Sentenza 31 maggio 2011
Massime • 1
La circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova applicazione là dove l'apporto del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione causale, quasi trascurabile e del tutto marginale, sicché essa non può qualificare il contributo costituito dall'accompagnamento di un coimputato per i rifornimenti e le cessioni di stupefacente nel luogo di acquisto e nel portare il denaro necessario per l'acquisto delle partite di droga.
Commentario • 1
- 1. Spaccio non lieve, pena proporzionata (Cass. 12690/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2011, n. 29168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29168 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 31/05/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 690
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 46228/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IF N. IL 01/06/1977;
2) RI AM BD BE ED, N. IL 07/01/1955;
3) BE YE UF BE AL, N. IL 05/07/1979;
4) HA IZ N. IL 12/12/1984;
5) RG EM N. IL 10/05/1973;
6) HA IM, N. IL 12/01/1967;
7) LU AS, N. IL 04/08/1980;
8) HA AL BE US, N. IL 14/10/1968;
9) RO HI N. IL 16/10/1978;
10) HI TF N. IL 15/05/1980;
11) OU ED N. IL 10/12/1980;
12) HELAL LI N. IL 18/01/1982;
13) TE ED N. IL 20/10/1973;
avverso la sentenza n. 761/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 25/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. udito il difensore avv. Lombardo P., che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti da: HA AL BE US, RO HI, HELAL LI, TE ED.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gup del Tribunale di Brescia, con sentenza del 30.10.2009, all'esito del giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità, tra gli altri, di:
1) TO IF in ordine a più violazioni in continuazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come specificamente indicate e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni sei, mesi otto e giorni dieci di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa;
2) RI AM BD BE ED in ordine in ordine a più violazioni in continuazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come specificamente indicate e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.000 di multa;
3) BE YE UF BE AL in ordine a più violazioni In
continuazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come specificamente indicate e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 38.000 di multa;
4) HA IZ in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e a più violazioni in continuazione del cit. D.P.R., art. 73, come specificamente indicate, con esclusione del capo 15B7 e, ritenuta la continuazione tra gli stessi ed il reato giudicato con la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Brescia in data 8.11.2007, irrevocabile il 29.1.2009, ritenuto più grave il reato associativo di cui al capo A), lo condannava alla pena complessiva di anni dieci di reclusione;
5) RG EM in ordine a più violazioni in continuazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come specificamente indicate e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 26.000 di multa;
6) HA IM in ordine al reato continuato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 allo stesso ascritto e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione ed Euro 50.000 di multa;
7) LU AS in ordine al delitto continuato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 allo stesso ascritto e lo condannava alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa;
8) HA AL BE US in ordine al delitto continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 allo stesso ascritto e, ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, prevalente sulla recidiva specifica infraquinquennale ritenuta in luogo della recidiva contestata, lo condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa;
9) RO HI in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e a più violazioni in continuazione del cit. D.P.R.,
art. 73, come specificamente indicate, con esclusione del capo 35B13, e concesse circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione;
10) HI TF in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e a più violazioni in continuazione del citato D.P.R.,
art. 73, come specificamente indicate, con esclusione dei capi 39B9 e, nell'ambito del capo 39B17, dei fatti commessi successivamente al 11.1.2007 e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione;
11) OU ED in ordine al reato continuato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 allo stesso ascritto, ritenuta la circostanza attenuante di cui al cit. D.P.R.,. art. 73, comma 5, equivalente alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa;
12) HELAL LI in ordine a più violazioni in continuazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come specificamente indicate e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni sei e mesi due di reclusione ed Euro 26.000 di multa;
13) TE ED in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, così diversamente qualificato il delitto di cui al capo A), ritenuti in esso assorbiti i fatti di cui ai capi 36B5 e 36B9, nonché degli ulteriori reati allo stesso ascritti con esclusione del capo 36B4 e, ritenute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione.
2. La Corte d'appello di Brescia, in data 25.6.2010, riformava parzialmente la decisione di primo grado e, conseguentemente:
a) riduceva la pena inflitta a BE YE UF BE AL nella misura di anni otto e mesi quattro di reclusione ed Euro 34.634 di multa;
b) riduceva la pena inflitta a HA IM, esclusa la continuazione, nella misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 22.000 di multa;
c) riduceva la pena inflitta a LU AS nella misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 22.000 di multa;
d) riduceva la pena inflitta a RO HI nella misura di anni cinque e mesi otto di reclusione;
e) ritenuta la continuazione tra i reati contestati ad TO IF e quello per il quale lo stesso è stato condannato con sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 3 ottobre 2008, ritenuto più grave tale ultimo reato, determinava la pena complessiva in anni sei mesi due di reclusione ed Euro 26.000 di multa;
f) ritenuta la continuazione tra i reati contestati a HI TF e quello di cui alla sentenza del Gup del tribunale di Brescia del 9 gennaio 2008, ritenuto più grave il reato associativo di cui al capo A), rideterminava la pena complessiva in anni dodici mesi otto di reclusione;
g) assolveva TE ED dai reati cui ai capi A), 36B5 e 36B9 e rideterminava la pena per le residue imputazioni in anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000 di multa.
La Corte territoriale dichiarava, altresì, inammissibile l'appello proposto da OU ED e, per l'effetto, ordinava l'esecuzione nei confronti del predetto della sentenza di primo grado. Confermava nel resto la sentenza impugnata.
3. Nelle sentenze di primo e secondo grado si da atto che il procedimento scaturiva da una complessa indagine in materia di traffico di stupefacenti che vedeva coinvolto un numero molto elevato di soggetti.
Dalle intercettazioni telefoniche dell'utenza di tale HI ER, soggetto ricoverato presso il Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, con patologia psichiatrica, risultava che il predetto, eludendo la sorveglianza dell'istituto sanitario, contattava ed incontrava alcuni spacciatori. Attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento si appurava che il HI usciva dalla clinica psichiatrica anche più volte al giorno e si riforniva di eroina acquistandola da due diversi fornitori nordafricani, AO SA ed RI JE detto CA. Le intercettazioni successivamente attivate nei confronti dei predetti soggetti e la connessa attività di riscontro svolta dalla polizia giudiziaria consentivano di individuare i canali di approvvigionamento di UI SA e RI JE OS e di individuare altri soggetti in posizione più elevata, tra loro cooperanti: ASSAL HE, CO TI detto R" o LA, HA AZ detto TE, SI NI, RAHAL RI, BE ME detto "RI ZA, RO AR, TE DD e HI FI. Questi, a loro volta, si rifornivano presso soggetti di nazionalità albanese di rilevanti quantitativi di eroina.
