Sentenza 29 maggio 2012
Massime • 1
I delitti di cui agli articoli 393 e 629 cod. pen. si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nell'estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto.
Commentario • 1
- 1. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2012, n. 22935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22935 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco Presidente del 29/05/2012
Dott. GALLO Domenico Consigliere SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto Consigliere N. 1368
Dott. CERVADORO Mirella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. Consigliere N. 9820/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di VU NI e da OR ZO;
avverso la sentenza del 11/10/2011 della Corte d'appello di Bologna 1? sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati, gli avv.ti Cotacino Luigi e Paolo Veneziani, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11/10/2011, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza del 11/11/2010, emessa all'esito del giudizio abbreviato, con la quale gli imputati OR ZO e Di VU NI erano stati ritenuti responsabili del reato loro ascritto di estorsione continuata ed aggravata;
in particolare OR ZO, ritenuta la continuazione, era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
Di VU NI, invece, era stato condannato, ritenuta la continuazione e concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, considerata equivalente alla contestata aggravante, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti da entrambi gli imputati: quelle del OR relative all'insussistenza del fatto o in subordine alla qualificazione dello stesso come reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonché quelle relative alla determinazione della pena in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; quelle del Di VU e segnatamente quella principale relativa alla mancata assoluzione dell'imputato, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato nonché quelle proposte in via gradata e segnatamente quelle attinenti alla violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal
SE, quelle riguardanti la mancata rigorosa valutazione dell'attendibilità del SE, quelle relative all'insussistenza degli elementi della violenza e della minaccia, quella attinente all'insussistenza del dolo del delitto di estorsione, quelle attinenti alla qualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata ed infine quelle attinenti al trattamento sanzionatorio con riferimento all'applicazione della continuazione, alla sussistenza dell'aggravante dell'uso della pistola ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti con applicazione del minimo della pena e del beneficio della sospensione condizionale della stessa.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
Di VU NI.
2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 63 cod. proc. pen. per essere state utilizzate per la decisione dichiarazioni rese dalla persona offesa, acquisite in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., essendo emersi a suo carico fin dall'inizio indizi di reità in relazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, in relazione alla sottoscrizione di assegni a nome della madre della persona offesa ed in relazione a minacce.
2.2. Mancanza, contradaittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante sia dal testo del provvedimento sia da atti specificamente indicati nel motivo di gravame, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per essere del tutto mancante la motivazione in ordine all'elemento psicologico del delitto di estorsione.
2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante sia dal testo del provvedimento sia da atti specificamente indicati nel motivo di gravame, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per non essere il fatto stato qualificato come reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall'art. 393 cod. pen., avendo il Di VU agito per recuperare la materiali disponibilità di denaro di cui il SE si era appropriato.
2.4. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., per essere stato applicato l'aumento della pena per la continuazione a fronte di una condotta sostanzialmente unitaria.
2.5. Violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 62 bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione dette attenuanti generiche. OR ZO:
2.6. Inosservanza delle norme processuale in relazione al diritto di difesa, per non essere stato notificato al difensore l'avvenuto deposito della motivazione della sentenza della Corte d'Appello emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio con lettura del dispositivo e successivo deposito della motivazione.
2.7. erronea applicazione della legge penale, potendo il fatto al più integrare il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.;
2.8. inosservanza delle norme processuali in relazione a prove illegalmente acquisite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto da Di VU NI deve essere rigettato, perché basato su motivi infondati, quello proposto da OR ZO dichiarato inammissibile, perché proposto tardivamente.
3.1. Con riferimento all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal SE, rileva la Corte che i giudici di appello hanno fornito dettagliata ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni in virtù delle quali non sussistevano le condizioni previste dall'art. 63 cod. proc. pen.. Detta motivazione non appare in alcun modo contraddittoria, fornendo un'interpretazione della norma che, applicata alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, risulta conforme agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte, condivisi dal Collegio: in primo luogo la Corte territoriale esclude che fossero state acquisite a carico del SE, prima dell'escussione dello stesso, indizi precisi e non equivoci di reità, conosciuti come tali dall'autorità inquirente, tali da impedirne l'esame come persona offesa o da obbligarne la sospensione;
in secondo luogo i giudici, nel continuare nell'esegesi della norma invocata con i motivi di appello, chiariscono che l'eventuale inutilizzabilità presuppone che il dichiarante sia colpito da indizi di reità. In ordine al medesimo reato, o ad un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a) e c), o ad un reato collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b e che nessuna di queste ipotesi ricorreva nel caso di specie. In sostanza meramente ripetitive delle censure mosse con l'atto di appello appaiono le deduzioni in ordine all'emersione a carico del SE di indizi di reità fin dalle dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria il 15/1/2010; esse configurano una censura in fatto alla quale si è già dato ampio sfogo nel giudizio di merito. Quanto ora detto vale anche in riferimento agli indizi di reità in ordine al reato di minaccia che sarebbero emersi a carico del SE fin dalle dichiarazioni rese dallo stesso in data 15/1/2010, chiarendosi altresì, nella sentenza impugnata, che detti elementi emergevano principalmente dalle conversazioni fra presenti, in relazione alle quali non vale la previsione di cui all'art. 63 cod. proc. pen.. Anche su questo specifico punto la decisione della Corte territoriale non appare censurabile, dovendosi escludere che dalle suddette dichiarazioni del SE emergessero a suo carico precisi indizi di reità, risultando, invece, dalle sue stesse parole, che vi era un accordo nascosto fra il TI ed il OR e che l'episodio narrato rappresentava in realtà una farsa.
