Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 79.
(Carico e scarico delle merci)
Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli.
Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando il gettito delle inerci stesse dalle navi a terra.
(Carico e scarico delle merci)
Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli.
Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando il gettito delle inerci stesse dalle navi a terra.
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- 1. Il Decreto fiscale convertito in legge. Energia nucleare: semaforo verde per il ddl delegaAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2025 · 55.604877