Sentenza 16 giugno 1990
Massime • 7
Perché taluno possa dirsi volontariamente e consapevolmente inserito in un'associazione criminosa è necessario dimostrare la sua consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente con il suo apporto alla vita di un'associazione nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i loro contributi, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune (fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti non è necessario un accertamento tecnico qualora il giudice possa ricavare "aliunde" la certezza sulla qualità e sulla quantità della sostanza stupefacente.
Essendo quello di appello un giudizio di merito e non di legittimità, il giudice di appello è investito dell'esame di pieno merito su tutte le questioni, di fatto e di diritto, dedotte dalle parti, con la conseguenza che - tranne i casi eccezionalmente previsti dal legislatore nell'art. 522 cod. Proc. Pen., nei quali sono riconosciuti poteri di annullamento anche al giudice di appello - costui, nei limiti del devoluto, deve intervenire sulla sentenza impugnata di primo grado integrando la motivazione, correggendola e comunque decidendo nel merito. Ne deriva che nel caso in cui il giudice di primo grado, pur ritenendo la continuazione tra vari reati contestati all'imputato, abbia omesso di individuare quello più grave, rettamente opera il giudice di appello che provveda a tale individuazione, determinando la pena base, senza pronunziare annullamento.
Dei precedenti penali dell'imputato ben può il giudice di merito servirsi due volte per finalità diverse e per giudizi differenziati, ossia - come nella specie - al fine di determinare un aggravamento di pena e di negare la concessione delle attenuanti generiche.
Devono considerarsi generici i motivi di impugnazione che si limitino ad affermazioni apodittiche, prive di qualsiasi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e di una critica ragionata alla stessa, sicché il giudice dell'impugnazione non possa individuare le ragioni per le quali viene richiesta la "revisio prioris instantiae".
Le spese erogate dal comune, nel rispetto delle peculiari competenze, ai sensi degli artt. 2 e 90 della legge n. 685 del 1975 per gli interventi di recupero dei tossicodipendenti, sono in diretta relazione con il traffico di droga attribuito a qualsiasi associazione criminosa sicché viene conferita alla citata amministrazione una posizione giuridica soggettiva autonoma e differenziata rispetto alle esigenze generali di tutela della collettività contro i crimini in questione. Ne consegue che il comune è legittimato a costituirsi parte civile in un procedimento avente ad oggetto il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
La possibilità per il giudice di merito di calcolare gli aumenti di pena, per i reati ritenuti in continuazione di quello più grave, anziché in modo unitario, in quantità correlative a ciascuno di tali reati entro il limite massimo complessivamente previsto dalla legge, costituisce per il giudice una semplice facoltà e non un obbligo dato che la legge, coerentemente alla teoria del cumulo giuridico cui essa si ispira, si riferisce ad un aumento unitario, quale che sia il numero dei reati ritenuti in continuazione e senza pregiudicare l'autonoma loro individualità a tutti gli altri effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/1990, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1990 |
Testo completo
40 3
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 16.6.1990 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA
N. 1997Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Boschi RC Presidente
1. Dott. Rombi Paride Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> Di Mauro IU
->> N. 26563/88
3. » RO UA
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 4. » NT FO
Rilasciata copia, studio. al SIG. Senatzo ha pronunciato la seguente per diritti L. 16000 SENTENZA
# 14 , 1991
IL CANCELLIERE CANdy sul ICrso proposto da
1°) AR CO nato a [...] il [...]
30) AR AT nato a [...] il [...]
5°) OL NE nata a [...] il [...]
10°) OL RO nato a [...] il [...] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
11°)ZZ RI nato a [...] il [...] Rilascista copia studio GACCI Gennaro, Roberto nato a Venezia il 4 marzo 1942Zennar al SIG. 12. 1
1
твоя dirittiper digit LUG. 1991 14°) TE ER nato a [...] il [...]
IL CANCELLIERE
15°) OM IR nato a [...] il [...]
16°) OM AT nata a [...] il [...]
170) DO LE nato a [...] il [...] Exist auth=1=sentenza denunziata-ed #neorse,
190) PA RA nato a [...] il [...] Fudits in pubblica udienza la relazione Jata dal Consignere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio! dal Sig. BALLARIM 21°) EN OL nato a [...] il [...] per di 4 0
# 25 SEX 1997 22 ) IN AN nata a [...] il [...]
IL CANCELLIERE 260 Paolo nato, a Milano il 23 febbraio 1952parte civil have.
27°) Di CC CI nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 28°) NO TA nato a [...] il [...] UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio 29°) NO MA nato a [...] il [...]
| Uchno # Pubblico Ministers in persona-del-bostitute Procuratore dat Sig. BRAMBALLA 31°) TE CL nato a [...] il [...] per diritti L. 2 0042/2000 Benerate
1-5 OTT 1999 33°) F9) HI BI nato a [...] il [...] IL CANCELLIERE
|35^) RO AN nata a [...] il [...]
37°) ER IO nato a [...] il 1° settembre 1960
LIRE 3000 38°) OM OR nato a [...] il [...] CEA
40^) LL LI nata a [...] il [...]
42°) RI DO nato a [...] il [...]
44°) EG OR nato a [...] il [...] AQ149611
LIRE 3000 avverso
CEA la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del
-11dit '===difensor 22 marzo 1988
Visti gli atti,la sentenza denunziata ed i ICrsi;
A0149612
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal LIRE 3000
CEA
Consigliere IU Di Mauro
Udito, per la parte civile Comune di Venezia,l'Avv.
IG Stochino del Foro di Venezia. A014961
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu LIRE ( 0 )
CEA to Procuratore Generale Dott. MA Pianura il quale ha concluso chiedendo che la Corte:
AQ149614 19) Dichiari inammissibili i ICrsi proposti da Caval
doro LE per omessa presentazione dei motivi e da EN OL, RO AN e ER E=
gidio per genericità e manifesta infonsatezza dei motivi.
2°) Annulli senza rinvio nei confronti di ZZ T'
RI la sentenza impugnata limitatamente ai capi
17(art. 635) e 18(art. 337) perchè estinti per amni=
stia ed elimini la relativa pena di mesi sei di re=
clusione.
7
:
3°) Annulli l'impugnata sentenza nei confronti di Addo= LIRE 3000
CEA lori NE, limitatamente al capo 2 della rubri=
ca(detenzione di 200 grammi di eroina), della stessa
OL NE, di AR CO, di ZZ T' AU149616 RI, di Di CC CI, TE CL e OLc LIRE 30
CE RO limitatamente al delitto ex art.75 legge
22 dicembre 1975 n.685 rispettivamente ascritto ai capi 4 e 11 della rubrica, nonchè nei confronti di AD149617
HI EA limitatamente sl mancato ICnoscimen' LIRE 3000
CEA to della continuazione di reato con i fatti di cui alla sentenza 28 ottobre 1987 della Corte d'Appello
di Venezia, con rinvio per nuovo giudizio sui punti AQ149618
e capi suddetti ad altra Sezione della Corte d'Ap= LIRE 3000
CEA pello di Venezia: Ish soon!
49) Ringetti,nel resto i ICrsi di OL NE, AR CO, ZZ RI, Di CC CI, OT
EG CL e HI BI.
5°) Rigetti ci ICrsi di AR OL, RO Rober=
to, TE ER, OM IR, OM Cateri=
na, PA RA, IN AN, IG OL,
NO TA, NO MA, OM OR,
LL LI, RI DO, EG OR.
6°) Condanni i predetti nonchè DO LE,
EN OL, RO AN e ER IO
al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
7°) Rettifichi le formule d'assoluzione per insufficien'
za di prove nei confronti di AR CO e DD
ri NE in ordine al capo 6), di AR CO-
e OL RO in ordine al capo 15, di Di CC
CI e HI BI in ordine al capo 13, di NO
TA e NO MA in ordine al capo 11), di
NT ER in ordine al capo 20, sostituendole con quella di "non avere commesso il fatto".
Uditi i difensori Avv.ti: adese
AR TT e IG: Favino del Foro di Roma
per CO AR ua bren
IO Della RO del Foro di Roma per NE
e RO, OL N eronis intest EL LI del Foro di Napoli, per RI
ZZ e DO RI
IU Frataccia del Foro di Roma per ER DA
LI
Prof.Carlo Taormina del Foro di Roma e CA EN
vegnu del Foro di Padova per CI Di CC
Gian IO GH del Foro di Roma per OR
EG.
Svolgimento del processo
:Per quanto qui interessa,il procedimento trae ori=
gine dai seguenti rapporti di polizia giudiziaria:
-Rapporto del 21 maggio 1984 del 2° distretto dive polizia di Venezia-S.Polo ascaIC di ER Dantel-
li, trovato in possesso di grammi 1,2717 di eroina e denunziato inoltre per il delitto di resistenza agli agenti di polizia che lo conducevano nel loro ufficio.
-Rapporto del 26 maggio 1984 della stessa autorità
di polizia a caIC di CL TE e della di lui moglie EL IC -poi deceduta, durante il periodo istrutRI- segnalati per telefono da ano=
nimi come spacciatori di eroina nella zona della
MiseICrdia e trovati in possesso della somma di
695.000 lire, rinvenuta nella borsetta della donna,
sulla cui provenienza i due avevano fornito scontrá- stanti versioni.
- Rapporto del 2 giugno 1984 della Squadra Mobile
di Venezia sezione stupefacenti a caIC dei suddet'
ti coniugi, trovati in possesso: della somma di
1.734.500 lire;
di una polizza di pegno riguardante un brillante di 2,11 carati per il quale l'agenzia di Mestre della Cassa di Risparmio aveva anticipato al TE la somma di 2.800.000 lire;
di due con'
fezioni di polietilene contenenti complessivamente grammi 0,900 diferoina;
di un sacchetto di plastica trasparente contenente grammi 24,200 di uguale sostanza, rinvenuto nel corso di una perquisizione- in una tasca di una vestaglia del TE;
di altre tre confezioni di eroina rinvenute cucite in una manica della suddetta vestaglia;
di un'agenda del
1976 contenente indicazioni di cifre di denaro rife=
rite ad acquisto di "etti"; di un sachetto, discarta contenente 74 sacchetti di polietilene delle diment Y sioni di cm. 12,5 x 8, simili a quelli contenenti l'e=
roina sequestrata;
di una bilancina di precisione,
con pesi relativi a grammi e milligrammi, rinvenuta su una mensola dell'ingresso dell'abitazione; di parecchi oggetti preziosi. O
– Rapporti del 12 serdel 19 giugno 1984, della stessa
Squadra Mobile sezione stupefacenti,a caIC dei predetti coniugi, nei quali si informava che tutti i campioni della sostanza sequestrata denunziavano la presenza di eroina e si riferivano notizie a chiarimenti su tutte le annotazioni risultanti dal'
l'agenda sequestrata.
-Rapporto del 2 luglio 1984 del Nucleo operativo dei carabinieri di Venezia Mestre a carico, fra altri,Mestre, di CO AR, AT AR, NE e Rober=
to OL, nel quale si riferiva che, mediante in'
tercettazioni telefoniche sull'utenza del AR, so=
spettato autore di una rapina perpetrata al Lido
di Venezia, era stata accertata l'esistenza di fun vasto traffico di stupefacenti e si esponeva un-e=
pisodio che aveva portato al sequestro di duecento grammi di eroina.
Allesore -15,42 del 29 giugno 1984 era stata inter=
cettata una telefonata tra il AR e tale OL
MU, nel corso della quale il primo invitata quest'ultimo a recarsi, al termine della giornata-
lavorativa, a casa di "quell'altro", aggiungendo che egli sarebbe andato in casa del "OL" alle ore ven'
tidue della stessa sera. Durante l'appostamento pre=
disposto sotto l'abitazione del MUti carabinie=
ri avevano visto arrivare un'auto Fiat 128 di colo=
re bianco targata PD 290935 constre persone a boré do, una delle quali -la sola conosciuta dai milita=
ri- era il MU. Verso le ore 22,15 era giunta un'auto-Fiat 127 di colore verde targata VE 258361
con portabagagli fissato sul tetto guidata dal AR
il quale, dopo avere parlato con i tre uomini dell'al'
tra aŭto,era risalito a bordo della sua in compagnia di uno di essi, poi identificato per il AR, avviandosi. I carabinieri si erano posti all'inse=
guimento ma il AR, accortosi della presenza dei militari, aveva invertito la direzione di marcia.
Durante il lungo inseguimento il AR aveva
.
lasciato cadere sulla carreggiata un involucro dis cellophane, contenente duecento grammi di eroina,
subito raccolto dai militari che, desistendo dallo
3
inseguimento, erano andati ad appostarsi nei pressi dell'abitazione del AR sita in Venezia-Malconten'
ta. Verso la mezzanotte era giunta, spinta da un'au=
to BMW targata VE 275982 alla cui guida era il pros prietario Stefano TR,l'auto Fiat 127 di colo re verde con a bordo il AR ed il RI, che
**
erano stati arrestati. Contemporaneamente era stato eseguito l'arresto del MU e dictale AV
NT,altrö passeggero della Fiat 128 primasta po=
steggiata sotto l'abitazione del MU. Nel corso.
della perquisizione, immediatamente eseguita in ca= sa del AR, erano stati rinvenuti, in un laborato=
rio annesso,59 sacchetti di cellophane, altri 39 sac'
chetti dello stesso materiale di formato più pieco=
lo e, nella camera da letto,la somma di 1.175.750
lire in contanti ed un assegno dell'importo di
1990.000 lire.Era stata altresì rinvenuta e sequestra=
ta una lettera diretta all'NE OL dal marito UR OS, detenuto a Pianosa,nel' la quale costui biasimava che essa si fosse dedica=
ta allo spaccio di eroina in bustina.
