Sentenza 21 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio nei reati associativi, la consumazione deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero in quello nel quale si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operativa della società criminosa.
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- 1. Cass. pen., SS. UU., 26 luglio 2018, n. 35852https://www.iusinitinere.it/
1. Con sentenza del 17 novembre 2016 la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione il 21 aprile 2015 nel processo a carico di Giovanni Cesarano, imputato dei delitti di cui all'art. 416-bis, commi dal primo al sesto e ottavo, cod. pen. (capo A), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), nonché 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo D), ritenuta la continuazione tra i reati in esame e quelli giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Napoli del 29 giugno 2005 e della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 1996, rideterminava la pena in complessivi …
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- 3. Processo penale, giudizio abbreviato, reato giudicato con rito ordinario, continuazione, riduzione della pena, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2016, n. 35578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35578 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2016 |
Testo completo
3557 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 94 Composta da Silvio Amoresano - Presidente - Sent. n. 1319 sez. UP 21/04/2016- Enrico MAzon " Angelo Matteo Socci R.G.N. 44418/2015 OV Liberati EL Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) BI BI ED, nato in [...] il [...] 2) DJ MI, nato in [...] il [...] 3) AH WA, nato a [...] il [...] 4) AL PP, nata a [...] il [...] 5) AL QU, nato a [...] il [...] 6) DZ SI JU MA, nato a [...] il [...] 7) HU JA, nato in [...] il [...] 8) OX JO, nato in [...] il [...] 9) NC QU, nato a [...] il [...] 10) CI OL, nato a [...] il [...] 11) MO LI, nato a [...] il [...] 12) MU RM, nato a [...] il [...] 13) BA AD, nata a [...] il [...] 14) KU EL, nata in [...] il [...] 15) DD RI, nato a [...] il [...] 16) BI ZI, nato a [...] il [...] 17) RG MA NI, nato a [...] il [...] 18) RG MO, nata a [...] il [...] 19) RG EL, nato a [...] il [...] 21) EH EX, nato in [...] il [...] 22) NY IL AM, nato in [...] il [...] 23) CK NA, nata in [...] il [...] 24) YE DO, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 23/1/2015 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere OV Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al motivo di ricorso di BA AD relativo alla misura di sicurezza, con rigetto nel resto del ricorso, ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
udito per il ricorrente BI BI ED l'avv. NI Caricatella, in sostituzione dell'avv. Domenico Putzolu, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente AH WA l'avv. Emanuele Pisano, in sostituzione dell'avv. Herika Dessì, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente AL PP l'avv. OV Pizzo, in sostituzione dell'avv. Mirella Baldascino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente AL QU l'avv. OV Pizzo, in sostituzione dell'avv. Mirella Baldascino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per ricorrente DZ SI JU MA l'avv. Emanuele Pisano, in sostituzione dell'avv. Herika Dessì, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente HU JA l'avv. RO Massa, in sostituzione dell'avv. Franco Villa, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente CI OL l'avv. Emanuele Pisano, in sostituzione dell'avv. RC Fausto IR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente MO LI l'avv. Emanuele Pisano, anche in sostituzione dell'avv. RC Fausto IR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente MU RM l'avv. Ennio Maccioni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente BA AD l'avv. RO Maccioni, in sostituzione dell'avv. Luisella Pani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente RI DD l'avv. RO Massa in sostituzione dell'avv. Stefano IR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente RG MA NI l'avv. Emanuele Pisano in sostituzione dell'avv. Herika Dessì, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente RG MO l'avv. Emanuele Pisano in sostituzione dell'avv. RC AN Lisu, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente RG EL l'avv. RO Massa in sostituzione dell'avv. Stefano IR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
2 udito per la ricorrente RG OM l'avv. RO Massa in sostituzione dell'avv. Stefano IR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente EH EX l'avv. RO Maccioni in sostituzione dell'avv. Luisella Pani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente CK NA l'avv. Emanuele Pisano in sostituzione dell'avv. Gian MA Fattacciu, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente YE DO l'avv. Emanuele Pisano in sostituzione dell'avv. Herika Dessì, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AL BI ED, EI MI, AH WA, EN SI JA MA, EN JA, JE JO, MA QU, OI LI, RA RM, DO AD, OP EL, PI RI, SA ZI, IA MO, IA OM, DE EX, TO IL AM alias k AK JO MY, UR NA, ME DO, AL PP, AL QU, CI OL, IA MA NI, IA EL propongono ricorrono per cassazione personalmente o tramite i rispettivi difensori impugnando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Cagliari ha confermato nei loro confronti quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, che, concesse le attenuanti generiche con le modalità previste di seguito per le singole posizioni, unificati í singoli reati contestati dal vincolo della continuazione e con la diminuente del rito, aveva ritenuto: 1) AL AL AH colpevole dei reati contestati ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (assorbente il capo 34 ), 8 e 9, 10, 11 e 11 bis, 12 e 12 bis, 13, 14 e 14 bis, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35 e 36 e, ravvisata anche la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza emessa il 20/01/2010 dal G.U.P. presso Tribunale di Cagliari nel procedimento n. 6597/2008 RNR, e condannato alla pena di anni venti di reclusione, oltre che alla pena accessoria perpetua dell'interdizione dai pubblici uffici, dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena ed alla misura di sicurezza della espulsione dallo Stato. 2) EI MI, colpevole dei reati contestati ai capi 4 bis, 7 bis, 13 bis, 14 bis, 19 bis seconda parte e, con le attenuanti generiche, condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 3) AH KW, colpevole dei reati contestati ai capi 4, 24, 5 bis, 12 bis e 19 bis seconda parte e condannato alla pena di anni dieci di reclusione, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena ed alla misura di sicurezza della espulsione dallo Stato. 4) AL PP, colpevole del reato contestato al capo 5 bis e, con le attenuanti generiche, condannata alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 5) AL AS, colpevole dei reati contestati ai capi 24, 27, 35 e 36 e condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 6) EN IS JU MA, colpevole dei reati contestati ai capi 4, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 27, 36, 1 bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis, 6 bis, 7 bis, 8 bis, 10 bis, 11 bis, 13 bis, 14 bis, 15 bis, 19 bis e condannato alla pena di anni venti di reclusione, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena ed alla misura di sicurezza della espulsione dallo Stato. 7) EN AF, colpevole dei reati contestati ai capi 4 bis, 12 bis, 13 bis, 15 bis, 16 bis, 19 bis, e condannato alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena ed alla misura di sicurezza della espulsione dall Stato. 8) JE JO, colpevole del reato contestato al capo 6 bis, esclusa la recidiva contestata e ravvisata la continuazione tra il reato oggetto di giudizio con quello giudicato con la sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di TA in data 14/05/2009, e condannata all'ulteriore pena di anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 9) MA AS, colpevole dei fatti contestati al capo 18 bis, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, e condannato alla pena di anni cinque ed Euro 20.000,00 di multa, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 10) CI PA, colpevole dei reati contestati ai capi 18 bis (punti H, I, L, M) e 20 bis e, con le attenuanti generiche ed esclusa la recidiva contestata, condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 11) OI EM colpevole dei reati contestati ai capi 7 ( da ritenersi assorbente la condotta descritta al capo 6 ), 9, 11, 13, 36 e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, condannato alla pena di anni otto 4 di reclusione, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 12) RA AN, colpevole dei reati contestati ai capi 7 ( assorbente la condotta di cui al capo 34), 9 (assorbente la condotta del capo 8), 12 bis (assorbente il capo 12 ), 13, 14 bis (prima parte), 36 e condannato alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 13) DO GL, ravvisata la mera partecipazione al reato di cui al capo 19 bis in luogo del ruolo di promotrice dell'associazione contestato nell'imputazione di cui al capo 19 bis, dichiarata colpevole dei reati contestati ai capi 2 bis, 4 bis, 6 bis, 12 bis, 14 bis, 15 bis, 16 bis, 19 bis e, con le attenuanti generiche, condannata alla pena di anni otto di reclusione, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. 14) OP IC, colpevole dei reati contestati ai capi 1, 2, 4, 24 e 36 e condannata alla pena di anni dieci di reclusione, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante 仔 l'esecuzione della pena ed alla misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. 15) PI TI, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, dichiarato colpevole dei reati contestati ai capi 9, 11 (assorbente anche la condotta di cui al capo 11 bis), 13, 14, 16 e 36 e condannato alla pena di dieci anni di reclusione, oltre che all'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre. 16) SA BR, colpevole dei reati contestati ai capi 18 bis (punti I, J, L) e 20 bis e, con le attenuanti generiche, condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre che all'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e della interdizione legale durante la esecuzione della pena. 17) IA MA NI, colpevole del reato contestato al capo 29 e, con le attenuanti generiche, condannato alla pena di anni quattro reclusione ed Euro 14.000 di multa, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 18) IA IC colpevole dei reati contestati ai capi 1, 6, 7 (assorbente il capo 34), 13, 14, 16, 19, 27, 28, 31 e 36 e, ravvisata anche la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza emessa il 20/01/2010 dal G.U.P. presso Tribunale di Cagliari nel procedimento n. 6597/2008 RNR, condannata alla pena complessiva di anni 14 di reclusione, con l'interdizione 5 perpetua dai Pubblici Uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre. 19) IA NE, colpevole dei reati contestati ai capi 11 e 12 e, con le attenuanti generiche, condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa, oltre che all'interdizione dai Pubblici Uffici per anni cinque. 20) IA RO colpevole dei reati contestati ai capi 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 12 bis, 13, 14, 19, 22, 27, 32, 36 e 14 bis seconda parte, e, previa esclusione della recidiva, condannata alla pena complessiva di anni 14 di reclusione, oltre che all'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici ed alla interdizione legale durante la esecuzione della pena ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre. 21) DE EX, colpevole del reato contestato al capo 16 bis e condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena ed alla misura di sicurezza della espulsione dallo Stato. 22) NY IL ME, colpevole dei reati contestati ai capi 13, 16, 19, 26 e 36 e condannato alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione, oltre che alla pena 好 accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena ed alla misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. 23) UR IN colpevole dei reati contestati ai capi 7, 9 e 13 e, con le attenuanti generiche, condannata alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 20.000 di multa, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 24) RE RC, ravvisato il ruolo di mero partecipante all'associazione di cui al capo 19 bis, dichiarata colpevole dei reati contestati ai capi 1 bis, 2 bis, 4 bis, 6 bis, 7 bis, 8 bis, 14 bis, 15 bis, 19 bis, e condannata alla pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena ed alla misura di sicurezza della espulsione dallo Stato.
1.1. Le accuse elevate nei confronti dei ricorrenti hanno riguardato il reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico delle sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina ed eroina (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) nonché singole ipotesi di traffico di dette sostanze (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).
1.2. I reati associativi, nel cui seno si innestano i singoli episodi per i reati fine, hanno avuto diverse articolazioni e strutturazioni, così come emerse a seguito delle indagini. 6 1.2.1. Una prima articolazione (capo 36) ha visto interessati BI BI AM, RG MO, RG OM, RG EL, MU RM, MO LI, RE NA, DD RIi, KU EL, PE SI MA MA, AL QU, NY IL AM ed altri giudicati separatamente, ai quali è stato contestato il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, per avere, ciascuno, partecipato all'associazione per delinquere relativa ai plurimi episodi di narcotraffico elencati dal capo n. 1 al capo n. 30, in relazione ai quali, anche in concorso con soggetti non organici alla associazione per delinquere, ciascuno dei predetti realizzava la sua partecipazione al delitto associativo con le condotte, il ruolo, le attività, contestate ai suddetti capi;
condotte, tutte funzionali alla commissione sia dei singoli episodi ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, sia alla partecipazione al gruppo associato, così strutturato: a) gruppo AL, territorio di TA e Provincia: ramo associativo principale, operante nel detto territorio e in quello di Cagliari e provincia, costituito dal AL, capo dell'organizzazione, nonché da IA OM e IA MO e per le operazioni di ritiro e consegna droga, consegna del ' denaro ai fornitori campani, IA EL;
tutti, direttamente o tramite AL, in contatto con fornitori e/o corrieri dell'organizzazione operante in Campania o del ramo collaterale operante in Liguria;
tutti, sempre sotto il controllo e gli ordini del AL, addetti anche ad operazioni tramite bonifici e money gramm, con le quali veniva finanziato il narcotraffico verso la Sardegna;
b) gruppo AL, territorio di Cagliari e Provincia: ramo associativo collegato al precedente, operante nel territorio di Cagliari e Provincia (segnatamente hinterland), costituito dal AL, capo e referente principale dell'organizzazione, coadiuvato anche da IA OM e IA MO, nonché, quali stabili acquirenti ed addetti alle operazioni di smercio della sostanza stupefacente (che il AL acquisiva dall'organizzazione operante in Campania e in Liguria, composta da soggetti di etnia africana, descritta al punto successivo), da RA RM;
PI RI;
OI LI e UR NA;
ciascuno a sua volta collegato ad una rete di spaccio nei territori di Cagliari, Selargius e UA ANEN;
c) gruppo campano (provincia di Napoli e Provincia di Caserta) e gruppo ligure (Genova): ramo associativo fornitore delle sostanze stupefacenti, composto da soggetti africani di varie nazionalità (Tanzania, Nigeria, Kenia ed altre) che, a loro volta collegati ad organizzazioni fornitrici, sempre africane, operanti in Italia ed in Europa, provvedeva a rifornire, tramite la rete di corrieri a tal fine creata, l'organizzazione del AL, che era quindi associato anche col gruppo campano;
ramo organizzativo composto da KU EL, DZ SI MA MA, EL SO, IR AM AI, AL QU, NY JL AM (tutti operanti in Campania, Napoli e Castel 7 Volturno), UR DU AM (operante tra Parma e Roma), AB JU (operante a Genova); svolgendo AL un ruolo di collegamento operativo sia per le operazioni finanziarie che per i contatti telefonici, tra il AL in Sardegna e i diversi associati in Campania. Associazione costituita in territorio della Sardegna, quanto meno dal gennaio 2007 sino al 23 maggio 2008 (data dell'arresto di AL in TA) e poi proseguita tra i componenti dei vari gruppi rimasti in libertà, sino a data imprecisata, allo stato collocabile nell'intero anno 2008. 1.2.2. Una seconda articolazione (capo 19-bis) ha visto interessati AN PA (giudicato separatamente); DZ SI JU MA;
YE DO;
BA AD;
DJ MI;
HU JA;
AH WA, Addai Akwasi, ai quali è stato contestato il delitto di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/90, per avere, ciascuno, partecipato ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, i cui reati fine sono stati contestati dal capo 1 al capo 17; in relazione ai quali, anche in concorso con soggetti non inseriti organicamente nell'associazione per delinquere (quali UA IS, FA ER, CH EN ON, JE JO, IA OM), ciascuno realizzato il proprio ruolo di partecipe al delitto associativo sia con le condotte, le mansioni, le attività attraverso le quali venivano consumati i singoli reati fine, sia attraverso condotte associative (realizzate anche in tempi diversi da quelle H attuative dei reati fine) di organizzazione, pianificazione, programmazione, sul piano logistico - operativo, delle attività della organizzazione. In particolare DO PA e DO AD: capi dell'organizzazione (art. 74 comma 1), in quanto organizzatori, finanziatori e dirigenti del ramo associativo stanziatosi in Sardegna, nella città di UA, dove la DO, stabilmente residente, gestiva le singole operazioni, pianificate e realizzate da DO PA che, operando con la parallela organizzazione in Campania, acquisiva dalla stessa partite di sostanze stupefacenti che poi inviava in Sardegna, territorio dove risiedeva nei periodi di gestione delle operazioni illecite;
svolgendo inoltre ulteriori attività per favorire il sodalizio ed i suoi associati quali l'assistenza legale per gli arrestati, procacciamento di corrieri, possibilmente incensurati e con permesso di soggiorno, il finanziamento delle singole operazioni di droga. In particolare, per quanto qui interessa, con le seguenti condotte: 1) DZ SI JU MA e YE DO: capi dell'organizzazione (art. 74 comma 1), in quanto organizzatori, finanziatori e dirigenti del ramo associativo operante a Castel Volturno, territorio di residenza di entrambi, aderivano alla parallela organizzazione gestita dai soggetti di cui al capo 36), con i quali stabilivano una relazione di tipo societario, attraverso la quale creavano l'autonomo ramo sardo per la gestione delle operazioni illecite in 8 Sardegna, alimentate da forniture di droga procacciate in Campania anche da loro, per operazioni in Sardegna di cui la YE gestiva la fase dell'invio e del trasporto, il MA la fase della commercializzazione, recandosi anche personalmente dalla Campania alla Sardegna;
svolgendo inoltre ulteriori attività per favorire il sodalizio ed i suoi associati quali l'assistenza legale per gli arrestati, il procacciamento di corrieri, possibilmente incensurati e con permesso di soggiorno, il finanziamento delle singole operazioni di droga;
2) DJ MI: partecipe dell'organizzazione, con ruolo di organizzatore e reclutatore dei corrieri, a sua volta corriere, quindi con compiti esecutivi ed attuativi delle direttive dei capi dell'organizzazione, per le attività in Campania e verso la Sardegna;
3) AH WA: partecipe dell'organizzazione, con ruolo di organizzatore e reclutatore dei corrieri, a sua volta corriere, quindi con compiti esecutivi ed attuativi delle direttive dei capi dell'organizzazione, per le attività in Campania e verso la Sardegna;
4) HU JA partecipe dell'organizzazione, operante in UA ANEN, dove, per conto e sotto direttive di AN PA e BA AD, era addetto al ramo operativo per la accoglienza e gestione, anche logistica dei corrieri con la droga che, dopo la consegna, egli stesso provvedeva a distribuire nel territorio di UA e hinterland cagliaritano. Associazione costituita ed operante in UA SantEN quale ramo autonomo e separato della originaria associazione, preesistente a questa, operativa in Castel Volturno e Campania in genere;
attività realizzata già dall'epoca antecedente all'inizio delle indagini, quanto meno dalla fine dell'anno 2007, sino ai primi mesi dell'anno 2009. 1.2.3. Una terza articolazione (capo 20-bis) che rileva per la posizione di CI OL al quale è stato contestato il delitto di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/90, per avere partecipato ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, i cui reati fine sono stati contestati ai sodali al capo 18 e ai successivi sottocapi da 18.a) a 18.0), in relazione ai quali, anche in concorso con soggetti non inseriti organicamente nell'associazione per delinquere (quali IR IL, AT SS, LL AN, AI ES), ha realizzato il proprio ruolo di partecipe al delitto associativo sia con le condotte, le mansioni, le attività attraverso le quali venivano consumati i singoli reati fine, sia attraverso condotte associative (realizzate anche in tempi diversi da quelle attuative dei reati fine) di organizzazione, pianificazione, programmazione, sul piano logistico - operativo, delle attività della organizzazione. In particolare, veniva reclutato, sulla base degli accordi stretti tra MU EN e LL RO (organizzatori) nella fase di fondazione della organizzazione, dallo stesso LL, in origine per le sole attività materiali di trasporto della droga 9 " (effettivamente realizzate o per le quali il CI aveva dato la propria disponibilità), in seguito trasferendosi in Olanda o in Inghilterra, per affiancare MU EN (che dalla Campania si spostava in detti Stati) e/o i suoi complici all'estero, i non identificati EO ed ON, in tal modo consentendo al ramo sardo dell'organizzazione di estendere la propria attività sia in ambito comunitario che extracomunitario (con le condotte e le attività materiali dettagliatamente specificate per i reati fine sopradetti); associazione costituita ed operante in provincia di Cagliari, Campania, Olanda, Inghilterra, Sud America;
costituita in base ad accordi tra MU e LL, collocabili nel mese di aprile 2008, con attività associative protrattesi sino al febbraio 2009. 1.3. Con specifico riferimento alla contestazione di cui al capo 36), salvo quanto sarà specificato nello scrutinio dei singoli motivi di impugnazione, è il caso di riportare brevemente, anche per rendere meglio comprensibile lo scrutinio delle singole doglianze sollevate nei confronti della sentenza impugnata, il conforme e univoco approdo cui sono pervenuti i Giudici del merito, i quali hanno motivatamente attribuito al BI un ruolo apicale nel sodalizio criminale ed agli altri associati il ruolo di partecipi, per avere, ciascuno, preso parte all'associazione per delinquere relativa ai plurimi episodi di narcotraffico indicati dal capo n. 1 al capo n. 30, in relazione ai quali, anche in concorso con soggetti non organici alla associazione per delinquere, ciascuno dei predetti realizzava la sua partecipazione al delitto associativo con le condotte, il ruolo, le attività, contestate con una strutturazione del gruppo che è stata già in precedenza indicata (1.2.1. del ritenuto in fatto). In tale ambito il BI era il capo e l'organizzatore del gruppo finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti, colui che suddivideva i ruoli tra gli associati e predisponeva i mezzi più idonei al raggiungimento degli obbiettivi illeciti. In particolare, era stata accertata la costante disponibilità di alcuni fornitori di varia provenienza che, talvolta, si dovevano consorziare tra di loro per soddisfare le forti esigenze del mercato cagliaritano su cui operava il BI, il quale faceva pervenire ai fornitori le richieste, trattava il prezzo e la quantità e la qualità della merce, richiedeva l'invio dei corrieri, organizzava i viaggi e le permanenze in Sardegna degli ovulatori, organizzava le basi operative in cui poteva avvenire la operazione di espulsione degli ovuli e di preparazione successiva della droga, trattava con gli organizzatori sardi delle reti di spaccio affinché fossero sempre riforniti, al fine di non perdere la clientela fidelizzata. Il gruppo operante ad TA e Cagliari era capeggiato dal BI poiché costui aveva avuto un ruolo decisivo in tutti gli episodi di narcotraffico che sono stati analizzati nella prima parte della sentenza impugnata, alla quale si rinvia. Il BI dirigeva infatti le operazioni, le finanziava, coordinava i soggetti coinvolti, teneva i contatti con i corrieri e provvedeva all'immediato smercio della 10 droga sul mercato cagliaritano ove aveva i suoi referenti stabili ai quali consegnava la droga appena ricevuta dai corrieri. In un ciclo continuo di operazioni illecite, il pagamento delle consegne precedenti serviva a finanziare la successiva operazione che spesso si sovrapponeva temporalmente alla precedente, a dimostrazione della notevole capacità operativa e della spregiudicatezza criminale dimostrata sia dal keniano che dai suoi complici. Ausiliari in pianta stabile del BI erano le sorelle RG, sempre disponibili a tenere i contatti telefonici con i fornitori ed organizzatori del traffico di stupefacenti nonché ad esigere il pagamento dei corrispettivi dovuti dagli spacciatori operanti sulla piazza di Cagliari. OM RG era la principale aiutante sul campo di BI, teneva i contatti con i fornitori e con il ragazzo ed era addetta alla riscossione dei corrispettivi ed alla effettuazione dei pagamenti. In tutte queste mansioni veniva aiutata dalla sorella MO RG che in alcune occasioni si era anche recata nella Penisola per trasportare il denaro ricavato da una precedente vendita oppure per trasportare le sostanze stupefacenti occultate in corpore. Entrambe le sorelle RG avevano avuto quindi uno stabile rapporto organico con il BI, che senza di loro non avrebbe potuto operare così efficientemente come aveva fatto per un arco temporale lunghissimo. La suddivisione dei ruoli dell'organizzazione criminale prevedeva inoltre lo stabile inserimento dei tre personaggi che operavano sul ricco mercato cagliaritano della droga, ove piazzavano instancabilmente le sostanze stupefacenti trasportate in Sardegna e consegnate al BI. A loro volta MO LI, MU RM e DD RI, principali referenti locali quali destinatari del commercio illecito organizzato dal BI, avevano i loro referenti locali rimasti quasi totalmente sconosciuti anche per l'abilità dimostrata dai tre nella successiva fase di distribuzione della droga. Quest'ultima fase era immediatamente successiva alla ricezione delle sostanze stupefacenti mentre il corrispettivo veniva consegnato in genere dopo : qualche giorno, ossia dopo che la droga era stata piazzata ai vari spacciatori inseriti nel territorio. - Il pagamento del corrispettivo costituiva a sua volta il finanziamento . dell'operazione successiva, in un circolo perverso tendenzialmente infinito interrotto solo dall'arresto del DD. ; Infine, l'organizzazione criminale che smerciava la droga in Sardegna era stabilmente collegata ad un gruppo di persone che dimoravano in Campania o in Liguria (AB JU) ma aveva fornitori stabili all'estero. Gli organizzatori principali del narcotraffico erano DZ JU MA, coinvolto in quasi tutti gli episodi contestati, KU EL e NY IL AM, tutti dimoranti in Campania, nonché AB JU che invece operava a Genova. 11 KU EL, responsabile di quattro singoli episodi, era una delle organizzatrici dei commerci, soprattutto nella prima fase delle indagini, ed era comunque una referente importante dell'organizzazione in Campania. Persino BI l'aveva caratterizzata come un personaggio importante del narcotraffico. Sui ruoli svolti da JU MA e da NY IL, oltre le centinaia di telefonate da cui era emerso il loro ruolo di organizzatori, si possono ricordare le precise dichiarazioni di AN AX nei vari interrogatori condotti dal Pubblico Ministero dai quali era emerso che JO (NY IL) era il soggetto che aveva la materiale disponibilità della droga che veniva poi inviata in Sardegna ed aveva al soldo alcuni corrieri che alloggiava in una casa destinata a quello scopo specifico. JU MA era l'anello di congiunzione tra la base in Campania ed il gruppo dei sardi ed era il fornitore ed intermediario delle forniture della maggior parte delle operazioni, non solo di questa fase ma anche della successiva. Ogni spedizione era preceduta da trattative tra BI e MA e da pagamenti di acconti e da contatti di MA con i suoi referenti locali (in parte suoi parenti) che tiravano le fila del traffico senza mai esporsi in prima persona ma comunque tenendo i rapporti con l'estero. Pertanto, si poteva sostenere che anche MA 3 aveva ricoperto un ruolo direttivo nell'associazione in questione, come dimostrato anche dal ruolo svolto nella seconda parte delle indagini in cui aveva proseguito nel commercio di stupefacenti che esercitava in maniera professionale e continuativo con l'ausilio della moglie. Erano invece rimasti nell'ombra e non erano stati identificati altri fornitori che operavano in consorzio con i precedenti. Tra costoro va ricordato tale SI ed altri mai neppure menzionati. Entrambi i gruppi avevano a loro volta dei fornitori stabili con contatti internazionali che erano stati in parte identificati soprattutto nella seconda parte dell'inchiesta. L'organizzazione criminale sopra delineata provvedeva a rifornire una rete stabile di corrieri che avevano messo loro fisico a disposizione il dell'organizzazione del criminale. Tra i corrieri stabilmente inseriti nell'organizzazione i più attivi erano EL SO e IR AM AI (non imputato nel presente procedimento), da considerare stabilmente inseriti nell'associazione a delinquere. Un ultimo personaggio che si era messo a totale disponibilità dell'organizzazione criminale era AL QU, il quale si era reso più volte disponibile sia a venire in Sardegna per farsi consegnare del denaro che : costituiva il corrispettivo della cessione di sostanze stupefacenti (si vedano i soggiorni effettuati nei mesi di settembre e ottobre 2007), sia ad essere il destinatario dei bonifici effettuati tramite agenzie di Money Transfer per importi 12 . talvolta modesti, in genere corrispondente alle spese di trasporto dei corrieri. Il AL aveva poi fatto numerose volte da tramite telefonico tra i fornitori ed i destinatari delle sostanze stupefacenti. Alla luce di tali risultanze non si poteva pertanto seguire la tesi difensiva per T cui BI sarebbe stato un mero "passacarte" dei campani, in quanto aveva una posizione paritaria a MA ed una sua autonomia decisionale, tanto che poteva . rivolgersi e si rivolgeva anche ad altri fornitori (ad esempio i liguri) e disponeva • di una propria organizzazione a lui fedele e sottoposta, attraverso la quale . predisponeva i traffici verso la Sardegna, dove BI aveva le proprie basi organizzative per l'accoglienza dei corrieri e quindi la distribuzione della droga. La circostanza che l'arresto di BI non avesse determinato la cessazione della attività non significa che non esistesse la associazione da lui diretta, poiché molto spesso il pactum sceleris prevede anche tale ipotesi e le strategie per 好 superare i periodi in cui il capo non può operare direttamente (ad esempio perché detenuto). In ogni caso la associazione, dopo l'arresto di BI, si è rimodulata, ha cambiato connotati e rivisto la sua organizzazione ed i suoi partecipanti, il che significa che l'arresto di BI ha determinato notevoli difficoltà prima che la associazione riuscisse a riorganizzarsi.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, i suddetti ricorrenti articolano i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle E disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. DO YE, solleva personalmente tre motivi di impugnazione.
2.1.1. Con il primo motivo deduce la violazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 e difetto di motivazione in relazione all'art. 530 codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) codice di procedura penale). Assume di non essere mai stata trovata in possesso di sostanza stupefacente, né è stata trovata mai possesso di utenze telefoniche a lei a attribuite, risultanti dalle contestazioni formulate nei suoi confronti.
2.1.2. Con il secondo motivo di impugnazione lamenta la violazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 e difetto di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) codice di procedura penale), sul rilievo che i giudici del merito non hanno motivato circa la sussistenza della lieve entità del fatto dal momento che alcuna sostanza stupefacente è stata rinvenuta sulla persona della ricorrente e neppure è stato precisato a quale tipo di sostanza stupefacente si facesse riferimento nelle captazioni telefoniche, ritenute e attribuite alla stessa. 13 2.1.3. Con il terzo motivo di impugnazione lamenta la violazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis del codice penale e difetto di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) codice di procedura penale), sul rilievo che i giudici hanno negato la concessione delle attenuanti generiche nonostante vi fossero tutti i presupposti per concederle e senza che sul punto abbiano espresso una adeguata motivazione circa il diniego delle invocate attenuanti.
2.2. NA CK solleva, tramite i difensori, due motivi di impugnazione.
2.2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 110 codice penale e 73 d.p.r. 309 del 1990 con riferimento ai capi di imputazione 7, 9 e 13 nonché la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Si assume, in relazione al capo 7) dell'accusa, che la motivazione della sentenza impugnata appare generica ed insufficiente posto che la trasposizione in sentenza del messaggio telefonico scritto non è fedele alla realtà delle carte processuali, in quanto frutto della artificiale congiunzione di due diversi messaggi lontani al tempo, e posto che l'eventuale acquisto da parte dei MO (consumatore abituale di sostanza stupefacente), in assenza di prova dell'eventuale ulteriore commercio da parte di quest'ultimo, non costituisce reato. Né vi è alcuna giustificazione della condanna inflitta sotto il profilo di una partecipazione attiva della ricorrente alla vicenda, neppure sotto il profilo del suo concorso nel reato ed infine la asserita funzione di "telefonista comunicatrice" svolta dalla ricorrente non troverebbe alcun riscontro negli atti del processo. In relazione al capo di accusa numero 9), si sostiene che la Corte di appello ha, esclusivamente sulla base di intercettazioni telefoniche, illogicamente motivato nonostante che il principale imputato BI tentò, senza riuscirvi, di contattare la ricorrente e, dopo aver saputo che l'incontro non si sarebbe potuto verificare se non dopo due ore, a causa della indisponibilità della ricorrente stessa, decise di rinunciare. La fondatezza di questa doglianza può essere - ulteriormente apprezzata, secondo la ricorrente, sotto altro profilo, considerando . che lo stesso capo l'accusa numero 9) non riporta la descrizione della condotta contestata, proprio perché non era possibile ricostruire alcunché dagli esiti investigativi. In relazione al capo d'accusa numero 13), si prospetta come la Corte di appello abbia tratto deduzioni improprie dalla spiegazione offerta in udienza dal coimputato LI MO, il quale ha dichiarato di avere acquistato dal BI - droga per uso personale, una sola volta e pagando € 4.500,00, ed in tali dichiarazioni si è ritenuto di avere acquisito la prova del contributo concorsuale della ricorrente, senza considerare che quest'ultima, come emerge dalle carte processuali, non ha fatto telefonate a soggetti coinvolti nel processo, né ne ha 14 ricevute e che nelle conversazioni intercettate non è stata mai percepita una parola (criptica o esplicita) riferita alla droga, con la conseguenza che il contributo concorsuale nel reato è stato ritenuto senza che la Corte territoriale si sia attenuta ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità e riportati nel motivo di ricorso.
