Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/1990, n. 403
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Sentenza 16 giugno 1990

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Perché taluno possa dirsi volontariamente e consapevolmente inserito in un'associazione criminosa è necessario dimostrare la sua consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente con il suo apporto alla vita di un'associazione nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i loro contributi, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune (fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti non è necessario un accertamento tecnico qualora il giudice possa ricavare "aliunde" la certezza sulla qualità e sulla quantità della sostanza stupefacente.

Essendo quello di appello un giudizio di merito e non di legittimità, il giudice di appello è investito dell'esame di pieno merito su tutte le questioni, di fatto e di diritto, dedotte dalle parti, con la conseguenza che - tranne i casi eccezionalmente previsti dal legislatore nell'art. 522 cod. Proc. Pen., nei quali sono riconosciuti poteri di annullamento anche al giudice di appello - costui, nei limiti del devoluto, deve intervenire sulla sentenza impugnata di primo grado integrando la motivazione, correggendola e comunque decidendo nel merito. Ne deriva che nel caso in cui il giudice di primo grado, pur ritenendo la continuazione tra vari reati contestati all'imputato, abbia omesso di individuare quello più grave, rettamente opera il giudice di appello che provveda a tale individuazione, determinando la pena base, senza pronunziare annullamento.

Dei precedenti penali dell'imputato ben può il giudice di merito servirsi due volte per finalità diverse e per giudizi differenziati, ossia - come nella specie - al fine di determinare un aggravamento di pena e di negare la concessione delle attenuanti generiche.

Devono considerarsi generici i motivi di impugnazione che si limitino ad affermazioni apodittiche, prive di qualsiasi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e di una critica ragionata alla stessa, sicché il giudice dell'impugnazione non possa individuare le ragioni per le quali viene richiesta la "revisio prioris instantiae".

Le spese erogate dal comune, nel rispetto delle peculiari competenze, ai sensi degli artt. 2 e 90 della legge n. 685 del 1975 per gli interventi di recupero dei tossicodipendenti, sono in diretta relazione con il traffico di droga attribuito a qualsiasi associazione criminosa sicché viene conferita alla citata amministrazione una posizione giuridica soggettiva autonoma e differenziata rispetto alle esigenze generali di tutela della collettività contro i crimini in questione. Ne consegue che il comune è legittimato a costituirsi parte civile in un procedimento avente ad oggetto il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

La possibilità per il giudice di merito di calcolare gli aumenti di pena, per i reati ritenuti in continuazione di quello più grave, anziché in modo unitario, in quantità correlative a ciascuno di tali reati entro il limite massimo complessivamente previsto dalla legge, costituisce per il giudice una semplice facoltà e non un obbligo dato che la legge, coerentemente alla teoria del cumulo giuridico cui essa si ispira, si riferisce ad un aumento unitario, quale che sia il numero dei reati ritenuti in continuazione e senza pregiudicare l'autonoma loro individualità a tutti gli altri effetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/1990, n. 403
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 403
    Data del deposito : 16 giugno 1990

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