- Rapporto del 7 luglio 1984 della Squadra Mobile
di Venezia sezione stupefacenti a caIC, fra molti altri, di CO AR, NE e RO OL
RI ZZ, RO RO, ER TE,
IR e AT OM, RA PA, AN
IN, OL IG, CI: Di CC, TA e Ma=
rio NO, CL TE, BI HI, AN
RO, IO ER, OR OM e LI
LL per detenzione e spaccio d'eroina, accerta=
ti attraverso, intercettazioni telefoniche sulle u=
tenze del TE e della famiglia OL e accer-
tamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria presso gli alberghi Michelangelo e President di Mestre p
Il 20 luglio 1984 11 Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia chiese la formale(s) istruzione in ordine ai fatti riferiti nel rappor=
to dei carabinieri e successivamente per quelli ri:
feriti nell'ultimo rapporto della polizia. L'istrut' toria fu poi estesa anche agli altri rapporti ed il giudice istruttore procedette a caIC di quaran'
taquattro imputati, disponendo alcune perizie tossi=
cologiche ed emettendo quindi, in data 20 dicembre
1985, sentenza-ordinanza, a seguito della quale gli imputati elencati in epigrafe (con molti altri non più considerati in questa sede,fra i quali LE
RO DO, del cui ICrso la Corte deve occupar=
si soltanto per dichiararne l'inammissibilità a cau=
sa di rinunzia all'impugnazione) furono tratti al giudizio del tribunale di Venezia per rispondere dei reati appresso indicati. (Per una migliore com=
prensione delle questioni che vengono proposte da=
gli imputati con i motivi di ICrso e sono state trattate nelle sentenze di merito sempre con rife=
rimento ai capi della rubrica- le imputazioni ven'
gono riportate, per tutti gli imputati, con i numeri progressivi corrispondenti della rubrica originaria e come ritenute dal tribunale, senza cioè le aggra=
vanti già escluse in quella sede)..
AR, AR, NE OL
2) Del delitto di cui agli artt.81 cpv.c.p., 71 legge 22 dicembre 1975 n.685, accertato nel veneziano si=
no al 2 luglio 1984, per avere illegalmente detenu=
to in diverse occasioni ma in esecuzione di un me=
desimo disegno criminoso, quantità non monotiche di
eroina: duecento grammi nella sola giornata del 29
giugno 1984.
AR, NE e RO OL: 4) Del delitto di cui agli artt. 81 cpv.c.p. e 75 legge n.685-del
1975, accertato dal gennaio al 3 luglio 1984 con rap=
porto della Questura di Venezia del 7 luglio 1984, 1
per essersi associati tra loro e "eon altre perso=
nesin via d identificazione", al fine di commettere più delitti tra quelli previsti dagli artt.71 e 72 "
della legge, in duplice associazione: una, promossa, :
organizzata e finanziata dal AR e dai due DD "
lori in concorso tra loro;
l'altra, promossale orga=
nizzata da NE OL, AR e LE
CO. Tutti cosTO procuravano cospicui quantita=
tivi d'eroina che venivano poi immessi sul mercato veneziano attraverso tre distinti canali di distri buzione: uno facente capo all'NE OL,
uno al RO OL, uno all'LE CO,
itquali a loro voltasričevevano l'eroina dal AR,
convivente dell'OL s eo e
AR, NE OL, RO OL, IR e AT OM, RA PA, AN RO, -
OR OM. 5) Del delitto di cui agli artt.
81 cpv.c.p.e 71 legge n.685 del 1975, accertato dal gennaio al 3 luglio 1984 con rapporto della Questu=
ra di Venezia-del-7 luglio 1984, per avere, in concor=
so e di concerto tra loro, senza autorizzazione e comunque illecitamente, acquistato, detenuto e ceduto quantità non modiche di eroina;
per il AR e per i due OL con le aggravanti di cui all'art. 74
-
co.1° nn.ri 2 e 4 della legge citata, per avere essi agito in concorso tra loro ed avendo indotto a com=
mettere il reato previsto dall'art. 71,6 comunquest a cooperare in questo, persone dedite all'uso di so= stanze stupefacenti. In particolare: il AR e i due OL, agendo in concorso e previo concerto tra loro, in diverse occasioni matin esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fornivano alla SA
ro,ai tre OM,al DO, al PA ed.al Mag=
gio, che l'acquistavano, quantitativi, variabili dai cinque ai dieci grammi persvolta, con frequenza set'
timanale, d'eroina che ispredetti in buona parte cedevano a terzi per potere estinguere il debito contratto nei confronti del AR e dell'OL
a causa dei ripetuti acquisti di eroina perǝloro s uso personale. RO OL inoltre consegnaval in almeno quattro occasioni alla RO cinque grammi d'eroina per volta, che quest'ultima riceveva a scopo di vendita a terzi.
AR e NE OL.6) Del delitto di cui agli artt. 56,110 c.p., 71 e 74 co.1° n.2 legge n.
685 del 1975, accertato dal gennaio al 3 luglio 1984
con rapporto della Questura di Venezia del 7 luglio
1984, per avere compiuto atți idonei diretti in mo= A
do non equivoco ad importare in Italia senza auto=
rizzazione due chilogrammi d'eroina provenienti ya dall'Olanda non riuscendo nel loro intento per cau 5 A
se indipendenti dalla loro volontà. (I f ins t
AR, NE OT, TE, EN,Predo= |
sin. 7) Pel delitto di cui agli artt. 110,81 cpv.c.p.,
71 legge n.685 del 1975, accertato per il periodo
_gennaio - 3 luglio 1984 con rapporto della Questura
di Venezia del 7 luglio 1984, per avere, senza auto=
rizzazione,acquistato, detenuto e ceduto non modiche quantità d'eroina. In particolare: LE CO,
agendo in concorso e di concerto con l'OL e il AR, che glieli formivano, acquistava o comunque riceveva quantitativi non modici d'eroina cher poi cedeva a terzi, alcuni dei quali contattati per il tramite della IN "ed attualmente in via di dentificazione completa", altri riforniti diretta mente presso la sua abitazione (nel qual caso agiva in concorso e di concerto con il TE) o navi- gando per i canali di Venezia a bordo del proprio gommone (ancora in concorso con il TE) ovvero indirizzando acquirenti al negozio di IU Pic'
colo dove avveniva lo scambio denaro-stupefacente,
-
in concorsogon il predetto CO. Il CO acqui=
stava da OL EN, contrattati e portati pres' f so la sua abitazione da AN IN, grammi
1,500 d'eroina e successivamente in diverse occasio=
ni cedeva al predetto EN che li acquistava tre grammi della medesima sostanza.
•
TE IG, ER.9) Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 71 legge n.685 del 1975, per ave±
re illecitamente detenuto, in concorso e di concerto tra loro, cento mottiglie di metadone e ottanta gram=
mi d'eroina. In particolare:il IG ed il Solo=
perto si procuravano gli stupefacenti sopra indica±
ti su richiesta del CO e del TE, portati da Milano a Venezia e non entrati materialmente in possesso del CO e del TE per un disguido.
LL.10) Del delitto di cui agli artt. 81 cpv.c.
p. ė 72 legge n. 685 del 1975, per avere, in diverses occasioni ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, senza autorizzazione, acquistato, detenuto le ceduto a terzi per uso personale non terapeutico modiche quantità di sostanze stupefacenti. In parti=
colare:la LL procurava ripetutamente eroina al figlio ER TE e inoltre cedeva ad LE
RO CO una fiala di Santenol.
RO OL, RI ZZ, CI Di CC,
TA e MA NO, CL TE.11) Del de=
litto di cui all'art. 75 della legge n.685 del 1975,
accertato per il periodo gennaio-3 luglio 1984 con rapporto della Questura di Venezia del 7 luglio 1984,
per essersi associati tra di loro allo scopo di commettere più delitti fra quelli previsti dagli artt.
71 e 72 della legge citata;
segnatamente, persimmet V
tere sul mercato veneziano, per tramite di ROs
OT e CL TE eroina e cocaina prove= nienti dal napoletano. In particolare: RO DD ri si accordava con il Di CC epper tramite di que=
sto, con il ZZ e con i fraLI NO per ripetute forniture di cocaina che venivano poi effet'
tuate sia nel napoletano che nel veneziano nel cor=
so di frequenti incontri;
RO OL metteva in contatto da una parte il Di CCse il TE
e dall'altra parte fiofraLI NO constale Rober=
to RO per favorire cessioni rispettivamenteps d'eroina e di cocaina che venivastrasportata dal napoletano nel veneziano in occasione di frequenti incontri ai quali partecipava il ZZ.
RO OL, ZZ, RO, Di CC, MA:
De TA NO, CL TE: 12) Del delitto di cui agli artt. 81 cpv.c.p. e 71 legge n.685 del
1975, aggravato per tutti, tranne che per lo Zennaro dalla circostanza ex art.74 co.1° n.2 della legge citata di fare parte dell'associazione per delin'
quére di cui al capo 11), accertato per il periodo dal gennaio al 3 luglio 1984 con rapporto della
Questura di Venezia del 7 luglio 1984, per avere,
(senza autorizzazione o comunque illecitamente acquistato so comunque ricevuto e detenuto,in diver=
\se occasionisma in esecuzione di un medesimo dise= igno criminosooso; quantità non modiche di sostanze stupefacenti. In particolare: RO OL rice=
veva dal Di CC in due distinte occasioni settan'
ta e sessanta grammi di cocaina;
CL TE
US riforniva di eroina in quantitativi non modici dal Di CC;
RO OL peratramite del Di
CC e del (ZZ (concorrenti perciò nel reato)
favoriva la compravendita di 150 grammi di cocaina
Eitra i fraLI NO (venditori) e lo RO (a=
cquirente) eget noiasso T rowel
*CI DitMac BI HI:13) Del delitto discui all'art. 71 legge n.685 del 1975 -per il Di CC
con l'aggravante ex art.74 co.1° n.2 stessa legge di fare parte dell'associazione per delinquere di cui al capo 11- accertato in Venezia nel gennaio
1984, per avere il Di CC venduto o comunque cedu=
to al HI, che acquistava o comunque riceveva,
quantità non modiche d'eroina.
RO OL, CI Di CC, BI HI, Gerar=
do RI e OR EG;
14) Del delitto di cui a=
gli artt. 81 cpv.c.p. e 71 legge n.685 del 1975.
-aggravato dalle circostanze di cui all'art. 74 co.
1° n.2 legge citata, perchè il Di CC,il RI e il EG agivano in concorso e di concerto fra lo= ;.
ro e perchè il Di CC, e, l'OL facevano par=
te dell'associazione per delinquere di cui al capo
11– accertato in Mestre nel gennaio del 1984, per avere, senza autorizzazione o comunque illecitamen'
te,il Di CC, il RI e il EG venduto o co= munque ceduto ripetutamente al HI e all'Addo=
lori, che l'acquistavano o comunque ricevevano,non modiche quantità d'eroina. In particolare: si accer=
tavano due distinte cessioni di cinquanta grammi ciascuna.
ARe RO OL: 15) Pel delitto di cui agli artt. 81 cpv.c.p.e.71 legge n.685 del 1975; accenta= to in Venezia nel maggio del 1984, per avere il Ma= rin, senza autorizzazione o comunque illecitamente venduto o comunque ceduto a RO OL, che modiche quan'1 l'acquistava o comunque riceveva,non tità di cocaina. In particolare: si accertavano due occasioni,una di quindici ed una di otto grammi circa.
ZZ:17) Del delitto di cui all'art.635.co.2°
n.3 c.p.,commesso in Venezia il 4 luglio 1984,per avere infranto nei locali della Questura di Venezia
i vetri di una finestra scagliandosi contro la stessa.
18) Del delitto di cui agli artt.81 cpv., 337 c.p.,
commesso in Venezia 118 luglio 1984, per avere usa=
to violenza e minaccia per opporsi agli agenti di polizia OR Benato e Francesco Emiliozzi,che lo sorvegliavano come persona in stato di arresto,
impugnando un pezzo di vetro di notevoli dimensio=
ni, tentando di colpire il primo e ingaggiando una colluttazione con entrambi.⠀
TE:19) Del delitto di cui all'art. 72 della legge n. 685 del 1975, commesso in Venezia il 18 mag=
gio 1984, per avere detnuto a fine di spaccio un grammo circa d'eroina. .edcoesto
20) Del delitto di cui all'art. 337 c. p. ; commesso in
Venezia 18 maggio 1984; per avere usato violenza, per opporsi agli agenti che lo avevano fermato nel'
la flagranza del reato di cui sopra e lo avevano condotto negli uffici del commissariato di zona per motivi di giustizia, sospingendone e facendone cade=
re uno e dandosi quindi alla fuga.
In dibattimento: si costituì parte civile il Comune
di Venezia;
fu dichiarata la nullità della perizia chimico-tossicologica eseguita sulla sostanza se=
questrata al AR e delle intercettazioni telefo=
niche eseguite sull'utenza del MU;
fu disposta perizia per la trascrizione delle telefonate inter=
cettate, dalla polizia giudiziaria e nuova perizia tossicologica, con conseguente rinvio del dibattimen'
to a tempo indeterminato essendo stato demandato al giudice istruttore l'espletamento dei suddetti atti istruttori.
