Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
In materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'assorbimento di plurimi episodi di cessione di droga in una precedente condotta di detenzione commessa dalle stesse persone ed oggetto di separato giudizio, in ragione della diversità del dato quantitativo e del differente contesto temporale).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2015, n. 7404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7404 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 15/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 117
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 51712/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GH IC N. IL 28/11/1972;
LI SI N. IL 20/07/1966;
BA CO N. IL 15/11/1963;
RR ER N. IL 22/06/1968;
avverso la sentenza n. 894/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 17/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZELLA VINCENZO,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti di GH EL per intervenuta prescrizione;
dichiararsi inammissibili gli altri ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti, GH IC, LI SI, BA CO e RR ER con sentenza del 17.05.2013, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Brescia il 19.10.2012, assolveva ET EL dalle imputazioni relative agli acquisti di sostanze stupefacenti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e per l'effetto riduceva la pena inflitta alla predetta a mesi 10 di reclusione ed Euro 2.100 di multa;
concedeva a DE ON le attenuanti generiche, riducendo la pena inflitta alla stessa ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 14.000 di multa;
applicava a NI RI e RR ER la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5; confermava nel resto;
condannava NI e RR al pagamento delle spese del grado.
Il GIP del Tribunale di Brescia aveva dichiarato:
- ET EL colpevole del reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p. e art. 110 c.p. e dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 1, perché senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi previste dall'art. 75, illecitamente commercializzava, in concorso con RR IO e IN IO, deceduti, vari quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina ed in particolare reiteratamente cedeva vari quantitativi di cocaina a SI e IN i quali acquistavano lo stupefacente ai fini di successiva cessione a terzi, in alcune occasioni SI e IN cedevano alla ET alcuni quantitativi di eroina, e la condannava, concessa l'attenuante di cui al del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e non operato alcun aumento per la recidiva in contestazione, pur reputata sussistente, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
fatti commessi in provincia di Brescia dal mese di dicembre 1999 all'aprile 2000;
- DE ON, NI RI e RR ER colpevoli del reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravato in concorso, di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi previste dall'art. 75, in concorso tra loro e con tale Marco detto l'algerino non meglio identificato, o con condotte tra loro indipendenti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente commercializzavano vari quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina ed in particolare, come emerge dalle conversazioni telefoniche intercettate e dall'attività di polizia giudiziaria, reiteratamente cedevano a SI e IN stupefacente del tipo cocaina nell'ordine di circa 50/100 grammi a settimana e condannava DE ON e NI RI alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, RR ER alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e Euro 18.000,00 di multa, con condanna alle spese processuali;
fatti commessi in provincia di Brescia dal dicembre 1999 all'aprile 2000;
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, con l'ausilio del proprio difensore ET EL, personalmente gli altri tre imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. ET EL con proprio ricorso deduce:
a. Nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1. La ricorrente deduce che la Corte, pur dando atto della rilevante difformità della trascrizione progressiva 240 del 2.2.2000 relativa alla conversazione tra la ET e la SI, effettuata dai CC rispetto a quella effettuata dalla Squadra Mobile, sosterrebbe che la stessa non poteva che riferirsi a traffici illeciti di stupefacente. Sarebbe censurabile il fatto che la Corte abbia ritenuto, in forza di tale intercettazione, che la cessione fosse avvenuta dalla ET a SI e IN e non il contrario. Tanto più che nello stesso capo di imputazione viene contestato alla ET di aver acquistato stupefacente da SI e IN che avrebbero gestito sempre secondo quanto accertato in sentenza, un ramificato traffico di stupefacenti.
b. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in vizio laddove non avrebbe svolto il tema della specie di sostanza stupefacente negoziata pur non essendovi il più vago indizio nelle conversazioni intercettate circa il fatto che si trattasse di cocaina ovvero hashish, pur statuendo, infine, per la fondatezza dell'imputazione laddove si contesta la cessione di eroina e cocaina.
Il difetto di motivazione sarebbe rilevante per il diverso trattamento sanzio-natorio e termine prescrizionale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. DE ON e NI RI, con unico ricorso, deducono:
a. Illogicità della motivazione rispetto al mancato riconoscimento del bis in idem per il capo di imputazione.
Gli imputati ripropongono l'eccezione di sussistenza di un bis in idem per i fatti oggetto del presente procedimento rispetto alla sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., dal GIP del Tribunale di Brescia del 6.02.2001, irrevocabile dal 28,02.2001, con la quale gli stessi imputati sono stati giudicati per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti commesso in Brescia fino al 21.04.2000.
Sostengono che per i fatti per cui oggi si procede, vi sia un'identità degli elementi del fatto-reato (condotta, evento, nesso causale, locus commissi delicti) per cui vi sarebbe stata già la sopra citata pronuncia.