Infatti, le indagini conducevano ad accertare che, dal dicembre 2006 al gennaio 2007, il gruppo di spacciatori nordafricani acquistava eroina dagli albanesi LU TI e XH MI;
a partire dal febbraio 2007 poi, a causa di una pausa nell'attività di spaccio dei due albanesi citati, i tunisini reperivano l'eroina attraverso un altro albanese, AZ TM detto AT, con il quale cooperava il fratello AZ UJ.
L'attività di captazione si protraeva per alcuni mesi fino al giugno 2007, evidenziando numerosissime transazioni, tutte aventi ad oggetto cessioni di droga del tipo eroina, come risultava confermato, oltre che dal tenore di molte delle conversazioni intercettate, anche dai sequestri di stupefacente effettuati dagli investigatori in numerose occasioni anche all'esito di perquisizioni domiciliari o personali degli imputati.
A numerosi dei predetti imputati era stata, quindi, applicata la misura cautelare con ordinanza dell'8.7.2008 del Gip del Tribunale di Brescia. Nelle sentenze di primo e secondo grado si da conto ampiamente degli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare e delle valutazioni operate dai giudici della cautela, sottolineando che il giudizio abbreviato per il quale gli imputati avevano optato era fondato sostanzialmente sui medesimi elementi da valutarsi ai fini della prova della responsabilità in ordine ai fatti contestati.
Si individuavano:
a) il gruppo degli imputati nordafricani riferibile ad AS HE;
b) i fornitori albanesi XH IR e UP TI da dicembre 2006;
c) i fornitori albanesi nel periodo successivo LA UJ e LA TM;
d) gli spacciatori al dettaglio in Brescia suddivisi per gruppi:
(SI EK e la convivente di questi, TT DA;
OU ZI e la moglie TI IC;
AN AL detto ED o BU;
BEKAMIS GA AT, HELAL IM e MZ AM che acquistavano lo stupefacente destinato alla vendita a terzi da ASSAL HE;
TO RI, IC EO e UR UR che collaboravano in maniera discontinua con l'attività di spaccio dei tunisini;
LA ME e RH AL);
e) gli acquirenti-spacciatori dello stupefacente in NO (BD ME, VA AM, BE ED UF BE AL, BE RA ED, ER AT).
In via generale i giudici di merito rilevavano che: non vi sono state contestazioni circa l'identificazione degli indagati, vuoi perché individuati nel corso dei servizi di pedinamento e osservazione, vuoi perché in alcuni casi erano stati arrestati In flagranza;
che le conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate costituivano fonte principale di prova cui andavano aggiunte le conferme acquisite attraverso il sequestro operato dagli investigatori di diversi quantitativi di sostanza stupefacente (18.12.2006 11.1.2007, 13.02.2007, 27.2.2007, 1.4.2007, alcuni oggetto di separati procedimenti); inoltre, dai servizi di osservazione e controllo si traeva conferma dell'esistenza di rapporti personali fra gli imputati.
Veniva, quindi, ritenuto che il tenore assolutamente esplicito di alcune conversazioni captate, la possibilità di interpretare alla luce di queste anche quelle di significato più equivoco, il riscontro rappresentato dai sequestri di eroina ed anche l'assoluta mancanza di una interpretazione alternativa in termini leciti la fitta rete di rapporti fra gli imputati connotata da analoghe caratteristiche, consentiva di ritenere che i rapporti tra gli stessi avessero ad oggetto sostanza stupefacente del tipo eroina. Avuto riguardo alla sussistenza del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 la Corte di merito richiamava, facendoli propri, ampi passi della motivazione della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di custodia cautelare, sottolineando come dal contenuto delle numerose conversazioni intercettate si ricavano elementi univoci della sussistenza di un accordo generale avente ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di reati di spaccio di stupefacenti tra l'AS, il Cocrì, il HA, la CA, lo GH ed il RA (giudicato separatamente):
l'ammissione esplicita in alcune telefonate da parte dell'AS dell'esistenza di detto legame associativo;
le modalità esecutive dei reati fine sulla loro ripetizione, la continuità, la frequenza e l'interdipendenza dei rapporti fra i consociati;
la condivisione dello stupefacente acquistato e degli strumenti necessari per le operazioni di commercio (luogo di custodia, telefono dedicato ai contatti con il fornitore albanese); l'accordo da parte del gruppo delle spese legali;
l'attività volta alla segnalazione della presenza delle forze dell'ordine.
Venivano, quindi, Indicate alcune delle conversazioni intercettate ritenute particolarmente eloquenti ai fini della prova del reato associativo: 10 febbraio 2007 tra AS ed il compagno della sorella;
1 febbraio 2007 tra AS e RI;
27 dicembre 2006;
6 gennaio 2007; 20 gennaio 2007; 14 febbraio 2007; 21 febbraio 2007;
1 marzo 2007, Anche il danaro - sottolineava la Corte - veniva occultato in luoghi conosciuti da tutti i sodali che gestivano, altresì, in comune l'utenza 334 8257491 dedicata ai contatti con il fornitore UP;
l'associazione provvedeva, inoltre, alle spese legali per i sodali come si rileva dalle conversazioni dell'11 e 12 gennaio 2007.
I ricorsi.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati come di seguito indicato.
1. TO IF è stato condannato in ordine a più violazioni in continuazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con la recidiva;
con la sentenza di secondo grado al predetto è stata riconosciuta la continuazione con la medesima violazione per la quale lo stesso è stato condannato con sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 3 ottobre 2008, e la pena complessiva è stata rideterminata in anni sei mesi due di reclusione ed Euro 26.000 di multa.
1.1. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, con il quale non è stato articolato alcun motivo (lo stesso ricorrente esplicita trattarsi di ricorso strumentale ad evitare l'irrevocabilità della condanna).
2. AR AM BD BE ED è stato condannato in ordine in ordine a più violazioni in continuazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con la recidiva, alla pena di anni sei di reclusione ed
Euro 30.000 di multa.
2. 1. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, con il quale non è stato articolato alcun motivo.
3. BE YE UF BE AL è stato condannato in relazione a più violazioni in continuazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con la recidiva, alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione ed Euro 34.634 di multa.