Con sentenza del 26 marzo 1987 il Tribunale dichia=
rò colpevoli: CO AR dei reati di cui ai capi
2,5 e 7 della rubrica;
AT AR del reato di cui al capo 2), esclusa la continuazione conte=
stata; NE OL dei reati di cui ai capi
2+, escluso il concorso nell'episodio di detenzione di, duecento grammi di eroina, 5) # 7); RO Addo- lori dei reati di cui ai capi 5,12,14 e 16; Vitto=
rio ZZ dei reati discuitai capi: 12,17 18 1 RO RO del reato di cui al capo 12, esclu=
sa la continuazione;
ER TE dei reati di cui
'ai capi 7,9 e 19; IR e AT OM e Cor-
rado PA dell'unico reato loro ascritto al capo
5) della rubrica;
OL EN e AN Pre=
dosin del reato di cui all'art. 72 della legge sugli stupefacenti, così modificata l'originaria imputa=
zione di cui al capo 7); OL IG dell'unico reato ascrittogli;
CI Di CC dei reati di cui ai capi 12 e 14; TA e MA NO del reato loro ascritto al capo 12, esclusa la continuazione;
CL TE del reato di cui al capo 12; BI
HI del reato di cui al capo 14; RO Tizia=
na, IO ER, RE IN, LI IL
lò, DO RI e OR EG del reato loro rispettivamente ascritto. Concesse a tutti gli impu=
tati -ad eccezione del AR, dello RO, del Biz
gotta e del EG- le attenuanti generiche, dichia=
rate equivalenti alla ritenuta aggravante, per Anto
nella e RO OL (per quest'ultimo con rife=
rimento all'ipotesi più grave), per il ZZ
in relazione al reato di cui al capo 12, per il Dit i
CC, TA NO e RI e prevalenti sull'ag=
gravante per MA NO. Applicò la continuazio ne fra i reati ascritti al ARade NE e Ro= berto OL, al ZZ limitatamente a quelli di cui ai capi 17 e 18,al TE e al Di CC.
Condannò tutti gli imputati a pene varie, principali ed accessorie ritenute di giustizia e taluni di es'
si alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
Applicò alle pene, in misura diversa, il condono di cui al D.P.R.18 dicembre 1986 n. 865 e concesse al'
la IN ed alla LL i benefici della so=
spensione condizionale e della non menzione. Condan
nò infine tutti gli imputati in solido ad eccezio=
ne del DO, del PA, del EN, della Pre= dosin, della RO e della LL- al risarcimen'
to dei danni, da liquidarsi in separata sede, in fa=||
vore del Comune di Venezia.
Assolse: il AR dai reati di cui al capo 4) per insussistenza del fatto e ai capi 6 e 15 per insuf=
ficienza di prove;
il AR dagli episodi, di cui al capo 2), diversi dalla detenzione dei duecen'
to grammi di eroina per non avere commesso il fat'
to; NE OL dal reato di cui al capo 4) per insussistenza del fatto, da quello di cui al ca=
po 2),limitatamente all'episodio della detenzione dei quecento grammi d'eroina, per non avere commes'
so il fatto e dal reato di cui al capo 6) per in'
sufficienza di prove;
RO OL dai reati di cui ai capi 4) e 11) per insussistenza del fat'
--
to e da quello di cui al capo 15 con formula dubi=
tativa;il ZZ,il Di CC,i due NO e il
TE dal reato di cui al capo 11) per insussisten'
za del fatto;
il TE dal reato di cui al capo
20),il Di CC e il HI da quello di cui al capo 1-3) per insufficienza di prove.
Proposero impugnazione sia il Procuratore della
Repubblica nei confronti di alcuni degli imputati che tutti gli imputati oggi ICrrenti.
Con sentenza del 22 marzo 1988 la Corte d'Appello di Venezia: Dichiarò il AR, NE e RO
OL colpevoli anche del reato di associazione per delinquere di cui al capo 4) prima parte. Dichia= rò RO OL, Di CC, ZZ e TE
colpevoli anche del reato di associazione per de=
linquere di cui al capo 11). Concesse al AR le attenuanti generiche dichiarate prevalenti e lo con'
dannò per il reato di cui al capo 4) a pene ritenu=
te di giustizia, determinando in misura minore la pena per il delitto continuato ritenuto dal Tribu=
nale,giudicato più grave quello concernente la dez tenzione di duecento grammi d'eroina sub 2). Appli
cò nei confronti di RO OL la continua=
zione fra i delitti di cui ai capi 4) e 11) giudi cato più grave il primo di essi- e lo condannò, valu=
tate le concesse attenuanti generiche, a pene ritenu=
te di giustizia;
dichiarò prevalenti le attenuanti generiche concesse in relazione al delitto continua=
to ritenuto dal Tribunale e determinò in misura in'
feriore la pena già inflitta. Sichiarò NE Ad.
OL colpevole anche della detenzione dei duecen'
to grammi d'eroina sub 2) e, ritenute le concesse at'
tenuanti generiche prevalenti ed estese al reato di cui al capo 4),la condannò a pene ritenute di giustizia;
determinò in misura minore la pena per il delitto continuato ritenuto dal primo giudice, giu=
dicata più grave la detenzione dei duecento grammi d'eroina sub 2). Concesse al Di CC per il delitto associativo le attenuanti generiche determinandone la pena;
giudicò come episodio più grave del delit'
to continuato la cessione dei 150 grammi di cocaina di cui al capo 12). Concesse al ZZ le attenuan'
ti generiche per il delitto associativo determinan'
done la relativa pena. Concesse al TE anche per il delitto associativo le attenuanti generiche de=
terminandone la relativa pena.Ridusse la pena inflit'
ta dal primo giudice al TE, a IR e AT
Ga comini, al PA ed al HI. Concesse al Bigot'
ta le attenuanti generiche bon nuova determinazione della pena. Assolse i due NO dall'imputazione di cui al capo 11) per insufficienza di prove ed aumentò ad entrambi, in misura diversa, la pena per il delitto continuato ritenuto dal tribunale. Con'
fermò nel resto la sentenza impugnata e condannò
gli imputati in solido -sempre ad eccezione del e
PA, del EN, della IN, della RO,
della LL e del DO- al rimborso delle spese di quel grado di giudizio verso la parte civi=
le.
Hanno proposto ICrso tutti gli imputati elencati in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ICrso di LE DO dev'essere di=
chiarato inammissibile per rinunzia all'impugnazio=
ne, come da dichiarazione resa il 13 marzo 1989 nel'
la cancelleria della Corte d'Appello di Venezia.
Talune questioni vanno esaminate preliminarmente poichè, pur essendo prospettate soltanto da alcuni imputati,la loro soluzione si riflette sulla posi=
zione di tutti.
1. La prima-posta dal AR e dai due OL con il primo dei rispettivi motivi di ICrso- si rife=
risce alla perizia, per la trascrizione delle conver=
sazioni telefoniche intercettate, disposta con ordi= R nanza dibattimentale dal tribunale ed espletata dal giudice istruttore mediante la nomina, come periti, di quattrodici agenti di polizia. Al riguardo si ei=
propone, con identici argomenti, una duplice censura:
sulla ricusazione, proposta in istruttoria in rela*
zione agli artt. 315 bis,61,62,64 c.p.p. e rigettata nei due gradi di merito nonostante la dedotta incom=
patibilità degli agenti nominati, da individuarsi non tanto nelle loro qualità soggettive quanto nel'
la loro qualifica funzionale, per l'appartenenza al'
la Questura di Venezia, che aveva eseguito le inter=
cettazioni; sul numero dei periti nominati e sulla
\conseguente impossibilità materiale per la difesa di assistere alle operazioni contemporaneamente **
svolte.
La Corte non può che confermare al riguardo la de=
cisione dei giudici veneziani, puntuale nell'imposta=
zione del problema e adeguatamente motivata ai fi=
ni del rigetto della duplice eccezione di nullità.
I suddetti giudici infatti hanno correttamente nega=
to la sussistenza di uno qualsiasi dei motivi di ricusazione del perito di cui all'art.64 c.p.p. ri bis chiamato dall'art. 315Ystesso codice, sia pure sotto il profilo dell'incompatibilità determinata da at'
ti compiuti hello stesso procedimento, disciplinata dall'art.61 in relazione all'art. 64 co.1° n.6 c.p.
p., posto che: gli agenti, nominati periti, non aveva no- partecipato- ad un qualsiasi atto od operazione.
di polizia del procedimento, a nulla rilevando che essi fossero inseriti in un rapporto organico con la Questura di Venezia la quale, attraverso altri.
suoi dipendenti aveva presentato nel corso del pro=
cedimento medesimo denunce e rapporti;
non è stato mai avanzato il benchè minimo sospetto nè rilevato il benchè minimo elemento in ordine all'imparzialis tà dei predetti.
La Corte osserva, a conforto della decisione impugna=
\ta: che le varie ipotesi d'incompatibilità vanno po=
ste in relazione con la necessità che il responso
Sel perito sia imparziale;
che -attesa la taşsati=
vità delle ipotesi d'incompatibilità indicate dalla legge il perito può essere ricusato, in virtù delle disposizioni combinate degli artt. 315 bis, 61 e 64 co.
1° n.6 c.p.p. solo quando abbia espresso il proprio parere al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
che nella specie si trattava di perso= ne diverse da quelle che avevano presentato le denun'
ce e i rapporti, divenute collaboratori del giudice attraverso il giuramento ed in conseguenza svincola-
te a tal fine da quel rapporto con l'Ufficio (la Que= stura) cui fanno riferimento i ICrsi.
Gli stessi giudici hanno poi, altrettanto corretta=
mente, ritenuto infondata la seconda eccezione, rile=
+ vando: che deve escludersi ogni violazione del dirit'
to di difesa dato che gli imputati avrebbero potu=:
to nominare più consulenti tecnici e che i difensp=
-
ri avrebbero potuto provvedere alla nomina di sossi=
tuti-processuali, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., e per= sino chiedere -ma una tale richiesta non fu mai a=
vanzata che l'espletamento delle indagini peritā=
li fosse scaglionato in un ragionevole lasso di tem=
po così da consentire;
a loro ed ai consulenti even' :
tualmente nominati, di essere presenti alle varie operazioni. )(.
2. Il AR e NE OL nel secondo dei rispettivi motivi di ICrso, il Di CC nel primo,
Fripropongono la tesi dell'inammissibilità dell'ap=]
pello del P.M. a causa della genericità dei motivi.
Le argomentazioni addotte a sostegno del gravame sarebbero, secondo i ICrrenti, nient'altro che "sti=
lemi accusatori", privi di rilevanza e di chiarezza in quanto non solo mancherebbero di specificità hel loro contenuto ma non aiuterebbero, a comprendere se ile PM. Cimpugnando genericamente la sentenza perida parte che aveva assolto" gli imputatie dais rea= ti di associazione per delinquere di cui ai capi 4)
e=11) abbia inteso riferirsi, quanto al capo 4) so=
lo ad una delle due associazioni ovvero ad entram= be; chè anzi i motivi d'appello riguarderebbero, se=1/1 condo la tesi dei ICrrenti, soltanto l'assoluzio=
ne relativa a quella di cui al capo 4) seconda parte sicchè la Cofte d'Appello, ritenendo la responsabi=
-lità e. condannando per l'associazione di cui alla prima parte del capo 4) avrebbe deciso su un reato dal quale gli imputati erano stati assolti, senza impugnazione da parte del P.M.
Il motivo è del tutto infondato;
e non già perchè
il P.M. appellante sis sia riferito ai delitti in'
dicati ai capi 5),6) e 7)(erroneamente la Corte di
Appello ne ha tratto ragione per affermare la spe=
cificità del motivo d'impugnazione, dato che le sud dette imputazioni si riferiscono esplicitamente al '
l'associazione per delinquere di cui al capo 19, ca=
duta con la sentenza di primo grado) quanto piutto=
sto perchè nel motivo d'appello si censura l'asso=
luzione da tutte e tre le associazioni per delin'
quere: quella contestata, al capo 11) e, senza distin'
+
zione fra le due, quelle contestate al capo;
4). Inve=
ro, si chiede nella premessa la riforma della sen' da tenza del tribunale "nalla parte in cui ha ritenu= to insussistenti le associazioni per delinquere contestate ai capi n.4 e 11 della rubrica" e si af=
ferma poi di non condividere le motivazioni sul con'
vincimento del tribunale circa 1'insussistenza
."delle associazione per delinquere (art. 75 della L.
685/1975) contestate ai capi 4 e 11 della rubrica".
Che poi il motivo fosse specifico e tale da giusti=
ficare il giudizio della Corte di merito sull'ammis'
sibilità, sotto questo profilo, dell'appello, si rica= va dal fatto che il P.M. appellante contesta l'af=
fermazione fatta dal Tribunale;
proprio a proposito delle due associazioni per delinquere comprese nel'
l'imputazione di cui al capo 4), "che il reato dir cui all'art.75 della legge n.685/75 è caratterizza=
to dalla finalità da parte degli agenti di effettua= re cessioni di stupefacenti all'esterno della strut'
10000 tura associativa".
In definitiva, poichè generici debbono considerarsi "
i motivi che si limitino ad affermazioni apoditti=
che, prive di qualsiasi riferimento alla motivazio= ne-della sentenza impugnata e di una critica ragio=
nata alla stessa, sicchè il giudice dell'impugnazio- ne non possa individuare le ragioni per lequali viene richiesta la "revisio prioris instantiae", la doglianzamossa dal ICrrenti nel caso in samenge è priva di fondamento, perchè il P.M. appellante non solo ha indicato con precisione che intendeva riferirsi a tutte e tre le associazioni per delin'
quere ma ne ha specificato, sia pure succintamente,
le ragioni.
3. La Corte veneziana ha ritenuto sussistenti due sole associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti: quella indicata nella pri=
ima parte del capo 4) della rubrica - secondo l'impu=
tazione:promossa, organizzata e finanziata dai due
OL e dal AR- e l'altra, indicata al capo
11), composta da RO OL, CI Di CC, i due NO, RI ZZ e CL TE.