I Giudici avrebbero ritenuto la sussistenza del giudicato sulla sola detenzione illecita di stupefacente, mentre oggi si tratterebbe di un'imputazione per cessione, ma, deducono i ricorrenti, all'epoca della prima sentenza cessione o illecita detenzione avrebbero rappresentato ipotesi criminose equivalenti alternative tra loro. Tale assunto sarebbe confermato dalle osservazioni del Collegio che evidenzia l'avvenuta applicazione, con la sentenza del GUP, di una pena per detenzione di cocaina ed eroina, rinvenuta nel loro possesso il 20 aprile 2001.
Pertanto il giudicato abbraccerebbe l'interezza delle condotte illecite contestate in tempi diversi.
Non potrebbe, quindi, sostenersi un autonomia ontologica tra i fatti di oggi e quelli già giudicati.
Per quanto riguarda il NI anche:
b. Illogicità della motivazione rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 606 c.p.p., lett. e). Vi sarebbe incoerenza nel rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, concesse invece alla coimputata DE sulla scorta della notevolissima distanza di tempo rispetto alla precedente condanna del 2001.
Al NI, invece, il beneficio sarebbe stato negato per la sussistenza di due successive condanne sempre in tema di stupefacenti per fatti commessi, rispettivamente, nel 2001 e nel 2008. Si tratterebbe, quindi anche per il NI, di fatti commessi più di un decennio prima.
Chiedono, pertanto - riproponendo ed illustrando i motivi anche con la memoria dell'8.6.2014- il riconoscimento della sussistenza della preclusione del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p., e, in subordine, rilevare il vizio in iudicando rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche a NI RI, procedendo in entrambi i casi nelle forme di legge.
RR ER, con proprio ricorso, deduce:
a. Manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo al giudizio di responsabilità per i reati ritenuti in sentenza - art. 606 c.p.p., lett. e). La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputata su una pura congettura, non suffragata da riscontri oggettivi. L'impianto accusatorio sarebbe fondato su una serie di intercettazioni dalle quali si dedurrebbe il pieno coinvolgimento della RR nei traffici di stupefacenti.
La Corte, però, nel riportare una serie di telefonate preparatorie dell'acquisto di una partita di stupefacente, avrebbe omesso di riportare che nella telefonata n. 210 del 29.2.2000 la RR riferisce che di tale cessione non si fa niente.
Lo stesso vale anche per la telefonata del 21.3.2000, relativa ad una cessione mai effettuata, come risulterebbe da altra telefonata del 22.3.2000.
Ciò dimostrerebbe che sia stato attribuito il valore di prova ad elementi che costituiscono semplici indizi.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i motivi di ricorso sopra illustrati sono manifestamente infondati. Tuttavia, per i motivi che si andranno ad illustrare, la sentenza emessa nei confronti di ET EL va annullata senza rinvio per essersi il reato ascrittole estinto per prescrizione prima della sentenza di appello. Tutti gli altri ricorsi vanno, invece, dichiarati inammissibili.
2. Per la ricorrente ET, come si anticipava, s'impone a questa Corte di valutare l'intervenuta prescrizione, ad oggi, del reato in contestazione.
Nelle more della decisione del presente ricorso la norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, - applicata alla ET - è stata, infatti, più volte interessata da interventi del legislatore.
La prima modifica legislativa è intervenuta con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, comma 1, lett. a) convertito, senza modifiche sul punto, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 (in G.U. Serie generale n. 43 del 21.2.2014) che ha trasformato quella che per giurisprudenza consolidata di questa Corte era pacificamente ritenuta una circostanza attenuante ad effetto speciale (cfr. ex plurimis Sez. Unite n. 9148 del 31.5.1991, Parisi, rv. 187930; conf. sez. 1, n. 496 del 3.2.1992, confi, comp. Pret. e Trib. Palermo in proc. Di Gaetano, rv. 191131; e, anche dopo le modifiche introdotte dall'art.
4-bis i. 49/2006, ancora Sez. Unite n. 35737 del 24.6.2010, P.G. in proc. Rico, rv. 247910; conf. sez. 6 n. 458 del 28.9.2011 dep. 11.1.2012, AO OU e altro, rv. 251557; sez. 6^, n. 13523 del 22.10.2008 dep. 26.3.2009, De Lucia e altri, rv. 243827) in un'ipotesi autonoma di reato.
Già con quella prima novella, ex DL 146/2013, che manteneva indistinta la sanzione penale per i fatti di lieve entità che riguardassero le droghe ed. "leggere" e quelle c.d. "pesanti", il massimo edittale previgente veniva abbassato.
Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 post novella del dicembre 2013 puniva, infatti, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 26.000 chiunque, salvo che il fatto costituisse più grave reato, commettesse uno dei fatti previsti dal medesimo art. 73 che per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, sia "di lieve entità". La norma previgente prevedeva identica sanzione pecuniaria e, quanto alla pena detentiva, identico minimo edittale (anni uno di reclusione) ma una pena massima più alta (anni sei di reclusione).
L'affermata natura di reato autonomo ha sottratto da quel momento la norma al bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti o con la recidiva, che spesso finiva per portare il trattamento sanzionatorio, anche per fatti di lieve entità (a fronte ad esempio di una recidiva reiterata ritenuta equivalente all'ipotesi attenuata, qual era il quinto comma previgente) a dover necessariamente riferirsi alle ben più severe pene di cui al primo comma dell'articolo 73. L'abbassamento del massimo edittale produce da allora effetti di maggior favore per l'imputato sui termini di custodia cautelare e su quelli per il computo della prescrizione, applicabili per il principio del favor rei anche ai fatti commessi sotto la vigenza della norma precedente.
È poi intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4-vicies ter e, a seguire, il
D.L. 20 marzo 2014 n. 36 conv. in L. 16 maggio 2014, n. 79 con cui del D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è stato sostituito dal seguente: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1032 a Euro 10.329".
Con la seconda novella, del 2014, dunque, la pena per il fatto di lieve entità già prevista per le ed. "droghe leggere" dalla Legge Iervolino - Vassalli viene adottata, indifferentemente, per tutti i fatti di lieve entità, indipendentemente dalla collocazione dello stupefacente nell'una o nell'altra tabella.
La prescrizione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, cui fare oggi riferimento, in presenza di atti interruttivi;
è quella di sette anni e mezzo (sei anni di prescrizione "breve" +1/4 in caso di assenza di recidiva ritenuta (nel caso de quo era stata contestata ma non applicato l'aumento). Risalendo i fatti contestati alla ET all'aprile del 2000, pare evidente dunque, che la prescrizione del reato, valutabile ex tunc, sia decorsa molto prima della sentenza di secondo grado.
3. Manifestamente infondate sono poi le doglianze proposte dagli altri odierni ricorrenti, che si palesano come riproposizione di motivi di appello su cui la sentenza impugnata ha motivato ampiamente e compiutamente.
È il caso della questione del bis in diem, riproposta da DE e NI, non sussiste ed è ben motivata nella sentenza. Per quanto riguarda, infine, il motivo di impugnazione sollevato da RR, lo stesso costituisce riproposizione di motivo di appello, cui la sentenza ha fornito ampia ed esaustiva motivazione. Alle pagg. 14 e ss. la Corte territoriale opera un'attenta e corretta disamina della normativa in materia di stupefacenti, ricordando come, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di sostanze stupefacenti, il t.u. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, elenca una serie di condotte tipiche, con la previsione della
"detenzione" in funzione di chiusura rispetto agli altri comportamenti illeciti descritti, tutti puniti allo stesso modo e costituenti, perciò, ipotesi criminose equivalenti che si pongono in rapporto di alternatività formale.
Le diverse condotte dalle norme previste perdono la loro individualità se costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza.
Viene, tuttavia, correttamente evidenziato in motivazione che tale assorbimento - con conseguente esclusione del concorso di reati - è subordinato al duplice presupposto che si tratti della stessa sostanza stupefacente e che le condotte siano state poste in essere contestualmente, ossia indirizzate ad un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità. Quando, invece, le differenti azioni tipiche (detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione ecc.) siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e, quindi, distinti reati eventualmente unificati nel vincolo della continuazione (viene richiamata la pronuncia in proposito di questa Corte sez. 6^, 8 luglio 1994, Pancrazio).
Effettivamente, come rileva la Corte territoriale, si tratta della medesima opzione ermeneutica seguita anche dalla più recente giurisprudenza formatasi sul testo novellato dell'art. 73 la quale, infatti, insiste nell'affermare che detta norma "costituisce norma a più fattispecie tra loro alternative" con la "duplice conseguenza:
da un lato, della configurabilità del reato allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste;
e, dall'altro, dell'esclusione del concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative, nel qual caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave, Tuttavia, correttamente viene ricordato il principio già più volte affermato da questa Corte di legittimità, che il Collegio condivide e che va qui ribadito, che, perché ciò si verifichi, occorre la presenza di più circostanze:
1) che si tratti dello stesso oggetto materiale;
2) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso;
3) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità (sul punto nella sentenza impugnata viene richiamata la pronuncia di questa Corte sez. 6^, n. 9410 dell'11.12.2009 dep. il 10.3.2010 n. 9477, Pintori, rv. 246404;
in precedenza, in senso conforme, si era pronunciata già sez. 4^, n. 9496 del 31.1.2008, Baumgardt, rv. 239259). Il conseguente corollario, dunque, secondo cui qualora le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscano più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati, unificabili eventualmente per la continuazione, se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza del disegno criminoso unitario, viene, condivisibilmente, ritenuto destinato a trovare applicazione sia per le condotte regolate dall'attuale D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sia per quelle regolate dal testo ante riforma.