3.1. È stato proposto ricorso con due distinti atti, dall'imputato personalmente ed a mezzo del difensore di fiducia.
Con il primo ricorso si deduce il vizio di motivazione: in ordine alla affermata responsabilità avendo la Corte di merito omesso di valutare le censure difensive contenute nell'atto di appello, in particolare con riferimento alla mancanza di riscontri a quanto emerso dalle intercettazioni ed alla identificazione della persona cui vengono riferite le conversazioni;
in ordine al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche nella massima estensione;
in ordine alla determinazione della pena ed all'aumento per la recidiva.
3.2. Il ricorso proposto a mezzo del difensore di fiducia censura il vizio di motivazione per relationem lamentando la mancata valutazione critica delle conversazioni intercettate e la pretesa giustificazione del contenuto della stesse da parte del ricorrente. Denuncia, altresì, l'omessa motivazione in ordine al diniego della circostanze attenuanti generiche fatte oggetto di specifico motivo di appello.
4. HA IZ è stato ritenuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nonché, di più violazioni in continuazione del cit. D.P.R., art. 73 commesse tra dicembre 2006 e febbraio 2007, con esclusione del capo 15B7 e, ritenuta la continuazione tra i predetti reati e quello giudicato con la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Brescia in data 8.11.2007, irrevocabile il 29.1.2009, veniva condannato alla pena complessiva di anni dieci di reclusione.
4.1. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due distinti motivi.
4.1.1. Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla valutazione della dedotta sussistenza del bis in idem.
Il ricorrente ripropone la questione già oggetto di motivo di appello, evidenziando che la contestazione del reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di cui ai capi B (da 15B1 a 15B26) viola il richiamato principio con riferimento alla condanna di cui alla sentenza irrevocabile del Gup del tribunale di Brescia, in data 8.11.2007, relativa all'episodio in cui l'imputato veniva tratto in arresto il 27.2.2007 perché sorpreso insieme ad altri a bordo dell'autovettura Nissan Primavera che trasportava un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina. Quindi, non poteva essere ritenuta la continuazione tra la condanna relativa al predetto episodio ed i fatti in contestazione nel presente procedimento;
comunque, anche a non voler ritenere il bis in idem, la Corte di merito avrebbe dovuto ridimensionare la condotta contesta.
4.1.2. Il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, atteso che - alla luce dei consolidati principi di diritto in ordine alla prova della sussistenza del reato associativo - nel caso di specie, non vi è alcuna prova della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di operare per l'attuazione del programma criminoso, non essendo sufficiente, come ritenuto dai giudici di merito, la consapevolezza di alcuni degli imputati. Nella specie, infatti, l'accordo criminoso è avvenuto in via occasionale ed accidentale essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati ispirati da un medesimo disegno criminoso con la realizzazione dei quali tale accordo si esaurisce. Inoltre, con specifico riferimento al ricorrente manca la consapevolezza e la volontà di far parte di un organismo associativo.
5. RG EM è stato condannato in ordine a più violazioni in continuazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con la recidiva, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 26.000 di multa.
5.1. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, con il quale non è stato articolato alcun motivo.
6. HA IM è stato ritenuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (concorso nell'attività di spaccio di ingenti quantitativi di eroina posta in essere da UP TI, con specifico riferimento alla partita acquistata da tale KL) commesso fino a febbraio 2007 e, con la recidiva, è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 22.000 di multa.
6.1, Ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, l'imputato denunciando la violazione di legge in relazione all'art.81 c.p.. In specie, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto in contestazione e quello giudicato con una sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia in data 8 luglio 2008 (invero si tratta della data della sentenza di primo grado), divenuta irrevocabile il 23 maggio 2009. La Corte territoriale in violazione dei criteri ermeneutici per l'applicazione dell'art. 81 c.p. non ha tenuto conto che si tratta della medesima sostanza stupefacente (eroina), di identico contesto (soggetti albanesi che operavano nelle province di Brescia e Bergamo) e dello stesso modus operandi.
7. LU AS è stato ritenuto colpevole del reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (in concorso con l'XH nell'acquisto dall'albanese KL di kg. 5 di sostanza stupefacente del tipo eroina che in parte cedeva al gruppo dei coimputati tunisini facente riferimento all'AS) da dicembre 2006 gennaio 2007, e condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 22.000 di multa.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, nel quale con un unico motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in ordine:
alla valutazione degli elementi a carico dell'imputato tratti esclusivamente dalle conversazioni del 10 e 15 febbraio 2007; al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
alla mancata esclusione del reato continuato.
7.1. Il ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale che non ha valutato adeguatamente la contestazione difensiva in ordine alla rilevanza, ai fini della prova della responsabilità per i fatti contestati a far data da dicembre 2006, delle conversazioni precedenti a quelle del 10 e 15 febbraio esclusivamente prese in esame dai giudici di merito ai fini di ritenere la sussistenza del reato come contestato. Ad avviso del ricorrente, le conversazioni precedenti andavano valutate quanto meno per verificare se confermavano il contenuto delle conversazioni poste a fondamento della decisione.
Inoltre, il percorso motivazionale del giudice di secondo grado è del tutto apparente rispetto alle cessioni, atteso che la responsabilità del UP viene fondata su elementi di prova assolutamente generici, richiamando il contenuto delle conversazioni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare.
7.2. Il vizio di motivazione si deduce, altresì, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso del ricorrente, le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito sono contraddette dalla incensuratezza dell'imputato, dalla sua condotta di vita, nonché, dalla circostanza espressamente riconosciuta dalla stessa Corte d'appello della cattiva qualità della sostanza stupefacente.
7.3. Si contesta, infine, sotto il profilo della illogicità, la motivazione della Corte di merito con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato continuato, tenuto conto che il giudice di primo grado non aveva specificato a quali fatti si riferisse l'aumento della continuazione, nonché, dell'equivoca formulazione del capo di imputazione: l'acquisto di cinque chili di sostanza stupefacente di cui tre ceduti configura un'unica condotta criminosa attesa la contestazione di detenzione a fine di spaccio.
8. HA AL BE US è stato condannato in relazione al delitto continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere concorso nell'attività di spaccio di eroina e cocaina con UI AM, fornendo parte del denaro per l'acquisto dello stupefacente ed accompagnando il coimputato agli incontri con i fornitori e con il tossicodipendente HI ER, nel novembre- dicembre 2006. La Corte di merito aveva confermato il giudizio di primo grado nel quale veniva ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5, prevalente sulla recidiva specifica infraquinquennale, ed inflitta la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa.