2.2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 81, 132 e 133 del codice penale nonché la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Si rileva come nella sentenza di primo grado alla ricorrente sia stata irrogata una pena base superiore al minimo edittale (diversamente dal MO) e applicato, per la ritenuta continuazione, un anno di reclusione in più per ciascuno dei reati ulteriori rispetto a quello ritenuto più grave, mentre al MO, coimputato nella identica posizione processuale, vennero applicati aumenti di sei mesi di reclusione per ciascun reato ulteriore. La Corte d'appello, nel confermare la prima decisione, ha offerto, secondo la ricorrente, una motivazione superficiale e illogica giacché ha sostenuto che le due posizioni processuali (sino a quel punto univocamente considerate) dovessero essere trattate in modo differente nella definizione del trattamento sanzionatorio, soprattutto in ragione del comportamento processuale adottato e della mancata confessione, nonostante il fatto che il coimputato di riferimento avesse a suo carico un reato più grave e più reati sui quali calcolare gli aumenti, confezionando in tal modo una motivazione del tutto illogica e contraria a tutti i parametri di riferimento contenuti degli articoli 132 e 133 del codice penale.
2.3. NY IL HA articola, tramite il difensore, tre motivi di impugnazione.
2.3.1. Con il primo motivo deduce la violazione delle norme sulla competenza territoriale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sul punto della ritenuta competenza del Tribunale di Cagliari. Assume che, nel caso in esame, non poteva ritenersi Cagliari il luogo di operatività dell'associazione in quanto il principale centro di raccolta della sostanza stupefacente si trovava della provincia di Caserta, con la conseguenza che, essendo certo il luogo di costituzione dell'associazione (Castelvolturno), la competenza doveva essere determinata a favore dell'autorità giudiziaria napoletana, senza che fosse consentito di ripiegare sui criteri sussidiari previsti dalla legge processuale per la determinazione della competenza per territorio.
2.3.2. Con il secondo motivo, lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto della ritenuta sussistenza del 15 reato di cui all'articolo 74 d.p.r. 309 del 1990, stante anche l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite con il decreto n. 1125 del 2007. Sostiene di aver eccepito la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche autorizzate con decreto del pubblico ministero n. 1125 del 2007 in quanto il provvedimento riportava letteralmente ed unicamente la formula legislativa, non consentendo di identificare il fatto che aveva determinato l'insufficienza degli impianti e non offrendo quindi al giudice ed alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell'operato dello stesso pubblico ministero, tanto in punto di inidoneità degli impianti installati presso la Procura quanto in punto di eccezionali ragioni di urgenza poste a base delle intercettazioni effettuate, con la conseguenza che l'inutilizzabilità delle intercettazioni farebbe venire meno ogni elemento di prova nei confronti dell'imputato. Inoltre con i motivi di appello si era evidenziato come la sentenza di primo grado fosse censurabile dal punto di vista motivazionale anche perché non aveva adeguatamente dato conto del dato ormai pacifico che ai fini della sussistenza dell'associazione ex articolo 74 d.p.r. 309 del 1990 è indispensabile la dimostrazione di un vincolo associativo di natura permanente tra tre o più persone, qualificato da un minimo di organizzazione, anche non strutturata gerarchicamente ma comunque a carattere stabile, che sia destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso posto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti, senza che occorra l'effettiva consumazione degli stessi. Tali lacune motivazionali non sarebbero state colmate dalla sentenza di appello, anche in relazione al dolo specifico e al dolo di partecipazione all'associazione.
2.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la manifesta illogicità della motivazione sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della ritenuta recidiva. Assume che la Corte di appello ha ritenuto che la difesa non avesse fornito elementi utili al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche, laddove era stato dato conto del comportamento processuale dell'imputato, non tenuto in alcuna considerazione, posto che il ricorrente aveva chiesto la definizione del processo con rito abbreviato ed era risultato presente a quasi tutte le udienze. Inoltre la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto l'impossibilità per il giudice di escludere la recidiva reiterata e, per l'effetto, rideterminare la pena tenendo conto di tutti gli effetti commisurativi della sanzione.
2.4. EX EH solleva personalmente quattro motivi di impugnazione.
2.4.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 nonché 16 violazione di legge in relazione agli articoli 192 e 533, comma 1, codice di procedura penale, ed inoltre la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Assume che la Corte d'appello ha ritenuto provata la responsabilità penale del ricorrente sulla base di un quadro indiziario desunto essenzialmente dalle conversazioni telefoniche intercettate nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente, alle quali è stato attribuito un significato tutt'altro che univoco e convergente verso la dimostrazione della partecipazione a titolo di concorso nel reato da parte del ricorrente stesso.
2.4.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 114 del codice penale e 73 d.p.r. 309 del 1990, nonché violazione di legge in relazione agli articoli 192 e 533, comma 1, codice di procedura penale ed inoltre la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è carente su un punto decisivo, ossia sull'esistenza di un collegamento certo tra la persona che risponde al numero intercettato con il nome di EX e il ricorrente, il quale ricorda di non essere mai stato arrestato in flagranza e che nessun atto di indagine giustificava in modo certo l'identificazione del presunto autore del reato con il ricorrente stesso, con la conseguenza che è verosimile che l'accusa abbia commesso un clamoroso errore di persona, considerando che in tutte le telefonate intercettate non vi sarebbe traccia di soggetti con il nome di EX. Inoltre, vi sarebbero passaggi nelle relazioni di polizia giudiziaria in cui i personaggi intercettati sono stati spesso confusi e scambiati tra di loro. Analoghe censure il ricorrente muove con riferimento all'insussistenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione della pregnanza dell'apporto concorsuale, non avendo saputo la sentenza impugnata specificare quanto abbia inciso la condotta concretamente tenuta dal ricorrente nell'ambito dell'operazione delittuosa in cui essa può essere collocata. Il ricorrente, secondo l'accusa, condivisa dalla sentenza impugnata, sarebbe stato un collaboratore di PA e RA che "provvedeva a consegnare la droga ai corrieri, occupandosi anche degli aspetti logistici del loro viaggio in Sardegna". Nondimeno una attenta osservazione delle conversazioni scambiate da tale EX con PA dimostrerebbe che egli era verosimilmente a conoscenza dei fatti che concernono altri abitanti e ospiti in quella casa, ma ciò non basterebbe a fondare una sua responsabilità a titolo di concorso nel reato;
una simile condotta può infatti essere collocata nella connivenza non punibile. Infine mancherebbe qualsiasi motivazione circa il rigetto della tesi subordinata prospettata dalla difesa nei 17 motivi di appello quanto alla possibilità di calibrare correttamente il presunto apporto conferito dal ricorrente al sodalizio criminale nel caso di specie, riconoscendo l'applicabilità della speciale attenuante concorsuale di cui all'articolo 114 del codice penale.
2.4.3. Con il terzo motivo denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 81-110-114 codice penale e 73 d.p.r. 309 del 1990 nonché violazione di legge in relazione agli articoli 192 e 533, comma 1, codice di procedura penale ed inoltre la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Rileva che, in via subordinata, la difesa aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione fra il reato contestato nel presente procedimento e quello (successivo temporalmente rispetto al primo) per quale il ricorrente aveva già riportato condanna definitiva, con la sentenza n. 923 del 2012 (R.G. n. 4587 del 2011 R.G.N.R. n. 6656 del 2011) emessa in data 13 luglio 2012 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari, dolendosi del fatto che la ragione per la quale la richiesta non sarebbe stata accolta è insufficiente a giustificare, essendo stato speso a sproposito l'argomento del tempo trascorso, la negazione della continuazione tra i due fatti di reato. Ancora più insufficiente e puramente apparente sarebbe la motivazione della sentenza impugnata allorché si addebita all'imputato di non aver fornito elementi per dimostrare la continuità e la medesimezza del disegno criminoso perseguito della commissione di reati in materia di stupefacenti. Obietta il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe trascurato il fatto che egli aveva fatto richiesta di rito abbreviato secco senza possibilità, dunque, di aggiungere alcunché a suo discarico, ma tale scelta è stata ritenuta dai giudici penalizzante ai fini della richiesta formulata dall'imputato, sostenendosi che nessun elemento sarebbe stato addotto per consentire al giudicante di esprimere un giudizio differente rispetto a quello successivamente assunto, confezionando in tal modo una motivazione illogica e contraddittoria perché, da un lato, si esprime sostanzialmente una impossibilità di assumere una decisione diversa e, dall'altra, si incorre in un giudizio penalizzante preclusivo, anche in una eventuale successivo incidente di esecuzione.
2.4.4. Con il quarto motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 62-bis-110-114 del codice penale 73 d.p.r. 309 del 1990, nonché violazione di legge in relazione agli articoli 192 e 533, comma 1, codice di procedura penale ed inoltre la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). 18 Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto erronea ed insufficiente nella parte in cui "colpevolizza" il ricorrente circa il cattivo comportamento processuale tenuto, fatto coincidere con la mancata assunzione da parte sua di responsabilità, situazione invece perfettamente compatibile con la facoltà di avvalersi del diritto al silenzio, che a differenza del comportamento contrario, non può essere usato contro l'imputato. Tale addebito avrebbe infatti costituito l'unica ragione di esclusione della concedibilità delle attenuanti generiche nonostante la sostanziale incensuratezza del ricorrente, della quale non è stata fatta menzione. Inoltre, nessun percorso logico argomentativo ha accompagnato la quantificazione della pena, sulla quale l'appello aveva posto più di un dubbio in ordine alla corretta applicazione dei parametri di cui all'articolo 133 del codice penale.
2.5. OM RG propone, tramite il difensore, tre motivi di impugnazione.
2.5.1. Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 74 d.p.r. 309 del 1990 e violazione della legge processuale in relazione all'articolo 591 del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), codice di procedura penale). Sostiene che erroneamente la Corte d'appello è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione con riferimento al capo n. 36 dell'accusa F concernente la partecipazione all'associazione per delinquere costituita da ED BI BI. Infatti, la Corte territoriale è giunta a tale conclusione sul rilievo che l'impugnazione sarebbe formata da poche parole che non tengono in alcuna considerazione la motivazione della sentenza di primo grado e il ruolo della ricorrente, come emergente anche da 14 reati fine in un lungo arco temporale ed in posizione di supporto indispensabile dell'organizzazione criminale. Tuttavia tale asserto sarebbe apertamente contraddittorio rispetto a quanto riportato in precedenza, laddove è stato dato conto che la ricorrente aveva sostenuto che la sentenza di primo grado era fondata da indizi . contraddittori e sospetti e che mancava un contributo causale apprezzabile alla realizzazione del programma criminale della societas sceleris, stante l'assenza di uno stabile rapporto della medesima con gli altri membri dell'associazione, con la . conseguenza che la declaratoria di inammissibilità dell'appello, su tale punto, è stata pronunciata al di fuori delle ipotesi di legge (combinato disposto degli articoli 581, lettera c), 591, lettera c) del codice di procedura penale). Sotto altro profilo di diritto sostanziale, osserva la ricorrente che tutti gli elementi costituiti dall'essere stata "la più stretta collaboratrice del capo, piena di iniziativa e capace di mettersi in proprio dopo il suo arresto", "di aver commesso un numero notevole di reati fine ed essere stata messa al corrente di tutte le attività del gruppo, in costante contatto con fornitori acquirente all'ingrosso", 19 L- non consente di formulare quella sorta di "equazione" secondo la quale "era una stabile partecipante all'associazione che agiva in piena consapevolezza del suo ruolo indispensabile".
2.5.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza all'articolo 84 del codice penale e l'erronea applicazione degli articoli 81 e 119 stesso codice nonché dell'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale). Sostiene che, nei motivi di appello con riferimento ai capi di imputazione 8- 9-11, la responsabilità sarebbe stata desunta sulla base di una sola telefonata diretta alla CK ,che avvisava dell'arrivo della droga, il che sarebbe insuscettibile di integrare il concorso nel reato;
anche in relazione ai capi 12 e • 12-bis la sola comunicazione al padre che avrebbe mandato a prenderlo in aeroporto non poteva integrare il concorso;
in relazione ai capi 13-14 mancava la verifica della condotta concorsuale della ricorrente;
quanto al capo 27 l'invio di denaro si riferiva evidentemente ai reati già contestati in altri capi. Né sarebbe sufficiente la replica dei giudici del merito secondo la quale non sarebbe stato possibile l'assorbimento della successiva vendita della droga nella pregressa condotta di acquisizione e detenzione della stessa. A tale deduzione, la ricorrente oppone che l'illiceità della detenzione della sostanza stupefacente era tale solo ed in quanto finalizzata alla successiva cessione a terzi e, come tale, assorbita a tutti gli effetti dalla (istantaneità della) condotta di acquisto;
il pagamento del prezzo rientrava nella fase di esecuzione del negozio illecito, ma ciò era del tutto irrilevante sotto il profilo penale, salvo a mettere in discussione che per il perfezionamento del reato di acquisto di sostanza stupefacente sia necessario il versamento effettivo del prezzo pattuito;
irrilevante poi sotto il profilo penale sarebbe la condotta di "attendere" il ritorno del proprio genitore da una asserita ed indimostrata attività di narcotraffico.
2.5.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza dell'articolo 62-bis codice penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale). Assume che erano state invocate le attenuanti generiche sul rilievo dell'incensuratezza della ricorrente, del rapporto sentimentale che la legava al promotore dell'associazione, nonché dello stato di salute assai capo compromesso. La Corte territoriale ha invece erroneamente ritenuto la ricorrente non meritevole del beneficio stante la rilevanza del ruolo rivestito nell'ambito dell'associazione, del notevole numero di reati-fine commessi e della paritarietà del rapporto con il BI BI. Obietta la ricorrente che si tratta tuttavia di una motivazione illogica e soprattutto contrastante con i parametri di cui all'articolo 133 del codice penale;
inoltre, tenuto conto del tempo dei commessi reati (precedenti all'entrata in ་ 20 i- 20 vigore della legge 125 del 2008), sarebbe risultato sufficiente, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, prendere nella dovuta considerazione anche il solo stato di incensuratezza.
2.6. EL RG affida l'impugnazione a tre motivi articolati tramite il difensore.
2.6.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'articolo 110 del codice penale e l'inosservanza degli articoli 111, comma 6, della Costituzione, 125, comma 3, e 192, comma 1, del codice di procedura penale nonché il vizio di motivazione su fatti decisivi (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), codice di procedura penale). Rileva che, con riferimento al capo 11) della rubrica, il giudice per le indagini preliminari, ritenendo insufficiente il quadro indiziario, non aveva emesso la misura cautelare nei suoi confronti, laddove, nel giudizio abbreviato celebrato allo stato degli atti, è stata ritenuta la penale responsabilità sulla base dei medesimi elementi che il GIP aveva ritenuto insufficienti per ravvisare i gravi indizi di colpevolezza e nonostante che per l'affermazione della responsabilità penale occorressero non gli indizi ma la prova piena della responsabilità. La sentenza impugnata si segnala pertanto per il plurimo vizio motivazionale che ne consegue, perché non sarebbe stata fornita alcuna risposta alle deduzioni ritualmente formulate dal ricorrente e perché si sarebbe fornita una motivazione meramente apparente laddove, in luogo di esaminare se successivamente alla fase delle indagini preliminari, nonché all'esito del giudizio abbreviato, fosse risultato qualsivoglia elemento probatorio o quantomeno indiziario a carico dell'imputato, la Corte territoriale si è limitata ad effettuare un sintetico riassunto delle intercettazioni telefoniche effettuate dalla polizia giudiziaria. Né la Corte di appello avrebbe spiegato come ed in qual misura la presenza del ricorrente a Cagliari, assieme al capo promotore dell'associazione, fosse servita a conferire a quest'ultimo una qualsivoglia forma di rafforzamento di autonomi proponimenti criminosi, né di qualsivoglia contributo causale, neppure a livello materiale, del fatto-reato.
2.6.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 110 del codice penale e l'inosservanza dell'articolo 379 stesso codice, nonché degli articoli 111, comma 6, della Costituzione, 125, comma 3, e 192, comma 1, del codice di procedura penale e infine vizio di motivazione su fatti decisivi (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), codice di procedura penale). Rileva che anche con riferimento al capo 12) della rubrica la Corte del merito non ha fornito risposta esaustiva rispetto alle doglianze sollevate, ammettendo implicitamente che il ruolo rivestito dal ricorrente fosse stato esattamente quello ipotizzato dall'accusa (ossia corresponsione di denaro, dovuto a fronte di un' illecita compravendita di droga, da altri stipulata, 21 necessariamente prima), senza spiegare come sia possibile concepire, sotto il profilo del diritto sostanziale, un concorso in un delitto che era già perfezionato in tutto e per tutto dal BI ed il proprio fornitore, posto che è innegabile che, per integrare la violazione dell'articolo 73 d.p.r. 309 1990, è più che sufficiente l'incontro delle volontà dei due soggetti (compratore e venditore) non occorrendo neppure la traditio dello stupefacente.
2.6.3. Con il terzo motivo denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 114 del codice penale nonché il vizio di motivazione su fatti decisivi (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), codice di procedura penale). Afferma che il giudice di primo grado, nonostante avesse ritenuto che il ricorrente avesse rivestito un ruolo marginale nella vicenda, non aveva accolto (né motivato sul punto) la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 del codice penale, applicabile al concorrente che abbia fornito un contributo di minima importanza a livello esecutivo ed inesistente a livello preparatorio. I Giudici di appello, confermando l'immeritevolezza di attenuanti, hanno anch'essi insufficientemente motivato, affermando che il ruolo del ricorrente era stato tutt'altro che marginale e ricordando che il medesimo concerneva l'accompagnamento di un coimputato per i rifornimenti delle cessioni di stupefacente nel luogo di acquisto, e nel portare il denaro necessario per l'acquisto delle partite di droga, omettendo tuttavia di valutare che, sulla base del tenore letterale dell'istituto invocato, è più che sufficiente che il presunto correo presti una opera di minima importanza nella preparazione о A nell'esecuzione del reato. Dunque, per la concessione Mattenuante, basterebbe soltanto uno ovvero l'altro dei detti presupposti. Nel caso di specie, infatti, emergeva incontestabilmente che, a livello preparatorio del (singolo) reato, il ricorrente nulla avesse fatto, né a livello morale, né materiale;
a livello esecutivo, avrebbe invece accompagnato il BI BI in un'unica ed isolata occasione e in un'altra (o due) avrebbe versato il prezzo della compravendita di droghe stipulata dal medesimo, il quale aveva l'abitudine di fare ciò mediante versamenti di denaro tramite la Western Union.
2.7. MO RG solleva, tramite il difensore, due motivi di impugnazione.
2.7.1. Con il primo motivo deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articoli 417, lettera b), e 178, lettera c), del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale), eccependo la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'estrema genericità del capo 36) dell'imputazione descrittivo della condotta associativa. Sostiene che la condotta associativa contestata all'imputata sarebbe alquanto incerta in relazione alla qualificazione giuridica, non essendo chiaro se la stessa ricada nell'alveo del primo o del secondo comma dell'articolo 74 d.p.r. 22 309 del 1990. Né può valere, come pretende la Corte d'appello, il richiamo ai reati satellite indistintamente contestati al BI e alla ricorrente, dove spesso i ruoli si invertono e si sovrappongono generando un ulteriore indeterminatezza e confusione, tanto in violazione delle norme processuali denunciate e dell'articolo 6 Cedu.
2.7.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione della legge penale in relazione all'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 nonché l'illogicità della motivazione su punti decisivi (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Evidenzia che la Corte territoriale ha ritenuto corretta l'impostazione del Tribunale, che aveva ravvisato nelle plurime condotte contestate il concorso formale di reati, disapplicando erroneamente la cosiddetta teoria dell'assorbimento e non tenendo in considerazione che, per escludere il concorso di reati, nel caso di condotte strutturate in modo da essere in rapporto alternativo tra di loro per cui il reato risulta integrato anche quando si sia realizzata una sola di esse, sono necessari tre requisiti, secondo il ricorrente tutti soddisfatti nel caso di specie, ossia che si tratti dello stesso oggetto materiale;
林 che le attività illecite minori siano compiute da stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori, ovvero da altri soggetti che ne rispondono a titolo di concorso;
che le condotte siano contestuali e cioè che si verifichi un susseguirsi di tali atti sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzione di continuità. La Corte di appello, travisando il terzo parametro, sarebbe incorsa in un errore di diritto, oltre che in una manifesta illogicità del ragionamento, atteso che non vi è alcun concorso nel trasporto dello stupefacente, il quale è stato ricevuto al solo fine di consegnarlo ai rivenditori, e che il fatto che ciò sia avvenuto anche nei giorni immediatamente successivi la ricezione non esclude la contestualità della stessa.
2.8. MA NI RG affida, tramite il difensore, l'impugnazione ad un unico motivo con il quale lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990, nonché la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Premette che, nei motivi di appello, aveva sostenuto che da un'attenta . lettura delle intercettazioni si potesse escludere con assoluta certezza il concorso criminoso ipotizzato dall'accusa tra il ricorrente e il BI perché, analizzando le singole conversazioni telefoniche, era possibile evincere come si trattasse di condotte del tutto autonome e slegate dall'attività del BI. Evidenziava quindi una diversità tra i fatti rappresentati nella contestazione dell'accusa e i fatti emergenti dalle intercettazioni ambientali. In tale situazione il giudice 23 dell'udienza preliminare avrebbe dovuto invitare, ai sensi dell'articolo 423 del codice di procedura penale, il pubblico ministero a modificare l'imputazione ovvero a muovere una contestazione suppletiva. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado in parte qua, ha ritenuto che, nell'ultima condotta contestata al ricorrente nel capo di imputazione (l'aver cioè "detenuto pastiglie di ecstasy in concorso con soggetto ignoto, in data antecedente prossima 5 febbraio 2008") potessero essere ricomprese tutte le condotte autonome di reato commesse dal ricorrente autonomamente ed emerse dal contenuto delle conversazioni intercettate. In conclusione, la Corte di appello ha richiamato la disciplina prevista dall'articolo 441-bis codice di procedura penale, che in sede di giudizio abbreviato stabilisce che l'imputato a fronte delle contestazioni di cui all'articolo 423 codice di procedura penale (modificazione dell'imputazione del fatto diverso, reato connesso o circostanza aggravante), possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, ritenendo che la stessa non si applica se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze ma riguardino fatti o circostanze già in atti e, quindi, noti all'imputato allorché ebbe ad avanzare la richiesta di giudizio abbreviato. Sennonché il ricorrente lamenta che la questione di diritto proposta dalla difesa non sia stata affrontata nella sentenza impugnata, atteso che il richiamo all'articolo 441-bis codice di procedura penale è da ritenersi del tutto inconferente e potendo il richiamo essere ritenuto corretto soltanto se nel corso del giudizio abbreviato il pubblico ministero avesse provveduto alla contestazione suppletiva di fatti diversi ma comunque noti alla parte, il che non è avvenuto per cui il giudice dell'udienza preliminare ha condannato il ricorrente per tre episodi K che non gli erano stati contestati e la Corte di appello ha confermato erroneamente questa decisione, senza rispondere alle doglianze difensive e cercando di far rientrare i tre episodi mai contestati nell'ultima condotta descritta in una imputazione che appare alquanto disordinata. Infine né il giudice di primo grado e né la Corte territoriale hanno motivato sulla certezza della prova in : ordine ad ogni singolo episodio, ritenendo sufficiente riportare integralmente il ' contenuto delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali il ricorrente discuteva di presunte esperienze personali in materia di traffici.
2.9. ZI BI solleva, tramite il difensore, un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione di legge ed il travisamento del fatto per illogicità e contraddittorietà della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Quanto al capo di imputazione 18-bis lettera i), sostiene che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado riprendendo pedissequamente 24 of le argomentazioni e le motivazioni espletate dal giudice dell'abbreviato, travisando comunque i fatti non essendo provata la responsabilità dell'imputato per i delitti contestatigli. Infatti, dalle intercettazioni telefoniche, è emerso che in data 6 novembre 2008 RO LL, unitamente al ricorrente, sono partiti da Cagliari per giungere a Rotterdam poco dopo le ore 23. Non vi è prova, neppure indiziaria, del trasporto di sostanza stupefacente da parte del ricorrente e del LL, ma solo della disponibilità delle stesse e dell'organizzazione del viaggio di andata dei corrieri. Quanto al capo di imputazione 18-bis lettera j), la Corte d'appello ha ritenuto di confermare l'affermazione di responsabilità senza che siano stati acquisiti riscontri obiettivi di detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente, che peraltro non è stata neppure sequestrata. Allo stesso modo e per le medesime ragioni, il ricorrente doveva essere assolto anche dal capo 19- bis lettera j). Quanto al capo di imputazione 19-bis lettera I), la Corte territoriale ha ritenuto che il contributo materiale del ricorrente alla buona riuscita dell'operazione inerente al traffico di sostanze stupefacenti fosse consistito nell'accogliere il LL in Olanda al suo arrivo, ma questa interpretazione dei fatti, formulata dai Giudici di merito, mal si concilia, secondo il ricorrente, con il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra gli imputati, posto che in data 27 dicembre 2008 RO LL si trovava a Rotterdam e, intorno alle 20 e 37, venne rapinato, buttato per terra e depredato di tutto. Quanto all'affermazione di responsabilità in relazione al capo 20-bis per aver partecipato all'associazione perché, trasferendosi in Olanda, avrebbe dato un aiuto all'associazione preparando il biglietto di viaggio dei partecipi e ricevendo i corrieri, il ricorrente ribadisce la tesi sostenuta nei giudizi merito secondo la quale egli si era recato in Olanda per lavoro, in quanto RO LL era titolare di una impresa lecita. La Corte territoriale non ha accolto tale tesi, ma che il LL avesse alle sue dipendenze per attività lecite ragazzi sardi in Olanda lo si desume dal fatto che EL avesse chiesto informazioni in tal senso a RO LL e che le stesse forze dell'ordine avevano appurato che tali ragazzi nulla c'entravano con l'attività illecita.
2.10. RI DD articola personalmente due motivi di impugnazione.
2.10.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o la falsa applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale). Assume di essere stato ingiustamente condannato per il delitto di associazione a delinquere ex articolo 74, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 e per alcuni episodi di traffico di stupefacenti, essendo stati erroneamente ritenuti esistenti gli elementi costitutivi del reato associativo, laddove invece egli non 25 aveva mai aderito ad un accordo criminale tendenzialmente stabile, così come è stato ritenuto nella sentenza impugnata né tanto meno esisteva un programma di commissione di reati di spaccio indeterminato;
egli si trovava agli arresti domiciliari e non vi sono elementi che provassero la continuità delle sue condotte in quel periodo;
non ha mai saputo dell'esistenza, né ha aderito alla struttura organizzata seppure minima per la quale esisteva una suddivisione dei ruoli e la predisposizione dei mezzi idonei al raggiungimento dello scopo, di trafficare e spacciare droga. Aggiunge che dalle conversazioni captate emerge che i rapporti tra il ricorrente e BI erano caratterizzati da una situazione di debito-credito, incompatibile con l'esistenza dell'associazione a delinquere, che richiede una comunanza d'intenti ed i profitti.
2.10.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale), sul rilievo che la sentenza impugnata reca una contraddizione già presente nell'originaria formulazione dell'imputazione, per la quale il ricorrente sarebbe uno "stabile acquirente" ed un "addetto alle" operazioni di smercio della droga.
2.11. EL KU solleva, tramite il difensore, due motivi di impugnazione.
2.11.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione al capo 2) di imputazione (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale). Rileva che, rispetto alle specifiche dettagliate censure mosse nei confronti . della sentenza di primo grado, la Corte territoriale, senza farsi carico di . contestare e di rispondere in modo critico alle deduzioni della ricorrente, si è limitata semplicemente ad affermare, dando per assodata una circostanza che . • rappresentava l'oggetto della dimostrazione, che l'aggancio tra la KU e il corriere AT fosse il BI "che era insieme alla KU quando erano andati a cercare il corriere nel frattempo arrestato". Infatti, nell'atto di appello si censurava proprio la mancanza di prova che la donna di colore, la quale si recò in albergo a cercare il corriere, fosse proprio la ricorrente, così come si deduceva la giustificazione alternativa della presenza dell'imputata (colloquio con il fidanzato piuttosto che per il traffico di droga). In ogni caso, sarebbe di chiara evidenza che la sentenza di appello si è del tutto disinteressata di rispondere alle censure difensive dedotte con i motivi di impugnazione, predisponendo una motivazione apparente e pertanto tale da viziare, sul punto, la sentenza impugnata.
2.11.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell'omessa motivazione P in relazione al capo 36) dell'imputazione, quanto alla ritenuta partecipazione 2 26 6 all'associazione per delinquere di cui all'articolo 74 d.p.r. 309 del 1990 (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale). Osserva che la Corte d'appello, sulla scorta della partecipazione a quattro episodi, ha ritenuto, per ciò solo, l'automatica riconducibilità della posizione della KU all'interno della compagine associativa e della sua partecipazione alla reiterata condotta criminosa volta all'acquisto e/o al trasporto di sostanza stupefacente, operando un ragionamento di fondo chiaramente illogico e contraddittorio in quanto presuppone ciò che dovrebbe provare: infatti si ricava dalla commissione di plurimi delitti la prova dell'associazione e ciò sulla scorta della conformità dell'attività delittuosa al programma criminoso, pur essendo evidente che, laddove fosse nota la ricorrenza di un programma criminoso e la sua indeterminatezza, non vi sarebbe alcuna necessità di far ricorso alla circostanza che siano stati commessi più delitti quale prova indiretta del reato associativo. : La sentenza impugnata ricava quindi la prova del intraneità della ricorrente 林 muovendo dal mero dato della sua partecipazione a singoli episodi di narcotraffico, senza peraltro specificare sulla scorta di quali elementi di fatto abbia desunto che le modalità operative dei singoli episodi contestati alla KU siano tali da rivelare la sua non occasionale adesione al sodalizio.
