Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 15451
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Sentenza 14 marzo 2012

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L'inutilizzabilità assoluta nei confronti di terzi, prevista dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., per le dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, è subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo ed è finalizzata ad impedire che l'utilizzazione di dette dichiarazioni possa risolversi, comunque, sia pure indirettamente, in un possibile nocumento nei confronti di chi le ha rese. Ne consegue che devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese allorquando, rispetto al delitto attribuito al terzo, il dichiarante, indagato di altro reato, assuma solo la specifica veste di testimone.

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore 'desumibilità' delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice 'conoscenzà o 'conoscibilità' di determinate evenienze fattuali. Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica "significanza processuale"; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 15451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15451
    Data del deposito : 14 marzo 2012

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