8. 1. L'imputato ha proposto ricorso personalmente deducendo, in primo luogo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato contestato. Si assume, infatti, che il ricorrente tossicodipendente si riforniva di sostanza stupefacente per farne uso personale;
pertanto, la circostanza che accompagnasse in auto il coimputato OU doveva considerarsi penalmente irrilevante.
La Corte territoriale ha ignorato il rilievo difensivo in ordine all'esito delle operazioni di osservazione e di controllo della polizia del 23 e 28 novembre 2006 dalle quali non era emerso con certezza che il ricorrente fosse presente al momento della cessione dello stupefacente al tossicodipendente HI. Allo stesso modo, il giudice di merito non aveva attribuito adeguata rilevanza alla circostanza che, quanto all'episodio del 18 dicembre 2006, l'informativa della polizia dava atto esclusivamente che il ricorrente aveva accompagnato il coimputato presso alcuni soggetti con i quali quest'ultimo aveva, poi, incontrato altre persone per la consegna della droga.
8.2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche.
Ritiene il ricorrente che la tipologia del reato concretamente commesso e le circostanze oggettive e soggettive desumibili dagli specifici episodi, avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere configurabile l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; lo stato di tossicodlpendenza ed il corretto comportamento processuale conducevano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
8.3. La terza doglianza si riferisce alla mancata applicazione della richiesta continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quello in relazione al quale il ricorrente è stato condannato con sentenza del tribunale di Brescia del 29/7/2008, confermata in secondo grado e divenuta irrevocabile. In specie, si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, atteso che risultava agli atti la documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, condizione che com'è noto va specificamente considerata ai fini della valutazione dell'unicità del disegno criminoso e del riconoscimento della continuazione. La Corte di merito, di contro, ha negato la continuazione in considerazione del tempo di commissione dei reati e della diversa soggettività dei correi, ignorando del tutto l'elemento rilevante della contiguità spaziale. 8. 4. Con l'ultimo motivo di ricorso si censura l'applicazione della misura di sicurezza cui all'art. 235 c.p. dell'espulsione del ricorrente, rilevando la mancanza di motivazione sul punto, in particolare, in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale attuale.
9. RO HI è stata ritenuta colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nonché, di più violazioni in continuazione del cit. D.P.R., art. 73 (capi 3SB1-35B15), commesse tra dicembre 2006 e marzo 2007, con esclusione del capo 35B13, e condannata, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione.
9.1. La CA ha proposto ricorso personalmente censurando la sentenza impugnata per violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione avuto riguardo al rigetto della richiesta, formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 603 c.p.p., di acquisizione della consulenza medica volta a dimostrare lo stato di debolezza psicologica in cui versava la ricorrente all'epoca dei fatti, tale da escludere la consapevolezza da parte della stessa di contribuire al programma criminoso del sodalizio.
In specie, si contesta quanto affermato dalla Corte territoriale al fine di rigettare la richiesta ritenuta tardiva e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 603 c.p.p.; la ricorrente, infatti, richiama sul punto i principi affermati da questa Corte con riferimento alla possibilità da parte dell'imputato che ha chiesto il rito abbreviato di sollecitare il giudice dell'appello all'esercizio del potere officioso di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3. 10. HI TF è stato condannato in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nonché, a più violazioni in continuazione del citato D.P.R., art. 73, - con esclusione dei capi 39B9 e, nell'ambito del capo 39B17, dei fatti commessi successivamente al 11.1.2007 - e, con la recidiva, ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza del Gup del tribunale di Brescia del 9 gennaio 2008, gli veniva inflitta la pena complessiva in anni dodici e mesi otto di reclusione. 10.1. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente limitandosi ad indicare i seguenti motivi: "contraddittorietà ed illogicità della sentenza;
eccessiva severità della giudice;
carenza di procedura".
11. OU ED è stato condannato per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenuta la circostanza attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, equivalente alla contestata recidiva, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
La Corte territoriale dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'imputato e, per l'effetto, ordinava l'esecuzione nei confronti del predetto della sentenza di primo grado.
11.1. IM ZI ha proposto ricorso per cassazione personalmente limitandosi ad indicare i seguenti motivi: "illogicità della condanna;
apoditticità della formazione della prova;
mancata perequazione del bilanciamento delle circostanze attenuanti sulle aggravanti".
12. HELAL LI è stato ritenuto colpevole di più violazioni in continuazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi 18B1-18B6) commesse fino a marzo 2007 e, ritenuta la contestata recidiva, è stato condannato alla pena di anni sei e mesi due di reclusione ed Euro 26.000 di multa.
Il predetto ha proposto ricorso per cassazione personalmente denunciando il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità.
12.1. In particolare, contesta la valutazione del giudice di merito in ordine alla prova della partecipazione, in concorso con RI TI, all'acquisto e detenzione a fini di spaccio della partita di 1 kg. di eroina (capo 18B1) tratta esclusivamente dalla presenza al momento della consegna;
invero, il ricorrente, che si era limitato ad accompagnare il RI, aveva dato un contributo causale del tutto marginale come risulta anche dal contenuto della conversazione n. 5024 tra l'AS ed il RI, successiva alla consegna, nella quale il primo invitava il RI a nascondere lo stupefacente senza farsi accompagnare dal ricorrente. Ancor più evidente, alla luce di detti rilievi, è l'illogicità della motivazione in relazione alla mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. 12. 2. Con specifico riferimento agli episodi contestati ai capi 18 B4 e 18 B5 la Corte di merito ha affermato la responsabilità del ricorrente pur non emergendo dalle intercettazioni telefoniche alcun elemento dal quale possa indursi il coinvolgimento nell'attività di spaccio;
invero, i fatti in contestazione risalgono ad un periodo, dicembre 2006-marzo 2007, precedente alla collaborazione con i coimputati AS e RI, nel quale il ricorrente acquistava lo stupefacente per uso personale come conferma la conversazione n. 6465 del 18 marzo.