Alla condanna per il reato associativo indicato : 望nella prima parte del capo 4) si riferiscono il ter=
zo motivo di ICrso del AR e dell'NE D'
OL e il secondo motivo del RO OL.
Tutti e tre quest'ultimo genericamente, gli altri due con ampia e specifica motivazione, redatta da uno stesso difensore, con separati ICrsi ma del tutto conforme- negano, la ritenuta sussistenza di un accorẻo fra loro escludendo, che essa possa rica
varsi dalle dichiarazioni dell OL RO, dal'
le telefonate intercorse fra i tre o dalla lettera spedita all'NE OL dal fratello. f La censura è fondata.
Che il AR e l'OL NE costituissero i cardini di una fitta rete di acquisto, detenzione.
e spaccio di sostanze stupefacenti da loro promos'
sa, organizzata e finanziata, come recita il capo d'imputazione n.4 prima parte, è conclamato da una serie imponenti di prove, messe in evidenza,in logi=
ca integrazione tra loro, dalla sentenza impugnata.
Che in tale rete, come del resto nell'altra di cui d'imputazione n.ll), l'OL RO si al capo muovesse a proprio agio, pienamente inserito nel traffico degli stupefacenti, è un dato di sicuraria acquisizione,come è stato ritenuto dalla Corte ve=1
neziana;e, al riguardo, basterebbe la sua ampia e⠀⠀
circostanziata confessione, sorretta dai puntuali riscontri esistenti in atti. Ciò che invece non è
stato dimostrato è la consapevolezza, da parte di questo imputato di far parte di un'associazione per delinquere, cioè di apportare il contributo richie=
sto dalla norma incriminatrice, cioè, come questa Cor=
te ha già posto in evidenza, "di partecipare endige contribuire attivamente con esso alla vita di un'as'
sociazione, nella quale i singoli associati;
con pa=
- riscoscienza eivolontà,fannos convergered loro con tributi,come parterdi, um tutto, alla realizzazioneɔm del programma comune"(Sez.1* 22 aprile 1985, Aslan).
Una tale dimostrazione è tanto più' necessaria -per=
chè taluno possa dirsi volontariamente e consapevol'
mente inserito in un'associazione criminosa- ove si consideri che, ai fini della sussistenza del de=
litto contestato, è sufficiente un accordo diretto all'attuazione di un vasto programma criminoso per las consumazione di una serie indeterminata di rea=
ti indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati.
Orbene, la Corte di Venezia, seguendo il corretto prin'
cipio che la prova del vincolo associativo può an'
che essere desunta da "facta concludentia", ha rica=
vato l'esistenza del vincolo tra il RO DD
ri e gli altri due dalla durata e sistematicità
delle cessioni di sostanze stupefacenti operate dal
RO OL, dal fatto che costui non riscuote=
va il corrispettivo dei quantitativi di ROga cedu=
. ti, per cui egli agiva come "longa manus". del AR,
in definitiva dal fatto che a lui sarebbe stato as'
segnato nell'ambito dell'associazione questo compi=
to', cioè quello di una "agente di vendita senza.ˇ.
la facoltà di incassare il prezzo".Ma ciò giustifi=
cherebbe, semmai, l'accusa minore di una partecipazio=
ne llassociazione criminosa, non certo quella, con' testata e ICnosciuta di avere promosso, organizza=
to e finanziato l'associazione d'accordo con la so=
rella ed il cognato.
Non va dimenticato infatti che, mentre per il delit'
to di partecipazione ad associazione per delinque=
re, come reato a forma libera, si richiede una qual'
siasi azione, con qualsiasi modalità eseguita, purchè
causale rispetto all'evento tipico, cioè idonea a cagionarlo -e l'attività dell'OL, come accer=|
tata dai giudici di merito poteva essere tale da integrarlo, le qualità dispromotore, organizzatore e finanziatore dell'associazione richiedono ben di=
verse azioni. "Promotore", ha affermato questa Corte
(Sez.l^ 24 marzo 1983, Nuvoletta), è"é colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della socię=
tas sceleris;
...è organizzatore chi coordina l'at'
tività degli associati e assicura la funzionalità
delle strutture;
è finanziatore chi investa capita=
li nel sodalizio con la consapevolezza del fine cri=
minoso".E RO OL, com'è stato accertato in sede di merito, non aveva neppure la facoltà di ri=
scuotere il corrispettivo delle cessionice non è
stato dimostrato, neppure attraverso "facta conclu= che la sua renetica attività di acquisto,dentia" che detenzione e spaccio di stupefacenti derivasse Can -un accordo ciniziale cesconcreto con gli altri due.
Sul punto dunque la sentenza impugnata va annulla=
'ta con rinvio per nuova deliberazione. Il giudice di rinvio dovrà rivedere la posizione dei tre impu=
tati in relazione al reato contestato, tenendo_pre=
+ sente che per uno dei tre, RO OL,non è stata dimostrata quanto meno la consapevolezza di avere promosso, organizzato e finanziato un'associa=
zione finalizzata alla commissione dei delitti dio cui agli artt. 71 e 72 della legge sugli stupefacen'
ti e che non è stato accertato se, in via subordina=
sussistesse la sua consapevolezza in ordine al'ta,
la minore sipotesi di partecipazione ad un'associa=
zieneto fxf00 @"vi( 560 .sed)
(45 Alla condanna per il reato associativo indicato nel capo 11) della rubrica si riferiscono il terzo motivo di ICrso formulato da RO OL,il
_primo dei due motivi formulati dal ZZ e il
I secondo dei motivi singolarmente presentati dal Di Macco o e dal TE. L'argomento forma anche oggetto del primo motivo di ICrso dei due NO,i qua=
li però sono stati assolti da questo delitto sper e insufficienza disprove, sicchè per loro la Corte do= it vrà himitarsi a sostituire glasformula di assoluzió=
ne, in applicazione delle disposizioni del nuovo cod. di proc.pen.
L'OL ed il ZZ denunziano difetto di motivazione, sostenendo il secondo che, al più, si po=
trebbe ravvisare il suo concorso nel reato di acqui=
sto e detenzione di sostanze stupefacenti, configu=
rabile nell'occasionale episodio della sua presen'
za in Venezia una sola volta, su commissione del Di
CC, per riscuotervi il prezzo di sostanze stupe=
facenti. Si duole il Di CC che la Corte abbia ne=
gato l'esistenza tra lui e l'OL RO, di: affari leciti estranei alla ROga ed abbia ritenu-!
to la sussistenza dell'associazione per delinquere 4
soltanto sulla base del tenore sibillino di conver=
sazioni telefoniche, trascurando di dimostrare l'e=
sistenza di un accordo iniziale nonchè degli altri requisiti necessari alla configurazione del delit'
to di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacen'"
ti. Per il TE infine, sotto il profilo del difet'
to e della contraddittorietà di motivazione, si so=
stiene che costui poteva essere convinto di avere i rappórti con il solo Di CC ma non v'é prova che iv fosse in qualche modo consapevole di essere parte= cipeidi un'associazione per delinquere finalizzatal
Cal traffico di stupefacenti. soc otide o f
Lancensuragmossa dai quattro imputatic-perchèodilos unica censura si tratta: il difetto di motivazione sulla sussistenza dei requisiti indispensabili al- lạ configurazione dell'associazione, finalizzata in particolare, secondo la contestazione, ad "immettere,
nel mercato veneziano, tramite OL RO e
TE CL, sostanze stupefacenti(cocaina ed eroina) provenienti dal napoletano"- è fondata.
La Corte di merito ha tratto il proprio convincimen' י".
to sostanzialmente dall'esistenza d'illēcitį rappor=
ti, per commercio di ROga, tra OL RO e
Di CC e tra cosTO ed i NO, con l'utilizza=
zione del TE e del ZZ per la riscossio=
ne del correspettivo della vendita di stupefacenti,
ed all'uopo richiama: la presenza del Di CC nel' ን
la terraferma veneziana in concomitanza con il sog=
giorno del TA NO, finalizzato alla vendi=
ta della cocaina allo RO;
la presenza del Di
__ CC agli incontri avvenuti nel bar di Corso del
Popolo e nel locale "Maxim" di Mestre;
la protesta rivolta al Di CC dall'OL per la slealtà
del TA NO, che all'ultimo momento avrebbe aumentato il prezzo inizialmente convenuto;
le te=
lefonate del DisCC all! OL sui rapporti di credito e debito con il NO;
vil viaggio del Coz=
zolino a Venezia,inviatovi dal Di CC per ottene re il pagamento, invano sollecitato telefonicamente all'OL. :
Tutto ciò dimostra senza alcun dubbio l'esistenza di tali rapporti illeciti e le prove al riguardo,
come evidenziate dai giudici di merito con attento e scrupoloso esame, sono imponenti- ma non l'esisten'
za dell'organizzazione criminosa contestata, la qua=
le, sia pure in forma semplice e rudimentale, ddeve
rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla nor-
ma incriminatrice: l'accordo iniziale delle volon'
tà, la spredisposizione di mezzi, anche modesti, concre=
tamente finalizzati alla commissione di delitti,
un minimo di contributo effettivo e consapevolę ap=
portato dal singolo -come promotore, come organizza=
tore, come finanziatore o come semplice partecipe-
per la realizzazione degli scopi dell'associazione.
Anche per questo capo la sentenza va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della stes'
sa Corte d'Appello di Venezia.
.
5. Con un quarto motivo di ICrso, anch'esso comu=
ne ai ICrrenti AR e OL RO e AN
la ma la stessa .censura viene propostasdal Di MA
co consun terzo motivo se dal ZZ con il se=
condo motivo- si deduce scherlassentenza cimpugnatas avrebbe erroneamente negatool'applicazione dellas continuazione tra il reato di associazione per de=
linquere e le fattispecie di cui all'art. 71 della legge n.685 del 1975."
Poichè l'annullamento della sentenza impugnata in or=
dine alle associazioni per delinquere di cui ai cas pi 4) prima parte e 11) della rubrica viene pronun'
ciato con rinvio per nuovo esame, la Corte non può
ritenere assorbito in tale annullamento il motivo -
di cui si tratta e deve, anche su questo punto, dare il proprio giudizio.
Al riguardo non ravvisa alcuna valida ragione peri dissentire dalla propria giurisprudenza (da ultimo:
Sez.1 17 dicembre 1986, Frusciante - Sez. V^ 24 set tembre 1985, Persico - Sez. VI 6 maggio 1987, Donnini),
prevalente rispetto a qualche isolata decisione
(Sez. 1^ 13 aprile 1987, Nacchia - Sez.1^ 24 marzost
1983, Nuvoletta), secondo la quale non è configura=
bile il vincolo della continuazione rex art.8biopvæ
c.p. fra il delitto di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti di cui al'
l'art.75 della legge n.685 del 1975 e i creati,con'
sumati o tentati, di cui tagli artt. 71,72 e 73 della stessa legge, che poi siano stati effettivamente op commessionell'attuazione dell'accordo criminoso, sie per la sostanziale se'concettuale autonomia delspri mo rispetto ai secondi sia per l'incompatibilità
tra "accordo programmatico" del delitto di associa zione e "disegno criminoso" del reato continuato.
6. Altra questione, che forma oggetto di censura da parte di due imputati, è quella riguardante la co= stituzione di parte civile del Comune di Venezia,
ammessa dai giudici di merito e contestata dal Ma=
rin (dodicesimo motivo) e dal Di CC (ottavo moti=
vo),i, quali assumono, a sostegno dell'addotta viola- zione degli artt. 185 .c.p., 91 e 475 n.3 c.p.p., che il Comune di Venezia non può essere considerato l'en'
te rappresentativo, in sede penale, di alcun consocia=
to e non ha subito alcun danno diretto e immediato dai fatti per cui è stata ritenuta la responsabili=
tà, sicchè era assolutamente carente d'interesse.
Alla questione è stata data adeguata e corretta þri
sposta perchè la Corte di merito, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte (Sez.1^ 22 aprile
1985, Aslan), ha considerato: che il Comune di Vene=
zia, per effetto dei suoi fini istituzionali che lo :
render portatore di interessi concernenti la collets tività, è da considerarsi esponente di tali interes'
si; che proprio le spese erogate dastale sente, nel rispetto delle peculiari competenze, ai sensi degli artt. 2 e 90 della legge n.685 del 1975 per gli 'in' terventi di recupero dei tossicodipendenti, sono in diretta relazione con il traffico di ROga attri=
buito a qualsiasi associazione criminosa sicchè
viene conferita alla citata amministrazione una po\
sizione giuridica soggettiva autonoma e differenzia=
ta rispetto alle esigenze generali di tutela della collettività contro i crimini in questione.
7. Un'ultima questione va trattata, per evitare ri=
petizioni, prima dell'esame delle singole posizioni,
essendo comune a più imputati.E' quella -posta dal
AR con il decimo motivo di ICrso, da NE
3 OL con il sesto e dal Di CC con il setti=
mo- concernente, in relazione alla determinazione della pena, "l'omessa individuazione del reato più
grave" e "l'omessa quantificazione della pena da infliggersi per la ritenuta continuazione ad ogni singolo reato da parte del Tribunale di Venezia",
con l'ulteriore precisazione -riferita all'afferma=
zione della Corte di merito che trattavasi di erro=
ri riparabili dal giudice d'appello, non vertendosi nell'ipotesi di cui all'art.185 n.3 c.p.p.- che in sede d'appello si sarebbe solo in parte ovviato al'
l'errore, essendosi la Corte di merito limitata al'
individuazione del creato più grave e non canche all'individuazione della pena per tutti gli altric reati contestati.