2.12. AD BA articola personalmente sette motivi di impugnazione.
2.12.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 73 e 74 d.p.r. 309 del 1990, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto dell'applicazione della legge penale, in specie violazione e/o erronea applicazione delle regole di giudizio di cui all'articolo 192 codice di procedura penale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Rileva come erroneamente la Corte di appello abbia affermato la responsabilità penale in mancanza degli elementi costitutivi della condotta di partecipazione nel reato associativo, in presenza di un quadro probatorio del tutto insufficiente e nonostante l'indeterminatezza del ruolo e l'indisponibilità di qualsivoglia mezzo organizzativo, con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe del tutto insufficiente, illogica e contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto di dover confermare la sussistenza del ruolo associativo addirittura apicale in capo alla ricorrente. Secondo la ricorrente, i giudici del merito avrebbero confuso un legame associativo con un legame familiare ed avrebbero ritenuto la sussistenza del 27 reato associativo nonostante la mancanza di quel minimo di organizzazione stabile costante nel tempo che rappresenta una garanzia per lo svolgersi dell'attività delittuosa. Per quanto attiene poi alla specifica posizione della ricorrente, si sottolinea che non è stata registrata nessuna telefonata fatta o ricevuta dalla BA nei confronti di chicchessia a dimostrazione del fatto che lei non aveva alcun intreccio delinquenziale con altri soggetti, mancando inoltre del tutto la prova in ordine al passaggio di somme di denaro significative, indizianti rispetto all'esistenza di traffici illeciti, analogamente a quanto è stato invece riscontrato nella parallela presunta associazione capeggiata dal BI. Nessuna somma di denaro sarebbe uscita o entrata nelle mani della BA.
2.12.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 73 e 74 d.p.r. 309 del 1990, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in specie violazione e/o erronea applicazione delle regole di giudizio di cui all'articolo 192 codice di procedura penale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del A provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Osserva come la Corte d'appello abbia affermato la penale responsabilità della ricorrente in mancanza di prova circa la consapevolezza di partecipare attivamente alla vita dell'associazione, attraverso un coinvolgimento volontario nei fatti della consorteria. La motivazione fornita dalla Corte territoriale secondo la quale la consapevolezza della partecipazione sarebbe conclamata sul rilievo che la ricorrente era la compagna del capo del sodalizio, venendo perciò messa al corrente di tutto, sarebbe contrastata clamorosamente dalla mancanza di dati precisi e concreti, e di indici che comprovino l'assunto, poiché nessun elemento agli atti del processo depone nel senso di confermare l'effettività del ruolo assegnato alla ricorrente.
2.12.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza e/o l'erronea • applicazione della legge penale, in relazione all'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990, . con riferimento ai reati fine contestati, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in specie violazione e/o erronea applicazione delle regole di giudizio di cui all'articolo 192 codice di procedura penale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo 28 specificamente indicati nei motivi di gravame (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Aggiunge che, in ordine ai singoli capi di imputazione contestati relativi ai reati di acquisto, detenzione, trasporto e spaccio di stupefacenti, l'intera motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi completamente carente, richiamandosi sul punto integralmente quanto rassegnato nell'atto di appello con riferimento ai reati fine.
2.12.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 81 e 114 del codice penale, 73 d.p.r. 309 del 1990, con riferimento ai reati fine contestati, nonché l'inosservanza e/o l'erronea applicazione di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in specie violazione e/o erronea applicazione delle regole di giudizio di cui all'articolo 192 codice di procedura penale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale), sul rilievo che il ruolo ascrivibile alla ricorrente avrebbe dovuto, a tutto concedere, essere ricondotto all'ipotesi astratta di cui all'articolo 114 del codice penale in considerazione del marginalissimo apporto causale, peraltro perfettamente fungibile.
2.12.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 81 e 133 del codice penale, 73 e 74 d.p.r. 309 del 1990, con riferimento ai reati fine contestati, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in specie violazione e/o erronea applicazione delle regole di giudizio di cui all'articolo 192 codice di procedura penale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale), sul rilievo della mancata applicazione dei parametri di cui all'articolo 133 del codice penale in punto di determinazione della pena laddove la Corte di appello, lungi dal valorizzare, in ossequio ai criteri di giudizio ostentati, le esigenze di giustizia sostanziale che necessariamente debbono condurre ad una maggiore aderenza della pena alla reale gravità del fatto e dalla minore consistenza criminale del reo, si era limitata a confermare la decisione del primo giudice, anche discriminando con riferimento alle pene determinate a carico di altri coimputati, sostenendo che il giudice dell'udienza preliminare era stato già troppo benevolo quanto al trattamento sanzionatorio dallo stesso applicato. 29 2.12.6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 81 e 133 del codice penale, 73 e 74 d.p.r. 309 del 1990, con riferimento ai reati fine contestati, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in specie violazione e/o erronea applicazione delle regole di giudizio di cui all'articolo 192 codice di procedura penale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Assume che la sentenza impugnata è viziata anche nella parte in cui non ha emendato l'evidente errore di calcolo nel quale sarebbe incorso il giudice dell'udienza preliminare, potendosi agevolmente constatare che - nell'evidenziare i calcoli in base ai quali il giudice era pervenuto alla determinazione della pena finale a carico della ricorrente, pari ad anni otto di reclusione, partendo dal reato più grave contestato e ravvisato nella mera partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, e applicando le attenuanti generiche in diminuzione sino ad 1/3 e poi inserendo l'aumento per la continuazione di mesi quindici totali è stata - comminata una pena finale errata, più elevata rispetto al calcolo di pena che correttamente avrebbe dovuto essere determinato. Infatti, a pagina 507 della : sentenza, emerge che il giudice è partito dalla pena base di dieci anni di reclusione, eliminando tre anni di reclusione per le concesse attenuanti generiche e quindi arrivando alla pena di sette anni di reclusione, per poi applicare : l'aumento di sei mesi di reclusione per il primo reato satellite contestato, oltre a nove mesi di reclusione per gli altri sei reati fine contestati (dal capo 4 bis al + capo 16 bis), pervenendo in totale a quindici mesi di reclusione da aggiungersi a titolo di continuazione, per cui si doveva pervenire alla pena di anni otto e mesi tre di reclusione (e non ad anni dodici di reclusione come erroneamente indicato) a e quindi con la riduzione premiale della pena di 1/3 per la scelta del rito abbreviato si doveva pervenire alla pena finale di cinque anni e sei mesi di reclusione e non alla pena di otto anni. In effetti, mancando il riferimento espresso all'aumento per la continuazione di nove mesi per ciascun singolo reato satellite, a differenza di quanto lo stesso primo giudice aveva testualmente indicato in sentenza per gli altri imputati, al giudice di secondo grado non era ammesso né consentito reinterpretare in chiave additiva il testo della prima decisione e disquisire sulla validità e confermabilità della pena finale ascritta di otto anni di reclusione senza violare la regola del divieto di reformatio in peius di cui all'articolo 597, comma 3, codice di procedura penale.
2.12.7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 202, 203 e 235 30 . del codice penale, nonché 86, 73 e 74 d.p.r. 309 del 1990, con riferimento ai reati fine contestati, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in specie violazione e/o erronea applicazione delle regole di giudizio di cui all'articolo 192 codice di procedura penale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale), sul rilievo che la sentenza impugnata sarebbe viziata anche nella parte in cui ha confermato l'error in iudicando del tribunale laddove, disponendo l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato nei confronti della ricorrente, non ha compiuto alcuna : valutazione in concreto della pericolosità sociale dell'imputata, limitandosi ad affermare che "agli imputati di nazionalità straniera deve essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato secondo quanto previsto dagli articoli 235 del c.p. e 86 T.U. stupefacenti". Osserva la ricorrente come sia evidente la violazione della disciplina generale in tema di misure di sicurezza, posto che gli articoli 202 e 203 del codice penale richiedono espressamente la pericolosità sociale quale presupposto indefettibile per l'applicazione delle stesse. La Corte costituzionale è peraltro intervenuta più volte a ribadire che l'accertamento deve essere svolto in concreto ed in modo individuale, senza che possa desumersi in maniera automatica dalla gravità dei delitti contestati e, proprio in materia di espulsione dello straniero, con la sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 dell'articolo 86 T.U. stupefacenti, nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, l'ordine di espulsione nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82 T.U. stupefacenti.
2.13. RM MU solleva, tramite il difensore, tre motivi di impugnazione.
2.13.1. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). . Assume che, nei motivi di appello, era stata contestata l'esistenza degli elementi costitutivi dell'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, consistenti nel patto associativo, quale patto stabile e permanente tra tre o più persone e diretto al perseguimento dei fini illeciti comuni, non meramente occasionale ed accidentale, ma inserito in un più vasto programma finalizzato 31 alla commissione di reati, con la permanenza di un vincolo tra gli autori, ciascuno dei quali avrebbe dovuto avere la consapevolezza di essere associato ed evidenziando l'assoluta mancanza di conoscenze e di contatti tra il ricorrente e gli altri imputati a cui era stato contestato il reato associativo. Aveva poi evidenziato la mancanza di struttura, sia pure rudimentale, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, necessaria per l'esistenza dell'associazione, ed anche la mancanza di facta concludentia, quali i contatti continui tra spacciatori, i frequenti viaggi di rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura, facendo presente che negli atti non emergevano contatti del ricorrente con spacciatori, viaggi di rifornimento di droga, basi logistiche e forme di copertura. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, avrebbe omesso del tutto di fornire, pur a fronte delle specifiche ! - doglianze difensive, qualsiasi motivazione circa le emergenze processuali che . consentivano di ritenere integrata sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, la fattispecie di cui all'articolo 74 d.p.r. 309 del 1990, non indicando gli elementi e le circostanze che configurano l'esistenza del patto, individuandone i partecipanti e spiegando l'adesione del ricorrente e la sua consapevolezza di essere con gli stessi associato. Posto poi che al ricorrente è contestata la partecipazione all'associazione dal gennaio 2007 sino alla fine dell'anno 2008 e che i reati fine vanno dal 4 novembre 2007 al 3 dicembre 2007, ed essendo stato il MU intercettato sino al 25 marzo 2009, la Corte d'appello avrebbe dovuto motivare, al fine di affermare la partecipazione, sul ruolo funzionale rivestito dal ricorrente nell'associazione dal gennaio 2007 alla fine dell'anno 2008 e non limitarsi ad indicare i reati fine che erano stati commessi nel corso di un periodo della durata di trenta giorni.
2.13.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'articolo 62-bis del codice penale (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale), sul rilievo che la sentenza di primo grado ha negato la concessione delle attenuanti generiche, espressamente richieste dalla difesa, senza enunciare le motivazioni e la Corte di appello, alle doglianze sollevate con i motivi di impugnazione, non ha sostanzialmente risposto, omettendo di esaminare le circostanze che potessero essere ritenute rilevanti a tal fine e particolarmente gli specifici elementi e ragioni indicati con l'atto di appello.
2.13.3. Con il terzo motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai reati di cui all'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 contestati ai capi 7, 8, 9, 12, 12-bis, 13, 14-bis e 34 del decreto che 32 dispone il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Osserva che la Corte di appello, nel ritenere il ricorrente colpevole dei reati di cui all'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990, non ha motivato circa il fatto che non siano state trovate sostanze stupefacenti, o somme di denaro che potessero essere collegate alla vendita di dette sostanze, e non sarebbe emersa dagli atti alcuna vendita o consegna di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente a terzi. Infine, quanto al capo 13), relativo al bonifico di euro 5.000,00 fatto al BI, non è stato tenuto conto delle dichiarazioni di quest'ultimo di essersi avvalso del denaro di amici e conoscenti ignari dell'uso che ne avrebbe fatto;
quanto al capo 14 bis), non vi sarebbe agli atti la prova che la droga superasse il parametro normativo della soglia drogante ed infine, con riferimento ai singoli episodi contestati, il capo 7) della rubrica deve ritenersi assorbente dei capi 8), 9), 12-bis) e 34) e ritenersi un unico reato.
2.14. LI MO solleva, tramite il difensore, cinque motivi di impugnazione.
2.14.1. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e/o l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione agli articoli 178 e 179 del codice di procedura penale, 24 e 111 della Costituzione, la nullità del capo di imputazione n. 36), nonché la manifesta illogicità e la carenza della motivazione su punti decisivi (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), codice di procedura penale). Afferma che la questione della nullità del capo di imputazione relativo al reato associativo venne tempestivamente sollevata in sede di udienza preliminare e reiterata in sede di giudizio abbreviato sicché, trattandosi di una nullità genetica ed assoluta ai sensi dell'articolo 178, lettera b), del codice di procedura penale, la stessa non può ritenersi sanata dalla scelta del rito. Sul punto, premette che è inesistente la pretesa genericità dell'atto di appello perché nella stesura dei motivi era stato fatto espresso ed integrale richiamo all'esposizione, ampiamente motivata, della questione già dedotta nel corso dell'udienza del 14 dicembre 2012. Al ricorrente era stato contestato di aver coadiuvato il gruppo BI, costituito dal BI, capo e referente principale dell'organizzazione, con la conseguenza che l'uso della terminologia atecnica "coadiuvare" (l'azione del principale imputato BI) aveva generato incertezza sul se la condotta contestata al ricorrente dovesse essere intesa come concorso nell'azione direttiva dell'associazione oppure come mera partecipazione (in posizione subordinata) alla stessa, sicché il ricorrente è stato costretto, in assenza di determinatezza dell'imputazione, a valutare le proprie opzioni difensive senza sapere di essere chiamato a rispondere di un proprio presunto 33 ruolo, apicale o meno, in seno alla contestata associazione con conseguente configurazione della reclamata nullità.
2.14.2. Con il secondo motivo denuncia l'inosservanza ° l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 74 d.p.r. 309 del 1990 con riferimento al capo di imputazione 36) nonché la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Sostiene che la sentenza di appello ha, sul punto, riproposto l'iter motivazionale della decisione di primo grado, senza farsi carico di rispondere ai motivi di appello con i quali era stato evidenziato come la ritenuta responsabilità associativa del ricorrente, nell'ambito del ramo cagliaritano dell'organizzazione creata dalla principale coimputato BI BI, poggiasse sul falso presupposto che l'odierno ricorrente risultasse, a sua volta, collegato ad una propria rete di spaccio di sostanze stupefacenti, operante nel territorio cagliaritano e nel suo hinterland. Tuttavia tale presupposto è rimasto indimostrato in mancanza di alcun atto processuale dal quale si possa evincere quella immaginaria rete sottostante di spaccio, con la conseguenza che l'assenza di questa prova radicalmente elimina qualsiasi valida ragione in base alla quale possa affermarsi che il ricorrente debba essere ritenuto uno stabile acquirente della droga dell'associazione. Infatti, nell'atto d'appello, era stato evidenziato come la raffigurazione di una struttura associativa, non propriamente stabile oltre che strutturata in maniera rudimentale, avrebbe dovuto essere sottoposta ad un vaglio all'esito del quale potesse affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che quella stessa struttura fosse stata percepita e condivisa dalla maggior parte dei soggetti coinvolti nel processo. Sul punto, la Corte territoriale non ha preso posizione, ritenendo erroneamente che il suo compito fosse già stato assolto dalla asserita confessione del ricorrente, laddove il MO non ha mai confessato di aver partecipato ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sicché la Corte di appello ha omesso di motivare sull'espressa doglianza relativa alle evidenze probatorie contrarie rispetto all'ipotizzata condotta associativa del ricorrente, il quale non risulta essere mai stato informato in precedenza dell'arrivo dei corrieri o dei trasporti di droga;
non risulta avere mai partecipato a trattative, all'organizzazione degli arrivi o alle fasi di distribuzione;
non risulta essere mai stato coinvolto neanche nella raccolta dello stupefacente da corrieri ovulatori, né risulta che li abbia mai visti o contattati;
quelle rarissime volte in cui si è avvertita la presenza del ricorrente, egli è apparso sempre come un soggetto "recuperato all'ultimo minuto"; egli è apparso sempre sorpreso e impreparato all'acquisto; non esiste agli atti alcun contatto del ricorrente con alcuno degli altri numerosi soggetti coinvolti nel processo e attinti dalle medesime accuse. 34+4 2.14.3. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 110 codice penale e 73 d.p.r. 309 del 1990, con riferimento ai capi di imputazione numero di 6,7, 9,11 e 13 nonché la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza della motivazione anche con riferimento ad atti del processo (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Assume che la Corte territoriale, anche nel momento in cui ha affrontato le doglianze relative alla condanna comminata in primo grado per i cosiddetti reati fine, ha ripetuto il concetto della pretesa genericità dell'atto di appello laddove i rilievi sollevati nei confronti della prima sentenza erano puntuali e non scrutinati o sufficientemente valutati dalla Corte distrettuale. Infatti, con riferimento ai capi di accusa 6) e 7), la Corte d'appello ha affermato che "la droga (...) era quella portata il 2 novembre da corrieri (...) e che BI aveva fatto consegnare il 3 novembre alle sorelle RG e che quindi MO LI aveva ricevuto nella serata del 3 novembre. Correttamente pertanto la cessione di questa droga al MO, contestata al capo 7), è stata ritenuta dal UP integrativa dello stesso fatto di cui al capo 6". Secondo il ricorrente siffatta motivazione non sarebbe idonea a sorreggere il ragionamento e comunque l'eventuale acquisto da parte del ricorrente, in assenza di prova sull'eventuale ulteriore commercio da parte di quest'ultimo, non costituirebbe reato. Inoltre la Corte d'appello, in altra parte della sentenza, avrebbe ricostruito l'episodio in modo diverso nel senso che il BI, principale imputato, non sarebbe entrato in contatto con il ricorrente e neppure gli avrebbe consegnato sostanza stupefacente mentre, dall'altro lato, la Corte del merito, nel fare riferimento alla trascrizione di una intercettazione ne riporta erroneamente, travisandolo, il contenuto nel senso che non era il BI a dire "la droga deve essere consegnata ad I" ma è la stessa coimputata, MO RG, che afferma "non riesco a contattare I". Sostiene il ricorrente che erroneamente quindi la Corte territoriale ha affermato che egli avrebbe confessato questo episodio e, sotto altro profilo, segnala la palese illogicità e contraddittorietà di questa parte della sentenza laddove la Corte d'appello ha ritenuto assorbita la condotta ascritta al MO al capo 6) ad opera di quella ascritta al capo 7), per il quale è stato invece condannato, segnalando come l'assunto decisorio sia incomprensibile, oltre che logicamente inconciliabile, giacché, nel momento in cui il ricorrente è stato ritenuto non punibile per il capo 6) "in quanto il suo ruolo era quello di semplice acquirente di parte delle sostanze stupefacenti trasportate in Sardegna (...)", non era possibile condannarlo per il capo 7), posto che in ordine a tale ultimo fatto la responsabilità fonda sul presupposto che gli venne ceduta proprio quella stessa sostanza. 35 In relazione poi al capo di accusa 9) la Corte di appello ha affermato che "la droga di cui al capo 9) è invece quella che è stata espulsa dal corriere SO il 15 novembre 2007 e che è stata successivamente consegnata ad NA ed al MO". Sostiene il ricorrente che anche questa motivazione risulta palesemente insufficiente a giustificare una condanna e, inoltre, si pone in clamorosa contraddizione con la descrizione del fatto operata in altra parte della sentenza, ove si dà atto che il principale imputato BI tentò, senza riuscirvi, di contattare la NA RE e, dopo aver saputo che l'incontro non si sarebbe potuto verificare prima di due ore a causa dell'indisponibilità di quest'ultima, decise di rinunciarvi e fece altro. In relazione all'accusa numero 11), la Corte d'appello ha affermato che "la droga di cui al capo 11) è quella portata dal corriere IR ed espulsa il 12 novembre 2007 e che NE RG aveva portato alla coppia NA MO". Secondo il ricorrente anche tale esigua e apodittica motivazione si pone in contraddizione con la descrizione dell'episodio riportato in altra parte della sentenza, dove non si ritrova alcuna prova della consegna di sostanza stupefacente al ricorrente né tanto meno di un preteso illecito uso successivo. Infine, in relazione al capo di accusa numero 13), la Corte d'appello avrebbe tratto deduzione impropria dalle spiegazioni offerte in udienza dal ricorrente: le parole con cui egli dichiarò di avere acquistato, dal BI, droga per uso ff personale, una sola volta e pagandola € 4.500, sarebbero diventate per i giudici de appello una confessione di reato.
2.14.4. Con il quarto motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 99, 132 e 133 del codice penale, 516, 522 e 533 del codice di procedura penale nonché l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articoli 178,179 e 522 del codice di procedura penale, 24 e 111 della Costituzione e la manifesta illogicità la contraddittorietà e la carenza della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b), c), ed e), codice di procedura penale). Si sostiene che la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione relativa alla mancata contestazione della recidiva ritenendola di nessuno spessore nonostante si fosse determinata una violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, atteso che, pur non essendo stata ritualmente contestata la recidiva, essa è stata considerata nel momento di determinazione della pena con violazione dell'articolo 133 del codice penale.
2.14.5. Con il quinto motivo denuncia l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 69, 99,132 e 133 del codice penale nonché la manifesta illogicità, la contraddittorietà e la carenza della motivazione su punti decisivi (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). 36 Si sostiene che la doglianza relativa all'errata valutazione della recidiva non correttamente contestata, proposta in udienza e non accolta dalla Corte territoriale, ha comportato anche la violazione di legge e l'illogicità della decisione di secondo grado nella parte in cui non ha eliso l'equivalenza rispetto alle ritenute sussistenti attenuanti generiche.
2.15. OL CI solleva, tramite il difensore un unico motivo di impugnazione con il quale denuncia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 74, comma 7, d.p.r. 309 del 1990 nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Assume che la sentenza impugnata è manifestamente errata laddove non ha riconosciuto al ricorrente l'attenuante speciale della collaborazione nei reati associativi, essendosi egli sottoposto all'interrogatorio davanti al pubblico ministero assumendo la qualifica di testimone nel procedimento connesso. A seguito di tale comportamento sono emersi importanti aspetti della vicenda, ma la Corte territoriale, di contrario avviso rispetto alle richieste degli organi dell'accusa, non ha concesso l'invocato beneficio sul presupposto ininfluente o errato che il CI avesse agito per una finalità egoistica e che le dichiarazioni stesse non avessero dato alcun contributo investigativo probatorio, e segnalandosi una tale motivazione per la sua illogicità per essere pacifico che, come avviene di frequente, la condotta collaborativa sia esclusivamente orientata dello sconto di pena in sede processuale e perché il ricorrente non avrebbe potuto fornire informazioni se non successivamente alla scoperta che vi erano le indagini in corso, cosicché anche la motivazione secondo cui avrebbe fornito dichiarazioni in una fase in cui le indagini erano abbastanza complete si connoterebbe per la sua illogicità.
2.16. QU NC solleva, tramite il difensore, un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancanza di riscontri oggettivi al contenuto delle conversazioni telefoniche (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale), precisando che in ordine alle conversazioni nelle quali il ricorrente figura come interlocutore, non emergono in sentenza riferimenti a riscontri quali, ad esempio, sequestri di sostanza stupefacente, attività di osservazione ovvero l'identificazione di acquirenti, effettivi o potenziali, della droga. A ciò deve aggiungersi il breve lasso di tempo (circa un mese) nel quale sono state compiute le attività tecniche, con la conseguenza che appare evidente la carenza motivazionale in ordine ai mancati riscontri, non essendo il contenuto delle conversazioni intercettate sorretto da elementi obiettivi. 37 2.17. OX JO articola personalmente un unico motivo di impugnazione, denunciando la violazione di legge nonché il travisamento del fatto e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Sostiene che la Corte d'appello ha pronunciato una sentenza di condanna nei suoi confronti asserendo che le fonti di prova indicano che il giorno 23 giugno 2008 MA ebbe a contattare RA, ossia l'imputata, e per suo tramite anche HE, cui chiese apparentemente il nuovo numero di telefono di TI e con ciò ritenendo che la ricorrente avesse concorso con HE AD per il trasporto di sostanza stupefacente per conto di MA. I giudici d'appello sarebbero pervenuti a tale conclusione sul rilievo che ogni qualvolta HE parlava con MA si avvaleva dell'utenza della ricorrente concordando di raggiungere un preciso luogo di incontro a UA. La Corte territoriale avrebbe pertanto ritenuto che la responsabilità della ricorrente si potesse dedurre dal semplice fatto che HE utilizzava il suo telefono quando parlava con MA, e con ciò confezionando una motivazione illogica e contraddittoria, perché in contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale per essere la motivazione affetta da un travisamento del fatto, in quanto l'imputata non ha concorso nella commissione del reato G contestato, non essendo stata raggiunta da alcuna prova, in mancanza di sequestri, circa la detenzione da parte sua di sostanza stupefacente.
2.18. JA HU solleva, tramite il difensore, due motivi di impugnazione.
2.18.1. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 74, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 nonché la mancanza della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). In linea con altri motivi di impugnazione proposti da altri coimputati ed in precedenza riassunti, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza di una struttura associativa in mancanza di elementi di prova in tal senso (accordo indeterminato tra tre o più persone, stabilità, organizzazione sia pure rudimentale, indeterminatezza del programma criminoso) ed ha desunto la sua partecipazione al sodalizio sulla base della ritenuta responsabilità con riferimento ai reati fine, confezionando una motivazione illogica in quanto, prescindendo l'esistenza di una associazione per delinquere dalla commissione dei delitti scopo, non sarebbe possibile desumere dalla sola consumazione di questi la partecipazione all'associazione. Peraltro, con carente ed illogica motivazione, la Corte territoriale ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui al capo 12-bis sulla base degli elementi tratti dalle intercettazioni, dalle quali però non si evince in alcun modo che il ricorrente avesse il compito di ricevere i corrieri, di ritirare da loro la sostanza 38 stupefacente per poi dare corso alle operazioni di commercializzazione. Allo stesso modo per quanto attiene al capo di accusa 15-bis, la Corte di appello si è limitata a riportare quanto affermato dal tribunale senza tuttavia argomentare sulle ragioni per le quali il motivo di appello è stato ritenuto inconsistente.
2.18.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza od erronea applicazione agliarticato della legge penale in relazione alt(articolo articoli 62-bis, 132 e 133 del codice K penale nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Sostiene che la sentenza impugnata merita censura anche con riferimento alla eccessiva severità della pena irrogata in violazione degli articoli 132, 133 e 62-bis del codice penale. Ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale non avrebbe considerato le condizioni di vita personale e familiare dell'imputato e soprattutto il fatto che quest'ultimo fosse genitore di una bambina minorenne. Inoltre il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto in debita considerazione la gravità delle imputazioni, anche rapporto alle condanne inflitte nei confronti di altri coimputati.
2.19. AH WA articola personalmente un unico motivo di impugnazione con il quale deduce come la succinta motivazione del giudice dell'udienza preliminare sia stata integralmente confermata dalla Corte d'appello senza fornire alcuna risposta alle contestazioni mosse con l'impugnazione. Rileva come nella motivazione della sentenza impugnata non vi sia alcun richiamo ad elementi di prova contenuti nel fascicolo, né ad una intercettazione, né ad una dichiarazione di terze persone, apparendo peraltro anomalo che il ricorrente, definito corriere di fiducia di JU MA, si fosse occupato soltanto di due trasporti (capi di accusa 4 e 24) senza dubbio distanti nel tempo. Aggiunge che le attenuanti generiche non possono essere negate facendo esclusivamente leva sulla gravità dei fatti.
2.20. JU MA solleva, tramite il difensore, tre motivi di impugnazione.
2.20.1. Con primo motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli articoli 8 e 9 del codice di procedura penale, 170 e 180 stesso codice ed inoltre la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Assume che all'udienza preliminare del 14 dicembre 2012 era stata eccepita la nullità della richiesta di rinvio a giudizio solo in relazione al reato associativo contestato al capo di imputazione 19-bis) per difetto di competenza territoriale, eccezione che veniva riproposta in sede di giudizio abbreviato. Il giudice di primo of grado rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale con una motivazione quantomeno contraddittoria perché, dopo aver ricordato i criteri generali per la 39 determinazione della competenza territoriale indicati dall'articolo 8 codice di procedura penale senza indicare le ragioni per le quali tali criteri non potessero operare, si richiamava ai criteri suppletivi previsti dall'articolo 9 del codice di procedura penale. La Corte d'appello cagliaritana, nel rigettare le precise contestazioni mosse con l'atto di appello, ha convalidato, riproponendole, le argomentazioni del giudice dell'udienza preliminare assumendo che i difensori non erano stati in grado di indicare quando e dove si sarebbe perfezionato il pactum sceleris, dall'altro utilizzando la figura del BI capo e promotore di altra associazione, costituita e riorganizzata in Sardegna, per pervenire alla conclusione che anche l'associazione descritta al capo di accusa 19-bis "era nata per operare esclusivamente dalla piazza di Cagliari e aveva sede operativa ed organizzativa a Cagliari". Posto invece che l'associazione di cui al capo di accusa 19-bis sarebbe del tutto autonoma da quella di cui al capo di accusa 36, emerge come al ricorrente sia stato attribuito il ruolo di capo, organizzatore, finanziatore e dirigente di un ramo associativo operante in Castel Volturno, per cui da questo luogo il MA reperiva lo stupefacente e organizzava i trasporti, apparendo pertanto evidente che il momento consumativo fosse da individuare a Castelvolturno.
2.20.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale nonché la mancanza, la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio. Rileva che all'udienza preliminare era stata eccepita la violazione dell'articolo 417 del codice di procedura penale in relazione all'imputazione così come descritta al capo 36 imputazione, poiché la contestazione del reato associativo non era enunciata in forma chiara e precisa, così come non lo era l'indicazione dei relativi articoli di legge. Il giudice dell'udienza preliminare aveva rigettato l'eccezione e la Corte di appello, non prendendo posizione rispetto ai motivi di impugnazione che avevano attinto specificamente tale profilo, sarebbe incorsa nel vizio di motivazione denunciato.
2.20.3. Con il terzo motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 81 del codice penale e 73 d.p.r. 309 del 1990 ed inoltre la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi. Afferma che nei motivi di appello, in relazione alle contestazioni contenute ai capi di accusa 6-bis, 7-bis e 8-bis dell'imputazione, era stata sollecitata l'applicazione del principio di assorbimento delle condotte frazionate ma la Corte territoriale avrebbe operato una contestualizzazione temporale delle condotte del tutto in conferente, trascurando quanto descritto nell'imputazione. Infatti il capo 6-bis indica come periodo di commissione del reato un arco temporale che va dal 21 al 29 giugno 2008 e la condotta descritta è quella di aver detenuto, 40 acquistato, venduto, trasportato e ceduto un quantitativo non precisato di eroina, imputazione contenente quella descritta al capo 7-bis, nonché quella descritta al capo 8-bis.