12. 3. Infine, si lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi in cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 18 B3 e 18 B6 per le quali manca un accertamento attendibile della quantità di stupefacente detenuto e ceduto, atteso che dalle conversazioni intercettate emerge esclusivamente un riferimento alla qualità scadente. 13. TE ED è stato ritenuto colpevole di più violazioni in continuazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, ritenute le circostanze attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000 di multa. È stato assolto dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. 13.1. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente deducendo:
a) vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità in relazione ai fatti contestati ai capi 36B1, 36B2, 36B3, 36B6, 36B7, 36B8;
b) violazione di legge con riferimento alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in relazione ai capi 36B1, 36B6,
36B7 e 36B8, avendo la Corte territoriale respinto il riconoscimento della predetta ipotesi di lieve entità con motivazione generica ed indistinta rispetto ai singoli fatti;
c) vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'offensività dei fatti per i quali il ricorrente è stato ritenuto colpevole ed in rapporto al trattamento riservato ai coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche per gran parte concordanti, di tal che - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda formando un complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (S.U., 04/02/1992, Ballan;
Sez. 1, 21/03/1997, Greco;
Sez. 1, 04/04/1997, Proietti). Peraltro, nel giudizio di appello è consentita la motivazione per relationem con riferimento alla pronuncia di primo grado nel caso in cui le censure formulate a carico delle sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto quelli già esaminati e disattesi dallo stesso (Sez. 4, n. 38824, 17/09/2008, Raso, rv. 241062).
Fatta tale generale premessa, vengono di seguito valutati i motivi di ricorso con riferimento ai singoli imputati.
1. TO IF.
Il ricorso è palesemente inammissibile per assoluta mancanza di motivi. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
2. RI AM BD BE ED.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, con il quale non ha articolato alcun motivo. Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p.; al pagamento delle spese del procedimento, nonché, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
3. BE YE UF BE AL.
Quanto alle censure mosse con i ricorsi proposti da BE ED UF BE LI, deve rilevarsi, in primo luogo, che la Corte territoriale, lungi dal limitarsi ad una motivazione per relationem, esamina dettagliatamente le conversazioni dalle quali venivano tratti gli elementi a carico del ricorrente in ordine agli acquisti di significativi quantitativi di sostanze stupefacenti finalizzate al commercio (fatti contestati ai capi 7B1, 7B2, 7B3 e 7B4; pagg. 164- 180 della sentenza impugnata).
Quanto alla identificazione del ricorrente quale utilizzatore dell'utenza telefonica intercettata - precisato che alcun rilievo specifico sul punto è stato fatto nei motivi di appello - deve rilevarsi che nella motivazione viene riportata l'attività investigativa svolta ai fini della esatta identificazione (pag. 164). Correttamente, poi, nella sentenza impugnata si afferma che gli elementi tratti da conversazioni intercettate non richiedono ai fini dell'affermazione della responsabilità ulteriore riscontro;
peraltro, nella specie esistevano ulteriori elementi quali la chiamata in correità di RI AF - che aveva indicato l'imputato tra gli spacciatori di NO ai quali l'AS portava all'eroina - ed i servizi di osservazione effettuati dalla p.g.. Censurava, inoltre, la Corte d'appello la genericità delle contestazioni difensive in ordine all'interpretazione e al significato letterale attribuito dal giudice di primo grado alle conversazioni.
A fronte di ciò devono ritenersi manifestamente infondate le doglianze, peraltro generiche, del ricorrente.
Manifestamente infondato è, altresì, il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione dell'entità della pena. Invero, la Corte ha adeguatamente motivato facendo richiamo alla entità e gravità dei fatti ed ai precedenti dell'imputato (pag. 194). Come è noto la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419). Alla luce delle predette valutazioni i ricorsi proposti da BE ED UF BE LI devono essere dichiarati inammissibili;
ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento, nonché, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
4. HA IZ.
Quanto al primo motivo di ricorso con il quale si contesta, invero, (a correttezza del percorso motivazionale del giudice di merito in ordine alla eccezione difensiva della violazione del divieto di bis in idem, deve rilevarsi che la censura è infondata.
La Corte di merito ha compiutamente motivato sul punto rilevando che al HA sono stati contestati numerosissimi reati fine accertati in un lungo arco temporale e che, se è vero che il predetto era stato tratto in arresto il 27.2.2007 mentre trasportava eroina e cocaina, tuttavia ne' dalla contestazione ne' da alcun elemento indicato dalla difesa poteva trarsi il ritenuto bis in idem;
in particolare, non è dato rilevare da alcuna circostanza che il quantitativo di stupefacenti oggetto dell'episodio del 27/2/2007 coincidesse, anche in parte, con lo stupefacente oggetto delle imputazioni del presente procedimento.
Il giudice a quo, quindi, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto. Ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem, per medesimo fatto deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato e cioè condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge (Sez. 5, n. 16703 del 11/12/2008, Palanza, rv. 243330). Peraltro, va rammentato che il concorso tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente è escluso soltanto nel caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso, poiché, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave;
diversamente, ove le condotte siano distinte sul piano ontologico e cronologico, si è in presenza di pluralità di reati, eventualmente unificabili per continuazione (Sez. 3, n. 8163, 26/11/2009, Merano, rv. 246211). Nella specie, invero, dai capi di imputazione non si rileva alcuna contestazione relativa al fatto del 27.2.2007 (quello del 26.2.2007 si riferisce all'acquisto da LA IR di 1 kg. di eroina;
le altre contestazioni sono indicate genericamente dicembre 2006 e febbraio - marzo 2007).
Il ricorrente, peraltro, si limita ad una censura generica ribadendo che l'episodio del 27.2.2007 si sovrapporrebbe a tutti i fatti oggetto di contestazione nel presente procedimento (capi 15B1 - 15B26).
Del tutto generica è, altresì, la censura relativa al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova del reato associativo e della partecipazione del ricorrente al sodalizio. Il requisito della specificità dei motivi è espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime e le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 24054, 01/04/2004, Distante, rv. 228586).
In ordine alla prova del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 sia il giudice di primo che quello di secondo grado Indicano
gli elementi sui quali è fondata la valutazione facendo corretta applicazione dei principi di diritto richiamati e con un percorso logico esente da contraddizioni.