La tesi della nullità della sentenza, dipendente dal'
le menzionate omissioni, è destituita di fondamento;
e per le ragioni ampiamente esposte, nella sentenza impugnata, con corrette e logiche argomentazioni;
due delle quali la Corte ritiene di dovere richia= mare e confermare per ribadire la propria giurispru=
denza sul punto.
La prima discende dalla natura del giudizio d'appel'" lo, che è giudizio di merito e non di legittimità,
sicchè il giudice d'appello, in aderenza ai principi che regolano il giudizio. di secondorgrado, è inve=
stito dell'esame di pieno merito su tutte le questio=
ni, di fatto e di diritto, dedotte dalle parti;
con3 la conseguenza che - tranne i casi eccezionalmente previsti dal legislatore nell'art.522 c.p.p.,nei q quali sono ICnosciuti poteri d'annullamento anche al giudice d'appello- costui, nei limiti del devolu=
to deve intervenire sulla sentenza impugnata di pri=
mo grado integrando la motivazione, correggendola e comunque decidendo nel merito. Bene ha fatto dun'
que la Corte veneziana a determinare la pena base,
omessa dal primo giudice, senza pronunziare annulla=
mento.
La seconda è quellarchesla, possibilità per.il° giu= dice di merito di calcolare gli aumenti di pena,
per i reati ritenuti in continuazione di quello più
grave, anzichè in modo unitario, in quantità correla tive a ciascuno di tali reati entro il limite mas'
simo complessivamente previsto dalla legge, costi= tuisce per il giudice una semplice facoltà e non un
- obbligo dato che la legge, coerentemente akla teoria del cumulo giuridico cui essa si ispira, si riferi=
- sce ad un aumento unitario, quale che sia il numero dei reati ritenuti in continuazione senza natural'
mente pregiudicare l'autonomia loro individualità
a tutti gli altri effetti.
☐ 8. L'entrata in vigore del nuovo codice' di procedu=
ra penale impone -in applicazione degli arttL530
co.2° del codice e 245 co.1°e 254 delle relatives disp.trans.- che le formule d'assoluzione per insuf=
ficienza di prove, in assenza d'impugnazione da part te del P.M., siano sostituite "de plano" con la form mula piena.
Ciò va operato, sostituendosi alla formula dubitati=
va quella "per non avere commesso il fatto" nei con' 3
fronti di CO AR,per i reati di cui ai capi
6(artt856,1101c:p: 71;74 co.1° n.2 legge n. 685 del
1975) e 15 della rubrica (artt. 81 cpv.c.p., 71.e 74
eo:1°fn.2o1eggefcitata), che formano oggetto rispet' tivamente del 7° e del 9° motivo di̟ ICrso;
Anto=
nella OL per quello di cui al capo 6); Rober=
to OL per quello di cui al capo 15); ER
TE per quello indicato al capo 20)(art. 337 c p.), di cui al secondo motivo di ICrso;
CI Di
CC e BI HI per quello indicato al capo
13) (artt. 71 e per il primo anche 74 co.1° n.2 legge citata) che, quanto al Di CC forma oggetto del quinto motivo di ICrso;
TA e MA NO per quello di cui al capo 11)(art. 75 della legge n.685
del 1975).
9. Passando all'esame dei motivi singolarmente pro=
posti dai vari imputati, la Corte osserva quanto se=
gue..
CO AR(1°).Capo 2) della rubrica. Difetto di motivazione, dipendente da travisamento dei fatti e da "evidente ed erronea metologia dologia di apprez zamento dei dati probatori" è la censura che, con il quinto motivo di ICrso questo imputato muoveICrso,
alla sentenza impugnata in ordine all'imputazione di detenzione di non modiche quantità di eroina,e segnatamente dei duecento grammi della suddetta so=
stanza recuperati dai carabinieri durante l'inse=
☐ guimento dell'auto occupata dallo stesso AR ega dal AR. Si deduce al riguardo che i verbaliz= zanti per qualche tempo persero completamente di vista l'autovettura partita dalla casa del MU
e, solo successivamente, incrociarono un'auto che rit tennero essere quella del AR.In ogni caso, si so=
stiene, i giudici di merito, non applicando l'atte=
nuante di cui all'art.114 c.p., avrebbero errato poi=
fchè "era sufficientemente probabile la commissione del reato da parte del AR mentre il AR
poteva tutt'al più essere considerato come un com=
partecipante la cui efficacia causale appariva comun'
que minima".
I pochi cenni che precedono, sul contenuto di questo motivo, indicano chiaramente che la censura é sostan'
zialmente rivolta alla valutazione delle prove, ope=
rata dai giudici di merito in senso diverso da quel'
lo sostenuto dal AR, ma tale valutazione non può
formare oggetto di ICrso per cassazione essendo del tutto estranea ai compiti istituzionali della
Corte Suprema, alla quale compete unicamente di accer= tare che la soluzione adottata dal giudice di meris to sia sorretta da adeguata e logica motivazione.
Orbene, nella Especie, la motivazione è adeguata,ri=
sponde a rigorosi criteri logico-giuridici, dimostra, secondo i più esigenti canoni della certezza proces'
suale, la detenzione da parte der AR di non modi. che quantità di eroina e segnatamente dei duecento grammi esattamente grammi 136,65, secondo l'accerta=
mento peritale) lanciati dall'auto in corsa ad ope=
ra del AR, che dal AR aveva ricevuto l'in'
vito a farlo. Vengono all'uopo fichiamati dalla Cor=
te di Venezia il verbale d'arresto del 30 giugno
1984 del Nucleo operativo dei carabinieri,la rela=
zione di servizio del comandante la stazione carabi=
nieri di Vigonovo e dei militari dipendenti, la rela=
zione di servizio dei v.brigadieri Morettie Carlo- ni e del carabiniere Ardessi,la relazione di servi=
zio dei v.brigadieri Mezzalira e Imboldi e del cara=
biniere Petrillo,le chiamate in correità del A=
ri e dello TR e l'interrogaRI del AV
NT.La stessa Corte poi ha motivatamente esclu=
so l'applicazione dell'attenuante invocata in con'
siderazione del ruolo preminente giocato dal AR sia nell'epis del lancio dall'auto dell'eroina sia in ordine a tutti gli altri episodi criminosi indicati nel capo 2) della rubrica.3
Il sesto motivo di ICrso riguarda il reato die cui al capo 5), in relazione al quale il ICrrente
si duole, oltre che di un preteso erronee apprezza=
mento delle prove per il quale valgonorle conside=
razionivfatte sull'adeguata e logica motivazione st della sentenza impugnata, anche dell'attendibilità conferita dai giudici di merito alle dichiarazioni dei coimputati, deducendo che esse sarebbero state dettate dal preciso interesse "di far sì che l'au=
torità giudiziaria usi con loro un metodo valutati vo particolarmente benevolo per la collaborazione prestata" e deducendo altresì la mancanza di ele=
☐ menti di riscontro;
senza dire che sarebbe stata erroneamente ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 74 co.l°n.2 della legge sugli stupefa=|
centi, dato che l'attività di compravendita veniva svolta singolarmente da ciascun imputato senza prež
vio concerto con gli altri.
Qui la Corte-oltre che richiamare l'ampia e corret'
ta motivazione della sentenza impugnata sulla re=
sponsabilità del AR, aggravata dalla circostanza di cui all'art.74 co;
1° n.2 della legge n.685 dela
1975(il concorso del AR e dei due OT negli atti di acquisto, detenzione e cessione di stupefa=
centi è conclamato da tutte le risultanze proces'
suali)- deve portare il proprio esame sulle chiama = Fte di correo ritenute attendibili dai giudici di s correo, merito e contrastate dal AR Panche ssulla sbase del'
l'ultimo arresto giurisprudenziale delle SS.UUT,in'
tervenuto idopo l'entrata in vigore del nuovo cod51. di proc.pen.
E' noto che con la sentenza 3 febbraio 1990, Belli,
le Sezioni Unite Penali di questa Corte hanno affer=
mato:a)l'immediata applicazione anche in Cassazione
della regola fissata dall'art.192 co.3° nuovo cod.
di proc.pen. indicato, dall'art. 245 co.2° lett.b) delle disp.trans., tra le norme selle quali è dispoź sta l'immediata osservanza anche per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice rispetto ai quali è prevista la prosecuzione secon'
do gli schemi anteriormente vigenti;
donde l'obbli=>
go per la stessa Corte di annullare con rinvio quel'
le sentenze che, pur se di data anteriore al 24 ot'
tobre 1989, abbiano valutato come attendibile la chiamata di correo in assenza di riscontri esterni in violazione appunto dell'art.192 co.3° nuovo codi=
ce; b)l'efficacia probante della chiamata dichiara=
zioni rese da coimputato del medesimo reato, che tut'
tavia dev'essere desunta non solo da elementi intrin'
seci(fermezza, costanza, specificità e coerenza logi=
ca) ma anche da riscontri esterni.
Orbene,nel caso in esame è giudici veneziani non hanno tratto il loro convincimento sulla responsa=|
bilità del AR da una semplice ed isolata chiama=
ta di correo ma hanno invece posto in logica relazio= ne tra loro le dichiarazioni univoche e convergen'
ti di numerosi coimputati(RO OL, Cateri=
na e IR OM, LE DO, AN
RO, RA PA), richiamando, a conforto delle suddette chiamate di correo incrociate, numerose conversazioni telefoniche e circostanze obiettive di sicura acquisizione.
Anche per il reato di cui al capo 7), che forma_og=
getto dell'ottavo motivo di ICrso, nel quale il
AR si duole che sia stata ritenuta sufficiente la sola dichiarazione del coimputato CO,la Corte
veneziana ha rinvenuto e messo in evidenza, oltre alla "dettagliata, spontanea, verosimile e costante"
chiamata di correo del suddetto coimputato, una se=
rie di conversazioni telefoniche dalle quali le dis
.
chiarazioni del CO ricevono puntuale e univoco riscontro.
Con l'undecimo motivo si deduce infine la nullità
della sentenza per avere la Corte di merito escluso
-in ordine a tutti i reati contestati, ad esclusione di quello concernente i 136 grammi d'eroina di cui al capo 2) della rubrica- la sussistenza della mi=
nore ipotesi criminosa di cui all'art. 72 della leg
Ige sugli stupefacenti in luogo di quella contesta=
ta prevista dall'art. 71 della stessa legge. Anche questo motivo è infondato, poichè la Corte ha dimostrato che il AR ha ripetutamente ceduto cin'
que e anche dieci grammi d'eroina, come nel caso del'
la cessione al CO.
10. AT AR(2°) fu ritenuto dal tribunale responsabile del delitto ascrittogli al capo 2) li=
mitatamente all'episodio dei 136 grammi d'eroina,
con esclusione delle aggravanti di cui all'art. 74
della legge n. 685 del 1975 e della continuazione contestate. La Corte d'Appello, confermò la sentenza.
Con l'unico motivo di ICrso, formulato sotto il profilo del difetto e della contraddittorietà della motivazione, egli torna a proporre la tesi, già pro=
spettata in appello, della sua estraneità alla vicen'
da, della sua presenza occasionale sull'auto del
AR, della mancanza di qualsiasi accordo con..il s suddetto coimputato, infine della sua ignoranza-cir=
ca il contenuto del pacchetto lanciato fuori dall'au=
to in corsa;
in buona sostanza una tesi di merito già ache investe esclusivamente gli apprezzamenti operati dai primi giudici in ordine alla ICstruzio=
ne del fatto ed alla valutazione delle risultanze processuali. a t
Al di là del chiaro profilo d'inammissibilità, dato appunto, dal contenuto del ICrso, il ICrso medesi= mo è infondato perchè la ICstruzione del fatto é stata compiuta dai giudici di primo e di secondo agrado con piena aderenza agli elementi di causa legittimamente acquisiti e la valutazione di essi sfugge a qualsiasi censura perchè é sorretta da motivazione logica ed esauriente.
Con precise puntualizzazioni e logiche argomentazio=
ni i giudici veneziani hanno smentito l'interpreta= zione della condotta dell'imputato quale da lui pro=
spettata, dimostrando che la sera dell'inseguimento egli sedeva nella Fiat 127 accanto al conducente
AR e lanciò fuori il pacchetto;
che egli era con'
sapevole del contenuto dell'involucro e si trovava in compagnia del AR proprio a causa di esso e perchè quest'ultimo di lui poteva fidarsi per esse-
re accompagnato in un viaggio tanto rischioso;
che a tale viaggio si era pervenuti previo appuntamen'
to fissato telefonicamente, e venuto a conoscenza t dei carabinieri attraverso le intercettazioni;
che del resto le superioti affermazioni trovano confor=
to nel memoriale da lui consegnato al P.M. e nello interrogaRI reso in tale circostanza, talmente ricco di particolari e di precisazioni da non pote si attribuire a suggerimenti dei carabinieri ma 10=
gicamente à fatti ed episodi vissuti in prima per=a sona.
11. NE OL (5^). Delle doglianze sulla perizia, disposta in dibattimento dal tribunale di
Venezia (1° motivo), sulla genericità del motivo d'ap=
pello del P.M. (2° motivo), sull'associazione per de=
linquere ascritta a questa imputata al capo 4) pri=
ma parte (3° motivo), sulla negata applicazione del'
la continuazione fra i reati di cui agli artt. 75 e
71 della legge n. 685 del 1975 (4° motivo) e sull'o=
messa quantificazione della pena (6° motivo) si è
già detto Restano da resaminare le censure in ordi=
ne:all'episodio dei 136 grammi d'eroina compreso nell'imputazione di cui al capo 2), per il quale si nega ogni forma di concorso (ancora sterzo motivo);
alla negata derubricazione del reato in quello dio
(cui all'art. 72 della legge citata ed alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.74 co.1°
n.2 stessa legge con riferimento al reato di cui al capo 5)(5° motivo). m
Le censure sono destituite di fondamento.