2.21. QU AL solleva, tramite il difensore, quattro motivi di impugnazione.
2.21.1. Con il primo motivo eccepisce l'inosservanza di norme processuali per la violazione delle regole sulla competenza territoriale nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sul punto della ritenuta competenza del tribunale di Cagliari (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), codice di procedura penale). Sostiene che i giudici del merito hanno rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Cagliari, in favore di quello di Napoli, a decidere del reato di cui all'articolo 74 d.p.r. 309 del 1990 (capo 36 dell'accusa), reato più grave tra quelli contestati all'imputato. Afferma a tal proposito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, occorre verificare in quale luogo si è realizzata l'operatività della struttura criminosa dovendosi attribuire importanza secondaria al luogo in cui sono stati commessi i singoli delitti in attuazione del programma criminale, a meno che non rivelino essi stessi, per il numero e per la loro consistenza, il luogo di operatività dell'associazione. Nel caso in esame, essendo il principale centro di raccolta della sostanza stupefacente la provincia di Caserta, non era possibile ritenere che fosse Cagliari il luogo di operatività dell'associazione. Tale assunto sarebbe confermato dagli atti contenuti nel fascicolo processuale nonché dalla stessa ordinanza di custodia cautelare dove, alle pagine 24 e 29, si fa riferimento al fatto che i fornitori della sostanza stupefacente erano riuniti in una vasta organizzazione, avente come base operativa il territorio della Campania, precisamente Castelvolturno e che il BI saldò le proprie relazioni criminali, che affondavano le radici nel territorio della Campania con quelle che aveva creato in Sardegna. Essendo quindi certo il luogo di costituzione dell'associazione (Castel Volturno), ne consegue che non poteva ripiegarsi sugli altri criteri previsti dalla legge in quanto il delitto di cui all'articolo 74 d.p.r. 309 del 1990 doveva ritenersi perfetto sin dal momento in cui stata costituita l'associazione medesima, derivando da ciò la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Cagliari in favore di quello di Napoli.
2.21.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o comunque la manifesta illogicità della motivazione sul punto della ritenuta sussistenza del reato di cui all'articolo 74 d.p.r. 309 del 1990, nonché la violazione di norme processuali in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), codice di procedura penale). 41 Rileva, che nel caso in esame, il decreto del pubblico ministero, con il quale è stata disposta l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di procura, riportava letteralmente ed unicamente la formula legislativa, non consentendo di identificare il fatto che avrebbe determinato l'insufficienza degli impianti e non offrendo al giudice ed alle parti uno strumento di controllo sulla correttezza dell'operato dello stesso pubblico ministero, derivando da ciò, a causa dell'insanabile difetto di motivazione, l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte. Inoltre non può essere messo in dubbio che i presupposti, alternativamente previsti della "insufficienza" o della "inidoneità" degli impianti installati presso la Procura, devono concorrere con l'altro delle "eccezionali ragioni di urgenza" e che della loro sussistenza deve essere dato conto nella motivazione richiesta dal codice a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate ex articolo 271, comma 1, codice di procedura penale. Ne consegue che anche sotto tale aspetto il decreto si richiama letteralmente alle ragioni di urgenza che, ai sensi dell'articolo 267, comma 2, codice di procedura penale, legittimano il Pubblico Ministero a disporre intercettazioni. Peraltro, il ricorrente osserva come tutte le richieste di proroga abbiano riguardato solo ed esclusivamente l'intercettazione ambientale sulla autovettura e, pertanto, in ogni caso, giammai le conversazioni telefoniche registrate potevano essere utilizzate per ritenere la sussistenza dei reati ipotizzati. Posto che l'inutilizzabilità delle intercettazioni determinano la mancanza di qualsiasi prova circa l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, assume il ricorrente come manchino in ogni caso gli elementi costitutivi della sussistenza del reato di cui all'articolo 74 d.p.r. 309 del 1990, per la cui configurabilità è indispensabile la dimostrazione di un vincolo associativo di natura permanente tra tre o più persone, qualificato da un minimo di organizzazione, anche non strutturata gerarchicamente ma comunque a carattere stabile, destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati nonché da un programma criminoso posto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti, senza che, peraltro, occorra l'effettiva consumazione degli stessi. Dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, unici elementi indiziari a carico degli imputati, non è dato evincere che gli stessi facessero preciso riferimento ad un traffico di sostanza stupefacente e neppure all'esistenza di una organizzazione criminale.
2.21.3. Con il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale), sul rilievo che la sentenza di primo grado aveva recepito acriticamente le argomentazioni poste a base dell'ordinanza di custodia cautelare con conseguente nullità della relativa pronuncia. 42 La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, non si fosse al cospetto di una motivazione apparente bensì del riconoscimento da parte del giudice della cognizione delle condivisioni argomentative espresse dal giudice cautelare, laddove, costituendo la sentenza una pura e semplice duplicazione della misura cautelare, la pronuncia meritava di essere annullata per mancanza di motivazione, dovendo ritenersi la stessa meramente apparente.
2.21.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione della legge penale e di quella processuale nonché il difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione agli articoli 192 del codice di procedura penale e 62-bis, 133 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), codice di procedura penale). Sostiene che la sentenza impugnata merita censura anche sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione in quanto la pena doveva essere più contenuta, anche alla luce dei criteri valutativi di cui all'articolo 133 del codice penale, laddove la Corte di appello ha ritenuto di non riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche sulla base della obiettiva gravità del fatto, determinando in tal modo una palese contraddittorietà logica non avendo dato conto delle ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o negare le attenuanti generiche e per avere violato i criteri di previsti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che regolano l'uso del potere discrezionale del giudice in materia di commisurazione della pena.
2.22. PP AL solleva, tramite il difensore, tre motivi di impugnazione, nei quali deduce il difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale sul rilievo che la sentenza di primo grado aveva recepito acriticamente le argomentazioni poste dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare (primo motivo); eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazione telefoniche per inosservanza di norme processuali nonché la mancanza, la contraddittorietà o comunque la manifesta illogicità della motivazione sul punto della ritenuta sussistenza del reato di cui all'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), codice di procedura penale), sul rilievo della mancanza di motivazione dei decreti con i quali il pubblico ministero ha disposto le intercettazioni utilizzando impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica, conseguendo da ciò la mancanza di prova del reato associativo del reato e dei reati fine (secondo motivo); lamenta la violazione della legge penale e di quella processuale nonché difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione agli articoli 192 del codice di procedura penale e 62- bis, 133 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), codice di 43 of procedura penale), sul rilievo della violazione dei criteri richiesti per la concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena (terzo motivo), sostanzialmente replicando rispettivamente il contenuto del terzo, secondo e quarto motivo di impugnazione articolati dal coimputato QU AL ed in precedenza riportati.
2.23. MI EY, con separati ricorsi presentati personalmente e tramite il difensore, articola per ognuno di essi un unico motivo di impugnazione.
2.23.1. Con il ricorso presentato tramite il difensore, lamenta l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'articolo 74 d.p.r. 309 del 1990 (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Sostiene che la sentenza impugnata non applica correttamente i criteri propri dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione di un reato associativo ed è carente laddove motiva circa la sussistenza in capo al ricorrente del dolo richiesto dalla norma incriminatrice, dal momento che si fonda, con riferimento all'individuazione degli elementi indicativi dell'adesione dell'interessato al programma associativo, esclusivamente sulla natura e rilevanza del ruolo assunto dal ricorrente, ravvisando gli estremi della stabilità del vincolo e della consapevolezza di partecipare ad una più ampia struttura organizzata da due soli episodi, insufficienti, rispetto a quelli, più numerosi, accertati dalle indagini, per radicare la sussistenza del dolo di partecipazione all'associazione per delinquere.
2.23.2. Con il ricorso presentato personalmente deduce l'erronea applicazione della legge penale e processuale nonché la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), codice di procedura penale). Sostiene che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche, sui quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità, non possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato se non trovano un necessario riscontro in altri elementi esterni, a meno che gli indizi non siano essi stessi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, esclusa quest'ultima ipotesi, il ricorrente prospetta come egli non sia stato mai tratto in arresto, né fermato o controllato in possesso di sostanza stupefacente, né è stato oggetto di appostamento o di servizi di osservazione che avessero potuto comprovare le attività di corriere contestategli, con la conseguenza che i giudici del merito non hanno individuato elementi ulteriori che potessero supportare il contenuto delle captazioni telefoniche omettendo nella motivazione della sentenza di indicare i criteri adottati per l'individuazione del ruolo attribuito dagli inquirenti all'imputato nella vicenda in esame.
2.24. ED BI BI solleva, tramite il difensore, cinque motivi di 44 of impugnazione articolati sotto diversi e plurimi profili.
2.24.1. Il primo motivo denuncia, in relazione al capo di accusa 1) della rubrica, violazione della legge penale in relazione agli articoli 73 d.p.r. 309 1990, 56 codice penale 192 e 533 codice di procedura penale nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Sostiene che, a parere della Corte di appello, ricorrente sarebbe coinvolto a titolo di concorso con tale GO, arrestato in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo di accusa 1) della rubrica. La prova sarebbe desumibile dalle seguenti circostanze: dall'affermazione dello stesso BI BI con la quale avrebbe negato che MO RG, benché si trovasse a Marrubiu al momento dell'arresto in compagnia di EL KU, fosse coinvolta nell'operazione; dall'invio da parte dell'imputato qualche settimana prima a EL KU della somma di 5.000 Euro;
dal contatto telefonico tra un'utenza del GO e due utenze del BI BI. Ad avviso del ricorrente il ragionamento indiziario prospettato dalla Corte di appello non sarebbe conforme ai principi desumibili dall'articolo 192 del codice di procedura penale perché gli indizi, sui quali si fonda il ragionamento probatorio, difetterebbero di gravità e di precisione in quanto la circostanza che nella stazione di Marrubiu fosse presente MO RG non dimostra che lo fosse nell'interesse o su incarico del BI atteso, peraltro, che si assume che la stessa si era accompagnata alla KU e che costei fosse la convivente del GO. Appare quindi più conforme a logica ritenere che la RG si sia recata sul luogo autonomamente in compagnia e su richiesta della KU ed all'insaputa del BI BI, il quale non aveva alcun interesse a far esporre a concreto rischio di arresto la RG, sua cognata e legata a lui da altri affari. L'invio di una somma di denaro alla KU non può pertanto essere ricondotto, se non con un indubbio ed inammissibile salto logico, allo stupefacente trasportato dal GO. In ogni caso, la Corte territoriale ha escluso che il ricorrente avesse desistito dal reato in quanto lo stesso sarebbe stato consumato prima dell'arrivo del corriere, vale a dire con l'ordinazione della sostanza stupefacente al correo dislocato in Campania, perfezionandosi in tale momento, ossia con l'acquisto, il momento consumativo del reato. Assume il ricorrente che, anche a volere accedere alla prospettazione della Corte di appello, il BI, nel caso di specie, sarebbe esclusivamente un potenziale acquirente della sostanza stupefacente, della quale in nessun momento era in condizione di controllare la disponibilità e l'invio. Stando alla stessa prospettazione della Corte territoriale, il ricorrente avrebbe versato, addirittura a soggetto diverso dal KO, la somma necessaria per il reperimento della sostanza e quindi non si sarebbe minimamente occupato dell'individuazione in concreto della sostanza stupefacente. L'acquisto, nel caso 45 di specie e conformemente alla giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte di appello, si sarebbe perfezionato solo ed esclusivamente con la consegna all'imputato del bene. Ma il BI BI ha desistito dall'acquisto, impedendo che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori dal KO o da altri. Infine, la Corte di appello ha, sul punto, affermato che il BI avrebbe finanziato l'operazione di acquisto dello stupefacente, che sarebbe il destinatario di esso e che sarebbe il cognato di MO RG, la quale lo coadiuverebbe nei traffici illeciti. Secondo il ricorrente, sulla scorta di tali asserzioni apparirebbe davvero incongruo sostenere, sotto il profilo logico, che lo stesso, al solo fine di accreditarsi presso le forze dell'ordine, si fosse procurato un rilevante danno economico, corresse il rischio di vedere arrestata la cognata con la concreta possibilità che attraverso costei si risalisse ai suoi affari e da ultimo corresse il rischio di essere a sua volta tratto in arresto, con evidente contraddittorietà ed illogicità di tale argomentazione in parte qua.
2.24.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al capo di accusa II) della rubrica, violazione della legge penale in relazione agli articoli 73 d.p.r. 309 1990, 56 codice penale 192 e 533 codice di procedura penale nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Sostiene che, ad avviso della Corte d'appello, la sua responsabilità, nel caso in esame, si desumerebbe dalla sua conoscenza con EL KU, tratta in arresto unitamente al corriere IS MA NG e dal fatto che avrebbe finanziato l'operazione. Secondo il ricorrente, la circostanza che egli conoscesse EL KU e che costei fosse dedita alla cessione illecita di sostanza stupefacente non dimostrerebbe alcunché, anzi sarebbe proprio la conoscenza della donna che avrebbe consentito al BI BI di apprendere la notizia poi trasmessa agli inquirenti, con la conseguenza che la costruzione indiziaria prescelta dalla Corte territoriale deve ritenersi del tutto inidonea ad integrare i requisiti di cui all'articolo 192 del codice di procedura penale. L'assunto poi che il BI BI avesse finanziato l'operazione con "sostanziosi" trasferimenti di denaro sarebbe smentito dallo stesso riferimento probatorio indicato dalla Corte territoriale a pagina 641 della sentenza impugnata. rilievoIn ogni caso sarebbe valido, ai fini della consumazione del reato, sollevato con il primo motivo di impugnazione. La Corte d'appello esclude che il BI possa aver desistito dal reato in quanto il delitto si consumerebbe con l'acquisto e non con la consegna. In realtà, il BI poteva, a limite, essere considerato un potenziale acquirente avendo egli versato una somma per l'acquisto dello stupefacente a personaggi residenti in [...]ed in Tanzania e quindi non si sarebbe minimamente occupato dell'individuazione in concreto della 46 sostanza, non individuata, né individuabile al momento del trasferimento del denaro. L'acquisto, nel caso di specie, si sarebbe perfezionato solo ed esclusivamente con la consegna all'imputato del bene. Ma anche in tale circostanza il BI BI ha, quantomeno, desistito all'acquisto, impedendo che il reato venisse condotto a conseguenze ulteriori. L'articolo 56, comma 3, del codice penale risulta pertanto palesemente violato, essendosi in presenza di una ipotesi di desistenza dal reato. Infine, la Corte d'appello argomenta che il ricorrente sarebbe stato il destinatario della sostanza stupefacente e che avrebbe acquistato la stessa con sostanziosi invii di denaro, confezionando in tal modo una motivazione del tutto contraddittoria ed illogica assumendo che il BI BI avrebbe dilapidato cospicui capitali, dato visibilità a persone che, stando a quanto affermato in sentenza, con lui collaboravano nelle operazioni di narcotraffico, avrebbe dato visibilità a se stesso aprendo un ampio squarcio sulla propria vita e sulle persone che frequentava, rischiando così di essere scoperto e arrestato, tutto ciò al solo fine, del tutto incongruo, di accreditarsi quale confidente delle forze dell'ordine 好 per meglio operare nel mondo del crimine, non risultando neppure provato in sentenza che il BI BI fosse oggetto di indagine penale oppure che risultasse che fosse a conoscenza di indagine nei confronti.
2.24.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al capo di accusa 36) della rubrica la violazione della legge penale in relazione agli articoli 74 d.p.r. 309 del 1990 e 192 del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale). Assume che, nell'atto di appello, il ricorrente ha invano contestato il ruolo di "capo" e organizzatore dell'associazione dedita al narcotraffico e premette come l'articolo 74 d.p.r. 309 del 1990 preveda due condotte, entrambe a forma libera: la prima consistente nel promuovere, costituire o organizzare un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
la seconda nel prendere parte alla compagine associativa. La Corte di appello, al pari del giudice dell'udienza preliminare, ha ritenuto che la qualifica del BI andasse desunta dai capi della rubrica da 1 a 35. Da tali capi, dalle condotte addebitate e dalle emergenze probatorie enucleate, si evince che il BI BI era niente di più che un acquirente di sostanze stupefacenti. Non è emerso in alcun modo che lo stesso avesse costituito l'associazione o svolgesse un ruolo predominante nei confronti di chicchessia, in quanto egli dipendeva totalmente dai suoi due contatti siti in Campania e non aveva alcuna possibilità di approvvigionarsi altrove. In definitiva, a fronte di una ricostruzione totalmente sganciata dalle risultanze processuali, secondo la quale sarebbero state accertate tre associazioni per delinquere finalizzate al narcotraffico di cui la prima situata in Campania, la seconda in provincia di TA e la terza nel cagliaritano, il 47 ricorrente sarebbe solamente un partecipe di un unico gruppo, quello campano, avendo commissionato da costoro la sostanza stupefacente che poi verosimilmente rivendeva.
2.24.4. Con il quarto motivo denuncia l'inosservanza e l'errata applicazione della legge penale, in relazione all'attenuante di cui agli articoli 73, comma 7, e 74, comma 7, d.p.r. 309 del 1990, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Sostiene che, per la configurazione dell'attenuante di cui all'articolo 73, comma 7, d.p.r. 309 del 1990, è sufficiente che la collaborazione fornita impedisca che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori anche determinando il sequestro della sostanza stupefacente. Nel caso di specie la collaborazione del ricorrente è stata spontanea ed ha consentito l'arresto dei corrieri e il sequestro della droga, permettendo di avviare le indagini in ordine al traffico di sostanza stupefacente esistente tra soggetti domiciliati in Campania e soggetti operanti in Sardegna. Tale indagine, senza le dichiarazioni del BI, non sarebbe mai stata avviata. La Corte di appello, male interpretando il dato normativo e con una motivazione contraddittoria, nella quale vengono sovrapposti l'attenuante di cui all'articolo 73 con quella di cui all'articolo 74, ha escluso la ricorrenza dell'attenuante, pur risultando evidente come la Corte distrettuale abbia appuntato la propria attenzione su elementi incongrui rispetto alla valutazione imposta dalla norma che fa riferimento al risultato conseguito in forza della collaborazione prestata e non alle recondite ragioni che possono annidarsi nell'animo del dichiarante. Erroneamente sarebbe stata poi esclusa anche la configurabilità della diminuente di cui all'articolo 74, comma 7 d.p.r. 309 del 1990, della quale il pubblico ministero aveva chiesto il riconoscimento, sul rilievo che BI BI aveva fornito una collaborazione che aveva permesso di arrestare il NG ed acquisire importanti elementi che avevano fornito sviluppi investigativi indispensabili sul traffico di droga che ha interessato la Campania e la Sardegna, determinando, con la sua collaborazione, la decapitazione di alcuni componenti dell'organizzazione. La stessa sentenza di primo grado aveva riconosciuto che la collaborazione fornita da BI BI aveva consentito di monitorare l'attività di compravendita di sostanze stupefacenti, che non era stata interrotta per mera scelta investigativa. Secondo il ricorrente, pur in presenza di tali elementi del tutto pacifici, la sentenza di appello appunta la propria attenzione su profili inconferenti o neutri, quali la personalità del BI BI e le sue frequentazioni trascurando di valutare adeguatamente il profilo fondante: vale a dire l'aver fornito o meno un contributo tale da consentire l'acquisizione di prove del reato o il sequestro di risorse decisive. 48 Assume il ricorrente come sia innegabile che la collaborazione fornita abbia consentito di sottrarre risorse all'associazione ed in particolare all'attività svolta in Campania ed assicurare le prove dei reati. In presenza di tali elementi al ricorrente doveva quindi essere riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 74, comma 7, d.p.r. 309 del 1990. Infine, anche in ordine alla concessione delle reclamate attenuanti, la Corte territoriale ha ribadito come la collaborazione fosse stata prestata al solo fine di accreditarsi presso le forze dell'ordine e con ciò negando il riconoscimento delle invocate diminuenti. A prescindere dal facile rilievo che trattasi di assunto sfornito di alcun conforto probatorio, il ricorrente rileva che la stessa sentenza impugnata ad evidenziare che in conseguenza delle dichiarazioni del BI BI si è avviata l'indagine che ha portato al presente esito giudiziario con conseguente sequestro di sostanza stupefacente, all'arresto di diverse persone ed interruzione dell'attività di compravendita della sostanza stupefacente, derivando da ciò la contraddittorietà ed illogicità della motivazione con la quale è stato negato il riconoscimento delle invocate attenuanti.
2.24.5. Con il quinto motivo deduce la violazione della legge penale ed omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio sia con riferimento alla continuazione tra il reato associativo ed i reati satellite e sia con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento ex articolo 69 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Assume che la Corte d'appello ha ritenuto congruo un aumento per la continuazione pari a dodici mesi per ogni reato satellite per cui, atteso che i reati satellite sono 35, trattasi di una sanzione abnorme ed in totale violazione dell'articolo 81 codice penale, avendo peraltro il Collegio d'appello omesso qualsiasi motivazione al riguardo sul rilievo che la questione non era stata fatta oggetto di impugnazione, pur essendo stato gravato l'intero capo relativo al trattamento sanzionatorio che si chiedeva venisse mitigato, con la conseguenza che la motivazione era doverosa ed è stata nella specie omessa. Inoltre, la Corte territoriale non ha ritenuto il BI BI meritevole della concessione delle attenuanti generiche, pervenendo a tale conclusione in ragione dell'assunto che il ricorrente sarebbe nient'altro che un "giochista", per avere fornito informazioni agli inquirenti al solo fine di accreditarsi come confidente. Rileva il ricorrente come, pur trattandosi di un argomento senza alcun supporto probatorio, l'unico dato certo e processualmente accertato sia che le dichiarazioni rese dal BI, tanto nel corso delle indagini quanto nel dibattimento, hanno consentito di arrestare soggetti coinvolti, scoprire i in collegamenti tra persone dimoranti Sardegna e persone dimoranti in Campania, sottrarre uomini e mezzi al traffico di sostanze stupefacenti. 49 La Corte territoriale ha pertanto omesso di prendere in considerazione tali elementi che devono, viceversa, essere ricondotti nell'alveo dell'articolo 62-bis del codice penale che il giudice non ha correttamente applicato e conseguentemente risulta violato l'articolo 69 del codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da YE DO è inammissibile.
1.1. Quanto al primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente contesta la partecipazione al reato associativo (sul punto si veda anche infra 12.1 del considerato in diritto in relazione alla posizione BA), va ricordato che la sentenza impugnata, con logica ed adeguata motivazione, ha chiarito come la ricorrente stessa non avesse, nella sostanza, posto in discussione l'aver commesso i singoli reati fine (ben otto e per i quali aveva riportato condanna in primo grado) e come l'organizzazione, della quale il PA e il MA erano i capi, coinvolgesse anche diversi altri soggetti ed in particolare le mogli dei due capi (tra cui la ricorrente, moglie convivente del MA), gli organizzatori dei corrieri, nonché gli organizzatori del traffico in Sardegna. Da ciò i Giudici del merito hanno tratto logico argomento per ritenere che la YE, contrariamente al suo assunto, avesse piena consapevolezza di operare per la associazione ed il raggiungimento dei suoi scopi poiché, unitamente al MA, gestiva la fase dell'avvio e del trasporto della droga da parte dei corrieri cooperando in frangenti nei quali era evidente che entrasse in contatto con la sostanza stupefacente, che doveva essere successivamente commercializzata in Sardegna a regolari intervalli temporali, in quanto gli acquirenti la attendevano e la droga doveva pervenire per mantenere intatti i rapporti con la clientela. Perciò, a parte il concorso della ricorrente in ben otto reati fine, la YE aveva rapporti con tutti gli altri appartenenti alla associazione, con il PA, con i corrieri ed anche con gli acquirenti della droga che si rivolgevano spesso a lei e che la identificavano come colei che preparava i "dolcetti bianchi", e cioè gli ovuli di cocaina. La ricorrente è stata inoltre ritenuta ampiamente esperta nel settore dello spaccio ed è apparsa manifestamente illogica la posizione da lei assunta circa il fatto che fosse inconsapevole di contribuire alla associazione dedita al traffico della droga, posto che ella era costantemente al servizio del gruppo criminale, come i Giudici del merito hanno desunto dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. Su tali decisivi aspetti, la ricorrente non ha preso alcuna specifica posizione sicché il motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, deve ritenersi del tutto assertivo e generico, difettando della necessaria specificità. 50 1.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché nuovo e comunque manifestamente infondato. La questione non è stata infatti sottoposta al vaglio del giudice dell'impugnazione e non sono indicate le ragioni specifiche sulla cui base poggia la rivendicazione del fatto di lieve entità che non è minimamente ipotizzabile rispetto alle condotte in precedenza ricostruite dai Giudici del merito.
1.3. Anche il terzo motivo è nuovo e comunque altrimenti inammissibile perché, quanto al diniego delle attenuanti generiche, la censura è aspecifica e manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale escluso la concessione delle attenuanti generiche, in considerazione della recidiva e del fatto che la ricorrente ha ripreso a delinquere quando stava finendo di scontare, agli arresti domiciliari, per una precedente condanna per spaccio di droga.
2. Il ricorso proposta da NA CK è infondato.
2.1. Quanto al primo motivo, le doglianze circa il coinvolgimento e la compartecipazione criminosa della ricorrente non sono fondate. La Corte di appello, con congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, ha chiarito, desumendo il dato dal contenuto di numerose intercettazioni (di cui alle telefonate alle pagine 108 e 109 della sentenza di primo grado), che NA CK - compagna di LI MO, cittadina lituana - fungeva da tramite tra le sorelle RG ed il BI, da una parte, ed il proprio compagno, dall'altra, che era dunque il vero referente degli acquisti, ed uno dei tre soggetti che, in pianta stabile, provvedevano direttamente allo smercio dello stupefacente nel mercato cagliaritano. La CK, in evidente posizione subalterna rispetto al fidanzato, si limitava tuttavia ad eseguire specifiche mansioni di assistenza sotto il diretto controllo del compagno quali, in particolare, la consegna del denaro agli emissari del BI. In particolare, il ruolo della donna era quello di fissare gli appuntamenti con le sorelle RG, delegate dal BI a tenere i contatti con lei. Così, secondo la ricostruzione dei giudici del merito, la droga di cui al capo 7) era quella portata il 2 novembre dai corrieri SO e Abegi e che il BI aveva fatto consegnare il 3 novembre alle sorelle RG e che quindi LI MO aveva ricevuto nella serata del 3 novembre, previ accordi presi con la ricorrente, da RG MO, per incarico del BI. In relazione a tale episodio, il BI via sms aveva dato le seguenti disposizioni a OM "1300 a quello altro, 200 a quello che si trova nella piazza mentre tutto il resto devi a NA" (all. 475 e 476). Alla fine la droga era stata ritirata dal MO e tuttavia la ricorrente lo aveva rintracciato ed era in costante contatto con i cedenti che non avevano neppure il numero di cellulare del MO, per cui tutti i contatti, le richieste, i 51 pagamenti passavano per "NA" che avrebbe dovuto ritirare la droga personalmente qualora il MO non fosse stato rintracciato. La droga di cui al capo 9) era invece quella che era stata espulsa dal corriere SO il 15.11.2007 (due bambini bianchi), per la quale, considerato che NA non si era immediatamente resa reperibile, BI in persona l'aveva attesa sotto casa sua per due ore (v. allegati da 582 a 584 progr. 1236, 1266, 1275, 1301, RIT 1129/07), in quanto la ricorrente, posto che il MO evitava i contatti con BI e le sorelle RG, provvedeva sia al ritiro della droga che al pagamento. Infine, la droga di cui al capo 13) era quella portata dal corriere Francis Veronica e ricevuta dalla coppia NA MO il 29 novembre e per la quale NA aveva poi versato solo "quattro unghie e mezzo" facendo arrabbiare BI, promettendo il pagamento del residuo debito a breve. Da ciò consegue che correttamente la Corte del merito ha ritenuto la CK concorrente nei reati contestati e per i quali ha riportato condanna, avendo la stessa posto in essere vere e proprie condotte ausiliatrici, sicché la diversa lettura delle risultanze processuali tentata dalla ricorrente si risolve nello svolgimento di censure di merito, precluse nel giudizio di legittimità.
2.2. Infondato è anche il secondo motivo. La Corte d'appello ha chiarito, quanto alla commisurazione della pena, come non fosse possibile fare raffronti fra le posizioni della ricorrente e del coimputato MO poiché la CK è stata assolta dal reato associativo, diversamente dal MO per il quale la pena base è stata determinata, in misura più elevata, per quest'ultimo reato. Il coimputato ha poi collaborato, confessando sostanzialmente i fatti (sia pure, comprensibilmente, cercando di aiutare la sua compagna da cui aveva avuto un figlio e che in precedenza non aveva mai avuto coinvolgimenti in fatti di droga nel cui ambito l'aveva condotta lui, così sentendosi comprensibilmente responsabile di quella compromissione) e proponendosi per un programma di recupero dalla tossicodipendenza, mentre la CK ha fatto la ben diversa scelta della negativa assoluta. Inoltre la Corte territoriale ha considerato che la CK aveva anche un lavoro regolare che le avrebbe permesso di vivere onestamente e non risulta neppure che fosse tossicodipendente, per cui la scelta dì dedicarsi anche al traffico di droga, sia pure per collaborare con il suo compagno, e la sua incapacità di assumersene la responsabilità, è stata ritenuta indice di una personalità preoccupante per la sua pericolosità e scaltrezza. Da ciò deriva come alcuna disparità di trattamento sia reclamabile perché la Corte cagliaritana, nel prendere in esame gli elementi indicati nell'art 133 cod. pen., ha adeguatamente e logicamente motivato circa i criteri adottati nella of determinazione della pena, anche in raffronto con la posizione del coimputato. 52 3. Anche il ricorso proposto da NY IL AM è infondato.
3.1. Quanto al primo motivo, si tratta di questione che, in quanto comune a doglianze formulate pressoché negli stessi termini da JU MA e QU AL, va congiuntamente esaminata. Infatti, l'eccezione di incompetenza per territorio è stata sostanzialmente formulata negli stessi termini sul rilievo che il pactum sceleris con gli imputati campani che dovevano fornire la droga, per la commercializzazione della stessa in Sardegna, sarebbe stato stipulato a Castel Volturno o comunque in Campania, per cui in quel momento il reato permanente si sarebbe perfezionato, con esclusione della competenza del tribunale di Cagliari, anche se i reati fine si fossero poi, almeno in parte, perfezionati in Sardegna. Nel respingere l'eccezione, la Corte d'appello ha ricordato, svolgendo una compiuta panoramica giurisprudenziale in materia, come la competenza territoriale per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti dovesse radicarsi, nel caso di specie, in Sardegna ossia nei luoghi in cui si era realizzata l'operatività delle rispettive strutture criminose, assumendo rilevanza in relazione alle tre associazioni per delinquere configurate (ai capi - 19-bis, 20-bis e, per quanto specificamente interessa, 36) il luogo di commissione dei singoli delitti realizzati in attuazione del programma criminoso in quanto essi, per numero e consistenza, rive Lavano niente altro che il luogo di operatività dell'associazione.
