Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 2
Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (in luogo di quello di estorsione) occorre che l'agente sia soggettivamente - pur se erroneamente - convinto dell'esistenza del proprio diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'azionabilità in sede giurisdizionale della pretesa dell'imputato di ottenere la restituzione delle somme di denaro elargite ad una donna alla quale in passato era stato sentimentalmente legato).
Ricorre il vizio della motivazione contraddittoria o perplessa allorquando in sentenza si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2010, n. 12329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12329 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/03/2010
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 982
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 9883/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LM ES;
avverso la sentenza 12.11.08 della Corte d'Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di parte civile - Avv. Torzini Felice -, che ha depositato nota spese e conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente - Avv. Denaro Antonino -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 12.11.08 la Corte d'Appello di Firenze confermava la condanna inflitta il 27.6.05 dal Tribunale di Arezzo nei confronti di LM ES per il delitto di estorsione aggravata ex art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, commessa ai danni di NT RE, nonché le statuizioni civili a favore di quest'ultima.
Tramite il proprio difensore l'LM ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) erroneamente i giudici del gravame avevano negato l'invocata derubricazione del reato di estorsione in quello di cui all'art. 393 c.p. ritenendo insussistente la prova che, quanto al denaro di cui l'imputato chiedeva la restituzione alla NT, si trattasse solo di prestiti anziché di regalie da lui fatte alla parte offesa nel corso del pregresso rapporto sentimentale che li aveva legati: in tal modo nella propria motivazione la Corte fiorentina aveva sostanzialmente riconosciuto che la pretesa restitutoria aveva ad oggetto anche dei prestiti (per cui l'ordinamento riconosceva possibilità di azione) e non unicamente delle regalie;
per altro, pure per queste ultime vi era azione, nel senso che erano annullabili le donazioni (sia pure di modiche cifre) fatte dall'LM alla NT in quanto viziate da dolo (ravvisabile nella falsa promessa, fatta dalla parte offesa, di recarsi a Milano insieme con il ricorrente, del che aveva dato atto anche la gravata pronuncia) e da errore sulla qualità della persona dell'altro contraente - la NT medesima - della cui deposizione la stessa impugnata sentenza aveva messo in luce inverosimiglianze e lacune;
inoltre, premesso che per la configurabilità del reato p. e p. ex art. 393 c.p. bastava anche soltanto il convincimento, da parte del soggetto agente, di poter azionare la propria pretesa, nel caso di specie emergeva che addirittura la stessa NT aveva riconosciuto all'LM - nel corso di una conversazione telefonica - il diritto alla restituzione di L. 20 milioni;
b) la gravatà pronuncia presentava vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al colloquio - registrato - fra l'LM e la NT svoltosi mentre costei consegnava al ricorrente (sia pure mediante uso di banconote solo in parte autentiche) la somma di denaro da lui pretesa: contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, dal tenore della conversazione emergeva chiaramente che l'LM non voleva tale denaro (poi trovato sul tappetino all'interno dell'autovettura dell'imputato, nei secondi successivi all'immediato intervento dei militi che avevano proceduto al suo arresto in flagranza), sicché il reato doveva reputarsi rimasto a livello di mero tentativo;
inoltre, la Corte territoriale non aveva motivato in ordine all'invocato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 5. 1- Il primo motivo di ricorso va disatteso perché la gravatà pronuncia ha, motivatamente, escluso che le elargizioni di denaro alla NT nel corso della relazione sentimentale con l'LM fossero altro che spontanee regalie in adempimento di obbligazione naturale, in quanto tali irripetibili ex art. 2034 c.c.. Per l'effetto, pur se l'odierno ricorrente avesse agito nella personale convinzione di esercitare il proprio diritto alla restituzione di quanto versato in adempimento di un'obbligazione naturale, ad ogni modo tale pretesa non sarebbe stata tutelata in via di azione dall'ordinamento ai sensi del cit. art. 2034 c.c., di guisa che in tal caso viene meno il presupposto stesso del reato di cui all'art. 393 c.p., vale a dire la teorica possibilità di ricorrere al giudice per tutelare il proprio diritto (cfr. Cass. Sez. 6 n. 39366 del 2.10.07, dep. 24.100 7, rv. 238038; Cass. n. 44292/05, rv. 232815; Cass. Sez. 2 n. 41453 del 23.9.03, dep. 30.10.03, rv. 227674;
Cass. n. 13037/99, rv. 215167; Cass. n. 10717/99, rv. 214266; Cass.n. 1626/96, rv. 203736; Cass. n. 4745/87, rv. 175680).