Avuto riguardo alla sussistenza del reato associativo la Corte di merito richiamava, facendoli propri, ampi passi della motivazione della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di custodia cautelare, sottolineando come dal contenuto delle numerose conversazioni intercettate si ricavano elementi univoci della sussistenza di un accordo generale avente ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di reati di spaccio di stupefacenti tra l'AS, il RI, il HA, la CA, lo GH ed il RA
(giudicato separatamente). In particolare: l'ammissione esplicita in alcune telefonate da parte dell'AS dell'esistenza di detto legame associativo;
le modalità esecutive dei reati fine sulla loro ripetizione, la continuità, la frequenza e l'interdipendenza dei rapporti fra i consociati;
la condivisione dello stupefacente acquistato e degli strumenti necessari per le operazioni di commercio (il luogo di custodia del danaro e dello stupefacente, l'utenza 334 8257491 dedicata ai contatti con il fornitore albanese UP);
l'accollo da parte del gruppo delle spese legali come si rileva dalle conversazioni dell'11 e 12 gennaio 2007, nelle quali risulta coinvolto direttamente anche il ricorrente;
l'attività volta alla segnalazione della presenza delle forze dell'ordine. In ordine alla specifica posizione del HA, la Corte di merito rilevava la genericità dei motivi di appello alla luce della accertata partecipazione del predetto a numerosissime operazioni cui il sodalizio era dedito nel periodo in considerazione. Di tal che, nessun dubbio poteva residuare in relazione alla consapevolezza dello stesso di partecipare all'organizzazione criminale, operando per l'attuazione delle finalità del sodalizio e, quindi, alla partecipazione di un numero indeterminato di attività relative alla fornitura e al commercio di sostanze stupefacenti in favore di una pluralità indefinita di soggetti.
Nella sentenza di primo grado, peraltro, sì sottolinea come il coimputato RI TI, in sede di interrogatorio, aveva riferito che il ricorrente lavorava insieme all'AS, allo GH ed al RA nello spaccio dello stupefacente;
analoghe affermazioni, quanto ai viaggi fatti a NO, erano state fatte dal coimputato SI.
Il ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
5. RG EM.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, con il quale non ha articolato alcun motivo. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 In favore della cassa delle ammende.
6. HA IM.
La censura relativa al mancato riconoscimento della continuazione con il reato giudicato con una precedente sentenza, divenuta irrevocabile il 23.5.2009, è manifestamente infondata. Invero, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione come individuati dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Nella sentenza Impugnata è stato compiutamente motivato il mancato riconoscimento della continuazione, con argomenti logici e coerenti, atteso che ad avviso della Corte territoriale non poteva essere riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti in esame e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Brescia - avente ad oggetto la detenzione di kg. 26,788 di eroina commesso il 14 marzo 2008 - tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso tra gli episodi in questione, nonché, dell'assenza di elementi - non allegati - che possano far collocare nell'ambito di un medesimo disegno criminoso i suddetti fatti.
Nel giudizio di cognizione, ai fini del riconoscimento della continuazione, all'onere di indicazione ed allegazione delle sentenze si aggiunge quello della indicazione degli elementi induttivi della esistenza dell'unicità del disegno criminoso che include, nelle sue linee essenziali, i singoli episodi. Tale onere, in sede d'impugnazioni non totalmente devolutive nelle quali si iscrivono l'appello ed il ricorso per Cassazione, si coniuga inoltre con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste speculari agli errori "in iudicando" ed "in procedendo" dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata (Sez. 2, n. 40342, 13/05/2003, Settimo, rv. 227172; Sez. 6, n. 43441, 24/11/2010, Podda, rv. 248962).
La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di Inammissibilità dello stesso cui consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
7. LU AS.
Tutte le doglianze mosse dal ricorrente sono manifestamente infondate.
Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado esplicita con assoluta chiarezza che le conversazioni captate in data 10 e 15 febbraio 2007 tra l'imputato ed il coimputato XH SA (il cui contenuto viene riportato) si riferiscono a fatti già avvenuti: "Le conversazioni riportate manifestano in modo evidente che l'eroina venduta dal UP ai tunisini apparteneva alla partita acquistata unitamente ad XH in conto vendita da tale KL... Ne discende che le conversazioni citate rendono manifesto il coinvolgimento nella detenzione delle quantitativo indicato, non trattandosi di mera progettazione di future attività illecite, bensì, del riepilogo di fatti già posti in essere" (pag. 91 sentenza impugnata).
A differenza di quanto affermato dal ricorrente, la motivazione della Corte territoriale non può ritenersi apparente;
la Corte, invero, sviluppa in maniera logica e coerente il percorso argomentativo sul quale è stata fondata la decisione, certamente aderente ai fatti emersi dal giudizio.
Premesso che al UP non sono state contestate singole cessioni di stupefacente, bensì, il reato continuato di acquisto e detenzione di kg. 5 di eroina e di cessione di parte della stessa, la Corte rileva che dalle conversazioni del 10 del 15 febbraio emerge la prova indubbia dell'acquisto, della detenzione e delle cessioni contestate all'imputato indipendentemente dalla prova che dette cessioni fossero proprio quelle contestate agli acquirenti. Invero, la Corte esamina, altresì, compiutamente singoli episodi di cessione (pag.199 e ss.) effettuati dal UP in ordine ai quali il ricorrente non ha introdotto alcun elemento specifico di contestazione. Sul punto, peraltro, il ricorso non è autosufficiente perché non allega ne' indica specificamente quali sono le conversazioni non valutate e rilevanti ai fini indicati.
È manifestamente infondata la censura di illogicità della motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche che la Corte di merito ha negato facendo esplicito riferimento all'entità della sostanza stupefacente di cui alla contestazione ed al ruolo svolto dal UP, ad onta della incensuratezza posta a fondamento della doglianza difensiva.