L'affermato concorso morale dell'OL nell'e=a pisodio dei 136 grammi d'eroina, sotto forma di de=
terminazione e di rafforzamento del proposito delit'
tuoso nell'autore materiale, è stata correttamente A
ergogicamente desunto dalla Corte veneziana non itan' to dalla piena, costante e fattiva collaborazione nell'acquisto, nella detenzione e nello spaccio del±
l'eroina da parte della donna -la quale andava per=
- sino a prelevare quantitativi di eroina oscillanti fra i 150 e i 200 grammi in luoghi attigui al piaz=
Izale Roma di Venezia nascondendoli nella carrozzina della bambina- quanto piuttosto dalla conversazione telefonica avvenuta tra i due amanti alle ore 21,54
del' 29 giugno 1984, durante la quale l'NE
OL chiese al AR se avesse visto dei movi=
menti strani, ricevendone risposta negativa, con la aggiunta da parte dell'uomo che sarebbe andato allo appuntamento subito dopo avrebbe fatto ritorno as casa. Hanno tenuto conto i giudici di merito che il colloquio avvenne poco prima che il Mafin si recas'
se, presso l'abitazione del MU, all'appuntamento concordato per mezzo di quest'ultimo con il A=
ri, per trarne la logica conclusione, meritevole di ' consenso sul piano logico-giuridico, che l'esplicito riferimento della donna a eventuali movimenti so=
spetti non poteva che riferirsi=& porsi in relazio=
ne con lo scopo dell'appuntamento cioè con il pro=
cacciamento dell'eroina lis . $210
Adeguata encorretta motivazione si rinviene nella
- sentenza impugnata anche da proposito dell'aggravan' te di cui all'art. 74 co.1° n.2 della legge sugli stupefacentile della mancata derubricazione del rea= to contestato di cui all'art. 71 della stessa legge in quello di cui all'art. 72, avendo dimostrato i giudici dell'appello, come s'é visto a proposito degli analoghi motivi di ICrso del AR, il con'
corso consapevole nel delitto dei due OL e del AR e la cessione ripetuta di̟ cinque se dieci grammi d'eroina.
10. Di RO OL (10°) si è già detto esami=
nando le censure da 1lui mosse alla sentenza impugna=
ta in ordine alla rigettata ricusazione dei periti
:(1° motivo) ed all'esclusione della continuazione tra i reati di cui agli artt. 75 e 71 della legge sugli stupefacenti. Resta da dire dell'aggravante del numero delle persone e della prevalenza delle attenuanti generiche, che formano oggetto dell'ulti=
mo motivo di ICrso.
Le due censure sono infondate: la seconda, perchè le attenuanți generiche -per tutti i reati diversi Çal-
le due associazioni per delinquere- sono state di=
chiarate prevalenti sull'aggravante; la prima, per=
chè attraverso un'ampia, logica e persuasiva moti=||
_ vazione la Corte di merito ha potuto contestare no la tesi difensiva secondo la quale non vi sarebbe A stato alcun concorso da parte dell'OL, sul ri= lievo che la sua partecipazione ai reati sarebbe stata frammentaria e discontinua "sì da poterlo qualificare cane sciolto", dimostrando viceversa, at' traverso le numerose telefonate intercettate, che egli, proprio attraverso la sorella, teneva i contat'
ti con il AR ai fini dello svolgimento dell'il'
lecita attività.
13. RI ZZ (11°)è stato ritenuto responsa=
bile dei reati ascrittigliai capi 11(associazione per delinquere), 12(acquisto, detenzione e cessione d'eroina), 17(danneggiamento aggravato) e 18 (resisten'
za a pubblici ufficiali).
Ricorre, con due motivi: con il primo,limitato alla condanna per'il reato di a associazione per delinque=
re, denunzia difetto di motivazione ed erronea appli=
'cazione della legge penale, per essere stato ravvisa=
to il reato associativo laddove, semmai, potrebbe rav=
visarsi un concorso di persone nel reato;
con il secondo si duole della negata applicazione della continuazione ai due reati di cui agli artt.75 e 71
della legge sugli stupefacenti, nefevONT
Le due questioni sono state già'esaminate anche per questo imputato! Qui Occorre solo aggiungere, a propo=
sito degli ultimi due reati che essi vanno dichi⦠rati estinti in virtù dell'amnistia concessa con. D.
P.R.12 aprile 1990 n.75, non ICrrendo alcuna delle ipotesi di cui al capoverso dell'art. 152 c.p.p.,
con conseguente eliminazione della pena complessiva di sei mesi di reclusione.
14. RO RO (12°) fu ritenuto dal Tribunale
responsabile dell'unico delitto ascrittogli al capo
12) della rubrica, per avere in particolare acqui=
stato dai fraLI NO 150 grammi di cocaina.La
decisione fu confermata dalla Corte d'Appello di
Venezia.
Ricorre, proponendo soltanto-sotto i diversi aspetti del travisamento dei fatti, del difetto e della con'
traddittorietà della motivazione una propria in'=
terpretazione dell'episodio che lo riguarda ed una valutazione delle risultanze processuali diverse da quelle compiute ddai giudici di merito.
Ma l'attività svolta dall'OL RO per met-
tere in contatto i fraLI NI e lo RO,
il diverso ammontare della cocaina indicato dai va ri personaggi della vicenda, tra quello stabilito si in sede d'accordo per la fornitura e l'altro prete sodai NO dopo la consegna,il (tenore delle te=
lefonate successive alla consegna, nelle quali, lo
RO è indicato con il soprannome UA "c ICnosciuto dallo stesso interessato,la dichiara=
zione di TA NO di avere conosciuto lo· N'
naro, al quale aveva ceduto per l'importo di cinque milioni una partita di anellini pagati subito in contanti, sono oggetto di una ICstruzione e di una valutazione, da parte dei giudici di merito, che -per essere aderenti alle risultanze processuali e logi=
camente spiegate in ogni dettaglio attraverso un'am=
pia ed esauriente motivazione, meritano conferma, al di là delle spiegazioni di segno diverso esposte in
ICrso.
15. ER TE(14°) é stato -prima dal tribuna=
le e poi dalla Corte d'Appello, che si è limitata a ridurre la pena- assolto per insufficienza di prove dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale dist cui al capo 20 della rubrica e condannato per i de-
litti di detenzione e spaccio di quantità non modi=
che d'eroina(capi 7 e 9 della rubrica) e di deten'
Y zione a fine di spaccio di una quantità modica (un grammo circa) della stessa sostanza (capo 19).
Ha proposto ICrso con un solo motivo, riferito a tutte e quattro le imputazioni ma geneIC, denunzian'
do difetto e illogicità di motivazione ed erronea applicazione dei principi) relativi alla prova māsi censurando sostanzialmente gli apprezzamenti di fat' to operati dai giudici di merito (sulle dichiarazio= ni del CO, in compagnia del quale il TE spacciò eroina;
sulle dichiarazioni di CO Giu=
seppe e LI;
sulla contestata e ICnosciuta
detenzione di cento bottiglie di metadone e di ottan'
ta grammi di eroina).
Con nota scritta, depositata nel corso dell'odierno dibattimento,la difesa dell'imputato ha poi eccepi⇒
to "l'illegittimità costituzionale dell'art.187 c.
p.II° comma che dispone che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimen'
to del danno patrimoniale o non patrimoniale, per violazione dell'art. 127 e art. 27 della Costituzio=
-
ne".
Osserva la Corte che i giudici veneziani, con adegua=
ta motivazione, hanno fornito le ragioni del loro con'
vincimento, sicchè il ICrso va rigettato, tranne che per il reato di cui al capo 20), in relazione al quale, ai sensi degli artt.530 co.2° nuovo cod.di proc.pen., 245 e 254 disp.trans.stesso codice,va sostituita la formula d'assoluzione dubitativa con 31
quella "per non avere commesso il fatto".
Quanto all'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art.187.co.2°sc.p., osserva la Corte:ſché essa risulta semplicemente renunciata, mediante šlaƒpropo= sizione testualmente riportata,e priva di gqualsia
si motivazione;
che il riferimento all'art.127 del'
la-Costituzione è fuori luogo, riguardando, questa di=
sposizione,la-promulgazione di legge approvata dal
Consiglio regionale;
che essa -secondo l'interpreta=
zione che se ne può dare di un asserito contrasto tra la solidarietà dell'obbligo del risarcimento del danno dei condannati per uno stesso reato (art. 187 co.2° c.p.) ed il principio per il quale la re=
sponsabilità penale è personale è manifestamente.|
infondata, posto che, come questa Corte ha affermato in sede civile (Sez.II^ 23 giugno 1979 n. 3520), anche in tema di responsabilità extracontrattuale,"se-l'd'
nico evento dannoso è imputabile a più persone, i è
sufficiente al fine di ritenere la solidarietà di tutti nell'obbligazione di risarcimento, che le azio=
ni o le omissioni di ciascuno abbiano concorso, in modo efficiente, a produrre l'evento, a nulla rilevan'
do che esse costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse"
16. IR OM (15°), AT OM(16^)
RA PA (19°), AN RO (35^) e OR
OM(38°) sono stati ritenuti responsabili del reato disacquisto, detenzione.e.cessione illecite s dicquantità non imodiche id eroina (capo 5); in parti colare, per avere: i tre OM ed il PA ripe=
tutamente acquistato eroina dal AR e dai due Ad-
OL, con frequenza settimanale, in quantità varia=
bili dai cinque ai dieci grammi per volta, che in buo=
na parte cedevano a terzi per potere estinguere il debito contratto nei confronti di NE DD
ri e del AR in conseguenza dei ripetuti acquisti d'eroina per loro uso personale;
la RO, ricevu=
to in almeno quattro occasioni da RO OL
cinque grammi d'eroina per volta allo scopo di riven'
derla a terzi.
In appello è stata ridotta la pena a IR e E=
NA OM ed al PA mentre per OR Gia=
comini e per la RO la sentenza di primo grado
è stata confermata anche in punto di pena.
Con i rispettivi motivi di ICrso si deduce: per
IR, AT e OR OM e per il PA,
erronea applicazione di legge e difetto di motivazio=
ne sulla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art.80 o dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 72 della legge n.685 del 1975, nonostante lo stato di tossicodipendenza degli imputati che imponeva loro un uso quotidiano di notevoli quantitativi di
ROga e la quantità di ROga acquistată, cinque gram= mi di eroina da strada;
difetto dismotivazione, sul' la-mancata riduzione della pena al minimo edittale
Per la RO, erronea applicazione della legge pe=
nale, per essere stata inflitta una pena superiore
Mal minimo edittale.:
I suddetti ICrsi sono tutti infondati.
Le risultanze processuali -in ordine ad acquisti,
detenzione di quantità non modiche di eroina e spaceio della stessa sostanza, sia pure per una par=
te dello stupefacente acquistato- sono talmente nu=
erose ed univoche che la Corte veneziana ha potu=1
to agevolmente escludere l'applicazione sia dell'e=
simente invocata che dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 72; e lo ha fatto, con esauriente e corretta motivazione, sulla base delle ammissioni degli stes±
si imputati e di precisi riscontri provenienti da 1
dichiarazioni di testi e da telefonate intercettate di indubbio e chiaro tenore.
Nè ha rilevanza, come mostrano di credere i ICrren' Y
ti, che l'acquisto, la detenzione e lo spaccio avve={
nissero in ragione di soli cinque grammi per voltal e che si trattasse di dosi di eroina da strada.Co= |
me questa Corte ha ripetutamente affermato e in l'insegnamento è stato seguito dai giudici venezia=
ni- ai fini della valutazione della modica quantità
di sostanza stupefacente, per dose deve intendersi quella costituita dall'eccipiente e dalla sostanza pura,quest'ultima nella quantità necessaria per ot'
tenere una dose commerciale con normale effetto stu=
pefacente, sicchè non ha rilevanza la circostanza che si tratti di ROga cosiddetta "tagliata" (Bez.
1° 29 novembre 1984, Mambelli Sez.1 23 maggio 1985,
-
Sez.VI“ 20 giugno 1987, Mejana) nè può. Patinese -
ritenersi modica ma quantità di cinque grammi di eroina, anche se tagliata(Sez.VI^ 25 giugno 1986, Tru=
scello).
Quanto al motivo sulla pena, comune anche alla AN
TO, rileva la Corte che i giudici di merito hanno esaminato l'analoga doglianza espressa nei motivi d'appello ed hanno dimostrato di avere controllato la decisione impugnata anche in punto diepena:=ridu=
cendo quella inflitta dai primi giudici ai due gio=
vani OM ed al PA in ragione della giova=
ne età, dello stato di tossicodipendenza e del cor=
retto e disponibile comportamento processuale, per il PA anche dello stato di incensuratezza;
con'
fermando, poi, quella inflitta alla RO ed al
OM OR sul corretto rilievo che il tri=
1700bunale era partito dal minimo edittale per il secondo di poco superiore- aveva apportato lavmas sima riduzione per le attenuanti generiche e quindi applicato l'aumento per la continuazione in misura molto contenuta, sicchè la sanzione inflitta doveva ritenersi adeguata all'entità dei fatti criminosi ed alla personalità degli imputati.8
17: Per OL EN (21°) e AN IN
(22^) -ritenuti già dal Tribunale responsabili di acquisto, detenzione e cessioni illecite di modici quantitativi d'eroina (capo 7)- si censura, sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del difetto di motivazione, che sia stata conferita attendibilità alle chiamate di cor=
reo del CO ed ancora, in via gradata,la mancata assoluzione per non avere commesso il fatto o per insufficienza di prove, la mancata applicazione del'
(l'esimente di cui all'art. 80 della legge sugli stu=
Spefacenti, la mancata riduzione della pena al minimo edittale.