Invero, il convincimento di esercitare un diritto, proprio del reato p. e p. ex art. 393 c.p., rileva - ancorché erroneo - solo se ricade sull'esistenza del diritto medesimo, non già sulla sua azionabilità in sede giurisdizionale.
In altre parole, ai fini dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non basta che l'agente sia soggettivamente convinto del proprio buon diritto, ma è necessario che ad esso l'ordinamento astrattamente accordi azione, il che non è nel caso di specie. Obietta il ricorrente che in motivazione la Corte territoriale, nell'escludere che si trattasse solo di prestiti anziché di regalie, aveva sostanzialmente riconosciuto che la pretesa restitutoria aveva ad oggetto anche dei prestiti (per cui l'ordinamento riconosceva possibilità di azione) e non unicamente dei donativi: in realtà, un'obiettiva lettura del brano in discorso dimostra che il senso della motivazione è che non si trattava di semplici prestiti, ma di regalie (nel complessivo argomentare è inequivocabile - sul punto - il pensiero dei giudici del gravame). Inoltre, pur se le pretese dell'LM fossero state solo in parte sprovviste di azione, già soltanto in forza di tale rilievo resterebbe escluso il delitto di cui all'art. 393 c.p. in ordine alle restanti pretese, per ciò solo escludendosene l'invocata configurazione.
Quanto alla pretesa ripetibilità, in via di annullamento per dolo od errore, dei donativi personali, basti ricordare (pur a voler trascurare che non sono ravvisabili i vizi del volere nei termini civilistici ipotizzati in ricorso) che l'irripetibilità ai sensi del cit. art. 2034 c.c. concerne non solo gli indebiti oggettivi, ma anche - e a fortiori - i pagamenti eseguiti in forza di negozio annullabile.
2- È invece fondato, nei sensi appresso indicati, il motivo che precede sub b), scorgendosi nella gravatà pronuncia un'ipotesi paradigmatica di motivazione cd. perplessa, che ricorre allorquando in sentenza si manifestino dubbi che non consentono di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice -conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (cfr. Cass. Sez. 4 n. 82 del 26.9.89, dep. 11.1.90, rv. 182957, Boccacci;
Cass. Sez. 5 n. 10834 del 6.4.88, dep. 11.11.88, rv. 179649, Baldini;
Cass. Sez. 5 n. 326 del 23.9.82, dep. 18.1.83, rv. 156914, Gualdoni;
Cass. Sez. 1 n. 4805 del 20.2.80, dep. 12.4.80, rv. 144967, Manzoni;
Cass. Sez. 5 n. 15995 del 6.10.77, dep. 23.12.77, rv. 137498, Ranalli;
Cass. Sez. 5 n. 676 del 22.10.76, dep. 18.1.77, rv. 135094, Papetti).
Infatti la Corte territoriale, se da un lato ritiene, nell'interpretare la registrazione, che da essa emerga la volontà dell'LM di ricevere il denaro portatogli dalla NT, dall'altro non esclude, proprio alla luce del tenore della medesima conversazione registrata, che l'intento del ricorrente, consapevole che le modeste condizioni economiche della NT non le avrebbero permesso di mettere insieme la somma richiesta, fosse, in realtà, quello di trovare un modo per tenerla ancora legata a lui e convincerla a proseguire la relazione sentimentale. Esprimendosi in questi termini la gravata pronuncia sembra dubitare della volontà dell'imputato di arrecare alla NT quella deminutio patrimonii che distingue il delitto di estorsione da quello di violenza privata (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 1 n. 9958 del 27.10.97, dep. 5.11.97, rv. 208938, Carelli ed altri;
Cass. Sez. 1 n. 1683 del 22.4.93, dep. 8.6.93, rv. 194418, Puglisi ed altri). Ciò comporta vizio di intrinseca contraddittorietà della motivazione poiché, allorquando lo spettro congetturale nella valutazione del materiale probatorio sia ridotto ad alternative destinate a condurre ad esiti differenti (che nel caso di specie possono, in sostanza, configurare un'estorsione consumata, oppure una desistenza dalla stessa con residua mera violenza privata), ritenerle tutte ugualmente possibili si risolve in una motivazione perplessa, che può avere ragion d'essere unicamente nel quadro di una sentenza assolutoria ex art. 530 cpv. c.p.p. e non già di condanna. Dunque, esulando dai compiti di questa Suprema Corte l'interpretazione e la valutazione delle prove acquisite, si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Quanto precede assorbe l'esame della doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 5.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010