Quanto alla mancata esclusione della fattispecie continuata contestata, premesso quanto si è evidenziato innanzi in ordine alla prova della condotta posta in essere dal UP, è opportuno rammentare il principio già richiamato secondo il quale il concorso tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente è escluso soltanto nel caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso, poiché, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave;
diversamente, ove le condotte siano distinte sul piano ontologico e cronologico, si è in presenza di pluralità di reati, eventualmente unificabili per continuazione (Sez. 3, n. 8163, 26/11/2009, Merano, rv. 246211). Conclusivamente, alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la declaratoria di inammissibilità dello stesso con la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
8. IM AL BE US.
Quanto al primo motivo di ricorso, rileva il Collegio che la censura mossa dall'imputato si risolve in una questione di mero fatto, volta ad una diversa valutazione delle circostanze acquisite nel giudizio di merito e, come tale, inammissibile in questa sede. La Corte territoriale, invero, ha indicato con un percorso motivazionale esente da vizi di illogicità e contraddizione le valutazioni sulle quali ha fondato la decisione. Richiamando sostanzialmente la motivazione del giudice di primo grado, ha evidenziato l'univocità degli elementi acquisiti, ben oltre il ruolo di mero accompagnatore svolto dall'imputato, dai quali si desume in tutta evidenza l'apporto causale dello stesso. Invero, lo RH non soltanto aveva in più occasioni accompagnato il coimputato per i rifornimenti e per le cessioni dello stupefacente, ma aveva anche portato il danaro necessario per l'acquisto della partita di droga. È opportuno, quindi, ricordare che ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di detenzione di sostanza stupefacente, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme che agevolino detta detenzione, anche solo assicurando all'altro concorrente una relativa sicurezza. Ne consegue che risponde di concorso in detenzione di sostanza stupefacente colui che, dopo aver trasportato un soggetto in un luogo per acquistare droga, ad acquisto avvenuto lo ritrasporta nel luogo di provenienza, offrendo così, nel viaggio di ritorno, un consapevole ed apprezzabile contributo all'attività illecita del soggetto trasportato (Sez. 6, n. 4041, 20/01/1994, Bassetti, rv. 197974). Deve rilevarsi altresì, che in ogni caso il motivo di ricorso pecca sotto il profilo dell'autosufficienza in mancanza di qualsivoglia allegazione delle circostanze di fatto introdotte dal ricorrente che, ad avviso dello stesso, sarebbero idonee a contraddire la valutazione della Corte di merito.
Manifestamente infondata è la doglianza - peraltro fondata su motivi generici - in ordine alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 114 c.p.. Invero, nella sentenza impugnata viene fatta corretta applicazione del principi di diritto affermati costantemente da questa Corte e richiamati dallo stesso ricorrente. L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. trova applicazione laddove l'apporto del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione causale, quasi trascurabile e del tutto marginale. Il contributo costituito dal trasporto di un detentore di stupefacente nel luogo di acquisto e da questo al luogo di provenienza non può essere considerato come partecipazione di minima importanza al reato (Sez. 6, n. 4041, 20/01/1994, Bassetti, rv. 197974).
Altrettanto generica, quindi inammissibile, è la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. È noto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419). A detti canoni si è attenuta, all'evidenza, la Corte di merito.
Infondato deve ritenersi il motivo con il quale si censura il mancato riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p.. Invero, la Corte d'appello ha motivato adeguatamente sul punto evidenziando che i fatti in esame e quello commesso dall'imputato in data 11/7/2008 - per quale è stato irrevocabilmente condannato - pur tenendo conto della medesima natura della fattispecie, sono stati commessi a distanza di tempo significativa ed in un contesto oggettivo e soggettivo del tutto diversi;
pertanto, in mancanza di qualsivoglia indicazione utile da parte dell'interessato, non può ritenersi la sussistenza del medesimo programma criminoso. Manifestamente Infondato, infine, è il ricorso avuto riguardo alla lamentata mancanza di motivazione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione applicata all'imputato, ai sensi dell'art. 235 c.p. Logica e coerente deve ritenersi la valutazione degli elementi dai quali la Corte di merito ha tratto il giudizio di pericolosità attuale del ricorrente richiamando sia i precedenti penali dello stesso sia la rilevanza e reiterazione delle condotte oggetto del presente giudizio (pag. 139).
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto da RH AL BE AR e la condanna del predetto al pagamento delle spese del procedimento.
9. RO HI.
Manifestamente infondata deve ritenersi, in primo luogo, la doglianza della ricorrente avuto riguardo alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato associativo.
L'imputata è stata ritenuta colpevole di partecipazione al sodalizio finalizzato al commercio di stupefacenti, atteso che dalle conversazioni intercettate emergeva che la stessa in numerose occasioni svolgeva le mansioni di autista ovvero di staffetta del trasporto degli stupefacenti. Tali circostanze trovavano conferma anche nelle dichiarazioni rese dai coimputati RI TI e SI NI che la indicavano come partecipe del gruppo di tunisini che si occupavano della vendita di eroina.
È sufficiente ricordare, quindi, sinteticamente che la Corte territoriale ha evidenziato: che la CA aveva svolto funzioni di autista e di staffetta in occasione di acquisti e di trasporti di rilevanti quantitativi di eroina da parte dei consociati magrebini;
aveva partecipato alle operazioni di spaccio, di prelievo di danaro e di stupefacente dai nascondigli;
aveva procurato autonomi canali di approvvigionamento;
aveva curato l'assistenza legale agli affiliati in occasione dei loro arresti;
aveva messo a disposizione dei sodali schede telefoniche a lei intestate ed aveva custodito documenti di identificazione.
Quanto alla acquisizione della consulenza psicologica di parte, la Corte territoriale riteneva la prova richiesta evidentemente irrilevante in quanto finalizzata a trarre la mancanza dell'elemento psicologico del reato associativo contestato da considerazioni relative alla condizione di debolezza psicologica dell'Imputata. Sottolineava, di contro, che la piena consapevolezza da parte della ricorrente di agire nell'ambito di una organizzazione era desumibile, oltre che da altri elementi, dalla pieno coinvolgimento della predetta in numerosissimi episodi delittuosi che avevano costellato la vita dell'associazione, nonché, dal tipo di rapporto che la stessa manteneva con i sodali.
Relativamente, quindi, al motivo di ricorso sul punto, articolato sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) e dell'art. 603 c.p.p., il Collegio osserva quanto segue. Come per l'inutilizzabilità, anche con riguardo alla prova negata, il codificatore dell'89 ha previsto un autonomo error in procedendo, con l'intento dichiarato di valorizzare il diritto alla prova ed al contraddittorio fra le parti e di depurare, al contempo, il vizio di motivazione da deviazioni della decisione che traggono origine dalla violazione di norme processuali. L'effettiva autonomia del vizio in questione rispetto al vizio di motivazione è ancor oggi relativa: da un lato, occorre rilevare che la mancata assunzione costituisce davvero un vizio autonomo solo nel caso in cui si risolva in un'omissione di pronuncia, mentre deve essere ricondotta al vizio di motivazione quando la richiesta istruttoria è stata presa in considerazione dal giudice;
sotto altro profilo va segnalato che la verifica della decisività della prova, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, assimila l'error in discorso al vizio di motivazione.
