VI, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dimostra il concreto interesse che avevano i ricorrenti a modificare quella perizia a loro sfavorevole che avrebbe potuto pregiudicare l'esito del giudizio.
Quanto alle specifiche doglianze della D'AT si deve rilevare che il ST proprio mentre si trovava nella caserma dei Carabinieri per denunciare il fatto veniva raggiunto sul suo cellulare da una telefonata proveniente dal telefono del VI nel corso della quale una donna qualificatasi come la mamma del VI minacciò pesantemente il ST se non avesse modificato la relazione peritale.
Si tratta di valutazioni di merito in ordine alla responsabilità degli imputati compiute dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione che, per essere sorrette da una motivazione immune da vizi logici, non sono censurabili in sede di legittimità. Il terzo motivo di impugnazione si risolve in inammissibili censure di merito della decisione impugnata perché i giudici di merito hanno negato le attenuanti generiche al VI perché gravato da numerosi precedenti penali che ne dimostravano la pericolosità; si tratta di una applicazione corretta dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. Alle stesse conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda il quarto motivo di impugnazione perché i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno ritenuto la condotta dei due imputati connotata da gravità e conseguentemente non hanno ritenuto le attenuanti generiche concesse prevalenti alla aggravante contestata. Anche in tal caso si tratta di una valutazione di merito che essendo ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p., non è censurabile in sede di legittimità.
Per le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati ed i ricorrenti condannati in solido a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008