3.1.1. Sebbene la giurisprudenza di legittimità, come ha dato conto la sentenza impugnata, non abbia adottato decisioni sempre conformi circa la determinazione del momento consumativo del reato associativo (l'inizio della consumazione), operazione necessaria per individuare la competenza per territorio, privilegiando talvolta il momento del luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare (Sez. 3, n. 24263 del 10/05/2007, Violini, Rv. 237333; Sez. 1, n. 45388 del 07/12/2005, Saya, Rv. 233359; Sez. 6, n. 3067 del 04/10/1999, Piersanti N., Rv. 214944), oppure quello in cui hanno avuto luogo la programmazione, l'ideazione e la direzione dell'associazione (Sez. 1, n. 17353 del 09/04/2009, Antoci, Rv. 243566; Sez. 2, n. 22953 del 16/05/2012, Tempestilli, Rv. 253189; Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255829), ovvero ancora quello in cui l'associazione si è costituita, coincidente secondo alcune pronunce riconducibili a tale filone con il luogo di perfezionamento del pactum sceleris per la costituzione del sodalizio (Sez. 4, n. 35229 del 07/06/2005, Mercado Vasquez, Rv. 232081; Sez. 1, n. 600 del 07/02/1991, Mulas, Rv. 186709; Sez. 6, n. 3784 del 06/10/1994, dep. 07/04/1995, Celone ed altri, Rv. 201849), va osservato come la Corte di cassazione abbia prevalentemente fatto leva, anche nella maggior parte delle decisioni su richiamate, su criteri misti aventi un comune denominatore che può 53 essere riassunto nel principio secondo il quale, per la consumazione del reato associativo, occorre che si realizzi un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, con la conseguenza che il modello legale è integrato quando, a seguito del pactum sceleris, viene alla luce una organizzazione permanente di intenti delittuosi e di azione criminosa (anche esile e rudimentale, per talune fattispecie associative), quale risultato dell'accordo stipulato dagli associati (tre o più persone), in quanto solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indeterminata di reati l'associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l'interesse tutelato dalla norma che giustifica l'incriminazione, nascendo il pericolo di lesione dell'interesse penalmente tutelato. Di regola, il luogo in cui si scorge una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e quindi della societas sceleris. Nel caso di specie, sia il criterio nozionistico di definizione dell'inizio della consumazione del reato associativo e sia il criterio di effettività, che costituisce normalmente indice di rilevabilità del luogo di consumazione, depongono nel senso che anche l'associazione dedita al narcotraffico deve ritenersi radicata in Sardegna e di ciò ha dato conto e ragione la sentenza impugnata, osservando innanzitutto come le stesse difese degli imputati, nell'eccepire la incompetenza per territorio del GUP di Cagliari, non fossero state in grado di indicare quando e dove si sarebbe perfezionato il pactum sceleris, mentre ipotizzavano che il suo perfezionamento fosse avvenuto in Campania perché la droga passava per lo più dalla Campania, omettendo tuttavia di considerare che il "capo" della prima associazione (tra le tre disvelate) fosse il BI, il quale viveva in Sardegna ed aveva la base operativa a Cagliari e che anche le successive associazioni, quali diramazioni di quella iniziale, dopo il vuoto lasciato nella piazza di spaccio di Cagliari dall'arresto di BI, erano nate per operare esclusivamente nella piazza di Cagliari ed avevano anche sede operativa ed organizzativa a Cagliari, mentre in Campania passava solo parte della droga, senza che peraltro potesse significare necessariamente che il pactum sceleris fosse stato stipulato in territorio campano. Dagli stessi capi di imputazione si comprende poi che fin dal 2007, il BI aveva creato la associazione a TA ed a Cagliari con sodali residenti in [...]e si era collegato ai gruppi campani e liguri (a loro volta collegati con organizzazioni fornitrici africane operanti in Italia ed in Europa) per la fornitura di 54 droga, senza per questo spostare la sede organizzativa ed operativa del traffico sardo in conseguenza di collegamenti operativi con i gruppi campani. Il capo 36 della rubrica indica specificamente che la associazione è stata costituita dal BI in Sardegna quanto meno dal 2007 e sino alla data dell'arresto del BI (23 maggio 2008) e che poi è proseguita tra i componenti dei vari gruppi rimasti in libertà sino a data imprecisata, collegabile all'intero anno 2008, e dal corredo processuale, secondo quanto risulta dal testo della sentenza impugnata, nulla è emerso che abbia consentito di escludere la veridicità di tale contestazione in fatto e nessuna valida censura è stata in proposito strutturata dai ricorrenti che si sono, a torto, doluti della soluzione adottata dalla Corte d'appello che ha ritenuto la competenza per territorio del tribunale di Cagliari, sul corretto rilievo che sia con riguardo al luogo di perfezionamento del pactum sceleris e sia in relazione al luogo in cui si è manifestata l'associazione, di cui al capo 36, sia nata a [...] per ivi operare, come ha in effetti operato.
3.1.2. Tale chiaro approdo è stato ritenuto valido dalla sentenza impugnata anche per quanto riguarda i successivi reati associativi (v. in particolare il capo H 19-bis) in cui è stata contestata la associazione costituita ed operante a UA ANEN (di cui erano capi ed organizzatori JU MA e la moglie, oltre che PA, giudicato separatamente), sul rilievo che era stato costituito il ramo sardo, autonomo e separato, per la gestione delle operazioni illecite in Sardegna, alimentate dal gruppo campano ma che si svolgeva in Sardegna, tanto che JU MA e la YE erano spesso in Sardegna per curare i loro affari e MA curava personalmente la commercializzazione in Sardegna.
3.1.3. Ciò è stato ritenuto valido anche per il capo 20-bis che riguarda un nuovo sodalizio fondato in Sardegna da MU EN e LL RC per la commercializzazione nell'hinterland cagliaritano della droga acquisita in Europa ma anche in Sud America. In proposito i Giudici del merito hanno conformemente rilevato che le indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria (Carabinieri e Squadra Mobile di TA) avevano permesso di accertare l'esistenza, in sostanza, di tre gruppi organizzati che facevano capo a BI, AN PA, HO JU MA e RO LL. Tali organizzazioni, più compiutamente descritte nell'analisi dei capi 36, 19- bis e 20-bis delle imputazioni, operavano essenzialmente in Sardegna, dedicandosi esclusivamente al traffico di sostanze stupefacenti che venivano trasportate in Sardegna prevalentemente dalla Campania e dalla Liguria ma anche dall'estero (Olanda e Inghilterra) e persino dal Sudamerica (in particolare dal Venezuela). succeduti nell'operareI tre distinti gruppi organizzati si erano prevalentemente ad TA, Cagliari, UA ANEN e Monserrato, secondo 55 una continuità operativa che era dettata da un filo conduttore unico costituito dai canali di fornitura e dalle relazioni intersoggettive. Le condotte criminose si potevano considerare realizzate in Sardegna in quanto nella regione erano avvenute le numerosissime consegne di stupefacenti provenienti dalle località sopra citate, con reciproca autonomia tra fornitori e rivenditori degli stupefacenti. La competenza territoriale poteva, inoltre, essere desunta dal criterio della stabile organizzazione criminale, che poteva essere individuato anche in base al luogo di dimora dei principali imputati che svolgevano un ruolo apicale organizzativo nei vari gruppi criminali, nonché dal collegamento soggettivo e dalla continuità dei rapporti illeciti tra coloro i quali si erano succeduti nel tempo nella organizzazione (in particolare BI BI per quanto riguardava il capo 36 delle imputazioni, AN PA e DZ JU MA per quanto riguardava l'associazione descritta nel capo 19-bis, RO LL ed EN MU per quanto riguardava l'associazione oggetto del capo 20-bis ). E' stato infine significativamente sottolineato nella sentenza impugnata A come fosse emerso che tra i tre filoni di indagini vi era un filo conduttore comune delle imprese criminali, che passava attraverso i legami personali dei protagonisti delle diverse fasi: BI, RG OM e JU MA nella prima fase, JU MA e PA nella seconda (ove compariva anche OM), PA e RO LL nella fase iniziale della terza fase, a dimostrazione che la Sardegna era il punto comune di interesse del narcotraffico. Perciò, la competenza territoriale, al di là della dimostrazione pure contenuta in sentenza secondo la quale gli approdi sarebbero rimasti immutati anche facendo ricorso ai criteri suppletivi ex art. 9 cod. proc. pen., è stata correttamente determinata ed il motivo di ricorso (al pari, come si vedrà, degli altri dello stesso tipo) deve ritenersi infondato.
3.2. Infondato è pure il secondo motivo di gravame, anch'esso comune ad altre analoghe doglianze (QU AL) manifestate in proposito e che vanno perciò congiuntamente trattate, con il quale è stata sollevata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni perché non eseguite presso gli impianti della Procura.
3.2.1. La Corte d'appello ha dato correttamente atto che i decreti avevano stabilito le modalità pratiche di esecuzione delle intercettazioni telefoniche, per essere stato disposto l'ascolto tramite personale tecnico specializzato per insufficienza ed inidoneità degli impianti e del personale di P.G., in considerazione dell'elevato numero di utenze intercettate e delle difficoltà di ascolto derivanti dall'utilizzo di lingue straniere e dal frequente mutamento delle schede telefoniche, circostanze che rendevano più che mai necessario, e dunque 565 6 legittimo, operare con delega a personale specializzato e con ascolto in remoto per insufficienza degli impianti della Procura della Repubblica. La possibilità del ricorso a tale opzione è stata convalidata dalle sezioni Unite Penali che hanno stabilito il principio secondo il quale condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione che, sulla base - delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata avvenga nei locali della Procura della - Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria cosicché, con riguardo all'attività di riproduzione, il trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario configura una operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica perciò le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395). Da ciò consegue l'infondatezze del motivo.
3.2.2. Generica e quindi inammissibile è la doglianza contenuta nel secondo motivo di gravame, del tutto disallineata rispetto alle esaminate censure processuali, secondo la quale l'associazione per delinquere di cui al capo 36) fosse sfornita dei requisiti essenziali per essere sussunta nel paradigma di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si tratta infatti di una doglianza che non si confronta minimamente, come sarà più chiaro in seguito, con l'articolata motivazione della sentenza impugnata che ha invece dato conto e ragione, come del resto si desume dalla mera lettura del capo di imputazione, dell'esistenza dell'associazione per delinquere de qua.
3.3. Quanto infine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha spiegato che la recidiva è stata correttamente contestata ed applicata nel minimo di un terzo, indipendentemente dal fatto che fosse obbligatoria o meno, in quanto sintomo, in concreto, di una maggiore pericolosità del reo, posto che il ricorrente aveva subito una pesante condanna a cinque anni e quattro mesi per il delitto di cessione di sostanze stupefacenti commesso in Castel Volturno e, a distanza di appena quattro anni, aveva ripreso i traffici delittuosi in grande stile. Sotto l'altro aspetto, va infine osservato che, con logica ed adeguata motivazione, neppure specificamente censurata, i Giudici del merito non hanno ritenuto l'imputato meritevole della concessione delle attenuanti generiche in mancanza di elementi (neppure allegati dalla difesa) che deponessero nel senso reclamato, laddove la scelta del rito abbreviato e la presenza dell'imputato alle 57 udienze, oltre a costituire elementi ictu oculi irrilevanti, si risolvono, in ogni caso, in aspetti fattuali il cui ingresso è precluso nel giudizio di legittimità. Il motivo, nel suo complesso, deve pertanto ritenersi inammissibile.
4. Il ricorso proposto da EX EH è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Egli infatti reitera le medesime doglianze formulate nel corso del giudizio d'appello e non tiene conto che le censure sono state disattese in quanto altrettanto aspecifiche non essendosi fatto carico delle ragioni poste a fondamento della prima decisione.
4.1. Ciò posto, i primi due motivi, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati. 14 Va osservato che, con motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità, la Corte distrettuale ha posto in evidenza come l'imputato avesse assunto nell'organizzazione criminale il ruolo di basista, appoggiandosi alla BA AD (RA) nella cui abitazione di UA era costituito il rifugio e la base logistica dei diversi corrieri operanti tra la Campania e la Sardegna, desumendosi ciò inequivocabilmente dall'informativa finale della Polizia di Stato e relativi allegati, oltre che negli atti relativi all'arresto di RC AR (v. pag. 877 ss. della sentenza impugnata), e da un considerevole numero di intercettazioni, riportate in sentenza, rispetto alle quali non è stata presa alcuna specifica posizione, se non per affermare apoditticamente che alle stesse, le quali si assumono intercorse tra soggetti diversi dal ricorrente, è stato attribuito un significato tutt'altro che univoco e convergente verso la dimostrazione della partecipazione a titolo di concorso nel reato da parte del ricorrente stesso. Ciò senza considerare che la Corte territoriale ha affermato che il ricorrente era presente nella casa di "RA", come supporto ai corrieri ed alla successiva commercializzazione della droga, convincimento maturato non sulla base di una telefonata, che lo vedeva direttamente coinvolto, bensì di tutta una serie di telefonate che aveva avuto in particolare con PA, il quale aveva fornito la droga, affinché collaborasse al supporto dei corrieri che dovevano espellere la droga, procurando i medicinali e le persone che avrebbero potuto aiutarli nella operazione e quindi alle successive operazioni di commercializzazione. Quanto poi ai dubbi circa la sua identificazione, il ricorrente già risultava identificato in occasione di un suo arresto in Arbatax il giorno 7 aprile 2008, quando fu trovato in possesso di 200 grammi di sostanza stupefacente, unitamente ad una donna sua complice e cioè pochi mesi prima del fatto contestato nel presente giudizio e, dalla scheda di riconoscimento allegata alla of comunicazione 23 novembre 2009 della Squadra Mobile della Questura di TA, è stato identificato come il soggetto, a nome "EX", che parlava al 58 telefono nella casa di "RA" a UA ANEN nel novembre del 2008 e che era stato fermato ed arrestato nel porto di Arbatax pochi mesi prima insieme ad una donna per il possesso di 200 grammi di sostanza stupefacente. Da ciò il logico convincimento che la persona a nome EX, presente nella casa di "RA", fosse il medesimo che fu arrestato ad Arbatax. Il fatto poi che la annotazione della identificazione del EH (come quella sostanzialmente di tutti gli altri indagati che non hanno mai negato la loro identità) sia avvenuta nel novembre 2009 e cioè a distanza di tempo, essendo state le indagini laboriose, è stato logicamente spiegato dalla Corte territoriale con il fatto che la annotazione era stata successiva, ma la identificazione era avvenuta ben prima, durante le intercettazioni poiché si era subito appreso che le tracce di EX partivano qualche mese prima dal porto di Arbatax dove era stato arrestato e quindi scarcerato. Quanto infine all'attenuante della minima partecipazione, la Corte d'appello ha rimarcato come il contributo del ricorrente non era certo minimo, bensì essenziale posto che egli era al servizio del fornitore della droga per la buona riuscita della operazione delittuosa. Ne deriva da tutto ciò l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di gravame.
4.2. Il mancato riconoscimento della continuazione, con lo spaccio commesso in Monserrato il 21 aprile 2011 per cui il ricorrente aveva patteggiato la pena di quattro anni e due mesi con sentenza del 13 luglio 2012, è stato correttamente motivato in base al rilievo che si trattava di una vicenda avvenuta a ben tre anni di distanza e che non rivelava alcun collegamento con il ruolo avuto dal EH nell'ambito della associazione, in cui era agli ordini di PA, pur non essendo egli associato. La sentenza di primo grado aveva peraltro dato ampia risposta alla richiesta già formulata sul punto in primo grado, argomentando condivisibilmente sul rilievo che uno spacciatore può anche progettare di vivere di spaccio per tutta la vita, ma non per questo può invocare la disciplina del reato continuato, il quale presuppone un programma di massima elaborato prima della commissione del primo reato di cui non vi era traccia perché nel 2008 il EH era al soldo di PA come supporto ai suoi corrieri e niente lasciava immaginare quello che sarebbe successo tre anni dopo, quando la associazione era cessata e tutti i capi erano in carcere.
4.3. Le attenuanti generiche sono negate soprattutto sulla base della gravità dei fatti e ciò rende di per sé ineccepibile la motivazione, posto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a 59 quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
5. Il ricorso di OM RG è inammissibile per manifesta infondatezza.
5.1. Quanto al primo motivo di impugnazione, la Corte territoriale ha correttamente stimato inammissibile, perché generico, il motivo d'appello con il quale la ricorrente contestava la partecipazione al reato associativo (capo 36) sul rilievo che la ricorrente con il gravame non aveva preso in alcuna considerazione la motivazione della sentenza primo grado ed il ruolo della stessa, quale emergente anche da quattordici reati fine in un lungo arco temporale ed in posizione di supporto indispensabile al capo della organizzazione criminale con cui la appellante non si è confrontata. Nel pervenire a tale conclusione la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto espresso in passato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento dal quale non vi è motivo per discostarsene, secondo il quale il requisito della specificità dei motivi a cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma anche l'onere di indicare in modo preciso e dettagliato gli elementi di fatto e di diritto che si pongono a base delle censure;
ciò perché solo in tale caso il giudice dell'impugnazione è posto in grado di valutare la validità о meno di ogni singola censura, confrontando le argomentazioni sviluppate a supporto dell'impugnazione con la motivazione del provvedimento contro cui essa è diretta. Sicché l'appello è inammissibile perché generico quando i motivi difettino di qualunque riferimento alle fonti probatorie utilizzate dal giudice e di una meditata critica del giudizio ricostruttivo e valutativo da quest'ultimo espresso e si risolvano nella sintetica enunciazione di questioni motivatamente respinte dal giudice di primo grado ed in astratte critiche avverso la valutazione del materiale istruttorio e l'apprezzamento delle emergenze processuali compiutamente e congruamente svolti nella decisione impugnata, in conformità alle fondamentali regole di ermeneutica probatoria e con procedimento idoneo a fornire piena contezza dell'iter logico - giuridico dal quale è derivato il convincimento espresso in sentenza (Sez. 1, n. 5294 del 02/03/1988, Iacovino, Rv. 178277). Ne consegue che devono considerarsi generici i motivi di impugnazione che si limitino ad affermazioni prive di qualsiasi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e di una critica ragionata alla stessa, sicché il giudice dell'impugnazione non possa individuare le ragioni per le quali viene richiesta la "revisio prioris instantiae" (Sez. 6, n. 403 del 16/06/1990, dep. 1991, Marin, Rv. 186224). 00 60 Peraltro la Corte del merito ha ribadito gli elementi che indiscutibilmente hanno connotato la partecipazione dell'imputata al reato associativo costituiti dal fatto che la ricorrente era la più stretta collaboratrice del capo, piena di iniziativa e capace di mettersi in proprio dopo il suo arresto, che aveva commesso un numero notevole di reati fine e che, come sostituta privilegiata del capo, era al corrente di tutta la attività del gruppo, in costante contatto con fornitori ed acquirenti all'ingrosso e quindi era una stabile partecipante alla associazione, d che agiva con piena consapevolezza del suo ruolo indispensabile.
5.2. MAifestamente infondato è anche il secondo motivo di impugnazione.
5.2.1. Le censure, rivolte a contestare singole accuse in relazione ai capi di imputazione indicati nel motivo di gravame, sono tipicamente fattuali, oltre ad essere apodittiche e quindi connotate da estrema genericità, con la conseguenza che esse sono insuscettibili di radicare il controllo di legittimità, attraverso il quale il sindacato sul controllo della motivazione rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, IR, Rv. 235508), situazione, nella specie, del tutto insussistente e neppure minimamente ipotizzabile, a causa della segnalata genericità delle doglianze sollevate in parte qua.
5.2.2. Quanto poi alla denunciata violazione di legge in relazione al rivendicato assorbimento di talune fattispecie in altre, si tratta di questione che, in quanto comune a doglianze formulate pressoché negli stessi termini da JU MA e MO RG, va congiuntamente esaminata. Rispetto ad essa la Corte territoriale ha chiaramente spiegato come l'impossibilità giuridica dell'assorbimento di talune fattispecie descritte nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 derivasse dal fatto di essere le condotte cronologicamente separate e diversamente collocate nello spazio, rendendo non possibile l'assorbimento della successiva vendita della droga nella pregressa acquisizione e detenzione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie;
ne consegue che va ritenuto il concorso di reati quando le condotte (ad esempio di "detenzione" e "vendita" di sostanze stupefacenti) siano poste in essere in contesti diversi mentre vi è assorbimento e va escluso il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere contestualmente dal medesimo 61 soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, poiché in tal caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità per essere assorbite nell'ipotesi più grave (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421). Nel caso di specie, rientrando pacificamente le condotte nella prima ipotesi e non nella seconda, la ricorrente, a torto, lamenta la violazione di legge e perciò esattamente la Corte d'appello ha ritenuto che il capo 7 non potesse ritenersi assorbito nel capo 6, poiché quest'ultimo riguardava il ricevimento, da parte delle sorelle RG, della droga dal corriere e la contestuale consegna di parte di essa a MO LI, mentre il capo 7 riguardava la vendita della restante droga e la riscossione dei corrispettivi nel giorni successivi, dal 4 al 9 settembre, al MU, alla RE ed al MO, e quindi attività successive, autonome, separate dalle pregresse, che non potevano essere ritenute assorbite nel ricevimento della droga immediatamente dopo la espulsione di essa da parte del corriere.
5.3. Anche la rivendicazione circa la mancata concessione delle attenuanti 14 generiche è totalmente priva di fondamento, posto che il diniego è stato fondato sul ruolo rilevante goduto dalla ricorrente nella associazione e sul numero notevole di reati fine dalla stessa commessi, a dimostrazione di come l'imputata fosse dedita alle attività delittuose avendo "rotto tutti i freni". La Corte del merito, con congrua motivazione, ha ritenuto che il rapporto sentimentale con il BI non giustificasse la concessione delle attenuanti generiche, poiché la ricorrente non era certamente succube del suo fidanzato, bensì era una intraprendente imprenditrice dello spaccio che aveva un rapporto paritario con BI BI. Il Giudici di secondo grado si sono perciò attenuti al principio di diritto (v. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) già in precedenza richiamato al punto sub 4.3) del considerato in diritto, derivando da ciò l'inammissibilità del motivo e dell'intero ricorso.
6. Il ricorso proposto da EL RG è invece infondato.
6.1. Il primo motivo è del tutto inconsistente, potendo legittimamente il giudice del procedimento principale, con logica ed adeguata motivazione, pervenire a diverse conclusioni rispetto a quelle cui è giunto il giudice del procedimento incidentale de libertate in punto di valutazione degli elementi di responsabilità. E' sufficiente richiamare in proposito la pronuncia (sent. n. 121 del 28/01/2009, Rv. 33357) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 405, comma 1- bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, secondo il quale il pubblico ministero, al termine delle indagini, doveva formulare richiesta di archiviazione 62 quando la Corte di cassazione si era pronunciata per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non erano stati acquisiti, successivamente, altri elementi a carico dell'indagato, sul rilievo che la norma censurata irragionevolmente rovesciasse il rapporto fisiologico tra procedimento incidentale de libertate e procedimento principale, in maniera da introdurre un vulnus al principio di "impermeabilità" del secondo rispetto agli esiti del primo, principio che vale a scandire, salvaguardandola, la distinzione fra indagini preliminari e processo. Infatti, secondo il dictum della Consulta, il legislatore, quando riconosce a determinate pronunce rese in sede cautelare un'efficacia preclusiva sul processo, confeziona una soluzione irragionevole: in primo luogo, per la diversità tra le regole che presiedono alla cognizione cautelare in cui si effettua un giudizio - prognostico di tipo statico, basato su elementi già acquisiti dal pubblico ministero e funzionali alla soddisfazione delle esigenze cautelari in atto e quelle che legittimano l'azione penale, ove la decisione si fonda su una valutazione di utilità del passaggio alla fase processuale che è di tipo dinamico e tiene conto anche di ciò che può ragionevolmente acquisirsi nel dibattimento. In secondo luogo, si trascura la diversità della base probatoria delle due valutazioni a confronto, poiché, se pubblico ministero fruisce del potere di selezionare gli elementi da sottoporre al giudice della cautela, le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale sono, invece, prese sulla base di tutto il materiale investigativo. Quindi l'effetto automatico che, con la doglianza, il ricorrente pronostica, da un lato, non è sorretto dal requisito dell'autosufficienza, perché solo apoditticamente si afferma che la decisione del giudice della cognizione si sia basata esclusivamente sugli stessi atti della decisione emessa dal giudice cautelare e, dall'altro, non è corretta poiché postula l'esistenza di una preclusione che non trova riscontro, nei termini in cui è formulata, nei rapporti che regolano il procedimento incidentale e quello principale.
6.2. Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte d'appello riportato (da pag. 957 e ss.) le emergenze processuali dalle quali emerge come il ruolo del RG non fosse stato quello di inconsapevole portatore di denaro per incarico del genero, bensì quello ben diverso di soggetto che era a disposizione di BI BI per varie incombenze e che era perfettamente consapevole di quanto andava facendo e di come la sua attività fosse essenziale per i traffici di droga del genero, che infatti, parlando con il suo fornitore MA, aveva magnificato le doti di celerità e di fedeltà del RG EL ed il suo ruolo importante per la buona riuscita degli affari. of Ne consegue come il reato di favoreggiamento non sia in alcun modo pronosticabile in presenza di una accertata condotta concorsuale. 63 Peraltro, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il reato di favoreggiamento non è configurabile anche per altra fondamentale ragione perché, in costanza di detta detenzione, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. U. n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, RV. 253151).
6.3. Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione con il quale si reclama la circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza. Sul punto, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che detta attenuante trova applicazione là dove l'apporto del correo (situazione nella specie del tutto insussistente) risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione causale, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 1, n. 29168 del 31/05/2011, Atowi, Rv. 250751), sicché essa non può qualificare il contributo costituito dal fatto che - come emerso, secondo la ricostruzione dei Giudici del merito, dall'attività di intercettazione - il ricorrente era stato più volte utilizzato dal BI BI essenzialmente come corriere di danaro che veniva raccolto e trasmesso da questo ai referenti campani per il tramite proprio di EL RG, il quale dall'attività traeva anche un utile personale, con la conseguenza che anche il solo fatto di portare il denaro necessario per l'acquisto delle partite di droga non può configurare un contributo di minima importanza.
7. Anche il ricorso di MO RG è infondato.
7.1. Quanto al primo motivo, si tratta di questione che, in quanto comune a doglianze formulate pressoché negli stessi termini da JU MA, va congiuntamente esaminata. La sua infondatezza deriva dal fatto che i Giudici del merito hanno ampiamente spiegato come i capi di imputazione relativi ai reati di associazione a delinquere (nel caso di specie rileva il capo 36) contenessero un espresso richiamo ai singoli reati fine già elencati nella rubrica con precisa indicazione anche delle singole condotte contestate agli imputati. A loro volta i capi di imputazione relativi ai reati associativi (36, 19-bis e 20- bis) contengono anche la descrizione dei ruoli ricoperti dai singoli imputati nell'ambito dei vari gruppi associati, con riferimento alla tipizzazione contenuta nell'art. 74 T.U. EF (promozione, costituzione, direzione, organizzazione o finanziamento per quanto riguardava i ruoli apicali e mera partecipazione per tutti gli altri partecipanti ). Ne consegue che è del tutto irrilevante la mancata indicazione del comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 che sarebbe stato violato con le singole 64 condotte perché queste ultime sono state sufficientemente descritte in fatto nella parte narrativa dell'imputazione. Va infatti ricordato che, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, 258920), ipotesi del tutto da escludere, nel caso di specie, in ragione della compiuta specificazione della condotta materiale e risolvendosi la doglianza nell'eccepire il mancato riferimento di un comma dell'articolo di legge violato piuttosto che la norma di riferimento, peraltro indicata.
7.2. Quanto al secondo motivo, esso è stato già esaminato scrutinando la posizione di OM RG (sub 5.2.2. del considerato in diritto). Oltre a ribadire la sua infondatezza per le ragioni in precedenza espresse, va A rilevato che la ricorrente apoditticamente si limita a sostenere che le condotte contestate sarebbero contestuali, il che, all'evidenza, non è, sul fondamentale rilievo che le stesse si sono protratte per lungo tempo. In ogni caso, la Corte territoriale ha logicamente e congruamente motivato sul punto affermando che i capi 27 e 34 riguardano fatti diversi rispetto ai rimanenti e che, con particolare riguardo al capo 27, la condanna è relativa ad episodi che erano stati separati da quelli contestati con i singoli capi di imputazione. -Invece, è stato ritenuto che i capi 6 7 e 13 14 non possono essere tra loro rispettivamente assorbiti essendo i primi relativi al concorso nel trasporto e nel ricevimento e conseguente detenzione della droga, mentre i secondi riguardano la vendita, e cioè fatti che non possono essere assorbiti nella detenzione, per le ragioni già enunciate sub 5.2.2. del considerato in diritto.