3.2. Quanto alla dedotta mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di estorsione, la censura non merita pregio. La sentenza di appello fornisce esaustiva e non censurabile motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato, laddove viene ad escludere l'esistenza di una qualsiasi prova del credito che il Di VU, sulla base della tesi difensiva esposta nei motivi di appello, assumeva di vantare nei confronti del SE;
ed in particolare nella sentenza di primo grado si fa riferimento alle modalità attraverso le quali veniva richiesto il pagamento del denaro, dalle quali, il giudice di primo grado ha, ragionevolmente, ritenuto di potere dedurre l'elemento soggettivo del delitto di estorsione rappresentato dall'ingiustizia del profitto.
3.3. Quest'ultima argomentazione vaie anche per ritenere infondato, il terzo motivo di ricorso, dovendosi escludere, sulla base degli elementi emersi nel corso del giudizio, che il fatto potesse essere derubricato nel meno grave delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall'art. 393 cod. pen.. Anche a questo riguardo appare esaustiva la motivazione della Corte territoriale, laddove esclude l'esistenza di un rapporto economico diretto fra il Di VU ed il SE, in forza del quale il primo avrebbe potuto agire in giudizio per fare valere le proprie ragioni nei confronti del secondo. E ciò risulta del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha, costantemente, ritenuto che il criterio di differenziazione fra le due ipotesi delittuose previste dall'art. 629 cod. pen. e dall'art. 393 cod. pen. risiede nell'elemento soggettivo: nel reato di estorsione l'intenzione dell'agente si concretizza nel fine di conseguire un profitto, pur sapendo di non averne alcun diritto, mentre, nel reato di ragion fattasi, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se giuridicamente infondata, di attuare un suo preciso diritto, di realizzare, cioè personalmente e direttamente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (sez. 2 n. 6445 del 14/2/1989, Stanovich, Rv. 181179;
sez. 2 n. 47972 del 1/10/2004, Caldara, Rv. 230709).
3.4. Corretta appare la motivazione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta configurabilità dell'istituto della continuazione;
difatti, come risulta dalla contestazione, più sono state le azioni estorsive poste in essere nei confronti della persona offesa, alle quali sono seguite da parte di quest'ultima più ingiuste dazioni di denaro. I giudici danno, appunto, atto che non si è trattato di un'unica azione, ma di più azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nell'arco di vari mesi. Ed al riguardo deve osservarsi che l'unicità del fine perseguito dall'agente non è sufficiente ad imprimere all'azione un carattere unitario, essendo necessaria la contestualità, cioè l'immediato succedersi dei singoli fatti, si da rendere l'azione unica (sez. 6 n. 2070 del 10/11/1994, Periodo, Rv. 200554; sez. 2 n. 27314 del 5/6/2003, Abate, Rv. 225174), requisito, quest'ultimo, non ricorrente nel caso di specie.
3.5. Con riferimento, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). E, nel caso di specie, la Corte territoriale ha, ragionevolmente, ritenuto di non potere concedere le attenuanti generiche sulla base dell'assenza di elementi atti a dimostrare la meritevolezza dell'imputato, tenuto conto del fatto che l'avvenuto risarcimento del danno era stato già considerato attraverso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. 3.6. L'impugnazione proposta da OR ZO risulta inammissibile, perché proposta tardivamente oltre i termini previsti dall'art. 585 c.p.p., lett. b). In tal senso va evidenziato che l'imputato era presente all'udienza camerale tenutasi in data 11/10/2011 all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo. La motivazione della sentenza è stata poi deposita, nel termini di cui all'art. 544 c.p.p., comma 2, in data 21/10/2011. Deve, a questo riguardo, ritenersi che, nel caso di specie, conformemente all'orientamento seguito da questa Corte (sez. 5 n. 5694 del 20/12/1996, Agresti, Rv. 208195; sez. 6 n. 31754 del 27/5/2003, Wang Mai, 226206), gli effetti della lettura del dispositivo sono del tutto identici a quelli che si verificano nei procedimenti ordinari;
e, pertanto, se, come è concretamente avvenuto, la motivazione viene depositata entro il quindicesimo giorno, opera una presunzione legale di conoscenza del suo contenuto;
di conseguenza il termine per impugnare, fissato dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) in trenta giorni, comincia a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta e risulta ampiamente decorso alla data del 19/1/2012, allorquando risulta che il difensore di fiducia di OR ZO ha proposto ricorso per Cassazione.
4. Quanto sopra esposto comporta, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché la condanna del OR al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di Di VU NI e dichiara inammissibile il ricorso di OR ZO e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il OR anche al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012