Articolo 79 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 78Articolo 80
Versione
6 maggio 1952
Art. 79.
(Carico e scarico delle merci)


Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli.
Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando il gettito delle inerci stesse dalle navi a terra.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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