Sono censure prive di fondamento.
Le ammissioni dei due imputati sugli acquisti e sulle cessioni d'eroina dettagliatamente riportate nella sentenza impugnata;
la dichiarazione di N'
na DO, di avere acquistato più volte eroina dal EN;
la dichiarazione di MI LI, "
dicavere avuto procurata eroina dalla IN;
le concordi affermazioni del CO esdel EN sulla mediazione della IN per cessioni di mo=
dica quantità di sostanze stupefacenti;
le precise e costanti chiamate di correità del CO nei con'
fronti del EN e della IN;
infine, le nu= merose telefonate specificamente indicate nelle due sentenze di merito;
sono, queste, altrettante tessere del mosaico che i giudici di merito hanno paziente=
mente ICstruito, pervenendo in tal modo all'esclu=
sione sia dell'innocenza della IN sia della sussistenza dell'esimente sia infine della dedotta inattendibilità delle due chiamate di correo costan'
temente formulate dal CO e ampiamente riscontra=
te.
Quanto alla misura della pena: il EN non può
oggi lagnarsi del difetto di motivazione, dato che nessuna doglianza formulò in proposito in sede d'ap=
pello, e comunque la Corte veneziana, pur dando atto di ciò, giudicò che essa Covesse ritenersi adeguata alla sostanziale entità degli episodi criminosi ed alla personalità dell'imputato, già raggiunto da nu= merose condanne per delitti;
per la IN la
Corte di Venezia giudicò che non potesse aderirsi alla richiesta riduzione della pena in quanto il primo giudice era partito dal minimo edittale, aveva apportato la massima riduzione per le attenuanti generiche ed aveva contenuto l'aumento per la conti=
nuazione, nonostante la reiterazione degli atti cri=
minosi in mirura rilevante, in limiti molto modesti.
18. OL IG (26°) ed IO ER (37°) sono stati ritenuti responsabili del reato d'illecita detenzione di cento bottiglie di metadone e ottanta grammi d'eroina da loro procurati, su richiesta del
CO e del TE, portati dal IG da Milano
a Venezia e non entrati materialmente in possesso del CO e del TE per un disguido(capo 9).
Lamenta il primo, criticando con cenni sommari la valutazione delle risultanze processuali operata in sentenza e segnatamente delle conversazioni te=
lefoniche, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, che a torto sarebbero stati considerati prove certe, trattandosi di semplici indizi. Da altro di=
fensore si prospetta il difetto di motivazione sul-
la mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla pena, applicata in misura superiore al mini edittale. Si deduce per il secondo: la mancata mo applicazione dell'art.90 c.p.p.,cui la Corte sareb=
be dovuta pervenire per un "avvenuto giudicato sul medesimo episodio" , non specificato;
l'errata va=
lutazione "sostanziale del giudizio sull'argomenta=
zione che spiega la partecipazione del ER all'episodio criminoso"; l'erronea applicazione del'
l'art. 71 della legge n.685 del 1975.
Al di là del chiaro profilo d'inammissibilità, dipen'
dente dall'estrema genericità delle doglianze formu late nei due ICrsi, che non consentono d'individua= re le ragioni sulle quali esse si fondano, giudica la Corte del tutto infondati i due motivi, avendo i giudici dell'appello esposto con logicità e adegua=
tezza i motivi per i quali hanno disatteso le cen'
sure che oggi vengono riproposte, confermando integral'
mente la decisione del tribunale.
Essi invero hanno analizzato, con scrupolo e rigore
|logico,le numerose telefonate tra i vari personaggi che animano l'episodio di cui al capo 9) della ru=
brica, pervenendo alla conclusione che, a seguito de gli accordi tra il CO e il ER e non aven'
do potuto quest'ultimo eseguire la commissione, pro=
babilmente a seguito del suo arresto a Milano, fu pro=
prio il IG a portare personalmente la ROga da
Milano a Venezia, atteso invano in stazione, a causa di un disguido, dal CO e dal TE.
E' stato poi spiegato in sentenza, con riferimento alla posizione del ER, che oggetto della sen' tenza dei giudici milanesi, invocata dal ICrrente
per l'applicazione dell'art.90 c.p.p.,non erano l'eroina nè l'episodio di cui al presente processo,
e del resto lo stesso ER, nell'ammettere la telefonata diretta al CO, ha reiteratamente nega=
to di avergli promesso dell'eroina assumendo che 1nel corso del colloquio si parlò soltanto di meta=
done. Il giudizio relativo alla sentenza richiamata come giudicato ostativo al nuovo giudizio verteva.
invece sulla detenzione di grammi 1,40 d'eroina,
sequestrata al ER, che in quell'occasione era stato arrestato per cui non aveva potuto recarsi a
Venezia e era stato sostituito dal IG.
Per il resto, i giudici di merito hanno correttamen'
te rigettato perchè in contrasto con ogni altra ri sultanza processuale la tesi secondo la quale il
ER avrebbe affrontato un viaggio da Milano
a Venezia solo per portare grammi 1,40 d'eroinax; one hanno inoltre considerato che la notevole quantità
di metadone e di eroina non consentivano alcuna de=
roga all'ipotesi criminosa contestata dell'art.71 Y
della legge sugli stupefacenti..
Al IG poi risultano concesse le invocate atte=
nuanti generiche;
e la determinazione della pena, di=
minuita in virtù delle suddette attenuanti, è sorret
ta da congrua motivazione.
19. CI Di CC (27°) fu dal tribunale: assolto per insussistenza del fatto dal reato di associazione
(per delinquere di cui al capo 11) e per insufficien'
za di prove da quello, di cui al capo 13), di vendita al HI di quantità non modiche di eroina;
condan'
nato per i reati di cui ai capi 12) e 14), concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante contestata.La Corte d'Appello confermò
la decisione per i reati di cui ai capi 12),13) e
14); lo ritenne responsabile anche del delitto di cui all'art.11 e, concesse anche per questo le atte=
Inuanti generiche, ne determinò la pena.
Ricorre formulando i seguenti otto motivi di ICr=
Iso:1°) Nullità della sentenza, in relazione al reato di cui al capo 11) per inammissibilità dell'appello del PZ.M. a causa di assoluta genericità dei moti=
vi.2°) Difetto di motivazione in ordine alla parte=
cipazione al reato di associazione per delinquere.
3°) Erronea applicazione della legge penale, per la ritenuta inapplicabilità della continuazione tra i reati di cui agli artt. 75 e 71 della legge n. 685 del
1975.4°),5° e 6°) Difetto di motivazione in ordine ai reati ex art.71 della legge citata di cui al ca=
pi 12), 13) e 14).7°) Erronea applicazione della leg=
ge penale per omessa quantificazione della pena da
: infliggersi per la ritenuta continuazione in rela= zione ad ogni singolo reato ed omessa individuazio=
ne del reato più grave.8°) Violazione degli artt. 185
c.p.,91,475 n.3 e 524 nnuri 1 e 3 c.p.p.,per ammis'
sione del Comune di Venezia alla costituzione di parte civile.
Delle censure mosse con i motivi di ICrso nn.ri
1,2,3,7 e 8 si è già detto. Nel quarto, quinto e sesto,
riferiti rispettivamente ai reati di cui ai capi
12,13 e 14 della rubrica, il ICrrente, pur deducendo difetto di motivazione, espone sostanzialmente una lunga serie di critiche agli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
Orbene, quanto al reato di cui al capo 13)la Corte
deve limitarsi a sostituire, in applicazione degli artt.530 co.2° nuovo cod.di proc.pen.e 245,254 disp.
trans.stesso codice, l'assoluzione per insufficien'
za di - prove con quella "per non avere commesso il fatto"; sugli altri due reati l'unica osservazione da fare è quella che alla sentenza impugnata non fa difetto la motivazione: fedelmente ancorata alle ri=
sultanze processuali legittimamente acquisite;
estesa a tutte le suddette risultanze;
logica e pertinente nelle argomentazioni, e quindi immune da errori.
Gli elementi di prova messi in evidenza nella sen'
tenza impugnata sono numerosi univoci e concordanti: vuoi sugli episodi indicati nel capo d'imputazione n.12) vuosi sui due episodi di vendita d'eroina al
HI e all'OL indicati nell'altro capo d'im= putazione. Le dichiarazioni accusatorie dell'DD sono arricchite e confermate da nu=ri RO,0,001, merosi e validi riscontri.
20. I fraLI TA (28°) e MA-NO (29°)
furono dal tribunale: assolti dal delitto di asso=⠀
ciazione per delinquere di cui al capo 11) per in= |
sussistenza del fatto;
condannati per il reato dicį
cui al capo 12) -in concorso di attenuanti generi=
che, dichiarate equivalenti all'aggravante discuit all'art.74 della legge sugli stupefacenti per 11:
TA e prevalenti per il MA- per avere ille=
citamente venduto allo: RO 150 grammi di cocai=
na per tramite dell'OL RO, del Di CC
e del ZZ.La Corte d'Appello,in accoglimento dell'appello del P.M.,modificò, quanto al primo de=
litto,la formula d'assoluzione in quella dubitati=
va; ritenne per TA NO la continuazione già contestata con l'imputazione originaria ed esclu=
sa dal primo giudice;
lasciò ferma la concessione delle attenuanti generiche, equivalenti për TA
NO e prevalenti per l'altro; rideterminò lace pena, aumentandola rispetto a quellavinflittaodal Il tribunale.
Ricorrono i due fraLI;
deducendo: 1°) con riguardo al delitto di associazione per delinquere, difetto,
-
contraddittorietà di motivazione e omesso esame di elementi decisivi, per essere stata conferita atten'
dibilità alle chiamate di correo dello OL
-poco precise, non reiterate, contraddittorie- e per:
essere stato ritenuto sussistente il dolo di parte=
cipazione;2°) con riguardo all'altro reato, violazio=
ne dell'art.515 c.p.p., per avere la Corte aggravato la pena benchè l'appello del P.M. si riferisse esclu=
sivamente al delitto di associazione per delinque=
\re; 3°) violazione dell'art. 69 c.p.p., per non essere state le generiche ritenute prevalentisanche neies confronti di TA NO;
4°) violazione degli artt.23 e 133 c.p., per difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta a entrambi gli imputati.
Quanto al delitto di associazione per delinquere, che forma oggetto del primo motivo di ICrso,la Corte 5.
deve limitarsi a sostituire, per le menzionate dispo= diassizioni del snuovo cod di proc.pen.,la formula⠀ י
soluzione dubitativa con quella per non avere com= messo il fatto". ནས ཡོད པ ག ང — ཀ ོ ི
Il secondo motivo di ICrsosèsfondato.c Contrariamente a quanto afferma la Corte d'Appello,
il P.M. limitò la propria impugnazione, nei confron'
ti dei fraLI NO al delitto di associazione
Oper delinquere di cui al capo 11). Ciò nonostante, i giudici di secondo grado hanno aumentato la pena inflitta: a TA NO, a titolo di continuazio=
ne, nella misura di sei mesi di reclusione e un mi
-
lione di multa;
a MA NO, nell'ambito della pena definitiva, nella misura di dieci mesi di reclu=
sione e 1.500.000 lire di multa.Tali aumenti vanno eliminati, rimanendo così fissate le due sanzioni
Erispettivamente in quattro anni otto mesi di reclu-
sione e nove milioni di multage in tre anni di res clusione e sei milioni di multa. Per TA NO こ
inoltre la pena accessoria dell'interdizionerperpe=
tua dai pubblici uffici va sostituita con quella j temporanea già fissata dal tribunale, peraltro già
in quella sede dichiarata condonata.
Non è esatto che la Corte abbia rigettato senza motivazione, come si assumes con il terzo motivos ši
ICrso, la richiesta per l'applicazione, anche nei confronti di TA NO del più favorevole 3
giudizio di comparazione, già adottato dals tribunale nei confronti del MA. La Cortesha addotto assoste=
gno della propria decisioneitre argómentioche rien' trando nei criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cp.,meritano consenso: la notevole quantità
di stupefacente ceduto, i precedenti penali, il com=
portamento processuale tenuto, indicativo di una spic' cata capacità a delinquere.
·Infine,le doglianze sulla determinazione della pe=
-=na -irrogata al NO TA in misura decisamen-
te superiore al minimo, differenziata in modo ecces'
sivamente marcato tra i due ICrrenti, non fissata nel minimo edittale- rimangono assorbite in parte nell'esclusione della continuazione e, quanto alla peña base ed alla differenza tra i due, trovano smen' Ltita proprio nella decisione impugnata, dalla quale si evince che i giudici di merito hanno esposto le ragioni per le quali la pena è stata determinatas in misura diversa e non è stata fissata nel minimo edittale.
21. CL TE (310) fu assolto dal tribunale. Y per insussistenza del fatto dal delitto disassocia zione per delinquere di cui al capo 11), excondanna=
to per quello, contestato al capo 12) d'illecito acquisto di quantitativianons modici d'eroina dal
2Dis CC e d'illecitas détenzione asfini di spacciol di grammi 24,200 della stessa sostanza.La Corte dia
Appellofconfermò la decisione quanto al secondo rea= to;
lo dichiarò colpevole anche del reato associa=
tivo e, concesse anche per questo le attenuanti ge=
neriche, ne determinò la pena.