Con riferimento poi alla dedotta violazione dell'art. 603 c.p.p. il Collegio evidenzia che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello, la norma reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.
Con riguardo alla prima ipotesi va, altresì, ricordato che, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti;
pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. 5, 1 dicembre 2000, n. 0 1075, rv. 215772; Cass., Sez. 2, 7 luglio 2000, n. 0 8106, rv. 216532; Cass., Sez. 5, 8 agosto 2000, n. 0 8891, rv. 217209). Nella fattispecie, peraltro, si versa in ipotesi di giudizio abbreviato nella quale il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria, sollecitato a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, dall'imputato non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (Sez. 6, n. 7485, 16/10/2008, Monetti, rv. 242905). È stato, altresì, affermato che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta, tuttavia, l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta (Sez. 2, n. 3609, 18/01/2011 Sermone, rv. 249161).
Alla luce dei ribaditi principi di diritto, come si è detto, la Corte di merito ha ampiamente valutato la richiesta difensiva in ordine alla acquisizione della relazione di consulenza psicologica della ricorrente ritenendo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la irrilevanza della stessa ai fini indicati dalla difesa e, d'altro canto, evidenziando che la piena consapevolezza da parte della ricorrente di agire nell'ambito di una organizzazione era desumibile, oltre che da altri elementi, dalla pieno coinvolgimento della predetta in numerosissimi episodi delittuosi che avevano costellato la vita dell'associazione, nonché, dal tipo di rapporto che la stessa manteneva con i sodali.
Nè, invero, la ricorrente ha indicato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse acquisita la consulenza in oggetto.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
10. HI TF.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente limitandosi ad indicare i seguenti motivi: "contraddittorietà ed illogicità della sentenza;
eccessiva severità della giudice;
carenza di procedura".
Il ricorso, all'evidenza, deve essere dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei motivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 581 c.p.p., lett. c). Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di Impugnazione l'individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce (Sez. 4, n. 25308, 06/04/2004, Maviglia, rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime e le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 24054, 01/04/2004, Distante, rv. 228586). Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 11. OU ED.
Premesso che la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato, ordinando per l'effetto l'esecuzione della sentenza di primo grado, il ricorso, in ogni caso, deve essere dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei motivi - come già precisato per il precedente ricorrente -ai sensi del combinato disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art.581 c.p.p., lett. c).
Infatti, IM ZI ha proposto ricorso per cassazione personalmente limitandosi ad indicare i seguenti motivi: "illogicità della condanna;
apoditticità della formazione della prova;
mancata perequazione del bilanciamento delle circostanze attenuanti sulle aggravanti".
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
12. HELAL LI.
Il ricorso, ad avviso del Collegio, muove di censure di mero fatto - in parte generiche - volte ad una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite nel giudizio di merito, come tali inammissibili in questa sede, posto che la Corte territoriale ha indicato con un percorso motivazionale esente da vizi di illogicità e contraddizione le valutazioni sulle quali ha fondato la decisione. Richiamando anche la motivazione del giudice di primo grado, la Corte di merito, quanto al fatto di cui al capo 18 B1, ha evidenziato che, all'esito di un'articolata trattativa, era avvenuta la consegna dell'eroina da parte del fornitore albanese e proprio il ricorrente era stato incaricato di consegnare il danaro;
dalla conversazione n. 4766 risultava che il RI aveva successivamente dato conto all'AS dell'avvenuta consegna.
Come si è innanzi ribadito, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di detenzione di sostanza stupefacente, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme che agevolino detta detenzione, anche solo assicurando all'altro concorrente una relativa sicurezza.
Manifestamente infondata è la doglianza in ordine alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 114 c.p.. Invero, nella sentenza impugnata viene fatta corretta applicazione dei principi di diritto affermati costantemente da questa Corte.
L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. trova applicazione laddove l'apporto del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione causale, quasi trascurabile e del tutto marginale. I giudici di merito hanno evidenziato che il ruolo svolto dall'EL, sempre presente ed attivo nelle fasi cruciali dell'operazione ed incaricato anche di occuparsi della corresponsione del prezzo, non poteva all'evidenza ritenessi di minima importanza. Assolutamente esente dai vizi censurati - che devono ritenersi, quindi, infondati - è la motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla responsabilità del ricorrente per i fatti di cui ai capi 18 B4 e 18 B5. La Corte di merito ripercorre specificamente il contenuto della conversazione del 17/2/2007, del 20/2/2007 e del 24/2/2007 al fine di rilevare come - conformemente a quanto già valutato dal giudice di primo grado - dalle stesse emergesse che gli acquisti dello stupefacente in questione erano finalizzati alla cessione a terzi. Sottolineava, altresì, la Corte che l'appellante non aveva indicato in alcun modo la ragione per la quale dal testo della conversazione del 18/3/2007 si dovesse trarre un riferimento al consumo personale dell'eroina.
Infondato è, altresì, il ricorso avuto riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 7, comma 5. Il giudice dell'appello, infatti, evidenzia che, alla luce di quanto emerso dalle intercettazioni, le contestazioni di cui nei capi 18 B3 el8 B6 si riferiscono ad una cessione di 41 e 59 gr. di eroina e di quantitativi fino a 100 gr. di eroina. Del tutto irrilevante doveva ritenersi la circostanza che non si fosse proceduto all'analisi chimica per accertare l'effettiva quantità di stupefacente, ovvero, che in una occasione i dialoganti RI ed EL avessero manifestato dubbi sulla qualità della sostanza che si apprestavano ad acquistare.
Peraltro, deve ricordarsi che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (S.U., n. 35737, 24/06/2010, Rico, rv. 247911).
Si deve, quindi, concludere per il rigetto del ricorso proposto da EL IM che deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
13. TE ED.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine di legge.
Invero, come attestato dalla cancelleria della Corte di appello di Brescia e come si rileva dalla copia originale del ricorso, lo stesso è stato depositato il giorno 1.12.2010. Nella specie il termine era di giorni quarantacinque decorrente dall'avviso di deposito della motivazione della sentenza impugnata che, come attestato dalla cancelleria è avvenuto in data 21.9.2010.
Conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento, nonché, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi proposti da HA IZ, HA AL BE US, HELAL LI che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti dagli altri imputati che condanna, parimenti, al pagamento delle spese processuali, nonché, ciascuno di essi al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011