8. Anche il ricorso di MA NI RG è infondato. Va premesso che al ricorrente è stato contestato (capo 29) il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 D.P.R. 309/90 e successive modificazioni, per avere, in concorso con BI BI, detenuto, venduto, offerto in vendita sostanza stupefacente, sia ecstasy che eroina o cocaina, di proprietà del BI che il RG MA NI provvedeva a spacciare o comunque ad offrire in vendita a terzi rimasti ignoti;
in particolare cessioni di pastiglie di ecstasy, numero imprecisato, in data prossima e antecedente al 09.12.2007; offerta in vendita 10 etti di eroina o cocaina, in data prossima e antecedente al 09.12.2007; cessione di 4 gr. di of cocaina al prezzo di 800 euro complessivi, droga venduta da MA RG a soggetti ignoti in data antecedente al 05.02.2008; detenzione di pastiglie di 65 ecstasy da parte di RG MA NI, in concorso con soggetto ignoto, in data antecedente e prossima al 05.02.08. Ciò posto, il ragionamento del ricorrente avrebbe giuridico fondamento se le condotte, per le quali è stata esercitata l'azione penale, chiesto il giudizio abbreviato e pronunciata condanna non fossero state contestate. In presenza invece di espressa contestazione, la questione sollevata attiene al merito della regiudicanda e non ad un difetto di contestazione che il pubblico ministero avrebbe dovuto colmare con la contestazione suppletiva la quale avrebbe rimesso in discussione le opzioni esercitate con la scelta del rito e determinando, in mancanza di contestazione, un difetto di correlazione tra accusa e sentenza. In altri termini, i Giudici del merito hanno, con fondamento e riportando il contenuto delle intercettazioni rilevanti in proposito, ritenuto contestate le condotte e che quindi il meccanismo di cui all'art. 441-bis cod. proc. pen. non 好 dovesse operare e su tale approdo anche il ricorrente sembra concordare. Piuttosto, egli si duole del fatto che le ipotesi di detenzione dell'ecstasy, contestate in concorso con il BI, sono state al fine accollate al solo ricorrente, che da ciò deduce il difetto di contestazione e la necessità che la stessa fosse integrata. Una volta però che sia fuori discussione il fatto che le emergenze avessero ad oggetto fatti o circostanze già in atti e, quindi, noti all'imputato allorché egli ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato e che, rispetto a dette emergenze, l'accusa fosse non mancante ma, come opina il ricorrente, strutturata sotto il profilo del concorso con il BI, allora occorre richiamare un risalente e condivisibile orientamento, mai smentito dalla giurisprudenza di legittimità e tuttora valido, secondo il quale l'imputato, cui è stata contestata la imputazione per compartecipazione nel reato, può essere condannato come autore unico senza che sia violato il principio della relazione tra sentenza ed accusa contestata (Sez. 1, n. 776 del 23/06/1966, Panariti, Rv. 102249; Sez. 2, n. 8534 del 06/03/1981, Ardizzone, Rv. 150320). L'ulteriore aspetto della doglianza circa il fatto che i Giudici del merito avrebbero erroneamente motivato sulla certezza della prova in ordine ad ogni singolo episodio, ritenendo sufficiente riportare integralmente il contenuto delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali il ricorrente discuteva di presunte esperienze personali in materia di traffici, è inammissibile per genericità, perché non consentito, investendo questioni fattuali, e manifestamente infondato in presenza di adeguata e logica motivazione in proposito. of 666 6 9. Il ricorso proposto da ZI BI è inammissibile per manifesta infondatezza e perché le censure mosse nei confronti dell'impugnata sentenza devono ritenersi non consentite nel giudizio di legittimità. Infatti, con l'unico motivo dedotto ed articolato sotto più profili in relazione ai capi di condanna (v. sub 2.9. del ritenuto in fatto), il ricorrente, al cospetto di una doppia conforme valutazione dei Giudici del merito resa esplicita con logica ed adeguata motivazione, solleva censure fattuali proponendo una propria ricostruzione dei fatti e chiedendo alla Corte di cassazione una non consentita rilettura delle prove. Sul punto, va ricordato che il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati (e, nel caso di specie, neppure segnalati in modo autosufficiente nel ricorso), in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si RA opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di ES, Rv. 205621). Infatti, come più volte affermato dalla Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato per espressa - volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato - argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, of Petrella, Rv. 226074). 67 10. Anche il ricorso proposto da RI DD è inammissibile. 10.1. Il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato perché il ricorrente, da un lato, non tiene conto delle ragioni che i Giudici del merito, con logica ed adeguata motivazione, hanno posto a fondamento del giudizio di colpevolezza e, dall'altro, occorre segnalare che la Corte d'appello ha affermato come fosse del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato associativo, il fatto che l'associazione fosse proseguita anche dopo l'arresto del ricorrente e del BI, posto che il gruppo criminale aveva al suo interno evidentemente gli strumenti per superare le difficoltà dovute agli arresti degli associati prevedendo e potendo provvedere, in tali frangenti, alla loro sostituzione. E' pacifico poi che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, può ritenersi che tra l'organizzazione e chi abbia con essa una relazione stabile (fornitore o acquirente) sia avvenuto il passaggio da un rapporto di mero reciproco affidamento ad una relazione stabile riconducibile all""affectio societatis" quando, come nella specie, si sia verificato, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo allorché depongano in tal senso la durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, le modalità di azione e collaborazione tra loro, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi, Rv. 259881). Nel caso di specie, i Giudici del merito hanno accertato che il DD era sempre a disposizione dell'associazione, attendeva la droga ed era il primo ad essere contattato, e tanto prima ancora che la droga fosse espulsa, per la sua vendita immediata. Nell'impugnata sentenza si dà atto che le intercettazioni hanno dimostrato come il DD fosse messo a conoscenza degli arrivi dello stupefacente e come egli stesso si mettesse a disposizione e chiedesse di essere rifornito ed avesse inoltre un rapporto confidenziale e fiduciario con il capo BI. In sentenza stato dato conto del rapporto fiduciario, della sua durata (alcuni mesi, in quanto interrotto dall'arresto del DD) e stabilità, della coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente, essendo stato ciò ricavato dal numero di reati fine accertati nei confronti del DD, dai continui contatti con il capo della associazione alla ricerca di forniture per soddisfare a sua volta la propria clientela, dalla partecipazione alle diverse operazioni comunicate in anticipo dal capo e dalla consapevolezza che anche i suoi pagamenti erano connessi alle successive operazioni di fornitura che servivano per fare arrivare la nuova droga affinché tutti gli anelli della associazione potessero continuare a lavorare e guadagnare. 68 10.2. Il secondo motivo, peraltro di difficile comprensione, è inammissibile perché nuovo e quindi non consentito nel giudizio di legittimità. 11. Il ricorso proposto da EL KU è parimenti inammissibile. I due motivi di gravame, essendo tra loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati. Con essi si rimprovera, limitatamente al capo 2) ed al capo 36), alla Corte d'appello di non aver fornito risposta alle obiezioni mosse con i motivi di appello alla sentenza di primo grado. L'assunto è privo di qualsiasi fondamento perché la Corte territoriale ha spiegato, quanto al capo 2) e agli altri reati fine in ordine ai quali erano state sollevate le doglianze, come le critiche fossero dirette a negare la evidenza attraverso una operazione non consentita di frantumazione degli indizi, nel - tentativo di accreditare la tesi che la ricorrente fosse inconsapevole di quanto avvenisse intorno a lei e che potesse essere diversa la donna che si trovava in attesa o insieme ai corrieri, non facendosi però carico degli elementi ampiamente dimostrativi delle sue responsabilità riportati in sentenza (pag. 800 e ss.), atteso A che peraltro i fatti erano risultati commessi con identiche modalità, che la vedevano presente nel luogo ove si trovava il corriere, a proteggere la droga di cui era comproprietaria. Quanto poi al reato associativo di cui al capo 36), la Corte d'appello ha ampiamente risposto all'obiezione secondo la quale la prova della realizzazione dei reati fine sarebbe insufficiente per radicare quella inerente il reato associativo e che, a tal fine, non basterebbero neppure le precise accuse rivolte da BI alla KU, che la aveva indicata come una sua primaria collaboratrice nel reperimento e nel trasporto della droga. La Corte territoriale ha replicato evidenziando come vi fossero un numero non modesto di reati fine accertati, contatti costanti e privilegiati della PU con il capo BI, i contatti con MA, insieme al quale la KU forniva la droga al capo BI, che la KU svolgesse anche altri compiti come quello di assicurare che la droga giungesse a buon fine e che infine vi fossero anche le dichiarazioni di BI, riscontrate dalle conversazioni telefoniche, dai sequestri di droga in danno dei corrieri che erano accompagnati dalla KU, dai costanti contatti della KU con i vertici della associazione che non avrebbero motivo di essere se non nell'ambito di un rapporto associativo diretto a portare ripetute partite di droga in Sardegna per ordine di BI, che si riforniva stabilmente anche dalla KU. D'altronde, la Corte del merito ha osservato come nessun elemento fosse emerso per cui BI avrebbe dovuto accusare calunniosamente la KU, né tali elementi sono stati indicati dalla difesa. 69 12. Il ricorso proposto da AD BA è infondato. 12.1. Il primi tre motivi-con i quali la ricorrente contesta l'esistenza stessa del reato associativo, le prove ritenute sussistenti quanto alla sua partecipazione e quelle relative alla commissione dei reati fine -possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro strettamente connessi. Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza, per le censure di merito che sollevano e per aspecificità, avendo la ricorrente evitato completamente di confrontarsi con gli atti e le emergenze processuali sull'apodittico presupposto che non vi sarebbero prove nei suoi confronti e non prendendo pertanto minimamente in considerazione quelle ricostruite dai Giudici del merito e trasfuse nel testo delle sentenze impugnate. Quanto ai numerosi reati fine alla stessa attribuiti (sub 4.1. del considerato in diritto è stato già sommariamente delineato il decisivo ruolo della ricorrente a proposito del ricorso EH) la sentenza impugnata li ha passati in rassegna uno per uno indicando le prove (intercettazioni di conversazioni ed sms nonché А accertamenti ed atti investigativi costituiti anche da arresti compiuti senza pregiudicare l'esito dell'indagine complessiva ed i sequestri di droga) sulla cui base è stata affermata la responsabilità penale. Quanto poi al reato associativo, la Corte d'appello, riprendendo gli approdi cui era giunto il UP, ha evidenziato come la mole di dati probatori analizzati nei fatti descritti nei capi da 1 a 17-bis delle imputazioni ha consentito di affermare come gli imputati (tra cui la BA, alias RA) elencati nel capo 19-bis avessero partecipato, con i ruoli indicati nell'imputazione, ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con ramificazioni nel territorio nazionale e canali di fornitura anche all'estero. Dal testo della sentenza impugnata, il cui contenuto è contestato attraverso proposizioni meramente negative o di tipo assertivo, si evince come la sequenza di reati aventi ad oggetto trasporto e la vendita di sostanze stupefacenti e la stabile dedizione degli imputati consentivano di affermare, in primo luogo, che vi fosse un accordo criminoso che prevedeva la commissione di una serie indefinita di reati, stroncata solo dagli arresti effettuati nella seconda parte delle indagini quando la Polizia Giudiziaria aveva acquisito sufficienti elementi per ricostruire l'organigramma e procedere ai primi arresti e sequestri senza pregiudicare l'esito delle indagini. Inoltre, la sussistenza di un'associazione stabilmente dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti si desumeva dalla predisposizione di mezzi tra cui doveva essere ricordata in primo luogo l'utilizzazione di abitazioni per la preparazione degli involucri contenenti le sostanze stupefacenti e la successiva distribuzione 70 of (proprio l'abitazione di BA AD e quella di PE). Altro indice della stabilità del rapporto associativo derivava dalla capacità del gruppo criminale di organizzare continui e frequenti forniture di droga, nonostante gli arresti ed i sequestri che si erano succeduti anche in questa fase di indagine. Inoltre, doveva essere ricordata la ripartizione dei ruoli tra gli appartenenti al gruppo criminale organizzato, secondo specifiche e ben distribuite mansioni. Sotto il profilo soggettivo, ognuno degli adepti aveva fornito il suo consapevole contributo al funzionamento dell'associazione ed al buon esito delle svariate operazioni poste in essere, seconde per numero a quelle che in precedenza aveva organizzato il BI. Le operazioni di narcotraffico erano state realizzate anche con il concorso di soggetti che non erano inseriti stabilmente nell'associazione, che si erano resi occasionalmente protagonisti di alcune operazioni di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente destinata ad alimentare i traffici dell'organizzazione. Il terzo livello dell'associazione, quello apicale in cui venivano prese le decisioni strategiche, anche in questo caso non era stato individuato nelle indagini che erano sfociate nel presente procedimento penale. Le dichiarazioni di alcuni imputati avevano solo consentito di abbozzare una ramificazione a livello anche internazionale che era stata solo sfiorata dalle indagini con individuazione del canale di fornitura ma senza l'identificazione precisa dei maggiori responsabili. Gli associati erano tutti stabilmente inseriti nel gruppo criminale secondo i ruoli che erano stati analizzati innumerevoli volte in occasione dell'esame dei singoli fatti reato. Pur non essendo imputato nel presente giudizio, doveva essere menzionato il ruolo rivestito da DO PA che aveva avuto certamente una posizione di vertice nell'organizzazione, senza possibilità alcuna di considerarlo un infiltrato per conto della Polizia Giudiziaria o comunque un suo confidente come da lui sostenuto negli interrogatori. Un ruolo paritario a quello di PA lo aveva rivestito EN MI JU MA che gestiva il traffico di sostanze stupefacenti dalla base sita in Campania e, qualche rara volta, anche recandosi in Sardegna. Tra gli imputati associati in pianta stabile con i due promotori dell'associazione dovevano essere ricordati la DO GL ed RE DO. La prima prestava ausilio a PA gestendo le operazioni di arrivo dei corrieri nella cittadina sarda unitamente ad HU JA e talvolta teneva i contatti con gli acquirenti delle sostanze stupefacenti. La sua abitazione era a disposizione non solo di PA ma anche dei corrieri e dei loro accompagnatovi. Era uno dei luoghi sicuri in cui effettuare le delicate e 71 fastidiose operazioni di evacuazione degli ovuli e di estrazione delle sostanze stupefacenti, come dimostrava l'esito della perquisizione domiciliare nella quale erano stati trovati numerosi secchi e retine che potevano servire solo a quello scopo. Anche la RE gestiva la fase dell'invio e del trasporto e della gestione dei corrieri unitamente a MA quando costui seguiva anche la fase della commercializzazione, a volte recandosi personalmente dalla Campania alla Sardegna. Entrambe le donne dovevano peraltro essere considerate delle mere partecipanti all'associazione congiunta gestita dai rispettivi compagni in quanto, in sostanza, esse non avevano autonomia gestionale e soggiacevano alle direttive di PA ed JU MA dalle quali non si potevano discostare. Dopo aver elencato il contributo offerto dagli altri associati, la Corte territoriale, con logica ed adeguata motivazione, ha concluso potersi quindi affermare che erano state acquisite prove concludenti che consentivano di affermare la partecipazione degli imputati passati in rassegna, tra cui la 14 BA, all'associazione promossa da EN MI JU MA e PA DO. Esisteva quindi la associazione con i capi ed i partecipanti, stabilmente dedita al traffico di droga, con le basi operative ed una organizzazione ben strutturata di uomini e mezzi che consentiva di inviare in Sardegna droga pura, spesso a chili, che poi veniva smerciata nell'hinterland di Cagliari. In tale ambito il ruolo della BA era essenziale poiché gestiva una base operativa senza la quale il traffico non si poteva condurre. Anche la consapevolezza della partecipazione è conclamata in quanto era la compagna del capo che la metteva al corrente di tutto di persona ed attraverso centinaia di telefonate, mentre il fatto che fosse, in ipotesi, una persona distratta e ritardataria non toglie che il suo ruolo fosse essenziale e che i corrieri fossero alla fine sempre giunti a casa sua. 12.2. Anche i motivi con i quali è stata rivendicata l'attenuante della minima partecipazione (quarto) e la commisurazione della pena (quinto) sono inammissibili. E' sufficiente considerare come, sulla base del contributo offerto all'associazione e del ruolo rivestito con riferimento ai reati fine, sia davvero fuori luogo, come ha correttamente ritenuto la Corte d'appello, la richiesta di applicazione della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. sull'indiscutibile presupposto che il ricovero e la evacuazione della droga era un aspetto basilare del traffico e che senza tale supporto logistico ed operativo i traffici sarebbero of risultati enormemente pregiudicati. 1 272 La conseguenza è che il contribuito prestato all'impresa criminosa è stato importante e non di scarsa rilevanza. La pena è stata applicata nel minimo edittale con una riduzione quasi nel massimo per le attenuanti generiche, con la conseguenza che i Giudici del merito hanno fatto buon uso del potere discrezionale loro conferito dagli articoli 132 e 133 cod. pen. anzi la Corte del merito non ha mancato di considerare come il trattamento riservato dal UP all'imputata fosse stato benevolo, così come l'aumento per la continuazione in relazione ai reati satelliti, con conseguente impossibilità di ulteriore riduzione della pena. L'aumento per la continuazione è stato ugualmente ritenuto esiguo. 12.3. Con il sesto motivo la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia corretto un errore di calcolo compiuto dal UP nella determinazione della pena. Il rilievo è infondato. La Corte d'appello ha anche qui bene spiegato che l'aumento per i reati satelliti è stato di sei mesi per il primo e di nove mesi per gli altri cinque, per un totale di sessanta mesi e quindi di cinque anni. La difesa deduce che il giudice A avrebbe commesso una svista, un errore di calcolo, poiché l'aumento di nove mesi sarebbe per tutti e cinque i reati, ma ciò non è sostenibile poiché il giudice si è riferito, come emerge dalla sentenza di primo grado, a ciascun reato e non all'aumento complessivo e, infatti, c'è perfetta corrispondenza tra risultato finale e calcolo intermedio e, del resto, non poteva essere altrimenti essendo stata la pena finale fissata già con il dispositivo della sentenza. Peraltro la Corte d'appello ha evidenziato come il GUP fosse stato molto equilibrato nella comparazione dei trattamenti sanzionatori di tutti gli imputati, spiegando a quali criteri si era attenuto e quasi a tutti gli imputati aveva applicato un aumento di un anno per ogni reato satellite (e di sei mesi in casi eccezionali), per cui non vi era motivo alcuno di fissare un aumento irrisorio e ridicolo di poco più di un mese per il solo caso della BA senza neppure spiegare i motivi. Non si è trattato quindi di un errore del giudice bensì di una scelta consapevole ed in linea con il trattamento sanzionatorio spettante della BA, che è stato benevolo, ma non avrebbe potuto essere irrisorio. Nel rispondere in tale modo al motivo di gravame, la Corte territoriale ha correttamente interpretato la sentenza impugnata e non è incorsa nella violazione del principio del divieto di reformatio in peius. 12.4. L'ultimo motivo (il settimo) è inammissibile perché nuovo, avendo il UP adeguatamente motivato sull'applicazione della misura di sicurezza, ed è per tale ragione che il Giudice di secondo grado non ha vagliato la proposta doglianza, non potendo rispondere ad una censura non elevata con i motivi di appello. 73 13. Il ricorso proposto da MU RM è infondato. 13.1. Il primo ed il terzo motivo di gravame che attengono alle doglianze circa l'esistenza dell'associazione per delinquere della quale il ricorrente è stato ritenuto partecipe e alla prova dei reati fine addebitatigli possono essere trattati congiuntamente perché tra loro strettamente collegati. Essi sono inammissibili perché, da un lato, aspecifici, in quanto il ricorrente non si confronta minimamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, e, dall'altro, manifestamente infondati. La Corte d'appello, quanto ai reati fine, ha ricordato come la prova della responsabilità fosse desunta soprattutto dalle intercettazioni, a fronte delle quali il ricorrente ha eccepito che le trattative intercorse con BI riguardassero una macchina e partite di pesce e non invece di droga, eludendo il contenuto esplicito, in senso accusatorio, delle intercettazioni, come logicamente ed adeguatamente interpretate dal Giudici del merito. La Corte territoriale ha evidenziato l'esistenza di decine di intercettazioni che rivelano come il BI fosse talvolta all'affannosa ricerca preventiva di denaro, da qui i richiami di PA e di MA per avere il versamento di parte del denaro 好 (che spesso costituiva il pagamento di debiti pregressi, trattandosi di un rapporto anche fiduciario) prima di fare partire i corrieri cui bisognava anticipare le spese e quindi la strategia del BI diretta ad ottenere anticipi dai suoi clienti e collaboratori principali, fra cui vi era certamente il MU, che trattava in via principale con il capo della associazione, e cioè BI, ma parlava anche direttamente con i fornitori campani. Quanto al reato associativo, della cui configurazione (capo 36) si è dato già ampiamente conto, il ricorrente ne sostiene l'inesistenza sulla base di proposizioni meramente assertive, comunque afferma di non aver avuto rapporti con i pretesi associati e conclude che, a tutto concedere, non vi sarebbe prova del momento in cui avrebbe stipulato il patto, incorrendo nuovamente in un difetto di specificità, non facendosi carico di quanto risulta dal testo della sentenza impugnata e cioè che egli era, con MO e DD, uno dei tre collaboratori fissi del capo BI per lo spaccio della droga, che BI acquistava con la consapevolezza che i suoi tre collaboratori la attendevano per spacciarla, tanto che la consegna avveniva direttamente, man mano che gli ovulatori espellevano la droga, senza neppure attendere che espellessero tutti gli ovuli. Secondo quanto risulta dal testo della sentenza impugnata, il ricorrente era direttamente collegato con BI e con le sorelle RG (centinaia di telefonate e continui incontri), ma parlava anche direttamente con MA che era il fornitore della droga, era sempre a disposizione per lo spaccio, condivideva con il capo il linguaggio criptico ed era legato al capo da un rapporto fiduciario tanto che 74 talvolta acquistava anche a credito e poteva dire a BI che in quel momento aveva bisogno di più tempo per procurare i soldi. Da tutto ciò la Corte territoriale ha tratto il logico convincimento che da un lato è provato che MU parlava con molti associati ed in particolare con i più importanti (BI, MA, le sorelle RG), mentre da altro lato non occorre la prova per affermare la partecipazione alla associazione -che i singoli associati conversino quotidianamente con tutti gli altri. La prova del patto è stata, ancora una volta adeguatamente e logicamente, desunta dai fatti concludenti perché come giustamente ha osservato la Corte cagliaritana non si tratta di patti che vengono stipulati per iscritto o davanti ad un notaio come se si dovesse costituire una società per azioni;
si tratta di patti delinquenziali nascosti, ma è stata ritenuta la prova che il ricorrente avesse ben chiara la consapevolezza di partecipare ad una associazione poiché ne condivideva le finalità, la disponibilità pregressa a spacciare la droga, il linguaggio criptico, la relazione assidua e di fedeltà con il capo indiscusso e con i suoi più stretti collaboratori;
mentre non rilevava che talvolta si fosse lamentato per la qualità della droga, poiché, secondo quanto affermato dallo stesso BI, A compito di saggiarne la qualità spettava proprio a MU. 13.2. Il secondo motivo di gravame è infondato. Le attenuanti generiche non sono state concesse perché i fatti sono stati ritenuti gravi, ripetuti nel tempo e non determinati da circostanze particolari. Ciò è sufficiente per consentire al giudice di merito il diniego delle attenuanti generiche e per assolvere compiutamente l'onere di motivazione in proposito, dovendosi ritenere che abbia stimato come irrilevante e subvalente qualsiasi altra circostanza emergente dagli atti o dedotta dal ricorrente e dallo stesso ritenuta idonea per la concessione dell'attenuante in parola. 14. Il ricorso proposto da LI MO è infondato. All'udienza del 7 maggio 2013, l'imputato ha, seppur parzialmente, ammesso i reati contestatigli, soprattutto riferendo di avere cooperato con il BI, giustificandosi col suo stato di tossicodipendente, cercando di escludere dalla vicenda la compagna NA;
ha anche ammesso di avere versato somme alla cognata del BI (MO RG), mostrando pentimento e asserendo di essere rimasto vittima della propria tossicodipendenza. A prescindere dall'indubbia rilevanza di ciò, che sembra del tutto obliterata con i motivi di ricorso, i Giudici del merito hanno dato atto come all'individuazione e all'identificazione del ricorrente si pervenne a seguito dei risultati delle intercettazioni dalle quali emerse che il MO ebbe traffico cellulare solo con la propria fidanzata NA e la sua identificazione avvenne a seguito di un servizio di osservazione, pedinamento e controllo organizzato dai Carabinieri 75 di TA per verificare le modalità di un incontro tra NA (la compagna del MO) e le sorelle RG;
nell'occasione, oltre alle due sorelle si presentò un uomo a bordo di una autovettura risultata intestata alla madre del MO, il quale in seguito venne ulteriormente individuato come soggetto in contatto, tramite NA col gruppo del BI. Il MO, insieme con RM MU e RI DD, è risultato il terminale dei traffici di droga organizzati dal BI il quale, dopo avere ricevuto la droga dai trafficanti africani residenti in [...], smistava, all'arrivo dei corrieri, immediatamente la sostanza agli addetti sul territorio allo spaccio, tra questi appunto il MO. 14.1. Ciò posto, il primo motivo di impugnazione, con il quale è stata sollevata la questione concernente l'indeterminatezza del capo di imputazione relativo al reato associativo, è infondato. Il ricorrente assume che la contestazione, in relazione al reato associativo, sarebbe indeterminata non avendo egli compreso, siccome il rimprovero era s quello di aver "coadiuvato" il BI, se avesse dovuto rispondere di una posizione apicale all'interno dell'associazione per delinquere o piuttosto essere considerato un partecipe del sodalizio e ciò avrebbe avuto ripercussioni sul suo diritto di difesa. A parte che quest'ultima affermazione è apodittica ed il contenuto di essa è stato motivatamente escluso dai Giudici del merito, è il caso di precisare che si ha incertezza sul fatto che determina l'imputazione solo quando l'imputato non sia stato posto in grado di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoi profili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere, risultando solo in tal modo preclusa o resa difficoltosa la possibilità di difesa. Ne consegue che non è sufficiente a provocare la predetta incertezza e non può, quindi, dar luogo alla nullità una semplice imprecisione terminologica (nel caso in esame l'uso atecnico del termine "coadiuvare" invece di quello "partecipare" utilizzato dal legislatore penale per la descrizione normativa del fatto tipico) quando il fatto storico addebitato attenga, come nella specie, a circostanze che sono agevolmente desumibili dagli atti processuali e dalle quali non derivi un effettivo pregiudizio difensivo. Infatti, dal capo di imputazione (capo 36) si evince che la posizione verticistica è stata unicamente e chiaramente attribuita al BI, mentre a tutti gli altri (i quali, quindi, con tutta evidenza, non potevano essere considerati promotori, organizzatori, dirigenti, finanziatori o soggetti che avessero costituito il sodalizio) è stato attribuito un ruolo di evidente partecipazione per aver prestato ausilio (coadiuvato) al soggetto (BI) in posizione verticistica, tant'è of che, come ha rilevato la Corte d'appello, il ruolo del MO è stato contestato come 76 partecipe e da tale ruolo si è sempre difeso, non avendo mai neppure sospettato di dover rispondere all'accusa di essere un "capo". 14.2. Il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere congiuntamente esaminati perché tra loro connessi, sono inammissibili perché, involgendo cesure fattuali, non sono consentiti e comunque sono manifestamente infondati. Con accertamento di fatto, logicamente ed adeguatamente motivato e, pertanto, non suscettibile di essere sindacato in sede di legittimità, la Corte territoriale - dopo aver dato atto che gli elementi emersi in relazione ai singoli capi erano già stati interamente riportati nella parte generale della sentenza, senza che di essi si facessero carico le impugnazioni - ha affermato, quanto ai reati fine, che il tentativo di sostenere che non vi sarebbero state altre consegne dopo la prima del 3 novembre cozza contro il rilievo oggettivo che le espulsioni della droga e la successiva immediata consegna erano state seguite in diretta dagli inquirenti attraverso le intercettazioni delle conversazioni fra i corrieri e gli addetti alla distribuzione ed alle consegne, accertate incontestabilmente sulla base delle intercettazioni e dei loro riscontri relativi ai pernottamenti ed ai viaggi dei corrieri, ai pedinamenti in città ed altro. A fronte di elementi di prova consistenti circa il fatto che il ricorrente avesse ricevuto in consegna la sostanza stupefacente, circostanza ampiamente desumibile anche dalle sue parziali ammissioni, la Corte distrettuale ha evidenziato come, con riferimento ai capi 9 - 11 e 13, vi era stato anche il pagamento. Quanto al reato associativo, la Corte cagliaritana, con accertamento di fatto parimenti incensurabile perché logicamente ed adeguatamente motivato, ha osservato come il ricorrente avesse la piena consapevolezza di essere a disposizione della associazione che faceva capo al BI per lo smercio della droga nell'hinterland di Cagliari, tanto sul rilievo che la suddivisione dei ruoli dell'organizzazione criminale, che faceva capo a BI, prevedeva lo stabile inserimento di tre soggetti (MO, MU e DD), che operavano sul ricco mercato cagliaritano della droga, ove piazzavano instancabilmente le sostanze stupefacenti trasportate in Sardegna e consegnate al BI. LI MO, RM MU e RI DD, principali referenti locali quali destinatari del commercio illecito organizzato dal BI, avevano a loro volta i loro referenti locali rimasti quasi totalmente sconosciuti anche per l'abilità dimostrata dai tre nella successiva fase di distribuzione della droga. Quest'ultima fase era immediatamente successiva alla ricezione delle sostanze stupefacenti, mentre il corrispettivo veniva consegnato in genere dopo qualche giorno, ossia dopo che la droga era stata piazzata ai vari spacciatori inseriti nel territorio. 77 Il pagamento del corrispettivo costituiva a sua volta il finanziamento dell'operazione successiva, in un circolo perverso tendenzialmente infinito interrotto solo dall'arresto del DD. Infine, l'organizzazione criminale che smerciava la droga in Sardegna era stabilmente collegata ad un gruppo di persone che dimoravano in Campania o in Liguria (AB, JU) ma aveva fornitori stabili all'estero. E' anche emerso che la donna - (NA CK) compagna di LI MO, cittadina lituana pur coinvolta in almeno tre episodi di narcotraffico (capi 7, 9 e 13) fungeva solo da tramite tra le sorelle RG ed il BI, da una parte, ed il proprio compagno, dall'altra. Il vero referente degli acquisti era il MO che era uno dei tre soggetti che in pianta stabile provvedevano direttamente allo smercio dello stupefacente nel mercato cagliaritano. La CK era in evidente posizione subalterna rispetto al fidanzato, senza alcun potere decisionale e si limitava ad eseguire specifiche mansioni di assistenza sotto il diretto controllo del compagno quali, in particolare, la consegna del denaro agli emissari del BI. In particolare, il ruolo della donna era quello di fissare gli appuntamenti con le A sorelle RG, delegate dal BI a tenere i contatti con lei. E' stato infine stimato irrilevante, ai fini della partecipazione al reato associativo, il fatto che l'inserimento del ricorrente sia durato per breve tempo poiché l'arresto di DD sconvolse i piani e dovendo il vincolo associativo essere valutato nel momento genetico sul rilievo che l'arresto dei sodali non incide su un vincolo già esistente ma comporta la cessazione, in tutto o in parte, dei reati fine. 14.3. Il quarto ed il quinto motivo, implicando la soluzione della medesima questione, possono essere congiuntamente trattati. Essi sono infondati. L'assunto, secondo il quale la recidiva non sarebbe stata contestata, è smentito dall'esame degli atti processuali e dall'intestazione della sentenza dalla quale risulta che al ricorrente è stata contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennnale. In realtà l'assunto sarebbe che la recidiva doveva essere espressamente contestata con riferimento ad ogni capo di imputazione e non, per tutti, alla fine di essi. Su tale rilievo ha correttamente risposto, in diritto, la Corte d'appello affermando che si tratta di reati omogenei e la tecnica di contestazione della recidiva alla fine di tutti i capi, invece che ripetuta dopo ogni capo, in caso di reati omogenei è del tutto corretta e non impedisce certamente il diritto di difesa. La neutralizzazione in melius del trattamento sanzionatorio, di cui si duole il ricorrente, è stato conseguenza del fatto che, con adeguata motivazione, la recidiva è stata ritenuta sintomo di una maggiore pericolosità dell'imputato sul 78 rilievo della riscontrata perseveranza del MO nei traffici di droga, pur dopo condanne e benefici, cosicché i traffici contestati nel presente processo si inquadrano in una attività delinquenziale caratteristica di una speciale pericolosità sociale. Pertanto, a prescindere dall'obbligatorietà della recidiva nel frattempo destrutturata dalla sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2015, n. 185, il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche è stato espresso senza tenere conto dell'obbligatorietà della recidiva che, indipendentemente da ciò, non ha quindi consentito alle attenuanti generiche di produrre un alleggerimento del trattamento sanzionatorio. Neppure il fatto che gli episodi siano stati contenuti nel tempo è stato ritenuto, con adeguata motivazione, idoneo a giustificare la prevalenza delle generiche sulla recidiva poiché il numero dei reati fine non è stato modesto ed è stata considerata l'attività professionale di spaccio del ricorrente. 