Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/1999, n. 3067
CASS
Sentenza 4 ottobre 1999

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Possono formalmente concorrere i reati di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter cod. pen.) e di frode informatica (art. 640 ter cod. pen.): trattasi di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo: la differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall'elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica. (Nella specie è stato ritenuta la possibilità del concorso dei due reati nel comportamento di indagati che, digitando da un apparecchio telefonico sito in una filiale italiana della società autorizzata all'esercizio della telefonia fissa un numero corrispondente a un'utenza extra urbana, e facendo seguire rapidamente un nuovo numero corrispondente a un' utenza estera, riuscivano a eludere il blocco del centralino nei confronti di tali telefonate internazionali, così abusivamente introducendosi nella linea telefonica e contestualmente procurandosi ingiusto profitto con danno per la società di esercizio telefonico).

Con la previsione dell'art. 615 ter cod. pen., introdotto a seguito della legge 23 dicembre 1993, n. 547, il legislatore ha assicurato la protezione del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. Tuttavia l'art. 615 ter cod. pen. non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "jus excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "jus excludendi" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

In tema di associazione per delinquere, trattandosi di reato permanente, la competenza territoriale va individuata ex art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., con la conseguenza che essa spetta al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato. Tuttavia, qualora gli atti del processo non offrano elementi certi per l'individuazione di tale luogo, deve farsi ricorso ai criteri sussidiari previsti dall'art. 9 cod. proc. pen. Alla luce di tale disposizione, ove non siano comunque percepibili neppure elementi presuntivi che valgano a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, possono utilizzarsi criteri desumibili dai reati fine, con particolare riferimento a quello della consumazione dell'ultimo reato fine, specialmente nel caso in cui detti reati siano stati tutti commessi nello stesso luogo e siano tutti dello stesso tipo. (Nella specie, nella quale l'associazione aveva ad oggetto i reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica, mediante ingresso in rete telefonica, attraverso un'utenza dalla quale venivano abusivamente raggiunte, in modo fraudolento e reiterato, utenze estere, si è ritenuto territorialmente competente il giudice del luogo dell'ultima telefonata).

Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993, n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti "computer's crimes", un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente. La valutazione circa il funzionamento di apparecchiature a mezzo di tali tecnologie costituisce giudizio di fatto insindacabile in cassazione ove sorretto da motivazione adeguata e immune da errori logici. (Nella specie è stata ritenuta corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la natura di "sistema informatico" alla rete telefonica fissa - sia per le modalità di trasmissione dei flussi di conversazioni sia per l'utilizzazione delle linee per il flusso dei cosiddetti "dati esterni alle conversazioni" - in un caso in cui erano stati contestati i reati di accesso abusivo a sistema informatico [art. 615 ter c.p.] e di frode informatica [art. 640 ter cod. pen.]).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/1999, n. 3067
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3067
Data del deposito : 4 ottobre 1999

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