Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 2
L'inutilizzabilità assoluta nei confronti di terzi, prevista dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., per le dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, è subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo ed è finalizzata ad impedire che l'utilizzazione di dette dichiarazioni possa risolversi, comunque, sia pure indirettamente, in un possibile nocumento nei confronti di chi le ha rese. Ne consegue che devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese allorquando, rispetto al delitto attribuito al terzo, il dichiarante, indagato di altro reato, assuma solo la specifica veste di testimone.
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore 'desumibilità' delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice 'conoscenzà o 'conoscibilità' di determinate evenienze fattuali. Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica "significanza processuale"; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 15451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15451 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/03/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 465
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 2055/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI PA EN N. IL 16/06/1979;
avverso l'ordinanza n. 1754/2011 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 16/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
DI PA DO ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha solo parzialmente accolto sostituzione della custodia in carcere con quella presso il domicilio la richiesta di riesame presentata nei confronti dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Palermo per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Articola due motivi.
Con il primo prospetta la violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, sostenendo che gli elementi per emettere l'ordinanza impugnata sarebbero stati già desumibili dagli atti al momento dell'emissione di una precedente ordinanza nell'ambito di altro procedimento conclusosi in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, con la condanna del prevenuto.
Con il secondo censura il compendio indiziario, ritenendo che quello grave richiesto dall'art. 273 c.p.p. non poteva ravvisarsi nelle dichiarazioni accusatorie dell'acquirente della sostanza stupefacente. Erroneamente il Tribunale non aveva ritenuto necessari "riscontri esterni". Inoltre tali dichiarazioni dovevano ritenersi inutilizzabili perché assunte senza la presenza del difensore, in un contesto che aveva poi determinato l'emersione di indizi di reità a carico dello stesso dichiarante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze sono infondate.
Quanto alla prima, occorre ricordare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali. Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sè una specifica "significanza processuale"; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nei prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie (art.273 c.p.p.), suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.)- alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare. In altri termini, la soia conoscenza o conoscibilità di un determinato evento o dato, discendente dalla sua storica esistenza, non può essere equiparata ad una desumibilità processualmente significativa e finalisticamente orientata a valutazioni ed apprezzamenti propri dell'attività di indagine preliminare, quale è quella richiesta ai fini dell'art. 297 c.p.p., comma 3, (Sezione 6^, 28 febbraio 2007, Montanaro).
Il Tribunale ha rispettato detto principio, evidenziando, con apprezzamento di fatto qui non rinnovabile, che diversamente da quanto opinabilmente sostenuto dal ricorrente, gli elementi indiziari posti alla base della ordinanza in esame non erano affatto desumibili dagli atti in occasione della prima ordinanza: ciò per l'empirico rilievo che il dichiarante D'AN fonte di prova qui valorizzata non aveva neppure reso alcuna dichiarazione nell'ambito di quel procedimento, emergendo la sua presenza solo in alcune intercettazioni ambientali.
Si tratta di una valutazione che, come detto, non può che condurre, in questa sede, all'inaccoglibilità della doglianza. Infondata anche l'altra doglianza. Vale ricordare che l'inutilizzabilità assoluta, nei confronti di terzi, prevista dall'art. 63 c.p.p., comma 2, per le dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, è subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo ed è finalizzata ad impedire che l'utilizzazione di dette dichiarazioni possa risolversi, comunque, sia pure indirettamente, in un possibile nocumento nei confronti di chi le ha rese. Conseguentemente, devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese allorquando, rispetto al delitto attribuito al terzo, il dichiarante, indagato di altro reato, assuma solo la specifica veste di testimone (Sezione 3^, 22 aprile 2004, Aimasso). Ciò è quanto risulta essersi verificato nel caso di specie, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale. Del resto, con riferimento al fatto addebitato all'indagato il dichiarante D'AN, quale acquirente dello stupefacente, non aveva assunto, ne' poteva assumere la qualità di indagato, non essendo prospettabile a suo carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 75 (cfr. Sezione 4^, 30 novembre 2005,
Garuccio): con la conseguente inapplicabilità del disposto dell'art.63 c.p.p., comma 2.
Le dichiarazioni correttamente sono state ritenute utilizzabili contro l'odierno ricorrente e il Tribunale, secondo il proprio potere valutativo non censurabile, le ha ritenute significative ai fini del compendio indiziario cautelare.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2012