15. Il ricorso proposto da OL CI è inammissibile perché difetta di specificità ed è inoltre manifestamente infondato. Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe errato nel negargli l'attenuante speciale della collaborazione, affermando del tutto apoditticamente che invece la concessione dell'attenuante competeva, ma non indica alcuna circostanza che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare ed invece ha ignorato nel negargli la reclamata attenuante. А La doglianza, quindi, si pone nel solco di altre censure già esaminate che, a fronte di un apparato motivazionale univico, criticano la sentenza impugnata sulla base di affermazioni che non rispettano il principio dell'autosufficienza e non si confrontano con la motivazione che dovrebbero attaccare. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato come le acquisizioni del giudizio di appello non abbiano in alcun modo modificato il quadro probatorio dimostrando ancora una volta la strumentalità delle dichiarazioni del ricorrente, il quale non ha offerto alcun ulteriore elemento (nessun nome è stato fatto) rispetto a quelli che già erano stati acquisiti nel corso delle iniziali indagini e che la Corte d'appello ha potuto ampiamente esaminare avendo a sua disposizione tutti gli atti di causa, considerato che il giudizio è stato celebrato con il rito abbreviato. A ragione, quindi, la Corte d'appello ha mostrato di non comprendere a cosa si potesse riferire la supposta collaborazione, oltretutto intervenuta quando i componenti dell'associazione erano stati arrestati ed il sodalizio ampiamente sgominato. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale si è attenuta ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reati 79 concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso, con la conseguenza che l'attenuante non può essere concessa in presenza di dichiarazioni il cui contenuto concerne circostanze già acquisite agli atti attraverso l'attività di intercettazione e di monitoraggio dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti (per tutte, Sez. 6 n. 7995 del 17/06/2014, Demiri, Rv. 261624). Perciò, non rileva, come opina il ricorrente, che siano state rese dichiarazioni tout court ma occorre valutare la qualità di esse con riferimento ai requisiti richiesti dalla norma che disegna il perimetro dell'attenuante della collaborazione processuale, nel cui ambito di operatività rientra anche la sottrazione delle "risorse", globalmente considerate, che deve essere oggetto dell'aiuto prestato dal collaborante, in esse dovendosi ricomprendere non solo lo stupefacente o il denaro destinato all'acquisto ma anche le risorse "umane" e qualsiasi altra rivelazione in grado di incrinare e porre quindi in difficoltà il sistema di spaccio (v. Sez. 3 n. 37372 del 18/04/2012, Toselli, Rv. 253571). La Corte d'appello ha opportunamente ricordato poi come non sia ovviamente necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione, tuttavia, nel contempo, non basta, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, il mero dato della offerta delle informazioni possedute, mentre occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire Inoltre, per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, è sufficiente che il coautore del reato consenta la individuazione e il recupero dei proventi del traffico di droga occultati o reinvestiti, a condizione che tale collaborazione contribuisca significativamente a privare gli autori del reato dei mezzi per la prosecuzione o ripresa della attività illecita ovvero dei vantaggi patrimoniali conseguiti e nascosti. Alla luce di tali principi, che il ricorrente non ha minimamente contestato, 80 of Corte d'appello ha chiarito come il ricorrente avesse reso le dichiarazioni solo per cercare di escludere be propria responsabilità in relazione ad alcuni episodi, ma non ha offerto alcun elemento che abbia contribuito a privare la associazione dei mezzi per la prosecuzione e ripresa della attività ovvero dei vantaggi patrimoniali conseguito, derivando da ciò l'inammissibilità del ricorso. 16. Per le medesime ragioni in precedenza indicate (difetto di specificità e manifesta infondatezza), anche il ricorso proposto da QU NC è inammissibile. Allo stesso modo, infatti, il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia errato nel ritenerlo penalmente responsabile, in mancanza di intercettazioni che lo riguardassero, di un congruo periodo di tempo durante il quale si fosse dedicato allo spaccio della sostanza stupefacente o in assenza del sequestro di droga sicché, a parte l'assertività di siffatte deduzioni, egli non si cura di prendere posizione rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. La quale ha affermato come, per tutto il mese di giugno ( e non soltanto per alcuni giorni, come egli assume), siano state captate un numero assai rilevante di conversazioni telefoniche fra QU NC ed i componenti di punta della organizzazione criminale (fra cui PA, EN e RO LL) dirette ad acquisire droga a chili, sostanza stupefacente che il NC commercializzava (in una telefonata del 16 giugno NC indicava a PA proprio in un chilogrammo alla settimana la droga "la bianca" che vendeva ed indicava anche come operava in tale campo). Sul punto, emblematica è stata ritenuta l'analisi della conversazione tra RO e QU (all. 358), riportata in sentenza, e dalla quale si comprende, secondo i Giudici del merito, chiaramente la volontà dei predetti di abbandonare PA che, a loro dire, aveva fatto storie per una fornitura di droga di qualità scadente della quale comunque chiedeva il pagamento per proseguire i rapporti di affari con il ricorrente. Pur non essendovi altre fonti di prova che consentissero di affermare che QU NC fosse responsabile di altri episodi di narcotraffico contestati, la Corte del merito ha affermato che il ricorrente ha avuto un ruolo nella fase di reperimento dello stupefacente e di smercio della droga, oggetto del capo di imputazione (capo 18-bis) che lo riguarda, pervenendo alla logica conclusione di ritenerlo responsabile e, al cospetto di un apparato argomentativo logico e completo, il ricorrente si è limitato a contestare genericamente e senza il benché minimo fondamento la sentenza impugnata. 17. Il ricorso proposto da OX JO è parimenti inammissibile. La ricorrente reitera pedissequamente la doglianza sollevata nel corso del giudizio di appello e motivatamente disattesa. 81 Senza tenere in minimo conto la motivazione della sentenza impugnata nella parte che la riguarda, assume nuovamente che non vi sarebbero prove nei suoi confronti, laddove le risultanze processuali, secondo quanto risulta dal testo della sentenza impugnata, dimostrano come la donna, in data 25 giugno 2008, fosse avesse svolto il ruolo di corriere trasportando la droga in corpore, così come era avvenuto qualche mese dopo quando fu arrestata in flagranza di reato. La precisa individuazione di OX JO - con riguardo al suo ruolo di corriere ed al nomignolo con cui era conosciuta (RA), oltre che al ruolo di compagna di DJ MI è stato desunto anche dalla vicenda del suo arresto avvenuto il 7 ottobre 2008 in occasione di un altro analogo trasporto di droga in corpore, così ricostruito dalla sentenza di primo grado in relazione al capo 14-bis. Orbene, dai suddetti elementi emerge in primo luogo con certezza che OX JO era certamente la donna soprannominata RA, la quale parlava al telefono con MA, ed era la compagna del corriere DJ MI, di cui quest'ultimo usava il telefono quando era con lei, avendo anche ammesso, non certo per malanimo verso la sua compagna, che si trattava proprio di RA. La ricorrente non avendo tenuto conto di ciò, ha pertanto confezionato un 林 ricorso per cassazione inammissibile. E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). 18. Anche il ricorso proposto da JA HU è inammissibile. 18.1. Quanto al primo motivo, la genericità e la manifesta infondatezza di esso si desume dal fatto che il ricorrente si limita, al pari di altri coimputati, a contestare l'esistenza dell'associazione per delinquere (nel caso di specie, quella di cui al capo 19-bis) senza tenere minimamente conto dell'apparato argomentativo speso in proposito dai Giudici del merito, ampiamente riassunto in precedenza e che quindi è sufficiente che sia richiamato, posto che il ricorrente apoditticamente afferma l'inesistenza di un pactum sceleris, Vesistenza di un programma di delinquenza e di una stabile organizzazione. Peraltro egli, al pari di altri, ripete un' affermazione del tutto impropria nel senso che, se è vero che per l'esistenza del reato associativo non occorre la prova della perpetrazione dei reati scopo essendo sufficiente che gli associati, con una organizzazione, quantunque rudimentale, di uomini e di mezzi, abbiano delineato un programma di delinquenza, è anche vero che l'integrazione della fattispecie associativa può essere provata anche attraverso la realizzazione dei 82 reati fine, rendendo questi ultimi, unitamente ad altri indici rivelatori dell'esistenza dell'associazione, probatoriamente possibile ricostruire sia l'assetto che criminale che il ruolo all'interno della organizzazione rivestono gli associati. Per tale ragione, la sentenza impugnata non merita alcuna censura per avere desunto, con logica ed adeguata motivazione, il ruolo di HU JA, noto come PE, nel contesto dell'associazione per delinquere che gli è stata contestata (al capo 19-bis), partendo dall'analisi dei singoli reati scopo. Innanzitutto, la Corte territoriale ha affrontato una questione metodologica, comune anche ad altre doglianze sollevate in tema di responsabilità, osservando come il ricorrente, al pari di altri, abbia posto in evidenza, nell'esaminare le prove emerse a suo carico in relazione ai singoli episodi, soltanto alcuni elementi, come se non ve ne fossero altri, screditandoli, e procedendo, in tal modo, ad una frantumazione degli indizi che, come correttamente ha sottolineato la Corte territoriale, è vietata dal nostro ordinamento in quanto gli indizi devono essere valutati nel loro complesso posto che la valutazione unitaria accresce e riporta ad unità il quadro probatorio, consentendo una reale ricostruzione dei fatti. Pertanto, è stato evidenziato come all'individuazione del ricorrente si sia pervenuti sia sulla base della utenza telefonica che egli usava (intestata a RI BO) e sia sulla base del riconoscimento da parte dei poliziotti che lo avevano seguito e ben visto in volto in prossimità della stazione ferroviaria e che lo avevano successivamente generalizzato e, inoltre, attraverso l'identificazione fotografica da parte del corriere MI DJ che, nel corso delle dichiarazioni del 7 maggio 2012 davanti al P.M. aveva provveduto alla identificazione di buona parte dei soggetti implicati nell'indagine con cui aveva avuto rapporti, a partire da JU MA, PA, le loro mogli, i corrieri ecc., fra cui pure JA HU, noto come PE (pag. 3 del verbale). Sulla base di quanto emerge dal testo della sentenza impugnata, nel corso delle suddette dichiarazioni, non solo MI DJ ha riconosciuto diversi personaggi, e ciò ha indotto i giudici d'appello a ritenere accresciuta la valenza del riconoscimento perché ha riguardato più persone tutte certamente coinvolte nei traffici illeciti e di cui il dichiarante ha offerto indicazioni precise, talvolta inedite, sulle relazioni anche sentimentali, sui ruoli, sulla residenza, sulla attività lavorativa ecc., ma, in particolare, per HU il riconoscimento è avvenuto benché nella foto che gli era stata mostrata (evidentemente del momento del riconoscimento nel 2012) avesse cambiato la acconciatura;
eppure è stato riconosciuto ugualmente, il che ha reso ancora più certo tale riconoscimento. La Corte d'appello ha poi esaminato compiutamente tutte le obiezioni formulate con i motivi di appello ed ha rivisitato tutti i capi di imputazione elevati 83 of nei confronti del ricorrente, pervenendo alla conclusione, sulla base di quanto risulta dal testo della sentenza impugnata e che qui è sufficiente richiamare in presenza di una motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità, di confermare la sentenza di primo grado perché immune da qualsiasi errore. A fronte di ciò, il ricorrente, aldilà delle doglianze già in precedenza esaminate, da un lato, non contesta specificamente la ratio decidendi nel senso che prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata in parte qua e, dall'altro, formula censure fattuali, irricevibili nel giudizio di legittimità, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti attraverso affermazioni apodittiche e senza che le singole doglianze siano assistite dal requisito dell'autosufficienza. 18.2. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha dato ampiamente conto dei criteri utilizzati per la determinazione della pena (pena base applicata in misura prossima al minimo edittale, aumento per la continuazione pari a quello determinato per la maggior parte degli imputati) e, quanto al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ha affermato come la rivendicazione di esse da parte del ricorrente fosse ancorata ad elementi inesistenti, fondando la H mancata concessione sul rilievo che l'imputato, anche dopo i fatti di cui al presente procedimento, aveva continuato a spacciare (sentenza di patteggiamento del 13 luglio 2011 alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione ed euro 24.000 di multa per fatti del 2011). Consegue la manifesta infondatezza del motivo, in presenza di una congrua motivazione su elementi ritenuti decisivi ai fini della determinazione della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche. 19. Anche il ricorso di AH WA è inammissibile. Il ricorrente non discute, così come non ha discusso nel giudizio di appello, sulla responsabilità in ordine ai reati fine, criticando la sentenza impugnata esclusivamente con riferimento alla ritenuta partecipazione al reato associativo, senza farsi carico della motivazione spesa dalla Corte territoriale, confezionando così un motivo aspecifico e manifestamente infondato. È sufficiente, a tal fine, ribadire come la Corte d'appello abbia, in conformità all'approdo cui era pervenuto il primo giudice, attribuito all'AH il ruolo di partecipante in presenza di prove cospicue, desunte anche dagli elementi a carico raccolti in relazione ai singoli reati fine, prove che hanno dato uno spaccato dei fini, dell'organigramma e delle operazioni poste in essere dalla organizzazione criminale nell'ambito di un sicuro pactum sceleris siglato per la continuativa fornitura di droga pesante nelle piazze del cagliaritano, prima al servizio di BI, e poi, dopo l'arresto di BI, di coloro che ne aveva coperto lo spazio lasciato libero. 84 La Corte territoriale ha dato atto come sia emerso con certezza che, sul versante campano, PA e MA avevano organizzato, finanziato e diretto l'associazione che, partendo dalla Campania, si era stanziata in Sardegna, a UA ANEN dove PA, dopo aver operato in Campania, aveva installato un gruppo di fedelissimi per gestire il collocamento sul mercato della sostanza stupefacente. Era emerso inoltre che PA assicurava ai suoi associati, così come MA, l'assistenza legale in caso di arresto. Entrambi potevano essere considerati, ai sensi dell'art. 74 comma 1 DPR 309/90, quali organizzatori, finanziatori e dirigenti rispettivamente del ramo associativo operante a Castel Volturno e di quello operante in Sardegna. Tra gli imputati associati in pianta stabile con i due promotori dell'associazione dovevano essere ricordati la DO GL ed RE DO. La prima prestava ausilio a PA gestendo le operazioni di arrivo dei corrieri nella cittadina sarda unitamente ad HU JA e talvolta teneva i contatti con gli acquirenti delle sostanze stupefacenti. La sua abitazione era a disposizione non solo di PA ma anche dei corrieri e dei loro accompagnatori. 仔 Era uno dei luoghi sicuri in cui effettuare le delicate e fastidiose operazioni di evacuazione degli ovuli e di estrazione delle sostanze stupefacenti, come dimostrava l'esito della perquisizione domiciliare nella quale, come si è detto, erano stati trovati numerosi secchi e retine che potevano servire solo a quello scopo. Anche la RE gestiva la fase dell'invio e del trasporto e della gestione dei corrieri unitamente a MA quando costui seguiva anche la fase della commercializzazione, a volte recandosi personalmente dalla Campania alla Sardegna. Entrambe le donne dovevano essere considerate delle partecipanti all'associazione congiuntamente gestita dai rispettivi compagni in quanto, in sostanza, esse non avevano autonomia gestionale e soggiacevano alle direttive di PA e JU MA dalle quali non si potevano discostare. Per quanto riguardava gli altri partecipanti, in particolare, AH WA noto come RI (capi 2-bis e 12-bis), aveva compiti esecutivi ed attuativi delle direttive e partecipava all'organizzazione senza avere funzioni direttive ma limitandosi ad eseguire gli ordini e ricevere il corrispettivo. In tale ambito, AH WA era uno degli uomini più vicini, oltre che a PA, come da egli stesso ammesso (pagina 2 del ricorso) a JU MA ed ai suoi più fidati corrieri, tanto da essere stato protagonista tra ottobre 2007 e febbraio 2008 di altri due episodi di trasporto di stupefacente contestati ai capi 4 e 24. In tali occasioni egli aveva agito per conto di EN JU MA, a dimostrazione dello stretto legame di fiducia tra i due, sicuramente appartenenti allo stesso gruppo criminale stanziato a Castel Volturno. 85 Sulla base di ciò i giudici del merito hanno concordemente affermato che il ricorrente fosse uno dei più fidati esecutori materiali dell'organizzazione. In realtà, la sentenza impugnata si diffonde ulteriormente sul ruolo dell'imputato all'interno dell'associazione e dei suoi rapporti con il MA ma ciò è sufficiente per apprezzare la genericità del motivo e la sua manifesta infondatezza. Quanto poi al diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente confonde la gravità del fatto con la gravità del reato laddove, in virtù della prima valutazione, legittimamente il giudice del merito può, come nel caso di specie avvenuto, negare la concessione delle reclamante attenuanti. 20. Il ricorso proposto da JU MA è infondato per le considerazioni già precedenza espresse. 20.1. Infatti, l'infondatezza del primo motivo deriva dal fatto che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata già esaminata con riguardo alla posizione di NY IL AM (sub 3.1.), dovendosi soltanto aggiungere che la doglianza sul ricorso ai criteri suppletivi da parte della Corte d'appello è superata dalla circostanza che la decisione è stata correttamente adottata sulla base dei criteri principali (il ricorso ai criteri suppletivi si è tradotto sostanzialmente in una motivazione aggiuntiva, all'evidenza, non necessaria). 20.2. L'infondatezza del secondo motivo deriva dal fatto che l'eccezione di nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione (capo 36) è stata già esaminata con riguardo alla posizione di MO RG (sub 7.1.). 20.3. Invece, l'infondatezza del terzo motivo deriva dal fatto che la doglianza circa l'assorbimento delle fattispecie delittuose indicate nel ricorso è stata già esaminata con riguardo alla posizione di OM RG (sub 5.2.2.). 21. Il ricorso proposto da QU AL è infondato. 21.1. Quanto primo motivo, con il quale è stata eccepita l'incompetenza territoriale, la relativa questione, al pari di altre dello stesso contenuto, è stata già affrontata e risolta nel senso della sua infondatezza con riferimento alla posizione di NY IL AM (sub 3.1. del considerato in diritto). Va solo considerato, quanto alla specifica posizione del AL, come egli stesso abbia ammesso che, nel caso di reati associativi, il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui sono stati commessi i singoli delitti in attuazione del programma criminale, allorquando essi stessi rivelino, per il numero e per la loro consistenza, il luogo di operatività dell'associazione, fornendo così la soluzione alla questione della competenza per territorio da egli 86 stesso sollevata, in quanto, nel caso in esame, la Corte d'appello proprio sulla base di tale motivazione ha ritenuto di rigettare le eccezioni. 21.2. Il secondo motivo è strutturato sotto due profili. 21.2.1. Quanto al primo profilo riguardante l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, lo stesso, pur essendo nuovo, è proponibile perché denunzia un vizio insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia, in relazione alla questione attinente al difetto di motivazione per essere state le intercettazioni eseguite attraverso il ricorso ad impianti diversi da quelli installati presso l'ufficio di Procura, la questione è stata già affrontata e decisa nel senso della sua infondatezza in relazione alla posizione di NY IL AM (sub 3.2.1. del considerato in diritto) sicché è qui sufficiente rinviare a quanto in precedenza stabilito in proposito. Il ricorrente pone tuttavia una ulteriore questione ossia che mancherebbero i decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche, essendo state prorogate solo quelle ambientali con la conseguenza che le prove della partecipazione del 林 ricorrente al reato associativo, desunte interamente ed esclusivamente dalle intercettazioni telefoniche, verrebbero inesorabilmente meno. Il rilievo è destituito di fondamento perché in atti risultano sia le richieste che i decreti di proroga e, in ogni caso, l'eccezione sarebbe del tutto priva di autosufficienza sul presupposto che il ricorrente non ha indicato, tra tutti, i decreti di intercettazione, riguardanti la sua posizione, privi di proroga, limitandosi a riportare nel ricorso una generica affermazione, smentita peraltro da un controllo eseguito dal Collegio nei limiti in cui la doglianza è stata svolta, e cioè senza la precisa indicazione dei decreti ai quali il ricorrente si riferirebbe. 21.2.2. Quanto al secondo profilo, diretto a sostenere (come sembra di capire) la mancanza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere e comunque la responsabilità del ricorrente indipendentemente, in entrambi i casi, dall'utilizzabilità delle intercettazioni, la doglianza è assolutamente generica e comunque manifestamente infondata sulla base di quanto risulta dalla sentenza impugnata e in precedenza chiarito in ordine alla configurabilità del reato associativo di cui al capo 36) della rubrica. Allo stesso modo è aspecifica e manifestamente infondata la doglianza secondo la quale dalle intercettazioni non si ricaverebbe la prova a carico del ricorrente, il quale, sul punto, non tiene minimamente conto di quanto risulta dal testo della sentenza impugnata e cioè che, nel caso in esame, a carico del AL non ci sono solo le intercettazioni che lo coinvolgono in continui traffici con BI, capo della associazione e con MA, fornitore della droga, bensì il ricevimento a suo favore del corrispettivo della vendita che avveniva con bonifici a lui intestati in quanto era il referente del fornitore MA, tanto che persino BI spesso trattava con AL gli acquisti. Vi sono poi i viaggi riscontrati del 87 AL nella zona di influenza di BI che il ricorrente non ha mai giustificato (perché non si potevano giustificare se non in relazione ai traffici di droga che BI trattava con AL) ed anche i sequestri di droga e gli arresti dei corrieri, specie nella zona di TA. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che, in tema di stupefacenti, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica, come nel caso in esame (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043). Quindi, da un lato, è priva di fondamento l'affermazione che dalle intercettazioni non si desumerebbe la prova a carico del ricorrente e, dall'altro, il AL non considera che gli elementi di prova a suo carico sono stati desunti anche da altri atti del processo. 21.3. Il terzo motivo di gravame è nuovo, generico e manifestamente infondato. Il ricorrente, senza fornirne dimostrazione, apoditticamente afferma che il UP avrebbe fatto interamene propria l'ordinanza cautelare e, pur dando atto di avere ricevuto risposta alla sua doglianza nel senso che il giudice della cognizione avrebbe solo condiviso gli approdi cui era pervenuto il giudice cautelare, si duole della mancanza di motivazione che egli stesso invece riporta nel testo del ricorso. Piuttosto, come risulta dal testo della sentenza impugnata, il UP ha meticolosamente analizzato tutte le imputazioni, dando conto con riferimento ad ogni singola posizione degli elementi di prova a carico, ed identica valutazione ha compiuto la Corte d'appello, cosicché le due sentenze, che peraltro si integrano tra loro, hanno senza dubbio operato una propria ed autonoma valutazione delle prove. 21.4. Il quarto motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e, ancora una volta, non tiene conto dell'apparato motivazionale, completo e logico, della sentenza impugnata. La Corte d'appello ha precisato che la pena è stata applicata nel minimo edittale ed anche le attenuanti generiche sono state sostanzialmente applicate nella massima estensione (riduzione da 10 anni a sette anni di reclusione), per cui è stato escluso che vi fosse spazio per una ulteriore riduzione, tanto meno per il preteso ruolo secondario del AL che ha determinato la condanna 88 come partecipe e che comunque non era neppure tanto secondario poiché, secondo la Corte territoriale, era a contatto diretto del capo e degli organizzatori, a cui disposizione operava e riceveva persino i corrispettivi, sicché ulteriori riduzioni di pena non sono state ritenute giustificate alla luce della entità degli episodi criminosi inseriti in una quadro di criminalità organizzata e di rilevanti traffici di droga pesante in quantità se non ingenti certamente prossime a quelle ingenti. Tali circostanze sono state del tutto trascurate sia con i motivi di appello e sia con il ricorso per cassazione derivando da ciò l'inammissibilità del motivo. 22. Il ricorso proposto da PP AL è infondato per le medesime ragioni che hanno comportato il rigetto del ricorso proposto dal padre, QU AL, essendo i rispettivi motivi praticamente sovrapponibili. 22.1. Il primo motivo è nuovo, generico e manifestamente infondato. Anche la ricorrente, senza fornirne dimostrazione, apoditticamente afferma che il UP avrebbe fatto interamene propria l'ordinanza cautelare e, pur dando atto di avere ricevuto risposta alla sua doglianza nel senso che il giudice della cognizione avrebbe solo condiviso gli approdi cui era pervenuto il giudice cautelare, si duole della mancanza di motivazione che ella stessa, invece riporta nel testo del ricorso. Ed è allora il caso di ribadire come il UP abbia meticolosamente analizzato tutte le imputazioni, dando conto con riferimento ad ogni singola posizione degli elementi di prova a carico, ed identica valutazione ha compiuto la Corte d'appello cosicché le due sentenze, che peraltro si integrano tra loro, hanno senza dubbio operato una propria ed autonoma valutazione delle prove. 22.2. Il secondo motivo è infondato. La questione riguardante l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è completamente sovrapponibile a quella proposta da QU AL sicché alla stessa deve essere data, per le medesime ragioni enunciate sub 21.2.1. del considerato in diritto ed alle quali si rinvia, identica soluzione Quanto all'altro profilo, diretto anche qui sostenere (come sembra di capire) la mancanza di responsabilità della ricorrente per il reato di cui al capo 15-bis) della rubrica, indipendentemente dall'utilizzabilità delle intercettazioni, la doglianza è assolutamente generica e comunque manifestamente infondata sulla base di quanto risulta dalla sentenza impugnata e dei cui esiti la ricorrente non tiene minimamente conto nel senso cioè che, nel caso in esame, a carico della AL, non c'è soltanto la telefonata con cui MA si informava sul fatto che avessero passato i controlli di sicurezza (in occasione della quale NA aveva passato a MA al telefono il marito, SA o LI LI SA) ma vi sono anche le successive telefonate con MA (che era lo spedizioniere ed il proprietario 89 della droga) con cui chiedeva a NA direttamente quale fosse lo stato delle operazioni di evacuazione da parte del marito (onde programmare le vendite) ed in occasione di tali telefonate la AL informava dettagliatamente MA dello stato della espulsione e dell'arrivo della Obamdeo, usando un linguaggio criptico che dimostra che la AL era perfettamente inserita nel meccanismo ed usava il codice di comportamento richiesto dalla situazione. Da ciò i Giudici del merito hanno tratto la logica convinzione che la AL ha fornito un contributo non certamente minimo alla operazione, poiché ha consentito all'ovulatore di attraversare tranquillamente i controlli di sicurezza, passando per una persona in viaggio di piacere con la famiglia, ha assistito il marito durante la espulsione degli ovuli, ma soprattutto è rimasta a disposizione di MA che voleva le informazioni utili onde programmare le vendite. 22.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato ed aspecifico, non avendo la ricorrente tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata secondo la quale la pena base è stata applicata in misura prossima al minimo edittale del momento ed anche le attenuanti generiche sono state applicate quasi nella A massima estensione. La valorizzazione che si è cercato di dare alla esclusione della imputata dai circuiti criminali è già stata considerata nella determinazione di una pena prossima al minimo, mentre è stato nel contempo valutato a sfavore della donna il coinvolgimento nei fatti dei figli, che pure qualche cosa dovevano avere percepito dei fatti, che creavano disagio anche sanitario al padre ovulatore (LI), per assicurare copertura alle attività illecite che poi coinvolgevano la intera famiglia. Peraltro la AL non era estranea ai traffici del marito e del padre poiché conosceva MA ed era a sua disposizione. Al cospetto di una motivazione completa e non manifestamente illogica, la doglianza deve stimarsi generica, non prendendo posizione sulle ragioni della decisione, e ictu oculi infondata. 23. I ricorsi proposti da MI DJ, personalmente e tramite il difensore, sono inammissibili. Essi possono essere trattati congiuntamente essendo tra loro collegati (entrambi i ricorsi contestano la partecipazione o la consapevolezza del ricorrente alla partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 19-bis della rubrica) ed essendo affetti dai medesimi vizi (genericità, in quanto non tengono conto dell'apparato logico - argomentativo della sentenza impugnata, e manifesta infondatezza). Per rendersene conto, è sufficiente considerare come la Corte d'appello abbia ritenuto che MI DJ (capi 4-bis, 7-bis, 13-bis, 14-bis e 19-bis) svolgesse nel sodalizio criminale il ruolo di organizzatore e reclutatore dei corrieri ed essendo a sua volta un corriere. 90 Più in particolare, MI DJ era stato per qualche tempo l'anello di congiunzione tra gli organizzatori del traffico ed i corrieri ed era stato anche lui addetto al trasporto delle sostanze stupefacenti in Sardegna in almeno due distinte occasioni risalenti ai mesi di giugno ed agosto 2008. Nel suo interrogatorio del 23 aprile 2012 l'imputato aveva negato un suo stabile inserimento nell'organizzazione criminale ma, alla luce delle risultanze probatorie delle intercettazioni telefoniche e del numero di episodi in cui era rimasto coinvolto, non è stato dato credito alla sua tesi difensiva della casualità della sua collaborazione con il gruppo criminale diretto da PA e MA, ed anzi si è potuto affermare che fosse coinvolto con un ruolo attivo ed importante anche negli altri episodi che gli erano stati contestati. Pur non partecipando direttamente al trasporto, DJ aveva collaborato all'organizzazione anche degli altri trasporti di stupefacenti in Sardegna, aveva atteso MA e l'esito dei suoi contatti commerciali, dimostrando di avere un ruolo non secondario nell'organizzazione e, soprattutto, non occasionale. Da ciò la Corte territoriale ha tratto il logico convincimento circa l'inserimento dell'DJ nella organizzazione, inserimento desumibile quindi anche sulla base di elementi diversi e più pregnanti rispetto alla consumazione dei reati fine, pur essendo questi ultimi plurimi e di consistente rilievo, cosicché la prova della partecipazione al sodalizio si sarebbe potuta ugualmente affermare anche sulla sola base di essi. Al cospetto di ciò, il ricorrente si limita a riproporre le stesse doglianze formulate con l'atto di appello, non prende assolutamente posizione rispetto alla motivazione della sentenza ed articola le censure astraendosi completamente dalle risultanze processuali così da confezionare doglianze aspecifiche e manifestamente infondate. 24. Il ricorso proposto da ED BI BI è infondato. 24.1. I primi due motivi (che riguardano i capi di accusa 1 e 2) vanno congiuntamente esaminati perché tra loro collegati ed implicano la soluzione di medesime questioni. Con essi il ricorrente sostanzialmente si duole del fatto che le sue delazioni avrebbero consentito l'arresto dei corrieri e ciò escluderebbe la sussistenza dei reati a suo carico, o quanto meno consentirebbe di valutare la sua condotta in termini di desistenza. Per una migliore intelligenza dei fatti, va ricordato che, con il capo 1), è contestato a AL AL ED, OP EL, IA MO il delitto di cui agli articolo 110 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309/90 (e successive modificazioni), per avere, in concorso tra loro (nonché in concorso con OK AB Abdallah, arrestato in flagranza per questo episodio e separatamente giudicato), 91 ciascuno con la condotta concorsuale sotto meglio specificata, detenuto, acquistato, venduto, trasportato, ceduto, sostanza stupefacente, in quantitativo pari a complessivi 920 grammi circa di eroina (di cui 910,38 grammi con principio attivo al 38,5%; 9,5 grammi con principio attivo al 45%), nonché grammi 219,33 di cocaina con principio attivo al 38,2%. Avendo ciascuno ricoperto i seguenti ruoli, mansioni e svolto le relative condotte: a) OK: posizione separata, corriere della droga che trasportava all'interno del proprio corpo, confezionata in 119 ovuli complessivi, dalla Campania, sino alla provincia di TA;
