Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2002, n. 6025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6025 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 9 0072233 O . 1 A I / I N Z N. 4 R A / 6 R B 2 T T REPUBBLICA ITALIANA . S L I R V . L G P 72233 R 060 25 0 . A E I D . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R D B L F A E A A T D I D ONE I 1 COR D S 3 E N 1 I T E T . S N I N SEZIONE QUINTA CIVILE A E A S M E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRAZIADEI Presidente R.G.N.21153/2000 Dott. Giulio Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere MERONE Consigliere 17537 Cron. Dott. Antonio FICO Consigliere Rep. Dott. Nino DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 31/01/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF ILOR Calamità SENTENZA Naturali 1984 Sospensione sul ricorso proposto da: riscossione - Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro ricollegabili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Ulteriore -legge beneficio Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile. difende per Generale dello Stato che la rappresenta e legge;
- ricorrente -
contro
BR IA, residente in [...], non costituita in giudizio;
- intimata - и TributariaavversO la sentenza della Commissione Regionale di Campobasso Sez. 4 n. 368/04/99 del 22-10- 6 کیمیایی 4 6 1999, depositata 1'11-11-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 31-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in Procuratore Generale Dott. persona del Sostituto Maurizio Velardi ha concluso per il rigetto del infondatezza in applicazionericorso, per manifesta dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora BR LU, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo dall'imponibile l'ammontare detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la れ maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 prevede che le somme relative a ва pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù с dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR" Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, شعب ان tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente dopo lanella rideterminazione dell'imponibile, scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2002. E N O I Il Presidente Z 6 8 A 9 R 5 1 T / S 4 Dott. Giulio Graziadei N I / 0 G 2 A E . R - Relator Estensore R S Il Consigliere . L P L . A A D A T Dott. Antра D . L U B E E B T D A I T I N R A S E 1 I N T S 3 E R 1 E S E I T A N A M DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 APR. 2002 IL CANCE HERE C1 Innoc allista