La Corte territoriale, in forza di ciò, evidenzia in motivazione che la questione rilevante per apprezzare l'invocata sussistenza di un ne bis in idem non è allora quella di verificare la prospettata ed oggi riproposta differenza tra la fattispecie penale ora vigente e quella in vigore al momento di consumazione del fatto-reato ma quella di accertare se le condotte di spaccio per le quali vi è stata condanna avessero o meno autonomia, nei termini appena sopra prospettati con richiamo alla giurisprudenza di legittimità, rispetto alla condotta di detenzione per la quale DE e NI hanno già subito applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. Ebbene, con motivazione logica e congrua - e pertanto immune da vizi di legittimità- i giudici di secondo grado danno atto che la soluzione a tale ultima e decisiva questione non può che essere quella già data dal primo giudice.
Al DE e al NI, con sentenza del Gup di Brescia del 6 febbraio 2001, fu applicata la pena per la detenzione di cocaina e di eroina rinvenuta nella loro disponibilità il 20 aprile del 2000. Nel presente processo, invece, gli stessi sono stati ritenuti responsabili di reiterate cessioni di stupefacente che trovano attestazione nelle telefonate intercettate a partire dalla metà di febbraio e fino all'aprile di quello stesso anno 2000. La reiterazione degli episodi di spaccio e i quantitativi di droga di volta in volta trattati (significativo viene ritenuto l'interessamento di DE per l'acquisto di un etto e mezzo di cocaina che emerge dalla telefonata del 21 marzo 2000 trascritta a pag. 34 della sentenza di primo grado) rendono evidente l'esistenza di un costante e consistente flusso di sostanze stupefacenti che si è all'evidenzia sostanziato in plurime cessioni di droga provenienti da plurimi acquisti rispetto ai quali la droga sequestrata e per la quale vi era stata condanna non può che essere considerata come l'oggetto di una - l'ultima - delle condotte di acquisto. Il fatto per cui NI e DE già fossero stati sottoposti a giudizio è stato allora condivisibilmente riguardato come fatto ontologicamente autonomo rispetto alle condotte parimenti illecite che l'hanno preceduto e che sostanziano il consistente e risalente traffico di stupefacente che faceva capo agli odierni imputati. La logica conclusione, pertanto, è stata che non vi fosse davvero ragione per considerare tale illecita attività, che ha avuto a oggetto quantitativi senz'altro diversi da quello da ultimo sequestrato, assorbita nella condotta detentiva per cui vi è stata condanna. Detta attività o meglio i singoli episodi che l'hanno integrata sono stati correttamente rapportati con l'ultima condotta solo in quanto uniti alla stessa da un'unica strategia integrante unitario disegno criminoso del quale tanto la prima quanto la seconda rappresentano esecuzione.
Corretto, appare, dunque, che entrambi i giudici del merito abbiano negato qualsiasi ipotesi di assorbimento dell'una nell'altra ma abbiano semplicemente fatto operare, riconoscendo l'autonomia oggettiva e soggettiva dei singoli episodi, l'istituto della continuazione.
4. Manifestamente infondato è anche il motivo oggi riproposto dal NI circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Anche in questo caso si tratta di una mera riproposizione dei motivi di appello.
La Corte territoriale ha fornito congrua e logica motivazione del perché abbia ritenuto di accogliere il motivo di gravame sul punto della coimputata e non del NI, sul presupposto (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata) del loro diverso curriculum criminale, valorizzando in senso negativo per l'odierno ricorrente le due condanne subite per fatti in materia di stupefacenti nel 2002 e nel 2008.
Va peraltro ricordato che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (così questa sez. 3^, n. 23055 del 23.4.2013, NIc e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
5. Manifestamente infondati, in ultimo, sono anche i motivi di impugnazione proposti nell'interesse di RR ER. La ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2^, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5^, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4^, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2^, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4^, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3^, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).
Sulle questioni oggi riproposte la Corte di Appello di Brescia risponde in maniera logica e congrua, alle pag. 19 e ss. della sentenza impugnata, non senza evidenziare la particolarità dal punto di vista probatorio che si fosse proceduto con rito abbreviato. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3^, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Rispetto alla motivata, logica e coerente pronuncia impugnata, in cui, tra l'altro, si offre un riscontro analitico delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, la ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
6. Essendo i ricorsi di DE, NI e RR
inammissibili, e a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ET EL per essere i reati ascrittile estinti per prescrizione. Dichiara inammissibili i ricorsi di DE ON, NI RI e RR MA e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015