b) OP: venditrice della sostanza stupefacente nonché, con mansioni di supporto logistico per il corriere OK, scorta per quest'ultimo dalla Campania per tutto il viaggio sino alla provincia di TA;
avendo ricevuto, a titolo di corrispettivo o di acconto per la droga, l'importo di 5.000 euro in data 18.08.2007, somma inviatale dall'acquirente AL AL ED (che nella 好 circostanza utilizzò come nome di alias quello di AR GA NI), tramite il servizio di spedizione finanziaria della Western Union;
c) AL AL Abmed: acquirente della sostanza stupefacente a lui destinata per la successiva commercializzazione in territorio della Sardegna, dove risiedeva stabilmente, acquisto realizzato a seguito di trattative con la OP e, a titolo di pagamento o di acconto, con l'invio del denaro descritto al punto precedente;
d) IA MO: concorrente con il AL, da quest'ultimo incaricata di ricevere la droga recandosi alla stazione ferroviaria di Marrubiu, destinazione finale del corriere, dove sarebbe avvenuto lo scambio, alla presenza della OP. Fatto accertato in Marrubiu (OR) stazione ferroviaria il 20.08.07; condotte realizzate quantomeno a partire dal 18 agosto precedente, data del bonifico destinato alla OP e da questa incassato. Con il capo 2) è invece contestato a AL AL ED e a OP EL il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309/90 (e successive modificazioni), per avere, in concorso tra loro (nonché in concorso con AT IS MA arrestato in flagranza per questo episodio e separatamente giudicato), ciascuno con la condotta concorsuale sotto meglio specificata, detenuto, acquistato, venduto, trasportato, ceduto, sostanza stupefacente, in quantitativo pari a 710 grammi circa di eroina, con principio attivo tra il 36 ed il 45%. Avendo ciascuno ricoperto i seguenti ruoli, mansioni e svolto le relative condotte: a) AT IS MA: posizione separata, corriere della droga che trasportava all'interno del proprio corpo, confezionata in 71 ovuli complessivi, dalla Campania, sino alla provincia di TA;
92 b) OP: venditrice della sostanza stupefacente nonché, con mansioni di supporto logistico per il corriere AT, scorta per quest'ultimo dalla Campania per tutto il viaggio sino alla provincia di TA;
c) AL AL ED: acquirente della sostanza stupefacente a lui destinata per la successiva commercializzazione in territorio della Sardegna, dove risiedeva stabilmente, acquisto realizzato a seguito di trattative con la OP, dalla quale avrebbe dovuto ricevere il quantitativo trasportato dal AT in un albergo di Arborea, dove il corriere aveva preso alloggio in attesa di espellere la droga dal suo intestino;
Fatto accertato in Arborea (OR) il 23.09.07; condotte realizzate in data antecedente ed imprecisata. 24.1.1. In relazione al capo 1), i Giudici del merito hanno concordemente ritenuto che il corriere (GO) con la droga fosse atteso da due donne, individuate rispettivamente in IA MO ed OP EL. Ciascuna di queste due donne aveva avuto un ruolo fondamentale in tutta la vicenda processuale per i compiti ricoperti all'interno dell'organizzazione. IA MO era la sorella di OM RG, quest'ultima legata sentimentalmente al principale responsabile dell'organizzazione di narcotraffico protagonista della prima fase delle indagini, identificato inizialmente in MWANYIRO AR AO che poi si era rivelato essere una identità falsa, come ammesso dallo stesso imputato nel corso di dichiarazioni spontanee rilasciate nel presente giudizio. Dagli accertamenti effettuati alla banca dati della Polizia Giudiziaria, le due ragazze di origine sarde risultarono essere in contatto con numerosi cittadini stranieri, tutti gravitanti nell'ambito della Comunità di recupero "Il Samaritano" di Arborea. Ulteriori verifiche consentirono di accertare che le due sorelle RG usufruivano di strutture alberghiere per periodi di minima durata. Il principale protagonista della prima fase delle indagini ed anche di questo capo di imputazione si era scoperto chiamarsi in realtà ED AL AL e non MWANYIRO AR AO. In passato l'uomo era stato ospite della Comunità di recupero II Samaritano di Arborea. Gli stretti legami tra BI BI e la famiglia IA di Terralba era dimostrata anche dalla convivenza dello straniero a casa dei suoceri, con i genitori e il fratello delle ragazze, a loro volta imputati nel presente procedimento. Un ulteriore spunto investigativo venne trovato analizzando gli atti processuali di un altro arresto avvenuto circa due anni prima. Le indagini esperite dai Carabinieri di Arborea permisero di accertare che il 31 gennaio 2005 era stato arrestato presso la predetta Comunità certo Accossu Marcello, trovato in possesso di 8 ovuli di cocaina, denaro e strumenti da taglio 93 che, per tipologia di confezionamento e modalità di trasporto, erano simili agli ovuli espulsi dal GO. In effetti i sospetti della Polizia Giudiziaria trovarono conferma nelle dichiarazioni rese dall'Accossu, il quale riferì che della sostanza stupefacente era stata consegnata ad AR BI all'interno della Comunità ii Samaritano da una donna di colore circa 4 o 5 mesi prima. La circostanza era stata riferita all'Accossu da RG OM, già legata sentimentalmente al BI, la quale aveva ospitato a casa sua la donna di colore in quanto partecipe anche lei dei traffici di sostanze stupefacenti del BI L'Accossu, pluripregiudicato specifico, rilasciò dichiarazioni alla A.G. di TA (trasmesse anche alla DDA), nelle quali professava la sua innocenza, sostenendo che altri, a sua insaputa, avevano sistemato nella sua camera la droga sequestrata, per incastrarlo e accusarlo ingiustamente. Tra coloro che potevano avere, a parere di ACCOSSU, realizzato la calunnia reale a suo danno, egli indicò proprio AR AO (AL AL), a carico del quale rese anche ulteriori dichiarazioni accusandolo di gestire, dall'interno della Comunità, dove si trovava in esecuzione pena per specifici reati di droga, una vera e propria organizzazione di narcotraffico, con vari collegamenti sia in Sardegna sia in Italia, alla quale cooperava attivamente anche la fidanzata OM. In particolare, l'Accossu precisò che il BI circa una volta al mese riceveva la visita in Comunità di un certo PA, di origine keniana, il quale chiamava AR "zio". La coincidenza tra queste dichiarazioni, di oltre due anni antecedenti all'episodio OK, e i fatti accertati in flagranza a carico di quest'ultimo, determinò un importante approfondimento investigativo in questa direzione tanto che i Carabinieri, che avevano proceduto all'arresto di ACCOSSU, furono in grado di rilevare, quale ulteriore e significativa coincidenza, che la droga sequestrata a OK nell'anno 2007 presentava forti analogie nel confezionamento degli ovuli con quella sequestrata nella camera di ACCOSSU, che tra l'altro era stata certamente ivi depositata da un corriere che, come il OK, la portava in corpore, come facilmente rilevato dalla presenza sugli ovuli nella camera di ACCOSSU di materiale organico di tipo fecale. Pertanto, gli accertamenti susseguenti all'arresto di OK orientarono le indagini decisamente verso AR AO/BI ed i suoi principali interlocutori, per cui quel primo arresto ebbe l'importantissima funzione di dare il via, in modo approfondito, alle indagini sull'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. In varie dichiarazioni AR/AL aveva attribuito a se stesso il merito sia 94 of dell'arresto di ACCOSSU sia dell'arresto di OK, sostenendo in proposito di aver agito quale agente provocatore ed informatore della Polizia Giudiziaria, alla quale aveva fornito tutte le indicazioni utili per consentire l'arresto dei responsabili. In realtà, secondo quanto ritenuto dai Giudici del merito, il BI era uno dei protagonisti principali del narcotraffico, che ebbe la sua prima traccia processuale proprio nell'episodio in esame, del quale lo stesso BI doveva essere considerato responsabile. Infatti, dallo sviluppo dei tabulati telefonici degli apparecchi in uso al GO, si accertò che quest'ultimo aveva avuto numerosi contatti con due utenze in uso al BI anche se intestate ad altre persone. Inoltre, la stessa KU sostenne con la CE di avere un appuntamento con il fratello che aveva avuto un incidente, cioè il BI, dimostrando in tal modo anche il pieno coinvolgimento di quest'ultimo nell'operazione illecita. Le dichiarazioni di AR/AL relative a quest'episodio - seppure rilasciate al fine di accreditarsi quale confidente confermavano il coinvolgimento della - OP e di MO IA. Il BI aveva per lungo tempo tentato di accreditarsi come confidente della Polizia Giudiziaria e collaboratore ma in realtà agiva su due fronti, continuando a gestire i suoi traffici illeciti mentre la Polizia indagava. Infatti AR AO/AL aveva dichiarato al P.M. che MO RG si trovava alla stazione di Marrubiu per caso perché doveva andare a trovare una zia che lavorava alla Croce Rossa;
mentre nello stesso luogo non c'era alcuna donna di colore. Le dichiarazioni erano frutto del tentativo del AL di tutelare se stesso ed i propri traffici in quanto era evidente il tentativo di giustificare la presenza della IA in stazione e l'asserita assenza di una qualsiasi donna di colore. Sul punto le dichiarazioni erano state smentite dalla teste US AR, la quale, in modo del tutto disinteressato, aveva affermato di avere notato entrambe le donne in atteggiamento di attesa, circostanza confermata anche dalla contestualità dell'arrivo delle due donne e dello stesso corriere alla stazione ferroviaria. Espletate le indagini patrimoniali, queste dimostravano che anche MO RG partecipava attivamente all'attività illecita del cognato per conto del quale, nel medesimo mese di agosto 2007, aveva effettuato delle spedizioni di denaro per complessivi 10.000 euro a due cittadine keniane (il 7 agosto). Pertanto, era del tutto inverosimile la presenza casuale della RG nella stazione di Marrubiu, dove stava invece per diretto mandato del cognato AR/AL. 95 Di conseguenza, anche la RG, doveva essere ritenuta responsabile del reato in esame. Anche la KU era stata destinataria di un bonifico Western Union di 5.000 euro il 18 agosto precedente spedito da AR AO/AL. Infine, la KU disse alla CE che aveva un appuntamento con il "fratello" (da intendersi come BI in quanto la donna affermò che aveva avuto un incidente con la macchina, esattamente come accaduto all'odierno imputato) e nella seconda occasione in cui si recò all'interno dell'esercizio commerciale, affermò di averci litigato, mentre in effetti l'impedimento all'incontro era costituito dall'arresto del GO. Si poteva quindi affermare con certezza che, contrariamente a quanto dichiarato dal BI al P.M. in sede di spontanee dichiarazioni, nel periodo tra il dicembre 2007 ed il gennaio 2008, il BI conosceva già la OP. In particolare il keniano aveva affermato di avere conosciuto la OP solo * in occasione del secondo arresto di un corriere (quello di AT ELVIS) che viaggiava per conto della stessa donna, comunque coinvolta nei traffici illeciti in contatto con DZ JU MA. In conclusione, si poteva affermare con certezza che vi erano a carico delle due donne e dello stesso BI una serie di fonti di prova di carattere indiziario che avevano la caratteristica di gravità, precisione e concordanza e da cui si poteva desumere la responsabilità penale dei tre imputati, ed affermare che il GO non fosse capitato per caso a Marrubiu ma vi fosse stato appositamente inviato per incontrare le persone che lo attendevano, che a loro volta erano in attesa alla stazione su specifico incarico di un soggetto che era stato individuato in AR/AL il quale, per motivi suoi personali, confidò alla Polizia Giudiziaria l'arrivo del corriere con il carico di droga, per accreditarsi come confidente affidabile e continuare i suoi traffici in altra località. In realtà, va ribadito come fosse documentalmente provato che il BI aveva inviato il 18 agosto 2007 la ragguardevole somma di 5.000,00 Euro alla KU per finalità che dovevano essere ricondotte al traffico di droga, non avendo causali alternative. Stante la contiguità temporale e l'assenza di ogni diversa causale la spedizione di denaro era chiaramente ricollegabile al trasporto di droga del 20 agosto. Le indagini patrimoniali compiute nel presente procedimento dimostravano che anche MO RG partecipava attivamente all'attività illecita del cognato, per conto del quale, nel medesimo mese di agosto 2007, aveva effettuato delle d spedizioni di denaro per complessivi 10.000 euro a due cittadine keniane (il 7 agosto). 96 Pertanto, era del tutto inverosimile la presenza casuale della RG nella stazione di Marrubiu, dove stava invece per diretto mandato del cognato AR/AL. Sulla base di ciò è stata ritenuta evidente la sussistenza del reato di cui al capo 1), poiché il BI era l'organizzatore ed il finanziatore della operazione di trasporto della droga a lui destinata tramite il corriere GO che la aveva trasportata in corpore fino alla stazione di Marrubiu dove lo attendevano la sua compagna KU e la cognata MO per incarico dello stesso BI. La operazione di acquisto e trasporto era conclusa già al momento dell'accordo e comunque della partenza di GO che aveva appuntamento alla stazione di Terralba con gli appartenenti al gruppo BI per la consegna degli ovuli e da ciò è stata esclusa l'ipotesi della desistenza non avendo senso parlare di insussistenza di un reato già perfettamente compiuto. 24.1.2. In relazione al capo 2), i Giudici del merito hanno concordemente affermato che il reato si verificò a poco più di un mese dall'arresto di GO, ma il NG fu arrestato dalla Polizia di Stato, che comunque operò grazie ad una "soffiata" di AR/AL, il quale da tempo stava collaborando anche con la Polizia. In particolare, dalla relazione di servizio datata 2 ottobre 2007 emerge che poco dopo l'arresto del GO, il BI aveva offerto la sua collaborazione anche alla Polizia di Stato sostenendo di essere a conoscenza dei traffici di stupefacenti tra la Campania e la Sardegna, in cui il trasporto di stupefacenti veniva effettuato a mezzo di corrieri ovulatori. La collaborazione con il BI era nata casualmente in occasione di un incidente stradale occorso al BI nel mese di agosto 2007. La Polizia Stradale, intervenuta sul posto, riuscì ad instaurare un rapporto di confidenza con il BI, che dal quel momento divenne un confidente anche della Polizia di Stato. Secondo il BI, nel traffico di stupefacenti tra la Campania e la Sardegna aveva un ruolo importante EL KU, che era il punto di riferimento dei corrieri in Sardegna. Fin dalle prime fasi della sua nuova collaborazione il BI si era anche impegnato a contattare la Polizia di Stato nel caso in cui avesse avuto notizie dell'arrivo di un corriere. In data 17 settembre 2007 fu predisposto un servizio di controllo presso il porto di Olbia ma senza risultato. Dopo vari contatti nei giorni successivi, il 23 settembre successivo la fonte confidenziale telefonò ai suoi referenti presso la Squadra Mobile di TA per riferire che una persona di colore, notata poco prima da una pattuglia della Polizia Stradale, era con molta probabilità il corriere. Il NG fu quindi arrestato dalla Polizia di Stato, ad Arborea, con un quantitativo di eroina, pari a circa settecento grammi, che aveva trasportato in corpore. 97 Anche in questo caso le indagini consentirono di accertare che il corriere aveva percorso la tratta navale da Civitavecchia ad Olbia e che, come GO, dimorava nella zona di Castel Volturno. La polizia procedette quindi all'arresto di LI MA NG presso l'Hotel La Pineta di Arborea poco prima delle ore 24.00 del 23.09.2007, nel momento in cui il corriere era arrivato in taxi. I verbalizzanti notarono che lo straniero si toccava con insistenza la pancia e supposero quindi che potesse trattarsi di un corriere ovulatore. Il NG fu poi sottoposto a perquisizione dopo il suo ingresso nella camera e, in vari punti, furono trovati i primi 16 ovuli già espulsi mentre successivamente ne vennero espulsi altri 55, sotto il controllo della P.G. I 71 ovuli trasportati dal NG sono risultati contenere complessivamente circa 710 gr. netti di sostanza stupefacente (ovvero circa 10 gr. per ciascun ovulo). La sostanza aveva una percentuale di purezza oscillante, a seconda del campione analizzato dal consulente chimico, tra il 36 ed il 45%, quindi una percentuale di purezza particolarmente elevata, considerata la tipologia di sostanza stupefacente, ovvero l'eroina, di solito commercializzata con percentuali meno elevate. L'identità della fonte confidenziale venne inizialmente tenuta celata dalla Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 203 cod. proc. pen. Nel corso dell'indagine, l'identità del confidente fu rivelata, non già dalla P.G. bensì dallo stesso confidente che si fece vanto di questa sua attività informativa. La circostanza venne poi confermata dalla stessa Polizia Giudiziaria, che, liberata dal segreto che aveva tenuto per ragioni di protezione del proprio confidente, rivelò che il soggetto era stato una fonte informativa della Polizia. I Giudici del merito hanno in più parti ed in dettaglio analizzato queste dichiarazioni per dimostrare che OMAR/AL faceva un doppio se non triplo gioco, poiché le informazioni che lui rivelava alla Polizia erano frutto delle sue stesse attività illecite ed egli, fornendo queste informazioni, aveva concepito un piano che gli consentiva di realizzare attività illecite di ben più ampia portata, facendo arrestare ogni tanto qualche corriere, in modo da procurarsi una sorta di patente di credibilità e di impunità che gli consentiva sia di superare il suo problema di straniero non in regola con il permesso di soggiorno, sia di poter continuare a trafficare in sostanze stupefacenti. Con riferimento alla responsabilità penale del AL per il reato in esame, Giudici del merito hanno evidenziato che la sua conoscenza del trasporto di droga e dei soggetti implicati derivava dal suo diretto coinvolgimento nel traffico, 8 898 come ampiamente dimostrato dall'indagine, e non certamente dalla sua posizione di confidente. Il BI non poteva che essere a conoscenza dell'episodio in esame, proprio perché direttamente coinvolto nella sua organizzazione. Anche questa operazione fu preceduta da alcuni sostanziosi trasferimenti di denaro che sono stati riepilogati in una scheda redatta dalla Polizia Giudiziaria. Dagli atti di indagine svolti dalla P.G. risultava poi che OMAR/AL era l'organizzatore in prima persona di quella operazione. Come dichiarato dallo stesso OMAR/AL e come risultava nella tranche di indagine seguita dai Carabinieri, l'operazione era stata realizzata dal AT unitamente a OP EL. L'arresto fu la conferma che nella zona dell'oristanese convergevano soggetti africani di varie nazionalità, con destinazione proprio la provincia di TA, dove la droga veniva portata. Rimaneva da accertare chi fossero i K destinatari dello stupefacente. OMAR/AL sostenne, nelle sue dichiarazioni spontanee, che il corriere e la stessa OP avrebbero dovuto proseguire sino a Cagliari, indicazione che era volutamente forviante, proprio per tenere lontani da sé tutti i sospetti che invece lo riguardavano direttamente. La fonte accusatoria nei confronti della OP relativamente all'episodio di traffico ora narrato era rappresentata dalle dichiarazioni accusatorie del AL. Le stesse erano riscontrate, in particolare, da un dato esterno individualizzante, costituito dalla presenza della donna (accertata dai Carabinieri) presso l'Hotel "Le Torri" di Arborea il giorno 23 settembre 2007, cioè lo stesso giorno dell'arresto del AT presso l'Hotel "Pineta" della cittadina oristanese. Inoltre, dalle sommarie informazioni assunte da GR IA, impiegato presso il ristorante La Pineta, risultava che il 24 settembre 2007 si erano presentati presso il predetto locale pubblico una coppia di stranieri di colore che cercavano un loro connazionale. Il dato probatorio della presenza della KU nell'albergo di Arborea assumeva maggiore consistenza se si collegava all'episodio precedente ed alle emergenze investigative complessive dalle quali risultava il coinvolgimento della ghanese nei traffici tra la Campania e la Sardegna gestiti dal AL. Le stesse intercettazioni dei colloqui tenuti in camere tra la OP ed il suo compagno di allora OK, nonostante l'audio pessimo, evidenziavano certamente la conoscenza non superficiale con AR/AL (il cui nome veniva spesso citato), con il quale nel corso dell'attività d'intercettazione aveva avuto ben cento contatti telefonici. In conclusione, secondo il conforme approdo conseguito dal Giudici del merito, dalle indagini è emerso che BI aveva finanziato anche il trasporto della droga del secondo corriere, essendo egli colui che aveva inviato il denaro e che 99 era in costante contatto con la KU che attendeva il corriere al suo arrivo. Inoltre il reato era certamente perfezionato al momento del trasporto della droga con destinazione l'oristanese dove dimorava BI presso la famiglia RG che stava al suo servizio e BI ne era il principale artefice. 24.1.3. La Corte d'appello ha dunque ritenuto la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica sulla base di una costellazione indiziaria del tutto concordante ed unitaria, perfettamente idonea per consentire di ritenere che entrambi gli episodi hanno visto protagonista BI BI e tale approdo la Corte territoriale ha conseguito attraverso una motivazione prova di vizi di manifesta illogicità e particolarmente approfondita quanto all'analisi degli elementi di prova acquisiti al processo, che sono stati AA ordinati uno per uno e si sono rivelati certi con riferimento al fatto da provare. Né la Corte distrettuale ha trascurato le obiezioni mosse dal ricorrente, il quale in sostanza assume che se egli avesse partecipato alla commissione dei reati, avrebbe perduto il denaro già impiegato nella operazione facendo arrestare i corrieri e ciò era contrario a suoi interessi. Sul punto, la Corte d'appello ha correttamente evidenziato come l'argomento sia di scarsa rilevanza, poiché, una volta che BI aveva deciso di fare il doppio gioco per potere lavorare poi tranquillo sotto la protezione di polizia e carabinieri, aveva certamente messo in conto qualche contenuta perdita, posto che non si trattava di grosse somme, a fronte del vantaggio che avrebbe ricavato in futuro alla luce dei nuovi contatti che aveva in corso e dello spostamento della base dei suoi traffici dall'oristanese a Cagliari, dove il mercato della droga era molto fiorente e dove era più facile sfuggire ai controlli piuttosto che in piccoli centro dell'oristanese. Si tratta di una motivazione logica, perché perfettamente il linea con le massime di esperienza generalizzate, in forza delle quali, secondo l'id quod plerunque accidit, è conveniente subire una perdita economica contenuta rispetto al conseguimento di un vantaggio economico ampiamente superiore alla perdita stessa, ed in linea altresì con le acquisizioni processuali, posto che è stato accertato il ricco traffico illecito intrattenuto dal ricorrente che, al di fuori dei predetti reati, non ha affatto contestato gli altri reati (capi 3 e seguenti) risultati commessi in epoca successiva e prossima a quelli di cui ai capi 1) e 2), il che conferma il convincimento dei giudici del merito secondo il quale il BI aveva intessuto una strategia diretta a trafficare in sostanze stupefacenti, simulando di collaborare con le forze di polizia. Va solo chiarito che, a fronte di un apparato motivazionale adeguato e logico, le repliche fattuali del ricorrente, dirette a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, non è consentita nel giudizio di legittimità, 100 come è stato chiarito attraverso lo scrutinio di altre posizioni (v. sub 9 del considerato in diritto). Correttamente è stata anche esclusa l'ipotesi della "desistenza volontaria", sul rilevo che, nel caso in esame, i rispettivi reati (capi 1 e 2) erano già consumati ed era stato già inviato anche il prezzo dell'acquisto o quanto meno parte di esso, per cui non ha senso parlare di desistenza volontaria per la quale (ai sensi dell'art. 56, terzo comma, cod. pen.) occorre che la condotta dell'agente, per volontaria iniziativa dello stesso, si sia arrestata prima del completamento dell'azione esecutiva ed abbia impedito l'evento; è necessario, quindi, un comportamento positivo tale da evitare che il tentativo posto in essere abbia determinato il risultato prima voluto. Qualora, invece, l'agente abbia portato a termine la condotta delittuosa, il reato è completo in tutti i suoi elementi costitutivi e deve considerarsi perfezionato (Sez. 4, n. 6781 del 4 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259283), come è avvenuto nel caso di specie, in quanto l'accordo tra compratore e cedente si era concluso e il reato perciò era stato già consumato (Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, dep. 2012, Conti, v. 251736), tant'è che il denaro era stato anche spedito, altrimenti il corriere non sarebbe partito, senza la certezza di trovare in loco l'acquirente della sostanza e il supporto logistico per espellere gli ovuli. Consegue perciò l'infondatezza delle scrutinate doglianze. 24.2. Quanto al reato associativo (terzo motivo di gravame), il ricorrente non contesta la esistenza della associazione, sostenendo piuttosto che il suo ruolo fosse di mero partecipe dell'associazione campana, della quale sarebbe stato un gregario, in particolare un mero raccoglitore delle somme occorrenti per pagare la droga necessaria agli spacciatori della piazza di Cagliari, privo di qualsiasi autonomia. Sul punto, la Corte d'appello ha ricordato come la contestazione (capo 36) non riguardi il secondo o il terzo livello di importatori internazionali che non sono stati individuati, bensì il gruppo BI che operava in Sardegna e che a sua volta era associato con il gruppo campano e cioè con il ramo organizzativo composto da KU, JU MA, AL QU, NY IL ed altri. In tale ambito al BI era stato attribuito il ruolo di capo della associazione ed agli altri associati di partecipi, per avere, ciascuno, partecipato all'associazione per delinquere relativa ai plurimi episodi di narcotraffico indicati dal capo n. 1 al capo n. 30, in relazione ai quali, anche in concorso con soggetti non organici alla associazione per delinquere, ciascuno dei predetti realizzava la sua partecipazione al delitto associativo con le condotte, il ruolo, le attività in precedenza indicate (sub 1.2.1. e 1.3. del ritenuto in fatto). Alla stregua di ciò non ha il benché minimo fondamento la prospettazione secondo la quale il BI fosse un mero raccoglitore di richieste di acquisto di 101 droga, poiché al contrario il ricorrente condizionava il mercato offrendo la droga dopo avere avuto certezza della esecuzione dell'ordine da parte dei fornitori. Non a caso l'impiegato della agenzia della Western Union trasferiva il denaro anche senza la presenza materiale del ricorrente, dietro suo ordine telefonico, e a tale fatto è stato logicamente attribuito il chiaro ed inequivocabile significato, opposto alla tesi sostenuta dal ricorrente, e cioè che anche dalle Agenzie di trasferimento di denaro il BI era riconosciuto come capo della organizzazione e cioè come il soggetto che aveva la disponibilità e manovrava il denaro, derivando da tutto ciò la manifesta infondatezza del motivo. 24.3. Quanto alla doglianza circa il mancato riconoscimento della attenuante della collaborazione (quarto motivo), la tesi del ricorrente nuovamente si scontra con la ricostruzione fattuale, sostenuta da adeguata e logica motivazione, cui sono pervenuti i Giudici del merito, risultando perciò il motivo inammissibile perché non consentito e manifestamente infondato. H Richiamando principi di diritto già espressi e soprattutto analizzando (v. pag. 651 ss. della sentenza impugnata) dettagliatamente le dichiarazioni del BI, la Corte d'appello ha fondatamente ritenuto come il ricorrente avesse semplicemente cercato di accreditarsi come confidente davanti alla polizia giudiziaria, pur "sacrificando" due delle centinaia di operazioni che ha organizzato, dando informazioni che hanno consentito l'arresto di due dei corrieri, per continuare (come ha continuato) indisturbato i propri traffici, senza rivelare i sistemi di traffico, i nomi dei fornitori e la rete di spaccio che aveva organizzato, tacendo addirittura aspetti importanti di quelle due operazioni oristanesi (onde non implicare la sua compagna e le persone a lui più vicine). Da ciò il logico convincimento che il ricorrente non solo non ha collaborato nei sensi previsti dagli articoli 73, comma 7, e 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 (cosicché la Corte territoriale non ha operato alcuna sovrapposizione circa l'ambito di operatività delle due attenuati pervenendo alla conclusione di escluderle entrambe dopo aver dato ampiamente conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente anche con specifico riferimento ai reati scopo), bensì abbia soltanto fatto il "doppio gioco" per ricavarsi presso la Polizia Giudiziaria un ruolo di confidente e poi di collaboratore presso l'autorità giudiziaria, onde allontanare da sé e dai suoi più stretti collaboratori la morsa delle indagini (ma anche per altre finalità minori, individuate dal primo giudice, fra cui la necessità di liberarsi di corrieri sgraditi, che peraltro non intaccano il dato pacifico della mancanza di una collaborazione completa ed utile nel senso richiesto dalla norma) e potere nel contempo continuare indisturbato i traffici in atto e quelli ben più rilevanti che stava organizzando nell'ambito di un salto di qualità di cui stava gettando le basi. 102 Le indagini, come ricostruite nella prima parte della sentenza impugnata, hanno comunque consentito di smascherare il doppio gioco del BI che, in realtà, era l'organizzatore in proprio di traffici di notevole livello di sostanze stupefacenti, dai quali aveva tratto dei notevoli guadagni economici finché era stato possibile portarli a compimento (il capo 27 delle imputazioni dà conto del fatto che risultano movimentazioni di denaro per oltre € 140.000 da gennaio 2007 al termine delle indagini), il che, secondo la Corte cagliaritana, offre la prova della assenza di qualsiasi collaborazione da parte del suddetto imputato, con la conseguenza che è stato correttamente escluso che competesse l'applicazione delle attenuanti reclamate. 24.4. E' inammissibile anche il quinto motivo di gravame. Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte d'appello ha ritenuto come fosse indecoroso il paragone fra il BI e coloro che hanno chiesto di percorrere la strada del ravvedimento attraverso un inserimento comunitario. Secondo la Corte territoriale, è vero che il BI è stato in comunità ma è anche vero che egli anche in tale luogo ha spacciato droga e, appena uscito dalla comunità, ha subito ripreso la attività di spaccio in grande stile. Se anche è riuscito ad ingannare coloro che dovevano vigilare sul suo percorso di reinserimento, il dato oggettivo resta, secondo la Corte d'appello, quello per cui BI non ha tratto alcun frutto dalla offerta di recupero derivante dal collocamento, a spese pubbliche, in più di una comunità terapeutica, in quanto ha strumentalizzato anche gli inserimenti per intessere la tela occorrente per la ripresa dei traffici quando fosse uscito, il che è puntualmente avvenuto. Giustamente priva di fondamento è apparsa anche la richiesta delle attenuanti generiche in considerazione della "almeno parziale" collaborazione, avendo la Corte d'appello ancora una volta spiegato come non si sia trattato di una collaborazione bensì di reiterati tentativi di ingannare la giustizia strumentali alla possibilità per il BI di continuare i propri traffici, puntualmente continuati almeno fino al suo arresto, come emergente al di là di ogni ragionevole dubbio anche soltanto dalle intercettazioni che dimostrano come BI organizzasse e portasse a termine continue operazioni di trasporto e commercializzazione in grande stile di cocaina ed eroina "a chili". La pena è stata applicata nel minimo edittale, ragione per la quale è stata esclusa qualsiasi altra possibile riduzione, e tale motivazione assorbe, all'evidenza, la doglianza circa il fatto che la Corte del merito non abbia valutato la congruità per il reato continuato, in mancanza, come lo stesso ricorrente ammette, di un motivo di gravame specifico sugli aumenti disposti per la continuazione dal giudice di primo grado, laddove la specifica doglianza proposta 103 con il ricorso per cassazione, involgendo accertamenti di fatto, è decisamente preclusa. B
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di EI MI, AH WA, EN JA, JE JO, MA QU, CI OL, OP EL, PI RI, SA ZI, IA OM, DE EX, RE DO e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di AL AL ED, AL PP, AL QU, EN SI JU MA, OI LI, RA RM, DO AD, IA MA NI, IA MO, IA EL, TO IL AM KA NA e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente OV Liberati Silvio Amoresano Прочежно Slibenac DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 9 AGO 2016 IL CANCEL DERE Luana 104