Ricorre l'imputato con i seguenti due motivi:1°)Tra=
visamento dei fatti e carenza di motivazione circa il reato di spaccio.2°) Carenza e contraddittorietà
di motivazione in ordine alla prova circa la cono=
scenza del TE di essere partecipe di un'asso=
ciazione criminosa finalizzata al traffico di stu=
Spefacenti.
Questo secondo motivo rimane assorbito nell'annul= |
lamento con rinvio della sentenza impugnata riferi=
1. to al capo d'imputazione n.11).
In relazione al primo motivo, il ICrso è ringondato.
Il ICrrente, premesso "che certamente la sentenza
è immune da vizi, laddove vié confessione dell'impu= tato", "si duole esclusivamente del fatto che sono state ICnosciute come veritiere le dichiarazioni dell'OL sul punto che lo riguardavano", posto che l'unico riscontro "é dato dall'intercettazione della telefonata tra il Di CC e l'OL, dove si parla dia un debito del TE" e che "il ICr=
edrente ha poi dato una spiegazione plausibile deiot rapporti intercorsi tra luice il Di CC " nevni
Il motivo si rivela già infondato nella sua imposta= zione poichè seisi ICnosceveheola sentenza è immu=
ne da vizi quanto alla confessione dell'imputato circa la detenzione dei grammi 24 d'eroina,non si vede perchè 1\debbanobano ritenere non veritiere le di- chiarazioni dell'OL, che pure costituiscono nient'altro che il riscontro puntuale dell'elemento oggettivo del rinvenimento dell'eroina e della con-
fessione dell'imputato.
Nè la chiamata di correo dell'OL circa l'at'
tività di spaccio svolta dal TE e dalla moglie
LL peraltro spontanea, costante, disinteressa=
ta e ricca di dettagli è rimasta isolata, Essa ha ricevuto il conforto di numerosi riscontri: conver=
dsazioni telefoniche d'indubbio significato, specifi=
camente indicate nella sentenza impugnata;
rinveni=
mento nell'abitazione dell'imputato, oltre che del'
l'eroina, anche di denaro, del quale non stata in
dicata la provenienza, di preziosi, si molti sacchet' :
་ ti di polietilene, di una bilancina di precisione con relativi piatti;
viaggi compiuti dal TE sa
Napoli e suoi pernottamenti all'albergo Terminus;
-mancanza di qualsiasi spiegazione da parte del OT
GA sulla provenienza della somma di 1.734.500 lire rinvenuta durante la perquisizione, dei dollari sta=
tunitensite del brillante relativo valla polizza di pegno offerta dall'imputato in garanzia del paga=
mento.
22. BI HI (33°) fu assolto dal tribunale per insufficienza di prove dal delitto di acquisto il'
lecito, dal Di CC, di quantità non modiche d'eroi=
na(capo 13) e ritenuto responsabile del delitto, at'
tribuitogli in concorso con RO OL, di a=
cquisto illecito -da Di CC, RI, EG e GL
, ca- di quantità non monodiche d'eroina; segnatamente di due acquisti di cinquanta grammi di eroina ciascu=
no (capo 14).La Corte d'Appello confermò la decisio=
ne,limitandosi a ridurre la misura della pena.
Per il primo reato, va sostituita la formula d'asso=
luzione dubitativa con quella "per non avere commes'
so il fatto".
Con riferimento al secondo, il HI si duole che la Corte abbia negato la continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quello relativo all'eroina sequestratagli a Padova nel gennaio del
1984 per la cui detenzione egli era stato sottoposto a procedimento penale, definito con sentenza del 9
luglio 1987. Si duole inoltre che la Corte abbia pro=
nunciato condanna pur in mancanza di perizia, sulla sostanza stupefacente. In ta so stuteci
Le censure sono, entrambe, infondate fo 1
La Corte ha escluso che i fatti dei due procedimen'
ti potessero ritenersi legati da unicità di disegno criminoso, essendo stati commessi dall'imputato in tempi diversi, con coimputati diversi ed in differen'
ti situazioni. Trattasi di giudizio di merito che, es'
sendo sorretto da congrua motivazione, è in questa sede insindacabile.
Che poi fosse necessaria una perizia sulla natura della sostanza, sequestrata è proposizione reiterata=
mente disattesa da questa Corte in numerose pronunzie,
nelle quali è stato affermato il principio che in tema di sostanze stupefacenti non è necessario un accertamento tecnico qualora il giudice possa rica=
vare aliunde la certezza sulla qualità e sulla quan'
tità di essa. Orbene, la quantità delle due cessioni di cinquanta grammi ciascuna d'eroina, confessata dal'
lo stesso HI, non è stata mai contestata nè la
Corte veneziana poteva nutrire dubbi sulla qualità
della sostanza data la conoscenza che ne avevano i vari personaggi della vicenda: in primo luogo il
HI, soprannominato "polvere" proprio per il suo stato di tossicodipendenza da eroina.
23. Per la LL (40°) -ritenuta responsabile di ripetute cessioni di dosi d'eroina al figlio ER
TE e della cessione di una fiala di Santenol al CO, ammesse dall'imputata e peraltro risultan'
ti da varie telefonate specificamente indicate nel'
la sentenza impugnata- si deduce il difetto di mo=
tivazione sull'elemento psicologico del reato.
La censura è infondata, perchè la sentenza é, sul pun' to, adeguatamente motivata attraverso l'esatto rilie=
vo che la norma di cui all'art. 72 della legge sugli stupefacenti non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente, come si ricava dalla lettera e dalla
"ratio" della norma medesima, quello generiso della previsione e della volontarietà del fatto, con esclu=
Isione di qualsiasi altre fine ulteriore che carat'
öterizzi l'evento. .
24. DO RI (42°) e OR EG (44°) sono:
stati ritenuti responsabili,in concorso con il Dis
CC e il GL, di due cessioni d'eroina,di cinquantacgrammi ciascuna, al HI ed a RO
OL
Per il RI con l'unico motivo di ICrso, per il
_ EG con i primi quattro motivi si denunzia la vio=
lazione degli artt. 81 cpv.c.p., 71 e 74 legge n. 685
."
del 1975,475 n.3 e 524.n.3 c.p.p. per difetto di mo=
tivazione intrinseca ed estrinseca in ordine: alla affermazione di responsabilità, alla duplicità del fatto criminosored aliconcorso di tre o più perso= ne nei due episodi di spaccio.
Si duole il RI che la Corte abbia disatteso la discolpa, secondo la quale egli si recò a Venezia una sola volta in compagnia del Di CC e del Ne= gro per il recupero del prezzo di vendita di una macchina, di capi di biancheria ed altro, nell'ambito dell'attività commerciale svolta dal Di CC,ed abbia invece conferito attendibilità alle dichiara =
zioni del HI e dell'OL, i quali, pure, di lui avrebbero finito per ammettere la sola presenza ma=
teriale ad una dellercessioni di ROga e lo OL
inoltre avrebbe ritrattato ogni accusa in sede dia confronto con il GL, escludendo di avere visto :
in quell'occasione il RI in compagnia del GL
caxPer il EG si deduce anche erronea applicazio=
ne della legge penale per essere stato.conferito credito ai due chiamanti in correità nonostante la scarsa attendibilità soggettiva e la mancanzaza di
riscontri 1
La valutazione, compiuta dai giudici di merito, delle risultanze processuali per le quali si ripropone luna diversa interpretazione, è sorretta da motivazio=
ne logica ed adeguata. Ma la sentenza non merita cen'
sura neppure sotto il profilo della credibilità a attribuita dai giudici veneziani alle dichiarazio= ni del HI e dell'OL. Con motivazione arti=
colata e puntuale, la Corte ha spiegato che l'atten' dibilità delle due chiamate di correo non è affida=
ta soltanto all'intrinseca valenza probatoria del'
le singole dichiarazioni, in sè considerate -dichia=
razioni comunque non dettate da astio o malanimo,
dettagliate, disinteressate, costanti(la ritrattazio=
ne del RO OL riguarda altri episodi)-
nè soltanto alla circostanza che le due chiamate in correità collimino persino nei particolari ma anche a validi e precisi elementi di riscontro, co=
stituiti dal tenore delle conversazioni telefoniche,
specificamente indicate in sentenza dai contempora÷
nei pernottamenti dei tre napoletani venditori (Di-
CC, RI e EG), del GL e dei due vene≥
ziani compratori (HI e OL) in alberghi di Mestre.
Con il quinto motivo di ICrso del EG si censu=
ra che i precedenti penali siano stati negativamen'
te considerati per due volte: ai fini della determi=
nazione della pena e per giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
La Corte ha negato le attenuanti generiche a causa del ruolo:preminente svolto dal EG nella vicenda f eşdella·sûa·estrema peIClosità; desumibile dalle• gravi e reiterate condanne risultanti dal certifi=:
cato penale;
ai fini della determinazione della pe=
na poi ha tenuto conto dei suddetti rilievi ma an'1
che della gravità dei due episodi di cessione, desun' ta falla notevole quantità di eroina ceduta.Non v'é
dunque motivo di nullità deducibile in cassazione:
in primo luogo perchè i precedenti penali non sono:
stati addotti da soli nella scelta degli elementi di valutazione ai fini del duplice giudizio;
in se=
condo luogo perchè dei precedenti penali ben può il giudice di merito servirsi due volte per finalità
completamente diverse e per giudizi differenzia£i, quando cioè, come nella specie, la recidiva come qua=
mificazione giuridica soggettiva denotante una con'
dotta divita ed un passato dedito al delitto,con'
.divita de=corra, con la gravità dell'episodio delittuoso, a terminare un aggravamento della pena e, per altro verso, denunzi una particolare inclinazione alla commissione di delitti ed una manifesta peIClosità, le quali siano ritenute dal giudice, nel suo insin' dacabile apprezzamento, ostative alla concessione di attenuanti.
P.Q.M.
s of 21
Visti gli artt. 209,537,539 n.1,549 c.p.p., 24 legge
11 marzo 1953 n.87,530 co. 2° cod.di proc.pen.1988 e C 245,254 disp.trans.stesso codice.
Dichiara manifestamente infondata la questione di
·legittimità costituzionale dell'art.187 co.2° c.p.
sollevata dal difensore di ER TE.
Dichiara inammissibile il ICrso proposto da S' sanRO DO avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Venezia del 22 marzo 1988.
Annulla senza rinvio la suddetta sentenza nei con'
fronti di RI ZZ limitatamente ai reati di cui agli artt. 337 e 635 c.p. contestati ai capi
17) e 18) della rubrica perchè estinti per amnistia,
eliminando la relativa pena complessiva di sei mesi di reclusiohe.
Annulla la sentenza impugnata: nei confronti di En
IC AR, NE OL e RO OL
in ordine al reato di cui all'art. 75 della legge su=
gli stupefacenti di cui al capo 4) prima parte della rubrica nonchè nei confronti di RO OL, T'
RI ZZ, CI Di CC e CL TE limi= tatamente al reato ex art.75 della legge sugli stu=
pefacenti di cui al capo 11) della rubrica;
rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra se=
zione della Corte d'Appello di Venezia.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei con'
fronti di TA e MA NO limitatamente al' la determinazione della pena inflitta per il reato di cui al capo 12) della rubrica, eliminando l'aumen' to apportato alla sanzione inflitta in primo grado,
quest'ultima nella misura di quattro anni e otto mesi di reclusione e nove milioni di multa per Gae=
tano NO e in quella di tre anni di reclusione e sei milioni di multa per MA NO e sosti=
tuendo alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici inflitta a TA NO quella temporanea già inglitta dal tribunale e dichiarata condonata.
Rettifica la sentenza impugnata nei confronti di:
CO AR per i reati di cui ai capi 6) della rubrica (artt. 56,110 c.p., 71 e 74 co.1° n.2 legge n.
685 del 1975) e 15) (artt.81 cpv.c.p., 71 e 74 co.1°
n.2 legge citata), NE OL per quello di cui al capo 6), RO OL per quello di cui al capo 15), ER TE per quello di cui al ca=
po 20)(art.337_c.p.), CI Di CC e BI HI per quello di cui al capo 13 (artt. 71 e per il primo anche 74 co.1° n.2 legge citata), TA e MA
NO per quello di cui al capo 11)(art.75 legge citata), sostituendo all'assoluzione per insufficien'
za di prove quella "per non avere commesso il fatto”.
Rigetta nel resto i ICrsi di CO AR, AN la e RO OL, RI ZZ, ER DA
LI, CI Di CC, CL TE, BI HI,
TA e MA NO.
Rigetta i ICrsi proposti avverso la stessa senten'
za da AT AR, RO RO, IR Giaco=
mini, AT OM, RA PA, OL RA
do, AN IN, OL IG, AN SA
ro, IO ER, OR OM, LI LL,
DO RI e OR EG.
Condanna i ICrrenti LE DO, A=
ri, RO, RC OM, AT OM e LO
EN OM, PA, EN, IN, IG, San'
TO, ER, LL, RI e EG in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di loro al versamento della somma di 500.000 lire alla
Cassa delle ammende.
Condanna AR, AR, OL NE e Rober=
to, ZZ, TE, OM IR, AT e
OR, IG, Di CC, NO TA e MA,
TE, HI, ER, RI, EG e RO al pagamento in solido in favore della parte civile
Comune di Venezia delle spese ed onorari, liquidati in complessive lire 2.100.000 di cui lire 100.000
(per spese.
Così deciso in Roma il 16 giugno 1990. Il
Il Presidente
RC Boscher Consigliere estensore
Спинус JMaur
IL COLLABORATORE DI CEA
Lidia Scalia
Depositato in Cancelleria- oggi, 16 GEN, 1991 CASSAZIONE
-II-Collaboratore di Cancelleria
SC