Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2013, n. 5838
CASS
Sentenza 28 novembre 2013

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 5838/14 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, presieduta da Giorgio Santacroce. Le parti coinvolte hanno presentato ricorsi avverso una sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, che aveva applicato pene concordate per reati di associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta. Le questioni giuridiche sollevate dai ricorrenti riguardavano principalmente la presunta prescrizione di alcuni reati e la corretta applicazione della pena, con richieste di annullamento della sentenza impugnata.

Il giudice ha esaminato le dichiarazioni spontanee rese dagli imputati, ritenendole efficaci ai fini dell'interruzione della prescrizione. Ha concluso che, alla data della sentenza impugnata, nessuno dei reati contestati era prescritto, ad eccezione di alcuni specifici reati per i quali la questione della prescrizione non era stata sollevata dai ricorrenti. Pertanto, ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando la validità della sentenza di patteggiamento e la legittimità delle pene concordate. La Corte ha sottolineato l'importanza della corretta individuazione degli atti interruttivi della prescrizione e la non rilevanza di eventuali errori di calcolo della pena, se non manifestamente contra legem.

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Massime1

Le dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea all'autorità giudiziaria, equivalendo "ad ogni effetto" all'interrogatorio, sono idonee ad interrompere la prescrizione, purché l'indagato abbia ricevuto una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato, in quanto gli atti interruttivi indicati nell'art. 160 cod. pen. si connotano per essere l'esplicitazione, da parte degli organi dello Stato, della volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e volto a consentirne la conoscenza all'incolpato. (In motivazione è stato chiarito che per valutare il coefficiente di specificità della contestazione deve essere considerato lo sviluppo delle indagini e l'attuale stato del procedimento).

Commentari2

  • 1Dichiarzioni spontanee equivalgono ad interrogatorio solo se .. (Cass. 45272/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2022

    Se la persona sottoposta ad indagini si presenta spontaneamente al pubblico ministero al fine di rilasciare dichiarazioni, l'atto può valere come interrogatorio ed è utilizzabile in sede procedimentale e nella fase cautelare solo se: a) il fatto di reato attribuito è contestato in modo chiaro e preciso, con l'enunciazione degli elementi di prova a carico e l'indicazione delle fonti, se non può derivarne pregiudizio per le indagini; b) le dichiarazioni spontanee si limitino ad esporre elementi a discarico o quant'altro utile per la difesa del dichiarante stesso; c) le dichiarazioni in parola siano precedute dagli avvisi difensivi e dalla contestuale nomina ed assistenza di un difensore di …

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  • 2Il patteggiamento non vale come atto di rinuncia alla prescrizioneAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2013, n. 5838
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5838
Data del deposito : 28 novembre 2013

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